Gazzetta n. 195 del 21 agosto 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 1 agosto 2008
Modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna».

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Pagadebit di Romagna» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda del Consorzio vini di Romagna, del 19 dicembre 2007, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna»;
Visto il parere favorevole della Regione Emilia Romagna;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Forli' il 7 maggio 2008, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini espresso nella riunione del 15 maggio 2008 sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 146 del 24 giugno 2008;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna», in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008/2009.
 
Art. 2.
1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° agosto 2008
Il Capo dipartimento: Ambrosio
 
Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA «PAGADEBIT DI ROMAGNA»
Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna» anche nelle tipologie secco, amabile e frizzante, e' riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Il vino «Pagadebit di Romagna» deve essere ottenuto per almeno l'85% dalle uve del vitigno Bombino b.
Possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 15% altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende il seguente territorio:
provincia di Ravenna: Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Faenza e Riolo Terme.
Per i Comuni di Castelbolognese e Faenza il limite a valle e' dato dalla strada statale n. 9 via Emilia;
provincia di Forli-Cesena: Comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro, Terra del Sole, Cesena, Dovadola, Forli, Forlimpopoli, Longiano, Meldola, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone.
Il limite a valle per i comuni di Bertinoro, Cesena, Forli, Forlimpopoli, Longiano, Savignano sul Rubicone, e' il seguente:
comune di Bertinoro: strada statale n. 9, via Emilia;
comune di Cesena: dall'incrocio con il Comune di Bertinoro sulla strada statale n. 9 (via Emilia) si segue detta statale fino ad incontrare la strada provinciale n. 51 che porta sino a S. Vittore. Poi per via San. Vittore ex 71 fino alla frazione S. Carlo. Indi per via Castiglione, via Roversano S. Carlo, via Comunale Roversano, via IV novembre fino a ritornare di nuovo sulla strada statale n. 9 (via Emilia). Si prosegue di nuovo per detta strada statale verso Rimini sino ad incontrare la via Ca' Vecchia. Poi per via Montiano e per via Malanotte sino al confine con il comune di Longiano;
comune di Forli: dal confine con il comune di Faenza sulla via Emilia, si segue il rio Cosina sino al ponte della Bariletta sulla via del Passo, indi per la stessa via del Passo sino ad incontrare la via Castel Leone che si percorre totalmente. Quindi per via Ossi sino a Villagrappa, poi per via del Brando fino a Villa Rovere. Si imbocca poi la strada statale n. 67 verso Firenze sino alla frazione Terra del Sole. Quindi si ritorna verso Forli dopo aver percorso via Ladino, per la strada provinciale n. 56 sino ad incontrare la via dell'Appennino (strada statale n. 9 ter) che si segue attraversando S. Martino in Strada. Nei pressi dell'uscita dal paese si imbocca la via Monda, indi per via Crocetta sino all'incrocio con la strada statale del Bidente n. 810, Km 4,100, che si segue fino ad incontrare la strada provinciale n. 37. Lungo questa fino al confine tra i comuni di Forli' e Bertinoro sul fiume Ronco;
comune di Forlimpopoli: dal confine con il Comune di Bertinoro e Forli', sulla strada provinciale n. 37, si segue quest'ultima in direzione di Forlimpopoli sino ad incontrare il rio Ausa, che si segue sino a ritornare sul confine tra i comuni di Bertinoro e Forlimpopoli;
comune di Longiano: dall'incrocio con il comune di Cesena sulla via Malanotte si prosegue fino a Badia. Poi per via Cesena, via Badia e via Fratta passando per Ca' Turchi e Ca' Won Willer. Indi per via Massa, che passando per le frazioni Massa, Bolignano, La Crocetta conduce fino al confine con il Comune di Savignano sul Rubicone in localita' Ca' Ugolini;
comune di Savignano sul Rubicone: dal confine con il comune di Longiano sulla via Massa, si segue detto confine di comune indi via Scodella, via (Vecchia) Rio Salto sino ad incontrare il confine di comune con Sant'Arcangelo di Romagna, dopo aver percorso la via Seibelle J.;
provincia di Rimini: comuni di Coriano, Misano Adriatico, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Rimini, Sant'Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Torriana, Verucchio.
Il limite a valle per i comuni di Misano Adriatico, Rimini, Sant'Arcangelo di Romagna e' il seguente:
comune di Misano Adriatico: dal confine con il comune di Riccione sulla via Capronte si prosegue per quest'ultima sino alla via Grotta. Poi per via Fontacce sino ad incontrare la strada provinciale n. 35 (RiccioneTavoletto). Indi per quest'ultima sino alla frazione Cella Simbeni. Poi per via S. Giovanni sino al fiume Conca sul confine tra i comuni di Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano;
comune di Rimini: dal confine con il comune di Sant'Arcangelo di Romagna sulla statale via Marecchiese si prosegue verso Rimini sino ad incontrare l'autostrada BolognaRimini che si segue sino ad incontrare il confine con il Comune di Riccione.
comune di Sant'Arcangelo di Romagna: dal confine con il comune di Savignano sulla via Seibelle J. si prosegue per detto confine, in direzione Canonica sino ad incontrare la via Rio Salto e la frazione Canonica. Indi per via Canonica, strada provinciale n. 13 sino ad incontrare il confine di comune che si segue fino sul fiume Marecchia. Lungo detto corso fino all'incontro con la trasversale Marecchia. Poi per via Marecchia fino ad un nuovo incontro con il confine di comune.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Pagadebit di Romagna» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i nuovi impianti la densita' minima di piante non dovra' essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del «Pagadebit di Romagna» non deve essere superiore a tonnellate 14,00 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, a tale limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa dell'uva in vino superi il limite sopra riportato, la eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.
La regione Emilia Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3, secondo gli usi tradizionali della zona stessa.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio delle province di Forli-Cesena, Ravenna e Rimini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50% vol.

Art. 6.

Il vino «Pagadebit di Romagna», nei tipi secco e amabile, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Pagadebit di Romagna «secco»:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: secco, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo : 17,0 g/l.
Pagadebit di Romagna «frizzante»:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: secco, erbaceo, fresco, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo : 17,0 g/l.
Pagadebit di Romagna «amabile»:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: amabile, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
Pagadebit di Romagna «amabile frizzante»:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: amabile, erbaceo, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

L'uso della menzione geografica aggiuntiva «Bertinoro» per il vino «Pagadebit di Romagna» e' riservato al prodotto ottenuto da uve raccolte e vinificate in quella parte del territorio del comune di Bertinoro che ricade nella zona di produzione delimitata all'art. 3 e che assicurano al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50% vol.
All'atto dell'immissione al consumo il «Pagadebit di Romagna Bertinoro» deve avere le seguenti caratteristiche:
Pagadebit di Romagna Bertinoro «secco»:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: secco, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Pagadebit di Romagna Bertinoro «secco frizzante»:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: secco, erbaceo, fresco, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Pagadebit di Romagna Bertinoro «amabile»:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: amabile, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Pagadebit di Romagna Bertinoro «amabile frizzante»:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: amabile, erbaceo, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.

Art. 8.

La denominazione di origine «Pagadebit di Romagna» puo' essere utilizzata per designare i vini frizzanti naturali ottenuti con mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti nel presente disciplinare.
Le operazioni di preparazione del tipo frizzante, nonche' le operazioni di imbottigliamento, debbono essere effettuate nell'ambito dei territori delle province di Forli-Cesena, Ravenna e Rimini.
Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal seguente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna» puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo o nome, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome, deve essere riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al carattere usato per la denominazione di origine.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vino «Pagadebit di Romagna» deve figurare l'indicazione dell'annata di raccolta delle uve.
 
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