Gazzetta n. 196 del 22 agosto 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 1 agosto 2008 |
Modalita' e modelli relativi alle domande di ammissione al finanziamento e alla rendicontazione delle iniziative promozionali, ai sensi delle legge 29 ottobre 1954, n. 1083. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la promozione degli scambi
Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1083, concernente la concessione di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni italiane (di seguito denominata «legge»); Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero 15 marzo 1999, n. 104, che stabilisce i criteri e le modalita' per la concessione di contributi ai sensi della citata legge (di seguito denominato «regolamento»); Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e successive modificazioni, che destina anche le provvidenze stabilite dalla «legge» ad incentivare lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, nonche' le attivita' relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia; Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente il procedimento e la trasparenza dell'azione amministrativa; Visto il decreto del Ministro del commercio estero 11 aprile 1994 e successive modificazioni riguardante i procedimenti amministrativi di competenza; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008, «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244», con il quale sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico le funzioni gia' attribuite al Ministero del commercio internazionale; Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del citato regolamento, con provvedimento del direttore generale per la promozione degli scambi, occorre definire, per l'anno 2009, i modelli per la domanda di ammissione al finanziamento e per la relazione e rendicontazione del programma promozionale; Ritenuto di dover impartire le istruzioni per la corretta presentazione del programma promozionale e dei relativi progetti per l'anno 2009;
Decreta:
Art. 1.
Finalita' del finanziamento
1. Ai sensi dell'art. 22, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, i contributi di cui alla legge n. 1083/54 sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, le piccole e medie imprese. 2. Ai fini della presente circolare si intende di rilievo nazionale l'attivita' promozionale volta a rafforzare il Made in Italy all'estero, ovvero volta a sostenere produzioni tipiche, secondo le normative comunitarie e nazionali. |
| Art. 2.
Soggetti beneficiari
1. Possono accedere ai finanziamenti della «legge» gli istituti, gli enti, le associazioni di emanazione del sistema produttivo ed imprenditoriale, nonche' le Camere di commercio italo - estere iscritte all'Albo di cui all'art. 22, comma 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che presentino un programma promozionale da realizzare nel corso del 2009, cui partecipino imprese associate dislocate in piu' regioni, previa specifica approvazione del Ministero. 2. I soggetti beneficiari devono realizzare attivita' promozionale di rilievo nazionale in favore di imprese e svolgere attivita' senza scopo di lucro. Per attivita' senza scopo di lucro si intende il divieto di distribuire utili ai soci, anche in caso di scioglimento. 3. Tali requisiti devono espressamente risultare nello Statuto del proponente alla data di scadenza della presentazione della domanda e devono essere posseduti ininterrottamente sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma, a pena di esclusione dal contributo. 4. Non sono ammissibili domande presentate da regioni, province, comuni e camere di commercio, industria e artigianato nazionali che, in funzione del loro ordinamento, sono chiamate a svolgere con mezzi propri una autonoma attivita' promozionale. 5. Sono altresi' esclusi gli organismi che per statuto svolgono la loro attivita' in ambito comunale, provinciale e regionale e le Onlus. |
| Art. 3.
Domanda di ammissione al finanziamento
1. Le domande di finanziamento, da presentare in bollo, sono redatte secondo lo schema di cui al modello allegato A e sono sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, che attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci e la falsita' in atti ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione indicata nel medesimo modello A. 2. Qualora un soggetto beneficiario realizzi direttamente le azioni promozionali previste nel programma, puo' avvalersi di una societa' di servizi di cui detenga una partecipazione maggioritaria. In tal caso, e' la societa' di servizi a presentare la domanda di finanziamento dichiarando di agire in nome e per conto del soggetto beneficiario e indicando la percentuale di partecipazione dallo stesso detenuta. 3. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la promozione degli scambi - Div. III, viale Boston, 25 - 00144 Roma. La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre il 30 settembre 2008. Le domande spedite successivamente a tale data, ai sensi del regolamento, sono irricevibili. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero. 4. Le domande pervenute prive della sottoscrizione da parte del legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sono inammissibili. |
| Art. 4.
Presentazione del programma promozionale
1. Alla domanda di finanziamento deve essere, altresi', unito un prospetto riepilogativo (Allegato B «Schema programma») del programma promozionale, sottoscritto dal legale rappresentante, in cui siano indicati il Paese, il settore, il periodo di svolgimento, il costo, al netto dell'IVA, dei singoli progetti e del totale complessivo del programma promozionale. 2. Ciascun progetto deve essere illustrato secondo le indicazioni riportate nel Modello Allegato C («Scheda-progetto») e deve essere corredato da un piano analitico delle spese (Allegato Modello C bis). 3. Ad ogni scheda-progetto devono essere acclusi in originale i preventivi di spesa, firmati dall'erogatore dei servizi e/o prestatore d'opera, in cui sono indicate le spese riferite alle singole azioni al netto di imposta. I preventivi sono destinati unicamente a quantificare un preciso impegno di spesa e non comportano l'obbligo di fare eseguire le azioni dai medesimi soggetti. 4. Ove non siano disponibili i preventivi di spesa, al momento di presentazione della domanda, il costo dei progetti potra' essere presentato in forma di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente. I preventivi originali dovranno comunque essere presentati prima dell'approvazione della domanda. 5. Gli allegati B (formato Word), C (formato Excel) e C bis (formato Excel) devono essere trasmessi anche in formato elettronico su floppy disk, CD o pen-drive USB. I file relativi agli allegati in questione sono scaricabili dal sito internet www.mincomes.it. |
| Art. 5.
Ammissibilita' del programma promozionale
1. Per essere ritenuto ammissibile al finanziamento, il programma promozionale deve: avere validita' tecnico-economica. La validita' tecnico-economica e' valutata anche in relazione alla tipologia, alle dimensioni e alle caratteristiche del soggetto proponente; risultare coerente con le Linee d'indirizzo per l'attivita' promozionale 2009; essere composto da azioni che abbiano rilievo nazionale o siano relative alla promozione di prodotti tipici secondo la normativa comunitaria e nazionale; riguardare progetti di natura esclusivamente promozionale; risultare conforme ai criteri definiti nel presente decreto. 2. E' considerato promozionale il programma destinato a favorire la conoscenza all'estero della produzione italiana e che non preveda azioni volte al diretto sostegno delle vendite. 3. A titolo esemplificativo, si indicano qui di seguito alcune tipologie di progetti ammissibili: a) organizzazione e partecipazione a Fiere estere (in Paesi UE e' consentita solo l'organizzazione del «Punto Italia»); b) partecipazione a Fiere internazionali in Italia (le spese relative alle manifestazioni che si svolgono in Italia devono riguardare eventi a carattere internazionale, secondo il Calendario pubblicato dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni consultabile al sito www.regioni.it); c) realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi relativi alle imprese associate partecipanti all'evento, repertori, depliant, newsletter, brochure, materiale informativo, ecc., redatti in lingua anche estera sia su supporto cartaceo che informatico (le spese relative alla semplice ristampa non sono ammesse a contributo); d) campagne pubblicitarie all'estero e su media esteri (riviste, radio e televisione); e) incontri con operatori e giornalisti esteri, workshop, degustazioni, sfilate, conferenze, seminari; f) corsi di formazione professionale ed educational per operatori esteri; g) apertura di un nuovo sito internet anche in lingua estera (non sono ammessi meri aggiornamenti, variazioni e ristrutturazioni). 4. Per rendere piu' efficace l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno dell'attivita' promozionale, non sono considerati ammissibili i progetti che nello stesso paese e per lo stesso settore, riproducono o si pongano in alternativa a quelli realizzati dall'ICE o dall'ENIT/Agenzia per il turismo con finanziamento pubblico. 5. Qualora un medesimo progetto sia autonomamente presentato da piu' soggetti, il Ministero puo' finanziare unicamente il progetto piu' valido tecnicamente, ai sensi del precedente comma 1, ovvero condizionare l'approvazione ad una collaborazione tra i soggetti per l'integrazione dei progetti. 6. Non sono ammissibili progetti per i quali sia stato richiesto il sostegno a valere su altri strumenti gestiti dal Ministero o dall'ICE. 7. Conformemente al principio dell'annualita' del bilancio statale, possono essere ammessi soltanto i progetti che hanno esecuzione nel 2009. |
| Art. 6.
Spese ammissibili e spese non ammissibili
1. In linea generale sono ammissibili solo le spese vive direttamente connesse con la componente promozionale dei progetti. A titolo esemplificativo sono ammissibili le seguenti tipologie di spese: a) affitto area espositiva (non ammissibile per eventi fieristici in Italia; ammissibile per una superficie non superiore a 100 mq - Punto Italia - nei paesi UE); b) trasferta all'estero (viaggio, vitto, alloggio) solo per massimo due funzionari del soggetto proponente in concomitanza di eventi, ove partecipi il soggetto beneficiario con uno stand; c) progettazione degli allestimenti, di design, di consulenza per gli allestimenti (per le Fiere internazionali in Italia limitatamente ad aree destinate ad iniziative di immagine collaterali); noleggio beni strumentali; acquisto beni di consumo e servizi per allestimenti; spese di spedizione e trasporto allestimenti; d) pubblicita' in lingua estera; e) stampa e pubblicazione in lingue estere; f) traduzioni e interpretariato; g) progettazione del sito web (solo per nuovi siti); registrazione del dominio (solo per i nuovi siti); spese di web-marketing; h) affitto sale per incontri fra imprenditori italiani ed esteri, workshop, conferenze, seminari; allestimento sale e noleggi attrezzature; i) onorari per docenti (secondo i tariffari previsti dall'UE) e spese di trasferta all'estero e dall'estero (viaggio, vitto e alloggio) per gli stessi; j) accoglienza (viaggio, vitto e alloggio) per operatori e giornalisti esteri invitati per eventi specifici; k) coffee break, buffet in occasione di specifici eventi (conferenze stampa, seminari ecc.), in particolare riferiti a degustazioni di prodotti tipici italiani per operatori esteri. 2. Non sono in ogni caso ammissibili le seguenti tipologie di spese: ricerche di mercato, costi interni (ore/uomo e stipendi personale interno, ammortamenti ecc.); oneri finanziari, per fideiussioni o assicurazioni; spese di consulenza per la preparazione del programma, per la presentazione della domanda al Ministero, per il coordinamento del programma o di singoli progetti; imposte e tasse; acquisto o affitto di beni immobili (salvo per gli spazi direttamente adibiti agli eventi e per una congrua durata rispetto agli stessi); acquisto di beni strumentali; apertura uffici di rappresentanza all'estero; forniture di beni e servizi necessari al normale funzionamento dei soggetti partecipanti al progetto. 3. Non sono in ogni caso ammissibili le spese riferite a singole imprese. |
| Art. 7.
Risultati attesi
1. Il programma promozionale, di cui al precedente art. 4, deve illustrare con precisione gli obiettivi che si intendono raggiungere, specificando le modalita' di misurazione, gli indicatori ed i relativi standard da utilizzare per la valutazione dei risultati. Si intendono per: indicatore: il parametro in grado di misurare i risultati conseguiti (ad esempio il numero di imprese che si rivolgono per la prima volta ad un dato mercato o iniziativa, il numero di accessi al sito web, la raccolta di giudizi espressi in un questionario secondo una scala di valori); valore atteso (standard da indicare a preventivo): il valore che ci si attende a preventivo per l'indicatore prescelto (ad esempio il numero atteso di nuove imprese che si ritiene di coinvolgere, il numero atteso di accessi al sito web, il valore medio dei giudizi espressi nei questionari); valore realizzato (da indicare a consuntivo): il valore che l'indicatore assume alla realizzazione del progetto . 2. La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste, ecc., deve essere conservata, a cura del soggetto beneficiario, per consentire al Ministero di effettuare le opportune verifiche. |
| Art. 8.
Approvazione del programma promozionale
1. Il Ministero comunica l'esito della valutazione del programma promozionale entro il 31 marzo 2009. 2. Qualora il Ministero ritenga necessari ulteriori elementi per valutare il programma, gli stessi saranno richiesti entro la scadenza del 31 marzo. Le integrazioni dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro i termini indicati nelle richieste del Ministero. |
| Art. 9.
Menzione del co-finanziamento
1. Le iniziative del programma promozionale approvato a valere sulla legge 1083/54 devono menzionare espressamente il sostegno ministeriale evidenziando la dicitura «con il co-finanziamento del Ministero dello sviluppo economico» e riportarne il logo. |
| Art. 10.
Modifiche al programma promozionale
1. La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla sua effettiva esecuzione. L'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata immediatamente al Ministero. Devono comunque essere immediatamente comunicati anche gli annullamenti di singole iniziative. 2. Il programma promozionale gia' presentato potra' essere successivamente integrato con nuovi progetti o azioni solo se sussistano giustificazioni sostanziali ed obiettive; i nuovi progetti devono essere presentati non oltre il 30 giugno 2009 ed in ogni caso almeno trenta giorni prima della loro esecuzione. Le integrazioni presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. |
| Art. 11.
Concessione e misura del finanziamento
1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del «regolamento», la misura del finanziamento non puo' eccedere il limite del 50% delle spese ammesse (70% qualora la maggioranza delle imprese associate e beneficiarie delle azioni promozionali abbia sede nei territori delle Regioni ex Obiettivo 1 (Puglia, Calabria, Campania, Basilicata, Sicilia, Sardegna). 2. La determinazione del contributo spettante a ciascun organismo e' effettuato a conclusione dell'istruttoria di tutte le domande pervenute e in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno in corso. 3. Il Ministero provvede alla emanazione dei singoli decreti di concessione del finanziamento, in base al programma promozionale approvato e successivamente alla effettiva assegnazione dei fondi al Ministero. 4. Qualora l'intero programma promozionale o singoli progetti ricevano finanziamenti da altri enti pubblici, il Ministero terra' conto di tali contributi al fine di assicurare il rispetto dei suddetti limiti percentuali di contribuzione. 5. Qualora l'intero programma o i singoli progetti usufruiscano di introiti derivanti da pubblicita', sponsorizzazioni e quote di partecipazione, gli introiti stessi dovranno essere dichiarati e detratti dal costo complessivo del programma. Tali introiti devono essere dichiarati e detratti anche se percepiti da soggetti collegati al proponente, qualora siano direttamente imputabili alla realizzazione delle iniziative oggetto del co-finanziamento. |
| Art. 12.
Liquidazione ed erogazione del finanziamento
1. La liquidazione del finanziamento avviene a consuntivo in base alla rendicontazione dettagliata delle spese sostenute per realizzare i progetti promozionali. A tal fine, il Ministero: esamina i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, applicando gli indicatori e gli standard precedentemente individuati; valuta la conformita' dell'attivita' svolta rispetto al programma approvato; esclude le spese non ammissibili. 2. L'erogazione del finanziamento, riferita all'intero programma promozionale, avviene in un'unica soluzione. Per una sollecita erogazione del finanziamento, i richiedenti devono indicare con precisione gli estremi bancari necessari per l'accreditamento. 3. Ai sensi della vigente normativa anti-mafia, i soggetti beneficiari di contributi di importo superiore a 154.937 euro sono tenuti a presentare la relativa certificazione, in corso di validita', su richiesta del Ministero. |
| Art. 13.
Presentazione della rendicontazione
1. Come previsto dall'art. 3 del «regolamento», entro i 3 mesi successivi dall'esecuzione dell'intero programma promozionale approvato, salvo proroghe da richiedere tempestivamente al Ministero, il beneficiario deve presentare la relazione sulla esecuzione del programma approvato e il rendiconto delle spese secondo i Modelli Allegati D, E, F, e G. 2. La relazione sul programma, sottoscritta dal legale rappresentante, si compone di una parte descrittiva generale, comprensiva di una dichiarazione attestante la regolarita' della documentazione presentata (Allegato D), di uno schema di riepilogo sui progetti realizzati (Allegato E) e di schede concernenti i singoli progetti realizzati (Allegato F). 3. Gli allegati D, E, F, G devono essere inviati anche in formato elettronico su floppy disk o CD. I file relativi agli allegati in questione sono scaricabili dal sito internet www.mincomes.it 4. Il rendiconto deve essere redatto seguendo l'ordine gia' impostato in sede di presentazione a preventivo del programma, utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti che si dovessero verificare tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi. 5. Il rendiconto deve specificare la copertura finanziaria dei costi, distinta in risorse proprie e finanziamento concesso dal Ministero, altri contributi pubblici e ricavi vari. Al fine di semplificare la procedura di rendicontazione, il soggetto beneficiario trasmettera' al Ministero, per ogni progetto, la distinta delle fatture quietanzate, con indicazione dell'importo pagato effettivamente al netto di IVA, il percipiente, la data e le modalita' di pagamento, sottoscritto dal legale rappresentante (Allegato G), in forma di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 6. Le fatture devono essere intestate al soggetto beneficiario e debitamente quietanzate con l'indicazione delle modalita' di pagamento. Sono ammesse le spese fatturate dall'ICE per servizi resi dallo stesso, tranne le spese relative ad eventi organizzati direttamente dall'Istituto con i fondi pubblici. Ai sensi della vigente normativa anti-riciclaggio (legge 197/1991 e successive modificazioni) per gli importi superiori a 12.500 euro non e' ammesso il pagamento in contanti. Pertanto, per i casi in questione dovranno essere indicate in dettaglio le modalita' di pagamento seguite (banca, numero e data del bonifico). 7. Per gli importi inferiori a 12.500 euro, il soggetto beneficiario dovra' trasmettere le copie conformi delle fatture debitamente quietanzate. 8. La rendicontazione non firmata o carente degli elementi essenziali comporta la perdita del diritto al co-finanziamento. Allo scopo di contenere al massimo i tempi procedurali, gli enti devono trasmettere le integrazioni richieste dal Ministero entro i termini indicati nelle relative richieste. |
| Art. 14.
Ispezioni e verifiche
1. Tutta la documentazione relativa alle azioni realizzate deve essere conservata presso la sede dell'ente per essere messa a disposizione del Ministero in caso di eventuali controlli, anche successivamente all'erogazione del contributo. 2. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento, anche dopo l'erogazione del contributo, controlli e verifiche sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicita' delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformita' all'originale delle fotocopie trasmesse, sulla corrispondenza dell'elenco delle fatture agli originali e sulla sussistenza dei requisiti di idoneita' a ricevere il finanziamento. 3. In caso di dichiarazione mendace e falsita' in atti il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, cosi' come richiamato dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, decade dall'ammissibilita' al beneficio e l'Amministrazione si riserva di non accogliere successive domande. |
| Art. 15.
Reperimento delle fonti normative e dei modelli
1. I testi delle fonti normative, i modelli di domanda e gli schemi approvati per la presentazione dei progetti e dei rendiconti sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo: www.mincomes.it seguendo il percorso «Finanziamenti/Finanziamenti per l'internazionalizzazione/Strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese (Capitolo A)». |
| Art. 16.
Come contattare il Ministero
1. L'Ufficio incaricato della gestione del finanziamento e' a disposizione per eventuali chiarimenti e informazioni. Gli operatori possono contattare l'ufficio ai recapiti indicati in calce e fissare eventuali appuntamenti. In particolare, gli operatori che vogliano conoscere lo stato dell'istruttoria possono riferirsi ai funzionari incaricati il cui nome e' riportato nella comunicazione di avvio del procedimento e comunicazioni successive. Indirizzo: Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la promozione degli scambi - Divisione III - Viale Boston, 25 - 00144 Roma - Fax: 06-59932454 - e-mail: promo3@mincomes.it Dirigente: Coordinatrice: sig.ra Paola Bastianelli: 0659932503 - p.bastianelli@mincomes.it Incaricati dell'istruttoria: sig.ra Carla Andreozzi - Tel. 06-59932544 - c.andreozzi@mincomes.it sig.ra Patrizia De Cristofaro - Tel. 06-59932621 - p.decristofaro@mincomes.it sig.ra Francesca Di Marco - Tel. 06-59932556 - f.dimarco@mincomes.it |
| Art. 17.
Pubblicazione
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed inserito nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico www.mincomes.it Roma, 1° agosto 2008 Il direttore generale: Caprioli |
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