Gazzetta n. 197 del 23 agosto 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 1 agosto 2008
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara».

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «"Gambellara"» e successive modificazioni;
Vista la domanda presentata dalla regione Veneto, su istanza del Consorzio di tutela vini di Gambellara, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara»;
Visto il parere favorevole della regione stessa sulla richiesta di che trattasi;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione del 14 e 15 maggio 2008 e la relativa proposta di modifica del disciplinare di produzione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 134 del 10 giugno 2008;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Gambellara" ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Gambellara», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970 e successive modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2008.
 
Art. 2.
I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla vendemmia 2008, i vini a denominazione di origine controllata «Gambellara»", provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata " «Gambellara».
 
Art. 3.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata « Gambellara» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 
Art. 5.
All'allegato A sono riportati i codici di tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata « Gambellara», a titolo di aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° agosto 2008
Il Capo dipartimento: Ambrosio
 
Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«GAMBELLARA»
Art. 1.
La denominazione di origine controllata « Gambellara» e' riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione:
« Gambellara»;
« Gambellara»" Classico;
« Gambellara»" Classico Vin Santo.
Art. 2.
I vini a denominazione di origine controllata «Gambellara» devono essere ottenuti dalle uve provenienti, in ambito aziendale, dal vitigno Garganega per almeno l'80% e per il rimanente da uve dei vitigni Pinot Bianco, Chardonnay e Trebbiano di Soave (nostrano) presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.
Art. 3.
A) La zona di produzione dei vini «Gambellara» comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso e Zermeghedo. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dall'estremo limite nord-ovest di zona del punto di incontro del confine provinciale Vicenza-Verona con la Val Busarello la linea di delimitazione procede, in senso orario, lungo la carrareccia che porta al bivio per Ca' Menegoni a quota 220 e per la strada comunale che scende a Ponte Cocco, tocca le localita' Ca' Bellimadore e Case Colombara, prosegue verso est lungo detta comunale fino al bivio che conduce a Montorso. Di qui si dirge verso nord-est lungo la stessa strada, fino a incontrare la provinciale Montebello-Arzignano e prosegue sul confine comunale tra Montorso e Arzignano fino a incontrare il torrente Chiampo. Discende lungo detto torrente fino al punto in cui il corso d'acqua entra in provincia di Verona poco a nord dell'autostrada La Serenissima. Da detto punto di delimitazione segue verso nord il confine provinciale Vicenza-Verona fino alla Val Busarello, da dove si e' partiti per la delimitazione della zona.
B) La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Gambellara»" designabili con la menzione classico e' cosi' delimitata: partendo dall'estremo limite nord-ovest di zona nel punto di incontro del confine provinciale Vicenza-Verona con la Val Busarello, la linea di delimitazione procede in senso orario lungo la carrareccia che porta al bivio per Ca' Menegoni a quota 220 e per la strada comunale che scende a Ponte Cocco, tocca le localita' di Ca' Bellimadore e Case Colombara; prosegue verso est lungo detta comunale fino al bivio che conduce a Montorso. Da qui continua lungo la strada comunale fino a giungere a Montorso, quindi prosegue per la strada comunale per Zermeghedo, che raggiunge. Da qui prosegue verso sud fino al bivio successivo a quota 69, prende verso est e lungo la carrareccia passa per le localita' Belloccheria e Perosa per immettersi quindi nella strada comunale per Montebello che raggiunge. Prosegue verso ovest lungo la strada comunale per Selva di Montebello, passando le localita' Castelleto e Mira, giungendo al bivio per Selva. Prosegue verso nord lungo la strada comunale per Selva fino a giungere a quota 51 in localita' Moregio, dove piega verso ovest e percorrendo la carrareccia giunge in localita' Ca' Brusegalla a quota 49 dove prosegue per Ca' Canton giungendo al bivio di Ca' Maraschin. Prosegue per breve tratto verso ovest, indi verso sud per la carrareccia fino all'abitato di Mason e quindi procede per strada provinciale in direzione Sorio-Gambellara fino a quota 48 alle porte del Comune di Gambellara. Da qui segue in direzione ovest e passando per quota 47 giunge sulla comunale per Terrossa quota 49. Indi si prosegue verso ovest sulla strada provinciale per Terrossa fino al confine provinciale Vicenza-Verona fino a Val Busarello da dove si e' partiti per la delimitazione della zona.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Gambellara» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Per i vigneti allevati a pergola veronese a tetto piano e' fatto obbligo la tradizionale potatura a secco ed in verde che assicura l'apertura della vegetazione nell'interfilare e una carica massima di 60.000 gemme per ettaro. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. La rese massime di uva, per ettaro di vigneto in cultura specializzata, ammesse per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara» sono le seguenti:
«Gambellara»" 14 tonnellate;
«Gambellara"» Classico 12,50 tonnellate;
« Gambellara»" Classico Vin Santo 12,50 tonnellate.
Il quantitativo massimo di uva da mettere a riposo per la produzione del «Gambellara» Classico Vin Santo, dopo aver operato a tradizionale cernita, non deve essere superiore a tonnellate 6,50 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo di cui al quinto comma del presente articolo, saranno presi in carico, se ne hanno le caratteristiche, per la produzione di «Gambellara»" e «Gambellara»" Classico.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta della vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Il presidente della giunta regionale, su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate e previo parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/1985, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia puo' stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento dei limiti massimi previsti dal quinto comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Gambellara»" un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo del 9,5% vol. e per il «Gambellara»" Classico del 10,5% vol.
Le uve destinate alla vinificazione del «Gambellara»" Classico Vin Santo, dopo essere state sottoposte ad appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 16,00% vol.
Art. 5.
Le operazioni di appassimento e di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3, lettera A.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che l'operazione di vinificazione sia effettuata nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata nonche' nei comuni limitrofi.
Le uve destinate alla produzione della tipologia «Gambellara» Classico Vin Santo devono essere preliminarmente sottoposte ad un periodo di appassimento. L'appassimento puo' essere eventualmente condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale, purche' operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.
La resa massima delle uve in vino ammesse alla certificazione non deve superare il 70% per i tipi «Gambellara»" e «Gambellara» Classico. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e puo' essere preso in carico come da tavola o igt.
Oltre il 75% decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata per tutto il prodotto. La resa massima delle uve in vino ammesse alla certificazione per la produzione del «Gambellara» Classico Vin Santo non deve superare il 40%. L'uso della menzione «classico»" per i vini «Gambellara» e «Gambellara» Vin Santo e' riservata al prodotto ottenuto da uve raccolte nella zona indicata all'art. 3, lettera B, vinificate nella stessa e, comunque, tenuto conto delle situazioni tradizionali di vinificazione, nell'ambito della zona di vinificazione di cui comma 1 del presente articolo.
Il vino a denominazine di origine «Gambellara"» Classico Vin Santo non potra' essere immesso al consumo se non dopo aver subito un periodo di invecchiamento di due anni a partire dal 1° gennaio successivo a quello dell'annata di produzione delle uve.
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata «Gambellara» all'atto dell'emissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Gambellara»:
colore: da paglierino a dorato chiaro;
odore: leggermente vinoso, con profumo accentuato, caratteristico;
sapore: asciutto o talvolta abboccato, delicatamente amarognolo, di medio corpo, armonico, vellutato, con eventuale percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol, 11,5% vol per il «Gambellara» "classico;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Gambellara»"Classico Vin Santo:
colore: giallo ambrato piu' o meno carico;
odore: profumo intenso, tipico, eventuali sfumature di vaniglia;
sapore: dolce, armonico, vellutato, tipico, con eventuale percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16%vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Gambellara»" Classico e «Gambellara» Classico Vin Santo e' obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Le menzioni « Classico"» e « Vin Santo»" devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione « Gambellara»", della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, superiore, scelto, selezionato e simili.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali viticoltore", fattoria", tenuta", podere", cascina", ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni Cee e nazionali in materia. E' consentito altressi' l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree, zone e localita' delle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara"» puo' essere utilizzata la menzione vigna" a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvenga in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
Art. 8.
I vini delle tipologie «Gambellara» e «Gambellara»" classico devono essere immessi al consumo in contenitori di vetro di capacita' massima di litri 5 chiusi con tappo raso bocca, e con abbigliamento consono ai caratteri di pregio di tali produzioni. Tuttavia per i vini della sola tipologia «Gambellara» e' consentita l'immissione al consumo in contenitori di vetro di capacita' massima di litri 1,5 chiusi con tappo a vite.
Il vino a doc «Gambellara» Classico Vin Santo deve essere immesso al consumo in contenitori di vetro di capacita' massima di litri 1,5 chiusi con tappo raso bocca, e con abbigliamento consono ai caratteri di pregio di tali produzioni.
Inoltre, a richiesta delle ditte interessate o del Consorzio di tutela puo' essere consentito, a scopo promozionale, con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'utilizzo di contenitori tradizionali di capacita' di litri 3, 6, 9, 12 e 18.
 
Allegato A

----> Vedere allegato a pag. 10 <----
 
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