Gazzetta n. 198 del 25 agosto 2008 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI TRENTO
DECRETO RETTORALE 14 luglio 2008
Emanazione dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
Vista la legge 19 maggio 1989, n. 168;
Visto lo statuto dell'Universita' di Trento emanato con decreto rettorale n. 316 del 30 aprile 2004 e, in particolare, gli articoli 38 e 39;
Vista la delibera assunta in data 13 marzo 2008 dal consiglio di amministrazione integrato - ai sensi dell'art. 40 della legge n. 590/1982, in merito all'approvazione delle modifiche di statuto.
Acquisito, secondo quanto previsto dall'art. 40 della legge n. 590/1982, il parere della provincia autonoma di Trento espresso nella seduta della giunta provinciale del 29 aprile 2008, registro delibera 1080, protocollo n. 28.
Preso atto delle osservazioni formulate dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca con propria nota del 30 giugno 2008, protocollo n. 1732 e delle successive rettifiche in relazione al carattere residenziale dell'ateneo che comporta per gli accessi l'applicazione della legge istitutiva 14 agosto 1992, n. 590;
Ritenuto di fare propria l'osservazione ministeriale riferita all'art. 1, comma 5: «Aggiungendo la locuzione - nel rispetto delle norme vigenti -»;
Tutto cio' premesso;

Decreta:

1. A far data dal presente decreto e' emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di Trento, secondo il testo allegato che forma parte integrante del presente decreto (allegato 1).
Trento, 14 luglio 2008
Il rettore: Bassi
 
Allegato 1

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI TRENTO
Disposizioni generali
Art. 1.
Istituzione e autonomia dell'universita'

1. L'Universita' di Trento, di seguito denominata universita', e' dotata di speciale autonomia, secondo i principi della legge 14 agosto 1982, n. 590 oltre che della legge 9 maggio 1989, n. 168, al fine di corrispondere alla particolare situazione autonomistica locale secondo la tradizione storica e la speciale tutela costituzionale che la garantisce.
2. Essa opera osservando le norme del presente statuto, dei regolamenti di ateneo e dei regolamenti interni di ciascuna struttura, proseguendo e sviluppando l'esperienza della Libera Universita' degli studi di Trento.
3. L'universita' garantisce la liberta' di ricerca e di insegnamento sancita dalla Costituzione.
4. L'universita', per il raggiungimento delle proprie finalita', opera con il concorso degli studenti, dei professori, dei ricercatori e del personale amministrativo e tecnico, assumendo come preminente valore di riferimento il rispetto dei diritti fondamentali della persona, promuovendo le pari opportunita' e valorizzando le differenze ai sensi della vigente legislazione nazionale e comunitaria.
5. L'Universita' ha sede in Trento e puo' istituire sedi decentrate in tutto il territorio della provincia, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 2.
Funzione dell'universita'

1. L'universita' ha per scopo lo sviluppo e la diffusione del sapere mediante il libero esercizio della ricerca, dell'insegnamento e dello studio, nonche' la preparazione all'esercizio degli uffici e delle professioni.
2. L'universita', sede primaria di ricerca e di formazione scientifica, promuove e coordina le attivita' didattiche, di ricerca e di trasferimento delle conoscenze, la formazione permanente e l'aggiornamento professionale.
3. L'universita' promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione della Costituzione e delle vigenti leggi. In tale ambito organizza le attivita' di tutorato e di orientamento degli studenti, anche in collaborazione con altri enti.
4. L'universita' persegue l'alta qualita' nella ricerca scientifica e nell'insegnamento e ne valuta il conseguimento attraverso il riconoscimento della comunita' scientifico-accademica nazionale ed internazionale.
5. L'universita' favorisce la partecipazione degli studenti alle attivita' universitarie, riconoscendo e valorizzando il contributo dei singoli, delle libere forme associative e di volontariato che concorrono in modo costruttivo alla realizzazione dei fini istituzionali dell'ateneo, secondo modalita' dettate dai regolamenti di ateneo e delle singole strutture didattiche.
6. L'universita' concorre, nella propria autonomia, all'individuazione ed al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio economico del territorio.
7. L'universita' promuove la cooperazione culturale e scientifica nazionale ed internazionale; favorisce l'integrazione europea delle strutture universitarie, con particolare attenzione alle aree confinanti, anche mediante il reciproco conferimento e riconoscimento di titoli di studio.

Organi centrali di ateneo
Art. 3.
Organi centrali di ateneo

1. Sono organi centrali di ateneo:
a) il rettore;
b) il presidente del consiglio di amministrazione;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il senato la accademico;
e) la commissione per la ricerca scientifica;
f) il nucleo di valutazione;
g) il consiglio degli studenti;
h) il collegio dei revisori.

Art. 4.
Rettore

1. Il rettore e' eletto fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, dura in carica quattro anni accademici e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di una volta.
2. I candidati devono depositare la candidatura, il programma ed il curriculum. Programma, curriculum e candidature devono essere depositate nei termini indicati nel provvedimento di indizione delle elezioni per consentire la pubblica discussione all'interno del corpo elettorale.
3. L'elettorato attivo per l'elezione spetta:
a) ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori di ruolo;
b) al personale amministrativo e tecnico con contratto di lavoro dipendente. I voti esprimibili sono pesati in maniera tale che essi rappresentino il 4% dei voti esprimibili dalle altre componenti. I voti pesati conseguiti da ciascun candidato sono arrotondati all'unita' piu' vicina;
c) ai membri del consiglio degli studenti;
d) al rappresentante dei dottorandi di ricerca in consiglio di amministrazione.
4. Il rettore viene eletto nelle prime tre votazioni a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancata elezione si procedera' con il sistema del ballottaggio tra i due candidati piu' votati nell'ultima votazione.
5. Il rettore e' proclamato dal Ministro competente.
6. Il rettore esercita le funzioni demandategli dalla legislazione vigente, dal presente statuto e quelle delegategli dal consiglio di amministrazione, secondo quanto disposto dall'art. 41, lettera b), della legge 14 agosto 1982, n. 590.
7. In particolare il rettore:
a. ha la rappresentanza legale dell'universita';
b. emana i regolamenti e gli altri provvedimenti a carattere generale;
c. esercita il potere conferitogli dall'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590 in materia di finanziamento dell'universita';
d. cura la realizzazione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione;
e. garantisce e promuove la diffusione delle informazioni all'interno dell'ateneo;
f. propone al consiglio di amministrazione le linee, i criteri ed i vincoli per la programmazione annuale e pluriennale;
g. predispone, coadiuvato dal e dalla commissione per la ricerca scientifica per le parti di loro competenza, il programma di sviluppo pluriennale e la proposta di bilancio di previsione annuale dell'ateneo, corredata da una relazione sulla programmazione;
h. ai fini della realizzazione delle attivita' di cui ai punti f) e g), dispone e si avvale della valutazione della qualita' delle attivita' didattiche, scientifiche e amministrativo-gestionali dell'ateneo secondo criteri e metodi coerenti con quanto indicato all'art. 2, comma 4 e all'art. 10, comma 2;
i. predispone, coadiuvato dal direttore generale i piani generali di organizzazione dei servizi d'ateneo;
j. puo' convocare riunioni congiunte del senato accademico e della commissione per la ricerca scientifica, in cui puo' anche proporre l'istituzione di sottocommissioni al fine di istruire e formulare proposte su temi di comune interesse alla didattica e alla ricerca;
k. predispone una relazione annuale sullo stato dell'ateneo da allegare al bilancio consuntivo con riferimento agli obiettivi raggiunti nell'anno precedente;
l. in caso di necessita' e di indifferibile urgenza puo' assumere i necessari provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione riferendone per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
m. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.
8. Il rettore nomina tra i professori ordinari e straordinari dell'Universita' il pro-rettore vicario che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
9. Il rettore puo' nominare, fra i professori di ruolo, altri pro-rettori e delegare proprie funzioni ad essi ed al pro-rettore vicario.

Art. 5.
Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' composto da ventisette membri:
a) il rettore;
b) il pro-rettore vicario;
c) tre professori ordinari o straordinari;
d) tre professori associati;
e) tre ricercatori universitari;
f) due studenti;
g) un studente iscritto al dottorato di ricerca;
h) il direttore generale;
i) due membri del personale amministrativo e tecnico di ruolo;
j) un membro nominato dalla provincia autonoma di Trento;
k) un membro nominato dalla regione Trentino-Alto Adige;
l) un membro nominato dal comune di Trento;
m) un membro nominato dal comune di Rovereto;
n) due membri nominati dal Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca scientifica che non rivestano uffici di ruolo presso le universita' o istituti superiori;
o) un membro nominato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Trento;
p) due membri, nominati dalla provincia autonoma di Trento, uno su designazione delle organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori maggiormente rappresentative ed uno su designazione delle organizzazioni sindacali provinciali degli imprenditori maggiormente rappresentative;
q) un membro nominato dall'istituto Trentino di cultura fondazione Bruno Kessler.
2. I membri di cui alle lettere da j) a q) non devono ricoprire posti di ruolo presso l'ateneo. I membri di cui alle lettere c), d), e), f), g) e i) sono eletti dalle rispettive categorie.
3. Puo' altresi' far parte del consiglio di amministrazione per tutta la durata in carica del consiglio, un membro in rappresentanza di soggetti privati che si impegnano a contribuire al bilancio dell'universita' con l'erogazione di fondi non finalizzati, secondo criteri fissati dal consiglio stesso che tengano anche conto dell'entita' dei contributi.
4. Al verificarsi della fattispecie prevista dal comma precedente, il numero dei componenti di cui alla lettera e) e' aumentato di una unita'.
5. La mancata designazione o elezione dei componenti di cui alle lettere b), j), k), l), m), n), o), p) e q) non impedisce la costituzione ed il regolare funzionamento del consiglio.
6. E' compito del rettore indire le elezioni delle componenti elettive, nonche' convocare la prima riunione del consiglio di amministrazione.
7. Il consiglio di amministrazione dovra' essere convocato almeno una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, ogni qual volta ne facciano richiesta il rettore o 1/4 dei consiglieri.
8. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore generale.
9. Il consiglio di amministrazione resta in carica quattro anni; le componenti elettive non possono essere riconfermate consecutivamente per piu' di una volta.
10. Le rappresentanze di cui alle lettere f) e g) sono rinnovate ogni biennio.
11. Il consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del presidente della provincia autonoma di Trento.

Art. 6.
Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' organo di indirizzo e di programmazione generale dell'universita'.
2. Il consiglio:
a) approva su proposta del rettore le linee, i criteri ed i vincoli per la programmazione annuale e pluriennale;
b) approva il programma di sviluppo e il bilancio di previsione, predisposto dal rettore in conformita' all'art. 4, comma 7, lettera g);
c) esprime, sentita la relazione del nucleo di valutazione, parere obbligatorio sulla relazione annuale del rettore sullo stato dell'ateneo e formula, sentito il consiglio degli studenti, parere obbligatorio riguardo alla relazione sulla programmazione del rettore;
d) su proposta del rettore, coadiuvato dal direttore generale, adotta i piani generali di organizzazione dei servizi d'ateneo;
e) approva il piano pluriennale per l'edilizia e i relativi aggiornamenti, di cui al successivo art. 31;
f) approva il bilancio consuntivo;
g) approva il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di cui al successivo art. 24;
h) approva il regolamento generale di ateneo di cui al successivo art. 27;
i) determina annualmente il numero degli studenti ammessi all'universita', di cui al successivo art. 35;
j) determina annualmente l'importo delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione alle facolta', scuole e corsi;
k) determina l'indennita' di funzione per le cariche istituzionali;
l) su proposta del presidente nomina i componenti del nucleo di valutazione e ne designa il presidente;
m) puo' istituire commissioni con poteri deliberanti in determinate materie;
n) svolge tutti gli altri compiti ad esso demandati dalla legislazione vigente, dalla legge 14 agosto 1982, n. 590 e dallo statuto.

Art. 7.
Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il presidente del consiglio di amministrazione e' il garante della speciale autonomia di cui gode l'Universita' degli studi di Trento, ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590 e del rispetto, da parte dell'universita', del particolare ordinamento autonomistico locale.
2. Il presidente del consiglio di amministrazione e' eletto fra i membri di cui alle lettere da j) a q) del precedente art. 5, purche' non appartenenti a personale universitario.
3. Il presidente del consiglio di amministrazione:
a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, su ordine del giorno formulato congiuntamente al rettore;
b) esercita il potere conferitogli dall'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, in materia di finanziamento dell'universita';
c) promuove, d'intesa con il rettore, la collaborazione con la regione Trentino-Alto Adige, le province autonome di Trento e di Bolzano, il comune di Trento e l'opera universitaria, nonche' con gli enti locali, nazionali, internazionali e con altre istituzioni pubbliche e private al fine di favorire l'attuazione del programma di sviluppo dell'universita' e di assicurare la attiva partecipazione della stessa alla crescita sociale e civile della comunita';
d) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dal consiglio di amministrazione e dai regolamenti dell'universita'.
4. Il presidente del consiglio di amministrazione e' sostituito dal rettore in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica.

Art. 8.
Senato accademico

1. Il senato accademico e' presieduto dal rettore ed e' composto dai presidi di facolta'; ad esso partecipa con voto consultivo il direttore generale che ha anche funzione di segretario.
2. Alle sedute del senato partecipano altresi', con voto deliberativo, due rappresentanti degli studenti, designati con le modalita' indicate nel regolamento generale di ateneo, quando il senato:
a) approva i regolamenti di cui agli articoli 27, 28 e 29;
b) definisce i criteri del numero programmato;
c) formula proposte in materia di tasse universitarie;
d) approva il calendario delle attivita' didattiche e le procedure per l'iscrizione ai corsi;
e) approva l'offerta formativa annuale;
f) delibera in materia di mobilita' internazionale degli studenti;
g) adotta indirizzi in materia di diritto allo studio e servizi agli studenti.
3. Il senato accademico delibera in materia di didattica e funge da organo consultivo del rettore e del consiglio di amministrazione per le questioni di loro competenza che comunque incidano sulla didattica.
4. Il senato, ai fini della predisposizione della programmazione dell'ateneo, e all'interno delle linee di indirizzo approvate dal consiglio di amministrazione, formula proposte sulla ripartizione delle risorse didattiche assegnate alle facolta' e sulla pianificazione e la ripartizione delle risorse di personale docente e ricercatore. Per la formulazione di queste ultime acquisisce il parere obbligatorio della commissione per la ricerca scientifica.
5. Approva le proposte di bando e di chiamata di docenti e ricercatori avanzate dalle facolta'.
6. Il senato esprime parere obbligatorio sul programma di sviluppo dell'ateneo e sul bilancio di previsione.
7. Al fine di ottenere una piu' flessibile ed efficace utilizzazione delle risorse di personale docente e ricercatore per le esigenze didattiche, di ricerca e di organizzazione e al fine di conseguire una piu' uniforme distribuzione dei carichi di lavoro, il senato, in seduta congiunta con la commissione per la ricerca scientifica, individua i criteri di massima per l'organizzazione dell'attivita' didattica, dell'impegno didattico, scientifico e organizzativo dei docenti e della relativa verifica.
8. Approva il regolamento di cui al successivo art. 28.
9. Esprime parere obbligatorio sul regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di cui al successivo art. 24, sul regolamento generale di ateneo, di cui al successivo art. 27 e sulle modifiche degli stessi.
10. Esercita il controllo preventivo sui regolamenti delle strutture didattiche previsti dal successivo art. 29. Il senato puo' rinviare le proposte con richiesta motivata di riesame.
11. Esercita tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono demandate dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.

Art. 9.
Commissione per la ricerca scientifica

1. La commissione per ricerca scientifica e' presieduta dal rettore ed e' composta dai direttori di dipartimento, dal presidente del consiglio di biblioteca e da un rappresentante del personale amministrativo e tecnico eletto ogni quattro anni. ad essa partecipa il direttore generale, con voto consultivo e con funzioni di segretario.
2. La commissione per la ricerca scientifica e' organo di programmazione, anche pluriennale, delle attivita' di ricerca dell'universita' e funge da organo consultivo del rettore e del consiglio di amministrazione per le questioni di loro competenza che comunque incidano sulla ricerca.
3. Ai fini della predisposizione della programmazione dell'ateneo, e all'interno delle linee di indirizzo approvate dal consiglio di amministrazione, la commissione per la ricerca scientifica formula proposte sulla pianificazione delle attivita' di ricerca e la distribuzione delle risorse ad essa necessarie.
4. La commissione esprime parere obbligatorio sulle proposte per la pianificazione e la ripartizione delle risorse di personale docente e ricercatore formulate dal senato accademico.
5. La commissione si riunisce in seduta congiunta con il senato accademico per le attivita' di cui all'art. 8 comma 7.
6. Esprime parere obbligatorio sul regolamento generale di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di cui al successivo art. 24 e sul regolamento generale di ateneo di cui al successivo art. 27.
7. Esercita il controllo preventivo sui regolamenti delle strutture scientifiche di cui al successivo art. 30. La commissione puo' rinviare le proposte con richiesta motivata di riesame.

Art. 10.
Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione valuta l'andamento della gestione dell'ateneo e il conseguimento degli obiettivi programmatici e ne riferisce al consiglio stesso.
2. In particolare il nucleo:
a) valuta il grado di conseguimento degli obiettivi programmatici dell'ateneo;
b) valuta il corretto utilizzo delle risorse, la produttivita' ed il perseguimento della qualita' della ricerca e della didattica, l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa;
c) valuta l'imparzialita', la trasparenza e l'efficacia dei meccanismi di valutazione della qualita' posti in essere dal rettore;
d) effettua ogni altra indagine valutativa affidatagli dal consiglio di amministrazione.
3. Il nucleo formula una relazione almeno annuale sulla conduzione dell'ateneo, contenente i risultati delle attivita' di cui al comma 2, che sottopone al consiglio di amministrazione.
4. Il nucleo esercita ogni altro compito affidatogli dalla normativa vigente.
5. Al nucleo vengono assicurati:
a) l'autonomia operativa;
b) le risorse necessarie allo svolgimento della sua attivita';
c) il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
6. Nella sua attivita' di valutazione, il nucleo puo' avvalersi, per particolari esigenze, dell'apporto di esperti esterni, comprese le societa' di revisione. All'atto della nomina il consiglio determina il compenso da attribuire ai componenti del nucleo.
7. Il nucleo di valutazione e' composto da almeno cinque membri di cui almeno tre nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico e di cui almeno due non dipendenti dall'ateneo.
8. Le modalita' di funzionamento del nucleo sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

Art. 11.
Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti e' organo di coordinamento dei rappresentanti degli studenti negli organi di governo e nei consigli delle facolta'.
2. Il consiglio e' composto da:
a) i rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera f);
b) i rappresentanti degli studenti nel senato accademico di cui all'art. 8, comma 2;
c) i rappresentanti degli studenti nel consiglio della biblioteca di ateneo;
d) due studenti eletti da e fra i rappresentanti degli studenti nei consigli di ciascuna facolta' come da apposito regolamento.
3. Il consiglio:
a) puo' richiedere agli organi di governo la conduzione di indagini conoscitive su qualunque questione riguardante l'attivita' didattica, i servizi agli studenti, il diritto allo studio e le attivita' di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) della legge n. 341/1990 e successive modificazioni;
b) esprime parere obbligatorio sulla relazione del rettore di cui all'art. 4, comma 7, lettera g).
4. Le adunanze del consiglio degli studenti sono pubbliche.
5. L'attivita' del consiglio degli studenti e' disciplinata da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

Strutture ed attivita' didattiche e di ricerca
Art. 12.
Strutture didattiche e di ricerca dell'universita'

1. Sono strutture didattiche dell'universita' le facolta'.
2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, puo' istituire altre strutture didattiche, ivi comprese scuole interfacolta' e interateneo, disciplinandone il funzionamento nel regolamento generale di ateneo.
3. L'elenco delle facolta' e delle altre strutture didattiche e' individuato nel regolamento didattico di ateneo di cui all'art. 28.
4. Le richieste di istituzione e riorganizzazione delle strutture didattiche devono essere formulate con riguardo alle risorse disponibili, alle prospettive del mercato del lavoro, nonche' alle esigenze culturali e sociali anche della comunita' locale.
5. Sono strutture di ricerca dell'universita' i dipartimenti.
6. Al fine di promuovere in via permanente la ricerca in aree innovative e di sviluppare progetti di rilevante impegno scientifico di durata almeno triennale, l'universita' puo' istituire altre strutture di ricerca che coinvolgono piu' dipartimenti.
7. Le modalita' per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle altre strutture di ricerca sono contenute nel regolamento generale di ateneo.
8. L'elenco dei dipartimenti e delle altre strutture di ricerca e' riportato nell'annessa tabella A). Le variazioni della tabella A) sono approvate dal consiglio di amministrazione su proposta della commissione per la ricerca scientifica ricerca e non costituiscono modifica di statuto.
9. L'universita' istituisce ed organizza scuole di dottorato di ricerca, disciplinandone il funzionamento con apposito regolamento.

Art. 13.
F a c o l t a

1. La facolta':
a) indirizza e coordina le attivita' didattiche, programmando l'utilizzo delle risorse e stabilendo la distribuzione dei compiti e del carico didattico dei professori e dei ricercatori nell'ambito di criteri di massima stabiliti dal senato accademico e dalla commissione per la ricerca scientifica, coadiuvata dai dipartimenti ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera b);
b) al fine di coordinare la programmazione delle attivita' didattiche con quella delle attivita' di ricerca, effettua le attivita' di cui al comma a) sentiti i dipartimenti interessati acquisendone il parere;
c) esercita tutte le altre attribuzioni ad essa demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti;
2. Il consiglio di facolta' approva il regolamento di facolta' secondo le procedure di cui all'art. 29.
3. Sono organi della facolta':
a) il preside;
b) il consiglio di facolta'.
4. Il preside rappresenta la facolta', convoca e presiede il consiglio di facolta'. Ha la vigilanza sulle attivita' che fanno capo alla facolta', garantendo l'ordinato e regolare svolgimento della funzione didattica.
5. Il preside e' eletto dai componenti il consiglio di facolta' nella composizione di cui al comma 9, del presente articolo, tra i professori di prima fascia a tempo pieno, ed e' nominato con decreto del rettore.
6. Il preside dura in carica tre anni accademici e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di una volta.
7. Il preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia un Preside vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
8. Il preside vicario e' nominato con decreto del rettore.
9. Il consiglio di facolta' puo' istituire un consiglio di presidenza e puo' attivare consigli di corso di studio e di area, le rispettive composizioni e funzioni sono determinate dal regolamento di facolta'.
10. Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori di ruolo della facolta'; da una rappresentanza degli studenti in numero pari ad 1/5 rispetto ai professori di ruolo fino ad un massimo di 8, e comunque non inferiore a 3; da 2 rappresentanti del personale amministrativo e tecnico. I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alla seduta.
11. La durata del mandato del consiglio di presidenza e del preside vicario coincidono con quella del preside.

Art. 14.
Comitato paritetico per la didattica

1. In ogni facolta' e' istituito il comitato paritetico per la didattica. E' compito del comitato sovraintendere alla funzionalita' delle attivita' didattiche, esprimere pareri sulla qualita' delle stesse e dei servizi forniti agli studenti, nonche' in materia di diritto allo studio.
2. Il comitato presenta annualmente al consiglio di facolta' ed al rettore una relazione sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti.
3. Il comitato e' composto da tre docenti, tra i quali il preside di facolta', da tre studenti scelti tra i rappresentanti eletti in consiglio di facolta' e designati secondo modalita' stabilite da apposita regolamentazione.

Art. 15.
Dipartimenti

1. Il Dipartimento e' struttura organizzativa di uno o piu' settori di ricerca omogenei per fini o per metodo.
2. E' compito del dipartimento:
a) promuovere e coordinare le attivita' di ricerca, anche mediante contratti e convenzioni;
b) coadiuvare le facolta' nella programmazione dell'utilizzo delle risorse secondo quanto disposto all'art. 13, comma 1;
c) organizzare le attivita' didattiche relative alle scuole di dottorato di ricerca e, d'intesa con le facolta', le attivita' di formazione permanente.
3. Al dipartimento afferiscono i professori, i ricercatori, il personale amministrativo e tecnico dei settori di ricerca e delle attivita' connesse al dipartimento.
4. Sono organi del dipartimento:
a) il direttore;
b) il consiglio.
5. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta qualora costituita e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.
6. Il direttore e' eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno dai componenti il consiglio ed e' nominato con decreto del rettore.
7. Il direttore dura in carica tre anni accademici e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di una volta.
8. Il direttore designa fra i professori un sostituto che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il vice-direttore e' nominato con decreto del rettore e dura in carica per la durata del mandato del direttore.
9. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il direttore e' coadiuvato da un segretario amministrativo.
10. Fanno parte del consiglio i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori e il segretario amministrativo. Ne fanno parte, inoltre, una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo e degli studenti iscritti ai corsi di dottorato afferenti al dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento interno.
11. Il consiglio puo' istituire una giunta di dipartimento quale organo esecutivo che coadiuva il direttore. Ne fanno parte professori di ruolo, ricercatori, personale tecnico e amministrativo e il segretario amministrativo. La composizione della giunta, la durata del suo mandato e le modalita' di elezione e di funzionamento sono disciplinati dal regolamento del dipartimento.
12. Il dipartimento esercita tutte le attribuzioni che sono ad esso demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti e delibera il proprio regolamento secondo le procedure di cui all'art. 30.

Art. 16.
Centri di servizio

1. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del senato accademico e della commissione per la ricerca scientifica, a seconda delle rispettive competenze, delibera la costituzione di centri di servizio per assicurare servizi di particolare complessita' e di interesse generale per i dipartimenti, le facolta' e le strutture amministrative, nonche' per la gestione e per l'utilizzo di strumentazione comune a piu' strutture didattiche e di ricerca.
2. Le modalita' per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di ateneo.

Art. 17.
Centro interfacolta' per l'apprendimento delle lingue

1. Le attivita' finalizzate all'apprendimento delle lingue sono gestite da un centro interfacolta'.
2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, stabilisce le norme per l'organizzazione, la gestione e l'utilizzo del centro, in relazione alle esigenze delle facolta', dei corsi di laurea e di diploma.
3. Per il conseguimento delle finalita' del centro possono essere stipulate convenzioni e contratti con enti e privati.

Art. 18.
Sistema bibliotecario di ateneo

1. Il sistema bibliotecario di ateneo e' un centro unitario di servizi. E' compito del sistema bibliotecario di ateneo assicurare:
a) l'acquisizione, la catalogazione, la fruizione, l'aggiornamento e la conservazione del patrimonio bibliografico dell'Universita' degli studi di Trento;
b) lo sviluppo dei servizi bibliotecari, documentari e informatici a supporto della didattica e della ricerca;
c) l'estensione continua di sistemi tecnologicamente avanzati per la consultazione e la fruizione dell'informazione bibliografica in rete.
2. Sono organi della biblioteca:
a) il presidente del consiglio di biblioteca;
b) il consiglio di biblioteca.
3. Con apposito regolamento emanato dal rettore, il consiglio di amministrazione stabilisce, previo parere della commissione per la ricerca scientifica, del senato accademico e del consiglio di biblioteca, le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della biblioteca e dei suoi organi.

Organizzazione amministrativa
Art. 19.
Strutture tecniche ed amministrative

1. L'universita' conforma l'organizzazione e le attivita' delle proprie strutture alle esigenze generali di efficienza, efficacia e trasparenza.
2. L'universita', nell'ambito della propria autonomia, adotta un piano di organizzazione dei servizi individuando le attribuzioni del personale dirigente, amministrativo e tecnico necessario al perseguimento dei fini istituzionali, con delibera del consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e la commissione per la ricerca.

Art. 20.
Direttore generale

1. Il direttore generale e' responsabile degli uffici e dei servizi di ateneo ed esplica l'attivita' di direzione e controllo del personale amministrativo e tecnico. Le sue attribuzioni non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
2. Il direttore generale:
a) coadiuva il rettore e gli organi accademici nell'esercizio delle loro funzioni, formulando proposte ed esprimendo pareri nell'ambito delle proprie competenze;
b) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal rettore, dal consiglio di amministrazione e dagli organi accademici;
c) d'intesa con il rettore ed in attuazione dei piani generali di organizzazione approvati dal consiglio di amministrazione, adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici ed attribuisce incarichi e responsabilita' ai dirigenti;
d) predispone annualmente una relazione sull'attivita' e lo stato della struttura amministrativo-gestionale dell'ateneo e la sottopone al rettore.
3. L'incarico di direttore generale e' attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, ad un dirigente delle universita', a dirigente di altra amministrazione pubblica ovvero anche ad estranei alla amministrazione pubblica che abbiano ricoperto funzioni dirigenziali.
4. L'incarico e' a tempo determinato, ha durata non superiore ai cinque anni ed e' rinnovabile. Per gravi motivi, il direttore generale puo' essere sospeso o dichiarato decaduto, con provvedimento motivato del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore.
5. Il direttore generale puo' conferire l'incarico di direttore generale vicario, scegliendolo fra i dirigenti e i titolari di funzioni dirigenziali dell'universita'.
6. Il direttore generale vicario sostituisce il direttore generale in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o temporaneo impedimento.

Art. 21.
Funzioni dirigenziali

1. Nell'ambito della vigente normativa sulla dirigenza statale, i dirigenti e i titolari di incarico di livello dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli organi accademici e secondo le direttive del direttore generale, disponendo a tale scopo dei mezzi e del personale ad essi attribuiti ed esercitando autonomi poteri di spesa. Essi rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati, riferendone annualmente al direttore generale.
2. Il direttore generale d'intesa con il rettore, in carenza di personale e per comprovate e oggettive esigenze di servizio, puo' attribuire incarichi di livello dirigenziale a tempo determinato a soggetti anche non di qualifica dirigenziale, purche' in possesso di un diploma di laurea specialistica o titolo equipollente, di particolare e comprovata qualificazione professionale e nel rispetto della disciplina vigente.

Art. 22.
Progetti finalizzati all'efficienza ed all'efficacia dei servizi

1. Per la realizzazione di progetti volti ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali mediante il coinvolgimento del personale, possono essere stanziate risorse sul bilancio universitario.
2. La metodologia ed i criteri mediante i quali si da' attuazione ai progetti, sono indicati dal consiglio di amministrazione con apposita regolamentazione.

Art. 23.

Copertura assicurativa e patrocinio legale degli amministratori e dei
dipendenti per fatti connessi all'espletamento di compiti d'ufficio

1. L'universita' puo' accendere un'assicurazione per la copertura assicurativa da responsabilita' civile verso terzi, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave, a favore dei dipendenti e degli amministratori. Nel Regolamento generale di ateneo sono stabiliti i limiti e le modalita' della copertura assicurativa.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 l'universita' puo' rimborsare le spese di difesa legale per l'assistenza dei dipendenti e degli amministratori nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilita' penale e/o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio. In tal caso nello stabilire le condizioni, le modalita' e i limiti di tale onere, il regolamento generale d'ateneo dovra' comunque prevedere l'obbligo da parte dell'amministrazione di esigere dal dipendente e dall'amministratore tutti gli oneri di difesa sostenuti nel caso questi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave.

Autonomia finanziaria e contabile
Art. 24.

Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita'

1. I criteri della gestione finanziaria e contabile dell'universita' sono disciplinati dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
2. Il regolamento di ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilita' e' deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, la commissione per la ricerca scientifica, le facolta' ed i dipartimenti.
3. Esso e' emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure di cui all'art. 43, legge 14 agosto 1982, n. 590.

Art. 25.

Individuazione degli organi e delle strutture dotati di autonomia
finanziaria

1. E' attribuita autonomia finanziaria e di spesa nei limiti previsti dal regolamento di cui all'art. 24 ai dipartimenti, alle facolta' e, previa delibera del consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e la commissione per la ricerca scientifica, ad altre strutture didattiche e di ricerca.

Art. 26.
Sistema di controllo

1. Il controllo sulla gestione contabile-amministrativa e' demandato ad un collegio dei revisori dei conti nominato e composto secondo quanto previsto dall'art. 44 - ultimo comma - della legge 14 agosto 1992, n. 590. Il collegio dei revisori dura in carica quattro anni.

Autonomia regolamentare
Art. 27.
Regolamento generale di ateneo

1. Il regolamento generale di ateneo fissa le norme relative alla organizzazione e alle procedure di funzionamento degli organi centrali di governo di cui al precedente titolo II, alle modalita' di istituzione e disattivazione delle strutture di ricerca e ai criteri di organizzazione delle strutture didattiche e di ricerca e dei centri di cui al precedente titolo III. Stabilisce le modalita' di elezione degli organi centrali di governo di cui al titolo II, delle rappresentanze in essi presenti e determina i criteri e le modalita' di elezione, convocazione e partecipazione delle rappresentanze studentesche negli organi dell'Universita'.
2. Il regolamento generale di ateneo, approvato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti il senato accademico, la commissione per la ricerca scientifica, i consigli di facolta' e di dipartimento, e' emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9, 10 e 11.

Art. 28.
Regolamento didattico di ateneo

1. Il regolamento didattico di ateneo disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi per i quali l'universita' rilascia titoli ai sensi dell'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' le attivita' formative di cui all'art. 6, comma II³ della citata legge.
2. Il regolamento didattico di ateneo e' approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico su proposta delle strutture didattiche ed e' emanato con decreto del rettore con le modalita' previste dal comma 1 dell'art. 11 della citata legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 29.
Regolamenti delle strutture didattiche

1. I regolamenti delle strutture didattiche disciplinano l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture a cui si riferiscono, nel rispetto delle norme poste al riguardo dal regolamento generale di ateneo, nonche' dal regolamento didattico.
2. I regolamenti delle facolta', dei corsi di studio e di area e delle scuole di specializzazione sono approvati dai consigli di tali strutture, a maggioranza assoluta dei componenti, ed emanati con decreto del rettore, previo controllo da parte del senato accademico nella forma della richiesta motivata di riesame.

Art. 30.
Regolamenti dei dipartimenti e delle strutture di ricerca

1. I regolamenti dei dipartimenti e delle strutture di ricerca disciplinano l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture cui si riferiscono, nel rispetto delle norme poste al riguardo dal regolamento generale di ateneo di cui al precedente art. 27.
2. I regolamenti dei dipartimenti e delle strutture di ricerca sono approvati dai consigli di tali strutture a maggioranza assoluta dei componenti, ed emanati con decreto del rettore, previo controllo da parte della commissione per la ricerca scientifica nella forma della richiesta motivata di riesame.

Edilizia universitaria e residenzialita'
Art. 31.
Edilizia universitaria

1. Il consiglio di amministrazione dell'universita', sentito il senato accademico e la commissione per la ricerca scientifica, presenta alla provincia autonoma di Trento un piano pluriennale per l'edilizia universitaria nel quale sono descritte le esigenze edilizie per la didattica e la ricerca, la residenzialita' e le strutture per docenti e ricercatori.

Art. 32.
Residenzialita'

1. L'universita' promuove, in collaborazione con l'opera universitaria, iniziative intese a realizzare il carattere residenziale dell'universita' nei confronti della popolazione studentesca.
2. L'universita' facilita l'inserimento nel territorio del proprio personale per la realizzazione del carattere residenziale dell'universita'. Puo' predisporre un piano pluriennale e l'adozione di iniziative anche in forma contributiva dirette alla soluzione di problemi abitativi del proprio personale, nei limiti e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni amministrative e contabili.
3. L'universita' puo' gestire direttamente le strutture abitative e logistiche per i docenti e ricercatori visitatori, il personale, i borsisti e gli studenti dei dottorati di ricerca.

Collaborazioni esterne
Art. 33.
Criteri generali

1. L'universita' considera compito irrinunciabile lo sviluppo delle relazioni con le altre universita' ed istituzioni di cultura e di ricerca nazionali ed internazionali; per valorizzare i risultati della ricerca scientifica favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le formazioni sociali, con le imprese e le altre forze produttive.
2. I rapporti esterni dell'ateneo sono disciplinati e posti in essere sulla base di un'apposita regolamentazione generale, approvata dal consiglio di amministrazione.
3. L'universita' puo', nei limiti delle disponibilita' finanziarie, nel rispetto della legislazione vigente e per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche:
a) stipulare contratti di diritto privato a termine secondo criteri predeterminati dal senato accademico, basati su particolari meriti acquisiti e risultati raggiunti in attivita' didattiche, scientifiche o professionali;
b) attivare corsi integrativi di quelli ufficiali con docenti visitatori stranieri;
c) favorire scambi di personale e di studenti.
I regolamenti di ateneo disciplinano le attivita' di cui al presente comma, nonche' l'uso della lingua straniera nello svolgimento dei corsi di insegnamento ufficiali ed integrativi.
4. L'universita' puo' attivare contratti a termine con ricercatori e tecnici necessari per specifici progetti di ricerca, con modalita' definite dal Regolamento generale di ateneo.
5. L'universita' puo' istituire borse di studio e di ricerca per studenti, laureati e dottori di ricerca.

Art. 34.
Partecipazione a soggetti esterni

1. L'universita' favorisce la promozione, lo sviluppo e la gestione dei rapporti e delle attivita' di comune interesse con soggetti esterni, sia pubblici che privati, perseguendo le finalita' didattiche, di ricerca e gli interessi istituzionali.
2. La partecipazione dell'universita' e' consentita laddove vengano rispettati i seguenti principi:
livello universitario dell'attivita' svolta ed adeguate competenze tecniche;
limitata partecipazione economica dell'ateneo, anche in relazione alle perdite;
clausole di salvaguardia e di garanzie a tutela dell'universita';
potere di indirizzo, informazione e controllo dell'ateneo sulle attivita' svolte.
3. Le modalita' di individuazione dei soggetti esterni, nonche' le disposizioni di dettaglio, sono regolate da apposita disciplina approvata dal consiglio di amministrazione.

Art. 34-bis
Spin off e start up

1. L'universita' promuove le iniziative di spin off e start up al fine di valorizzare la ricerca sviluppatasi in ateneo, offrendo una concreta opportunita' di collaborazione ai laureati e partecipando alle attivita' imprenditoriali collegate alle ricerche svolte.
2. Con apposita regolamentazione vengono disciplinati gli spin off e start up accademici.

Art. 35.
Numero programmato degli studenti dell'universita'

1. Per assicurare agli studenti le condizioni necessarie al conseguimento degli obiettivi di formazione culturale e professionale, il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, sentiti i consigli di facolta' e l'opera universitaria, entro il mese di aprile di ogni anno stabilisce il numero massimo delle immatricolazioni ai singoli corsi di studio, ne determina le modalita' compatibilmente con le dotazioni di personale, le attrezzature didattiche, le disponibilita' edilizie e residenziali e tenuto altresi' conto delle esigenze formative del territorio.
2. Qualora le richieste di immatricolazione presentate superassero il numero programmato, le domande saranno selezionate in base a criteri di merito stabiliti con apposita regolamentazione.
3. Possono essere riservati posti a studenti meritevoli e bisognosi esclusi dalle graduatorie, nonche' a cittadini stranieri e italiani residenti all'estero.
4. L'universita' promuove e concorre ad attuare iniziative dirette a facilitare l'orientamento alla scelta delle facolta'.

Art. 36.
Servizi per attivita' culturali, sportive e sociali

1. L'universita', anche in collaborazione con il centro universitario sportivo e con l'opera universitaria, garantisce servizi per attivita' culturali, sportive e sociali degli studenti e del personale universitario.
2. L'universita' puo' contribuire alla realizzazione di iniziative nell'ambito delle attivita' di cui al comma precedente, nonche' della formazione autogestita nei settori della cultura e degli scambi culturali, promosse da studenti e da dipendenti dell'universita' riuniti in cooperative o associazioni.

Norme finali
Art. 37.
Inizio dell'anno accademico e decorrenza dei mandati

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, determina la data di inizio dell'anno accademico.
2. Tutti i mandati elettivi hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico.

Art. 38.
Modifiche di statuto

1. Le modifiche dello statuto sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione integrato ai sensi dell'art. 40 della legge 14 agosto 1982, n. 590, e con le procedure di cui alla stessa.
2. Lo statuto e le modifiche di Statuto sono emanati dal rettore con proprio decreto secondo le procedure previste dall'art. 6, commi 9, 10 e 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
3. Lo statuto e le modifiche di statuto e segnatamente quelle relative alle elezioni, agli elettorati ed ai mandati elettivi, entrano in vigore alla data di emanazione del decreto del rettore, emesso ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 2.
4. Il consiglio di amministrazione integrato per le modifiche di statuto, di cui all'art. 40 della legge n. 590/1982, e' convocato dal presidente del consiglio di amministrazione su proposta del rettore o del consiglio di amministrazione o anche del senato accademico e della commissione per ricerca scientifica riuniti in seduta congiunta.
5. La procedura per l'adozione delle modifiche e' disciplinata da apposito regolamento.

Art. 39.
Norme transitori

1. Il consiglio di amministrazione in carica al momento dell'approvazione del presente statuto cessa alla scadenza naturale del mandato.

Art. 40.
S i g i l l o

1. Il sigillo dell'universita' raffigura l'aquila di Trento e l'araba fenice su fondo chiaro, con la scritta «Athesina Studiorum Universitas».
 
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