Gazzetta n. 198 del 25 agosto 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 1 agosto 2008 |
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cilento». |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1989 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Cilento» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dalla regione Campania, su istanza delle organizzazioni di categoria, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cilento», corredata del parere favorevole della citata regione; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cilento» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 134 del 10 giugno 2008; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati; Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cilento», in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato comitato;
Decreta:
Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cilento», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1989 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2008. |
| Art. 2.
I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla vendemmia 2008, i vini a denominazione di origine controllata «Cilento», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata dei vini «Cilento». |
| Art. 3.
In deroga alle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto le partite di vino a denominazione di origine controllata «Cilento» Aglianico di cui al decreto 3 maggio 1989 e successive modifiche, provenienti dalle campagne vendemmiali 2007/2008 e precedenti, possono utilizzare la qualificazione «riserva» purche' le medesime partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione all'ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio. |
| Art. 4.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Cilento», e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. |
| Art. 5.
All'allegato A sono riportati i codici di tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Cilento», a titolo di aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° agosto 2008 Il Capo dipartimento: Ambrosio |
| Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «CILENTO» Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Cilento» e' riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione: «Cilento» rosso; «Cilento» rosato; «Cilento» bianco; «Cilento» Aglianico anche con la menzione «riserva»; «Cilento» Fiano.
Art. 2.
Il vino «Cilento» rosso deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni: Aglianico: 60-75%; Piedirosso e/o Primitivo: 15-20%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varieta' di vitigni idonei alla coltivazione in provincia di Salerno presenti fino a un massimo del 25%. Il vino «Cilento» rosato deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni: Sangiovese: 70-80%; Aglianico: 10-15%; Primitivo e/o Piedirosso: 10-15%; possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve delle varieta' di vitigni idonei alla coltivazione in provincia di Salerno da soli o congiuntamente presenti nell'ambito aziendale fino a un massimo del 10%. Il vino «Cilento» bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni: Fiano: 60-65%; Trebbiano toscano: 20-30%; Greco bianco e/o Malvasia bianca: 10-15%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varieta' di vitigni idonei alla coltivazione in provincia di Salerno da soli o congiuntamente presenti nell'ambito aziendale fino a un massimo del 10%. Il vino «Cilento» Aglianico deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Aglianico per almeno l'85%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varieta' di vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione in provincia di Salerno da soli o congiuntamente presenti nell'ambito aziendale fino a un massimo del 15%. Il vino «Cilento» Fiano deve essere ottenuto dalle uve provenienti, in ambito aziendale, dai vigneti costituiti dal vitigno Fiano per almeno l'85%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varieta' di vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione in provincia di Salerno da soli o congiuntamente presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve comprende in tutto o in parte i seguenti comuni in provincia di Salerno: Agropoli, Alfano, Ascea, Camerota, Campora, Capaccio, Cannalonga, Casaletto Spartano, Casalvelino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi' Cilento, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Ornignano, Orna, Perdifumo, Perito, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloniosa, Rofrano, Rutino, Salento, S.Giovanni a Piro, S.Mauro Cilento, S. Mauro la Bruca, Santa Marina, Sapri, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Vallo della Lucania, Vibonati. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dalla confluenza del confine nord del comune di Agropoli con il mar Tirreno (foglio 198 III SO.) la linea di delimitazione segue lo stesso fino a Varco Cilentano posto a quota 25. Qui imbocca la strada che congiunge tale localita' con la strada statale n. 166 e la percorre per tutta la sua lunghezza, passando prima per Casa Rossa e poi per Casa Chiorbo (35 metri s.l.m.). Raggiunge, quindi, la strada statale numero 166 in prossimita' del km 2,6 a quota 35 e la segue fino al km 3 circa in direzione Roccadaspide. Qui l'abbandona per proseguire la provinciale per Capaccio che percorre fino all'incrocio di questa con il confine che separa i comuni di Capaccio e Trentinara, confine che risale fino al vertice nord. Il limite della zona di produzione coincide, poi, con il confine nord dei comuni di Trentinara, Monteforte Cilento, Magliano Vetere, Stio; Campora, Novi Veglia, Rofrano, Torre Orsaia, Morigerati, Tortorella e li ingloba per intero. Segue, poi, dirigendosi verso il mare, il confine regionale. A sud l'area e' delimitata dal mar Tirreno fino alla Torre del Telegrafo sita in comune di Ascea. Da questo punto la linea di delimitazione segue la curva di livello 25 fino a raggiungere l'imbocco della galleria ferroviaria lato Salerno. Segue, poi, la linea ferroviaria fino alla galleria sotto cui passa la strada statale n. 447 tra il km 60 e il km 59, dove imbocca la strada statale su indicata in direzione Salerno seguendola fino alla localita' Bosco a quota 3, presso il km 59. Qui lascia la statale stessa per seguire la strada comunale Bosco-Scifro-Stampella fino all'incrocio con la provinciale che collega la strada statale n. 447, con Ceraso in localita' Stampella. Segue la stessa fino al confine del comune di Ceraso presso la localita' Vigna della Corte. Risale, poi, il confine tra i comuni di Ceraso e Ascea fino alla confluenza di questo con il confine di Castelnuovo Cilento che percorre fino alla linea ferroviaria. Risale questa fino alla localita' Vallo Scalo dove l'abbandona per risalire per breve tratto il confine tra i comuni di Castelnuovo Cilento e Casalvelino. Segue poi il confine tra i comuni di Salento e Casalvelino e i comuni di Omignano e Casalvelino. Percorre questo fino all'incrocio con la provinciale pedemontana che la segue escludendo le localita' Verduzzo, Conca d'Oro, Isca Lunga. Nei pressi dell'inclusa localita' Torricelli la lascia per percorrere interamente nell'ordine la strada comunale «Santa Maria ad Nives» e «Rungi» fino all'imbocco di quest'ultima con la provinciale che segue in direzione Casalvelino Marina. Imbocca, successivamente, presso il km 53 la strada statale n. 267 e la segue fino al bivio per la Marina di Casalvelino che percorre fino al demanio. Da qui segue la costa fino al punto di partenza alla confluenza del confine nord del comune di Agropoli con il mare Tirreno.
Art. 4.
Le condizioni ambientali della coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cilento» rosso, rosato, bianco, Aglianico e Fiano devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche tradizionali di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari di buona esposizione, di natura preferibilmente silicio-calcarei ubicati a un'altitudine non superiore a 450 metri s.l.m., a eccezione del comune di Moio della Civitella per il quale il limite e' posto a metri 550. Sono esclusi gli arenili, le spiagge e le pianure di fondovalle. I sesti di impianto le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve da mosto e del vino. Sono vietate le forme di allevamento espanse su tetto orizzontale ed e' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima per ettaro in coltura specializzata e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cilento» sono i seguenti:
===================================================================== | | Titolo alcolometrico | Produzione max | volumico naturale Tipologia | uva/ha T | minimo % vol ===================================================================== {Cilento} rosso | 10 | 11,00 --------------------------------------------------------------------- {Cilento} rosato | 10 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- {Cilento} bianco | 10 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- {Cilento} Aglianico | | (anche riserva) | 10 | 11,50 --------------------------------------------------------------------- {Cilento} Fiano | 10 | 11,50
La resa massima delle uve per ettaro, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovra' essere riportata a detto limite attraverso un'accurata cernita delle uve. La produzione, comunque, non deve superare del 20% il limite massimo. La regione Campania, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione, invecchiamento obbligatorio ed imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate sull'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nelle zone delimitate. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti, e secondo le moderne tecniche enologiche atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche. Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino «Cilento» rosato deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione che in particolare prevede lo sgrondo delle uve pigiate dopo una limitata macerazione. Il vino a denominazione di origine controllata «Cilento» Aglianico deve essere immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento di almeno dodici mesi con decorrenza dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve. Il vino «Cilento» Aglianico sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a trentasei mesi, di cui almeno dodici in botte, a partire dal 1° novembre successivo alla vendemmia, puo' portare sull'etichetta la qualificazione «riserva».
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata «Cilento» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Cilento» rosso: colore: rosso rubino; odore: vinoso, caratteristico; sapore: delicato, asciutto; acidita' totale minima: 5 gr/l; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%vol; estratto non riduttore minimo: 19 gr/l; «Cilento» rosato: colore: rosa piu' o meno intenso; odore: caratteristico; sapore: armonico, fresco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 5 gr/l; estratto non riduttore minimo: 17 gr/l; «Cilento» bianco: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato caratteristico; sapore: fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 5 gr/l; estratto non riduttore minimo: 15 gr/l; «Cilento» Aglianico: colore: rosso rubino; odore: vinoso caratteristico; sapore: asciutto, corposo, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%vol; acidita' totale minima: 5 gr/l; estratto non riduttore minimo: 20 gr/l; «Cilento» Aglianico riserva: colore: rosso rubino; odore: vinoso caratteristico; sapore: asciutto, corposo, sapido, con eventuale sentore di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol; acidita' totale minima: 5 gr/l; estratto non riduttore minimo: 20 gr/l. «Cilento» Fiano: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: intenso, gradevole, caratteristico; sapore: secco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol; acidita' totale minima: 5 gr/l; estratto non riduttore minimo: 15 gr/l. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.
Art. 7.
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio» e simili. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e localita', comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti il vino «Cilento» Aglianico deve figurare l'annata di produzione delle uve. |
| Allegato A
----> Vedere Allegato a pag. 13 <---- |
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