Gazzetta n. 198 del 25 agosto 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 agosto 2008
Modifica del decreto 8 marzo 2007 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna».

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;
Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
Visto il decreto dell'8 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 67 del 21 marzo 2007 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna»;
Vista la nota del 24 luglio 2008, numero di protocollo 3936, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;
Ritenuta la necessita' di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 24 luglio 2008, numero di protocollo 3936;

Decreta:

Art. 1.

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 8 marzo 2007 alla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 24 luglio 2008, numero di protocollo 3936 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2008
Il Capo dipartimento: Ambrosio
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone