Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 5 agosto 2008
Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la decisione della Commissione europea del 23 aprile 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 125 del 15 maggio 2007, sull'imposizione di oneri di servizio pubblico su talune rotte in provenienza e a destinazione della Sardegna, ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle rotte intracomunitarie;
Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, concernente le disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della comunita' alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;
Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione, oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la competenza di disporre con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/1992 e alle conclusioni della Conferenza di servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo, l'imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali;
Visto il decreto ministeriale n. 117/T del 1° agosto 2007 che abroga, a decorrere dal 26 ottobre 2008, i decreti ministeriali n. 35 del 29 dicembre 2005 e n. 6 del 23 febbraio 2006 relativi all'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma e viceversa, Alghero- Milano e vv Cagliari- Roma e vv., Cagliari-Milano e vv., Olbia-Roma e vv., Olbia-Milano e viceversa;
Vista la delega conferita con nota n. 0016429 del 16 ottobre 2007 dal Ministro dei trasporti illo tempore al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi del comma 3 dell'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, ad indire e presiedere una conferenza di servizi, con il compito di modificare l'assetto della continuita' territoriale della regione Sardegna, alla luce della decisione della Commissione europea del 23 aprile 2007;
Viste le risultanze della Conferenza di servizi sopra detta che si e' tenuta nei giorni 6 marzo 2008, 11 e 13 marzo 2008, 20 marzo 2008, 7 maggio 2008, 20 maggio 2008 e 2 luglio 2008;
Vista la nota ministeriale n. 003829 del 31 luglio 2008 con la quale viene comunicata alla Commissione europea l'intenzione del Governo italiano di imporre nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa;
Vista la nota informativa n. 003822 del 31 luglio 2008 con la quale, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento CEE n. 2408/1992, viene comunicato ai vettori Air One, Meridiana e Alitalia che e' stata avviata la procedura per l'imposizione di nuovi oneri di servizio pubblico;
Vista la nota informativa n. 003817 del 31 luglio 2008 con la quale si invitano IBAR e Assaereo a divulgare presso i propri associati i contenuti dell'imposizione;
Considerata la necessita' di continuare a garantire la continuita' territoriale tra la Sardegna e gli scali di Roma Fiumicino e Milano Linate attraverso la sola imposizione di oneri di servizio pubblico senza esclusiva e senza oneri finanziari a carico dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di assicurare la continuita' territoriale della Sardegna, i servizi aerei di linea relativi alle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia- Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa, sono sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.

I suddetti oneri diventano obbligatori a decorrere dal 27 ottobre 2008.
 
Art. 3.

I vettori che intendono accettare gli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, devono presentare, per ogni singola rotta, formale accettazione dell'intero operativo, cosi' come indicato nell'allegato al presente decreto, con le modalita' specificate nell'allegato medesimo.
 
Art. 4.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 agosto 2008
Il Ministro: Matteoli
 
Allegato

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