Gazzetta n. 200 del 27 agosto 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 5 agosto 2008
Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Albenga-Roma Fiumicino e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;
Visto l'art. 36 della legge del 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la competenza di disporre con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/1992, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativi agli scali nello stesso contemplati;
Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni emanate dall'art. 36 della legge n. 144 sopra citata anche ad altri aeroporti tra cui quello di Cuneo;
Vista la delega conferita con nota n. M TRA/UDCM/GAB - AC n. 0001788 del 31 gennaio 2008 dal Ministro dei trasporti illo tempore al Presidente della regione Liguria, ai sensi del comma 2 dell'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, ad indire e presiedere la Conferenza di servizi, al fine di determinare il contenuto degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Albenga;
Viste le risultanze della Conferenza di servizi che si e' tenuta il 2 aprile 2008;
Vista la nota n. 8582 del 25 luglio 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la quale viene comunicata alla Commissione europea l'intenzione del Governo italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico sulla rotta Albenga-Roma Fiumicino e viceversa;
Vista la nota informativa n. 3430 dell'11 luglio 2008 con la quale, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento CEE n. 2408/1992, viene comunicato al vettore aereo Air One che e' stata avviata la procedura per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico;
Vista la nota informativa n. 3431 dell'11 luglio 2008 con la quale si invitano IBAR e Assaereo a divulgare presso i propri associati i contenuti dell'imposizione;
Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuita' dei servizi di trasporto aereo sulla rotta Albenga- Roma e viceversa, la data dalla quale gli oneri di servizio pubblico divengono obbligatori deve essere subordinato all'accertamento dell'eventuale espletamento della gara di appalto di cui all'art. 4, paragrafo1, lettera d) del Regolamento n. 2408/1992 CEE;
Considerato altresi', che tale accertamento e' condizionato alla facolta' dei vettori di pronunciarsi in ordine alla accettazione dei medesimi oneri e che, pertanto, occorre rinviare la determinazione della predetta data ad un provvedimento successivo;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato regolare e continuativo, il servizio aereo di linea Albenga--Roma Fiumicino e viceversa viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. Qualora entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della comunicazione della Commissione, relativa alla imposizione dei citati oneri di servizio pubblico, nessun vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente nazionale per l'aviazione civile procedera' ad esperire la gara secondo le modalita' previste dall'art. 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), h), i) del Regolamento (CEE) n. 2408/92. La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori sara' stabilita con successivo decreto.
 
Art. 2.

Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 agosto 2008
Il Ministro: Matteoli
 
Allegato

IMPOSIZIONE DI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO
SULLA ROTTA ALBENGA- ROMA FIUMICINO E VICEVERSA.

A norma delle disposizioni dell'art. 4 paragrafo 1, lett. a) del Regolamento n. 2408/92/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle rotte intracomunitarie, il Governo italiano, in conformita' alle decisioni assunte in sede di conferenza dei servizi tenutasi presso la regione Liguria, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulla rotta seguente: 1. Rotte interessate.
Albenga-Roma Fiumicino e v.v.
1.1. Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento n. 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunita', gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalita' previste nel presente documento.
1.2. L'ENAC verifichera' l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico. 2. Articolazione degli oneri di servizio pubblico.
2.1 In termini di durata:
un anno dall'attivazione del servizio.
2.2 In termini di numero di frequenze minime:
tra Albenga e Roma Fiumicino e viceversa.
La frequenza minima per la rotta sopra individuata e' la seguente:
2 voli giornalieri in andata e 2 voli giornalieri in ritorno il lunedi', martedi', giovedi' e venerdi' per tutto l'anno da operarsi con aeromobile con capacita' minima 29 posti;
1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno il sabato, ed 1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno la domenica, per tutto l'anno, da operarsi con aeromobile con capacita' minima 29 posti.
L'intera capacita' di ciascun aeromobile dovra' essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.
2.3. In termini di orari:
sulla rotta Albenga-Roma Fiumicino il lunedi', martedi', giovedi' e venerdi' gli orari dovranno prevedere 1 volo con partenza nella fascia oraria 6,30 - -7,30 e 1 volo con partenza nella fascia oraria 17,00 -- 18,00;
sulla rotta Albenga-Roma Fiumicino il sabato gli orari dovranno prevedere 1 volo con partenza nella fascia oraria 6,30 -- 7,30 e 1 volo la domenica con partenza nella fascia oraria 17,00 -- 18,00;
sulla rotta Roma Fiumicino--Albenga il lunedi', martedi', giovedi' e venerdi' gli orari dovranno prevedere 1 volo con partenza nella fascia oraria 8,30 -- 9,30 e 1 volo con partenza nella fascia oraria 19,00 -- 20,00;
sulla rotta Roma Fiumicino-Albenga gli orari dovranno prevedere 1 volo il sabato con partenza nella fascia oraria 8,30 -- 9,30 e 1 volo la domenica con partenza nella fascia oraria 19,00 -- 20,00.
2.4. In termini di aeromobili utilizzabili o di capacita' offerta:
il servizio Albenga-Roma Fiumicino e viceversa dovra' essere effettuato con aeromobili biturboelica o bireattori pressurizzati aventi una capacita' minima di 29 posti per tutto l'anno.
Nel caso in cui il mercato lo richieda, dovra' essere offerta maggiore capacita' tramite l'istituzione di voli supplementari i quali non daranno luogo a compensazioni aggiuntive, ne' all'applicazione di tariffe diverse da quelle di cui al successivo punto 2.4.
Il vettore che accetta gli oneri, fatte salve le motivazioni di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si adoperera', con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilita'.
2.5. In termini di tariffe:
a) le tariffe massime da applicare su ciascuna tratta sono le seguenti:
Albenga-Roma Fiumicino 92,00 euro;
Roma Fiumicino-Albenga 92,00 euro.
Le tariffe indicate sono da intendersi I.V.A. esclusa e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e non e' ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge.
Dovra' essere prevista almeno una modalita' di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.
Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte onerate hanno diritto alle tariffe sopra descritte.
b) nel mese di gennaio 2009 gli organi competenti adeguano le tariffe massime in misura corrispondente al tasso di inflazione del semestre precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione, e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
c) in caso di variazione percentualmente superiore al 5% in ciascun trimestre, nella media rilevata a partire dal primo trimestre 2009, del costo del carburante e/o del rapporto di cambio euro/dollaro USA, le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata e in proporzione all'incidenza del costo del carburante sui costi di esercizio del vettore valutata convenzionalmente nella misura del 30%. Il parametro di riferimento per il calcolo delle variazioni e' costituito dal prezzo del carburante di luglio 2008. Il prezzo va riferito al valore medio rilevato nel mese precedente. Per la definizione del prezzo e' considerata la quotazione Platts del Jet fuel cargo FOB Mediterraneo espressa in Dollari USA per tonnellata. La quotazione cosi' ottenuta viene convertita in Euro secondo i valori pubblicati dalla BCE. All'eventuale adeguamento delle tariffe procede trimestralmente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di una istruttoria effettuata dall'ENAC. L'adeguamento in argomento e' effettuato dietro istanza dei vettori operanti sulle linee onerate; in caso di decremento la procedura si attiva d'ufficio. Nel corso dell'istruttoria di cui sopra possono essere sentiti i vettori operanti sulle linee onerate. L'eventuale adeguamento tariffario decorrera' dal trimestre successivo a quello della rilevazione e si applica esclusivamente alla tariffa e non agli oneri e surcharges.
La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulla rotta e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
2.6. In termini di continuita' dei servizi:
al fine di garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio, il vettore che accetta i presenti oneri di servizio pubblico si impegna a:
garantire il servizio per 12 mesi consecutivi;
uniformare i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi richiamati nella Carta dei diritti dei passeggeri ai fini dell'osservanza delle regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento;
fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovra' ammontare a Euro 400.000,00 mediante fideiussione assicurativa o bancaria a favore dell'ENAC - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, che potra' utilizzarla per garantire la prosecuzione del regime onerato;
effettuare almeno il 98% dei voli previsti, su base semestrale, con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione i casi di forza maggiore;
corrispondere all'Ente regolatore a titolo di penale la somma di 3.000 euro per ogni volo annullato eccedente il limite del 2%. Le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuita' territoriale della citta' di Albenga.
Le penali di cui al presente punto sono cumulabili sia con le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 69 del 27 gennaio 2006 (recante Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato"), sia con le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 4 ottobre 2007, n. 172 in materia di disciplina sanzionatoria per l'assegnazione di bande orarie.
 
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