Gazzetta n. 202 del 29 agosto 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 agosto 2008
Individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo;
Vista la Direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attivita' finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e, in particolare, l'art. 25, comma 2, nonche' l'art. 25, comma 1, lettera c) del medesimo decreto legislativo;
Vista la Sezione IV del Capo I del Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
Visto l'accordo tra gli Stati membri sugli Stati extracomunitari da considerare equivalenti, raggiunto a margine della riunione del 18 aprile 2008 del Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo previsto dall'art. 41, paragrafo 1 della Direttiva 2005/60/CE;
Visti l'intento manifestato da parte degli Stati membri di rendere pubblici gli elenchi degli Stati extracomunitari da considerare equivalenti rispettivamente adottati, e il contributo della Commissione europea nel fornire agli Stati membri l'opportunita' di discutere congiuntamente delle questioni relative all'equivalenza, evidenziati nel corso della riunione del Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo dell'11/12 giugno 2008;
Viste le informazioni disponibili a livello internazionale, le informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo adottati dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), dai gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI, dal Fondo monetario internazionale o dalla Banca mondiale sulla base delle Raccomandazioni e della Metodologia GAFI riviste nel 2003, nonche' le ulteriori informazioni aggiornate fornite dagli Stati interessati;
Considerato che la lista comune non si applica agli Stati comunitari e a quelli appartenenti all'Area economica europea (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), che beneficiano di un riconoscimento automatico di equivalenza basato sull'obbligo, per tali Paesi, di dare applicazione alle misure di cui alla Direttiva 2005/60/CE;
Considerato che la Commissione non ha finora adottato alcuna decisione ai sensi dell'art. 40, paragrafo 4 della citata Direttiva 2005/60/CE ove si prevede che la Commissione europea, qualora rilevi che uno Stato extracomunitario non soddisfa le condizioni di cui all'art. 11, paragrafo 1 o 2, all'art. 28, paragrafi 3, 4 o 5, o alle misure definite a norma del paragrafo 1, lettera b) dell'art. 40 o dell'art. 16, paragrafo 1, lettera b) della Direttiva stessa o che la legislazione di tale Stato extracomunitario non consente l'applicazione delle misure richieste all'art. 31, paragrafo 1, primo comma della Direttiva, adotti una decisione di accertamento di tale situazione, secondo la procedura di cui all'art. 41, paragrafo 2 della Direttiva medesima;
Considerato che l'art. 33 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, prevede che, quando la Commissione adotta una decisione a norma dell'art. 40, paragrafo 4, della Direttiva 2005/60/CE, i destinatari del decreto non possano ricorrere a soggetti terzi dello Stato extracomunitario oggetto della decisione per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 18, comma 1, lettere a), b), e c) del medesimo decreto;
Considerato che l'art. 25, comma 1 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, prevede che gli enti creditizi e finanziari situati in Stati extracomunitari ritenuti equivalenti saranno assoggettati a obblighi semplificati di identificazione e che l'art. 25, comma 4 del medesimo decreto legislativo dispone che, anche in tal caso gli enti e le persone soggetti al decreto raccolgano comunque informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di misure semplificate;
Considerato che l'art. 11, comma 4 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, prevede l'obbligo per le succursali italiane degli intermediari finanziari aventi sede in uno Stato estero di cui all'art. 11, comma 1, lettera n), e comma 2, lettera d), di osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione anche attraverso misure e procedure equivalenti a quelle stabilite dal decreto prevedendo altresi' l'obbligo, per tali soggetti, di dare notizia all'autorita' di vigilanza di settore, qualora la legislazione dello Stato estero non consenta l'applicazione di misure equivalenti;
Considerato che l'art. 29 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al fine di evitare il ripetersi delle procedure di adeguata verifica della clientela di cui all'art. 18, consente ai soggetti destinatari degli obblighi di fare affidamento sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuato da terzi;
Considerato che l'art. 32 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, stabilisce che per «terzi» devono intendersi gli enti o le persone enumerati nell'art. 2 della Direttiva 2005/60/CE o enti e persone equivalenti situati in uno Stato extracomunitario, a condizione che siano soggetti a registrazione professionale obbligatoria, riconosciuta dalla legge; che applichino misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti conformi o equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e che siano soggetti alla sorveglianza intesa a garantire il rispetto dei requisiti della direttiva secondo il Capo V, Sezione 2, della direttiva medesima o siano situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dal decreto legislativo;
Sentito il Comitato di sicurezza finanziaria nelle sedute dell'8 maggio e del 10 giugno 2008;
Decreta:
Art. 1.

Gli Stati extracomunitari che sono attualmente considerati come stati che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi sono:
1. Argentina;
2. Australia;
3. Brasile;
4. Canada;
5. Giappone;
6. Hong Kong;
7. Messico;
8. Nuova Zelanda;
9. Federazione Russa;
10. Singapore;
11. Stati Uniti d'America;
12. Repubblica del Sudafrica;
13. Svizzera.
 
Art. 2.

La lista di cui all'articolo precedente include, ai medesimi fini indicati nell'articolo detto, altresi' i seguenti territori:
1. Antille Olandesi (territorio d'Oltremare olandese);
2. Aruba (territorio d'Oltremare olandese);
3. Mayotte (collettivita' d'Oltremare francese);
4. Nuova Caledonia (collettivita' d'Oltremare francese a statuto speciale);
5. Polinesia francese (collettivita' d'O1tremare francese);
6. Saint-Pierre e Miquelon (collettivita' d'Oltremare francese);
7. Wallis e Futuna (collettivita' d'Oltremare francese).
 
Art. 3.

L'elenco di Stati extracomunitari e territori stranieri di cui all'art. 1 sara' aggiornato periodicamente, sulla base delle informazioni disponibili a livello internazionale, delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo adottati dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), dai gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI, dal Fondo monetario internazionale o dalla Banca mondiale, nonche' delle ulteriori informazioni aggiornate fornite dagli Stati interessati.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 agosto 2008
Il Ministro: Tremonti
 
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