Gazzetta n. 204 del 1 settembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 29 aprile 2008
Inclusione delle sostanze attive fludioxonil, clomazone e prosulfocarb nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2007/76/CE della Commissione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
Visto i regolamenti della Commissione n. 451/2000 e n. 1490/2002 che fissano le disposizioni per l'attuazione della terza fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, e stabiliscono l'elenco delle sostanze attive in cui figurano anche le sostanze attive fludioxonil, clomazone e prosulfocarb, da valutare al fine della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;
Visto che i suddetti regolamenti hanno designato la Danimarca quale Stato membro relatore delle sostanze attive fludioxonil e clomazone e la Svezia quale Stato membro relatore della sostanza attiva prosulfocarb;
Considerato che le relazioni di valutazione delle sostanze attive fludioxonil, clomazone e prosulfocarb sono state esaminate dagli Stati membri e successivamente sono state riesaminate dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare sotto forma di rapporti di riesame;
Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame e' emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive fludioxonil, clomazone e prosulfocarb, soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi resi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della Commissione;
Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2007/76/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive fludioxonil, clomazone e prosulfocarb nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2007/76/CE si deve tenere conto delle limitazioni e delle prescrizioni riportate per le sostanze attive fludioxonil, clomazone e prosulfocarb nei relativi rapporti di riesame, messi a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le modalita' riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto;
Considerato che la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari deve tener conto anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;
Considerato inoltre che la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive fludioxonil, clomazone e prosulfocarb devono essere effettuate in conformita' dei principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;
Decreta:

Art. 1.
1. Le sostanze attive fludioxonil, clomazone e prosulfocarb sono iscritte, fino al 31 ottobre 2018, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.
 
Art. 2.
1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 aprile 2009, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive fludioxonil, clomazone e prosulfocarb, verificando in particolare che:
a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto;
b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti fludioxonil, clomazone e prosulfocarb posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti fludioxonil, clomazone e prosulfocarb, presentano al Ministero della salute, entro il 31 ottobre 2008 in alternativa:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.
In entrambi i casi previsti i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari devono indicare il produttore e lo stabilimento di produzione della sostanza attiva tecnica utilizzata nei tempi stabiliti, per permettere al Ministero della salute di procedere con le verifiche previste dalle procedure comunitarie.
3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti fludioxonil, clomazone e prosulfocarb per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 31 ottobre 2008, agli adempimenti di cui al comma 2 si intendono revocate automaticamente a decorrere dal 1° novembre 2008; il Ministero della salute provvedera' a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
4. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui al comma 1, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° maggio 2009; il Ministero della salute provvedera' poi a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
 
Art. 3.
1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente fludioxonil, clomazone e prosulfocarb come uniche sostanze attive o associata ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31 ottobre 2008 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.
2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 ottobre 2010. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 ottobre 2012 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.
3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive fludioxonil, clomazone e prosulfocarb, in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 31 ottobre 2008, saranno valutati secondo le modalita' indicate nelle emanande direttive di inclusione.
4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2 entro il 31 ottobre 2010, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° novembre 2010; il Ministero della salute provvedera' poi a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° novembre 2012 il Ministero della salute provvedera' poi a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
 
Art. 4.
1. Il rapporto di riesame, e' messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 
Art. 5.
1. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3 del presente decreto e' consentita fino al 31 ottobre 2009.
2. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4 del presente decreto e' consentita fino al 30 aprile 2010.
3. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4 del presente decreto, e' consentita fino al 31 ottobre 2011.
4. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 5 del presente decreto, e' consentita fino al 31 ottobre 2013.
5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive fludioxonil, clomazone e prosulfocarb sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca o delle modifiche di etichettatura approvate in conformita' con le nuove condizioni d'impiego fissate per le sostanze attive fludioxonil, clomazone e prosulfocarb a seguito della sua iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 29 aprile 2008

Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 353
 
Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 34 a pag. 36 <----
 
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