Gazzetta n. 206 del 3 settembre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DELIBERAZIONE 29 luglio 2008 |
Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attivita' di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni e integrazioni. |
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IL COMITATO NAZIONALE dell'Albo nazionale gestori ambientali
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonche' allo smaltimento dei rifiuti, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, modificato con decreto 23 aprile 1999, recante modalita' di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attivita' di trasporto dei rifiuti; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, di attuazione dell'art. 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in prosieguo denominati centri di raccolta; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, del predetto decreto 8 aprile 2008, il quale dispone che il soggetto che gestisce il centro di raccolta sia iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art. 8 del decreto 28 aprile 1998, n. 406; Visto, altresi', l'art. 2, comma 5, del medesimo decreto 8 aprile 2008, il quale dispone che il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali stabilisca con propria delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, i criteri, le modalita' e i termini per la dimostrazione della idoneita' tecnica e della capacita' finanziaria per l'iscrizione all'Albo dei soggetti che gestiscono i centri di raccolta; Ritenuto pertanto, di dover fissare i requisiti minimi dei soggetti iscritti al registro delle imprese e al repertorio economico-amministrativo (REA), in prosieguo denominati soggetti, che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attivita' di gestione dei centri di raccolta; Ritenuto, altresi', di adottare disposizioni transitorie in ordine alle modalita' e ai termini per l'iscrizione dei soggetti gestori dei centri di raccolta individuati dall'art. 2, comma 7, del decreto 8 aprile 2008; Considerato opportuno precisare che la presente deliberazione intende individuare i requisiti minimi per l'iscrizione, salvo in ogni caso l'obbligo di disporre della piu' ampia dotazione di mezzi e di personale che in sede operativa risulti effettivamente necessaria per lo svolgimento dei servizi; Delibera:
Art. 1. Requisiti per l'iscrizione
1. I soggetti che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attivita' di gestione dei centri di raccolta devono: a) essere iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo (REA); b) dimostrare la dotazione minima di personale addetto individuata nell'allegato 1; c) dimostrare la qualificazione e l'addestramento del personale addetto secondo le modalita' di cui all'allegato 2; d) nominare almeno un responsabile tecnico munito dei requisiti stabiliti per la categoria 1 dalla deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO; e) dimostrare il requisito di capacita' finanziaria con gli importi individuati nell'allegato 3. Tale requisito e' dimostrato con le modalita' di cui all'art. 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese che esercitano attivita' bancaria secondo lo schema riportato nell'allegato 4. 2. I soggetti gia' iscritti nella categoria 1 che intendono integrare l'iscrizione nella categoria stessa per lo svolgimento dell'attivita' di gestione dei centri di raccolta dimostrano i requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) ed e). |
| Art. 2. Garanzie finanziarie
1. L'iscrizione di cui all'art. 1 e' subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, modificato con decreto 23 aprile 1999, per la categoria «raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati». 2. I soggetti gia' iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 1 non sono tenuti alla prestazione di ulteriori garanzie finanziarie a condizione che l'attivita' di gestione dei centri di raccolta non comporti variazione della classe d'iscrizione. |
| Art. 3. Disposizioni transitorie
1. I gestori dei centri di raccolta di cui al comma 7 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, che intendono proseguire l'attivita', presentano domanda d'iscrizione o domanda d'integrazione dell'iscrizione nella categoria 1 per la gestione dei centri di raccolta entro il termine di sessanta giorni previsto dallo stesso comma. Ai fini della dimostrazione dello svolgimento dell'attivita' alla data di entrata in vigore del decreto 8 aprile 2008e dell'attribuzione della classe d'iscrizione, alla domanda d'iscrizione o alla domanda di integrazione dell'iscrizione e' allegata una dichiarazione dell'ente territoriale competente dalla quale risulti la data e la durata dell'affidamento del centro o dei centri di raccolta gestiti, nonche' la popolazione servita dagli stessi. In alternativa a detta documentazione, e' allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dall'interessato ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, secondo lo schema riportato nell'allegato 5. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono soddisfare il requisito della formazione degli addetti di cui all'allegato 2, punto 1.1., entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda d'iscrizione. 3. I soggetti di cui al comma 1 che gestiscono esclusivamente i centri di raccolta possono soddisfare il requisito di cui all'art. 1, lettera d), entro tre anni dalla data d'iscrizione. Nelle more, l'incarico di responsabile tecnico e' assunto dal legale rappresentante del soggetto interessato anche in assenza dei requisiti previsti. Roma, 29 luglio 2008 Il Presidente: Onori |
| Allegato 1
----> Vedere Allegato a pag. 13 <---- |
| ----> Vedere Allegati da pag. 14 a pag. 17 <---- |
| Allegato 3
----> Vedere Allegato a pag. 18 <---- |
| Allegato 4
----> Vedere Allegato a pag. 18 <---- |
| Allegato 5
----> Vedere Allegato da pag. 19 a pag. 20 <---- |
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