Gazzetta n. 208 del 5 settembre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 22 agosto 2008 |
Revoca della concessione n. 225/02 del 29 agosto 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della societa' Bingomatica S.r.l. (provincia di L'Aquila). |
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IL DIRETTORE PER I GIOCHI dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133; Vista la Direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo; Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo; Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001), con il quale e' stata approvata, la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni; Vista la sentenza n. 7298/2002 in data 15 maggio 2002, con la quale il T.A.R. Lazio, in primo luogo, ha respinto il ricorso proposto dalla societa' Playmat Station S.r.l. avverso il citato decreto 11 luglio 2001, in base al quale la suddetta societa' e' risultata collocata al terzo posto nella graduatoria della provincia di L'Aquila, su due posizioni utili per l'assegnazione di una concessione per la gestione del gioco del bingo e, in secondo luogo, ha dichiarato inammissibile il ricorso della Playmat Station S.r.l. stessa avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza volta a far dichiarare la revoca o la decadenza della Societa' Bingomatica S.r.l., seconda classificata nella suddetta graduatoria, dall'assegnazione della concessione per la gestione del gioco del bingo; Vista la convenzione di concessione n. 225/02 stipulata in data 29 agosto 2002 tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Bingomatica S.r.l. per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Scurcola Marsicana (L'Aquila) - frazione Cappelle dei Marsi, via Tiburtina Valeria, Km. 111,500; Vista la decisione n. 5527/2005 in data 12 luglio 2005, con la quale il Consiglio di Stato ha accolto l'appello presentato dalla predetta Playmat Station S.r.l. per l'annullamento della suddetta sentenza n. 7298/2002 e, per l'effetto, «in riforma della sentenza impugnata», ha annullato, in parte qua, il provvedimento di approvazione della graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del bingo, in quanto carente di istruttoria e di motivazione in ordine ad alcuni punteggi attribuiti alla Bingomatica S.r.l.; Visto che, in esecuzione di tale decisione, e' stato emanato il decreto direttoriale 23 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 278 del 29 novembre 2005) recante: «Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di L'Aquila, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni», con il quale la Playmat Station S.r.l. e' stata collocata al secondo posto della suddetta graduatoria provinciale e, dunque, in posizione utile per l'assegnazione di una delle due concessioni previste per la provincia in questione; Considerato che la Playmat Station S.r.l., in data 26 gennaio 2006, ha proposto ricorso per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, del suddetto decreto 23 novembre 2005, nella parte in cui sono «fatti salvi, nell'interesse generale, gli effetti del provvedimento di assegnazione della concessione per l'esercizio del gioco del Bingo nei confronti della Societa' Bingomatica», collocata al terzo posto della menzionata graduatoria provinciale; Vista l'ordinanza n. 1377/2006 dell'8 marzo 2006, con la quale il T.A.R. Lazio ha accolto la suddetta istanza cautelare proposta dalla Playmat Station S.r.l. con il suddetto ricorso del 26 gennaio 2006; Vista la sentenza n. 333/2007 del 17 gennaio 2007, con la quale il T.A.R. Lazio ha accolto, in parte, il ricorso della Playmat Station S.r.l., annullando, per l'effetto, il decreto 23 novembre 2005 «laddove dispone il mantenimento della concessione in capo alla controinteressata» Bingomatica S.r.1.; Vista la decisione n. 295/2008 del 4 dicembre 2007, depositata il 4 febbraio 2008, con la quale il Consiglio di Stato, nell'accogliere parzialmente il ricorso dell'Amministrazione avverso la suddetta sentenza n. 333/07 del T.A.R. Lazio, ha confermato quest'ultima pronuncia giurisdizionale nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il mantenimento della concessione in capo alla Bingomatica S.r.l. disposto con il citato decreto 23 novembre 2005; Vista la nota n. 2008/14366/giochi/BNG del 10 aprile 2008, con la quale, in esecuzione delle menzionate pronunce giurisdizionali, e' stata data comunicazione alla Bingomatica S.r.l. dell'avvio del procedimento di revoca della concessione n. 225/02 del 29 agosto 2002; Considerato che e' necessario portare a compimento il procedimento di revoca della concessione n. 225/02 del 29 agosto 2002 con l'emanazione del provvedimento finale; Dispone
per i motivi indicati in premessa, la revoca della convenzione di concessione n. 225/02 stipulata in data 29 agosto 2002, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Bingomatica S.r.l. per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Scurcola Marsicana (L'Aquila) - frazione Cappelle dei Marsi, via Tiburtina Valeria, Km. 111.500. Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente. Roma, 22 agosto 2008 p. Il direttore: Carducci |
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