Gazzetta n. 208 del 5 settembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 21 agosto 2008
Riconoscimento, alla sig.ra Donaire Aspe Patricia Alexandra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modificazioni;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Vista l'istanza della sig.ra Donaire Aspe Patricia Alexandra, nata a San Antonio (Cile) il 18 ottobre 1974, cittadina cilena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato, il riconoscimento del proprio titolo professionale ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Licenciada en Ciencias Juridicas», conseguito presso la Universita' «Andres Bello» di Santiago (Cile) nel gennaio 2002;
Preso atto inoltre che ha ottenuto il titolo di «Abogado» dal «Poder Judicial» di Santiago del Cile nel gennaio 2002, come attestato dal relativo certificato;
Considerato inoltre che ha conseguito presso la «Universidad de Chile» nel 2003 una specializzazione in Economia e Finanze, nonche' presso la Universita' degli studi di Bergamo un Master universitario di 1° livello in «Marketing management per l'impresa internazionale» nel 2007;
Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nelle sedute del 14 marzo 2008;
Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra modificato;
Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata dalla questura di Bergamo a tempo indeterminato;
Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Donaire Aspe Patricia Alexandra, nata a San Antonio (Cile) il 18 ottobre 1974, cittadina cilena, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto proceszuale penale, 9) diritto internazionale privato.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 21 agosto 2008
Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una e' scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione del-l'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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