Gazzetta n. 211 del 9 settembre 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 2008
Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 7, comma 7, del citato decreto n. 303 del 1999 secondo cui alla individuazione degli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato della Presidenza ed alla determinazione della loro composizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle autorita' politiche interessate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto in particolare l'art. 6 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 concernente gli Uffici di diretta collaborazione del Ministri e Sottosegretari;
Considerata la necessita' di rendere immediatamente operative le strutture di supporto di Ministri e Sottosegretari;
Ritenuto opportuno, nell'ambito di un piu' generale sforzo di contenimento delle spese pubbliche e dei costi della politica, che anche la costituzione degli uffici di diretta collaborazione delle autorita' politiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia improntata a criteri di razionalizzazione, uniformita' e contenimento dei costi;
Decreta:

Art. 1.
1. L'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, citato in premessa, e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Uffici di diretta collaborazione dei Ministri e Sottosegretari). - 1. I Ministri senza portafoglio, il Sottosegretario alla Presidenza, segretario del Consiglio dei Ministri, e i Sottosegretari presso la Presidenza si avvalgono di uffici di diretta collaborazione che decadono con la cessazione dell'incarico di Governo. La composizione dei predetti uffici e' disciplinata dal presente articolo.
2. Gli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio sono cosi' costituiti:
a) ufficio di Gabinetto;
b) settore legislativo;
c) segreteria particolare;
d) ufficio stampa.
3. All'Ufficio di Gabinetto e' preposto il Capo di Gabinetto che coordina il complesso degli uffici di diretta collaborazione ed e' nominato con decreto del Ministro tra i magistrati, gli avvocati dello Stato, i consiglieri parlamentari, i dirigenti di prima fascia dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo o fuori ruolo in servizio, ovvero tra esperti, appartenenti ad altre categorie o anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di elevata professionalita'.
4. Al settore legislativo e' preposto un consigliere giuridico, nominato con decreto del Ministro tra persone di elevata professionalita'. Il settore legislativo opera in collegamento funzionale con il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza.
5. Alla segreteria particolare e' preposto il segretario particolare nominato con decreto del Ministro.
6. All'ufficio stampa puo' essere preposto un estraneo iscritto all'albo dei giornalisti, nominato con decreto del Ministro. Gli uffici stampa dei Ministri senza portafoglio operano in collegamento funzionale con l'ufficio stampa e del portavoce del Presidente.
7. In aggiunta alle figure di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, agli uffici di cui al comma 2 e' assegnato un contingente complessivo composto di non piu' di una unita' di personale dirigenziale, scelto preferibilmente tra dirigenti dei ruoli della Presidenza, cui il Ministro puo' attribuire, con proprio decreto, le funzioni di Vice Capo di Gabinetto, e di quindici unita' di personale non dirigenziale, tratto dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Un terzo di tale personale puo' essere scelto tra estranei alle amministrazioni del comparto Ministeri o estranei alla pubblica amministrazione.
8. L'ufficio di diretta collaborazione del Sottosegretario alla Presidenza, segretario del Consiglio dei Ministri, e' costituito con specifico decreto del Presidente su proposta del Sottosegretario.
9. Gli uffici di diretta collaborazione dei Sottosegretari presso la Presidenza con delega di funzioni da parte del Presidente, sono costituiti: dalla segreteria tecnica cui e' preposto il capo della segreteria tecnica scelto tra persone di elevata professionalita' e dalla segreteria particolare cui e' preposto il segretario particolare. Puo' essere altresi' assegnato un contingente complessivo di non piu' di sei unita' di personale non dirigenziale, tratto dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Un terzo di tale personale puo' essere scelto tra estranei alle amministrazioni del comparto Ministeri o estranei alla pubblica amministrazione. Il Sottosegretario puo' attribuire al capo della segreteria tecnica o al segretario particolare il compito di coordinare il complesso degli uffici di diretta collaborazione.
10. I Sottosegretari presso la Presidenza con delega di funzioni da parte di Ministri senza portafoglio si avvalgono di una segreteria particolare cui e' preposto un segretario particolare. Alla segreteria particolare puo' altresi' essere assegnato un contingente di non piu' di quattro unita' di personale non dirigenziale, tratto dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Un terzo di tale personale puo' essere scelto tra estranei alle amministrazioni del comparto Ministeri o estranei alla pubblica amministrazione.
11. Fermi restando i contingenti numerici complessivi di cui al presente articolo e nei limiti delle risorse assegnate in relazione a quanto previsto al comma 13, con decreti del Presidente su proposta del Ministro o del Sottosegretario interessato, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto legislativo, puo' essere individuata una composizione degli uffici di diretta collaborazione diversa da quella prevista dal presente articolo. Detti decreti cessano di avere efficacia con la cessazione dell'incarico di Governo.
12. Il Ministro o il Sottosegretario cui siano delegate funzioni afferenti a piu' strutture generali si avvale comunque di un solo ufficio di diretta collaborazione.
13. Con decreto del Presidente sono stabiliti i parametri di riferimento per i trattamenti economici del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione. Sulla base dei predetti parametri con decreto del Segretario generale sono definiti i limiti di spesa per gli Uffici di diretta collaborazione.».
 
Art. 2.
1. L'efficacia del presente decreto decorre dall'8 maggio 2008.
Il presente decreto e' trasmesso per gli adempimenti di competenza agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 maggio 2008
Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2008 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 350
 
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