Gazzetta n. 212 del 10 settembre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 26 agosto 2008 |
Riconoscimento, alla sig.ra Vardhami Aida, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Vardhami Aida, nata a Shkoder (Albania) il 14 settembre 1966, cittadina albanese, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo accademico professionale albanese di «Inxhinier Elektronik» conseguito nel luglio 1989 presso l'Universita' di Tirana «Enver Hoxha» (Albania) ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settori industriale e dell'informazione e l'esercizio in Italia della omonima professione; Considerato che la richiedente ha documentato il possesso di esperienza professionale maturata in Albania; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 18 aprile 2008; Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta sopra indicata in cui, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri, e' stata respinta l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settore dell'informazione dell'albo degli ingegneri, in quanto la formazione accademico-professionale documentata dalla richiedente non e' stata ritenuta assimilabile a quella degli iscritti in tale settore, ove le lacune cosi' emerse non possono essere colmate tramite l'applicazione di misure compensative; Rilevato che nella medesima seduta della Conferenza dei servizi, in ordine alla richiesta di iscrizione nella sezione A settore industriale sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007; Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno; Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata dalla Questura di Roma a tempo indeterminato; Decreta:
Art. 1. Alla sig.ra Vardhami Aida, nata a Shkoder (Albania) il 14 settembre 1966, cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, al superamento di una prova attitudinale; le cui modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3. La prova attitudinale vertera' sulle seguenti materie: a) impianti chimici, b) impianti termoidraulici. |
| Art. 4. L'istanza relativa all'iscrizione all'albo ingegneri sezione A - settore dell'informazione e' respinta. Roma, 26 agosto 2008 p. Il direttore generale: Laudati |
| Allegato A a) Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova e' volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. |
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