Gazzetta n. 212 del 10 settembre 2008 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 27 marzo 2008
Contratto di programma tra il Ministero delle attivita' produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e la Societa' consortile Tuscania S.r.l. - Aggiornamento. (Deliberazione n. 41/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
VISTO il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;
VISTO l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
VISTO l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;
VISTA la legge 29 marzo 2001, n. 135 che riforma la legislazione nazionale del turismo;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, che stabilisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;
VISTO il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al citato decreto legislativo n. 300/1999, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale e' stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;
VISTO il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art. 55, n. 4 laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);
VISTA la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;
VISTA la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale e' stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;
VISTI gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 dell'1 febbraio 2000);
VISTA la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001 SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto N. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, cosi' come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002)579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicita' per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;
VISTO il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (G.U. n. 163/2000) e successive modificazioni;
VISTO il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, gia' modificato ed integrato con D.M. 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
VISTA la circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativa alle sopra indicate modalita' e procedure nel "settore turistico-alberghiero" nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;
VISTA la propria delibera 25 febbraio 1994 (G.U. n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (G.U. n. 105/1997) e dal punto 2, lett. B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (G.U. n. 4/1999);
VISTA la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (G.U. n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;
VISTO il decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 novembre 2003, recante modalita' di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;
VISTO il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attivita' produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonche' l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorita' ai fini dell'accesso alle agevolazioni delle proposte di contratto di programma;
VISTA la propria delibera 29 settembre 2004, n. 35 (G.U. n. 62/2005), con la quale il Ministero delle attivita' produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e' stato autorizzato a stipulare con la societa' consortile TUSCANIA s.r.l., il contratto di programma per l'attuazione di investimenti nel settore agroidustriale e enoturistico da realizzarsi nella regione Toscana, con investimenti pari a 156.170.010 euro, cui corrispondono agevolazioni pari a 54.947.820 euro e un'occupazione pari a 256,13 U.L.A.;
VISTA la nota n. 0004249 del 26 marzo 2008, con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha formulato la richiesta di aggiornamento del contratto di programma di cui sopra, con particolare riferimento all'esclusione di un'impresa beneficiaria delle agevolazioni;
CONSIDERATA l'opportunita' di procedere a tale aggiornamento, che comporta un risparmio per la finanza pubblica pari a 6.321.711,98 euro;
SU PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico;

DELIBERA
1. E' approvato l'aggiornamento del contratto di programma di cui alle premesse, presentato dalla societa' consortile TUSCANIA s.r.l. che prevede investimenti nella regione Toscana per complessivi 168.605.993,53 euro, da realizzarsi da parte delle aziende consorziate cosi' come indicato nelle allegate tabelle 1 e 2, che fanno parte integrante della presente delibera.
2. L'onere aggiornato a carico della finanza pubblica e' pari a 48.626.108,02 euro, di cui 47.910.157,46 euro a carico dello Stato e i restanti 715.950,56 euro a carico della regione Toscana.
3. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare un'occupazione diretta non inferiore a n. 210,52 U.L.A. (unita' lavorative annue).
4. Rimane invariato quant'altro stabilito con la delibera n. 35/2004.
5. Il Ministero dello sviluppo economico provvedera' agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.

Roma, 27 marzo 2008
Il Presidente: Prodi Il segretario del CIPE: Marcucci Registrata alla Corte dei conti l'11 agosto 2008 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 14
 
Allegato
----> Vedere da pag. 51 a pag. 52 <----
 
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