Gazzetta n. 216 del 15 settembre 2008 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2008, n. 142
Attuazione della direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle societa' per azioni nonche' alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 1 e 23 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2007»;
Vista la direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione della societa' per azioni nonche' alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico; Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche al capo V del titolo V del libro V del codice civile

1. All'articolo 2329, numero 2), le parole: «e 2343» sono sostituite dalle seguenti: «, 2343 e 2343-ter».
2. Dopo l'articolo 2343-bis sono inseriti i seguenti:
«Articolo 2343-ter

Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima

Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non e' richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo e' pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o piu' mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.
Non e' altresi' richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti, diversi da quelli di cui al primo comma, corrisponda:
a) al valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purche' sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero
b) al valore equo risultante dalla valutazione, precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento e dalla societa' e dotato di adeguata e comprovata professionalita'.
Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione e' allegata all'atto costitutivo.
L'esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde dei danni causati alla societa', ai soci e ai terzi.
Articolo 2343-quater

Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione

Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della societa', se, nel periodo successivo a quello di cui all'articolo 2343-ter, primo comma, sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data effettiva del conferimento, comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non e' piu' liquido, ovvero se, successivamente al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 2343-ter, o alla data della valutazione di cui alla lettera b) del medesimo comma si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore equo dei beni o dei crediti conferiti. Gli amministratori verificano altresi' nel medesimo termine i requisiti di professionalita' ed indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b).
Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al primo comma ovvero ritengano non idonei i requisiti di professionalita' e indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), procedono ad una nuova valutazione. Si applica in tal caso l'articolo 2343.
Fuori dai casi di cui al secondo comma, e' depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel medesimo termine di cui al primo comma, una dichiarazione degli amministratori contenente le seguenti informazioni:
a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non si e' fatto luogo alla relazione di cui all'articolo 2343, primo comma;
b) il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione;
c) la dichiarazione che tale valore e' almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo;
d) la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione di cui alla lettera b);
e) la dichiarazione di idoneita' dei requisiti di professionalita' e indipendenza dell'esperto di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b).
Fino all'iscrizione della dichiarazione le azioni sono inalienabili e devono restare depositate presso la societa'.»
3. Il terzo comma dell'articolo 2357 e' sostituito dal seguente: «Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non puo' eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tale fine anche delle azioni possedute da societa' controllate.».
4. L'articolo 2358 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 2358

Altre operazioni sulle proprie azioni

La societa' non puo', direttamente o indirettamente, accordare prestiti, ne' fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo.
Tali operazioni sono preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria.
Gli amministratori della societa' predispongono una relazione che illustri, sotto il profilo giuridico ed economico, l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la societa', i rischi che essa comporta per la liquidita' e la solvibilita' della societa' ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisira' le azioni. Nella relazione gli amministratori attestano altresi' che l'operazione ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso del finanziamento, e che il merito di credito della controparte e' stato debitamente valutato. La relazione e' depositata presso la sede della societa' durante i trenta giorni che precedono l'assemblea. Il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione degli amministratori, e' depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese.
In deroga all'articolo 2357-ter, quando le somme o le garanzie fornite ai sensi del presente articolo sono utilizzate per l'acquisto di azioni detenute dalla societa' ai sensi dell'articolo 2357 e 2357-bis l'assemblea straordinaria autorizza gli amministratori a disporre di tali azioni con la delibera di cui al secondo comma. Il prezzo di acquisto delle azioni e' determinato secondo i criteri di cui all'articolo 2437-ter, secondo comma. Nel caso di azioni negoziate in un mercato regolamentato il prezzo di acquisto e' pari almeno al prezzo medio ponderato al quale le azioni sono state negoziate nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.
Qualora la societa' accordi prestiti o fornisca garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie a singoli amministratori della societa' o della controllante o alla stessa controllante ovvero a terzi che agiscono in nome proprio e per conto dei predetti soggetti, la relazione di cui al terzo comma attesta altresi' che l'operazione realizza al meglio l'interesse della societa'.
L'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite ai sensi del presente articolo non puo' eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, tenuto conto anche dell'eventuale acquisto di proprie azioni ai sensi dell'articolo 2357. Una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite e' iscritta al passivo del bilancio.
La societa' non puo', neppure per tramite di societa' fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.
Salvo quanto previsto dal comma sesto, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della societa' o di quelli di societa' controllanti o controllate.
Resta salvo quanto previsto dagli articoli 2391-bis e 2501-bis.».
5. All'articolo 2440 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: «e 2343» sono sostituite dalle seguenti: «2343, 2343-ter, e 2343-quater»;
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente secondo: «La dichiarazione di cui all'articolo 2343-quater e' allegata all'attestazione di cui all'articolo 2444.».
6. Dopo l'articolo 2440, e' inserito il seguente:
«Articolo 2440-bis

Aumento di capitale delegato liberato mediante conferimenti di beni
in natura e di crediti senza relazione di stima

Nel caso sia attribuita agli amministratori la facolta' di cui all'articolo 2443, secondo comma, e sia deliberato il conferimento di beni in natura o crediti valutati in conformita' dell'articolo 2343-ter, gli amministratori, espletata la verifica di cui all'articolo 2343-quater, primo comma, depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese, in allegato al verbale della deliberazione di aumento del capitale, una dichiarazione con i contenuti di cui all'articolo 2343-quater, terzo comma, dalla quale risulti la data della delibera di aumento del capitale.
Entro trenta giorni dall'iscrizione della dichiarazione di cui al primo comma i soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono richiedere la presentazione di una nuova valutazione. Si applica in tal caso l'articolo 2343. Il conferimento non puo' essere eseguito fino al decorso del predetto termine e, se del caso, alla presentazione della nuova valutazione.
Qualora non sia richiesta la nuova valutazione, gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese congiuntamente all'attestazione di cui all'articolo 2444 la dichiarazione che non sono intervenuti, successivamente alla data della dichiarazione di cui al secondo comma, i fatti o le circostanze di cui all'articolo 2343-quater, primo comma.».
7. Al secondo comma dell'articolo 2445 le parole: «La riduzione» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di societa' cui si applichi l'articolo 2357, terzo comma, la riduzione».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti. - Il testo degli articoli 1 e 23, della
legge 25 febbraio 2008, n. 34 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, S.O. e' il seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro la scadenza del termine di recepimento
fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli Allegati A e
B. Per le direttive elencate negli Allegati A e B il cui
termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei
tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Per le direttive elencate negli Allegati A e B che
non prevedono un termine di recepimento, il Governo e'
delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'Allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'Allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
sessanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle commissioni
competenti per i profili finanziari, che devono essere
espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al
comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con
la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'art.
11-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto
dall'art. 6 della presente legge.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di
cui agli Allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117,
quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge
4 febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del previsto termine, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
modalita' di individuazione delle stesse, da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.».
«Art. 23 (Delega al Governo per il recepimento della
direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, che modifica la direttiva 77/91/CEE del
Consiglio relativamente alla costituzione delle societa'
per azioni nonche' alla salvaguardia e alle modificazioni
del capitale sociale). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare con le modalita' e nei termini di cui all'art. 1,
un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva
2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE
relativamente alla costituzione delle societa' per azioni
nonche' alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale
sociale, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi
generali di cui all'art. 2, nonche' dei principi indicati
nella direttiva e dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) avvalersi, anche con riferimento alle operazioni
di aumento di capitale, delle facolta' previste in tema di
conferimenti in natura dall'articolo 10-bis della direttiva
77/91/CEE introdotto dalla direttiva 2006/68/CE, adottando
quale periodo sufficiente di negoziazione un periodo non
inferiore a sei mesi;
b) non avvalersi, con riguardo alle sole societa' che
non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, della
facolta' prevista dall'art. 19, paragrafo 1, numeri da (i)
a (v), della direttiva 77/91/CEE come modificato dalla
direttiva 2006/68/CE;
c) avvalersi, con riguardo alle societa' che fanno
ricorso al mercato dei capitali di rischio, della facolta'
di cui all'art. 19, paragrafo 1, numero (i), della
direttiva 77/91/CEE, confermando la durata massima di
diciotto mesi e il limite del 10 per cento del capitale di
cui, rispettivamente, ai commi secondo e terzo dell'art.
2357 del codice civile;
d) consentire che le societa' anticipino fondi,
accordino prestiti o forniscano garanzie per l'acquisto di
proprie azioni da parte di un terzo o per la sottoscrizione
da parte di un terzo di azioni emesse nel quadro di un
aumento di capitale alle condizioni indicate all'art. 23,
paragrafo 1, e all'art. 23-bis della direttiva 77/91/CEE
come modificata dalla direttiva 2006/68/CE, mantenendo la
deroga di cui all'art. 2358, terzo comma, del codice civile
e confermando, altresi', la disciplina della fusione a
seguito di acquisizione con indebitamento di cui all'art.
2501-bis del codice civile.».
- La direttiva 2006/68/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
25 settembre 2006, n. L 264.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2329 del codice civile
come modificato dal presente decreto:
«Art. 2329 (Condizioni per la costituzione). - Per
procedere alla costituzione della societa' e' necessario:
1) che sia sottoscritto per intero il capitale
sociale;
2) che siano rispettate le previsioni degli
articoli 2342, 2343 e 2343-ter relative ai conferimenti;
3) che sussistano le autorizzazioni e le altre
condizioni richieste dalle leggi speciali per la
costituzione della societa', in relazione al suo
particolare oggetto.
- Si riporta il testo dell'art. 2357 del codice civile
come modificato dal presente decreto: «Art. 2357
(Acquisto delle proprie azioni). - La societa' non puo'
acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili
distribuibili e delle riserve disponibili risultanti
dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere
acquistate soltanto azioni interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la
quale ne fissa le modalita', indicando in particolare il
numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non
superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione
e' accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo
massimo.
"Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del
primo e secondo comma dalle societa' che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio non puo' eccedere la decima
parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine
anche delle azioni possedute da societa' controllate».
Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti
debbono essere alienate secondo modalita' da determinarsi
dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In
mancanza, deve procedersi senza indugio al loro
annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale.
Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i
sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal
tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446,
secondo comma.
Le disposizioni del presente art. si applicano anche
agli acquisti fatti per tramite di societa' fiduciaria o
per interposta persona".».
- Si riporta il testo dell'art. 2440 del codice civile
come modificato dal presente decreto: «Art. 2440
(Conferimenti di beni in natura e di crediti). - Se
l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni
in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli
articoli 2342, terzo e quinto comma, 2343, 2343-ter e
2343-quater.
«La dichiarazione di cui all'art. 2343-quater e'
allegata all'attestazione di cui all'art. 2444».
- Si riporta il testo dell'art. 2445 del codice civile
come modificato dal presente decreto: «Art. 2445
(Riduzione del capitale sociale). - La riduzione del
capitale sociale puo' aver luogo sia mediante liberazione
dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti [c.c.
2344], sia mediante rimborso del capitale ai soci nei
limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413.
L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare
le ragioni e le modalita' della riduzione. Nel caso di
societa' cui si applichi l'art. 2357, terzo comma, la
riduzione deve comunque effettuarsi con modalita' tali che
le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione
non eccedano la decima parte del capitale sociale.
La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo
novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro
delle imprese, purche' entro questo termine nessun
creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto
opposizione.
Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di
pregiudizio per i creditori oppure la societa' abbia
prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione abbia
luogo nonostante l'opposizione.».



 
Art. 2.
Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile

1. All'articolo 111-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Ai fini di cui all'articolo 2343-ter, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 agosto 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico Visto, il Guardasigilli: Alfano



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 111-bis delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile come
modificato dal presente decreto:
«Art. 111-bis. (La misura rilevante di cui all'art.
2325-bis del codice e' quella stabilita a norma dell'art.
116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
risultante alla data del 1° gennaio 2004. Nel caso previsto
dall'art. 2409-bis, secondo comma, del codice, si applicano
alla societa' di revisione le disposizioni degli
articoli 155, comma 2, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4
del decreto legislativo n. 58 del 1998.
«Ai fini di cui all'art. 2343-ter, per valori mobiliari
e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di
cui all'art. 1, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».



 
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