Gazzetta n. 216 del 15 settembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 23 agosto 2008
Criteri e modalita' del rimborso ai comuni della minore imposta ICI.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 126;
Vista la delibera della Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali adottata nella seduta del 5 agosto 2008 con la quale e' stato approvato lo schema d'accordo, condiviso dal Tavolo tecnico di lavoro con le modifiche concordate nel corso della medesima seduta;
Decreta:

Art. 1.
1. Ai fini della determinazione e attribuzione delle risorse compensative ai comuni, per effetto della minore imposta ICI derivante dall'attuazione dell'art. 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126, si applicano i criteri di cui al comma 4 del citato art. 1, di seguito definiti:
a) l'efficienza della riscossione e' determinata dalla media triennale risultante dall'importo dell'ICI riscosso sia in conto competenza che in conto residui nel triennio 2004-2006, rapportato all'importo degli accertamenti ICI di competenza nel medesimo triennio 2004-2006, sulla base delle certificazioni del conto del bilancio gia' trasmesse al Ministero dell'interno;
b) il rispetto del patto di stabilita' opera una distinzione fra comuni soggetti alla disciplina del patto di stabilita' nell'anno 2007, comuni non soggetti, in quanto con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti, e comuni esclusi in quanto i relativi organi politici risultavano commissariati ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
c) i piccoli comuni sono quelli con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti.
2. L'applicazione di ogni singolo criterio comporta l'attribuzione di un punteggio con le modalita' di seguito indicate:
a) ai comuni che presentano un valore dell'efficienza di riscossione superiore del 4 per cento rispetto al valore medio nazionale e' attribuito un punteggio pari a 1; ai comuni che presentano un valore dell'efficienza di riscossione inferiore del 4 per cento e' attribuito un punteggio pari a -1; ai comuni che presentano un valore dell'efficienza di riscossione compreso fra + 4 per cento e - 4 per cento e' attribuito un punteggio pari a zero;
b) ai comuni tenuti al rispetto del patto di stabilita' nell'anno 2007, che hanno conseguito l'obiettivo per il medesimo anno, e' assegnato il punteggio pari a 1; a quelli che non hanno rispettato il patto viene assegnato il punteggio pari a -1. Agli altri comuni non soggetti alla disciplina del patto o esclusi a seguito di commissariamento e' attribuito un punteggio pari a zero. I relativi dati saranno comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, competente in materia di patto di stabilita';
c) ai comuni con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti e' attribuito un punteggio pari a 1; ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e' assegnato un punteggio pari a zero.
3. In applicazione dei criteri di cui al precedente comma 2, i comuni potranno conseguire l'attribuzione di un punteggio complessivo che varia da un minimo di -2 ad un massimo di +2.
 
Art. 2.
1. Ai comuni che hanno riportato un punteggio compreso tra -2 e zero, e' applicata una riduzione pari a:
a) meno 4 per cento nel caso di un punteggio complessivo pari a -2;
b) meno 2,5 per cento nel caso di un punteggio complessivo pari a -1;
c) meno 1 per cento nel caso di un punteggio complessivo pari a zero.
2. Tali percentuali di riduzione sono applicate al minore gettito attestato da ciascun comune e, con il relativo importo, e' costituito un fondo che e' distribuito ai comuni con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti che hanno conseguito un punteggio complessivo pari a +1 e +2.
3. Il 60 per cento del fondo e' riservato ai comuni con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti che conseguono un punteggio di +2; il 40 per cento e' riservato ai comuni con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti che conseguono un punteggio di +1.
4. Le risorse del fondo sono attribuite ai comuni aventi titolo sulla base di parametri di proporzionalita' ottenuti:
dal rapporto tra la quota del 60 per cento del fondo e il valore del gettito attestato complessivamente dai comuni con punteggio +2;
dal rapporto tra la quota del 40 per cento del fondo e il valore del gettito attestato complessivamente dai comuni con punteggio +1.
 
Art. 3.
1. In attesa della certificazione entro aprile 2009, attestante il minor gettito ICI abitazione principale 2008, l'applicazione dei cennati criteri di rimborso concerne l'intera somma stanziata e tiene conto, ai fini della seconda attribuzione delle risorse - da trasferire ai comuni entro il 15 dicembre - del primo acconto gia' erogato ai comuni con decreto del Ministro dell'interno del 19 giugno 2008.
 
Art. 4.
1. I criteri di rimborso si applicano anche ai comuni delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e a quelli delle province autonome di Trento e Bolzano. I rimborsi sono disposti - ai sensi dell'ultimo periodo del comma 4, dell'art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126 - direttamente a favore delle medesime regioni e province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
 
Art. 5.
1. Per ulteriori profili operativi, trova applicazione l'allegato tecnico recante metodologia ed esempio di calcolo approvato nella seduta della Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali del 5 agosto 2008.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma,
Roma, 23 agosto 2008

Il Ministro: Maroni
 
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