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| Gazzetta n. 216 del 15 settembre 2008 (vai al sommario) |  | BANCA D'ITALIA |  | PROVVEDIMENTO 4 settembre 2008 |  | Attuazione  dell'articolo  8  del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,  convertito  nella legge 23 novembre 2001, n. 409, in materia di ritiro  dalla  circolazione  e  di  trasmissione alla Banca d'Italia, delle banconote denominate in euro sospette di falsita'. |  | 
 |  |  |  | IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA 
 Visto  l'art. 6 del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno   2001,   che   definisce  talune  misure  necessarie  alla protezione dell'euro contro la falsificazione;
 Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n. 350, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni urgenti   in   vista   dell'introduzione  dell'euro,  in  materia  di tassazione  dei  redditi  di  natura  finanziaria,  di  emersione  di attivita'  detenute  all'estero,  di  cartolarizzazione  e  di  altre operazioni finanziarie;
 Visto   il  proprio  provvedimento  del  21 gennaio  2002,  recante disposizioni   in   materia   di   ritiro  dalla  circolazione  e  di trasmissione  alla  Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsita', cosi' come modificato dal proprio provvedimento del 15 marzo 2006;
 Visto  il  documento  della  Banca centrale europea del 16 dicembre 2004,  intitolato  «Ricircolo  delle  banconote  in  euro:  quadro di riferimento  per  l'identificazione  dei  falsi  e  la  selezione dei biglietti  non  piu' idonei alla circolazione da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il contante»;
 Considerate  le  modifiche  del  contesto  normativo  relativo alle attivita'  finanziarie  intervenute  successivamente all'adozione del provvedimento  del  21 gennaio 2002, nonche' la riforma organizzativa della rete territoriale della Banca d'Italia;
 E m a n a
 il seguente provvedimento:
 
 Art. 1.
 Soggetti obbligati a ritirare le banconote
 
 1.  I  seguenti  soggetti  ritirano dalla circolazione le banconote denominate  in  euro sospette di falsita' e le trasmettono alla Banca d'Italia:
 le  banche  di  cui  all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario);
 le Poste Italiane S.p.A.;
 la Cassa Depositi e Prestiti;
 gli  istituti  di moneta elettronica, di cui all'art. 1, comma 2, lettera h-bis), del Testo unico bancario;
 le  imprese  di  investimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera h),  del  decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della  finanza),  comprese le societa' fiduciarie di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
 le  societa' di investimento a capitale variabile di cui all'art. 1, comma 1, lettera i), del Testo unico della finanza;
 le societa' di gestione del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera o), del Testo unico della finanza;
 le  societa'  fiduciarie  di  cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
 gli  intermediari  finanziari di cui all'art. 106 del Testo unico bancario,  le  agenzie  di  prestito  su  pegno  di cui all'art. 155, comma 3,  del  Testo  unico  bancario, i confidi iscritti nell'elenco speciale  previsto  dall'art.  107  del  Testo unico bancario, di cui all'art. 155, comma 4-bis del medesimo Testo unico, i cambiavalute di cui all'art. 155, comma 5, del Testo unico bancario e le societa' per la  cartolarizzazione  dei  crediti  di  cui  all'art.  3 della legge 30 aprile 1999, n. 130;
 gli  agenti in attivita' finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
 gli  agenti  di  cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 5, del Testo unico della finanza;
 le imprese di assicurazione;
 gli  intermediari  assicurativi  di  cui  all'art.  109, comma 2, lettere a)  e b),  del  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che  operano  nei  rami  di  cui al comma 1, lettera g), del medesimo decreto legislativo;
 i  soggetti  svolgenti  attivita'  di  recupero crediti per conto terzi   di   cui   all'art.  14,  comma 1,  lettera a),  del  decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
 i  soggetti svolgenti attivita' di custodia e trasporto di denaro contante  di  cui  all'art.  14,  comma 1,  lettera b),  del  decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
 le   succursali   italiane   di   soggetti,  aventi  sede  legale all'estero,  che svolgono le stesse attivita' esercitate dai soggetti indicati nelle lettere precedenti;
 le societa' di riscossione dei tributi;
 gli   uffici   della   Pubblica  amministrazione  che  effettuano operazioni di contenuto finanziario.
 |  |  |  | Art. 2. Modalita' e tempi di invio delle banconote
 
 1.  I  soggetti  di  cui all'art. 1 trasmettono alla Banca d'Italia tutte  le  banconote denominate in euro sospette di falsita' ritirate dalla  circolazione,  unitamente ad un modulo compilato conformemente allo schema accluso al presente provvedimento quale Allegato 1.
 2.  Le banconote sono inviate senza indugio e comunque non oltre il ventesimo  giorno  lavorativo successivo a quello in cui le banconote stesse  sono  state  versate o depositate, o l'unita' operativa le ha comunque ricevute.
 3.  Le  banconote  sono  inviate  ad  una delle filiali della Banca d'Italia indicate nell'Allegato 2 al presente provvedimento.
 |  |  |  | Art. 3. Misure organizzative
 
 1.  I  soggetti di cui al precedente art. 1 impartiscono istruzioni scritte  agli  addetti  alle proprie unita' operative e ne verificano l'effettiva  applicazione,  per  il rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento.
 2.  La Banca d'Italia, nel verificare il rispetto degli obblighi di cui  al presente provvedimento, valuta, in particolare, la formazione del  personale  interessato,  l'esistenza di responsabili chiaramente individuati, l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure.
 |  |  |  | Art. 4. Disposizioni finali
 
 1.  Il  presente  provvedimento sostituisce il provvedimento del 21 gennaio  2002,  cosi'  come modificato dal provvedimento del 15 marzo 2006.
 2.  Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 settembre 2008
 
 Il Governatore: Draghi
 |  |  |  | Allegato 1 
 ---->  Vedere Allegato da pag. 20  a pag. 23  <----
 |  |  |  | Allegato 2 
 ---->  Vedere Allegato a pag. 24  <----
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