Gazzetta n. 216 del 15 settembre 2008 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
PROVVEDIMENTO 4 settembre 2008 |
Attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia, delle banconote denominate in euro sospette di falsita'. |
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IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
Visto l'art. 6 del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione; Visto l'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie; Visto il proprio provvedimento del 21 gennaio 2002, recante disposizioni in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsita', cosi' come modificato dal proprio provvedimento del 15 marzo 2006; Visto il documento della Banca centrale europea del 16 dicembre 2004, intitolato «Ricircolo delle banconote in euro: quadro di riferimento per l'identificazione dei falsi e la selezione dei biglietti non piu' idonei alla circolazione da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il contante»; Considerate le modifiche del contesto normativo relativo alle attivita' finanziarie intervenute successivamente all'adozione del provvedimento del 21 gennaio 2002, nonche' la riforma organizzativa della rete territoriale della Banca d'Italia; E m a n a il seguente provvedimento:
Art. 1. Soggetti obbligati a ritirare le banconote
1. I seguenti soggetti ritirano dalla circolazione le banconote denominate in euro sospette di falsita' e le trasmettono alla Banca d'Italia: le banche di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario); le Poste Italiane S.p.A.; la Cassa Depositi e Prestiti; gli istituti di moneta elettronica, di cui all'art. 1, comma 2, lettera h-bis), del Testo unico bancario; le imprese di investimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza), comprese le societa' fiduciarie di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; le societa' di investimento a capitale variabile di cui all'art. 1, comma 1, lettera i), del Testo unico della finanza; le societa' di gestione del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera o), del Testo unico della finanza; le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966; gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Testo unico bancario, le agenzie di prestito su pegno di cui all'art. 155, comma 3, del Testo unico bancario, i confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del Testo unico bancario, di cui all'art. 155, comma 4-bis del medesimo Testo unico, i cambiavalute di cui all'art. 155, comma 5, del Testo unico bancario e le societa' per la cartolarizzazione dei crediti di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130; gli agenti in attivita' finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 5, del Testo unico della finanza; le imprese di assicurazione; gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g), del medesimo decreto legislativo; i soggetti svolgenti attivita' di recupero crediti per conto terzi di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; i soggetti svolgenti attivita' di custodia e trasporto di denaro contante di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; le succursali italiane di soggetti, aventi sede legale all'estero, che svolgono le stesse attivita' esercitate dai soggetti indicati nelle lettere precedenti; le societa' di riscossione dei tributi; gli uffici della Pubblica amministrazione che effettuano operazioni di contenuto finanziario. |
| Art. 2. Modalita' e tempi di invio delle banconote
1. I soggetti di cui all'art. 1 trasmettono alla Banca d'Italia tutte le banconote denominate in euro sospette di falsita' ritirate dalla circolazione, unitamente ad un modulo compilato conformemente allo schema accluso al presente provvedimento quale Allegato 1. 2. Le banconote sono inviate senza indugio e comunque non oltre il ventesimo giorno lavorativo successivo a quello in cui le banconote stesse sono state versate o depositate, o l'unita' operativa le ha comunque ricevute. 3. Le banconote sono inviate ad una delle filiali della Banca d'Italia indicate nell'Allegato 2 al presente provvedimento. |
| Art. 3. Misure organizzative
1. I soggetti di cui al precedente art. 1 impartiscono istruzioni scritte agli addetti alle proprie unita' operative e ne verificano l'effettiva applicazione, per il rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento. 2. La Banca d'Italia, nel verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento, valuta, in particolare, la formazione del personale interessato, l'esistenza di responsabili chiaramente individuati, l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure. |
| Art. 4. Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento sostituisce il provvedimento del 21 gennaio 2002, cosi' come modificato dal provvedimento del 15 marzo 2006. 2. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 settembre 2008
Il Governatore: Draghi |
| Allegato 1
----> Vedere Allegato da pag. 20 a pag. 23 <---- |
| Allegato 2
----> Vedere Allegato a pag. 24 <---- |
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