Gazzetta n. 217 del 16 settembre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 28 agosto 2008 |
Riconoscimento, al sig. Aviles Sanchez Francisco Octavio, di titolo studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione n. 2005/36/CE del 7 settembre, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Vista l'istanza del sig. Aviles Sanchez Francisco Octavio, nato a Leon (Nicaragua) il 28 ottobre 1968, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», di cui e' in possesso, conseguito in Costa Rica, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Licenciado en Derecho», conseguito presso la «Universidad de San Jose» in data 9 settembre 1997; Considerato che l'istante e' iscritto presso il «Colegio de Abogados de Costa Rica» dal 16 settembre 1996; Preso atto che l'istante ha documentato la frequenza a corsi vari con relativi attestati; Viste le conformi determinazioni delle conferenze di servizi nelle sedute del 23 maggio 2008 e del 18 luglio 2008 nelle quali e' stato espresso parere favorevole con la prova scritta ridotta; Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante si e' ritenuto di applicare la tipologia della prova completa ma ridotta nel senso che la prova scritta vertera' su due materie (diritto civile e diritto commerciale) invece che su tre materie; Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense in atti allegato; Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato; Decreta:
Art. 1. Al sig. Aviles Sanchez Francisco Octavio, nato a Leon (Nicaragua) il 28 ottobre 1968, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato; 10) ordinamento e deontologia forense. |
| Art. 3. La prova si compone di una prova scritta, nel caso dell'istante, ridotta e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 28 agosto 2008
p. Il direttore generale: Laudati |
| Allegato A a) Il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova scritta e' ridotta e consiste nello svolgimento di elaborati su due materie anziche' tre, le quali vertono su 1) diritto civile, e 2) diritto commerciale. c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta. d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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