Gazzetta n. 218 del 17 settembre 2008 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2008, n. 144
Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge comunitaria 2007 - ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;
Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;
Vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga e sostituisce la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 2008;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 luglio 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina i controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli di tutte le categorie di trasporto che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 1, commi 1 e 3, e dell'allegato B
della legge 25 febbraio 2008, n. 34, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, S.O. e' il
seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro la scadenza del termine di recepimento
fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli Allegati A e
B. Per le direttive elencate negli Allegati A e B il cui
termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei
tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Per le direttive elencate negli Allegati A e B che
non prevedono un termine di recepimento, il Governo e'
delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
(Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'Allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'Allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
sessanta giorni.».
«Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3).
2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei
regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE del Consiglio
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei
trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE
del Consiglio.
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio.
2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio
78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di
societa', 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati,
86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti
consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari,
e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti
consolidati delle imprese di assicurazione.
2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai
rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva
91/157/CEE.
2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE del
Consiglio relativamente alla costituzione delle societa'
per azioni nonche' alla salvaguardia e alle modificazioni
del loro capitale sociale.
2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che
modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune
misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione
dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a
contrastare la frode o l'evasione fiscale e che abroga
talune decisioni che autorizzano misure derogatorie.
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani.
2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi
della navigazione interna e che abroga la direttiva
82/714/CEE del Consiglio.
2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa
alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle
specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti,
nonche' alla prevenzione di talune malattie degli animali
acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.
2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli
aerei di cui all'allegato 16 della convenzione
sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II,
capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata).
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006,
relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni
di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.
2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee
dall'inquinamento e dal deterioramento.
2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle
sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n.
1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze
chimiche.
2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007,
recante modalita' di esecuzione della direttiva 85/611/CEE
del Consiglio concernente il coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in
valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento
di talune definizioni.».
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1992, n.
114, S.O.
- Il regolamento CEE n. 3821/85 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 31 dicembre 1985, n. L 370.
- Il regolamento CEE n. 3820/85 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 31 dicembre 1985, n. L 370.
- Il regolamento CE n. 561/2006 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 11 aprile 2006, n. L 102.
- La direttiva 2006/22/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
11 aprile 2006, n. L 102.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al regolamento CEE n. 3821/85, al
regolamento CEE n. 3820/85 e al regolamento CE n. 561/2006
si vedano le note alle premesse.
- Il regolamento CE n. 2135/98 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 9 ottobre 1998, n. L 274.



 
Art. 2.
Autorita' competenti

1. Le funzioni dell'Ufficio di coordinamento di cui all'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e i trasporti intermodali - Direzione generale del trasporto stradale, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione a legislazione vigente.
2. L'Ufficio di coordinamento:
a) assicura il coordinamento con gli organismi corrispondenti degli altri Stati membri nelle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 8;
b) definisce gli obiettivi dell'attivita' nazionale di controllo;
c) trasmette alla Commissione i dati statistici biennali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006;
d) rappresenta l'organismo principale di riferimento per la Commissione e le autorita' competenti degli altri Stati membri.
3. Le attivita' di controllo su strada e le attivita' di controllo presso i locali delle imprese ai sensi dell'articolo 1, da chiunque svolte, sono pianificate e coordinate rispettivamente, dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
4. Sono in ogni caso fatte salve le specifiche competenze ed attribuzioni previste dalle disposizioni normative vigenti, in materia di controlli su strada e presso la sede delle imprese, per ambiti di applicazione diversi da quelli del presente decreto.



Nota all'art. 2:
- Per i riferimenti alla direttiva 2006/22/CE e al
regolamento CE n. 561/2006 si vedano le note alle premesse.



 
Art. 3.
Sistemi di controllo

1. I controlli, sia su strada che nei locali delle imprese, di tutte le categorie di trasporto di cui all'articolo 1, sono effettuati, ogni anno, almeno sul 2 per cento dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti di veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85. La percentuale sara' portata al 3 per cento, dopo il 1° gennaio 2010. A partire dal 2012, la percentuale minima di controlli da effettuare potra' essere aumentata al 4 per cento in base alle indicazioni che potra' dare la Commissione europea conformemente a quanto disposto con l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.
2. Nell'ambito del numero totale dei controlli di cui al comma 1, almeno il 30 per cento del numero totale di giorni lavorativi controllati e' verificato su strada e almeno il 50 per cento nei locali delle imprese.



Nota all'art. 3:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 561/2006, al
regolamento CEE n. 3821/85 e alla direttiva 2006/22/CE si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 4.
Determinazione del numero dei controlli

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica all'Ufficio di coordinamento, entro il mese di gennaio di ogni anno, i dati relativi al numero complessivo dei giorni di lavoro che ciascun conducente deve effettuare nel periodo di riferimento.
2. L'individuazione dei veicoli soggetti ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85 e' effettuata, al 31 dicembre di ogni anno, sulla base dei dati di immatricolazione dei veicoli registrati nel sistema informatico del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformita' alle indicazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dello stesso regolamento (CE) n. 561/2006.
3. In relazione ai dati di cui al presente articolo, l'Ufficio di coordinamento determina il numero minimo dei controlli da garantire ai sensi dell'articolo 3.



Nota all'art. 4:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 561/2006 e al
regolamento CEE n. 3821/85 si vedano le note alle premesse.



 
Art. 5.
Comunicazione dei dati relativi ai controlli

1. Il Ministero dell'interno ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 31 marzo di ogni anno, comunicano all'Ufficio di coordinamento i dati e le informazioni di loro competenza, riferiti all'anno precedente, utilizzando il formulario approvato con decisione 93/173/CEE della Commissione, del 22 febbraio 1993.
2. L'Ufficio di coordinamento, sulla base dei suddetti dati, comunica alla Commissione, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione ivi prevista.



Note all'art. 5:
- La decisione n. 93/173/CEE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 25 marzo 1993, n. 72.
- Per il regolamento CE n. 561/2006 si vedano le note
alle premesse.



 
Art. 6.
Controlli su strada

1. I controlli su strada sono effettuati in luoghi ed orari diversi e riguardano una parte sufficientemente estesa della rete stradale, in modo da ostacolare l'aggiramento dei posti di controllo e le relative operazioni sono condotte in modo che vengano verificati almeno i punti elencati nella Parte A dell'Allegato I. Se la situazione lo rende necessario, il controllo puo' essere concentrato su un punto della Parte A dell'Allegato I.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, i controlli su strada sono eseguiti senza discriminazioni. In particolare, nessuna discriminazione puo' essere operata in relazione al paese di immatricolazione del veicolo, al paese di residenza del conducente, al paese di stabilimento dell'impresa, al punto di partenza e destinazione del viaggio, al tipo di tachigrafo.
3. I controlli vengono effettuati seguendo un criterio di rotazione casuale, con un adeguato equilibrio geografico. I posti di controllo sono effettuati sulle strade, presso le stazioni di servizio o le aree di parcheggio; quando e' necessario a tutelare l'incolumita' delle persone o la sicurezza della circolazione, i veicoli da controllare possono essere indirizzati in luoghi sicuri situati nelle loro vicinanze.
4. Nel corso delle operazioni di controllo su strada sono inoltre rilevate le informazioni relative al tipo di strada, ossia se si tratta di autostrada, strada statale o secondaria, al Paese in cui e' stato immatricolato il veicolo sottoposto a controllo ed al tipo di tachigrafo se analogico o digitale.
5. Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati.
6. Al fine di agevolare le operazioni di controllo di cui al presente articolo, e' stabilito un modello di lista di controllo, da adottarsi con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 7.
Controlli nei locali delle imprese

1. I controlli nei locali delle imprese sono svolti in modo che vengano verificati almeno i punti elencati nella parte A e B dell'allegato I.
2. Nel corso delle operazioni di controllo nei locali delle imprese sono inoltre rilevate le informazioni relative al tipo di attivita' di trasporto, ossia se si tratta di attivita' a livello nazionale o internazionale, passeggeri o merci, per conto proprio o per conto terzi, alle dimensioni del parco veicoli dell'impresa ed al tipo di tachigrafo se analogico o digitale.
3. Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati.
4. Al fine di agevolare le operazioni di controllo di cui al comma 3, e' stabilito un modello di lista di controllo, da adottarsi con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. I controlli nei locali delle imprese si effettuano, inoltre, quando siano state accertate su strada gravi infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (CEE) n. 3821/85; a tal fine il Ministero dell'interno comunica ogni tre mesi all'Ufficio di coordinamento l'elenco delle imprese, stabilite in Italia o in uno dei Paesi membri, sanzionate per le infrazioni di cui all'allegato III della direttiva 2006/22/CE.
6. L'Ufficio di coordinamento sulla base delle informazioni ricevute dal Ministero dell'interno e tenuto anche conto delle informazioni eventualmente fornite dagli organismi di collegamento designati degli altri Stati membri, comunica al Ministero del lavoro l'elenco delle imprese italiane da controllare.
7. L'Ufficio di coordinamento compila altresi' l'elenco delle imprese stabilite negli altri Stati membri che hanno commesso gravi infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (CEE) n. 3821/85 sul territorio nazionale e ne da' comunicazione alle rispettive autorita' competenti, individuate ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE.



Nota all'art. 7:
- Per il regolamento CE n. 561/2006, al regolamento CEE
n. 3821/85 e alla direttiva 2006/22/CE si vedano le note
alle premesse.



 
Art. 8.
Controlli concertati

1. L'Ufficio di coordinamento, sulla base di appositi accordi con le autorita' competenti dei Paesi membri individuate ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE, e di concerto con le competenti strutture del Ministero dell'interno, organizza almeno sei volte l'anno, operazioni concertate per controllare su strada i conducenti e i veicoli oggetto dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.



Nota all'art. 8:
- Per i riferimenti alla direttiva 2006/22/CE, al
regolamento CE n. 561/2006 e al regolamento CEE n. 3821/85
si vedano le note alle premesse.



 
Art. 9.
Modulo di controllo delle assenze dei conducenti

1. L'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006, da parte del conducente nel periodo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, deve essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE, elaborato dalla Commissione europea e riportato in allegato alla decisione 2007/230/CE della Commissione, del 12 aprile 2007, che deve essere compilato in ogni sua parte.
2. Il modulo di cui al comma 1 e' conservato dall'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.
3. Per il periodo di tempo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, il conducente di un veicolo a cui si applicano i regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85, deve avere con se' il modulo di cui al comma 1 che deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo.
4. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 174, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il conducente che non ha con se' ovvero che tiene in modo incompleto o alterato il modulo di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 143,00 a Euro 570,00. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
5. Alla stessa sanzione e' soggetta l'impresa che non conserva il modulo per il periodo di tempo indicato al comma 2. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.



Note all'art. 9:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 561/2006, al
regolamento CEE n. 3821/85 e alla direttiva 2006/22/CE si
vedano le note alle premesse.
- La decisione n. 2007/230/CE e' pubblicata nella
G.U.U.E. 14 aprile 2007, n. L 99.
- Il testo degli articoli 174, 178, 179 e 180 del
citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' il
seguente:
«Art. 174 (Durata della guida degli autoveicoli adibiti
al trasporto di persone o cose). - 1. La durata della guida
degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di
cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme
previste dal regolamento CEE n. 3820/85.
2. Gli estratti del registro e le copie dell'orario di
servizio di cui all'art. 14 del regolamento CEE n. 3820/85
debbono essere esibiti, per il controllo, al personale cui
sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi
dell'art. 12 del presente codice.
3. I registri di servizio di cui all'art. 14 del
suddetto regolamento, conservati dall'impresa, debbono
essere esibiti, per il controllo, ai funzionari del
Dipartimento per i trasporti terrestri e dell'ispettorato
del lavoro.
4. Il conducente che supera i periodi di guida
prescritti o non osservi periodi di pausa entro i limiti
stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
143 a euro 570.
5. Il conducente che non osserva i periodi di riposo
prescritti ovvero e' sprovvisto dell'estratto del registro
di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al
medesimo regolamento CEE n. 3820/85 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
143 a euro 570.
6. Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano
le prescrizioni previste nel comma 5 sono soggetti alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
22 a euro 88.
7. Chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o
alterato l'estratto del registro di servizio o copia
dell'orario di servizio e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro
88, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla
legge penale, ove il fatto costituisca reato.
7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo
accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo
di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i
prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con
tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo
per la sosta ove dovra' permanere per il periodo
necessario. Della intimazione e' fatta menzione nel verbale
di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso
viene altresi' indicata l'ora alla quale il conducente puo'
riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il
periodo in cui e' stato intimato di non proseguire il
viaggio e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.685 a euro 6.741, nonche'
con il ritiro immediato della carta di circolazione e della
patente di guida. Trascorso il necessario periodo di
riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere
richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o
ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi
provvede dopo la constatazione che il viaggio puo' essere
ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal
presente articolo.
8. Per le violazioni delle norme di cui al presente
articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale
la violazione si riferisce, e' obbligata in solido con
l'autore della violazione al pagamento della somma da
questi dovuta.
9. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non
osserva le disposizioni contenute nel regolamento CEE n.
3820/85 e non tiene i documenti prescritti o li tiene
scaduti, incompleti o alterati e' soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro
296 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce,
salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge
penale, ove il fatto costituisca reato.
10. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto
anche della loro entita' e frequenza, l'impresa che
effettua il trasporto di persone in servizio non di linea o
di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a
tre mesi, del titolo abilitativo al trasporto riguardante
il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito
di diffida rivoltale dall'autorita' competente a
regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non
vi abbia provveduto.
11. Qualora l'impresa di cui al comma 10, malgrado il
provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare
una costante recidivita' nel commettere infrazioni, anche
nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto,
incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che
l'abilita al trasporto cui le ripetute infrazioni
maggiormente si riferiscono.
12. Per le inadempienze commesse dalle imprese che
effettuano trasporto di viaggiatori in servizio di linea si
applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti
in materia.
13. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai
commi precedenti, sono disposte dall'autorita' che ha
rilasciato il titolo che abilita al trasporto.
14. Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza
adottati dai competenti uffici del Dipartimento per i
trasporti terrestri, ai sensi del comma 11, e' ammesso
ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il quale decide entro
sessanta giorni. I provvedimenti adottati da autorita'
diverse sono definitivi.».
«Art. 178 (Documenti di viaggio per trasporti
professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo). -
1. I libretti individuali, gli estratti del registro di
servizio e le copie dell'orario di servizio di cui al
regolamento devono essere esibiti, per il controllo, agli
organi di polizia stradale di cui all'art. 12.
2. I libretti individuali conservati dall'impresa e i
registri di servizio di cui al regolamento devono essere
esibiti, per il controllo, ai funzionari del Dipartimento
per i trasporti terrestri e dell'Ispettorato del lavoro.
3. Il conducente che supera i periodi di guida
prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti
stabiliti dal regolamento ovvero non osserva i periodi di
riposo prescritti ovvero e' sprovvisto del libretto
individuale di controllo o dell'estratto del registro di
servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa
sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che
non osservano le dette prescrizioni.
4. Chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o
altera il libretto individuale di controllo o l'estratto
del registro di servizio o copia dell'orario di servizio e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 143 a euro 570, salvo che il fatto
costituisca reato.
4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo
accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo
di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i
prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con
tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo
per la sosta ove dovra' permanere per il periodo
necessario. Dell'intimazione e' fatta menzione nel verbale
di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso
viene altresi' indicata l'ora alla quale il conducente puo'
riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il
periodo in cui e' stato intimato di non proseguire il
viaggio e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.685 a euro 6.741, nonche'
con il ritiro immediato della carta di circolazione e della
patente di guida. Trascorso il necessario periodo di
riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere
richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o
ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi
provvede dopo la constatazione che il viaggio puo' essere
ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal
presente articolo.
5. Per le violazioni alle norme di cui al presente
articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale
la violazione si riferisce, e' obbligata in solido con
l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta.
6. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non
osserva le disposizioni contenute nel regolamento e non
tiene i documenti prescritti o li detiene scaduti,
incompleti o alterati e' soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a
euro 594 per ciascun dipendente cui la violazione si
riferisce, salvo che il fatto costituisca reato.
7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto
anche della loro entita' e frequenza, l'impresa che
effettua trasporto di persone in servizio non di linea o di
cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre
mesi, dell'autorizzazione al trasporto riguardante il
veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di
diffida da parte dell'autorita' competente a regolarizzare
nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia
provveduto.
8. Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento
adottato a norma del comma 7, sia recidiva, anche
nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto,
incorre nella revoca dell'autorizzazione al trasporto.
9. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che
effettuano trasporto di persone in servizio di linea.
10. Le sanzioni della sospensione e della revoca, di
cui ai commi 7, 8 e 9, sono adottate dall'autorita' che ha
rilasciato l'autorizzazione.
11. Contro i provvedimenti di revoca e' ammesso ricorso
gerarchico entro trenta giorni al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il quale decide entro
sessanta giorni.».
«Art. 179 (Cronotachigrafo e limitatore di velocita). -
1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e
successive modificazioni, i veicoli devono circolare
provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le
modalita' d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei
casi e con le modalita' previste dalle direttive
comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresi' di
limitatore di velocita'
2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di
cronotachigrafo, nei casi in cui esso e' previsto, ovvero
circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente
caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel
regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il
foglio di registrazione, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 742 a
euro 2.970. La sanzione amministrativa pecuniaria e'
raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la
manomissione dei sigilli o l'alterazione del
cronotachigrafo.
2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito
di limitatore di velocita' ovvero circola con un
autoveicolo munito di un limitatore di velocita' avente
caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non
funzionante, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 829 a euro 3.315. La
sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata nel caso
in cui l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore
di velocita'.
3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al
trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un
veicolo sprovvisto di limitatore di velocita' o di
cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione,
ovvero con limitatore di velocita' o cronotachigrafo
manomesso oppure non funzionante, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 713 a
euro 2.853.
4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre
violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri
applica la sanzione accessoria della sospensione della
licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale
le violazioni sono state commesse, per la durata di un
anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie
previste.
5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e
il titolare della licenza o dell'autorizzazione al
trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le
sanzioni previste sono applicate una sola volta nella
misura stabilita per la sanzione piu' grave.
6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni
accertate devono essere comunicate all'ufficio competente
del Dipartimento per i trasporti terrestri presso il quale
il veicolo risulta immatricolato.
6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che
il cronotachigrafo o il limitatore di velocita' siano
alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli
organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, anche
scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di
sicurezza presso la piu' vicina officina autorizzata per
l'installazione o riparazione, possono disporre che sia
effettuato l'accertamento della funzionalita' dei
dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il
ripristino della funzionalita' del limitatore di velocita'
o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del
proprietario del veicolo o del titolare della licenza o
dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in
solido.
7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni
previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente
che ha accertato la circolazione di veicolo con limitatore
di velocita' o cronotachigrafo mancante, manomesso o non
funzionante diffida il conducente con annotazione sul
verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine
di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della
licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il
predetto termine decorre dalla data di ricezione della
notifica del verbale, da effettuare al piu' presto.
8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla
diffida di cui al comma 7, durante i quali trova
applicazione l'art. 16 del regolamento CEE n. 3821/85, e'
disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo
amministrativo dello stesso. Il veicolo verra' restituito
dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta
di circolazione.
9. Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da quindici giorni a tre mesi,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel
caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi
l'alterazione del limitatore di velocita', alla sanzione
amministrativa pecuniaria consegue la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente
secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI.
10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre
1978, n. 727, sono abrogati. Per le restanti norme della
legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni,
si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di
accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai
commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio
metrico provinciale per le necessarie verifiche del
ripristino della regolarita' di funzionamento
dell'apparecchio cronotachigrafo.».
«Art. 180 (Possesso dei documenti di circolazione e di
guida). - 1. Per poter circolare con veicoli a motore il
conducente deve avere con se' i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione o il certificato di
idoneita' tecnica alla circolazione del veicolo;
b) la patente di guida valida per la corrispondente
categoria del veicolo;
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida
per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della
patente di guida di cui alla lettera b), nonche' un
documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che funge da istruttore durante le
esercitazioni di guida deve avere con se' la patente di
guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida
deve aver con se' anche l'attestato di qualifica
professionale di cui all'art. 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresi', avere con se'
l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo e'
impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da
quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero
quando il veicolo sia in circolazione di prova, il
conducente deve avere con se' la relativa autorizzazione.
Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di
persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente
la carta di circolazione puo' essere sostituita da
fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con
sottoscrizione del medesimo.
5. Il conducente deve avere con se' il certificato di
abilitazione professionale e il certificato di idoneita',
quando prescritti.
6. Il conducente di ciclomotore deve avere con se' il
certificato di circolazione del veicolo, il certificato di
idoneita' alla guida ove previsto e un documento di
riconoscimento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 36 a euro 148. Quando si tratta di
ciclomotori la sanzione e' da euro 22 a euro 88.
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera
all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il termine
stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per
fornire informazioni o esibire documenti ai fini
dell'accertamento delle violazioni amministrative previste
dal presente codice, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a
euro 1.485. Alla violazione di cui al presente
comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal
quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista
per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza
dei termini per la notificazione dal giorno successivo a
quello stabilito per la presentazione dei documenti.».



 
Art. 10.
Scambio di informazioni

1. Il Ministero dell'interno comunica due volte all'anno, entro il mese di settembre ed entro il mese di marzo all'Ufficio di coordinamento, i dati semestrali relativi alle infrazioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85 commesse da vettori non residenti e le sanzioni inflitte per tali infrazioni.
2. Sulla base di tali dati, l'Ufficio di coordinamento, con cadenza semestrale, provvede a comunicare le informazioni previste dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 561/2006 e dall'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3821/85 alle autorita' competenti dei Paesi membri individuate ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE.
3. L'Ufficio di coordinamento, a seguito di richiesta specifica da parte della autorita' competente di un Paese membro, comunica le informazioni di cui al comma 2, anche in relazione a singoli casi.



Nota all'art. 10:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 561/2006, al
regolamento CEE n. 3821/85 e alla direttiva 2006/22/CE si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 11.
Sistema di classificazione del rischio

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto anche conto delle indicazioni del Comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85, sono definiti i criteri e le modalita' del sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto, sulla base del numero relativo e della gravita' delle infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.
2. Sulla base del decreto di cui al comma 1, l'Ufficio di coordinamento, provvede ad attribuire alle imprese stesse un indicatore della classe di rischio.
3. Le imprese che presentano un indicatore della classe di rischio elevato sono assoggettate a controlli piu' rigorosi e frequenti.



Nota all'art. 11:
- Per i riferimenti al regolamento CEE n. 3821/85 e al
regolamento CE n. 561/2006 si vedano le note alle premesse.



 
Art. 12.
Migliori prassi

1. L'Ufficio di coordinamento, elabora ogni due anni, un programma di formazione, destinato agli operatori addetti al controllo, tenuto conto degli orientamenti pubblicati nella relazione biennale della Commissione sulle migliori prassi adottate nell'ambito dell'Unione europea.
2. L'Ufficio di coordinamento organizza, almeno una volta all'anno, scambi formativi e scambi del personale con gli organismi di collegamento intracomunitario di altri Stati membri.
3. L'Ufficio di coordinamento promuove, inoltre, anche mediante accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, la formazione periodica degli addetti ai controlli, in generale sulla funzione di controllo e, in particolare, sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.



Nota all'art. 12:
- Per i riferimenti al regolamento CEE n. 3821/85 e al
regolamento CE n. 561/2006 si vedano le note alle premesse.



 
Art. 13.
Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ne' minori entrate. Gli uffici interessati si avvalgono delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.
 
Art. 14.
Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 12 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 1995.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 agosto 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Matteoli, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Maroni, Ministro dell'interno
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni

Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
Allegato I

(previsto dall'art. 6, comma 1)

PARTE A

Controlli su strada.

Nei controlli su strada occorre verificare, almeno i seguenti punti:
1) i periodi di guida giornalieri e settimanali, le interruzioni di lavoro e i periodi di riposo giornalieri e settimanali; i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all'art. 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell'apparecchio di controllo e/o sui tabulati;
2) per il periodo di cui all'art. 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, gli eventuali superamenti della velocita' autorizzata del veicolo, definiti come ogni periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la velocita' del veicolo supera 90 km orari per i veicoli della categoria N3 o 105 km orari per i veicoli della categoria M3. Per categorie N3 e M3 si intendono le categorie definite all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
3) all'occorrenza, le velocita' istantanee del veicolo quali registrate dall'apparecchio di controllo durante, le ultime ventiquattro ore di uso del veicolo;
4) il corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo (verifica di eventuali manipolazioni dell'apparecchio e/o della carta del conducente e/o dei fogli di registrazione) oppure, se del caso, la presenza dei documenti indicati art. 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 561/2006.
PARTE B

Controlli nei locali delle imprese.
Nei locali delle imprese occorre controllare i punti seguenti, in aggiunta a quanto stabilito nella Parte A:
1) i periodi di riposo settimanale e i periodi di guida tra detti periodi di riposo;
2) l'osservanza della limitazione bisettimanale delle ore di guida;
3) i fogli di registrazione, i dati e i tabulati dell'unita' di bordo e della carta del conducente.
Nel caso venga accertata un'infrazione durante la catena di trasporto, gli Stati membri possono, se opportuno, verificare la corresponsabilita' di altri soggetti che hanno istigato o in altro modo contribuito a commettere tale infrazione, ad esempio caricatori, commissionari di trasporto o subappaltatori, compresa la verifica che i contratti per la fornitura di servizi di trasporto siano conformi alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.
 
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