Gazzetta n. 218 del 17 settembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 3 settembre 2008
Riconoscimento, al sig. Ortiz Mendoza Franco Vicente, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Vista l'istanza del sig. Ortiz Mendoza Franco Vicente, nato a Celica (Ecuador) il 20 ottobre 1973, cittadino ecuadoregno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo di «Abogado» rilasciato dalla «Universidad Tecnica Particular» di Loja nel luglio 2006, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato che il richiedente e' iscritto al «Colegio de abogados» di Pichinca dal 30 luglio 2007;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2008;
Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato con legge n. 189/2002, 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato con legge n. 189/2002, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rinnovato dalla Questura di Roma in data 23 marzo 2006 valido fino al 23 marzo 2008;
Considerato che l'interessato ha richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto ed e' in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti derivanti dal possesso del titolo di soggiorno;
Decreta:

Art. 1.
Al sig. Ortiz Mendoza Franco Vicente, nato a Celica (Ecuador) il 20 ottobre 1973, cittadino ecuadoregno, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 3 settembre 2008

Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una e' scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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