Gazzetta n. 219 del 18 settembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 settembre 2008
Regolamentazione degli autoveicoli destinati al trasporto di plasma ed organi.

IL CAPO DIPARTIMENTO
per i trasporti terrestri
e il trasporto intermodale

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada);
Visto l'art. 54, comma 1, lettera g), del codice della strada che definisce la categoria degli autoveicoli ad uso speciale, nonche' l'art. 203, comma 2, lettera dd), del regolamento di esecuzione dello stesso codice che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione la facolta' di classificare come uso speciale altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per tale uso;
Visto, in particolare, l'art. 177, comma 1, del nuovo codice della strada, secondo cui i veicoli assimilati alle autoambulanze, destinati al trasporto di plasma ed organi, sono soggetti al riconoscimento di idoneita' al servizio da parte della Direzione generale per la motorizzazione;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministero dei trasporti del 28 aprile 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli;
Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione degli autoveicoli destinati al trasporto di plasma e organi;
Sentito il parere del Ministero della salute, espresso con nota n. 28446-P del 1° agosto 2008;
Decreta:

Art. 1. Classificazione degli autoveicoli per il trasporto di plasma e organi

Il presente decreto si applica agli autoveicoli destinati al trasporto plasma e organi.
Essi rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'art. 54, comma 1, lettera g), del codice della strada, quali autoveicoli per uso speciale distinti da particolari attrezzature.
 
Art. 2.
Procedure di immatricolazione

Per gli autoveicoli per il trasporto di plasma ed organi si applicano le procedure di immatricolazione delle autoambulanze.
 
Art. 3.
Rispondenza a norme generali

Gli autoveicoli per il trasporto di plasma e organi, in relazione alla loro massa, debbono essere conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione, ai veicoli della categoria internazionale M1, di cui all'art. 47 del nuovo codice della strada.
 
Art. 4.
Caratteristiche costruttive

Gli autoveicoli per il trasporto di plasma e organi debbono inoltre rispondere alle caratteristiche previste nell'allegato tecnico al presente decreto, di cui esso costituisce parte integrante.
Roma, 9 settembre 2008
Il capo dipartimento: Fumero
 
Allegato tecnico

1. Caratteristiche generali.
1.1. La tara degli autoveicoli, oltre quanto definito per la generalita' dei veicoli, comprende anche tutta l'attrezzatura fissa necessaria allo svolgimento delle specifiche funzioni.
1.2. Gli autoveicoli debbono essere dotati:
di almeno due posti a sedere, oltre quello del conducente;
di almeno una porta su una fiancata, con esclusione di quelle d'accesso alla cabina, nonche' una porta posizionata sulla parte posteriore del veicolo stesso;
di un vano di carico confinato, separato dall'abitacolo e destinato esclusivamente all'alloggiamento di idonei contenitori termici per il trasporto di plasma e organi.
2. Segni distintivi.
2.1. Gli autoveicoli debbono essere dotati di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e di quello di allarme previsti dall'art. 177 del codice della strada.
2.2. Gli autoveicoli debbono avere la colorazione fondamentale bianca e portare su ogni fiancata, nonche' anteriormente (se esiste lo spazio per l'applicazione) e posteriormente il simbolo internazionale di soccorso riportato nell'allegato tecnico al decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553.
2.3. Gli autoveicoli debbono essere dotati di una fascia di pellicola retroriflettente vinilica autoadesiva di colore arancione, di altezza minima di 10 cm, applicata lungo la fiancata e la parte posteriore, nonche' nella parte interna delle ante della porta posteriore (se si tratta di porta a battente). Sono ammesse altre indicazioni (es. fascia aziendale), purche' non luminose, retroriflettenti o fosforescenti.
2.4. Sulla fiancata degli autoveicoli per il trasporto di plasma e organi deve essere riportata, in forma chiaramente individuabile, la denominazione dell'ente che ha la proprieta' o l'usufrutto del veicolo o l'abbia acquisito con patto di riservato dominio o locato con facolta' di compera.
3. Accessori.
I materiali di rivestimento comunque presenti nel vano di carico debbono essere ignifughi o autoestinguenti.
L'impianto elettrico, asservito alle eventuali attrezzature e/o apparecchiature presenti nel vano di carico, deve essere realizzato con adeguate protezioni e deve essere certificato dall'allestitore a norma del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli autoveicoli di soccorso avanzato debbono essere muniti di estintore.
 
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