Gazzetta n. 220 del 19 settembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 5 settembre 2008
Riconoscimento, al sig. Petracca Michele, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005 / 36/ CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza del sig. Petracca Miche1e, cittadino italiano, nato a Vibo Valentia il 13 aprile 1976, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «avvocato»;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «laurea in giurisprudenza» conseguito presso l'Universita' degli studi La Sapienza di Roma in data 13 gennaio 2003 e che detto titolo e' stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 26 gennaio 2006 dal Ministerio de Educacion y Ciencia;
Considerato che e' iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 22 ottobre 2007;
Preso atto altresi' che l'istante ha dimostrato di aver svolto la pratica forense completa come dichiarato dall'Ordine degli avvocati di Roma come attestato in data 4 marzo 2005;
Preso atto che l'istante ha presentato una nuova domanda in quanto ha dimostrato di aver superato la prova scritta dell'esame per l'iscrizione all'Albo degli avvocati indette con decreto ministeriale 26 giugno 2006;
Viste le conformi determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 8 febbraio 2008 e del 20 giugno 2008;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;
Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
Visto l'art. 22, comma 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:

Art. 1.
Al sig. Petracca Michele, cittadino italiano, nato a Vibo Valentia il 13 aprile 1976, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati», e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una sola prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 5 settembre 2008

Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A

a) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova orale e' unica e consiste nella sola materia di deontologia e ordinamento forense.
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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