Gazzetta n. 220 del 19 settembre 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2008 |
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia. (Ordinanza n. 3703). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334; Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140; Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2008, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza nei territori delle regioni Sicilia, Calabria e Puglia, per fronteggiare l'eccezionale afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea giunti irregolarmente in Italia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 2008, con il quale il sopra citato stato di emergenza e' stato esteso a tutto il territorio nazionale; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n. 3262 del 31 gennaio 2003, n. 3287 del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio 2003, n. 3326 del 7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3417 del 24 marzo 2005 e n. 3425 del 20 aprile 2005, n. 3476 del 2 dicembre 2005, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3551 del 9 novembre 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3576 del 29 marzo 2007 e n. 3603 del 30 luglio 2007, n. 3620 del 12 ottobre 2007, n. 3631 del 23 novembre 2007, n. 3661 del 19 marzo 2008 e n. 3669 del 17 aprile 2008; Considerato che l'eccezionale afflusso dei cittadini stranieri che giungono nel territorio nazionale in condizioni di irregolarita' continua a determinare situazioni di elevata criticita' nelle strutture destinate alla prima accoglienza, al soccorso all'identificazione ed alla espulsione degli stranieri medesimi; Considerato che il predetto eccezionale flusso migratorio continua a determinare un notevole incremento delle istanze di asilo, con conseguente aggravio delle procedure di competenza delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e del sistema di accoglienza ed assistenza dei richiedenti asilo, dei titolari dello status di rifugiato, o di persona ammessa alla protezione sussidiaria; Ravvisata pertanto la necessita' di assicurare, in un'ottica di superamento della situazione di emergenza, il potenziamento del sistema di identificazione ed espulsione dei cittadini stranieri giunti irregolarmente in Italia, l'accelerazione delle procedure relative ai richiedenti asilo, il potenziamento del sistema di accoglienza ed assistenza dei richiedenti asilo, dei titolari dello status di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria, nonche' l'urgente espletamento delle pratiche in istruttoria di competenza degli sportelli unici per l'immigrazione preso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo e di quelle per il rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno; Vista la nota del capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno del 27 agosto 2008; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone:
Art. 1. 1. L'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3244 del 1° ottobre 2002 e' cosi' sostituito: «1. Il capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, anche avvalendosi dei Prefetti territorialmente competenti, adotta tutti gli interventi necessari all'allestimento, all'ampliamento della disponibilita' ricettiva, al miglioramento ed alla manutenzione dei centri di identificazione ed espulsione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 296, dei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, dei centri di prima assistenza e soccorso di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, ed all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonche' dei servizi di accoglienza alle frontiere di cui all'art. 11, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 286/1998. Il capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, in particolare provvede: alla realizzazione delle necessarie opere strutturali, infrastrutturali ed accessorie indispensabili alla funzionalita' dei centri ed all'approvazione dei relativi progetti, anche avvalendosi di strutture tecniche statali; all'acquisizione della disponibilita' di aree, edifici o locali, compresi quelli da adibire a strutture di supporto al coordinamento, alla comunicazione ed alla informatizzazione; all'acquisto od al noleggio di beni e servizi, compresi quelli strumentali al funzionamento degli Uffici o delle strutture di supporto al coordinamento, alla comunicazione ed alla informatizzazione; all'implementazione dei sistemi informatici dipartimentali a supporto della gestione dei processi in materia di immigrazione. 2. L'approvazione dei progetti relativi alle opere ed agli interventi da realizzare ai sensi del comma 1 sostituisce a tutti gli effetti pareri autorizzazioni, visti e nulla osta e comporta variante agli strumenti urbanistici dei comuni ove sono localizzate le opere e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori. 3. Per l'istituzione dei nuovi centri di identificazione ed espulsione e dei centri di accoglienza per richiedenti asilo e' autorizzata la deroga alla procedure di cui agli articoli 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303. 4. Al fine di assicurare piena effettivita' agli interventi di cui al comma 1, il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno puo' chiedere l'assistenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei competenti uffici del Ministero della difesa per gli interventi che si rendano necessari, nonche' per la fornitura, anche mediante nuove acquisizioni, di idonee attrezzature e di beni mobili, garantendone la movimentazione, il trasporto, il posizionamento ed il loro eventuale recupero. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 6. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento ai centri indicati al comma 1 gia' attivi sul territorio nazionale, compresi quelli, non statali, utilizzati dagli Uffici territoriali del Governo a seguito di apposite convenzioni.» 2. Si applicano a tutto il territorio nazionale le disposizioni delle ordinanze di protezione civile citate in premessa. 3. All'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3476 del 2 dicembre 2005, e' aggiunto il seguente periodo «comprensivo della retribuzione fondamentale ed accessoria, anche di natura variabile». 4. Al fine di assicurare il necessario raccordo tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno rispetto alle iniziative da porre in essere per il superamento del contesto emergenziale in rassegna, il capo del Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad avvalersi della collaborazione di un Prefetto collocato in posizione di fuori ruolo, con oneri a carico del Fondo della protezione civile. |
| Art. 2. 1. L'art. 2, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3244 del 1° ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni, e' cosi' sostituito: «Per la realizzazione delle iniziative necessarie al superamento del contesto emergenziale in rassegna, ove ritenuto indispensabile, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, e' autorizzata la deroga alle seguenti disposizioni normative: a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 9, 11, comma 1, 13, 14, 15 e 19; b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 117; c) decreto legislativo 16 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 10, 12, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 67, 80, 90, 91, 92, 93, 98, 112, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 127, comma 3, 128, 132, comma 4, 241 e 243; d) decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, articoli 46, 47, 48, 49, 71, 78, 79, 80, 81, 119, 129, 143, commi 1 e 2, 144, commi 3 e 4, 145, 146, 147 e 148, nonche' ogni altra disposizione strettamente collegata all'applicazione delle diposizioni del decreto legislativo n. 163/2006 e) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni articoli 8, 9,10,11,12,13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22,e 22 bis, 24 e 25, comma 4; f) legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 10 e 20; g) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, comma 6, e 24; h) decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; i) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17, e successive modificazioni ed integrazioni; l) legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 17; m) legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26, commi 1 e 3, e successive modifiche ed integrazioni; n) legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24; o) legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 5, 8 e 11; p) legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 9; q) legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 commi 449 e 450; r) decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, art. 20; s) decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167, articoli 10, comma 4, 11, 14, comma 6, ultimo periodo e 15; t) decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 98, comma 2; u) legge 24 dicembre 2007, n. 244, articoli 2, commi 618, 619, 620, 621, 622 623 e 3, comma 18; v) articoli 1472, comma 1, e 1655 e seguenti del codice civile.» z) decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, art. 19; x) decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, art. 20; y) decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, art. 76.». 2. All'art. 3-bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3298 del 3 luglio 2003, le parole «all'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, in materia di appalti pubblici di forniture in ambito CEE, e al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39», sono sostituite dalle seguenti «alle disposizioni indicate all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3244 del 1° ottobre 2002». |
| Art. 3. 1. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3244 del 1° ottobre 2002, dopo le parole «70 ore mensili» e' aggiunto il seguente periodo «ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale, rispetto al quale e' autorizzata la corresponsione di una speciale indennita' onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, forfettariamente parametrata, su base mensile, fino ad un massimo di 70 ore di lavoro straordinario diurno spettante al personale delle Forze di Polizia di qualifica corrispondente». |
| Art. 4. 1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato ad istituire, con proprio decreto, nell'ambito di ciascuna Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, una sezione composta dai membri supplenti della corrispondente Commissione territoriale, rispetto a cui si applica la normativa vigente relativa a quest'ultimo organismo. |
| Art. 5. 1. Il capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno puo' autorizzare, con proprio provvedimento, il personale in servizio presso gli Uffici immigrazione delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo e delle Questure e presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, direttamente coinvolto nell'attivita' istruttoria delle istanze di riconoscimento della protezione internazionale, di quelle di competenza dello sportello unico per l'immigrazione, nonche' di quelle di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, nel limite massimo di milleduecentocinquanta unita' complessive, ad effettuare fino a 40 ore mensili di lavoro straordinario oltre il limite previsto dalla normativa vigente. 2. I Prefetti titolari di sede provinciale, nei limiti del contingente di personale e del monte ore assegnati con il provvedimento dipartimentale di cui al comma 1, provvedono all'assegnazione delle quote di ore di lavoro straordinario in funzione delle esigenze degli Uffici immigrazione delle Prefetture Uffici territoriali del Governo e delle Questure e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. |
| Art. 6. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. |
| Art. 7. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 settembre 2008
Il Presidente: Berlusconi |
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