Gazzetta n. 221 del 20 settembre 2008 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 30 luglio 2008
Valutazione di idoneita' del protocollo di intesa sottoscritto tra la Croce rossa italiana e le organizzazioni sindacali CGIL FP, CISL FP-SINADI CRI, UIL PA e CSA di CISAL FIALP in data 19 dicembre 2007, relativo alla definizione dei criteri e delle modalita' da seguire per l'individuazione delle categorie e dei profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali e per la determinazione dei contingenti del personale da esonerare in caso di sciopero. (Deliberazione n. 08/403).

LA COMMISSIONE

Su proposta del commissario prof.ssa Mariella Magnani, delegato per il settore;
Premesso:
1. che l'accordo stipulato in data 13 marzo 2002 dall'ARAN e dalle Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CSA di CISAL/FIALP con le organizzazioni sindacali CGIL/FP, CISL/FPS, UIL/PA e CISAL (valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 02/115 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2002) applicato agli enti pubblici non economici non disciplina in maniera specifica lo sciopero del personale della Croce rossa italiana, che ha tra i compiti istituzionali la tutela di diritti fondamentali dei cittadini quale quello relativo alla salute;
2. che, in particolare, il predetto accordo non individua in maniera adeguata i servizi essenziali e le prestazioni indispensabili che devono essere garantiti in caso di sciopero del personale di cui sopra;
3. che, per tale motivo, questa Commissione ha sollecitato le parti stipulanti l'accordo succitato ad adottare una specifica disciplina applicabile in caso di sciopero del personale della Croce rossa italiana;
4. che, in data 6 giugno 2008, la Croce rossa italiana ha trasmesso a questa Commissione il protocollo di intesa stipulato in data 19 dicembre 2007 tra la stessa Croce rossa e le segreterie nazionali di CGIL FP, CISL FP-SINADI CRI, UIL PA e CSA di CISAL FIALP (atto pervenuto in data 13 giugno 2008);
5. che, in data 20 giugno 2008, la Commissione ha inviato il testo del suddetto protocollo di intesa alle associazioni degli utenti, al fine di acquisirne il relativo parere ai sensi dell'art. 13, lettera a) della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;
6. che sul protocollo in questione non sono pervenute osservazioni da parte di alcuna delle associazioni degli utenti destinatarie dello stesso;
Considerato:
1. che, l'accordo in oggetto disciplina adeguatamente, all'art. 2, l'obbligo di preavviso in caso di azioni di sciopero che coinvolgano i servizi essenziali, cosi' come individuati al successivo art. 3, prevedendone la comunicazione nel termine di dieci giorni all'ente presso la sede del comitato centrale o, in caso di vertenze a livello di struttura territoriale decentrata, presso la sede regionale CRI interessata dalla vertenza;
2. che, egualmente adeguata, al fine di assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati, e' l'individuazione quali servizi essenziali delle attivita' indicate nell'art. 3, cosi' come dei criteri per la determinazione dei contingenti dei lavoratori che dovranno garantire le prestazioni indispensabili (art. 4) nonche' delle modalita' di individuazione del personale da esonerare (art. 5);
3. che, sebbene si rinvii, per la quantificazione dei contingenti di personale che dovranno garantire le prestazioni indispensabili, alla contrattazione decentrata, le parti si impegnano espressamente ad assicurare, nelle more, i servizi minimi essenziali (art. 7) e comunque prevedono che «detti contingenti non potranno... essere inferiori al 50% del personale normalmente impiegato» (art. 4);
4. che, ai sensi dell'art. 7 del protocollo, per tutto quanto non espressamente ivi previsto si rinvia alla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni ed al citato accordo nazionale sui servizi pubblici essenziali per il personale del comparto enti pubblici non economici del 13 marzo 2002 e che cio' concerne, in particolare, sia la previsione relativa alle procedure di raffreddamento e di conciliazione, sia l'intervallo tra azioni di sciopero;

Valuta idoneo

il protocollo di intesa sottoscritto in data 19 dicembre 2007 tra Croce rossa italiana e CGIL FP, CISL FP-SINADI CRI, UIL PA e CSA di CISAL FIALP;

Dispone

la trasmissione della presente delibera alla Croce rossa italiana ed alle organizzazioni sindacali CGIL FP, CISL FP-SINADI CRI, UIL PA e CSA di CISAL FIALP, la trasmissione, ai sensi dell'art. 13, lettera n), legge n. 146/1990 e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione;
Dispone inoltre

la pubblicazione della presente delibera e del protocollo di intesa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2008
Il presidente: Martone
 
Allegato

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E MODALITA' DA SEGUIRE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE E DEI PROFILI PROFESSIONALI ADDETTI AI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI E PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DEL PERSONALE DA ESONERARE IN CASO DI
SCIOPERO

Il giorno 19 dicembre 2007, presso i locali della Croce rossa italiana - Comitato centrale, la delegazione trattante di parte pubblica come individuata dalla delibera del cdn n. 20/2006 e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001;
Vista la legge n. 146/1990 cosi' come modificata ed integrata dalla legge n. 83/2000 in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero;
Visto l'accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il personale del comparto degli enti pubblici non economici del 13 marzo 2002 ed in particolare l'art. 3, comma 1;
Visto altresi' l'art. 4, comma 1, lettera A) del C.C.N.L. 2002-2005 dell'area VI della dirigenza;
Ritenuto di dover procedere a definire criteri e modalita' da seguire per la individuazione delle categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali per la determinazione dei contingenti di personale da esonerare in caso di sciopero; nonche' di dover procedere ad individuare le posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero;
Sottoscrivono il seguente protocollo d'intesa che, assieme agli accordi decentrati di cui al successivo art. 4, comma 2, formera' oggetto di apposito regolamento.
Art. 1.
Campo di applicazione e durata

Il presente protocollo d'intesa si applica in caso di sciopero a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato in servizio presso Croce rossa italiana e conserva efficacia sino a diversa definizione che si rendesse necessaria.
Art. 2.
Preavviso e modalita' di effettuazione degli scioperi

Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero relative a vertenze con la sola Croce rossa italiana che coinvolgono i servizi essenziali di cui al successivo art. 3 sono tenute a darne comunicazione con un preavviso di almeno dieci giorni all'ente presso la sede del Comitato centrale o, in caso di vertenze a livello di struttura territoriale decentrata, presso la sede della Croce rossa italiana a livello regionale interessata.
Art. 3.
Servizi pubblici essenziali

In ottemperanza alla legge n. 146/1990 ed al fine di garantire la continuita' dei servizi pubblici essenziali anche in regime convenzionale di cui all'art. 2, comma 1, dell'accordo del 13 marzo 2002, sono individuate come prestazioni indispensabili della Croce rossa italiana le seguenti attivita':
1) servizio di pronto soccorso e trasporto infermi;
2) attivita' di protezione civile;
3) assistenza agli ospiti dei centri di riabilitazione;
4) assistenza ai soggetti ospiti nei CPT e CPA;
5) attivita' di erogazione stipendi limitatamente alle giornate di erogazione degli assegni;
6) servizio di portineria per garantire l'accesso per l'erogazione dei servizi di cui ai punti precedenti.
Art. 4.
Criteri per l'individuazione dei contingenti

I lavoratori che dovranno garantire l'erogazione dei servizi minimi essenziali, esonerati quindi dallo sciopero, sono individuati, ove possibile, secondo l'ordine alfabetico ed in base a principi di rotazione nell'ambito del personale che normalmente effettua tali servizi ed inquadrato giuridicamente nel profilo professionale che prevede l'espletamento delle prestazione ritenute indispensabili fatta salva la possibilita' che in casi eccezionali si ricorra ad altro personale diversamente inquadrato, purche' dotato delle competenze necessarie.
La quantificazione dei contingenti di personale, suddivisi per area e profilo, e' definita, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, dalla contrattazione decentrata a livello di struttura periferica sede di RSU nel cui ambito siano attivi i servizi di cui all'art. 3, anche in regime di convenzione. Detti contingenti non potranno comunque essere inferiori al 50% del personale normalmente impiegato.
In ogni caso, per le prestazioni indispensabili di cui al punto 1) dell'art. 3, va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero.
Art. 5.
Modalita' di individuazione del personale da esonerare

I nominativi del personale che deve garantire i servizi essenziali sono individuati dai responsabili delle Unita' della Croce Rossa Italiana interessate con apposito ordine di servizio idoneamente pubblicizzato; la comunicazione scritta agli interessati e per conoscenza alle Organizzazioni sindacali deve comunque essere effettuata almeno cinque giorni prima della data dello sciopero stesso; detti termini si intendono perentori solo ove le organizzazioni sindacali abbiano fatto pervenire il preavviso nei termini di cui all'art. 2. Per il Comitato centrale la procedura e' demandata al dirigente del servizio 12ª gestione risorse umane e formazione.
Il personale cosi' individuato ha diritto di esprimere (tramite fax o e-mail) entro 24 ore dall'avvenuta comunicazione la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione; la richiesta potra' essere accolta solo nel caso in cui la sostituzione sia possibile.
E' fatta salva la possibilita' che lavoratori di uno stesso servizio, con uguale qualificazione professionale, possano accordarsi tra loro per provvedere alla sostituzione dandone formale comunicazione.
Resta inteso che ove l'ente non sia nelle condizioni di provvedere alla sostituzione, fatto divieto al lavoratore individuato di aderire allo sciopero; in difetto l'ente potra' procedere disciplinarmente.
Art. 6.
Personale dirigenziale

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera A) del C.C.N.L. 2002-2005 dell'area VI della dirigenza sono altresi' esonerati dallo sciopero i direttori regionali e di area metropolitana da cui dipendano funzionalmente servizi ritenuti essenziali ai sensi dell'art. 3, numeri 1), 2), 3) e 4). Per il Comitato centrale e' esonerato il dirigente del servizio 2° interventi di emergenza.
Art. 7.
Disposizioni transitorie e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alla legge n. 146/1990 cosi' come modificata dalla legge n. 83/2000 e all'accordo nazionale sui servizi pubblici essenziali per il personale del comparto EPNE del 13 marzo 2002.
Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali.
Il presente protocollo con allegate le schede dei contingenti individuati ai sensi dell'art. 4, comma 2, sara' inviato alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali come previsto dall'art. 2, comma 4, legge n. 146/1990.

=====================================================================
Per le organizzazione sindacali | Per l'amministrazione ===================================================================== CGIL FP (firmato) |(firmato) CISL FP-SINADI CRI (firmato) |(firmato) UIL PA (firmato) | CSA di CISAL FIALP (firmato) | RDB PI (non firmato) |
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone