Gazzetta n. 221 del 20 settembre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 17 settembre 2008 |
Sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi, dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti d'autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Considerato che le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam e fipronil sono state iscritte nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che riporta l'elenco delle sostanze attive autorizzate ad essere contenute nei prodotti fitosanitari; Considerato che per la sostanza attiva imidacloprid e' ancora in corso la revisione comunitaria prevista dall'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CE; Considerato che e' tuttora in corso la valutazione dei risultati di una sperimentazione su macchine seminatrici di tipo pneumatico, finalizzata alla quantificazione del fenomeno di dispersione delle polveri nelle operazioni di semina di sementi trattate; Vista la nota della Regione Lombardia datata 26 giugno 2008 con la quale sono stati trasmessi i risultati dei monitoraggi relativi a episodi di spopolamento degli alveari verificatisi nella primavera del corrente anno nei territori di Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e della Provincia Autonoma di Bolzano; Viste le note della Regione Piemonte datate 17 aprile 2008 e 28 luglio 2008, con le quali sono stati trasmessi i risultati dei monitoraggi relativi a episodi di spopolamento degli alveari verificatisi nella primavera del corrente anno sul proprio territorio e viene richiesta la sospensione dell'impiego di prodotti fitosanitari contenenti clothianidin, thiamethoxam e imidacloprid come concianti di sementi; Vista la nota datata 11 settembre 2008, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali fa presente che il Comitato Tecnico Permanente di Coordinamento in materia di agricoltura ha espresso all'unanimita' il parere favorevole per l'attivazione immediata della procedura di sospensione cautelativa dell'utilizzo dei prodotti neonicotinoidi in relazione al possibile nesso con la moria delle api, prevista dall'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2001/290; Richiamato il Regolamento (CE) 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce il principio di precauzione; Visto l'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, che prevede il riesame dei prodotti fitosanitari alla luce di nuove conoscenze nonche' l'eventuale sospensione cautelativa delle autorizzazioni per il periodo necessario al completamento del riesame stesso; Considerato, inoltre, che in alcuni Paesi europei sono stati recentemente adottati provvedimenti cautelativi di sospensione di prodotti fitosanitari utilizzati per la concia delle sementi; Considerato, altresi', che l'intera problematica e' all'attenzione della Commissione europea per l'adozione di comportamenti uniformi tra tutti gli Stati membri a tutela della salute pubblica, animale e dell'ambiente; Visto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, espresso nella riunione del 16 settembre 2008, favorevole alla sospensione cautelativa dell'impiego per la concia delle sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive neonicotinoidi imidacloprid, thiamethoxam e clothianidin, e dei prodotti fitosanitari contenenti fipronil, che pone analoghi problemi di tossicita' per le api e di dispersione ambientale al momento della semina, in attesa di ulteriori e piu' approfondite conoscenze, ed al fine di favorire lo svolgimento di ricerche necessarie a fare luce sul complesso fenomeno di spopolamento degli alveari e di moria delle api; Ritenuto, pertanto, di dover procedere in via precauzionale all'emanazione di un provvedimento di sospensione cautelativa dell'impiego per la concia delle sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam e imidacloprid e fipronil da sole o in miscela con altre sostanze attive; Decreta:
Art. 1. 1. E' sospesa in via precauzionale a far data dal presente decreto l'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil da sole o in miscela con altre sostanze attive. 2. E' fatto divieto d'impiego di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui al comma 1. |
| Art. 2. 1. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori di prodotti fitosanitari e i titolari di imprese produttrici di sementi dell'avvenuta sospensione. 2. I titolari delle imprese produttrici di sementi e i rivenditori di sementi sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare gli utilizzatori circa il rispetto del divieto di cui all'art. 1, comma 2. 3. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sono invitate ad esercitare per il tramite delle proprie strutture di vigilanza l'applicazione delle disposizioni del presente decreto. Il presente decreto verra' notificato alle imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 settembre 2008 Il direttore generale: Borrello |
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