Gazzetta n. 222 del 22 settembre 2008 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
DELIBERAZIONE 29 luglio 2008
Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. (Deliberazione n. 276).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), e in particolare:
l'art. 1, comma 2, lett. h-quater, che definisce le partecipazioni come le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;
l'art. 53, comma 1, lettera a), b), c), d) e d-bis), che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di emanare, in conformita' delle deliberazioni del CICR, disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie;
l'art. 53, comma 2, in base al quale le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
l'art. 67, comma 1, lettera a), b), c), d) ed e), che, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, la facolta' di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie;
l'art. 67, comma 2, in base al quale le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante la «Disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi», e in particolare i commi 29, 30 e 31, concernenti le banche costituite in forma di societa' cooperativa a responsabilita' limitata che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci («banche di garanzia collettiva dei fidi»);
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 242632, assunto dal Ministro del tesoro - Presidente del CICR, in materia di partecipazioni detenibili dagli enti e gruppi creditizi;
Vista la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi e al suo esercizio (rifusione), e, in particolare, il Titolo V, Capo 2, Sezione 1 (Fondi propri) e Sezione 6 (Partecipazioni qualificate al di fuori del campo finanziario);
Vista la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione);
Considerato che l'esperienza maturata dalle banche e dai gruppi bancari nel comparto e lo sviluppo di strumenti e tecniche per la gestione dei rischi, nel quadro anche della nuova disciplina prudenziale di vigilanza, consentono una maggiore autonomia nell'assunzione di partecipazioni in imprese non finanziarie;
Ritenuta la necessita' di modificare la disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari, al fine di semplificare il quadro normativo e di promuovere la competitivita' interna e internazionale del sistema bancario;
Su proposta della Banca d'Italia;
Delibera:

Art. 1. Partecipazioni in soggetti aventi natura finanziaria e in imprese
ausiliarie

1. Le banche e i gruppi bancari possono assumere partecipazioni in banche, in imprese dei settori finanziario e assicurativo e in imprese che esercitano attivita' ausiliaria a quella bancaria.
2. A fini di stabilita', la Banca d'Italia puo' prevedere che siano sottoposte ad autorizzazione le acquisizioni di partecipazioni in banche e in imprese dei settori finanziario e assicurativo, individuando soglie di autorizzazione delle partecipazioni rapportate al patrimonio di vigilanza a livello consolidato.
3. Al fine di evitare ostacoli all'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia puo' prevedere l'autorizzazione per acquisizioni comportanti il controllo ovvero l'influenza notevole sui soggetti di cui al comma 2 nonche' su imprese ausiliarie, se insediati in Paesi diversi da quelli appartenenti all'Unione europea. Le disposizioni della Banca d'Italia possono escludere l'autorizzazione per le acquisizioni in Paesi non appartenenti all'Unione europea, purche' dotati di ordinamenti e sistemi di vigilanza equivalenti e tenendo conto dei rapporti di reciprocita'.
 
Art. 2.
Partecipazioni in imprese non finanziarie

1. Le banche e i gruppi bancari possono detenere partecipazioni in imprese non finanziarie secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia nel rispetto della disciplina comunitaria.
2. A fini di contenimento dei rischi delle banche e dei gruppi bancari, la Banca d'Italia puo':
dettare criteri, volti a prevenire i conflitti di interesse, concernenti la gestione delle partecipazioni, ivi compresi i casi in cui la medesima deve essere affidata a entita' dedicate;
per l'acquisizione di partecipazioni in imprese in stato di difficolta', prevedere cautele procedurali, tra cui la sussistenza di un piano di riequilibrio economico e finanziario.
 
Art. 3.
Altre disposizioni

1. La Banca d'Italia inoltre puo':
fissare un limite generale agli investimenti in partecipazioni e in immobili delle banche e dei gruppi bancari in rapporto al patrimonio di vigilanza, al fine di evitare un eccessivo immobilizzo dell'attivo;
estendere la disciplina di cui alla presente delibera ad altri investimenti e apporti comportanti il coinvolgimento della banca e del gruppo bancario nel rischio d'impresa, ivi compresi gli strumenti finanziari che non attribuiscono diritti amministrativi e i contratti derivati su equity;
dettare particolari disposizioni in ordine alle partecipazioni detenute da banche di credito cooperativo e da banche di garanzia collettiva dei fidi, in considerazione delle finalita' mutualistiche e delle specifiche caratteristiche operative di tali tipologie di banche;
disciplinare l'applicazione della normativa di cui alla presente delibera nei confronti delle succursali in Italia di banche aventi sede legale in Paesi extracomunitari.
 
Art. 4.
Disposizione finale

1. Il decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 242632, di cui alle premesse, e' abrogato dal giorno in cui entrano in vigore le disposizioni della Banca d'Italia di attuazione della presente delibera.
La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2008
Il Presidente: Tremonti
 
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