Gazzetta n. 222 del 22 settembre 2008 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
DELIBERAZIONE 29 luglio 2008
Disciplina delle attivita' di rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati, ai sensi dell'articolo 53, commi 4 e 4-quater, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. (Deliberazione n. 277).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (TUB), e in particolare:
l'art. 1, comma 2, lettera h-quater), che definisce le partecipazioni come le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;
il comma 2, lettera h-quinquies), del medesimo articolo che definisce rilevanti le partecipazioni che comportano il controllo dell'intermediario e le partecipazioni individuate dalla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla societa';
l'art. 53, comma 1, lettere b) e d), in base al quale la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
l'art. 53, comma 4, in base al quale: i) la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, stabilisce condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attivita' di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonche' dei soggetti a essi collegati; ii) ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia puo' stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attivita' di rischio;
l'art. 53, comma 4-ter, in base al quale la Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni previste dal comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione;
l'art. 53, comma 4-quater, in base al quale la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica;
l'art. 67, comma 1, lettere b) e d), in base al quale la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
l'art. 136, il quale disciplina la procedura per deliberare l'assunzione di obbligazioni, da parte della banca o di altra societa' del gruppo bancario, con una serie di soggetti specificamente indicati;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante la «Disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi», e in particolare i commi 29, 30 e 31, concernenti le banche costituite in forma di societa' cooperativa a responsabilita' limitata che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci («banche di garanzia collettiva dei fidi»);
Visti i «principi contabili internazionali» nn. 24 e 28 come riportati dal Regolamento 2238/2004/CE della Commissione;
Vista la disciplina dei grandi fidi contenuta nella Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi ed al suo esercizio;
Visto il decreto n. 242633 del Ministro del tesoro - Presidente del CICR del 22 giugno 1993, recante «Controllo dei grandi fidi»;
Vista la propria deliberazione del 19 luglio 2005, n. 1057, recante «Disciplina delle partecipazioni e del controllo in banche e in altri intermediari nonche' dei finanziamenti bancari a parti correlate», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2005;
Vista la propria deliberazione del 22 febbraio 2006, n. 240, recante «Disciplina delle attivita' di rischio delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2006;
Visto il decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR del 27 dicembre 2006, n. 933, recante «Recepimento della nuova disciplina sul capitale delle banche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2007;
Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;
Delibera:

Art. 1.
Soggetti collegati

1. Ai fini della presente delibera si intende per:
1) parte correlata:
a) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la banca o la societa' capogruppo;
b) il titolare di una partecipazione, la cui acquisizione e' soggetta ad autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 19 del TUB ovvero di altra Autorita' di vigilanza estera, nella banca o nella societa' capogruppo e chi esercita i diritti a essa inerenti, nonche' chi comunque detenga il controllo della banca. La Banca d'Italia puo' stabilire, per le societa' italiane, soglie partecipative inferiori rispetto a quelle previste ai fini dell'autorizzazione;
c) i soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi o di clausole statutarie, uno o piu' componenti dell'organo di amministrazione o del consiglio di sorveglianza della banca o della societa' capogruppo;
d) le societa' sulle quali la banca o altra societa' del gruppo bancario esercita, direttamente o indirettamente, un'influenza notevole. La Banca d'Italia stabilisce i criteri per individuare i casi in cui vi e' influenza notevole, prendendo in considerazione: la contemporanea presenza di investimenti, anche attraverso organismi interposti, e di operazioni rilevanti con la societa'; le presunzioni dell'art. 2359, terzo comma, del codice civile; il «principio contabile internazionale» n. 28 come riportato dal regolamento (CE) 2238/2004;
e) altri soggetti individuati dalla Banca d'Italia tenendo conto del «principio contabile internazionale» n. 24 come riportato dal regolamento (CE) 2238/2004;
2) soggetti connessi a una parte correlata:
a) le societa' e gli enti controllati, direttamente o indirettamente, da una parte correlata;
b) i soggetti che controllano, direttamente o indirettamente, una parte correlata di cui al numero 1, lettere b) e c), ovvero che sono sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con le medesime;
c) altri soggetti individuati dalla Banca d'Italia tenendo conto del «principio contabile internazionale» n. 24 come riportato dal regolamento (CE) n. 2238/2004;
3) soggetti collegati: una parte correlata e l'insieme dei soggetti a essa connessi.
2. Le parti correlate forniscono informazioni alla banca o alla societa' capogruppo al fine di consentire il censimento dei soggetti collegati.
 
Art. 2.
Limiti alle attivita' di rischio

1. Le attivita' di rischio complessive di un gruppo bancario o di una banca non appartenente a un gruppo bancario nei confronti di soggetti collegati devono essere inferiori a una percentuale del patrimonio di vigilanza fissata dalla Banca d'Italia, comunque non superiore al 20 per cento.
2. Fermo restando il rispetto del limite consolidato previsto ai sensi del comma 1, la Banca d'Italia puo' prevedere, per le singole banche appartenenti a un gruppo, limiti diversi rispetto a quelli indicati al comma 1, comunque non superiori al 20 per cento del patrimonio di vigilanza individuale.
3. I limiti previsti ai sensi del comma 1 possono essere differenziati a seconda del tipo di parte correlata.
4. La Banca d'Italia puo' prevedere limiti all'assunzione di rischi di mercato derivanti da transazioni con parti correlate, anche fissando requisiti patrimoniali specifici.
 
Art. 3.
Procedure e controlli

1. Le attivita' di rischio e ogni altro rapporto di natura economica con soggetti collegati sono deliberati con modalita' che garantiscano l'oggettivita' delle valutazioni.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adeguatamente motivate con riguardo alla rispondenza delle condizioni economiche praticate a criteri di mercato.
3. Le banche effettuano specifici controlli sull'andamento delle relazioni disciplinate dal presente articolo.
 
Art. 4.
Disposizioni di attuazione e transitorie

1. La Banca d'Italia emana disposizioni di attuazione della presente deliberazione e puo' prevedere:
a) la ponderazione delle attivita' di rischio ai fini del rispetto dei limiti previsti ai sensi dell'art. 2;
b) limiti diversi da quelli generali per le attivita' di rischio di banche di credito cooperativo e, limitatamente al rilascio di garanzie collettive dei fidi, delle banche di garanzia collettiva dei fidi;
c) nel caso di banche facenti parte di un gruppo bancario sottoposto a vigilanza consolidata in un altro Stato membro dell'Unione europea, che si tenga conto del patrimonio di vigilanza consolidato di tale gruppo;
d) la disapplicazione, in tutto o in parte, della disciplina prevista ai sensi della presente deliberazione per le attivita' di rischio nei confronti di altre societa' appartenenti al medesimo gruppo bancario, se questo e' sottoposto a vigilanza consolidata in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea;
e) la deduzione delle eccedenze delle attivita' di rischio rispetto ai limiti previsti ai sensi dell'art. 2 dal patrimonio di vigilanza in caso di mancato rispetto dei limiti, finche' non siano attuate misure di rientro;
f) modalita' e termini di rientro delle attivita' di rischio che, alla data di entrata in vigore della disciplina di attuazione, eccedono i limiti di cui all'art. 2, secondo criteri di gradualita'.
2. Rimangono ferme le disposizioni del decreto n. 242633 del Ministro del tesoro del 22 giugno 1993 recante «Controllo dei grandi fidi» per quanto non disciplinato ai sensi della presente deliberazione. In particolare, sono abrogate le previsioni concernenti i soggetti collegati a far data dall'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia attuative della presente delibera.
3. La deliberazione del CICR del 22 febbraio 2006, n. 240, e' abrogata. Il capo III della deliberazione del CICR del 19 luglio 2005, n. 1057, resta abrogato.
La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2008
Il Presidente: Tremonti
 
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