Gazzetta n. 222 del 22 settembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 settembre 2008
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave».

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione finora emanati della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971 e successive modifiche con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini del Piave D.O.C. per il tramite della regione Veneto con il relativo parere favorevole;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 176 del 29 luglio 2008;
Vista la nota della regione Veneto datata 17 luglio 2007 con la quale viene trasmessa a questa amministrazione la nota sottoscritta dal Consorzio tutela vini del Piave D.O.C. indirizzata alla regione stessa, contenente la scrittura privata tra il Consorzio tutela vini del Piave D.O.C. e la cantina sociale di Tezze di Piave, con la quale si concorda che la citata cantina sociale, titolare del marchio «Il Malanotte», cede il predetto marchio al Consorzio tutela vini del Piave D.O.C. al fine di consentire l'uso della menzione «Malanotte» introdotta nel disciplinare di produzione dei vini a D.O.C. «Vini del Piave» o «Piave» allegato al presente decreto ministeriale, per la relativa tipologia di vino;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave», in conformita' al parere espresso dal sopra citato del Comitato;
Ritenuto altresi' di dover procedere all'aggiornamento dell'elenco dei codici delle tipologie dei vini della D.O.C. in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;
Decreta:

Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2008/2009.
 
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2008/2009 i vini a denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo dei vigneti ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'albo della D.O.C. «Vini del Piave» o «Piave», nel rispetto delle disposizioni di cui all'accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2002.
 
Art. 3.
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto, valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore, in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.
 
Art. 4.
1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave» e' tenuto a norma di legge all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 
Art. 5.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 settembre 2008
Il capo Dipartimento: Ambrosio
 
Allegato

----> Vedere da pag. 29 a pag. 35 <----
 
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