Gazzetta n. 223 del 23 settembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 settembre 2008
Riconoscimento, alla sig.ra Tilocca Giuseppina Michela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;
Visto i1 decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza della sig.ra Tilocca Giuseppina Michela, nata a Sassari il 29 luglio 1969, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio ella professione di avvocato;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'«Universita' di Studi» di Sassari in data 8 marzo 2000;
Considerato che la richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» in data 5 luglio 2006 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;
Considerato che la stessa e' iscritta presso l'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 25 ottobre 2007;
Preso atto che l'istante e' inoltre in possesso di «certificato di compimento della pratica forense», rilasciato il 13 novembre 2003 dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Sassari;
Preso atto che la sig.ra Tilocca ha presentato domanda di riesame in data 24 giugno 2008 al fine di ottenere una prova ulteriormente ridotta e presentando documentazione relativa al superamento della prova scritta dell'esame di avvocato presso la Corte d'appello di Cagliari nella sessione 2006;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 18 luglio 2008;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;
Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;
Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Tilocca Giuseppina Michela nata a Sassari il 29 luglio 1969, cittadina italiana e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una sola prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 8 settembre 2008
Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A
a) la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) la prova orale e' unica e consiste nella sola materia di deontologia e ordinamento forense.
c) la commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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