Gazzetta n. 224 del 24 settembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 agosto 2008
Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 contenente «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 istitutivo del Ministero per le politiche agricole;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali;
Visto il reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il reg. (CE) n. 423/2008 della Commissione dell'8 maggio 2008, che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
Visto il reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
Visto il reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, concernente le disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino ed in particolare l'art. 9 che stabilisce che le regioni e le province autonome con proprio provvedimento autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 8 febbraio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 2006, concernente un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 del 9 agosto 2006, concernente disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ed all'acidificazione dei prodotti della vendemmia;
Visto il programma nazionale di sostegno per la viticoltura, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato alla Commissione UE il 30 giugno 2008;
Ritenuta la necessita' di dare attuazione alle disposizioni comunitarie previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'aumento del titolo alcolometrico dei prodotti della vendemmia;
Considerata la necessita' di avvalersi della facolta' concessa agli Stati membri dall'art. 2 del reg. (CE) n. 555/2008 di attuare sotto la propria responsabilita' il programma di sostegno, dando attuazione agli articoli 32, 33 e 34 del citato regolamento;
Considerata l'opportunita' di prevedere che la concessione degli aiuti sia effettuata dagli organismi pagatori dopo che il programma e' entrato in applicazione ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, primo comma, del citato reg. (CE) n. 479/2008;
Ritenuta la necessita' di emanare, in applicazione della normativa comunitaria, disposizioni di carattere generale per rendere applicabile il regime dell'arricchimento previsto dai citati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 31 luglio 2008;
Decreta:
Art. 1.
Norme generali
1. Con il presente decreto sono emanate le disposizioni nazionali applicative delle disposizioni comunitarie previste dall'allegato V, lettere c), e) ed h) e dall'allegato VI, lettere e), f) e k) del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 per la campagna 2008/2009 e dall'allegato V del regolamento (CE) n. 479/2008 per le campagne dal 2009/2010 al 2011/2012, nonche' dal regolamento (CE) della Commissione n. 423/2008, in materia di pratiche e trattamenti enologici, limitatamente all'arricchimento ed all'acidificazione dei prodotti vitivinicoli.
2. Ai sensi del presente decreto si intende per:
«Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - ATPO II - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma;
«Organismo competente»: l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari - via Quintino Sella, 42 - 00187 Roma;
«Ufficio periferico»: l'Ufficio periferico dell'ispettore per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari territorialmente competente, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 7 marzo 2008;
«Organismo pagatore»: l'Organismo pagatore competente.
 
Art. 2.
Autorizzazione
1. Ai sensi della normativa comunitaria, citata all'art. 1, a decorrere dalla campagna 2008/2009 le regioni e province autonome di Trento e Bolzano autorizzano l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vino da tavola, vino IGT, VQPRD, delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei VSQ e dei VSQPRD e, a decorrere dalla campagna 2009/2010, dei vini, dei vini IGP e DOP nonche', per la campagna 2008/2009, per la zona viticola CIb) l'acidificazione delle uve fresche, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso. La documentazione attestante l'accertamento delle condizioni climatiche viene conservata dalle regioni e province autonome e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.
2. Copia del provvedimento di autorizzazione e' tempestivamente inviata all'«Ufficio periferico» ed al «Ministero» che provvede alla trasmissione alle altre amministrazioni interessate.
 
Art. 3.
Dichiarazioni e comunicazioni
1. Le dichiarazioni e le comunicazioni all'«Ufficio periferico» previste nell'art. 4 del presente decreto possono essere effettuate tramite presentazione diretta, telegramma, telefax, raccomandata e posta elettronica.
2. Coloro che presentano le dichiarazioni e le comunicazioni di cui al comma 1 numerano progressivamente ogni dichiarazione con riferimento a ciascuna pratica e per campagna vitivinicola.
3. Ai fini del rispetto dei termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fa fede, se consegnate a mano o a mezzo servizi postali, la data e l'ora di ricezione presso l'«Ufficio periferico» mentre se inviate tramite fax fa fede la data e l'ora di spedizione risultante dalle ricevute, qualora l'Ufficio medesimo non abbia comunicato al mittente la mancata, parziale o totale, ricezione del messaggio.
4. Fatto salvo il comma 6 dell'art. 4 del presente decreto, coloro che hanno presentato all'«Ufficio periferico» le dichiarazioni e le comunicazioni preventive ed intendano variare uno o piu' elementi presentano una nuova dichiarazione conforme ai termini ed alle modalita' specificamente previsti per ciascuna pratica e trattamento enologico. La nuova dichiarazione sostituisce la dichiarazione precedente di cui sono richiamati gli estremi identificativi. Qualora la nuova dichiarazione riguardi piu' operazioni sono indicate le eventuali operazioni gia' effettuate.
5. Coloro che intendano variare la quantita' del prodotto che sara' sottoposto ad arricchimento presentano una comunicazione di variazione. La comunicazione di variazione e' considerata un'integrazione della dichiarazione originaria di cui sono richiamati gli estremi identificativi.
 
Art. 4.
Disposizioni amministrative relative all'arricchimento
1. In attuazione dell'art. 29, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 423/2008, la dichiarazione relativa ad ogni singola operazione di arricchimento, redatta per iscritto, perviene all'«Ufficio periferico» in relazione alla sede dello stabilimento presso il quale l'operazione viene effettuata, entro e non oltre il secondo giorno precedente quello previsto per l'operazione e contiene:
le indicazioni elencate all'art. 29, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 423/2008;
l'intenzione di chiedere l'aiuto previsto all'art. 33 del reg. (CE) n. 555/2008 e, se del caso, il Paese membro dell'Unione europea da cui proviene il mosto, il mosto concentrato ed il mosto concentrato rettificato;
il codice fiscale della ditta che procede all'operazione di arricchimento;
il numero progressivo con il quale l'operazione di arricchimento sara' annotata sul registro previsto dall'art. 14, paragrafo 1, primo trattino del reg. (CE) n. 884/2001;
la quantita' del prodotto vitivinicolo che sara' sottoposto ad arricchimento;
la data di redazione;
la firma del rappresentante legale o di un suo delegato.
2. In attuazione dell'art. 29, paragrafo 3, del reg. (CE) n. 423/2008:
a) qualora il produttore effettui operazioni di arricchimento di mosti di uve destinati a diventare vini a denominazione d'origine ovvero ad indicazione geografica tipica con il metodo della concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, puo' presentare una dichiarazione preventiva, valida per tutte le operazioni di arricchimento effettuate nella settimana che inizia con il giorno in cui viene effettuata la prima operazione di arricchimento;
b) qualora il produttore effettui esclusivamente operazioni di arricchimento mediante aggiunta di mosto concentrato ovvero mosto concentrato rettificato e dichiari espressamente di non chiedere l'aiuto di cui all'art. 33 del reg. (CE) n. 555/2008, puo' presentare una dichiarazione preventiva, valida per tutte le operazioni di arricchimento che saranno effettuate entro sessanta giorni dalla prima operazione. Tale possibilita' e' riservata al produttore che trasforma esclusivamente le uve raccolte presso i vigneti da lui condotti, il cui quantitativo complessivo non supera le 50 tonnellate, e che rispetti gli obblighi previsti.
3. La dichiarazione di cui al comma 2, redatta per iscritto, contiene:
le indicazioni elencate all'art. 29, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 423/2008;
il codice fiscale della ditta che procede all'operazione di arricchimento;
il numero progressivo con il quale l'operazione di arricchimento sara' annotata sul registro previsto dall'art. 14, paragrafo 1, primo trattino del reg. (CE) n. 884/2001;
la data di redazione;
la firma del rappresentante legale o di un suo delegato.
4. Le dichiarazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), pervengono all'Ufficio competente entro e non oltre il secondo giorno precedente quello previsto per la prima operazione di arricchimento; tuttavia, qualora la dichiarazione di cui alla lettera a) non contenga la data e l'ora d'inizio dell'operazione di arricchimento, la stessa perviene entro e non oltre il giorno in cui sono effettuate, sui registri di cui agli articoli 11, 12 e 13 del reg. (CE) n. 884/2001, le iscrizioni in entrata delle uve destinate ad essere trasformate nei mosti di uve di cui al comma 2, lettera a), secondo quanto disposto al comma 5.
5. Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 884/2001, le iscrizioni in entrata delle uve destinate ad essere trasformate, in tutto o in parte, nei mosti di uve di cui al paragrafo 2, lettera a), sui registri di cui agli articoli 11, 12 e 13 del reg. (CE) n. 884/2001, sono effettuate all'atto dell'introduzione nello stabilimento di trasformazione.
6. In attuazione dell'art. 29, paragrafo 4, del reg. (CE) n. 423/2008, la presentazione di una nuova dichiarazione, in conseguenza dell'impossibilita' di procedere all'operazione di arricchimento al momento previsto per cause di forza maggiore:
e' subordinata alla comunicazione «all'Ufficio periferico, entro il giorno previsto per l'operazione di arricchimento, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', di cui all'art. 47, paragrafo 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, concernente i fatti, stati e qualita' che configurano la sussistenza di cause di forza maggiore atte ad impedire lo svolgimento o il completamento dell'operazione di arricchimento;
e' effettuata, secondo il caso, conformemente alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
7. Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 884/2001 le operazioni di aumento del titolo alcolometrico effettuate mediante il metodo della concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, sono annotate su registri separati.
 
Art. 5.
Beneficiari dell'aiuto
1. Sono beneficiari dell'aiuto i produttori di vini e/o di vini spumanti e/o di vini spumanti di qualita' e/o di vini spumanti di qualita' prodotti in regioni determinate e/o di vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD), vini a denominazione d'origine protetta e/o vini ad indicazione geografica tipica (IGT) e vini ad indicazione geografica protetta che utilizzano mosti di uve concentrati e mosti di uve concentrati rettificati prodotti nella Comunita' per aumentare il titolo alcolometrico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione.
2. Ai fini del pagamento dell'aiuto previsto all'art. 6, in conformita' all'allegato V lettera c) del regolamento CE n. 1493/1999, per la campagna 2008/2009, ed all'allegato V lettera b) del regolamento CE n. 479/2008, per la campagna 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 i mosti concentrati e mosti concentrati rettificati devono corrispondere alle definizioni previste ai punti 13 e 14 dell'allegato IV del regolamento CE 479/2008.
3. Le regioni e le province autonome comunicano, entro il 1° giugno di ciascun anno al «Ministero» le valutazioni riguardanti l'applicazione della misura, in particolare per quanto riguarda gli effetti collegati alla concessione di un aiuto unificato. Il «Ministero» sulla base delle comunicazioni pervenute informa le regioni e le province autonome.
 
Art. 6.
Entita' dell'aiuto
1. L'aiuto e' corrisposto nelle campagne 2008/2009 e 2009/2010 fino ad un massimo di 1,5 % vol e nelle campagne 2010/2011 - 2011/2012 fino ad un massimo di 1% vol secondo quanto di seguito riportato:
mosto concentrato: 1,699 euro % vol/hl;
mosto concentrato rettificato: 2,206 euro % vol/hl.
2. La domanda di liquidazione dell'aiuto e' presentata all'Organismo pagatore competente entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, secondo le modalita' e la modulistica predisposta da AGEA Coordinamento.
3. Gli organismi pagatori comunicano ad AGEA Coordinamento entro il 10 febbraio di ciascun anno la somma complessiva degli aiuti oggetto delle domande presentate. AGEA Coordinamento comunica tempestivamente al Ministero ed a ciascuna regione e provincia autonoma l'importo totale e quello relativo a ciascuna regione e provincia autonoma.
4. Qualora i fondi assegnati per la campagna 2008/2009, di cui all'allegato n. 1 non siano sufficienti a liquidare tutte le domande presentate il Ministero e le regioni e province autonome interessate, se del caso, assegnano ulteriori fondi alla misura in questione.
Le regioni e le province autonome comunicano ai Ministero ed ad AGEA Coordinamento entro il 15 febbraio o il 15 giugno di ciascun anno spostamenti di fondi tra le misure per la notifica di modifica del piano alla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 3 del reg. (CE) n. 555/2008. Tali trasferimenti di fondi sono efficaci solo subordinatamente all'applicazione dell'art. 3, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 555/2008, e l'allegato n. 1 e' di conseguenza modificato dal «Ministero» senza acquisire l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
5. Qualora non vi siano ulteriori fondi disponibili l'organismo pagatore liquida le domande pervenute riducendo proporzionalmente per le regioni o province autonome in causa gli importi spettanti a ciascun richiedente.
6. L'aiuto e' corrisposto dall'Organismo pagatore competente, entro il 15 giugno di ogni anno, nei limiti previsti per ciascuna regione e provincia autonoma. La concessione degli aiuti e' subordinata all'entrata in applicazione del programma ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 479/2008.
7. Al fine di agevolare l'attuazione della misura e consentire il pieno utilizzo delle risorse le date indicate nel presente decreto possono essere modificate dal «Ministero» senza acquisire l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previa comunicazione alle amministrazioni regionali e delle province autonome.
 
Art. 7.
Abrogazione
Sono abrogati il decreto ministeriale 8 febbraio 2006, il decreto ministeriale 4 agosto 2006 e l'allegato 3 del decreto ministeriale 30 luglio 2003 citati nelle premesse.
Roma, 8 agosto 2008
Il Ministro: Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 394
 
Allegato 1

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