Gazzetta n. 225 del 25 settembre 2008 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2008, n. 148
Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonche' alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonche' alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici ed alle misure di lotta contro tali malattie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, recante regolamento concernente attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di acquacoltura;
Visto Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 2008;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera del deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita' ed ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo stabiliscono:
a) le norme di polizia sanitaria che disciplinano l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti;
b) le misure preventive minime intese ad accrescere il livello di sensibilizzazione e di preparazione delle autorita' sanitarie competenti, dei responsabili delle imprese di acquacoltura e di altri operatori del settore nei confronti delle malattie negli animali d'acquacoltura;
c) le misure minime di lotta da applicarsi in caso di presenza sospetta o conclamata di un focolaio di talune malattie degli animali acquatici.
2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali conserva la facolta' di adottare misure piu' rigorose nel settore oggetto dell'articolo 14 e del capo V, purche' tali misure non inficino gli scambi commerciali con altri Stati membri.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 1, commi 1 e 3, e dell'allegato B
della legge 25 febbraio 2008, n. 34, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, supplemento
ordinario, e' il seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro la scadenza del termine di recepimento
fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli Allegati A e
B. Per le direttive elencate negli Allegati A e B il cui
termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei
tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Per le direttive elencate negli Allegati A e B che
non prevedono un termine di recepimento, il Governo e'
delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'Allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'Allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
sessanta giorni.».
«Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei
regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE del Consiglio
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei
trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE
del Consiglio.
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio.
2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio
78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di
societa', 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati,
86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti
consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari,
e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti
consolidati delle imprese di assicurazione.
2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai
rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva
91/157/CEE.
2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE del
Consiglio relativamente alla costituzione delle societa'
per azioni nonche' alla salvaguardia e alle modificazioni
del loro capitale sociale.
2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che
modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune
misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione
dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a
contrastare la frode o l'evasione fiscale e che abroga
talune decisioni che autorizzano misure derogatorie.
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani.
2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi
della navigazione interna e che abroga la direttiva
82/714/CEE del Consiglio.
2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa
alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle
specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti,
nonche' alla prevenzione di talune malattie degli animali
acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.
2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli
aerei di cui all'allegato 16 della convenzione
sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II,
capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata).
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006,
relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni
di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.
2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee
dall'inquinamento e dal deterioramento.
2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle
sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n.
1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze
chimiche.
2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007,
recante modalita' di esecuzione della direttiva 85/611/CEE
del Consiglio concernente il coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in
valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento
di talune definizioni.».
- La direttiva 2006/88/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
del 24 novembre 2006, n. L 328.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1992, n. 555, abrogato dal presente decreto, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1993, n. 28,
supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2001, n. 95.



 
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo non si applica:
a) agli animali acquatici ornamentali allevati in acquari di tipo non commerciale;
b) agli animali acquatici selvatici raccolti o catturati in vista della loro introduzione immediata nella catena alimentare;
c) agli animali acquatici catturati per la produzione di farina di pesce, mangimi per pesci, olio di pesce e prodotti similari.
2. Il capo II, il capo III, sezioni da I a IV, ed il capo VII non si applicano agli animali acquatici ornamentali tenuti in negozi di animali da compagnia, in vivai, in laghetti e vasche da giardino, in acquari a scopi commerciali, o presso grossisti:
a) se non vi e' contatto diretto con il sistema idrico territoriale;
b) se questi sono dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue idoneo a ridurre ad un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie agli animali di acquacoltura e selvatici presenti nello stesso bacino idrografico.
3. Le disposizioni del presente decreto legislativo fanno salve le disposizioni in materia di conservazione delle specie o di introduzione di specie allogene.
 
Art. 3.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) acquacoltura: l'allevamento o la coltura di organismi acquatici mediante l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di la' delle capacita' naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprieta' di una o piu' persone fisiche o giuridiche durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;
b) animali d'acquacoltura: animali acquatici in tutti gli stadi di vita, compresi gameti: uova e sperma, allevati in un'azienda, in una zona o in una zona destinata alla molluschicoltura, compresi quelli di origine selvatica ad esse destinati;
c) impresa di acquacoltura: ogni impresa pubblica o privata, con o senza fini di lucro, che esegue una o piu' attivita' connesse con l'allevamento e la custodia degli animali d'acquacoltura;
d) responsabile dell'impresa di acquacoltura: ogni persona fisica o giuridica tenuta a garantire il rispetto, nell'impresa di acquacoltura sotto il suo controllo, delle prescrizioni del presente decreto legislativo;
e) animali acquatici:
1) i pesci appartenenti alla superclasse Agnatha e alla superclasse gnathostomata (classe Chondrichthyes e Osteichthyes);
2) i molluschi appartenenti al phylum Mollusca;
3) i crostacei appartenenti al subphylum Crustacea;
f) stabilimento di lavorazione autorizzato: ogni impresa di lavorazione alimentare riconosciuta conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, per l'attivita' di lavorazione per il consumo umano di animali d'acquacoltura, ed autorizzata ai sensi degli articoli 4 e 6;
g) responsabile dello stabilimento di lavorazione autorizzato: ogni persona fisica o giuridica tenuta a garantire il rispetto, nello stabilimento di lavorazione autorizzato sotto il suo controllo, delle prescrizioni del presente decreto legislativo;
h) azienda: ogni locale, ogni area delimitata o impianto gestiti da un'impresa di acquacoltura per allevarvi animali d'acquacoltura in attesa della loro commercializzazione, compresi i laghetti di pesca sportiva direttamente connessi ai bacini idrici naturali; sono escluse le aziende in cui sono tenuti temporaneamente, prima di essere abbattuti, senza nutrirli, animali acquatici selvatici raccolti o catturati ai fini del consumo umano;
i) allevamento: l'allevamento di animali d'acquacoltura in un'azienda, in una zona, o in una zona destinata alla molluschicoltura;
l) zona destinata a molluschicoltura: la zona di produzione o di stabulazione in cui tutte le imprese di acquacoltura esercitano le loro attivita' nel quadro di un sistema di biosicurezza comune;
m) animali acquatici ornamentali: gli animali acquatici tenuti, allevati o commercializzati a puri scopi ornamentali;
n) immissione sul mercato: la commercializzazione di animali di acquacoltura, compresa l'offerta di vendita o ogni altra forma di cessione, gratuita o a pagamento, nonche' ogni altra forma di movimentazione;
o) zone di produzione: aree di acqua dolce, di mare, di laguna, di estuario o di litorale dove si trovano banchi naturali di molluschi oppure luoghi utilizzati per la coltivazione di molluschi e da cui questi sono raccolti;
p) laghetti di pesca sportiva: gli stagni o gli altri impianti, in cui la popolazione e' mantenuta a puri scopi di pesca ricreativa mediante immissione di animali di acquacoltura, sempre che per le caratteristiche dell'impianto sia escluso il rischio di propagazione delle malattie ad altre popolazioni di animali acquatici in conseguenza delle loro attivita';
q) zona di stabulazione: area di acqua dolce, di mare, di estuario o di laguna chiaramente delimitata e segnalata mediante boe, paletti o qualsiasi altro strumento fisso e destinata esclusivamente alla depurazione naturale dei molluschi vivi;
r) animali acquatici selvatici: gli animali acquatici non di acquacoltura.
2. Ai fini del presente decreto legislativo si applicano anche le definizioni di cui rispettivamente:
a) agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
b) all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 852/2004;
c) all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 853/2004;
d) all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004.
3. Oltre alle definizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche le definizioni tecniche di cui all'allegato I.



Note all'art. 3:
- Il regolamento CE n. 853/2004 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139. Il testo del regolamento
e' stato sostituito in base alla rettifica pubblicata nella
G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226.
- Il regolamento CE n. 178/2002 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 1° febbraio 2002, n. L 31.
- Il regolamento CE n. 852/2004 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139.
- Il regolamento CE n. 882/2004 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 165.



 
Art. 4. Autorizzazione delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di
lavorazione
1. Ogni impresa di acquacoltura deve essere autorizzata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformita' all'articolo 6. L'autorizzazione puo' interessare eventualmente diverse imprese che allevano molluschi in una stessa zona destinata a molluschicoltura. Tuttavia, ad ogni centro di spedizione, centro di depurazione o bacino di depurazione naturale ed ogni altra impresa analoga situata all'interno di una zona destinata a molluschicoltura e' rilasciata un'autorizzazione individuale.
2. Le imprese di acquacoltura e gli stabilimenti di lavorazione devono avere ciascuno un proprio numero di autorizzazione.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' all'articolo 6, individuano e autorizzano di volta in volta lo stabilimento di lavorazione finalizzato all'abbattimento degli animali d'acquacoltura per contrastare la malattia, conformemente a quanto previsto all'articolo 32.
4. In deroga a quanto stabilito al comma 1, il servizio veterinario regionale puo' limitare alla sola registrazione:
a) gli impianti diversi dalle imprese di acquacoltura in cui gli animali acquatici sono tenuti non a scopi di immissione sul mercato;
b) i laghetti di pesca sportiva non direttamente connessi al sistema idrico territoriale;
c) le imprese di acquacoltura che commercializzano animali d'acquacoltura soltanto per il consumo umano, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 853/2004.
5. Relativamente ai casi di cui al comma 4 le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano tenendo conto della natura, delle caratteristiche e della situazione dell'impianto, del laghetto di pesca sportiva o dell'impresa interessati nonche' del rischio di propagazione delle malattie ad altre popolazioni di animali acquatici in conseguenza delle loro attivita'.
6. Nel caso in cui non siano soddisfatte le disposizioni del presente decreto legislativo, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali adotta le misure previste all'articolo 54 del regolamento (CE) n. 882/2004.



Note all'art. 4:
- Per il regolamento CE n. 853/2004 si vedano le note
all'art. 3.
- Per il regolamento CE n. 882/2004 si vedano le note
all'art. 3.



 
Art. 5.
Anagrafe informatizzata delle imprese di acquacoltura
1. I Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, competenti per territorio registrano nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali esistente presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise tutte le imprese di acquacoltura insistenti sul territorio di competenza comprensive dei dati concernenti la georeferenziazione.
2. Per quanto riguarda le imprese di acquacoltura che allevano o detengono specie sensibili alle malattie di cui all'allegato IV, parte II, dovranno essere inseriti obbligatoriamente nella banca dati di cui al comma 1 anche i dati concernenti, lo stato sanitario di cui all'allegato III, parte B, le movimentazioni degli animali da e verso le suddette imprese e, ove previsto, il riferimento all'autorizzazione di cui all'articolo 4.
3. Eventuali ulteriori modalita' operative per l'applicazione di quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2 sono stabilite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
 
Art. 6.
Condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione
1. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a rilasciare l'autorizzazione prevista dall'articolo 4, commi 1 e 2, ai responsabili dell'impresa di acquacoltura o dello stabilimento di lavorazione a condizione che:
a) soddisfino i requisiti di cui agli articoli 9, 10 e 11;
b) mettano in atto le procedure che consentano loro di dimostrare al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio il pieno rispetto di tali requisiti, secondo quanto diramato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio decreto ministeriale, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
c) siano sottoposti al controllo del servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio che svolge le funzioni previste all'articolo 51, comma 1.
2. L'autorizzazione non viene rilasciata se l'attivita' in questione comporta un rischio inaccettabile di propagazione di malattie ad aziende, zone, zone destinate a molluschicoltura o stock selvatici di animali acquatici situati in prossimita' dell'azienda, della zona o della zona destinata a molluschicoltura. Prima di decidere se rifiutare un'autorizzazione, il servizio veterinario regionale tiene conto della possibilita' di applicare misure di attenuazione del rischio, inclusa la possibilita' di spostare l'attivita' in questione.
3. I responsabili delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione autorizzati devono presentare tutte le informazioni utili affinche' il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio possa verificare il rispetto delle condizioni per l'autorizzazione, incluse le informazioni indicate all'allegato II.
4. Le spese per l'ottenimento dell'autorizzazione sono a carico del responsabile dell'impresa di acquacoltura o dello stabilimento di lavorazione, solo nell'ipotesi in cui l'impresa sia privata, secondo tariffe e modalita' di versamento da stabilirsi con disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo del servizio.
 
Art. 7.
Registro
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali aggiorna e rende disponibile al pubblico l'elenco delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione autorizzati, in cui siano presenti almeno le informazioni previste dall'allegato II.
 
Art. 8.
Controlli ufficiali
1. In conformita' all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 882/2004, i controlli ufficiali delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di trasformazione autorizzati sono eseguiti dal servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.
2. I controlli ufficiali di cui al comma 1 consistono in un numero minimo di ispezioni, visite e audit periodici, nonche' eventualmente di campionamenti per ciascuna impresa di acquacoltura, tenendo contro del rischio di contrarre e diffondere le malattie che le imprese di acquacoltura e gli stabilimenti di trasformazione autorizzati comportano. La frequenza raccomandata di tali controlli, in funzione dello stato sanitario della zona o del compartimento in questione, e' stabilita dall'allegato III, parte B.
3. Le spese relative ai controlli ufficiali sono a carico del responsabile dell'impresa di acquacoltura, solo nell'ipotesi in cui l'impresa sia privata, secondo tariffe e modalita' di versamento da stabilirsi con disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo del servizio.



Nota all'art. 8:
- Per il regolamento CE n. 882/2004 si vedano le note
all'art. 3.



 
Art. 9.
Obblighi di registrazione e tracciabilita'
1. Le imprese di acquacoltura devono annotare in un registro:
a) tutti gli spostamenti degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti, in entrata e in uscita dall'azienda o dalla zona destinata a molluschicoltura;
b) i casi di mortalita' rilevati in ciascuna unita' epidemiologica in relazione al tipo di produzione;
c) i risultati del programma di sorveglianza sanitaria, basato sulla valutazione del rischio, di cui all'articolo 11.
2. Gli stabilimenti di lavorazione autorizzati devono annotare in un apposito registro tutti gli spostamenti degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti, in entrata e in uscita da tali stabilimenti.
3. I trasportatori di animali d'acquacoltura, prima dello scarico, devono annotare in un registro:
a) i decessi intervenuti durante il trasporto, in funzione del tipo di trasporto e delle specie trasportate;
b) le aziende, le zone destinate a molluschicoltura e gli stabilimenti di lavorazione visitati dal mezzo di trasporto;
c) ogni eventuale ricambio d'acqua effettuato durante il trasporto, precisando in particolare l'origine dell'approvvigionamento e il luogo dello scolo delle acque reflue.
4. Fatte salve le disposizioni specifiche sulla tracciabilita', tutti gli spostamenti di animali annotati in un registro dai responsabili delle imprese di acquacoltura secondo quanto previsto al comma 1, lettera a), devono essere registrati in modo tale da garantire il rintracciabilita' del luogo di origine e di quello di destinazione.
5. I dati relativi a tali spostamenti possono essere registrati anche in formato elettronico nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche.
 
Art. 10.
Buona prassi in materia di igiene
1. Le imprese di acquacoltura e gli stabilimenti di lavorazione autorizzati devono attuare prassi igieniche appropriate all'attivita' in questione, onde evitare l'introduzione e la propagazione di malattie.
 
Art. 11.
Programma di sorveglianza sanitaria
1. Tutte le aziende, le zone e le zone destinate a molluschicoltura applicano, in funzione del tipo di produzione, un programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione del rischio.
2. Detto programma di sorveglianza sanitaria intende rilevare:
a) un eventuale aumento del tasso di mortalita' nelle aziende, nelle zone e nelle zone destinate a molluschicoltura in funzione del tipo di produzione;
b) la presenza delle malattie elencate nell'allegato IV, parte II, in aziende, zone e zone destinate a molluschicoltura in cui siano presenti specie animali sensibili a tali malattie.
3. La frequenza raccomandata di tali programmi di sorveglianza sanitaria, in funzione dello stato sanitario della zona o del compartimento in questione, e' stabilita nell'allegato III, parte B. Tale sorveglianza si applica fatti salvi il campionamento e la sorveglianza effettuati in conformita' al capo V o agli articoli 46, comma 3, 47, comma 3, e 49.
4. Il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio vigila affinche' i suddetti programmi siano rispettati.
 
Art. 12.
Campo di applicazione
1. Salvo diversamente disposto, il presente capo si applica unicamente alle malattie elencate nell'allegato IV, parte II, ed alle specie sensibili a tali malattie.
2. L'immissione sul mercato per scopi scientifici di animali d'acquacoltura e relativi prodotti non conformi alle prescrizioni del presente capo viene autorizzata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sotto stretta sorveglianza dal servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio. Lo stesso servizio provvede affinche' le operazioni di immissione sul mercato non compromettano lo stato sanitario degli animali acquatici presenti nel luogo di destinazione o nei luoghi di transito per quanto riguarda le malattie elencate nell'all. IV, parte II.
3. Ogni spostamento di animali tra Stati membri ha luogo solo previa informazione all'autorita' competente dello Stato membro di destinazione.
 
Art. 13. Norme generali relative all'immissione sul mercato di animali di
acquacoltura
1. L'immissione sul mercato degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti non deve compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici del luogo di destinazione per quanto riguarda le malattie elencate nell'allegato IV, parte II.
 
Art. 14.
Norme di prevenzione sanitaria nelle operazioni di trasporto
1. Il responsabile del trasporto provvede:
a) durante le operazioni di trasporto degli animali d'acquacoltura vengano applicate le necessarie misure di profilassi della malattia per non alterare lo stato sanitario degli animali trasportati e a ridurre il rischio di propagazione delle malattie;
b) affinche' il trasporto degli animali d'acquacoltura avvenga in condizioni tali da non alterare il loro stato sanitario, ne' compromettere lo stato sanitario del luogo di destinazione e, se del caso, dei luoghi di transito.
2. Il comma 1 si applica anche alle malattie non elencate nell'allegato IV, parte II ed alle specie ad esse sensibili.
3. Il responsabile del trasporto provvede affinche' il ricambio dell'acqua durante le fasi di trasporto sia effettuato in luoghi ed in condizioni tali da non compromettere lo stato sanitario:
b) degli animali d'acquacoltura trasportati;
c) degli animali acquatici presenti nel luogo in cui avviene il ricambio d'acqua;
d) degli animali acquatici presenti nel luogo di destinazione.
4. Il trasportatore e' responsabile dell'applicazione delle misure previste nel presente articolo ed il servizio veterinario della Azienda sanitaria locale competente per territorio vigila affinche' le suddette prescrizioni siano rispettate.
 
Art. 15.
Certificazione sanitaria
1. L'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura deve essere oggetto di certificazione sanitaria quando gli animali sono introdotti in uno Stato membro, una zona o un compartimento dichiarati indenni da malattia in conformita' agli articoli 46 e 47 o siano oggetto di un programma di sorveglianza o di eradicazione a norma dell'articolo 41, commi 1 o 5, per:
a) fini di allevamento o ripopolamento;
b) successiva lavorazione prima del consumo umano, a meno che:
1) per quanto riguarda i pesci, essi non siano abbattuti ed eviscerati prima della spedizione;
2) per quanto riguarda i molluschi ed i crostacei, essi non siano inoltrati come prodotti non lavorati o lavorati.
2. L'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura deve essere soggetta a certificazione sanitaria quando e' permesso che gli animali siano spostati da una zona oggetto di disposizioni sanitarie secondo quanto previsto al capo V, sezioni 3, 4, 5 e 6.
3. Il comma 2 si applica anche alle malattie non elencate nell'allegato IV, parte II ed alle specie ad esse sensibili.
4. Sono subordinati a notifica tramite il sistema informatizzato di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, le seguenti movimentazioni:
a) spostamenti di animali di acquacoltura tra Stati membri, ove sia richiesta la certificazione sanitaria in conformita' ai commi 1 e 2;
b) ogni altra movimentazione di animali d'acquacoltura vivi ai fini di allevamento o ripopolamento tra Stati membri, ove non sia richiesta alcuna certificazione sanitaria a norma del presente decreto legislativo.
5. Al fine di garantire la rintracciabilita' degli spostamenti che avvengono sul territorio nazionale, e' fatto obbligo di registrare nella Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche le movimentazioni degli animali da e verso le imprese di acquacoltura che allevano o detengono specie sensibili alle malattie di cui all'allegato IV, parte II.



Nota all'art. 15:
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo
30 gennaio 1993, n. 28, recante: «Attuazione delle
direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli
veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su
prodotti di origine animale applicabili negli scambi
intracomunitari» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
4 febbraio 1993, n. 28, supplemento ordinario, e' il
seguente:
«Art. 9. - 1. Sono destinati agli scambi solo gli
animali e le produzioni di cui all'all. A, parte II, che
soddisfano i requisiti posti dai provvedimenti indicati
nell'allegato stesso; gli animali e i prodotti di cui
all'allegato B, parte II, devono rispettare le norme di
polizia sanitaria dello Stato membro destinatario.
2. Gli animali o le produzioni di cui all'allegato A,
parte II, devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti:
a) provenire da un'azienda o da un centro o organismo
soggetti a regolari controlli veterinari ufficiali
conformemente al comma 4;
b) essere identificati e registrati in modo da
permettere di risalire all'azienda, al centro o
all'organismo d'origine o di passaggio; il Ministro della
sanita' con proprio decreto approva il sistema nazionale di
identificazione e registrazione e lo notifica alla
Comunita' europea in appresso denominata Commissione; dal
1° gennaio 1993 il sistema nazionale di identificazione e
registrazione si applica anche ai movimenti degli animali
all'interno del territorio nazionale;
c) essere accompagnati durante il trasporto dai
certificati sanitari e dagli altri documenti previsti dalle
disposizioni di cui all'allegato A e, per quanto riguarda
gli animali e i prodotti di cui all'allegato B della
documentazione richiesta dallo Stato membro destinatario,
tali certificati o documenti rilasciati dal veterinario
ufficiale responsabile dell'azienda, del centro o
dell'organismo d'origine devono accompagnare l'animale, gli
animali o i prodotti fino al destinatario;
d) se si tratta di animali ricettivi o di produzioni
di animali ricettivi, non essere originari:
1) da aziende, centri, organismi, zone o regioni
che formano oggetto di restrizioni comunitarie a causa del
sospetto, dell'insorgenza o dell'esistenza di una delle
malattie previste dall'allegato C o dell'applicazione di
misure di salvaguardia;
2) da un'azienda o da un centro, organismo, zona o
regione che forma oggetto di restrizioni ufficiali a causa
del sospetto, dell'insorgenza o dell'esistenza di malattie
diverse da quelle previste nell'allegato C o
all'applicazione di misure di salvaguardia;
3) da un'azienda, un centro o un organismo o da una
parte del territorio che non offra le garanzie addizionali
comunitarie, se destinati ad uno Stato membro o ad una
parte del suo territorio che fruisce di tali garanzie,
spetta all'autorita' competente assicurarsi, prima di
rilasciare il certificato o documento di accompagnamento,
che le aziende, i centri o gli organismi rispondano ai
requisiti della stessa lettera d);
e) essere raggruppati se il trasporto riguarda piu'
luoghi di destinazione, animali in tante partite quanti
sono tali luoghi; ogni partita deve essere accompagnata dai
certificati e/o dalla documentazione di cui alla
lettera c);
f) se gli animali o le produzioni di cui all'allegato
A, parte II, soddisfano le disposizioni ivi indicate e sono
destinati ad essere esportati in un Paese terzo, il
trasporto, deve, salvo caso d'urgenza autorizzato
dall'autorita' competente garantire il benessere degli
animali, rimanere sotto controllo doganale fino al luogo
d'uscita dal territorio comunitario;
g) per gli animali o le produzioni di cui
all'allegato A, parte II, che non soddisfano le
disposizioni ivi indicate, o se trattasi di animali o di
produzioni che figurano nell'allegato B, il transito puo'
essere effettuato solo se espressamente autorizzato
dall'autorita' competente dello Stato membro di transito.
3. E' vietato spedire nel territorio di un altro Stato
membro:
a) gli animali e le produzioni di cui all'allegato A,
parte II, che sono da eliminare nel quadro di un programma
nazionale di eradicazione di malattie non elencate
nell'allegato C;
b) gli animali e le produzioni di cui agli allegati A
parte II e B parte II se non possono essere
commercializzati nel territorio nazionale per motivi
sanitari o di polizia sanitaria giustificabili dall'art. 36
del Trattato di Roma.
4. Fatte salve le funzioni di controllo vigenti
l'autorita' competente sottopone a controlli le aziende, i
mercati e i centri di raccolta autorizzati, i centri e gli
organismi allo scopo di accertarsi che gli animali o le
produzioni destinati agli scambi siano conformi ai
requisiti di cui al comma 1 e rispettino in particolare le
condizioni di cui al comma 2, lettere b) e c).
5. Se esiste un sospetto fondato che i requisiti non
sono rispettati, l'autorita' competente procede alle
verifiche necessarie e, in caso di conferma del sospetto,
adotta le misure adeguate con eventuale sequestro
dell'azienda, del centro o dell'organismo in questione.».



 
Art. 16. Norme generali relative all'immissione sul mercato di animali
d'acquacoltura da allevamento e ripopolamento
1. Fatte salve le disposizioni del capo V, gli animali d'acquacoltura immessi sul mercato a scopo di allevamento devono:
a) essere clinicamente sani;
b) provenire da un'azienda, zona o una zona destinata a molluschicoltura in cui non si registri un aumento inspiegabile del tasso di mortalita'.
2. Il comma 1 si applica anche in relazione alle malattie non elencate nell'allegato IV, parte II ed alle specie ad esse sensibili.
3. In deroga al comma 1, lettera b), il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, su parere del servizio veterinario regionale e previa comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, puo' permettere tale immissione sul mercato in base ad una valutazione del rischio purche' gli animali provengano da una parte dell'azienda, della zona o della zona destinata a molluschicoltura indipendente dall'unita' epidemiologica caratterizzata da una piu' elevata mortalita'.
4. Gli animali d'acquacoltura destinati alla distruzione o all'abbattimento nel quadro delle misure di lotta contro le malattie di cui al capo V non possono essere immessi sul mercato a scopo di allevamento e ripopolamento.
5. I salmonidi e tutte le altre specie sensibili alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica, di cui all'allegato IV, parte II, possono essere immessi in liberta' a scopo di ripopolamento soltanto se provengono da una zona o compartimento dichiarati indenni da malattia in conformita' agli articoli 46 e 47. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si riserva di applicare il presente comma ai programmi stabiliti e attuati in conformita' all'articolo 40.
6. I salmonidi e tutte le altre specie sensibili alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica, di cui all'allegato IV, parte II, possono essere immessi in laghetti di pesca sportiva direttamente connessi ai bacini idrici territoriali unicamente se:
b) soddisfano i requisiti di cui al comma 1;
c) provengono da un'azienda o zona con stato sanitario, definito nell'allegato III, parte A, almeno equivalente a quello delle acque cui sono destinati.
 
Art. 17. Introduzione di animali d'acquacoltura di specie sensibili a una
particolare malattia in zone dichiarate indenni da tale malattia
1. Per poter essere introdotti a scopo di allevamento o di ripopolamento in una zona o compartimento dichiarati indenni da una particolare malattia conformemente agli articoli 46 e 47, gli animali d'acquacoltura di specie sensibili a detta malattia devono provenire da uno Stato membro, da una zona o da un compartimento a loro volta dichiarati indenni da tale malattia.
2. Il comma 1 non si applica agli stadi di sviluppo delle specie sensibili a una determinata malattia, ove sia scientificamente provato che detti stadi di sviluppo non la trasmettono.
 
Art. 18. Introduzione di animali di acquacoltura vivi delle specie portatrici
in zone indenni da malattia
1. Qualora dati scientifici o la pratica acquisita comprovino che specie diverse da quelle elencate nell'allegato IV, parte II, possano essere causa della trasmissione di una determinata malattia in qualita' di specie portatrici, esse possono essere introdotte a fini di allevamento o di ripopolamento in una zona o compartimento dichiarati indenni da tale particolare malattia in conformita' agli articoli 46 o 47 unicamente se:
a) provengono da un altro Stato membro, zona o compartimento dichiarati indenni da tale particolare malattia oppure;
b) sono mantenute in impianti di isolamento in acque indenni dall'agente patogeno in questione per un periodo di tempo adeguato, ove cio' risulti sufficiente, alla luce dei dati scientifici o dell'esperienza pratica acquisiti, a contenere il rischio di trasmissione di tale malattia ad un livello accettabile.
 
Art. 19. Animali d'acquacoltura e relativi prodotti immessi sul mercato per
essere lavorati prima del consumo umano
1. Gli animali d'acquacoltura delle specie sensibili a una o piu' delle malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II e i relativi prodotti possono essere immessi sul mercato per essere successivamente lavorati in una zona o un compartimento dichiarati indenni da tali malattie in conformita' degli articoli 46 e 47, qualora essi soddisfino una delle seguenti condizioni:
a) provengano da uno Stato membro, zona o compartimento dichiarati indenni dalla malattia in questione;
b) siano lavorati in uno stabilimento di lavorazione autorizzato in condizioni atte a prevenire la diffusione delle malattie;
c) per quanto riguarda i pesci, essi siano abbattuti ed eviscerati prima della spedizione;
d) per quanto riguarda i molluschi ed i crostacei, essi siano inoltrati come prodotti non lavorati o lavorati.
2. Gli animali d'acquacoltura vivi delle specie sensibili ad una o piu' malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, immessi sul mercato per essere successivamente lavorati in una zona o compartimento, dichiarati indenni da tali malattie, in conformita' degli articoli 46 o 47 possano essere temporaneamente stabulati nel luogo di trasformazione qualora:
a) provengano da un altro Stato membro, zona o compartimento dichiarati indenni dalla malattia in questione;
b) siano tenuti temporaneamente in centri di spedizione, bacini di depurazione o impianti analoghi dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue che renda inattivi gli agenti patogeni in causa o in cui le acque reflue siano sottoposte ad altri tipi di trattamento per contenere, ad un livello accettabile, il rischio di trasmissione delle malattie nel sistema idrico naturale.
 
Art. 20. Animali di acquacoltura e relativi prodotti immessi sul mercato per
il consumo umano senza ulteriori trasformazioni
1. La presente sezione non si applica quando gli animali d'acquacoltura delle specie sensibili a una o piu' malattie elencate nell'allegato IV parte II o i relativi prodotti sono immessi sul mercato per il consumo umano senza ulteriori lavorazioni, purche' essi siano confezionati in imballaggi atti alla vendita al dettaglio conformi alle disposizioni in materia di imballaggio e di etichettatura previste dal regolamento (CE) n. 853/2004.
2. Nel caso in cui i molluschi ed i crostacei vivi delle specie sensibili ad una o piu' delle malattie elencate nell'allegato IV, parte II, sono stabulati temporaneamente in acque comunitarie o introdotti in centri di spedizione, bacini di depurazione o impianti analoghi, essi devono risultare conformi all'articolo 19, comma 2.



Nota all'art. 20:
- Per il regolamento CE n. 853/2004 si vedano le note
all'art. 3.



 
Art. 21. Rilascio di animali acquatici selvatici in zone o compartimenti
dichiarati indenni da malattia
1. Gli animali acquatici selvatici delle specie sensibili ad una o piu' malattie elencate nell'allegato IV, parte II, catturati in uno Stato membro, in una zona o compartimento non dichiarati indenni da malattia, in conformita' agli articoli 46 e 47 sono posti in isolamento sotto il controllo del servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio in strutture idonee.
2. Gli animali acquatici selvatici di cui al comma 1 devono essere stabulati in dette strutture per un periodo di tempo sufficiente a contenere, ad un livello accettabile, il rischio di trasmissione della malattia, prima di poter essere reimmessi in un'azienda o in un'area, comprese quelle destinate a molluschicoltura, situata in una zona o in un compartimento dichiarati indenni da tale malattia in conformita' degli articoli 46 o 47.
3. Il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio autorizza l'attivita' di acquacoltura lagunare estensiva praticata tradizionalmente senza l'isolamento prevista al comma 1, purche' il rischio risultante dalla valutazione non sia ritenuto superiore a quanto previsto dall'applicazione del comma 1.
 
Art. 22.
Immissione sul mercato di animali acquatici ornamentali
1. L'immissione sul mercato di animali acquatici ornamentali non deve compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici per quanto riguarda le malattie elencate nell'allegato IV, parte II.
2. Il presente articolo si applica anche in relazione alle malattie non elencate nell'allegato IV, parte II.
 
Art. 23. Norme generali relative all'introduzione di animali d'acquacoltura e
relativi prodotti provenienti dai Paesi terzi
1. Gli animali d'acquacoltura e i relativi prodotti devono essere introdotti unicamente da Paesi terzi o da parti di Paesi terzi che figurano su un elenco stilato e aggiornato secondo la procedura comunitaria prevista.
 
Art. 24.
Documenti
1. Tutte le partite di animali d'acquacoltura e di relativi prodotti sono accompagnate da un documento corredato di certificato sanitario al loro ingresso nella Comunita'.
2. Il certificato sanitario attesta che la partita soddisfa:
a) i requisiti stabiliti per tali prodotti dal presente decreto legislativo;
b) le condizioni specifiche di importazione stabilite in conformita' all'articolo 25.
3. I documenti possono includere dettagli richiesti ai sensi di altre disposizioni legislative comunitarie in materia di salute pubblica e animale.
 
Art. 25.
Modalita'
1. Le modalita' di applicazione del presente capo sono adottate, per quanto necessario, secondo la procedura comunitaria prevista.
 
Art. 26.
Denuncia della malattia
1. Allo scopo di permettere al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di ottemperare agli obblighi comunitari in tempo debito, il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio provvede a informare immediatamente il Ministero medesimo e la regione qualora vi siano motivi di sospettare la presenza di una delle malattie elencate nell'allegato IV, parte II, o sia confermata la presenza di tale malattia negli animali acquatici.
2. In caso di aumento del tasso di mortalita' tra gli animali d'acquacoltura, i casi di decesso devono essere immediatamente denunciati al servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.
3. Sono obbligati alla denuncia:
a) il proprietario o qualsiasi persona incaricata della cura degli animali acquatici;
b) la persona che accompagna gli animali d'acquacoltura durante il trasporto;
c) i veterinari ed altri professionisti dei servizi sanitari;
d) i veterinari ufficiali, il personale dirigente di laboratori veterinari o altri laboratori ufficiali o privati;
e) tutti coloro che si occupano sul piano professionale di animali acquatici delle specie sensibili o relativi prodotti.
 
Art. 27. Informazione degli altri Stati membri, della Commissione e degli
Stati membri dell'EFTA
1. Entro ventiquattro ore, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali informa gli altri Stati membri, la Commissione e i Paesi membri dell'EFTA in caso:
a) di una malattia esotica conclamata tra quelle elencate nell'allegato IV, parte II;
b) di una malattia non esotica conclamata tra quelle elencate nell'allegato IV, parte II, qualora l'intero territorio nazionale, la zona o il compartimento interessati siano stati dichiarati indenni da tale malattia.
 
Art. 28.
Prime misure di lotta
1. In caso di sospetta presenza di una delle malattie esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, o in caso di sospetta presenza di una delle malattie non esotiche elencate nell'allegato IV parte II, in una zona o compartimento che si trovi nello stato sanitario della categoria I o III di cui all'allegato III, parte A, per tale malattia, il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio preleva i campioni necessari all'esame, da inviare ad un Istituto zooprofilattico sperimentale in conformita' all'articolo 53.
2. In attesa dei risultati degli esami di cui al comma 1:
a) l'azienda, la zona o la zona destinata alla molluschicoltura in cui si sospetta la presenza della malattia sono poste sotto controllo ufficiale e sono adottate misure di lotta idonee a prevenire la diffusione della malattia ad altri animali acquatici;
b) e' vietata la movimentazione in entrata e in uscita di animali d'acquacoltura dall'azienda o dalla zona destinata a molluschicoltura in cui si sospetta la presenza della malattia, senza l'autorizzazione del servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio;
c) e' avviata l'indagine epidemiologica di cui all'articolo 29.
 
Art. 29.
Indagini epidemiologiche
1. Il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio avvia l'indagine epidemiologica, gia' avviata fin dal sospetto, conformemente all'articolo 28, qualora l'esame di cui al comma 1, rilevi la presenza di:
a) una delle malattie esotiche elencate nell'allegato IV, parte II;
b) una delle malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, in una zona, compartimento o azienda che si trovi nello stato sanitario di categoria I o III di cui all'allegato III, parte A, per la malattia in questione.
2. L'indagine epidemiologica di cui al comma 1 e' volta a:
a) determinare le possibili origini e vie di diffusione della malattia;
b) accertare se animali di acquacoltura abbiano lasciato l'azienda, la zona o la zona destinata a molluschicoltura nel periodo precedente alla notifica del caso sospetto di cui all'articolo 26, comma 1;
c) indagare se sono state infettate altre aziende, zone o zone destinate a molluschicoltura.
3. Qualora l'indagine epidemiologica di cui al comma 1 riveli che la malattia potrebbe essersi diffusa in una o piu' aziende, zone, zone destinate a molluschicoltura o corpi d'acqua aperti, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvede a che le misure contemplate dall'articolo 28 siano applicate in tali aziende, zone, zone destinate a molluschicoltura o corpi d'acqua aperti.
4. Il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio puo' decidere di limitare l'applicazione dell'articolo 28, per quanto riguarda i bacini imbriferi o le zone costiere di grandi dimensioni, ad un area meno estesa in prossimita' dell'azienda, zona o zona destinata a molluschicoltura sospetta di infezione, se ritiene che tale area meno estesa offra garanzie sufficienti ad evitare la diffusione della malattia, qualora il Centro di referenza nazionale per l'ittiopatologia esprima parere favorevole.
5. Se necessario, l'Autorita' competente degli Stati membri o dei Paesi terzi confinanti sono informati della sospetta presenza della malattia.
 
Art. 30.
Revoca delle restrizioni
1. Il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio revoca le restrizioni contemplate dall'articolo 28, comma 2, qualora l'esame di cui allo stesso articolo, comma 1, non dimostri la presenza della malattia.
 
Art. 31.
Misure di carattere generale
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, tramite il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie degli animali, di seguito denominato: «Centro nazionale», istituito con decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, d'intesa il Centro nazionale di referenza per l'ittiopatologia e con le regioni e le province autonome interessate, assicura il coordinamento di tutte le misure ed attivita' necessarie al controllo ed eradicazione di una delle malattie esotiche elencate nell'allegato IV, parte II.
2. Il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, ove sia confermata la presenza negli animali d'acquacoltura di una delle malattie esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, garantisce tempestivamente le seguenti misure:
a) dichiara l'azienda, zona o zona destinata a molluschicoltura interessata ufficialmente infetta;
b) intorno all'azienda, zona o zona destinata a molluschicoltura dichiarata infetta crea un'appropriata zona di protezione della malattia in questione, che comprenda anche una zona destinata a protezione e sorveglianza, su parere del Centro nazionale, d'intesa con il Centro nazionale di referenza dell'ittiopatologia;
c) vigila affinche' non venga praticato il ripopolamento e sia vietato l'ingresso e l'uscita degli animali d'acquacoltura, nonche' i loro spostamenti all'interno della zona di protezione, senza l'autorizzazione dello stesso servizio veterinario;
d) adotta eventuali misure addizionali ritenute necessarie per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia.



Nota all'art. 31:
- Il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante:
«Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2005, n.
229 e' stato convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, della legge 30 novembre 2005, n. 244,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2005,
n. 279.



 
Art. 32.
Raccolta e successiva lavorazione
1. Gli animali d'acquacoltura che hanno raggiunto la taglia commerciale e non presentano manifestazioni cliniche di malattia possono essere raccolti sotto il controllo del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale e destinati al consumo umano o a successiva lavorazione.
2. La raccolta degli animali d'acquacoltura, la loro introduzione in centri di spedizione o bacini di depurazione, la successiva lavorazione ed altre fasi di preparazione di tali animali per inserirli nella catena alimentare sono effettuati in condizioni atte ad evitare la diffusione dell'agente patogeno causa della malattia.
3. I centri di spedizione, i bacini di depurazione o impianti analoghi sono dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue che rende inattivo l'agente patogeno causa della malattia, oppure le acque reflue sono sottoposte ad altri tipi di trattamento per contenere ad un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie nel sistema idrico naturale.
4. La successiva lavorazione e' effettuata in stabilimenti di lavorazione individuati dal servizio veterinario regionale.
 
Art. 33.
Rimozione ed eliminazione
1. I pesci ed i crostacei morti, nonche' i pesci ed i crostacei vivi che presentano manifestazioni cliniche della malattia sono quanto prima rimossi ed eliminati sotto il controllo del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio in conformita' al regolamento (CE) n. 1774/2002 secondo il programma di intervento di cui all'articolo 44.
2. Gli animali d'acquacoltura che non hanno raggiunto la taglia commerciale e che non presentano manifestazioni cliniche della malattia sono rimossi ed eliminati, entro un idoneo periodo di tempo, in relazione al tipo di produzione ed al rischio che tali animali comportano in termini di ulteriore diffusione della malattia, sotto il controllo dell'autorita' competente in conformita' del regolamento (CE) n. 1774/2002 e secondo il programma di intervento di cui all'articolo 44.



Note all'art. 33 e 37:
- Per il regolamento (CE) n. 1774/2002, si vedano le
note all'art. 3.



 
Art. 34.
Fermo dell'impianto
1. Ove possibile, un'azienda, zona o zona destinata a molluschicoltura infette sono soggette ad un adeguato periodo di fermo dell'impianto dopo essere state svuotate ed eventualmente pulite e disinfettate.
2. Per le aziende, zone o zone destinate a molluschicoltura che allevano animali d'acquacoltura delle specie non sensibili alla malattia in questione, l'eventuale decisione di fermare l'impianto e' presa dal servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio sulla base della valutazione del rischio.
 
Art. 35.
Revoca delle misure
1. Le misure di cui alla presente sezione sono mantenute:
a) fino a quando non siano state attuate le misure di eradicazione previste nella presente sezione;
b) fino a quando il prelievo di campioni e gli approfondimenti diagnostici effettuati nella zona di protezione per la malattia in questione non abbiano dato esito favorevole.
 
Art. 36.
Disposizioni di carattere generale
1. In caso di confermata presenza di una delle malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, in una zona o compartimento dichiarati indenni da tale malattia, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con la regione interessata ed con il Centro di referenza nazionale per l'ittiopatologia:
a) applica le misure contemplate dalla sezione 3 per riottenere il riconoscimento di indennita' da tale malattia; oppure
b) elabora un programma di eradicazione conformemente all'articolo 41, comma 5.
2. In deroga all'articolo 33, comma 2, quando il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali decide di applicare le misure contemplate dalla sezione III, esso puo' consentire che animali clinicamente sani raggiungano la taglia commerciale prima dell'abbattimento per il consumo umano o siano trasportati in un'altra zona o compartimento infetti. In questo caso sono adottate misure volte a ridurre e per quanto possibile evitare l'ulteriore diffusione della malattia.
3. Qualora la zona o compartimento interessato non intenda riottenere il riconoscimento di indennita' da malattia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37.
 
Art. 37.
Misure di contenimento
1. Il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, in caso di confermata presenza di una delle malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, in un'azienda, zona o zona destinata a molluschicoltura non dichiarate indenni da tale malattia, applica almeno le seguenti misure, atte a contenere la diffusione della malattia:
a) dichiara l'azienda, zona o zona destinata a molluschicoltura interessata ufficialmente infetta;
b) crea un'idonea zona di protezione della malattia in questione, che comprenda una zona destinata a protezione e sorveglianza intorno all'azienda, zona o alla zona destinata a molluschicoltura dichiarata infetta;
c) limita la movimentazione degli animali d'acquacoltura dalla zona di protezione; tali animali possono essere unicamente:
1) introdotti in aziende, zone o zone destinate a molluschicoltura in conformita' all'articolo 13;
2) raccolti e abbattuti per il consumo umano in conformita' all'articolo 32, comma 1;
d) controlla che gli animali di acquacoltura morti siano rimossi e smaltiti, entro un idoneo periodo di tempo, in conformita' al regolamento (CE) n. 1774/2002, in relazione al tipo di produzione e al rischio di ulteriore diffusione della malattia.



Note all'art. 33 e 37:
- Per il regolamento (CE) n. 1774/2002, si vedano le
note all'art. 3.



 
Art. 38. Lotta contro le malattie elencate nell'allegato IV parte II negli
animali acquatici selvatici
1. In caso di sospetta o conclamata infezione degli animali acquatici selvatici da una delle malattie esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, tramite il Centro nazionale e d'intesa con il Centro nazionale di referenza per l'ittiopatologia, dispone un monitoraggio ed adotta le misure volte a ridurre, e per quanto possibile ad evitare, l'ulteriore diffusione della malattia
2. Anche in caso di sospetta o conclamata infezione degli animali acquatici selvatici da una delle malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, in una zona o compartimento dichiarati indenni da tale malattia, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, tramite il Centro nazionale e d'intesa con il Centro nazionale di referenza per l'ittiopatologia, dispone un monitoraggio ed adotta le misure volte a ridurre, e per quanto possibile ad evitare, l'ulteriore diffusione della malattia.
3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali informa la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate in conformita' ai commi 1 e 2.
 
Art. 39.
Malattie emergenti
1. Il Centro nazionale, d'intesa con il Centro nazionale di referenza per l'ittiopatologia, adotta misure appropriate per contrastare una malattia emergente ed evitarne la diffusione, laddove la malattia in questione possa compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici.
2. In caso di malattia emergente, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali informa la Commissione, gli altri Stati membri e gli Stati membri dell'EFTA, qualora i risultati rivestano interesse dal punto di vista epidemiologico per un altro Stato membro.
 
Art. 40. Disposizioni per limitare l'impatto delle malattie non elencate
nell'allegato IV, parte II
1. Qualora una malattia non elencata nell'allegato IV, parte II, comporti un rischio significativo per la situazione sanitaria dell'acquacoltura o degli animali acquatici selvatici, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, tramite il Centro nazionale e sentito il Centro nazionale di referenza per l'ittiopatologia, puo' adottare misure per prevenire la diffusione di tale malattia o lottare contro di essa.
2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvede affinche' tali misure non eccedano quanto e' adeguato e necessario per prevenire la diffusione della malattia o lottare contro di essa.
3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica alla Commissione le misure di cui al comma 1 che possono influenzare gli scambi commerciali tra gli Stati membri. Tali misure sono soggette ad approvazione secondo la procedura comunitaria prevista.
 
Art. 41. Elaborazione e approvazione dei programmi di sorveglianza e di
eradicazione
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sottopone all'approvazione della Commissione, secondo la procedura comunitaria prevista, il programma di sorveglianza per il conseguimento del riconoscimento di indennita' da una o piu' malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II del territorio nazionale non notoriamente infetto ma non dichiarato indenne (categoria III di cui all'allegato IV, parte A), da una o piu' di tali malattie.
2. Secondo la procedura di cui al comma 1 e' possibile altresi' modificare o sospendere detto programma.
3. Le prescrizioni specifiche in materia di sorveglianza, campionamento e diagnosi sono quelle previste all'articolo 46, comma 3.
4. Tuttavia, laddove il programma previsto al presente articolo interessi singoli compartimenti o zone di superficie inferiori al 75 per cento del territorio nazionale e la zona o il compartimento in questione consistano in un bacino imbrifero non condiviso con un altro Stato membro o Paese terzo, la procedura di cui all'articolo 47 si applica in caso di approvazione, modifica o sospensione di tale programma.
5. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sottopone all'approvazione della Commissione, secondo la procedura comunitaria prevista, il programma di eradicazione per una o piu' malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, sul territorio nazionale notoriamente infetto (categoria V di cui all'allegato IV, parte A).
6. Secondo la stessa procedura e' possibile altresi' modificare o sospendere detto programma.
7. A partire dalla data di approvazione del programma di cui al presente articolo, le zone coperte dai programmi sono soggette alle norme ed alle misure di cui all'articolo 15, al capo III, sezioni 2, 3, 4 e 5, al capo V, sezione 2, e all'articolo 36, comma 1, per quanto concerne le zone dichiarate indenni da malattia.
 
Art. 42.
Contenuto dei programmi
1. Per essere approvati, i programmi devono contenere almeno la seguente documentazione:
a) una descrizione della situazione epidemiologica della malattia prima della data di avvio del programma;
b) un'analisi dei costi prevedibili e una stima dei benefici previsti dal programma;
c) la durata prevista del programma, nonche' lo scopo da raggiungere alla sua scadenza;
d) la descrizione e la delimitazione della zona geografica ed amministrativa in cui sara' applicato il programma.
 
Art. 43.
Periodo di applicazione dei programmi
1. I programmi restano in applicazione fino a quando:
a) non siano soddisfatti i requisiti di cui all'allegato V e l'intero territorio nazionale, la zona o il compartimento interessato non siano dichiarati indenni da malattia; o
b) il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali oppure la Commissione non revochino il programma, ad esempio se esso non corrisponde piu' ai suoi obiettivi.
2. In caso di revoca del programma, come previsto al comma 1, lettera b), il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali applica le misure di contenimento di cui all'articolo 37 a partire dalla data di revoca del programma.
 
Art. 44.
Programma di intervento per malattie emergenti ed esotiche
1. Il Centro nazionale, d'intesa con il Centro nazionale di referenza per l'ittiopatologia, elabora un programma di intervento specificando le misure nazionali necessarie per garantire un elevato livello di sensibilizzazione e di preparazione alla malattia, nonche' di tutela dell'ambiente.
2. Le procedure di intervento prevedono le seguenti misure minime:
a) l'accesso del servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio agli impianti interessati ed alle relative attrezzature, con tutti i mezzi appropriati per una rapida ed efficace eradicazione del focolaio;
b) l'eventuale coordinamento e la sinergia con gli Stati membri limitrofi e la cooperazione con i Paesi terzi vicini;
c) precise indicazioni sui vaccini obbligatori e sulle condizioni di vaccinazione ritenuti necessari in caso di vaccinazione di emergenza.
3. Nell'elaborare i programmi di intervento, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali rispetta i criteri e i requisiti enunciati nell'allegato VII.
4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sottopone ad approvazione i programmi di intervento secondo la procedura comunitaria prevista.
5. Ogni cinque anni il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali aggiorna il suo programma di intervento e sottopone ad approvazione il programma aggiornato secondo la medesima procedura.
6. Il programma di intervento e' applicato in caso di insorgenza di una delle malattie emergenti o delle malattie esotiche elencate nell'allegato IV, parte II.
 
Art. 45.
Vaccinazione
1. E' proibita la vaccinazione contro le malattie esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, salvo approvazione di tale vaccinazione in virtu' degli articoli 39 o 44.
2. E' proibita la vaccinazione contro le malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, nelle parti di territorio dichiarate indenni dalle malattie in questione, conformemente agli articoli 46 e 47, o coperte da un programma di sorveglianza approvato ai sensi dell'articolo 41, comma 1.
3. Detta vaccinazione puo' essere autorizzata in parti di territorio non dichiarate indenni dalle malattie in questione o qualora la vaccinazione rientri in un programma di eradicazione approvato ai sensi dell'articolo 41, comma 2.
4. I vaccini utilizzati sono riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e del regolamento (CE) n. 726/2004.
5. I commi 1 e 2 non si applicano alle ricerche scientifiche finalizzate alla messa a punto ed al collaudo di vaccini in condizioni controllate.
6. Nel corso di dette ricerche e' assicurata l'adozione di misure appropriate per proteggere altre specie di animali acquatici dagli effetti negativi delle vaccinazioni realizzate nel quadro delle ricerche.



Note all'art. 45:
- Il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,
recante: «Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante
codice comunitario dei medicinali veterinari» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2006, n. 121,
supplemento ordinario.
- Il regolamento CE n. 726/2004 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 136.



 
Art. 46.
Territorio nazionale indenne da malattia
1. Il territorio nazionale e' dichiarato indenne da una o piu' malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, secondo la procedura comunitaria prevista, qualora siano rispettate le condizioni di cui al comma 2, e:
a) nessuna delle specie sensibili alla malattia o alle malattie in questione sia presente sul suo territorio;
b) ovvero sia noto che l'agente patogeno non e' in grado di sopravvivere nelle sue acque;
c) ovvero vengano rispettate le condizioni enunciate all'allegato V, parte I.
2. Qualora Stati membri vicini o bacini imbriferi condivisi con Stati membri confinanti non siano dichiarati indenni da malattia, vengono istituite sul territorio nazionale appropriate zone cuscinetto. La delimitazione di tali zone deve essere tale da proteggere il territorio nazionale indenne dalla diffusione passiva della malattia.
3. Le prescrizioni specifiche in materia di sorveglianza, zone cuscinetto, campionamento e metodi diagnostici applicati per attribuire lo status di indenne da malattia in conformita' al presente articolo, sono adottate secondo la procedura comunitaria prevista.
 
Art. 47.
Zona o compartimento indenne da malattia
1. Su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, una zona o compartimento sono dichiarati indenni da una o piu' malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, nell'ambito del territorio nazionale nei casi in cui:
a) nessuna delle specie sensibili alla malattia o alle malattie e' presente nella zona o nel compartimento ne', eventualmente, nelle sue acque;
b) e' noto che l'agente patogeno non e' in grado di sopravvivere nella zona o nel compartimento ne', eventualmente, nelle sue acque;
c) la zona o il compartimento rispettano le condizioni enunciate nell'allegato V, parte II.
2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali presenta la dichiarazione di cui al comma 1 al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali secondo la procedura comunitaria prevista.
3. Se le zone o i compartimenti di cui al comma 1 occupano piu' del 75 per cento del territorio nazionale o se la zona o il compartimento consistono in un bacino imbrifero condiviso con un altro Stato membro o un Paese terzo, la procedura di cui al comma 2 e' sostituita dalla procedura comunitaria prevista.
4. Le prescrizioni specifiche in materia di sorveglianza, campionamento e metodi diagnostici applicati per ottenere il riconoscimento di indennita' da malattia in conformita' al presente articolo sono adottate secondo la procedura comunitaria prevista.
 
Art. 48.
Elenchi di zone, compartimenti e aziende indenni da malattia
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali aggiorna e rende disponibile al pubblico il gia' esistente l'elenco delle zone e dei compartimenti dichiarati indenni da malattia in conformita' all'articolo 47, comma 2.
 
Art. 49.
Mantenimento del riconoscimento di indennita' da malattia
1. Qualora l'intero territorio nazionale sia dichiarato indenne da una o piu' malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, in conformita' all'articolo 46, la sorveglianza mirata puo' essere sospesa e il riconoscimento di territorio indenne da malattia conservato purche' permangano le condizioni favorevoli alla manifestazione clinica della malattia in questione e si attuino le disposizioni pertinenti del presente decreto legislativo.
2. Tuttavia, per zone e compartimenti indenni da malattia su un territorio non dichiarato indenne da malattia e nei casi in cui le condizioni non siano favorevoli alla manifestazione clinica della malattia in questione la sorveglianza mirata e' mantenuta, secondo i metodi previsti, a seconda dei casi, all'articolo 47, comma 3, o all'articolo 47, comma 4, ma ad un livello commisurato al grado di rischio.
 
Art. 50. Sospensione e ripristino del riconoscimento di indennita' da malattia
1. Qualora il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali abbia motivo di ritenere che sia stata violata una delle condizioni per il mantenimento del riconoscimento di indennita' da malattia di territorio nazionale, zona o compartimento, sospende con effetto immediato ogni scambio commerciale delle specie sensibili o delle specie portatrici con altri Stati membri, zone o compartimenti che abbiano uno stato sanitario migliore per la malattia in questione, come previsto dall'allegato III, parte A, ed applica le disposizioni di cui al capo V, sezioni 2 e 4.
2. Qualora dall'indagine epidemiologica di cui all'articolo 29, comma 1, risulti che non ha avuto luogo la sospetta violazione, lo status di indenne e' ripristinato sul territorio nazionale, zona o compartimento interessato.
3. Qualora dall'indagine epidemiologica risulti fortemente probabile che l'infezione abbia avuto luogo, lo status di indenne da malattia e' revocato al territorio nazionale, zona o compartimento interessato, secondo la procedura in base alla quale era stato attribuito. Il ripristino dello status di indenne da malattia e' subordinato al rispetto dei requisiti di cui all'allegato V.
 
Art. 51.
Obblighi generali
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio svolgono i loro compiti e adempiono ai loro obblighi in conformita' al regolamento (CE) n. 882/2004.
2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvede affinche', tra le autorita' competenti di cui al comma 1 e le altre autorita' nazionali responsabili della regolamentazione dell'acquacoltura, degli animali acquatici e degli alimenti e mangimi originati dall'acquacoltura, si instauri un'efficace cooperazione su base permanente, basata sul libero scambio di informazioni attinenti all'attuazione del presente decreto legislativo.
3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvede affinche' le autorita' competenti abbiano accesso a servizi di laboratorio adeguati ed a conoscenze aggiornate in materia di analisi del rischio e di epidemiologia e si instauri un libero scambio di informazioni attinenti all'attuazione del presente decreto legislativo tra le autorita' competenti e i laboratori.



Nota all'art. 51:
- Per il regolamento CE n. 882/2004 si vedano le note
all'art. 3.



 
Art. 52.
Laboratorio nazionale di referenza
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali designa, per ciascun laboratorio comunitario di riferimento individuato tramite la procedura prevista, un laboratorio nazionale di referenza.
2. Ai fini del presente decreto legislativo, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali designa quale laboratorio di referenza il Centro nazionale di referenza per l'ittiopatologia, con sede in Legnaro (Padova) presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.
3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica nome e indirizzo di ciascun laboratorio nazionale di riferimento designato, con relativi aggiornamenti, alla Commissione, al laboratorio di referenza comunitario interessato ed agli altri Stati membri.
4. Il laboratorio nazionale di referenza assicura il collegamento con il laboratorio comunitario di referenza interessato.
5. Onde assicurare un efficace servizio diagnostico sull'intero territorio nazionale, in ottemperanza alle prescrizioni del presente decreto legislativo, il laboratorio nazionale di referenza collabora con gli Istituti zooprofilattici sperimentali situati sul territorio nazionale.
 
Art. 53.
Servizi e metodi diagnostici
1. Gli esami di laboratorio ai fini del presente decreto legislativo sono effettuati presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali.
2. I suddetti Istituti esercitano le competenze ed espletano i compiti stabiliti nell'allegato VI, parte III.
3. Gli esami di laboratorio in caso di sospetta presenza di una delle malattie elencate nell'allegato IV, parte II, devono essere effettuati tramite i metodi diagnostici previsti dalla procedura comunitaria.
4. In caso di riscontro di positivita' di una delle malattie di cui all'allegato IV, parte II, il campione e' inviato per la conferma diagnostica al Centro di referenza nazionale per l'ittiopatologia.
 
Art. 54.
Ispezioni e audit comunitari
1. Gli esperti della Commissione, in collaborazione con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le altre autorita' sanitarie competenti, ove richiesto ai fini dell'applicazione uniforme del presente decreto legislativo, possono effettuare ispezioni sul posto, compresi audit. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali fornisce agli esperti comunitari tutta l'assistenza necessaria per l'esecuzione delle loro mansioni.
2. La Commissione informa il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dei risultati delle ispezioni e audit effettuati.
3. Qualora nel corso di un'ispezione della Commissione sia constatato un grave rischio per la salute degli animali, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali adotta immediatamente tutte le misure di salvaguardia necessarie.
4. In caso di mancata adozione di dette misure o laddove queste siano considerate insufficienti, le misure necessarie a salvaguardare la salute degli animali sono adottate secondo la procedura comunitaria prevista.
 
Art. 55.
Gestione elettronica
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, provvede affinche' siano in atto tutte le procedure e formalita' per la messa a disposizione per via elettronica delle informazioni di cui agli articoli 7, 47, comma 2, 48, comma 1, e 52, comma 3.
 
Art. 56.
Sanzioni
1. Chiunque violi le disposizioni relative agli obblighi di registrazione previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 2.000.
2. Chiunque violi le disposizioni relative agli obblighi di rintracciabilita' previsti dal comma 4 dell'articolo 9, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 800 ad euro 2.400.
3. Chiunque violi le disposizioni relative agli obblighi di prevenzione sanitaria nelle operazioni di trasporto, previste dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 14, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.600 a Euro 2.800.
4. Chiunque violi le norme in materia di immissione sul mercato di animali d'acquacoltura da allevamento o ripopolamento previste dall'articolo 16 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 3.600.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti indicati all'articolo 26 che non adempiono all'obbligo di denuncia di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1500 ad euro 9000.
6. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
7. Le autorita' competenti ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni sono le Aziende unita' sanitarie locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle rispettive competenze.
8. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente decreto sono devoluti alle regioni ed alle province autonome e verranno destinate al finanziamento di attivita' eventuali ed ulteriori rispetto a quelle svolte dalla normativa vigente, in materia di lotta contro le malattie animali e al potenziamento dei servizi veterinari.



Nota all'art. 56:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante:
«Modifiche al sistema penale» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario.



 
Art. 57.
Abrogazioni
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 263;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 395.
2. I riferimenti ai provvedimenti abrogati si intendono fatti al presente decreto legislativo.
3. La decisione 2004/453/CE continua ad applicarsi ai fini del presente decreto legislativo, in attesa dell'adozione delle disposizioni necessarie conformemente all'articolo 40, che sono adottate entro e non oltre 3 anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso.
4. Le modifiche di ordine tecnico relative agli allegati al presente decreto possono essere disposte con decreto ministeriale.



Note all'art. 57:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1992, n. 555, si vedano le note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio
1997, n. 263, abrogato dal presente decreto, recava:
«Regolamento di attuazione della direttiva 93/53/CEE
recante misure comunitarie minime di lotta contro talune
malattie dei pesci».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 395, abrogato dal presente decreto, recava:
«Regolamento recante norme di attuazione della direttiva
95/70/CE in materia di misure minime di lotta contro talune
malattie dei molluschi bivalvi».
- La decisione 2004/453/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 aprile 2004, n. L 156. Il testo della decisione e' stato
sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E.
7 giugno 2004, n. L 202.



 
Art. 58.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 59.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostituivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.



Note all'art. 59:
- Il testo dell'art. 117, terzo e quinto comma, della
Costituzione della Repubblica italiana e' il seguente:
«Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.».
«Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
- Il testo dell'art. 16, comma 3, della legge
4 febbraio 2005, n. 11, recante: «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo
dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 febbraio 2005, n. 37, e' il seguente:
«3. Ai fini di cui all'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo
Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome, si applicano, per le regioni e le
province autonome, alle condizioni e secondo la procedura
di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.».



 
Art. 60.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare
Dato a Roma, addi' 4 agosto 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Zaia, Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
Allegato I
(previsto all'articolo 3, comma 3)
DEFINIZIONI
a) «compartimento»: una o piu' aziende nell'ambito di un sistema comune di biosicurezza in cui sia presente una popolazione di animali acquatici con un distinto stato sanitario rispetto ad una determinata malattia;
b) «sistema comune di biosicurezza»: applicazione delle stesse misure relative alla sorveglianza sanitaria degli animali acquatici, alla prevenzione delle malattie e alla lotta contro le stesse;
c) «zona di protezione»: zona circostante un'azienda o una zona destinata a molluschicoltura infette in cui si applicano misure di lotta allo scopo di prevenire la diffusione delle malattie;
d) «malattia»: infezione con manifestazioni cliniche o non cliniche, determinata dalla presenza di uno o piu' agenti eziologici negli animali acquatici;
e) «zona o compartimento indenne da malattia»: zona o compartimento dichiarato indenne da malattia in conformita' agli articoli 46 e 47;
f) «malattia emergente»: malattia individuata in tempi recenti come malattia grave, la cui causa si e' potuta o non si e' potuta ancora stabilire, in grado di diffondersi nella stessa popolazione di animali o da una popolazione all'altra, ad esempio attraverso gli scambi commerciali di animali acquatici e/o i relativi prodotti. Essa puo' significare inoltre una malattia, indicata nell'elenco, individuata in una nuova specie ospite non ancora inclusa nell'allegato III, parte II, come specie sensibile;
g) «unita' epidemiologica»: gruppo di animali acquatici che hanno in comune approssimativamente lo stesso rischio di esposizione ad un agente patogeno in un luogo geograficamente delimitato. Il rischio puo' derivare dal fatto che essi vivono nello stesso ambiente acquatico o da pratiche di allevamento tali da rendere possibile la rapida diffusione di un agente patogeno da un gruppo di animali ad un altro;
h) «fermo dell'impianto»: operazione che prevede l'allontanamento dall'azienda degli animali acquatici delle specie sensibili alla malattia in questione o in grado di diffonderne l'agente patogeno e, per quanto possibile, lo svuotamento dell'acqua, allo scopo di gestire la situazione epidemiologica;
i) «successiva lavorazione»: lavorazione degli animali d'acquacoltura prima del consumo umano tramite misure e tecniche di vario tipo agenti sull'integrita' anatomica, quali il dissanguamento, l'eviscerazione, la decapitazione, la lavorazione in tranci e la filettatura, che producono rifiuti o sottoprodotti e possono dare origine al rischio di diffusione di malattie;
l) «aumento del tasso di mortalita»: mortalita' anomala in quantita' notevolmente superiore al livello ritenuto normale per l'azienda o zona in questione, comprese quelle destinate alla molluschicoltura, nelle normali condizioni. Il riconoscimento dell'aumento del tasso di mortalita' viene preso di comune accordo dal proprietario dell'azienda e l'autorita' sanitaria competente;
m) «infezione»: presenza di un agente patogeno che si moltiplica o comunque si sviluppa, o e' latente, sull'animale ospite o all'interno dello stesso;
n) «zona o compartimento infetto»: zona o compartimento in cui e' stata accertata la presenza dell'infezione;
o) «quarantena»: isolamento di un gruppo di animali acquatici, senza contatti diretti o indiretti con altri animali acquatici, per sottoporli ad osservazione per un tempo definito e, ove occorra, a prove e trattamenti, ivi compreso il corretto trattamento delle acque reflue;
p) «specie sensibili»: qualsiasi specie in cui sia stata dimostrata l'infezione da parte di un agente patogeno per causa naturale o mediante infezione sperimentale che imita le condizioni naturali;
q) «vettore»: specie che non e' sensibile ad una malattia, ma capace di propagare l'infezione trasmettendo agenti patogeni da una specie ospite all'altra;
r) «zona»: area geograficamente delimitata caratterizzata da un sistema idrologico omogeneo comprendente una parte di un bacino imbrifero compresa tra la sorgente e una barriera naturale o artificiale che impedisca la migrazione a monte degli animali acquatici dai tratti inferiori del bacino, o un intero bacino idrografico dalla sorgente all'estuario, oppure piu' di un bacino, estuari inclusi, determinati dal collegamento che si stabilisce sul piano epidemiologico tra i diversi bacini idrografici attraverso le zone d'influenza del mare.

----> Vedere da pag. 21 a pag. 34 <----
 
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