Gazzetta n. 225 del 25 settembre 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2008
Delega di funzioni e dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, e relativi all'attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ai Ministri competenti per materia. Aggiornamento del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2006.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 8 della citata legge n. 146 del 1990, il quale prevede che, quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati dalla medesima legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato, ove il conflitto abbia rilevanza nazionale o interregionale, invita le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperisce un tentativo di conciliazione e, se il tentativo non riesce, adotta con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio grave e imminente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, art. 1, lettera g), con il quale il Ministro senza portafoglio in materia di pubblica amministrazione e innovazione e' stato delegato, tra l'altro, all'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, di cui ai contratti collettivi nazionali quadro dell'11 giugno 2007 e del 1° febbraio 2008, della carriera prefettizia o diplomatica, ai professori e ricercatori universitari, ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287, nonche' al personale dipendente dagli enti di cui all'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuto opportuno, a tal fine, delegare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge n. 146/1990, e successive modificazioni, ai Ministri la cui competenza, anche per i casi di vigilanza, si estende ai settori interessati dalle astensioni dal lavoro regolamentate dalla citata legge 12 giugno 1990, n. 146, per quanto non compreso nella riportata delega al Ministro senza portafoglio in materia di pubblica amministrazione e innovazione;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto, l'esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, e' delegato, per quanto non compreso nella delega in premessa e per i settori e gli ambiti di rispettiva competenza al:
Ministro dell'interno;
Ministro della giustizia;
Ministro dell'economia e delle finanze;
Ministro dello sviluppo economico;
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Ministro per i beni e le attivita' culturali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Napoli, 18 luglio 2008
Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2008 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 148
 
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