Gazzetta n. 227 del 27 settembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 17 settembre 2008
Riconoscimento, alla sig.ra Panarina Alla, di titolo professionale extra comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Panarina Alla, nata a Petropavlovski (Russia) il 14 maggio 1967, cittadina russa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra modificato, il riconoscimento del titolo accademico professionale russo di ingegnere edile, specializzazione costruzione civile e industriale, conseguito in data 28 giugno 1989 presso l'istituto statale Politecnico di Khabarovsk (Russia) ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale per l'esercizio in Italia della omonima professione;
Considerato che ha documentato di essere in possesso di ampia esperienza professionale;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 gennaio 2008;
Preso atto del conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria;
Rilevato che sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra modificato;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari rinnovato dalla questura di Roma in data 28 febbraio 2006 valido fino al 28 febbraio 2008;
Considerato che l'interessata ha richiesto il rinnovo del permesso scaduto, ed e' in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti connessi al possesso del titolo di soggiorno;
Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Panarina Alla, nata a Petropavlovski (Russia) il 14 maggio 1967, cittadina russa, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) strade, ferrovie e aeroporti, 2) architettura tecnica, 3) urbanistica e pianificazione territoriale.
 
Art. 3.
Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 17 settembre 2088
Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A
a) Il candidato dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
b) La commissione rilascia certificazione all'interessata dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.
 
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