Gazzetta n. 227 del 27 settembre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 9 settembre 2008 |
Concessione, ai sensi dell'articolo 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della societa' «Ocean Airlines S.p.a.». (Decreto n. 44105). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle societa' da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»; Visto l'accordo in data 10 luglio 2008, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della societa' «Ocean Airlines S.p.a.» in liquidazione, nonche' delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la predetta societa', e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 9 maggio 2008, in favore di un numero massimo di 97 unita', dipendenti dalla societa' di cui trattasi ed impiegati nella sede di Montichiari (Brescia); Vista l'istanza presentata in data 29 luglio 2008, con la quale la societa' «Ocean Airlines S.p.a.» in liquidazione, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-bis e della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 9 maggio 2008 all'8 novembre 2008, in favore di 92 lavoratori dipendenti della sede di Montichiari (Brescia); Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 9 maggio 2008 all'8 novembre 2008, in favore di 92 lavoratori dipendenti dalla societa' «Ocean Airlines S.p.a.» in liquidazione, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249; Decreta:
At. 1.
Ai sensi dell'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 10 luglio 2008, in favore di 92 lavoratori dipendenti della societa' «Ocean Airlines S.p.a.» in liquidazione, unita' in Montichiari (Brescia), per il periodo dal 9 maggio 2008 all'8 novembre 2008. Pagamento diretto: si. |
| Art. 2. La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati. |
| Art. 3. Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. |
| Art. 4. La societa' «Ocean Airlines S.p.a.» in liquidazione e' tenuta a presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 settembre 2008 p. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Il Sottosegretario di Stato Viespoli |
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