Gazzetta n. 231 del 2 ottobre 2008 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 11 settembre 2008, n. 152
Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;
Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2004, ed in particolare l'articolo 25, comma 3, che prevede la possibilita' di emanare disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo n. 163 del 2006;
Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Vista la infrazione n. 2007/2309, e la nota di costituzione in mora inviata il 1° febbraio 2008 dalla Commissione delle Comunita' europee alla rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea;
Vista la sentenza della Corte di giustizia 15 maggio 2008, C-147/06 e C-148/06;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2008;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 10 luglio 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 luglio 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e per i rapporti con le regioni;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Disposizioni di adeguamento comunitario

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 8, primo periodo, dopo le parole: «I "lavori"» sono inserite le seguenti: «di cui all'allegato I» e al terzo periodo, le parole: «di cui all'allegato I» sono soppresse;
b) all'articolo 13, dopo la rubrica, nell'elenco di riferimenti normativi, le parole «art. 13, direttiva 2004/17» sono sostituite con le parole «artt. 13 e 35, direttiva 2004/17»; dopo il comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente: «7-bis. Gli enti aggiudicatori mettono a disposizione degli operatori economici interessati e che ne fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici indicativi. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti accessibili agli operatori economici interessati, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti.»;
c) all'articolo 18, dopo la rubrica, nell'elenco dei riferimenti normativi, le parole «art. 22, direttiva 2004/17» sono sostituite dalle seguenti «artt. 12 e 22, direttiva 2004/17»; dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In sede di aggiudicazione degli appalti da parte degli enti aggiudicatori, gli stessi applicano condizioni favorevoli quanto quelle che sono concesse dai Paesi terzi agli operatori economici italiani in applicazione dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.»;
d) all'articolo 21, comma 1, le parole: «all'articolo che precede» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 20, comma 1»;
e) l'articolo 24 e' sostituito dal seguente:
«Art. 24 (Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi) (art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; art. 4, lett. b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 158/1995). - 1. Il presente codice non si applica agli appalti nei settori di cui alla parte III aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attivita' che considerano escluse in virtu' del comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.»;
f) la lettera g), del comma 1, dell'articolo 32 e' sostituita dalla seguente: «g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire puo' prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalita' previste dall'articolo 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza;»;
g) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera f) e' inserita la seguente: «f-bis) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;»;
h) all'articolo 37, il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o piu' di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo; il regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonche' i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L'eventuale subappalto non puo' essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica l'articolo 118, comma 3, ultimo periodo.»;
i) all'articolo 45, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Per gli operatori economici facenti parte di un gruppo che dispongono di mezzi forniti da altre societa' del gruppo, l'iscrizione negli elenchi indica specificamente i mezzi di cui si avvalgono, la proprieta' degli stessi e le condizioni contrattuali dell'avvalimento.»;
l) all'articolo 47:
1) nella rubrica, le parole: «Imprese stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «Operatori economici stabiliti»;
2) al comma 1, le parole: «alle imprese stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «agli operatori economici stabiliti»;
3) al comma 2, le parole: «le imprese» sono sostituite dalle seguenti: «gli operatori economici»; la parola «Esse» e' sostituita dalla seguente: «Essi»; le parole «delle imprese italiane» sono sostituite dalle seguenti: «degli operatori economici italiani»;
m) all'articolo 48, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis: «Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facolta' di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo periodo.»;
n) all'articolo 49 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Per i lavori, il concorrente puo' avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara puo' ammettere l'avvalimento di piu' imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarita' delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria.»;
2) il comma 7 e' soppresso;
o) all'articolo 50, comma 4, la parola: «diversi» e' soppressa e dopo la parola: «servizi» sono aggiunte le seguenti: «e forniture»;
p) all'articolo 58 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 13 e' abrogato;
2) al comma 15, le parole: «e di quelli fissati ai sensi del comma 13», sono soppresse;
q) all'articolo 64, comma 4, le parole: «, punto 3,» sono soppresse;
r) all'articolo 65, comma 5, le parole: «, punto 5,» sono soppresse;
s) all'articolo 70, comma 12, le parole: «e nel dialogo competitivo» sono soppresse;
t) all'articolo 79, comma 5, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro.»;
u) il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 83 e' soppresso;
v) all'articolo 90 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo la lettera f) e' inserita la seguente: «f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;»;
2) al comma 1, lettera g), le parole: «ed f)» sono sostituite dalle seguenti: «, f), f-bis) e h)»;
3) al comma 6, le parole: «f), g)» sono sostituite dalle seguenti: «f), f-bis), g)»;
z) all'articolo 91, comma 2, le parole: «f), g)» sono sostituite dalle seguenti: «f), f-bis), g)»;
aa) all'articolo 101, comma 2, le parole: «f), g),» sono sostituite dalle seguenti: «f), f-bis), g) e»;
bb) all'articolo 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g), si applica la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei.»;
2) all'inizio del primo periodo del comma 9 sono inserite le seguenti parole: «Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro» e, al secondo periodo, le parole: «inferiore a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a dieci;»;
cc) all'inizio del primo periodo del comma 8 dell'articolo 124 sono inserite le seguenti parole: «Per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro» e, al secondo periodo, le parole: «inferiore a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a dieci;»;
dd) all'articolo 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: «che ha formulato la prima migliore offerta,» sono inserite le seguenti: «fino al quinto migliore offerente»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia' proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.»;
3) i commi 3 e 4 sono abrogati;
ee) L'articolo 153 e' sostituito dal seguente:
«Art. 153 (Finanza di progetto). - 1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita', inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi dell'articolo 143, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilita', mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.
2. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilita' predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.
3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'articolo 144, specifica:
a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilita' di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto preliminare, da esso presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto e che in tal caso la concessione e' aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonche' del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare, l'amministrazione ha facolta' di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui all'articolo 83.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso delle concessioni, l'esame delle proposte e' esteso agli aspetti relativi alla qualita' del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.
6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte.
7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.
8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 38.
9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da una banca nonche' la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attivita' di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, non puo' superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilita' posto a base di gara.
10. L'amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola offerta;
c) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, con le modalita' indicate all'articolo 97. In tale fase e' onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonche' a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che cio' comporti alcun compenso aggiuntivo, ne' incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;
d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;
e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facolta' di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.
11. La stipulazione del contratto di concessione puo' avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.
13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio fattibilita' posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario e' dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalita' di cui all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le disposizioni relative al contenuto del bando previste dal comma 3, primo periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e b), procedere come segue:
a) pubblicare un bando precisando che la procedura non comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto, ma l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente individuato con le modalita' di cui alle successive lettere del presente comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta piu' vantaggiosa;
b) provvedere alla approvazione del progetto preliminare in conformita' al comma 10, lettera c);
c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore, con il criterio della offerta economicamente piu' vantaggiosa;
d) ove non siano state presentate offerte valutate economicamente piu' vantaggiose rispetto a quella del promotore, il contratto e' aggiudicato a quest'ultimo;
e) ove siano state presentate una o piu' offerte valutate economicamente piu' vantaggiose di quella del promotore posta a base di gara, quest'ultimo puo', entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto. In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo;
f) ove il promotore non adegui nel termine indicato alla precedente lettera e) la propria proposta a quella del miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo e' aggiudicatario del contratto e l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo.
Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle disposizioni del presente comma, non si applicano il comma 10, lettere d), e), il comma 11 e il comma 12, ferma restando l'applicazione degli altri commi che precedono.
16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco annuale di cui al comma 1, per il quale le amministrazioni aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dalla approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro mesi dal decorso di detto termine, una proposta avente il contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di cui all'articolo 75, corredata dalla documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b), c) del presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui al periodo precedente, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui sia pervenuta una sola proposta, a pubblicare un avviso con le modalita' di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, contenente i criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle proposte. Le eventuali proposte rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte sono presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di detto avviso; le amministrazioni aggiudicatrici esaminano dette proposte, unitamente alle proposte gia' presentate e non rielaborate, entro sei mesi dalla scadenza di detto termine. Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse, procedendo poi in via alternativa a:
a) se il progetto preliminare necessita di modifiche, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 58, comma 2, indire un dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta;
b) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, bandire una concessione ai sensi dell'articolo 143, ponendo lo stesso progetto a base di gara ed invitando alla gara il promotore;
c) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma 15, lettere c), d), e), f), ponendo lo stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore.
17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare di cui alle lettere a), b) e c) del comma 16, l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere a), b), c), si applica il comma 13.
18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura di cui al comma 16, lettera a), ha diritto al rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere b) e c), si applica quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f).
19. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonche' i soggetti di cui al comma 20 possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, a mezzo di studi di fattibilita', proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita' non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. Le amministrazioni sono tenute a valutare le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilita' ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione dei lavori, ne' alla gestione dei relativi servizi. Qualora le amministrazioni adottino gli studi di fattibilita', si applicano le disposizioni del presente articolo.
20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19 anche i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonche' i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilita' rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilita', ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.
21. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e 20, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purche' tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validita' della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.»;
ff) gli articoli 154 e 155 sono abrogati;
gg) all'articolo 156, comma 1, le parole: «all'articolo 155» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 153»;
hh) all'articolo 172 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Per lo svolgimento delle competenze di cui al secondo periodo del comma 1, le societa' pubbliche di progetto applicano le disposizioni del presente codice.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La societa' pubblica di progetto e' istituita allo scopo di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici volto a promuovere la realizzazione ed eventualmente la gestione dell'infrastruttura, e a promuovere altresi' la partecipazione al finanziamento; la societa' e' organismo di diritto pubblico ai sensi del presente codice e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente capo.»;
ii) all'articolo 174, il comma 5 e' abrogato;
ll) all'articolo 175 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonche' nella Gazzetta Ufficiale italiana e comunitaria, la lista delle infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 162, per le quali i soggetti aggiudicatori intendono avviare le procedure di cui all'articolo 153. Nella lista e' precisato, per ciascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.»;
2) al comma 2, le parole: «di cui all'articolo 153, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 153, comma 20,»;
3) al comma 3, le parole: «, ove valuti le proposte, presentate a seguito dell'avviso indicativo di cui al comma 1 di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 154,» sono soppresse;
4) al comma 5 le parole: «di cui all'articolo 155» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 153»;
mm) all'articolo 176, comma 6, dopo le parole: «le sole disposizioni di cui» sono inserite le seguenti: «alla parte I e»;
nn) all'articolo 179, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Relativamente alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 207 applicano le disposizioni di cui alla parte III.»;
oo) all'articolo 225, comma 7, le parole: «comma 7» sono sostituite con le parole «comma 9»;
pp) all'articolo 230, al comma 4, dopo le parole: «articoli 49 e 50» sono inserite le seguenti: «con esclusione del comma l, lettera a)»;
qq) all'articolo 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4, le parole: «del comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 3»;
2) al comma 6, dopo le parole: «dell'articolo 50» sono inserite le seguenti: «con esclusione del comma 1, lettera a)»;
rr) all'articolo 237, dopo le parole: «del capo III» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione dell'articolo 221».
2. La disciplina recata dall'articolo 153 del codice, come sostituito dal presente decreto, si applica alle procedure i cui bandi siano stati pubblicati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto; in sede di prima applicazione della nuova disciplina, il termine di sei mesi di cui all'articolo 153, comma 16, primo periodo, decorre dalla data di approvazione del programma triennale 2009-2011.



3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di
priorita'. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere
comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero
del patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia'
iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonche' gli
interventi per i quali ricorra la possibilita' di
finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresi' indicati i
beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto
dall'art. 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta
alienazione anche del solo diritto di superficie, previo
esperimento di una gara; tali beni sono classificati e
valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza
storico-artistica, architettonica, paesaggistica e
ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale
e ipotecaria.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare
attuazione ai lavori previsti dal programma triennale
devono rispettare le priorita' ivi indicate. Sono fatti
salvi gli interventi imposti da eventi impreve-dibili o
calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da sopravvenute
disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale e'
subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000
di euro, alla previa approvazione di uno studio di
fattibilita' e, per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 di euro, alla previa approvazione della
progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art. 93,
salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali e'
sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata
dalla stima sommaria dei costi, nonche' per i lavori di cui
all'art. 153 per i quali e' sufficiente lo studio di
fattibilita'.
7. Un lavoro puo' essere inserito nell'elenco annuale,
limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con riferimento
all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione
almeno preliminare e siano state quantificate le
complessive risorse finanziarie necessarie per la
realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso
l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del
personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare
la funzionalita', fruibilita' e fattibilita' di ciascun
lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi
nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti
urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano
sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso
inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla
normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi
contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori
pubblici. Resta ferma l'applicabilita' delle disposizioni
di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui
all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve
contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati
sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato,
delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
gia' stanziati nei rispettivi stati di previsione o
bilanci, nonche' acquisibili ai sensi dell'art. 3 del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e
successive modificazioni. Un lavoro non inserito
nell'elenco annuale puo' essere realizzato solo sulla base
di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse
gia' previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione
al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione
per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi
d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le
disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non
ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
di pubbliche amministrazioni.
11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad
adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei
lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi
triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile
2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso
l'Osservatorio.
12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali,
fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da
amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono
altresi' trasmessi al CIPE, entro trenta giorni
dall'approvazione per la verifica della loro compatibilita'
con i documenti programmatori vigenti.».
«Art. 129 (Garanzie e coperture assicurative per i
lavori pubblici) (art. 30, commi 3, 4, 7-bis, legge n.
109/1994). - 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 75
e dall'art. 113, l'esecutore dei lavori e' altresi'
obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga
indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e
che preveda anche una garanzia di responsabilita' civile
per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di
regolare esecuzione.
2. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari
stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture,
l'esecutore e' inoltre obbligato a stipulare, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonche' una
polizza per responsabilita' civile verso terzi, della
medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi
difetti costruttivi.
3. Con il regolamento e' istituito, per i lavori di
importo superiore a 100 milioni di euro, un sistema di
garanzia globale di esecuzione operante per gli appalti
pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi
i soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e
c). Il sistema, una volta istituito, e' obbligatorio per
tutti gli appalti aventi ad oggetto la progettazione
esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici di importo
superiore a 75 milioni di euro.».
«Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti
dei prezzi) (art. 26, legge n. 109/1994). - 1. In caso di
ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei
titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo
rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal
contratto, che non devono comunque superare quelli fissati
dal regolamento di cui all'art. 5, spettano all'esecutore
dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi
nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro
delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua
facolta', trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in
cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia
stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di
spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,
di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero,
previa costituzione in mora dell'amministrazione
aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della
costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale
per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
1-bis. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del
prezzo, il bando di gara puo' individuare i materiali da
costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle
risorse disponibili e imputabili all'acquisto dei
materiali, prevedono le modalita' e i tempi di pagamento
degli stessi, ferma restando l'applicazione dei prezzi
contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli
stessi, previa presentazione da parte dell'esecutore di
fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto
nella tipologia e quantita' necessarie per l'esecuzione del
contratto e la loro destinazione allo specifico contratto,
previa accettazione dei materiali da parte del direttore
dei lavori, a condizione comunque che il responsabile del
procedimento abbia accertato l'effettivo inizio dei lavori
e che l'esecuzione degli stessi proceda conformemente al
cronoprogramma. Per tali materiali non si applicano le
disposizioni di cui al comma 3, nonche' ai commi da 4 a 7
per variazioni in aumento. Il pagamento dei materiali da
costruzione e' subordinato alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al
pagamento maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero del pagamento
stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia e'
immediatamente escussa dal committente in caso di
inadempimento dell'affidatario dei lavori, ovvero in caso
di interruzione dei lavori o non completamento dell'opera
per cause non imputabili al committente. L'importo della
garanzia e' gradualmente ed automaticamente ridotto nel
corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del
pagamento da parte delle stazioni appaltanti. Da tale norma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni
appaltanti non si puo' procedere alla revisione dei prezzi
e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del codice
civile.
3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo
chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del
ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi,
nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione
reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno
precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei
lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e'
fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da
emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura
eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
3-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla
stazione appaltante l'istanza di applicazione del prezzo
chiuso, ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al
medesimo comma 3.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il
prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di
circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo
rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di
presentazione dell'offerta con il decreto di cui al
comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in
diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e
nel limite delle risorse di cui al comma 7.
5. La compensazione e' determinata applicando la
percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al
prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al
decreto di cui al comma 6 nelle quantita' accertate dal
direttore dei lavori.
6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo
di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni
percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da
costruzione piu' significativi.
6-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla
stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi
del comma 4, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6.
7. Per le finalita' di cui al comma 4 si possono
utilizzare le somme appositamente accantonate per
imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in
misura non inferiore all'1 per cento del totale
dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali
ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione di spesa. Possono altresi' essere utilizzate
le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza dei soggetti
aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata;
l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE,
qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE
stesso.
8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare
annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento
alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati
alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative
variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di
mercato. I prezzari cessano di avere validita' il
31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente
utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei
predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati
dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero
delle infrastrutture di concerto con le regioni
interessate.
9. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici
sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei
loro obblighi contrattuali. L'entita' delle penali e le
modalita' di versamento sono disciplinate dal
regolamento.».
«Art. 135 (Risoluzione del contratto per reati
accertati e per decadenza dell'attestazione di
qualificazione) (art. 118, decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999). - 1. Fermo quanto previsto da
altre disposizioni di legge, qualora nei confronti
dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un
provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una
o piu' misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti
della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei
riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di
fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque
interessati ai lavori, nonche' per violazione degli
obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il
responsabile del procedimento propone alla stazione
appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle
eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita'
dell'intervento, di procedere alla risoluzione del
contratto.
1-bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia
intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario
informatico, la stazione appaltante procede alla
risoluzione del contratto.
2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto
soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.».
«Art. 140 (Procedure di affidamento in caso di
fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per
grave inadempimento dell'esecutore) (art. 5, commi 12-bis,
ter, quater, quinquies, decreto-legge n. 35/2005,
convertitio in legge n. 80/2005). - 1. Le stazioni
appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso di
fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto
per grave inadempimento del medesimo, potranno interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede
all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la
prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente
escluso l'originario aggiudicatario.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia'
proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
«Art. 141 (Collaudo dei lavori pubblici) (art. 28,
legge n. 109/1994). - 1. Il regolamento definisce le norme
concernenti il termine entro il quale deve essere
effettuato il collaudo finale, che deve avere luogo non
oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi,
individuati dal regolamento, di particolare complessita'
dell'opera da collaudare, in cui il termine puo' essere
elevato sino ad un anno. Il medesimo regolamento definisce
altresi' i requisiti professionali dei collaudatori secondo
le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad
essi spettante, nonche' le modalita' di effettuazione del
collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero,
nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.
2. Il regolamento definisce altresi' il divieto di
affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e
contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto del codice e' redatto un
certificato di collaudo secondo le modalita' previste dal
regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere
provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato ancorche' l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi
dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di
importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo e'
sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori
di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro,
e' in facolta' del soggetto appaltante di sostituire il
certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
Il certificato di regolare esecuzione e' comunque emesso
non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. Per le operazioni di collaudo, le stazioni
appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e
specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori,
alla loro complessita' e all'importo degli stessi. Possono
fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad
un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano
prestato servizio per almeno cinque anni in uffici
pubblici.
5. Il collaudatore o i componenti della commissione di
collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle
attivita' autorizzative, di controllo, di progettazione, di
direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori
sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto
nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con
il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i
componenti della commissione di collaudo non possono
inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di
vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive per quali lavori di
particolare complessita' tecnica o di grande rilevanza
economica il collaudo e' effettuato sulla base di apposite
certificazioni di qualita' dell'opera e dei materiali.
7. Fermo quanto previsto dal comma 3, e' obbligatorio
il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai
sensi dell'art. 130, comma 2, lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessita';
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.
8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione,
il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni
di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori,
verificando il rispetto della convenzione.
9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa
garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il
novantesimo giorno dall'emissione del certificato di
collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice
civile.
10. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice
civile, l'appaltatore risponde per la difformita' e i vizi
dell'opera, ancorche' riconoscibili, purche' denunciati dal
soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo
assuma carattere definitivo.
10-bis. Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 717
del 1949.».
«Art. 156 (Societa' di progetto) (art. 37-quinquies,
legge n. 109/1994). - 1. Il bando di gara per l'affidamento
di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una
infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilita'
deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facolta', dopo
l'aggiudicazione, di costituire una societa' di progetto in
forma di societa' per azioni o a responsabilita' limitata,
anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare
minimo del capitale sociale della societa'. In caso di
concorrente costituito da piu' soggetti, nell'offerta e'
indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di
ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano
anche alla gara di cui all'art. 153. La societa' cosi'
costituita diventa la concessionaria subentrando nel
rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessita'
di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non
costituisce cessione di contratto. Il bando di gara puo',
altresi', prevedere che la costituzione della societa' sia
un obbligo dell'aggiudicatario.
2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da
parte delle societa' disciplinate dal comma 1 si intendono
realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano
affidati direttamente dalle suddette societa' ai propri
soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti
stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e
contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei
lavori o dei servizi a soggetti terzi.
3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non
costituisce cessione del contratto, la societa' di progetto
diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce
l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione
concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso
d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci
della societa' restano solidalmente responsabili con la
societa' di progetto nei confronti dell'amministrazione per
l'eventuale rimborso del contributo percepito. In
alternativa, la societa' di progetto puo' fornire alla
pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative
per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo
in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette
garanzie cessano alla data di emissione del certificato di
collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce
le modalita' per l'eventuale cessione delle quote della
societa' di progetto, fermo restando che i soci che hanno
concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono
tenuti a partecipare alla societa' e a garantire, nei
limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del
concessionario sino alla data di emissione del certificato
di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale
della societa' di progetto e lo smobilizzo delle
partecipazioni da parte di banche e altri investitori
istituzionali che non abbiano concorso a formare i
requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire
in qualsiasi momento.».
«Art. 159 (Subentro) (art. 37-octies, legge n.
109/1994). - 1. In tutti i casi di risoluzione di un
rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto
concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno
impedire la risoluzione designando una societa' che
subentri nella concessione al posto del concessionario e
che verra' accettata dal concedente a condizione che:
a) la societa' designata dai finanziatori abbia
caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente
equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca
dell'affidamento della concessione;
b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe
causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni
successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1-bis.
1-bis. La designazione di cui al comma 1 deve
intervenire entro il termine individuato nel contratto o,
in mancanza, assegnato dall'amministrazione aggiudicatrice
nella comunicazione scritta agli enti finanziatori della
intenzione di risolvere il contratto.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, sono
fissati i criteri e le modalita' di attuazione delle
previsioni di cui al comma 1.
2-bis. Il presente articolo si applica alle societa' di
progetto costituite per qualsiasi contratto di partenariato
pubblico privato di cui all'art. 3, comma 15-ter.».
«Art. 160 (Privilegio sui crediti) (art. 37-nonies,
legge n. 109/1994). - 1. I crediti dei soggetti che
finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di
interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno
privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e
seguenti del codice civile, sui beni mobili del
concessionario e delle societa' di progetto che siano
concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato
pubblico privato o contraenti generali ai sensi dell'art.
176.
2. Il privilegio, a pena di nullita', deve risultare da
atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti
i finanziatori originari dei crediti, il debitore,
l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della
linea di credito, nonche' gli elementi che costituiscono il
finanziamento.
3. L'opponibilita' ai terzi del privilegio sui beni e'
subordinata alla trascrizione, nel registro indicato
dall'art. 1524, comma 2, del codice civile, dell'atto dal
quale il privilegio risulta. Della costituzione del
privilegio e' dato avviso mediante pubblicazione nel foglio
annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli estremi
della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la
pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti
uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1153 del
codice civile, il privilegio puo' essere esercitato anche
nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui
beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione
prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile
far valere il privilegio nei confronti del terzo
acquirente, il privilegio si trasferisce sul
corrispettivo.».
«Art. 160-bis. (Locazione finanziaria di opere
pubbliche o di pubblica utilita). - 1. Per la
realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere
pubbliche o di pubblica utilita' i committenti tenuti
all'applicazione del presente codice possono avvalersi
anche del contratto di locazione finanziaria, che
costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi
ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto
all'oggetto principale del contratto medesimo.
2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre
indicazioni previste dal presente codice, determina i
requisiti soggettivi, funzionali, economici,
tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le
caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi,
i tempi e le garanzie dell'operazione, nonche' i parametri
di valutazione tecnica ed economico-finanziaria
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
3. L'offerente di cui al comma 2 puo' essere anche una
associazione temporanea costituita dal soggetto
finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili,
ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta,
ovvero un contraente generale. In caso di fallimento,
inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa
impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di
uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea
di imprese, l'altro puo' sostituirlo, con l'assenso del
committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e
caratteristiche.
4. L'adempimento degli impegni della stazione
appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo
controllo della realizzazione ed alla eventuale gestione
funzionale dell'opera secondo le modalita' previste.
4-bis. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione
appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle
capacita' di altri soggetti, anche in associazione
temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi
necessari ad eseguire l'appalto. Nel caso in cui
l'offerente sia un contraente generale, di cui all'art.
162, comma 1, lettera g), esso puo' partecipare anche ad
affidamenti relativi alla realizzazione, all'acquisizione
ed al completamento di opere pubbliche o di pubblica
utilita' non disciplinati dalla parte II, titolo III, capo
IV, se in possesso dei requisiti determinati dal bando o
avvalendosi delle capacita' di altri soggetti.
4-ter. La stazione appaltante pone a base di gara un
progetto di livello almeno preliminare. L'aggiudicatario
provvede alla predisposizione dei successivi livelli
progettuali ed all'esecuzione dell'opera.
4-quater. L'opera oggetto del contratto di locazione
finanziaria puo' seguire il regime di opera pubblica ai
fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l'opera puo'
essere realizzata su area nella disponibilita'
dell'aggiudicatario.».
«Art. 172 (La societa' pubblica di progetto) (art.
5-ter, decreto legislativo n. 190/2002, inserito dal
decreto legislativo n. 189/2005). - 1. Ove la proposta del
soggetto aggiudicatore, come approvata dal CIPE, preveda,
ai fini della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e
dei beni connessi, l'attivita' coordinata di piu' soggetti
pubblici, si procede attraverso la stipula di un accordo di
programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno,
attraverso la costituzione di una societa' pubblica di
progetto, senza scopo di lucro, anche consortile,
partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri
soggetti pubblici interessati. Alla societa' pubblica di
progetto sono attribuite le competenze necessarie alla
realizzazione dell'opera e delle opere strumentali o
connesse, nonche' alla espropriazione delle aree
interessate, e alla utilizzazione delle stesse e delle
altre fonti di autofinanziamento indotte
dall'infrastruttura. La societa' pubblica di progetto e'
autorita' espropriante ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La
societa' pubblica di progetto realizza l'intervento in nome
proprio e per conto dei propri soci e mandanti, avvalendosi
dei finanziamenti deliberati dal CIPE in suo favore,
operando anche al fine di ridurre il costo per la pubblica
finanza.
1-bis. Per lo svolgimento delle competenze di cui al
secondo periodo del comma 1, le societa' pubbliche di
progetto applicano le disposizioni del presente codice.
2. Alla societa' pubblica di progetto possono
partecipare le camere di commercio, industria e artigianato
e le fondazioni bancarie.
3. La societa' pubblica di progetto e' istituita allo
scopo di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici
volto a promuovere la realizzazione ed eventualmente la
gestione dell'infrastruttura, e a promuovere altresi' la
partecipazione al finanziamento; la societa' e' organismo
di diritto pubblico ai sensi del presente codice e soggetto
aggiudicatore ai sensi del presente capo.
4. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di
un'infrastruttura possono partecipare, tramite accordo di
programma, al finanziamento della stessa, anche attraverso
la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla societa'
pubblica di progetto di beni immobili di proprieta' o allo
scopo espropriati con risorse finanziarie proprie.
5. Ai fini del finanziamento di cui al comma 4, gli
enti pubblici possono contribuire per l'intera durata del
piano economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o
alla societa' pubblica di progetto, devolvendo alla stessa
i proventi di propri tributi o diverse fonti di reddito,
fra cui:
a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi
aggiuntivi di oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione
e ICI, indotti dalla infrastruttura;
b) da parte della camera di commercio, industria e
artigianato, una quota della tassa di iscrizione, allo
scopo aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n.
580.
6. La realizzazione di infrastrutture costituisce
settore ammesso, verso il quale le fondazioni bancarie
possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme
previste dalle norme in vigore.
7. I soggetti privati interessati alla realizzazione di
un'infrastruttura possono contribuire alla stessa
attraverso la cessione di immobili di loro proprieta' o
impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito
accordo procedimentale.».
«Art. 174 (Concessioni relative a infrastrutture) (art.
7, decreto legislativo n. 190/2002). - 1. Il concessionario
assume a proprio carico il rischio di gestione dell'opera.
Il prezzo eventualmente da accordare al concessionario e la
durata della concessione sono determinati, nel bando di
gara, sulla base del piano economico finanziario e
costituiscono, come previsto al successivo art. 177,
comma 4, parametri di aggiudicazione della concessione.
Nella determinazione del prezzo si tiene conto
dell'eventuale prestazione di beni e servizi da parte del
concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore,
relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del
bando di gara.
2. Le procedure di appalto del concessionario e i
rapporti dello stesso concessionario con i propri
appaltatori o con il proprio contraente generale, sono
regolate esclusivamente dalle:
norme regolanti gli appalti del concessionario di cui
agli articoli da 146 a 151;
norme di qualificazione degli appaltatori e
subappaltatori di cui al regolamento;
verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti
degli affidatari e subaffidatari di lavori. I rapporti tra
concessionario e appaltatore o contraente generale sono
rapporti di diritto privato disciplinati dal contratto e
dalle norme del codice civile.
3. I rapporti di collegamento del concessionario con le
imprese esecutrici dei lavori sono individuati e regolati
dall'art. 149, comma 3. L'elenco limitativo di tali imprese
e' unito alle candidature per la concessione. Tale elenco
e' aggiornato in funzione delle modifiche che intervengono
successivamente nei collegamenti tra le imprese. Ove il
concessionario si avvalga per la realizzazione delle opere,
di un contraente generale, ai rapporti tra concessionario e
contraente generale si applicano i commi 7, 8 e 9 dell'art.
176. Ove il contraente generale sia un'impresa collegata al
concessionario, deve assicurare il subaffidamento a terzi
delle quote ad essi riservate in sede di gara ovvero ai
sensi del comma 4; il subaffidamento delle quote predette
dovra' avvenire con la procedura prevista per gli appalti
del concessionario dagli articoli da 146 a 151.
4. E' fatto divieto alle amministrazioni
aggiudicatrici, di procedere ad estensioni dei lavori
affidati in concessione al di fuori delle ipotesi
consentite dall'art. 147, previo aggiornamento degli atti
convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal
Ministro delle infrastrutture. Di tale aggiornamento deve
essere data comunicazione al Parlamento.
5. (Abrogato).
«Art. 175 (Promotore) (art. 8, decreto legislativo n.
190/2002). - 1. Il Ministero pubblica sul sito informatico
di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data
6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100
del 2 maggio 2001, nonche' nella Gazzetta Ufficiale
italiana e comunitaria, la lista delle infrastrutture,
inserite nel programma di cui al comma 1 dell'art. 162, per
le quali i soggetti aggiudicatoci intendono avviare le
procedure di cui all'art. 153. Nella lista e' precisato,
per ciascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto
aggiudicatore presso il quale gli interessati possono
ottenere le informazioni ritenute utili.
2. E' facolta' dei soggetti di cui all'art. 153,
comma 20, presentare al Ministero delle infrastrutture
proposte di intervento e studi di fattibilita' relativi
alla realizzazione di infrastrutture, inserite nel
programma di cui al comma 1 dell'art. 164, non presenti
nella lista di cui al comma 1. Tale presentazione non
determina, in capo al Ministero, alcun obbligo di esame e
valutazione. Il Ministero puo' inserire, nell'ambito di una
successiva lista di cui al comma 1, le proposte di
intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse;
l'inserimento non determina alcun diritto del proponente al
compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione
degli interventi proposti.
3. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria,
la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella
di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'art. 165. A
tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con
lo studio d'impatto ambientale e quant'altro necessario
alle predette procedure.
4. Il CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente
al progetto preliminare, nei tempi e modi di cui all'art.
165. Ove ritenga di non approvare la proposta, la rimette
al soggetto aggiudicatore ai fini dell'eventuale
espletamento di una nuova istruttoria o per la
realizzazione dell'opera con diversa procedura; in ogni
caso, sono rimborsati al promotore i costi della
integrazione del progetto richiesta dal soggetto
aggiudicatore a norma del comma 3.
5. La gara di cui all'art. 153 e' bandita entro un mese
dalla delibera di approvazione del progetto preliminare da
parte del CIPE ed e' regolata dall'art. 177.».
«Art. 176 (Affidamento a contraente generale) (art. 9,
decreto legislativo n. 190/2002; art. 2, decreto
legislativo n. 189/2005). - 1. Con il contratto di cui
all'art. 173, comma 1, lettera b), il soggetto
aggiudicatore, in deroga all'art. 53, affida ad un soggetto
dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella
costruzione di opere nonche' di adeguata capacita'
organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la
realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto
delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel
progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e
posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in
tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Il contraente generale provvede:
a) allo sviluppo del progetto definitivo e alle
attivita' tecnico amministrative occorrenti al soggetto
aggiudicatore per pervenire all'approvazione dello stesso
da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a
base di gara;
b) all'acquisizione delle aree di sedime; la delega
di cui all'art. 6, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un
concessionario, puo' essere accordata al contraente
generale;
c) alla progettazione esecutiva;
d) all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e
alla loro direzione;
e) al prefinanziamento, in tutto o in parte,
dell'opera da realizzare;
f) ove richiesto, all'individuazione delle modalita'
gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;
g) all'indicazione, al soggetto aggiudicatore, del
piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle
forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili
a prevenire le infiltrazioni della criminalita', secondo le
forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in
materia.
3. Il soggetto aggiudicatore provvede:
a) alle attivita' necessarie all'approvazione del
progetto definitivo da parte del CIPE, ove detto progetto
non sia stato posto a base di gara;
b) all'approvazione del progetto esecutivo e delle
varianti;
c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle
opere;
d) al collaudo delle stesse;
e) alla stipulazione di appositi accordi con gli
organi competenti in materia di sicurezza nonche' di
prevenzione e repressione della criminalita', finalizzati
alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei
lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le
fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le
realizzano. I contenuti di tali accordi sono definiti dal
CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere,
istituito ai sensi dell'art. 180 del codice e del decreto
dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, in ogni caso
prevedendo l'adozione di protocolli di legalita' che
comportino clausole specifiche di impegno, da parte
dell'impresa aggiudicataria, a denunciare eventuali
tentativi di estorsione, con la possibilita' di valutare il
comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva
ammissione a procedure ristrette della medesima stazione
appaltante in caso di mancata osservanza di tali
prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano
gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti
aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che e' tenuta
a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese
interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei
lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e
repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa
comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi
alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti
risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai
sensi dell'art. 175 e quelli derivanti dalla attuazione di
ogni altra modalita' di finanza di progetto. Il CIPE
definisce, altresi', lo schema di articolazione del
monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a
tale forma di controllo, le modalita' attraverso le quali
esercitare il monitoraggio, nonche' le soglie di valore
delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio
stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti
inferiori a quello previsto ai sensi dell'art. 1, comma 1,
del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri
connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi
nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20.
4. Il contraente generale risponde nei confronti del
soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva
esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del
presente capo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e
contraente generale sono regolati, per quanto non previsto
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal presente capo e
dal regolamento, dalle norme della parte II che
costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle
norme della parte III, dagli atti di gara e dalle norme del
codice civile regolanti l'appalto.
5. Alle varianti del progetto affidato al contraente
generale non si applicano gli articoli 56, 57 e 132; esse
sono regolate dalle norme della parte II che costituiscono
attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della
parte III e dalle disposizioni seguenti:
a) restano a carico del contraente generale le
eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o
integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso e
approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a
carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti
indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o
sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o
comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;
b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il
contraente generale puo' proporre al soggetto aggiudicatore
le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute
dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di
realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore puo'
rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche
tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e
le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel
progetto posto a base di gara, o comunque determinino
peggioramento della funzionalita', durabilita',
manutenibilita' e sicurezza delle opere, ovvero comportino
maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o
ritardo del termine di ultimazione.
6. Il contraente generale provvede alla esecuzione
unitaria delle attivita' di cui al comma 2 direttamente
ovvero, se costituito da piu' soggetti, a mezzo della
societa' di progetto di cui al comma 10; i rapporti del
contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto
privato, a cui non si applica il presente codice, salvo
quanto previsto nel presente capo. Al contraente generale
che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla
parte I e alla parte II, che costituiscono attuazione della
direttiva 2004/18, ovvero di cui alla parte III.
7. Il contraente generale puo' eseguire i lavori
affidati direttamente, nei limiti della qualificazione
posseduta a norma del regolamento, ovvero mediante
affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori
del contraente generale devono a loro volta possedere i
requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento, e
possono subaffidare i lavori nei limiti e alle condizioni
previste per gli appaltatori di lavori pubblici; l'art. 118
si applica ai predetti subaffidamenti. Il soggetto
aggiudicatore richiede al contraente generale di
individuare e indicare, in sede di offerta, le imprese
esecutrici di una quota non inferiore al trenta per cento
degli eventuali lavori che il contraente generale prevede
di eseguire mediante affidamento a terzi.
8. L'affidamento al contraente generale, nonche' gli
affidamenti e subaffidamenti di lavori del contraente
generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le
modalita' previste per i lavori pubblici.
9. Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il
regolare adempimento degli obblighi contrattuali del
contraente generale verso i propri affidatari; ove risulti
la inadempienza del contraente generale, il soggetto
aggiudicatore ha facolta' di applicare una detrazione sui
successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto
all'affidatario, nonche' di applicare le eventuali diverse
sanzioni previste in contratto.
10. Per il compimento delle proprie prestazioni il
contraente generale, ove composto da piu' soggetti,
costituisce una societa' di progetto in forma di societa',
anche consortile, per azioni o a responsabilita' limitata.
La societa' e' regolata dall'art. 156 e dalle successive
disposizioni del presente articolo. Alla societa' possono
partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente
generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico
operative preventivamente indicate in sede di gara. La
societa' cosi' costituita subentra nel rapporto al
contraente generale senza alcuna autorizzazione, salvo le
verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca
cessione di contratto; salvo diversa previsione del
contratto, i soggetti componenti il contraente generale
restano solidalmente responsabili con la societa' di
progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore per la
buona esecuzione del contratto. In alternativa, la societa'
di progetto puo' fornire al soggetto aggiudicatore garanzie
bancarie e assicurative per la restituzione delle somme
percepite in corso d'opera, liberando in tal modo i soci.
Tali garanzie cessano alla data di emissione del
certificato di collaudo dell'opera. Il capitale minimo
della societa' di progetto e' indicato nel bando di gara.
11. Il contratto stabilisce le modalita' per la
eventuale cessione delle quote della societa' di progetto,
fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i
requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare
alla societa' e a garantire, nei limiti del contratto, il
buon adempimento degli obblighi del contraente generale,
sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso
nella societa' di progetto e lo smobilizzo di
partecipazioni da parte di istituti bancari e altri
investitori istituzionali che non abbiano concorso a
formare i requisiti per la qualificazione puo' tuttavia
avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore
non puo' opporsi alla cessione di crediti effettuata dal
contraente generale nell'ipotesi di cui all'art. 117.
12. Il bando determina la quota di valore dell'opera
che deve essere realizzata dal contraente generale con
anticipazione di risorse proprie e i tempi e i modi di
pagamento del prezzo. Per i bandi pubblicati entro il
31 dicembre 2006, tale quota non puo' superare il venti per
cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara e,
in ogni caso, il saldo della quota di corrispettivo
ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei
lavori. Per il finanziamento della predetta quota, il
contraente generale o la societa' di progetto possono
emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi
di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'art. 2412 del
codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il
pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio
debito verso il contraente generale quale risultante da
stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal
certificato di collaudo dell'opera; le obbligazioni
garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere
utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o
assicurative previste dalla legislazione vigente. Le
modalita' di operativita' della garanzia di cui al terzo
periodo del presente comma sono stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture. Le garanzie prestate dallo
Stato ai sensi del presente comma sono inserite nell'elenco
allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 13 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni.
13. I crediti delle societa' di progetto, ivi incluse
quelle costituite dai concessionari a norma dell'art. 156,
nei confronti del soggetto aggiudicatore sono cedibili ai
sensi dell'art. 117; la cessione puo' avere ad oggetto
crediti non ancora liquidi ed esigibili.
14. La cessione deve essere stipulata mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere
notificata al debitore ceduto. L'atto notificato deve
espressamente indicare se la cessione e' effettuata a
fronte di un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa
limitata.
15. Il soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle
prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale
con la emissione di un certificato di pagamento esigibile
alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni
contrattuali. Per i soli crediti di cui al presente
comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con
rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento
costituisce definitivo riconoscimento del credito del
finanziatore cessionario; al cessionario non e' applicabile
nessuna eccezione di pagamento delle quote di
prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra
debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione
con crediti derivanti dall'adempimento dello stesso
contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del
contraente generale cedente.
16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento
dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15,
in tutti i casi di mancato o ritardato completamento
dell'opera.
17. Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la
garanzia globale di cui al comma 13 e vi siano crediti
riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15:
a) la garanzia di buon adempimento non e' soggetta
alle riduzioni progressive di cui all'art. 113; ove la
garanzia si sia gia' ridotta ovvero la riduzione sia
espressamente prevista nella garanzia prestata, il
riconoscimento definitivo del credito non opera se la
garanzia non e' ripristinata e la previsione di riduzione
espunta dalla garanzia;
b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per
motivi attribuibili al contraente generale si applicano le
disposizioni previste dall'art. 159;
c) il contraente generale ha comunque facolta' di
sostituire la garanzia di buon adempimento con la garanzia
globale, ove istituita; in tale caso non si applicano le
previsioni di cui alle lettere a) e b).
18. Il contraente generale presta, una volta istituita,
la garanzia globale di esecuzione di cui all'art. 129,
comma 3, che deve comprendere la possibilita' per il
garante, in caso di fallimento o inadempienza del
contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro
soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente
generale, scelto direttamente dal garante stesso.
19. I capitolati prevedono, tra l'altro:
a) le modalita' e i tempi, nella fase di sviluppo e
approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, delle
prestazioni propedeutiche ai lavori, pertinenti in
particolare le prestazioni di cui all'art. 165, comma 8, e
i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati;
b) le modalita' e i tempi per il pagamento dei ratei
di corrispettivo dovuti al contraente generale per le
prestazioni compiute prima dell'inizio dei lavori,
pertinenti in particolare le attivita' progettuali e le
prestazioni di cui alla lettera a).
20. Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure
volte al perseguimento delle finalita' di prevenzione e
repressione della criminalita' e dei tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 176, comma 3,
lettera e), e 180, comma 5, il soggetto aggiudicatore
indica nel bando di gara un'aliquota forfettaria, non
sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo
complessivo dell'intervento, secondo valutazioni
preliminari che il contraente generale e' tenuto a recepire
nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si
pone a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore,
la somma corrispondente a detta aliquota e' inclusa nelle
somme a disposizione del quadro economico, ed e' unita una
relazione di massima che correda il progetto, indicante
l'articolazione delle suddette misure, nonche' la stima dei
costi. Tale stima e' riportata nelle successive fasi della
progettazione. Le variazioni tecniche per l'attuazione
delle misure in questione, eventualmente proposte dal
contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non
possono essere motivo di maggiori oneri a carico del
soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia
prodotto per iniziativa del promotore, quest'ultimo
predispone analoga articolazione delle misure in questione,
con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a
ribasso d'asta e inseriti nelle somme a disposizione del
l'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si
applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di
affidamento mediante concessione.».
«Art. 179 (Insediamenti produttivi e infrastrutture
private strategiche per l'approvvigionamento energetico)
(art. 13, decreto legislativo n. 190/2002). - 1. Gli
insediamenti produttivi e le infrastrutture private
strategiche inclusi nel programma sono opere private di
preminente interesse nazionale; alla intesa Stato-regione
per la localizzazione delle stesse ad ogni fine urbanistico
ed edilizio, alla valutazione di impatto ambientale, ove
necessaria, nonche' al conseguimento di ogni altro parere e
permesso, comunque denominato, necessario alla
realizzazione degli insediamenti produttivi e delle
infrastrutture private strategiche si provvede con le
modalita' di cui agli articoli 165 e 166; contestualmente
all'approvazione del progetto definitivo, ovvero con
successiva eguale procedura, il realizzatore
dell'insediamento produttivo o dell'infrastruttura privata
strategica puo' richiedere e conseguire tutte le
autorizzazioni e i permessi necessari all'esercizio
dell'insediamento stesso.
2. Per la localizzazione, la VIA, l'approvazione dei
progetti e la dichiarazione di pubblica utilita' delle
infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento
energetico, incluse nel programma di cui all'art. 161, si
applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
3. Il soggetto aggiudicatore, o per esso, il
concessionario o contraente generale, trasmette al
Ministero e al Ministero delle attivita' produttive, entro
il termine di sei mesi dall'approvazione del programma, il
progetto delle infrastrutture di competenza. Il progetto e'
trasmesso altresi' alle amministrazioni interessate
rappresentate nel CIPE e alle ulteriori amministrazioni
competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni necessari
alla realizzazione e all'esercizio delle opere, nonche' ai
gestori di opere interferenti. Nei casi in cui, ai sensi
delle disposizioni vigenti, l'opera e' soggetta a VIA, il
progetto contiene tutti gli elementi necessari ai fini
dello svolgimento delle relative procedure ed e' corredato
dallo studio di impatto ambientale che e' reso pubblico
secondo le procedure vigenti. Il progetto evidenzia con
adeguato elaborato cartografico le aree impegnate, le
eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di
salvaguardia. L'avvio del procedimento, anche ai fini della
dichiarazione di pubblica utilita', e' comunicato dal
soggetto aggiudicatore o, per esso, dal concessionario o
contraente generale, ai privati interessati ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, con
le stesse forme previste per la VIA dall'art. 5 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988,
n. 377.
4. Il Ministero convoca una Conferenza di servizi entro
trenta giorni dal ricevimento del progetto. La Conferenza
di servizi ha finalita' istruttoria e acquisisce gli atti e
i documenti relativi alla realizzazione del progetto.
Nell'ambito della Conferenza di servizi, che si conclude
entro il termine perentorio di novanta giorni, le
amministrazioni competenti e i gestori di opere
interferenti hanno facolta' di presentare motivate proposte
di adeguamento, richieste di prescrizioni all'atto della
approvazione del progetto, o richieste di varianti che non
modificano le caratteristiche essenziali delle opere e le
caratteristiche prestazionali e funzionali individuate in
sede di progetto. Entro i quaranta giorni successivi alla
conclusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta
le proposte e le richieste pervenute dalle amministrazioni
competenti e dai gestori delle opere interferenti e gli
eventuali chiarimenti o integrazioni progettuali apportati
dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o
contraente generale, e formula la propria proposta al CIPE
che, nei trenta giorni successivi, approva con eventuali
adeguamenti o prescrizioni il progetto definitivo. Nei casi
in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'opera e'
soggetta a VIA, si applicano per l'approvazione del
progetto le procedure di cui all'art. 183.
5. L'approvazione del CIPE e' adottata a maggioranza
dei componenti con l'intesa dei presidenti delle regioni e
delle province autonome interessate. L'approvazione
sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni
altra autorizzazione, approvazione, parere e nulla osta
comunque denominato, costituisce dichiarazione di pubblica
utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere, e
consente la realizzazione e l'esercizio delle
infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento
energetico e di tutte le attivita' previste nel progetto
approvato. In caso di dissenso della regione o provincia
autonoma si provvede con le modalita' di cui all'art. 165,
comma 6.
6. Le funzioni amministrative previste dal presente
capo relative alla realizzazione e all'esercizio delle
infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento
energetico sono svolte di concerto tra il Ministero e il
Ministero delle attivita' produttive.
7. Relativamente alle infrastrutture strategiche per
l'approvvigionamento energetico gli enti aggiudicatori di
cui all'art. 207 applicano le disposizioni di cui alla
parte III.
8. Alle interferenze che interessano gli insediamenti
produttivi e le infrastrutture strategiche per
l'approvvigionamento energetico si applica l'art. 170.».
«Art. 188 (Requisiti di ordine generale) (art.
20-quater, decreto legislativo n. 190/2002 aggiunto
dall'art. 1, decreto legislativo n. 9/2005). - 1. Per la
qualificazione sono richiesti al contraente generale i
requisiti di ordine generale di cui all'art. 38.
2. La dimostrazione dei requisiti di ordine generale
non e' richiesta agli imprenditori in possesso di
qualificazione rilasciata ai sensi del citato regolamento
da non oltre cinque anni.».
«Art. 189 (Requisiti di ordine speciale) (art.
20-quinquies, decreto legislativo n. 190/2002 aggiunto
dall'art. 1, decreto legislativo n. 9/2005). - 1. I
requisiti di ordine speciale occorrenti per la
qualificazione sono:
a) adeguata capacita' economica e finanziaria;
b) adeguata idoneita' tecnica e organizzativa;
c) adeguato organico tecnico e dirigenziale.
2. La adeguata capacita' economica e finanziaria e'
dimostrata:
a) dal rapporto, risultante dai bilanci consolidati
dell'ultimo triennio, tra patrimonio netto dell'ultimo
bilancio consolidato, costituito dal totale della
lettera a) del passivo di cui all'art. 2424 del codice
civile, e cifra di affari annuale media consolidata in
lavori relativa all'attivita' diretta e indiretta di cui
alla lettera b). Tale rapporto non deve essere inferiore al
dieci per cento, il patrimonio netto consolidato puo'
essere integrato da dotazioni o risorse finanziarie
addizionali irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a
disposizione anche dalla eventuale societa' controllante.
Ove il rapporto sia inferiore al dieci per cento, viene
convenzionalmente ridotta alla stessa proporzione la cifra
d'affari; ove superiore, la cifra di affari in lavori di
cui alla lettera b) e' incrementata convenzionalmente di
tanti punti quanto e' l'eccedenza rispetto al minimo
richiesto, con il limite massimo di incremento del
cinquanta per cento. Per le iscrizioni richieste o
rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2006 il rapporto medio
non deve essere inferiore al quindici per cento e
continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali per
valori superiori. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a
decorrere dal 1° gennaio 2009, il rapporto medio non deve
essere inferiore al venti per cento, e continuano ad
applicarsi gli incrementi convenzionali per valori
superiori. Ove il rapporto sia inferiore ai minimi
suindicati viene convenzionalmente ridotta alle stesse
proporzioni la cifra d'affari;
b) dalla cifra di affari consolidata in lavori,
svolti nel triennio precedente la domanda di iscrizione
mediante attivita' diretta e indiretta, non inferiore a
cinquecento milioni di euro per la Classifica I, mille
milioni di euro per la Classifica II e milletrecento
milioni di euro per la Classifica III, comprovata con le
modalita' fissate dal regolamento. Nella cifra d'affari in
lavori consolidata possono essere ricomprese le attivita'
di progettazione e fornitura di impianti e manufatti
compiute nell'ambito della realizzazione di un'opera
affidata alla impresa.
3. La adeguata idoneita' tecnica e organizzativa e'
dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro
non inferiore al quaranta per cento dell'importo della
classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori
di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per
cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa,
di tre lavori di importo complessivo non inferiore al
sessantacinque per cento della classifica richiesta. I
lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con
buon esito e ultimati nel quinquennio precedente la
richiesta di qualificazione, ovvero la parte di essi
eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati
prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta,
si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori e'
costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso
d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e
dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente
insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle
riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e
rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti
all'estero si applicano le disposizioni dettate dal
regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si
intendono, in conformita' all'art. 3, comma 7 quelli aventi
ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente ai
bisogni del committente, con piena liberta' di
organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la
facolta' di affidare a terzi anche la totalita' dei lavori
stessi, nonche' di eseguire gli stessi, direttamente o
attraverso societa' controllate. Possono essere altresi'
valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione
e gestione aggiudicate con procedura di gara. I certificati
dei lavori indicano l'importo, il periodo e il luogo di
esecuzione e precisano se questi siano stati effettuati a
regola d'arte e con buon esito. Detti certificati
riguardano l'importo globale dei lavori oggetto del
contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o
realizzati da imprese controllate o interamente possedute,
e recano l'indicazione dei responsabili di progetto o di
cantiere; i certificati sono redatti in conformita' al
modello di cui all'allegato XXII.
4. L'adeguato organico tecnico e dirigenziale e'
dimostrato:
a) dalla presenza in organico di dirigenti
dell'impresa in numero non inferiore a quindici unita' per
la Classifica I, venticinque unita' per la Classifica II e
quaranta unita' per la Classifica III;
b) dalla presenza in organico di direttori tecnici
con qualifica di dipendenti o dirigenti, di responsabili di
cantiere o di progetto, ai sensi delle norme UNI-ISO 10006,
dotati di adeguata professionalita' tecnica e di esperienza
acquisita in qualita' di responsabile di cantiere o di
progetto di un lavoro non inferiore a trenta milioni di
euro per la Classifica I, cinquanta milioni di euro per la
Classifica II e sessanta milioni di euro per la Classifica
III, in numero non inferiore a tre unita' per la Classifica
I, sei unita' per la Classifica II e nove unita' per la
Classifica III; gli stessi soggetti non possono rivestire
analogo incarico per altra impresa e producono a tale fine
una dichiarazione di unicita' di incarico. L'impresa
assicura il mantenimento del numero minimo di unita'
necessarie per la qualificazione nella propria classifica,
provvedendo alla sostituzione del dirigente, direttore
tecnico o responsabile di progetto o cantiere uscente con
soggetto di analoga idoneita'; in mancanza si dispone la
decadenza della qualificazione o la riduzione della
Classifica.
5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al
31 dicembre 2013, il possesso dei requisiti di adeguata
idoneita' tecnica e organizzativa di cui al comma 3 puo'
essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi
del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre
categorie di opere generali per la Classifica I, in non
meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere
generali per la Classifica II e per la Classifica III, in
nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.».
«Art. 191 (Norme di partecipazione alla gara) (art.
20-octies, decreto legislativo n. 190/2002 aggiunto
dall'art. 1, decreto legislativo n. 9/2005). - 1. I
soggetti aggiudicatori hanno facolta' di richiedere, per le
singole gare:
a) che l'offerente dimostri la sussistenza dei
requisiti generali di cui all'art. 38; nei confronti
dell'aggiudicatario la verifica di sussistenza dei
requisiti generali e' sempre espletata;
b) che l'offerente dimostri, tramite i bilanci
consolidati e idonee dichiarazioni bancarie, la
disponibilita' di risorse finanziarie, rivolte al
prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare;
c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle
imprese affidatarie designate in sede di gara o dallo
stesso offerente, della capacita' tecnica specifica per
l'opera da realizzare e dei requisiti economico finanziari
e tecnico organizzativi adeguati al progetto da redigere
nel rispetto delle previsioni degli articoli 36 e seguenti
e delle indicazioni integrative e di dettaglio da disporsi
con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture.
2. Ai fini del comma 1, lettera c), la esecuzione di
lavori analoghi, ove richiesto dal bando di gara, potra'
essere documentata dalle imprese affidatarie designate
ovvero dall'offerente, dimostrando di avere eseguito, con
le modalita' dell'art. 189, comma 3, opere ricadenti in una
delle seguenti categorie OG accorpate ai sensi del
regolamento:
a) organismi edilizi (OG1);
b) opere per la mobilita' su gomma e su ferro (OG3 e
OG4);
c) opere relative al ciclo integrato dell'acqua (OG5
e OG6);
d) opere fluviali e marittime (OG7 e OG8);
e) opere impiantistiche (OG9, OG10 e OG11);
f) opere di impatto ambientale (OG12 e OG13).
3. A prescindere dalla qualificazione richiesta in sede
di gara, i soggetti aggiudicatori indicano, negli atti
contrattuali, le specifiche qualificazioni anche
specialistiche che devono essere possedute dagli esecutori
delle lavorazioni piu' complesse. A tali qualificazioni non
si applicano le limitazioni di cui al comma 2.
4. Ai fini dell'art. 176, comma 7, del presente codice,
la quota minima del trenta per cento di imprese affidatarie
che devono essere indicate in sede di offerta, si intende
riferita a tutti i lavori che il Contraente generale non
esegue con mezzi propri.
5. I soggetti aggiudicatori che sono enti aggiudicatori
ai sensi dell'art. 3, comma 29, possono istituire il
proprio sistema di qualificazione secondo nel rispetto
dell'art. 232.
6. Gli enti aggiudicatori di cui al comma 5 ammettono
al sistema i contraenti generali qualificati a norma del
presente capo e dotati, inoltre, delle eventuali
qualificazioni specifiche individuate dal soggetto
aggiudicatore in base a norme e criteri oggettivi conformi
alle previsioni dei commi 1 e 2.
7. Non possono concorrere alla medesima gara imprese
collegate ai sensi dell'art. 149, comma 3. E' fatto divieto
ai partecipanti di concorrere alla gara in piu' di
raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere
alla gara anche in forma individuale qualora abbiano
partecipato alla gara medesima in associazione o Consorzio,
anche stabile.
8. Per i contratti di cui all'art. 53, comma 2,
lettera c) e per le gare da aggiudicare alla offerta
economicamente piu' vantaggiosa, i soggetti aggiudicatori
possono prevedere il conferimento di un premio in denaro, a
parziale recupero delle spese sostenute, ai migliori
classificati; i premi devono essere limitati al rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate e
possono essere accordati per un valore complessivo massimo
dell'uno virgola cinque per cento dell'importo a base di
gara, nel caso di cui all'art. 53, comma 2, lettera c), e
dello zero virgola sessanta per cento, in caso di offerta
economicamente piu' vantaggiosa.
9. I contraenti generali dotati della adeguata e
competente classifica di qualificazione per la
partecipazione alle gare, attestata con il sistema di cui
al presente capo ovvero dimostrata ai sensi dell'art. 47,
comma 2, possono partecipare alla gara in associazione o
consorzio con altre imprese purche' queste ultime siano
ammesse, per qualunque classifica, al sistema di
qualificazione ovvero siano qualificabili, per qualunque
classifica, ai sensi dell'art. 47, comma 2. Le imprese
associate o consorziate concorrono alla dimostrazione dei
requisiti di cui al comma 1.».
«Art. 192 (Gestione del sistema di qualificazione)
(art. 20-nonies, decreto legislativo n. 190/2002 aggiunto
dall'art. 1, decreto legislativo n. 9/2005). - 1. La
attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti
generali e' rilasciata dal Ministero delle infrastrutture.
2. La durata dell'efficacia della attestazione e' pari
a tre anni. Entro il terzo mese precedente alla data di
scadenza dell'attestazione il contraente generale trasmette
al Ministero tutta la documentazione necessaria ad ottenere
il rinnovo. La attestazione e' rilasciata ovvero
motivatamente negata entro tre mesi dalla ricezione di
tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo nel
rilascio, imputabile all'Amministrazione, l'attestazione
scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle
gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento
del rilascio di quella rinnovata.
3. La attestazione di cui al comma 1 e' necessaria per
la partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti
di contraente generale a decorrere dall'ottavo mese dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo
10 gennaio 2005, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 4 febbraio 2005.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente
capo, si fa riferimento, ai fini della qualificazione delle
imprese, alle norme di cui al regolamento dell'art. 5, che
fissa anche le modalita' tecniche e procedurali di
presentazione dei documenti e rilascio delle attestazioni.
5. (Abrogato).
6. (Abrogato).
«Art. 194 (Interventi per lo sviluppo infrastrutturale)
(art. 5, commi da 1 a 11 e 13, decreto-legge n. 35/2005,
convertito con legge n. 80/2005). - 1. Per le finalita' di
accelerazione della spesa in conto capitale di cui al
comma 1 dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
come modificato dall'art. 4, comma 130, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, il CIPE, utilizzando anche le
risorse rese disponibili per effetto delle modifiche
dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, finanzia prioritariamente gli interventi
inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, selezionati
secondo i principi adottati dalla delibera CIPE n. 21/2004
del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 275 del 23 novembre 2004.
2. Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di interventi
che, in coerenza con le priorita' strategiche e i criteri
di selezione previsti dalla programmazione comunitaria per
le aree urbane, consentano di riqualificare e migliorare la
dotazione di infrastrutture materiali e immateriali delle
citta' e delle aree metropolitane in grado di accrescerne
le potenzialita' competitive.
3. L'individuazione degli interventi strategici di cui
al comma 2 e' effettuata, valorizzando la capacita'
propositiva dei comuni, sulla base dei criteri e delle
intese raggiunte dai Ministeri dell'economia e delle
finanze e delle infrastrutture, da tutte le regioni
interessate, da rappresentanti dei Comuni e dal
partenariato istituzionale ed economico-sociale a livello
nazionale, come previsto dal punto 1.1 della delibera CIPE
n. 20/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 265 dell'il novembre 2004.
4. Per la realizzazione di infrastrutture con modalita'
di finanza di progetto possono essere destinate anche le
risorse costituenti investimenti immobiliari degli enti
previdenziali pubblici.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture,
possono essere dichiarati interventi infrastrutturali
strategici e urgenti, ai sensi dell'art. 1 della legge
21 dicembre 2001, n. 443, e delle disposizioni del presente
articolo, le opere e i lavori previsti nell'ambito delle
concessioni autostradali gia' assentite, anche se non
inclusi nel primo programma delle infrastrutture
strategiche, approvato dal CIPE con la delibera n. 121/2001
del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario
nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 21 marzo 2002, la cui
realizzazione o il cui completamento sono indispensabili
per lo sviluppo economico del Paese.
6. Per le opere e i lavori di cui al comma 5, i
soggetti aggiudicatori procedono alla realizzazione
applicando la normativa comunitaria in materia di appalti
di lavori pubblici e, anche soltanto per quanto concerne le
procedure approvative e autorizzative dei progetti qualora
dai medesimi soggetti aggiudicatori, previo parere dei
commissari straordinari ove nominati, ritenuto
eventualmente piu' opportuno, le disposizioni di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443.
7. Per le opere di cui al comma 5 si puo' procedere
alla nomina di un commissario straordinario al quale
vengono conferiti i poteri di cui all'art. 13 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e
successive modificazioni. I commissari straordinari sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Presidente della regione interessata,
su proposta del Ministro delle infrastrutture, tra soggetti
in possesso di specifica professionalita', competenza ed
esperienza maturata nel settore specifico della
realizzazione di opere pubbliche, provvedendo
contestualmente alla conferma o alla sostituzione dei
commissari straordinari eventualmente gia' nominati.
8. I commissari straordinari seguono l'andamento delle
opere, svolgono le funzioni di indirizzo e coordinamento di
cui all'art. 163, comma 5. Essi esercitano i poteri loro
attribuiti ai sensi del presente art. qualora le procedure
ordinarie subiscano rallentamenti, ritardi o impedimenti di
qualsiasi natura e genere, o comunque si verifichino
circostanze tali da determinare rallentamenti, ritardi o
impedimenti per la realizzazione delle opere o nella fase
di esecuzione delle stesse, dandone comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle
infrastrutture.
9. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 13,
comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 67 del 1997 e
successive modificazioni.
10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori
autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione
o al potenziamento dei terminali di rigassificazione in
possesso di concessione rilasciata ai sensi delle norme
vigenti o autorizzati ai sensi dell'art. 8 della legge
24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati infrastrutture
strategiche nel settore gas naturale ai sensi della legge
21 dicembre 2001, n. 443, sono tenuti ad esprimersi entro
sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o di
ingiustificato ritardo, il Ministero delle attivita'
produttive, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e
con le ordinarie risorse di bilancio, provvede senza
necessita' di diffida alla nomina di un commissario ad acta
per gli adempimenti di competenza.
11. Nell'esercizio dei poteri e compiti ai medesimi
attribuiti ai sensi del presente articolo, i commissari
straordinari provvedono, nel limite dell'importo approvato
per l'opera dai soggetti competenti alla relativa
realizzazione, anche in deroga alla normativa vigente nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della
normativa comunitaria.
12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei
compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al
comma 7. Alla corrispondente spesa si fa fronte utilizzando
i fondi stanziati per le opere di cui al comma 5.».
«Art. 203 (Progettazione) (art. 8, decreto legislativo
n. 30/2004). - 1. L'affidamento dei lavori indicati
all'art. 198, comma 1 e 2, e' disposto, di regola, sulla
base del progetto definitivo, integrato dal capitolato
speciale e dallo schema di contratto.
2. L'esecuzione dei lavori puo' prescindere
dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo, che, ove
sia stata ritenuta necessaria in relazione alle
caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata
dalla stazione appaltante, e' effettuata dall'appaltatore
ed e' approvata entro i termini stabiliti con il bando di
gara o con lettera di invito. Resta comunque necessaria la
redazione del piano di manutenzione.
3. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici
decorate di beni architettonici e scavi archeologici
sottoposti alle disposizioni di tutela di beni culturali,
il contratto di appalto che prevede l'affidamento sulla
base di un progetto preliminare o definitivo puo'
comprendere oltre all'attivita' di esecuzione, quella di
progettazione successiva al livello previsto a base
dell'affidamento laddove cio' venga richiesto da
particolari complessita', avendo riguardo alle risultanze
delle indagini svolte.
3-bis. Per ogni intervento, il responsabile del
procedimento, nella fase di progettazione preliminare,
stabilisce il successivo livello progettuale da porre a
base di gara e valuta motivatamente, esclusivamente sulla
base della natura e delle caratteristiche del bene e
dell'intervento conservativo, la possibilita' di ridurre i
livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti
dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualita'.
3-ter. La progettazione esecutiva puo' essere omessa
nelle seguenti ipotesi:
a) per i lavori su beni mobili e superfici
architettoniche decorate che non presentino complessita'
realizzative;
b) negli altri casi, qualora il responsabile del
procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del
bene, ovvero il suo stato di conservazione, siano tali da
non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi;
in tali casi, il responsabile del procedimento dispone che
la progettazione esecutiva sia redatta in corso d'opera,
per stralci successivi, sulla base dell'esperienza delle
precedenti fasi di progettazione e di cantiere.
4. Il responsabile del procedimento verifica il
raggiungimento dei livelli di progettazione richiesti e
valida il progetto da porre a base di gara e in ogni caso
il progetto esecutivo previsto nei commi da 1, 2 e 3.».
«Art. 225 (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati)
(art. 43, direttiva 2004/17; art. 28, decreto legislativo
n. 158/1995). - 1. Gli enti aggiudicatori che abbiano
aggiudicato un appalto o concluso un accordo quadro inviano
un avviso relativo all'appalto aggiudicato conformemente
all'allegato XVI, entro due mesi dall'aggiudicazione
dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro e alle
condizioni dalla Commissione stessa definite e pubblicate
con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.
2. Nel caso di appalti aggiudicati nell'ambito di un
accordo quadro in conformita' all'art. 222, comma 2, gli
enti aggiudicatori sono esentati dall'obbligo di inviare un
avviso in merito ai risultati della procedura di
aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.
3. Gli enti aggiudicatori inviano un avviso relativo
agli appalti aggiudicati basati su un sistema dinamico di
acquisizione entro due mesi a decorrere dall'aggiudicazione
di ogni appalto. Essi possono tuttavia raggruppare detti
avvisi su base trimestrale. In tal caso, essi inviano gli
avvisi raggruppati al piu' tardi due mesi dopo la fine di
ogni trimestre.
4. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e
destinate alla pubblicazione sono pubblicate in conformita'
con l'allegato X. A tale riguardo la Commissione rispetta
il carattere commerciale sensibile segnalato dagli enti
aggiudicatori quando comunicano informazioni sul numero di
offerte ricevute, sull'identita' degli operatori economici
o sui prezzi.
5. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto
per servizi di ricerca e sviluppo senza indire una gara ai
sensi dell'art. 221, comma 1, lettera b), possono limitare
le informazioni da fornire, secondo l'allegato XVI, sulla
natura e quantita' dei servizi forniti, alla menzione
«servizi di ricerca e di sviluppo».
6. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto di
ricerca e sviluppo che non puo' essere aggiudicato senza
indire una gara ai sensi dell'art. 221, comma 1,
lettera b), possono limitare le informazioni da fornire ai
sensi dell'allegato XVI, sulla. natura e quantita' dei
servizi forniti, per motivi di riservatezza commerciale. In
tal caso, essi provvedono affinche' le informazioni
pubblicate ai sensi del presente comma siano almeno
altrettanto dettagliate di quelle contenute nell'avviso con
cui si indice una gara pubblicato ai sensi dell'art. 224,
comma 1.
7. Se ricorrono ad un sistema di qualificazione, gli
enti aggiudi-catori provvedono affinche' tali informazioni
siano almeno altrettanto dettagliate di quelle della
corrispondente categoria degli elenchi o liste di cui
all'art. 232, comma 9.
8. Nel caso di appalti aggiudicati per servizi elencati
nell'allegato II B, gli enti aggiudicatori indicano
nell'avviso se acconsentono alla sua pubblicazione.
9. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e
non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in
forma semplificata e ai sensi dell'allegato X per motivi
statistici.».
«Art. 230 (Disposizioni generali) (art. 51, direttiva
2004/17; art. 22, decreto legislativo n. 158/1995). - 1.
Gli enti aggiudicatori applicano l'art. 38 per
l'accertamento dei requisiti di carattere generale dei
candidati o degli offerenti.
2. Per l'accertamento dei requisiti di capacita'
tecnico-professionale ed economico - finanziaria gli enti
aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici, ove
non abbiano istituito propri sistemi di qualificazione ai
sensi dell'art. 232, applicano gli articoli da 39 a 48.
3. Per l'accertamento dei requisiti di capacita'
tecnico-professionale ed economico-finanziaria gli enti
aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatici,
possono, alternativamente, istituire propri sistemi di
qualificazione ai sensi dell'art. 232, ovvero applicare gli
articoli da 39 a 48, ovvero accertare i requisiti di
capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria ai
sensi dell'art. 233.
4. Quale che sia il sistema di selezione qualitativa
prescelto, si applicano gli articoli 43 e 44, nonche' gli
articoli 49 e 50 con esclusione del comma 1, lettera a).
5. Il regolamento di cui all'art. 5 detta le
disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo
gli eventuali ulteriori requisiti di capacita'
tecnico-professionale ed economico-finanziaria per i
lavori, servizi, forniture, nei settori speciali, anche al
fine della attestazione e certificazione SOA.
6. I sistemi di qualificazione istituiti dagli enti
aggiudicatori ai sensi dei commi 2 e 3 si applicano
esclusivamente ai contratti relativi alle attivita' di cui
alla presente parte.».
«Art. 232 (Sistemi di qualificazione e conseguenti
procedure selettive) (art. 51.2 e 53, direttiva 2004/17;
art. 15, decreto legislativo n. 158/1995). - 1. Gli enti
aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio
sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o
prestatori di servizi; se finalizzato all'aggiudicazione
dei lavori, tale sistema deve conformarsi ai criteri di
qualificazione fissati dal regolamento di cui all'art. 5.
2. Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di
qualificazione provvedono affinche' gli operatori economici
possano chiedere in qualsiasi momento di essere
qualificati.
3. Gli enti aggiudicatori predispongono criteri e norme
oggettivi di qualificazione e provvedono, ove opportuno, al
loro aggiornamento.
4. Se i criteri e le norme del comma 3 comprendono
specifiche tecniche, si applica l'art. 68.
5. I criteri e le norme di cui al comma 3 includono i
criteri di esclusione di cui all'art. 38.
6. Se chi chiede la qualificazione intende avvalersi
dei requisiti di capacita' economica e finanziaria o
tecnica e professionale di altri soggetti, il sistema di
qualificazione deve essere gestito garantendo il rispetto
dell'art. 50 con esclusione del comma 1, lettera a).
7. I criteri e le norme di qualificazione di cui ai
commi 3 e 4 sono resi disponibili, a richiesta, agli
operatori economici interessati. Gli aggiornamenti di tali
criteri e norme sono comunicati agli operatori economici
interessati.
8. Un ente aggiudicatore puo' utilizzare il sistema di
qualificazione istituito da un altro ente aggiudicatore,
dandone idonea comunicazione agli operatori economici
interessati.
9. L'ente gestore redige un elenco di operatori
economici, che puo' essere diviso in categorie in base al
tipo di appalti per i quali la qualificazione viene
richiesta.
10. In caso di istituzione e gestione di un sistema di
qualificazione, gli enti aggiudicatori osservano:
a) l'art. 223, comma 10, quanto all'avviso
sull'esistenza di un sistema di qualificazione;
b) l'art. 228, quanto alle informazioni a coloro che
hanno chiesto una qualificazione;
c) l'art. 231 quanto al mutuo riconoscimento delle
condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonche'
dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni.
11. L'ente aggiudicatore che istituisce e gestisce il
sistema di qualificazione stabilisce i documenti, i
certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono
corredare la domanda di iscrizione, e non puo' chiedere
certificati o documenti che riproducono documenti validi
gia' nella disponibilita' dell'ente aggiudicatore.
12. I documenti, i certificati e le dichiarazioni
sostitutive, se redatti in una lingua diversa
dall'italiano, sono accompagnati da una traduzione in
lingua italiana certificata conforme al testo originale
dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane del Paese
in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore
Ufficiale.
13. Se viene indetta una gara con un avviso
sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli
offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in
una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati
qualificati con tale sistema.
14. Nell'ipotesi di cui al comma 13, al fine di
selezionare i partecipanti alla procedura di aggiudicazione
dello specifico appalto oggetto di gara, gli enti
aggiudicatori:
a) qualificano gli operatori economici in conformita'
al presente articolo;
b) selezionano gli operatori in base a criteri
oggettivi;
c) riducono, se del caso, il numero dei candidati
selezionati, con criteri oggettivi.».
«Art. 237 (Norma di rinvio) (articoli 64, 65, 66,
direttiva 2004/17). - 1. Nei concorsi di progettazione si
applicano le disposizioni del capo III con esclusione
dell'art. 221 della presente parte nonche' quelle degli
articoli 101, 104, 105, comma 2, e da 106 a 110.».
«Art. 253 (Norme transitorie). - 1. Fermo quanto
stabilito ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, le
disposizioni di cui al presente codice si applicano alle
procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si
indice una gara siano pubblicati successivamente alla data
della sua entrata in vigore, nonche', in caso di contratti
senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai
contratti in cui, alla data di entrata in vigore del
presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti
a presentare le offerte.
1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti
disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o
avvisi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007:
a) art. 33, commi 1 e 2, nonche' comma 3, secondo
periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;
b) (soppressa);
c) (soppressa);
d) art. 59, limitatamente ai settori ordinari.
1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi
importo, nei settori ordinari, le disposizioni dell'art. 56
si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati
successivamente al 1° agosto 2007. Le disposizioni
dell'art. 57 si applicano alle procedure per le quali
l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente
al 1° agosto 2007.
1-quater. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture nei settori ordinari e speciali, le disposizioni
dell'art. 58 si applicano alle procedure i cui bandi o
avvisi siano pubblicati successivamente alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5.
1-quinquies. Per gli appalti di lavori pubblici di
qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni
degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano
alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'art. 5. Le disposizioni di cui lo 256, comma 1,
riferite alle fattispecie di cui al presente comma,
continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui all'art. 5.
2. Il regolamento di cui all'art. 5 e' adottato entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente
codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione. Le disposizioni regolamentari previste ai
sensi dell'art. 40, comma 4, lettera g) e g-bis), entrano
in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del
regolamento di cui all'art. 5.
3. Per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore
del regolamento di cui all'art. 5, continuano ad applicarsi
il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni
regolamentari vigenti che, in base al presente codice,
dovranno essere contenute nel regolamento di cui all'art.
5, nei limiti di compatibilita' con il presente codice. Per
i lavori pubblici, fino all'adozione del nuovo capitolato
generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale
19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando, nei limiti
di compatibilita' con il presente codice.
4. In relazione all'art. 8:
a) fino all'entrata in vigore del nuovo trattamento
giuridico ed economico, ai dipendenti dell'Autorita' e'
attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del
personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
b) fino all'entrata in vigore del regolamento di cui
all'art. 8, comma 4, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554 del 1999;
5. Il termine di scadenza dei membri dell'Autorita'
gia' nominati al momento dell'entrata in vigore del
presente codice e' prorogato di un anno.
6. In relazione all'art. 10, fino all'entrata in vigore
del regolamento, restano ferme le norme vigenti in tema di
soggetti responsabili per le fasi di progettazione,
affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici.
7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui
all'art. 17, comma 8, continua ad applicarsi il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2003,
recante «acquisizione di beni e servizi ed esecuzione dei
lavori in economia, ovvero a trattativa privata, per gli
organismi di informazione e sicurezza». Il regolamento di
cui all'art. 17, comma 8, disporra' l'abrogazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio
2003 e dell'art. 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
8. Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le
disposizioni dell'art. 32, comma 1, lettera g) e dell'art.
122, comma 8, non si applicano alle opere di urbanizzazione
secondaria da realizzarsi da parte di soggetti privati che,
alla data di entrata in vigore del codice, abbiano gia'
assunto nei confronti del Comune l'obbligo di eseguire i
lavori medesimi a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
9. Al fine dell'applicazione dell'art. 37, fino
all'entrata in vigore del regolamento, i raggruppamenti
temporanei sono ammessi se il mandatario e i mandanti
abbiano i requisiti indicati nel decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e nel decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
9-bis. In relazione all'art. 40, comma 3, lettera b),
fino al 31 dicembre 2010, per la dimostrazione del
requisito della cifra di affari realizzata con lavori
svolti mediante attivita' diretta ed indiretta, del
requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche
e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il
periodo di attivita' documentabile e' quello relativo ai
migliori cinque anni del decennio antecedente la data di
sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione
del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e
del requisito del-l'esecuzione di un singolo lavoro ovvero
di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al
31 dicembre 2010, sono da considerare i lavori realizzati
nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del
contratto con la SOA per il conseguimento della
qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche
agli operatori economici di cui all'art. 47, con le
modalita' ivi previste.
10. In relazione all'art. 66, comma 7, le modifiche che
si rendano necessarie al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20, anche in relazione alla
pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture
di cui al citato decreto ministeriale, di bandi relativi a
servizi e forniture, nonche' di bandi di stazioni
appaltanti non statali, sono effettuate con decreto del
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza
Stato-regioni. Sino alla entrata in funzione del sito
informatico presso l'Osservatorio, i bandi e gli avvisi
sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.
11. Con disposizioni dell'Istituto Poligrafico dello
Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
codice, e' istituita e disciplinata la serie speciale
relativa ai contratti pubblici nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, in sostituzione delle attuali
modalita' di pubblicazione di avvisi e bandi su detta
Gazzetta. Nel frattempo la pubblicazione avviene sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con le vigenti
modalita'.
12. Ai fini dell'applicazione dell'art. 77, per un
periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente codice, le stazioni appaltanti non
richiedono agli operatori economici l'utilizzo degli
strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di
comunicazione, salvo nel caso di ricorso all'asta
elettronica e di procedura di gara interamente gestita con
sistemi telematici.
13. In relazione all'art. 83, comma 5, fino all'entrata
in vigore del regolamento continuano ad applicarsi il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo
1999, n. 117, e il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 18 novembre 2005, recante «affidamento e gestione
dei servizi sostitutivi di mensa», nei limiti di
compatibilita' con il presente codice.
14. In relazione all'art. 85, comma 13, fino
all'entrata in vigore del regolamento si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, nei limiti di
compatibilita' con il presente codice.
15. In relazione all'art. 90, ai fini della
partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti,
le societa' costituite dopo la data di entrata in vigore
della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di tre
anni dalla loro costituzione, possono documentare il
possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
riferimento ai requisiti dei soci delle societa', qualora
costituite nella forma di societa' di persone o di societa'
coope-rativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti
dipendenti della societa' con rapporto a tempo
indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni
di collaborazione coordinata e continuativa, qualora
costituite nella forma di societa' di capitali.
15-bis. In relazione alle procedure di affidamento di
cui art. 91, fino al 31 dicembre 2010 per la dimostrazione
dei requisiti di capacita' tecnico-professionale ed
economico-finanziaria, il periodo di attivita'
documentabile e' quello relativo ai migliori tre anni del
quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del
decennio precedente la data di pubblicazione del bando di
gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli
operatori economici di cui all'art. 47, con le modalita'
ivi previste.
16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso
l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in
vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza
dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti
previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in
servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero
abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra
amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e
risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e
abbiano svolto o collaborato ad attivita' di progettazione.
17. Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 92,
comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto
del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
18. In relazione all'art. 95, comma 1, fino
all'emanazione del regolamento si applica l'art. 18, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del
1999. L'art. 95 non si applica alle opere indicate al
comma 1 del medesimo art. 95, per le quali sia gia'
intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge
25 giugno 2005, n. 109, l'approvazione del progetto
preliminare.
19. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art.
113 si applicano, quanto ai contratti relativi a lavori,
anche ai contratti in corso; le disposizioni del citato
comma 3 dell'art. 113 si applicano inoltre anche ai
contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione,
affidati anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente codice, ove gli stessi abbiano previsto garanzie
di esecuzione.
20. In relazione all'art. 112, comma 5, sino
all'entrata in vigore del regolamento, la verifica puo'
essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti o degli organismi di cui alla lettera a) del
citato art. 112. Gli incarichi di verifica di ammontare
inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a
soggetti scelti nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e
trasparenza.
21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA
dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del
codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture
sentita l'Autorita', emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti
i criteri, le modalita' e le procedure per la verifica dei
certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati
ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica e'
conclusa entro un anno dall'entrata in vigore del predetto
decreto.
22. In relazione all'art. 125 (lavori, servizi,
forniture in economia) fino alla entrata in vigore del
regolamento:
a) i lavori in economia sono disciplinati dal decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
nei limiti di compatibilita' con le disposizioni del
presente codice;
b) le forniture e i servizi in economia sono
disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica
20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di compatibilita' con le
disposizioni del presente codice. Restano altresi' in
vigore, fino al loro aggiornamento, i provvedimenti emessi
dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione
dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 384 del 2001.
23. In relazione all'art. 131, comma 5, la nullita'
riguarda i contratti ivi previsti, stipulati dopo l'entrata
in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
3 luglio 2003, n. 222, senza i prescritti piani di
sicurezza; i contratti di appalto o concessione, in corso
alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, se privi del piano
operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2
dell'art. 131, sono annullabili qualora non integrati con i
piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del citato decreto.
24. In relazione all'art. 133 le disposizioni di cui ai
commi 4, 5, 6 dell'art. 133 si applicano ai lavori eseguiti
e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine
il primo decreto di cui al comma 6 del medesimo art. 133
rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione piu'
significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i
lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al
1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal
Ministero per l'anno 2003.
25. In relazione all'art. 146 e all'art. 149 per la
realizzazione delle opere previste nelle convenzioni gia'
assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e
prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del
30 giugno 2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare a
terzi una percentuale minima del 40% dei lavori.
26. Le stazioni appaltanti procedono a rendere noto il
diritto di prelazione a favore del promotore, nel caso di
avvisi indicativi pubblicati prima della data del
31 gennaio 2005, che non contengano l'indicazione espressa
del diritto di prelazione, secondo le modalita'
alternativamente specificate ai successivi periodi del
presente comma. Ove alla data del 28 dicembre 2005 non sia
stato pubblicato il bando per la gara prevista dall'art.
155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti
inseriscono, al momento della pubblicazione del bando,
l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore
del promotore. Ove alla data di pubblicazione del citato
decreto sia stato pubblicato il bando per la gara prevista
dall'art. 155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti,
nel corso della successiva procedura negoziata prevista
dall'art. 155, comma 1, lettera b), inviano comunicazione
formale, con l'indicazione espressa del diritto di
prelazione a favore del promotore, unicamente ai soggetti
partecipanti alla procedura negoziata.
26-bis. In relazione all'art. 159, comma 2, fino
all'emanazione del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, i criteri e le modalita' di
attuazione possono essere fissati dalle parti nel
contratto.
27. In relazione alla disciplina recata dalla parte II,
titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture
strategiche e insediamenti produttivi):
a) non trovano applicazione i seguenti articoli del
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 554 del 1999:
a.1) art. 9 - Pubblicita' degli atti della
conferenza di servizi;
a.2) titolo III, capo II - La progettazione;
a.3) titolo IV, capo IV - Affidamento dei servizi
di importo inferiore al controvalore in euro di 200.000
DSP; e capo V - Affidamento dei servizi di importo pari o
superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP;
b) per le concessioni gia' affidate, ovvero rinnovate
e prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data
del 10 settembre 2002, i concessionari sono tenuti ad
appaltare a terzi una percentuale minima del quaranta per
cento dei lavori;
c) le disposizioni dell'art. 174 (concessione
relativa a infrastrutture strategiche) si applicano anche
alle concessioni relative a infrastrutture gia' affidate
alla data del 10 settembre 2002;
d) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002,
sia gia' stato redatto il progetto definitivo, sia stata
gia' affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque
ritenuto dal soggetto aggiudicatore piu' opportuno ai fini
della celere realizzazione dell'opera, puo' procedersi
all'attestazione di compatibilita' ambientale e alla
localizzazione dell'opera sulla base del progetto
definitivo. Nel caso in cui, alla data del 10 settembre
2002, sia stato gia' redatto il progetto esecutivo o sia
stata gia' affidata la realizzazione dello stesso, per
l'affidamento a contraente generale il soggetto
aggiudicatore puo' porre a base di gara il progetto
esecutivo. In tale caso il contraente generale assume
l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara
e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal
comma 5 dell'art. 176;
e) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002,
il progetto delle infrastrutture sia gia' oggetto, in tutto
o in parte, di procedura autorizzativa, approvativa o di
valutazione di impatto ambientale sulla base di vigenti
nonne statali o regionali, i soggetti aggiudicatori possono
richiedere l'interruzione della medesima procedura optando
per l'avvio unitario delle procedure disciplinate dalla
parte II, titolo III, capo IV, ovvero proseguire e
concludere la procedura in corso. Ai fini del compimento
delle procedure di cui alla parte II, titolo III, capo IV,
possono essere utilizzate quali atti istruttori le
risultanze delle procedure anche di conferenza di servizi
gia' compiute ovvero in corso. Si osservano, in quanto
applicabili, i commi 6 e 7 dell'art. 185;
f) in sede di prima applicazione del decreto
legislativo n. 190 del 2002 i soggetti aggiudicatori
adottano, in alternativa alla concessione, l'affidamento a
contraente generale per la realizzazione dei progetti di
importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro, che
presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti:
interconnessione con altri sistemi di collegamento europei;
complessita' dell'intervento tale da richiedere un'unica
logica realizzativa e gestionale, nonche' estrema
complessita' tecnico-organizzativa. L'individuazione dei
predetti progetti e' effettuata dal Ministro delle
infrastrutture. Ferma restando l'applicazione delle
semplificazioni procedurali di cui al presente capo, i
progetti che non abbiano le caratteristiche sopra indicate
sono realizzati con appalto di progettazione esecutiva ed
esecuzione, in uno o piu' lotti ovvero con appalto di sola
esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo.
E' comunque consentito l'affidamento in concessione;
g) per la realizzazione delle infrastrutture di loro
competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i
commissari straordinari di Governo, anche in liquidazione,
nominati in virtu' di disposizioni diverse da quelle di cui
alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono stipulare, con
riferimento alle concessioni in corso alla data del
10 settembre 2002 e nel rispetto degli elementi essenziali
dei relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento
alle previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e
della parte II, titolo III, capo IV;
h) per i procedimenti relativi agli insediamenti
produttivi e alle infrastrutture strategiche per
l'approvvigionamento energetico di cui all'art. 179, in
corso alla data del 10 settembre 2002, e' data facolta' al
richiedente di optare per l'applicazione della normativa
stabilita nella parte II, titolo III, capo IV, ferma
restando l'efficacia degli atti compiuti relativamente agli
stessi procedimenti;
i) le disposizioni di cui agli articoli 164, 167,
168, 169, 171, 172 si applicano a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005,
n. 189. Le norme di cui all'allegato tecnico contenuto
nell'allegato XXI al presente codice, si applicano ai
progetti delle infrastrutture, la cui redazione sia stata
bandita o, in caso di procedura negoziata, affidata ovvero,
per i progetti redatti direttamente, oggetto di
deliberazione dell'organo competente dopo la data di
entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005,
n. 189. Per i progetti in corso e per quelli banditi prima
della data di entrata in vigore del citato decreto n. 189
del 2005, i soggetti aggiudicatori hanno facolta' di
adeguare il progetto alle norme tecniche allegate, con
eventuale variazione del relativo corrispettivo;
l) la disposizione di cui all'art. 165, comma 3,
relativa al limite del 5 per cento, si applica ai progetti
la cui istruttoria e' avviata dopo la data di entrata in
vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005. Le
disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell'art. 176 si
applicano alle procedure di gara e ai rapporti contrattuali
in corso alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 189 del 2005; le disposizioni dei commi 15,
16 e 17 del medesimo art. 176, si applicano ai lavori
banditi dopo la data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 189 del 2005, ma e' facolta' del soggetto
aggiudicatore prevedere la applicazione delle disposizioni
medesime ai lavori gia' banditi ovvero, per quelli gia'
aggiudicati, convenire con il contraente generale la
applicazione delle stesse ai relativi contratti;
m) in relazione all'art. 180, comma 1, fino
all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, i
soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che trovano
applicazione in materia di esecuzione, contabilita' e
collaudo;
n) in relazione all'art. 188, fino all'entrata in
vigore del regolamento, continua ad applicarsi l'art. 17
del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, e ai fini dell'art. 188, comma 2, si tiene
conto della qualificazione rilasciata da non oltre cinque
anni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 34 del 2000;
o) in relazione all'art. 189, comma 1, lettera b),
fino all'entrata in vigore del regolamento si applica
l'art. 18 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 34 del 2000;
p) ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6
dell'art. 194, sono fatti salvi, relativamente alle opere
stesse, gli atti e i provvedimenti gia' formati o assunti,
e i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, che i soggetti
aggiudicatori, previo parere dei commissari straordinari
ove nominati, ritengano eventualmente piu' opportuno, ai
fini della celere realizzazione dell'opera proseguire e
concludere in luogo dell'avviare un nuovo procedimento ai
sensi della parte II, titolo III, capo IV.
28. Il regolamento di cui all'art. 196 e' adottato
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione. Ai fini dell'applicazione dell'art. 196 fino
alla data di entrata in vigore del regolamento ivi
previsto, restano ferme le disposizioni regolamentari
attualmente vigenti, nei limiti di compatibilita' con il
presente codice.
29. Ai fini della disciplina di cui alla parte II,
titolo IV, capo II le attestazioni di qualificazione
relative alla categoria 0S2, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,
ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore
del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come
modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n.
420, ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, hanno
efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. E'
tuttavia fatta salva la verifica della stazione appaltante
in ordine al possesso dei requisiti individuati da detto
regolamento.
30. In relazione all'art. 201, fino alla data di
entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai
commi 1 e 3 dell'art. 201, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e di cui al decreto
ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal
decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420. Fino alla
data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di
cui ai commi 1 e 3 dell'art. 201, le stazioni appaltanti
possono individuare, quale ulteriore requisito di
partecipazione al procedimento di appalto, l'avvenuta
esecuzione, nell'ultimo decennio, di lavori nello specifico
settore cui si riferisce l'intervento, individuato in base
alla tipologia dell'opera oggetto di appalto. Ai fini della
valutazione della sussistenza di detto requisito, possono
essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente
realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di
cottimi e subaffidamenti.
31. In relazione all'art. 212, fino alla conclusione
favorevolmente della procedura di cui all'art. 219
eventualmente attivata in relazione alle attivita' di cui
al citato art. 212, sono fatti salvi i decreti ministeriali
adottati ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
32. Ai fini dell'applicazione dell'art. 240, per i
lavori per i quali la individuazione del soggetto
affidatario sia gia' intervenuta alla data di entrata in
vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, la proposta di
accordo bonario e' formulata dal responsabile del
procedimento secondo la disciplina anteriore alla entrata
in vigore della citata legge.
33. Ai fini dell'applicazione della disciplina
dell'arbitrato di cui all'art. 241 e seguenti restano in
vigore i criteri di determinazione del valore della lite e
le tariffe fissate, rispettivamente dall'art. 10, commi 1,
4, 5, e 6, e dall'allegato di cui al decreto ministeriale
2 dicembre 2000, n. 398, salvo quanto disposto dall'art.
252, comma 6.
34. In relazione alla disciplina dell'arbitrato, recata
dagli articoli 241, 242, 243:
a) dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il
richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi dalla
normativa previgente di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, contenuto nelle
clausole dei contratti di appalto gia' stipulati, deve
intendersi riferito ai collegi da nominare con le nuove
procedure secondo le modalita' previste dal codice e i
relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina ivi
fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la
costituzione di collegi arbitrali in difformita' alla
normativa abrogata a seguito dell'entrata in vigore del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del
1999, contenute nelle clausole di contratti o capitolati
d'appalto gia' stipulati alla data di entrata in vigore del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del
1999, a condizione che i collegi arbitrali medesimi
risultino gia' costituiti alla data di entrata in vigore
della presente disposizione;
b) sono fatte salve le procedure arbitrali definite o
anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della
legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, purche' risultino
rispettate le disposizioni relative all'arbitrato contenute
nel codice di procedura civile, ovvero nell'art. 32 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal
comma 16-sexies del citato decreto-legge n. 35 del 2005;
c) fatte salve le norme transitorie di cui alle
lettere a) e b), i giudizi arbitrali nei quali siano stati
gia' nominati i due arbitri delle parti, si svolgono
secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del
presente codice;
d) sono abrogate tutte le disposizioni che, in
contrasto con la disciplina del presente codice, prevedono
limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie
nella materia dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi, forniture, o contemplano arbitrati obbligatori. E'
salvo il disposto dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge
11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 8 agosto
1998, n. 267, e dell'art. 1, comma 2-quater, del
decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla
legge 8 aprile 2003, n. 15.
35. Ai fini dell'applicazione dell'art. 16, comma 4,
lettera h) dell'allegato XXI, fino all'entrata in vigore
del regolamento si applica l'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive
modificazioni.».
«Art. 256 (Disposizioni abrogate). - 1. A decorrere
dall'entrata in vigore del presente codice, sono o restano
abrogati:
gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, 351, 352, 353,
354 e 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
l'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e
l'art. 24 del regolamento approvato con regio decreto
20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e
integrazioni;
la legge 8 agosto 1977, n. 584;
l'art. 5, commi 4 e 5, e l'art. 32 della legge 3
gennaio 1978, n. 1;
gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n.
741;
l'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l'art. 4;
l'art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni dalla legge
26 aprile 1989, n. 155;
gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n.
428;
gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20
della legge 19 marzo 1990, n. 55;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 gennaio 1991, n. 55;
il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
l'art. 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
l'art. 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
l'art. 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502;
l'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
la legge 11 febbraio 1994, n. 109; e' fatto salvo
l'art. 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come
modificato dalla citata legge n. 109 del 1994;
l'art. 11 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 573;
il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito
con la legge 2 giugno 1995, n. 216;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
l'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
5 agosto 1997, n. 517;
l'art. 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
la legge 18 novembre 1998, n. 415;
il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio
1999, n. 22;
il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525;
gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3,
55, 57, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87,
comma 2, 88, commi 1, 2 e 3, 89, comma 3, 91, comma 4, 92,
commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 118, 119,
120, 121, 122, 142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi 1 e
2, 149, 150, 151 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
l'art. 32 del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
l'art. 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n.
205;
la legge 7 novembre 2000, n. 327;
l'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l'art. 10,
commi 1, 2, 4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata;
gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
l'art. 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n.
166;
il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30;
l'art. 5, commi da 1 a 13, e commi 16-sexies e
16-septies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
gli articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies del
decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge
25 giugno 2005, n. 109;
l'art. 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62;
l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005,
n. 90, convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152;
l'art. 14-vicies-ter, comma 1, lettera c) del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella
legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente alle parole "i
criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa e";
il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189,
recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n.
190 del 2002;
il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, recante
"Finanza di progetto - Disciplina delle procedure in corso
i cui avvisi indicativi, pubblicati prima della data del
31 gennaio 2005, non contengano l'indicazione espressa del
diritto di prelazione a favore del promotore";
l'art. 1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre
2005, n. 266;
l'art. 2, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248;
l'art. 19 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31.
2. In relazione all'art. 141, comma 4, ultimo periodo,
resta abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura
regolamentare, anteriore alla data di entrata in vigore
della legge 1° agosto 2002, n. 166.
3. Sono o restano abrogati tutti gli speciali riti
processuali in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture, diversi da quelli di cui all'art. 245.
4. Il regolamento di cui all'art. 5 elenca le norme
abrogate, con decorrenza dall'entrata in vigore del
regolamento medesimo, anche in relazione alle disposizioni
contenute nei seguenti atti:
gli articoli 337, 338; 342; 343; 344; 348 della legge
20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 marzo 1999, n. 117;
il decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554;
il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34;
il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile
2002, n. 101;
il decreto del Ministro delle infrastrutture e
trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del
contraente generale;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
18 novembre 2005, recante "affidamento e gestione dei
servizi sostitutivi di mensa".
5. Gli altri regolamenti e decreti ministeriali
previsti dal presente codice, ove sono destinati a
sostituire precedenti regolamenti e decreti ministeriali,
elencano le norme abrogate, con decorrenza dalla loro
entrata in vigore.».
«Allegato XXI
(Omissis).
Art. 28 (Verifica attraverso strutture tecniche
dell'amministrazione). - 1. La stazione appaltante provvede
all'attivita' di verifica della progettazione attraverso
strutture e personale tecnico della propria
amministrazione, ovvero strutture tecniche di altre
amministrazioni di cui puo' avvalersi ai sensi dell'art.
33, comma 3, del codice.
2. Le strutture di cui al comma 1 che possono svolgere
l'attivita' di verifica dei progetti sono:
a) per lavori di importo superiore a 20 milioni di
euro, l'unita' tecnica della stazione appaltante
accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN
ISO/IEC 17020, quale organismo di ispezione di Tipo B;
b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di
euro:
l'unita' tecnica di cui alla lettera a);
gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti
ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;
gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti
dotate di un sistema di gestione per la qualita' ove il
progetto sia stato redatto da progettisti interni.
3. Per sistema di gestione per la qualita', ai fini di
cui al comma 1, si intende un sistema coerente con
requisiti della norma UNI EN ISO 9001.
Per un periodo di due anni dalla data di entrata in
vigore del presente allegato le strutture tecniche
dell'ammisistrazione sono esentate dal possesso della
certificazione UNI EN ISO 9001.
4. Ferme restando le competenze del Ministero dello
sviluppo economico in materia di vigilanza sugli organismi
di accreditamento, il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, tramite il servizio tecnico centrale, e' organo
di accreditamento delle unita' tecniche delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e degli organismi statali di diritto pubblico ai sensi
delle norme europee UNI EN ISO 9001 ed UNI GEI EN ISO/IEC
17020 per gli organismi di ispezione di Tipo B, sulla base
di apposito regolamento tecnico predisposto dal Consiglio
stesso sentiti gli enti nazionali di accreditamento
riconosciuti a livello europeo, emanato con decreto del
Ministro delle infrastrutture. Per le finalita' di cui al
presente comma le amministrazioni pubbliche possono
avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
5. Per le amministrazioni pubbliche che non si
avvalgono delle disposizioni di cui al comma 4
l'accreditamento dell'organismo di ispezione di Tipo B e
l'accertamento del sistema di gestione per la qualita'
coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001
dovranno essere rilasciati, rispettivamente, da enti
partecipanti all'European Cooperation for Accreditation
(EA) e da organismi di certificazione, accreditati da enti
partecipanti all'European Cooperation for Accreditation
(EA).
(Omissis).».
«Art. 37 (Le garanzie). - 1. Il soggetto incaricato
dell'attivita' di verifica deve essere munito, dalla data
di accettazione dell'incarico, di una polizza di
responsabilita' civile professionale per i rischi derivanti
dall'attivita' di propria competenza avente le seguenti
caratteristiche e durata:
a) nel caso di polizza specifica limitata
all'incarico di validazione del progetto preliminare, la
polizza medesima deve avere durata fino alla data di
approvazione del progetto definitivo da parte della
stazione appaltante;
b) nel caso di polizza specifica limitata
all'incarico di verifica ai fini della validazione del
progetto definitivo, la polizza medesima dovra' avere
durata fino alla approvazione del progetto esecutivo da
parte della stazione appaltante;
c) tutte le polizze suddette dovranno avere un
massimale non inferiore al 5 per cento del valore
dell'opera, con il limite di cinque milioni di euro;
d) nel caso in cui l'affidatario dell'incarico di
validazione sia coperto da una polizza professionale
generale per l'intera attivita', detta polizza deve essere
integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia
di assicurazione che garantisca le condizioni di cui ai
punti a), b), c) per lo specifico progetto.
2. Il premio relativo a tale copertura assicurativa e'
a carico della Amministrazione di appartenenza del soggetto
incaricato dell'attivita' di verifica, mentre sara' a
carico del soggetto affidatario, qualora questi sia
soggetto esterno.».



 
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3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di
priorita'. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere
comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero
del patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia'
iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonche' gli
interventi per i quali ricorra la possibilita' di
finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresi' indicati i
beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto
dall'art. 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta
alienazione anche del solo diritto di superficie, previo
esperimento di una gara; tali beni sono classificati e
valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza
storico-artistica, architettonica, paesaggistica e
ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale
e ipotecaria.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare
attuazione ai lavori previsti dal programma triennale
devono rispettare le priorita' ivi indicate. Sono fatti
salvi gli interventi imposti da eventi impreve-dibili o
calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da sopravvenute
disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale e'
subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000
di euro, alla previa approvazione di uno studio di
fattibilita' e, per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 di euro, alla previa approvazione della
progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art. 93,
salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali e'
sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata
dalla stima sommaria dei costi, nonche' per i lavori di cui
all'art. 153 per i quali e' sufficiente lo studio di
fattibilita'.
7. Un lavoro puo' essere inserito nell'elenco annuale,
limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con riferimento
all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione
almeno preliminare e siano state quantificate le
complessive risorse finanziarie necessarie per la
realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso
l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del
personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare
la funzionalita', fruibilita' e fattibilita' di ciascun
lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi
nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti
urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano
sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso
inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla
normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi
contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori
pubblici. Resta ferma l'applicabilita' delle disposizioni
di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui
all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve
contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati
sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato,
delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
gia' stanziati nei rispettivi stati di previsione o
bilanci, nonche' acquisibili ai sensi dell'art. 3 del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e
successive modificazioni. Un lavoro non inserito
nell'elenco annuale puo' essere realizzato solo sulla base
di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse
gia' previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione
al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione
per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi
d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le
disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non
ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
di pubbliche amministrazioni.
11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad
adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei
lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi
triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile
2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso
l'Osservatorio.
12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali,
fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da
amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono
altresi' trasmessi al CIPE, entro trenta giorni
dall'approvazione per la verifica della loro compatibilita'
con i documenti programmatori vigenti.».
«Art. 129 (Garanzie e coperture assicurative per i
lavori pubblici) (art. 30, commi 3, 4, 7-bis, legge n.
109/1994). - 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 75
e dall'art. 113, l'esecutore dei lavori e' altresi'
obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga
indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e
che preveda anche una garanzia di responsabilita' civile
per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di
regolare esecuzione.
2. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari
stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture,
l'esecutore e' inoltre obbligato a stipulare, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonche' una
polizza per responsabilita' civile verso terzi, della
medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi
difetti costruttivi.
3. Con il regolamento e' istituito, per i lavori di
importo superiore a 100 milioni di euro, un sistema di
garanzia globale di esecuzione operante per gli appalti
pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi
i soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e
c). Il sistema, una volta istituito, e' obbligatorio per
tutti gli appalti aventi ad oggetto la progettazione
esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici di importo
superiore a 75 milioni di euro.».
«Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti
dei prezzi) (art. 26, legge n. 109/1994). - 1. In caso di
ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei
titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo
rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal
contratto, che non devono comunque superare quelli fissati
dal regolamento di cui all'art. 5, spettano all'esecutore
dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi
nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro
delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua
facolta', trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in
cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia
stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di
spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,
di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero,
previa costituzione in mora dell'amministrazione
aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della
costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale
per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
1-bis. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del
prezzo, il bando di gara puo' individuare i materiali da
costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle
risorse disponibili e imputabili all'acquisto dei
materiali, prevedono le modalita' e i tempi di pagamento
degli stessi, ferma restando l'applicazione dei prezzi
contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli
stessi, previa presentazione da parte dell'esecutore di
fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto
nella tipologia e quantita' necessarie per l'esecuzione del
contratto e la loro destinazione allo specifico contratto,
previa accettazione dei materiali da parte del direttore
dei lavori, a condizione comunque che il responsabile del
procedimento abbia accertato l'effettivo inizio dei lavori
e che l'esecuzione degli stessi proceda conformemente al
cronoprogramma. Per tali materiali non si applicano le
disposizioni di cui al comma 3, nonche' ai commi da 4 a 7
per variazioni in aumento. Il pagamento dei materiali da
costruzione e' subordinato alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al
pagamento maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero del pagamento
stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia e'
immediatamente escussa dal committente in caso di
inadempimento dell'affidatario dei lavori, ovvero in caso
di interruzione dei lavori o non completamento dell'opera
per cause non imputabili al committente. L'importo della
garanzia e' gradualmente ed automaticamente ridotto nel
corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del
pagamento da parte delle stazioni appaltanti. Da tale norma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni
appaltanti non si puo' procedere alla revisione dei prezzi
e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del codice
civile.
3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo
chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del
ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi,
nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione
reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno
precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei
lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e'
fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da
emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura
eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
3-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla
stazione appaltante l'istanza di applicazione del prezzo
chiuso, ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al
medesimo comma 3.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il
prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di
circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo
rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di
presentazione dell'offerta con il decreto di cui al
comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in
diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e
nel limite delle risorse di cui al comma 7.
5. La compensazione e' determinata applicando la
percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al
prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al
decreto di cui al comma 6 nelle quantita' accertate dal
direttore dei lavori.
6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo
di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni
percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da
costruzione piu' significativi.
6-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla
stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi
del comma 4, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6.
7. Per le finalita' di cui al comma 4 si possono
utilizzare le somme appositamente accantonate per
imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in
misura non inferiore all'1 per cento del totale
dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali
ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione di spesa. Possono altresi' essere utilizzate
le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza dei soggetti
aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata;
l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE,
qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE
stesso.
8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare
annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento
alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati
alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative
variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di
mercato. I prezzari cessano di avere validita' il
31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente
utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei
predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati
dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero
delle infrastrutture di concerto con le regioni
interessate.
9. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici
sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei
loro obblighi contrattuali. L'entita' delle penali e le
modalita' di versamento sono disciplinate dal
regolamento.».
«Art. 135 (Risoluzione del contratto per reati
accertati e per decadenza dell'attestazione di
qualificazione) (art. 118, decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999). - 1. Fermo quanto previsto da
altre disposizioni di legge, qualora nei confronti
dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un
provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una
o piu' misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti
della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei
riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di
fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque
interessati ai lavori, nonche' per violazione degli
obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il
responsabile del procedimento propone alla stazione
appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle
eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita'
dell'intervento, di procedere alla risoluzione del
contratto.
1-bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia
intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario
informatico, la stazione appaltante procede alla
risoluzione del contratto.
2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto
soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.».
«Art. 140 (Procedure di affidamento in caso di
fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per
grave inadempimento dell'esecutore) (art. 5, commi 12-bis,
ter, quater, quinquies, decreto-legge n. 35/2005,
convertitio in legge n. 80/2005). - 1. Le stazioni
appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso di
fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto
per grave inadempimento del medesimo, potranno interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede
all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la
prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente
escluso l'originario aggiudicatario.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia'
proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
«Art. 141 (Collaudo dei lavori pubblici) (art. 28,
legge n. 109/1994). - 1. Il regolamento definisce le norme
concernenti il termine entro il quale deve essere
effettuato il collaudo finale, che deve avere luogo non
oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi,
individuati dal regolamento, di particolare complessita'
dell'opera da collaudare, in cui il termine puo' essere
elevato sino ad un anno. Il medesimo regolamento definisce
altresi' i requisiti professionali dei collaudatori secondo
le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad
essi spettante, nonche' le modalita' di effettuazione del
collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero,
nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.
2. Il regolamento definisce altresi' il divieto di
affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e
contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto del codice e' redatto un
certificato di collaudo secondo le modalita' previste dal
regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere
provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato ancorche' l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi
dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di
importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo e'
sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori
di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro,
e' in facolta' del soggetto appaltante di sostituire il
certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
Il certificato di regolare esecuzione e' comunque emesso
non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. Per le operazioni di collaudo, le stazioni
appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e
specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori,
alla loro complessita' e all'importo degli stessi. Possono
fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad
un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano
prestato servizio per almeno cinque anni in uffici
pubblici.
5. Il collaudatore o i componenti della commissione di
collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle
attivita' autorizzative, di controllo, di progettazione, di
direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori
sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto
nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con
il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i
componenti della commissione di collaudo non possono
inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di
vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive per quali lavori di
particolare complessita' tecnica o di grande rilevanza
economica il collaudo e' effettuato sulla base di apposite
certificazioni di qualita' dell'opera e dei materiali.
7. Fermo quanto previsto dal comma 3, e' obbligatorio
il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai
sensi dell'art. 130, comma 2, lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessita';
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.
8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione,
il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni
di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori,
verificando il rispetto della convenzione.
9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa
garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il
novantesimo giorno dall'emissione del certificato di
collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice
civile.
10. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice
civile, l'appaltatore risponde per la difformita' e i vizi
dell'opera, ancorche' riconoscibili, purche' denunciati dal
soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo
assuma carattere definitivo.
10-bis. Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 717
del 1949.».
«Art. 156 (Societa' di progetto) (art. 37-quinquies,
legge n. 109/1994). - 1. Il bando di gara per l'affidamento
di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una
infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilita'
deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facolta', dopo
l'aggiudicazione, di costituire una societa' di progetto in
forma di societa' per azioni o a responsabilita' limitata,
anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare
minimo del capitale sociale della societa'. In caso di
concorrente costituito da piu' soggetti, nell'offerta e'
indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di
ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano
anche alla gara di cui all'art. 153. La societa' cosi'
costituita diventa la concessionaria subentrando nel
rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessita'
di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non
costituisce cessione di contratto. Il bando di gara puo',
altresi', prevedere che la costituzione della societa' sia
un obbligo dell'aggiudicatario.
2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da
parte delle societa' disciplinate dal comma 1 si intendono
realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano
affidati direttamente dalle suddette societa' ai propri
soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti
stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e
contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei
lavori o dei servizi a soggetti terzi.
3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non
costituisce cessione del contratto, la societa' di progetto
diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce
l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione
concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso
d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci
della societa' restano solidalmente responsabili con la
societa' di progetto nei confronti dell'amministrazione per
l'eventuale rimborso del contributo percepito. In
alternativa, la societa' di progetto puo' fornire alla
pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative
per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo
in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette
garanzie cessano alla data di emissione del certificato di
collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce
le modalita' per l'eventuale cessione delle quote della
societa' di progetto, fermo restando che i soci che hanno
concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono
tenuti a partecipare alla societa' e a garantire, nei
limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del
concessionario sino alla data di emissione del certificato
di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale
della societa' di progetto e lo smobilizzo delle
partecipazioni da parte di banche e altri investitori
istituzionali che non abbiano concorso a formare i
requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire
in qualsiasi momento.».
«Art. 159 (Subentro) (art. 37-octies, legge n.
109/1994). - 1. In tutti i casi di risoluzione di un
rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto
concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno
impedire la risoluzione designando una societa' che
subentri nella concessione al posto del concessionario e
che verra' accettata dal concedente a condizione che:
a) la societa' designata dai finanziatori abbia
caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente
equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca
dell'affidamento della concessione;
b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe
causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni
successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1-bis.
1-bis. La designazione di cui al comma 1 deve
intervenire entro il termine individuato nel contratto o,
in mancanza, assegnato dall'amministrazione aggiudicatrice
nella comunicazione scritta agli enti finanziatori della
intenzione di risolvere il contratto.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, sono
fissati i criteri e le modalita' di attuazione delle
previsioni di cui al comma 1.
2-bis. Il presente articolo si applica alle societa' di
progetto costituite per qualsiasi contratto di partenariato
pubblico privato di cui all'art. 3, comma 15-ter.».
«Art. 160 (Privilegio sui crediti) (art. 37-nonies,
legge n. 109/1994). - 1. I crediti dei soggetti che
finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di
interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno
privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e
seguenti del codice civile, sui beni mobili del
concessionario e delle societa' di progetto che siano
concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato
pubblico privato o contraenti generali ai sensi dell'art.
176.
2. Il privilegio, a pena di nullita', deve risultare da
atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti
i finanziatori originari dei crediti, il debitore,
l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della
linea di credito, nonche' gli elementi che costituiscono il
finanziamento.
3. L'opponibilita' ai terzi del privilegio sui beni e'
subordinata alla trascrizione, nel registro indicato
dall'art. 1524, comma 2, del codice civile, dell'atto dal
quale il privilegio risulta. Della costituzione del
privilegio e' dato avviso mediante pubblicazione nel foglio
annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli estremi
della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la
pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti
uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1153 del
codice civile, il privilegio puo' essere esercitato anche
nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui
beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione
prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile
far valere il privilegio nei confronti del terzo
acquirente, il privilegio si trasferisce sul
corrispettivo.».
«Art. 160-bis. (Locazione finanziaria di opere
pubbliche o di pubblica utilita). - 1. Per la
realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere
pubbliche o di pubblica utilita' i committenti tenuti
all'applicazione del presente codice possono avvalersi
anche del contratto di locazione finanziaria, che
costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi
ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto
all'oggetto principale del contratto medesimo.
2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre
indicazioni previste dal presente codice, determina i
requisiti soggettivi, funzionali, economici,
tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le
caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi,
i tempi e le garanzie dell'operazione, nonche' i parametri
di valutazione tecnica ed economico-finanziaria
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
3. L'offerente di cui al comma 2 puo' essere anche una
associazione temporanea costituita dal soggetto
finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili,
ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta,
ovvero un contraente generale. In caso di fallimento,
inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa
impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di
uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea
di imprese, l'altro puo' sostituirlo, con l'assenso del
committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e
caratteristiche.
4. L'adempimento degli impegni della stazione
appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo
controllo della realizzazione ed alla eventuale gestione
funzionale dell'opera secondo le modalita' previste.
4-bis. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione
appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle
capacita' di altri soggetti, anche in associazione
temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi
necessari ad eseguire l'appalto. Nel caso in cui
l'offerente sia un contraente generale, di cui all'art.
162, comma 1, lettera g), esso puo' partecipare anche ad
affidamenti relativi alla realizzazione, all'acquisizione
ed al completamento di opere pubbliche o di pubblica
utilita' non disciplinati dalla parte II, titolo III, capo
IV, se in possesso dei requisiti determinati dal bando o
avvalendosi delle capacita' di altri soggetti.
4-ter. La stazione appaltante pone a base di gara un
progetto di livello almeno preliminare. L'aggiudicatario
provvede alla predisposizione dei successivi livelli
progettuali ed all'esecuzione dell'opera.
4-quater. L'opera oggetto del contratto di locazione
finanziaria puo' seguire il regime di opera pubblica ai
fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l'opera puo'
essere realizzata su area nella disponibilita'
dell'aggiudicatario.».
«Art. 172 (La societa' pubblica di progetto) (art.
5-ter, decreto legislativo n. 190/2002, inserito dal
decreto legislativo n. 189/2005). - 1. Ove la proposta del
soggetto aggiudicatore, come approvata dal CIPE, preveda,
ai fini della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e
dei beni connessi, l'attivita' coordinata di piu' soggetti
pubblici, si procede attraverso la stipula di un accordo di
programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno,
attraverso la costituzione di una societa' pubblica di
progetto, senza scopo di lucro, anche consortile,
partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri
soggetti pubblici interessati. Alla societa' pubblica di
progetto sono attribuite le competenze necessarie alla
realizzazione dell'opera e delle opere strumentali o
connesse, nonche' alla espropriazione delle aree
interessate, e alla utilizzazione delle stesse e delle
altre fonti di autofinanziamento indotte
dall'infrastruttura. La societa' pubblica di progetto e'
autorita' espropriante ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La
societa' pubblica di progetto realizza l'intervento in nome
proprio e per conto dei propri soci e mandanti, avvalendosi
dei finanziamenti deliberati dal CIPE in suo favore,
operando anche al fine di ridurre il costo per la pubblica
finanza.
1-bis. Per lo svolgimento delle competenze di cui al
secondo periodo del comma 1, le societa' pubbliche di
progetto applicano le disposizioni del presente codice.
2. Alla societa' pubblica di progetto possono
partecipare le camere di commercio, industria e artigianato
e le fondazioni bancarie.
3. La societa' pubblica di progetto e' istituita allo
scopo di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici
volto a promuovere la realizzazione ed eventualmente la
gestione dell'infrastruttura, e a promuovere altresi' la
partecipazione al finanziamento; la societa' e' organismo
di diritto pubblico ai sensi del presente codice e soggetto
aggiudicatore ai sensi del presente capo.
4. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di
un'infrastruttura possono partecipare, tramite accordo di
programma, al finanziamento della stessa, anche attraverso
la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla societa'
pubblica di progetto di beni immobili di proprieta' o allo
scopo espropriati con risorse finanziarie proprie.
5. Ai fini del finanziamento di cui al comma 4, gli
enti pubblici possono contribuire per l'intera durata del
piano economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o
alla societa' pubblica di progetto, devolvendo alla stessa
i proventi di propri tributi o diverse fonti di reddito,
fra cui:
a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi
aggiuntivi di oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione
e ICI, indotti dalla infrastruttura;
b) da parte della camera di commercio, industria e
artigianato, una quota della tassa di iscrizione, allo
scopo aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n.
580.
6. La realizzazione di infrastrutture costituisce
settore ammesso, verso il quale le fondazioni bancarie
possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme
previste dalle norme in vigore.
7. I soggetti privati interessati alla realizzazione di
un'infrastruttura possono contribuire alla stessa
attraverso la cessione di immobili di loro proprieta' o
impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito
accordo procedimentale.».
«Art. 174 (Concessioni relative a infrastrutture) (art.
7, decreto legislativo n. 190/2002). - 1. Il concessionario
assume a proprio carico il rischio di gestione dell'opera.
Il prezzo eventualmente da accordare al concessionario e la
durata della concessione sono determinati, nel bando di
gara, sulla base del piano economico finanziario e
costituiscono, come previsto al successivo art. 177,
comma 4, parametri di aggiudicazione della concessione.
Nella determinazione del prezzo si tiene conto
dell'eventuale prestazione di beni e servizi da parte del
concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore,
relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del
bando di gara.
2. Le procedure di appalto del concessionario e i
rapporti dello stesso concessionario con i propri
appaltatori o con il proprio contraente generale, sono
regolate esclusivamente dalle:
norme regolanti gli appalti del concessionario di cui
agli articoli da 146 a 151;
norme di qualificazione degli appaltatori e
subappaltatori di cui al regolamento;
verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti
degli affidatari e subaffidatari di lavori. I rapporti tra
concessionario e appaltatore o contraente generale sono
rapporti di diritto privato disciplinati dal contratto e
dalle norme del codice civile.
3. I rapporti di collegamento del concessionario con le
imprese esecutrici dei lavori sono individuati e regolati
dall'art. 149, comma 3. L'elenco limitativo di tali imprese
e' unito alle candidature per la concessione. Tale elenco
e' aggiornato in funzione delle modifiche che intervengono
successivamente nei collegamenti tra le imprese. Ove il
concessionario si avvalga per la realizzazione delle opere,
di un contraente generale, ai rapporti tra concessionario e
contraente generale si applicano i commi 7, 8 e 9 dell'art.
176. Ove il contraente generale sia un'impresa collegata al
concessionario, deve assicurare il subaffidamento a terzi
delle quote ad essi riservate in sede di gara ovvero ai
sensi del comma 4; il subaffidamento delle quote predette
dovra' avvenire con la procedura prevista per gli appalti
del concessionario dagli articoli da 146 a 151.
4. E' fatto divieto alle amministrazioni
aggiudicatrici, di procedere ad estensioni dei lavori
affidati in concessione al di fuori delle ipotesi
consentite dall'art. 147, previo aggiornamento degli atti
convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal
Ministro delle infrastrutture. Di tale aggiornamento deve
essere data comunicazione al Parlamento.
5. (Abrogato).
«Art. 175 (Promotore) (art. 8, decreto legislativo n.
190/2002). - 1. Il Ministero pubblica sul sito informatico
di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data
6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100
del 2 maggio 2001, nonche' nella Gazzetta Ufficiale
italiana e comunitaria, la lista delle infrastrutture,
inserite nel programma di cui al comma 1 dell'art. 162, per
le quali i soggetti aggiudicatoci intendono avviare le
procedure di cui all'art. 153. Nella lista e' precisato,
per ciascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto
aggiudicatore presso il quale gli interessati possono
ottenere le informazioni ritenute utili.
2. E' facolta' dei soggetti di cui all'art. 153,
comma 20, presentare al Ministero delle infrastrutture
proposte di intervento e studi di fattibilita' relativi
alla realizzazione di infrastrutture, inserite nel
programma di cui al comma 1 dell'art. 164, non presenti
nella lista di cui al comma 1. Tale presentazione non
determina, in capo al Ministero, alcun obbligo di esame e
valutazione. Il Ministero puo' inserire, nell'ambito di una
successiva lista di cui al comma 1, le proposte di
intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse;
l'inserimento non determina alcun diritto del proponente al
compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione
degli interventi proposti.
3. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria,
la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella
di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'art. 165. A
tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con
lo studio d'impatto ambientale e quant'altro necessario
alle predette procedure.
4. Il CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente
al progetto preliminare, nei tempi e modi di cui all'art.
165. Ove ritenga di non approvare la proposta, la rimette
al soggetto aggiudicatore ai fini dell'eventuale
espletamento di una nuova istruttoria o per la
realizzazione dell'opera con diversa procedura; in ogni
caso, sono rimborsati al promotore i costi della
integrazione del progetto richiesta dal soggetto
aggiudicatore a norma del comma 3.
5. La gara di cui all'art. 153 e' bandita entro un mese
dalla delibera di approvazione del progetto preliminare da
parte del CIPE ed e' regolata dall'art. 177.».
«Art. 176 (Affidamento a contraente generale) (art. 9,
decreto legislativo n. 190/2002; art. 2, decreto
legislativo n. 189/2005). - 1. Con il contratto di cui
all'art. 173, comma 1, lettera b), il soggetto
aggiudicatore, in deroga all'art. 53, affida ad un soggetto
dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella
costruzione di opere nonche' di adeguata capacita'
organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la
realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto
delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel
progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e
posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in
tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Il contraente generale provvede:
a) allo sviluppo del progetto definitivo e alle
attivita' tecnico amministrative occorrenti al soggetto
aggiudicatore per pervenire all'approvazione dello stesso
da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a
base di gara;
b) all'acquisizione delle aree di sedime; la delega
di cui all'art. 6, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un
concessionario, puo' essere accordata al contraente
generale;
c) alla progettazione esecutiva;
d) all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e
alla loro direzione;
e) al prefinanziamento, in tutto o in parte,
dell'opera da realizzare;
f) ove richiesto, all'individuazione delle modalita'
gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;
g) all'indicazione, al soggetto aggiudicatore, del
piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle
forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili
a prevenire le infiltrazioni della criminalita', secondo le
forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in
materia.
3. Il soggetto aggiudicatore provvede:
a) alle attivita' necessarie all'approvazione del
progetto definitivo da parte del CIPE, ove detto progetto
non sia stato posto a base di gara;
b) all'approvazione del progetto esecutivo e delle
varianti;
c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle
opere;
d) al collaudo delle stesse;
e) alla stipulazione di appositi accordi con gli
organi competenti in materia di sicurezza nonche' di
prevenzione e repressione della criminalita', finalizzati
alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei
lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le
fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le
realizzano. I contenuti di tali accordi sono definiti dal
CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere,
istituito ai sensi dell'art. 180 del codice e del decreto
dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, in ogni caso
prevedendo l'adozione di protocolli di legalita' che
comportino clausole specifiche di impegno, da parte
dell'impresa aggiudicataria, a denunciare eventuali
tentativi di estorsione, con la possibilita' di valutare il
comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva
ammissione a procedure ristrette della medesima stazione
appaltante in caso di mancata osservanza di tali
prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano
gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti
aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che e' tenuta
a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese
interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei
lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e
repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa
comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi
alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti
risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai
sensi dell'art. 175 e quelli derivanti dalla attuazione di
ogni altra modalita' di finanza di progetto. Il CIPE
definisce, altresi', lo schema di articolazione del
monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a
tale forma di controllo, le modalita' attraverso le quali
esercitare il monitoraggio, nonche' le soglie di valore
delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio
stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti
inferiori a quello previsto ai sensi dell'art. 1, comma 1,
del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri
connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi
nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20.
4. Il contraente generale risponde nei confronti del
soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva
esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del
presente capo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e
contraente generale sono regolati, per quanto non previsto
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal presente capo e
dal regolamento, dalle norme della parte II che
costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle
norme della parte III, dagli atti di gara e dalle norme del
codice civile regolanti l'appalto.
5. Alle varianti del progetto affidato al contraente
generale non si applicano gli articoli 56, 57 e 132; esse
sono regolate dalle norme della parte II che costituiscono
attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della
parte III e dalle disposizioni seguenti:
a) restano a carico del contraente generale le
eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o
integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso e
approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a
carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti
indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o
sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o
comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;
b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il
contraente generale puo' proporre al soggetto aggiudicatore
le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute
dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di
realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore puo'
rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche
tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e
le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel
progetto posto a base di gara, o comunque determinino
peggioramento della funzionalita', durabilita',
manutenibilita' e sicurezza delle opere, ovvero comportino
maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o
ritardo del termine di ultimazione.
6. Il contraente generale provvede alla esecuzione
unitaria delle attivita' di cui al comma 2 direttamente
ovvero, se costituito da piu' soggetti, a mezzo della
societa' di progetto di cui al comma 10; i rapporti del
contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto
privato, a cui non si applica il presente codice, salvo
quanto previsto nel presente capo. Al contraente generale
che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla
parte I e alla parte II, che costituiscono attuazione della
direttiva 2004/18, ovvero di cui alla parte III.
7. Il contraente generale puo' eseguire i lavori
affidati direttamente, nei limiti della qualificazione
posseduta a norma del regolamento, ovvero mediante
affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori
del contraente generale devono a loro volta possedere i
requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento, e
possono subaffidare i lavori nei limiti e alle condizioni
previste per gli appaltatori di lavori pubblici; l'art. 118
si applica ai predetti subaffidamenti. Il soggetto
aggiudicatore richiede al contraente generale di
individuare e indicare, in sede di offerta, le imprese
esecutrici di una quota non inferiore al trenta per cento
degli eventuali lavori che il contraente generale prevede
di eseguire mediante affidamento a terzi.
8. L'affidamento al contraente generale, nonche' gli
affidamenti e subaffidamenti di lavori del contraente
generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le
modalita' previste per i lavori pubblici.
9. Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il
regolare adempimento degli obblighi contrattuali del
contraente generale verso i propri affidatari; ove risulti
la inadempienza del contraente generale, il soggetto
aggiudicatore ha facolta' di applicare una detrazione sui
successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto
all'affidatario, nonche' di applicare le eventuali diverse
sanzioni previste in contratto.
10. Per il compimento delle proprie prestazioni il
contraente generale, ove composto da piu' soggetti,
costituisce una societa' di progetto in forma di societa',
anche consortile, per azioni o a responsabilita' limitata.
La societa' e' regolata dall'art. 156 e dalle successive
disposizioni del presente articolo. Alla societa' possono
partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente
generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico
operative preventivamente indicate in sede di gara. La
societa' cosi' costituita subentra nel rapporto al
contraente generale senza alcuna autorizzazione, salvo le
verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca
cessione di contratto; salvo diversa previsione del
contratto, i soggetti componenti il contraente generale
restano solidalmente responsabili con la societa' di
progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore per la
buona esecuzione del contratto. In alternativa, la societa'
di progetto puo' fornire al soggetto aggiudicatore garanzie
bancarie e assicurative per la restituzione delle somme
percepite in corso d'opera, liberando in tal modo i soci.
Tali garanzie cessano alla data di emissione del
certificato di collaudo dell'opera. Il capitale minimo
della societa' di progetto e' indicato nel bando di gara.
11. Il contratto stabilisce le modalita' per la
eventuale cessione delle quote della societa' di progetto,
fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i
requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare
alla societa' e a garantire, nei limiti del contratto, il
buon adempimento degli obblighi del contraente generale,
sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso
nella societa' di progetto e lo smobilizzo di
partecipazioni da parte di istituti bancari e altri
investitori istituzionali che non abbiano concorso a
formare i requisiti per la qualificazione puo' tuttavia
avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore
non puo' opporsi alla cessione di crediti effettuata dal
contraente generale nell'ipotesi di cui all'art. 117.
12. Il bando determina la quota di valore dell'opera
che deve essere realizzata dal contraente generale con
anticipazione di risorse proprie e i tempi e i modi di
pagamento del prezzo. Per i bandi pubblicati entro il
31 dicembre 2006, tale quota non puo' superare il venti per
cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara e,
in ogni caso, il saldo della quota di corrispettivo
ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei
lavori. Per il finanziamento della predetta quota, il
contraente generale o la societa' di progetto possono
emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi
di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'art. 2412 del
codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il
pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio
debito verso il contraente generale quale risultante da
stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal
certificato di collaudo dell'opera; le obbligazioni
garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere
utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o
assicurative previste dalla legislazione vigente. Le
modalita' di operativita' della garanzia di cui al terzo
periodo del presente comma sono stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture. Le garanzie prestate dallo
Stato ai sensi del presente comma sono inserite nell'elenco
allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 13 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni.
13. I crediti delle societa' di progetto, ivi incluse
quelle costituite dai concessionari a norma dell'art. 156,
nei confronti del soggetto aggiudicatore sono cedibili ai
sensi dell'art. 117; la cessione puo' avere ad oggetto
crediti non ancora liquidi ed esigibili.
14. La cessione deve essere stipulata mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere
notificata al debitore ceduto. L'atto notificato deve
espressamente indicare se la cessione e' effettuata a
fronte di un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa
limitata.
15. Il soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle
prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale
con la emissione di un certificato di pagamento esigibile
alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni
contrattuali. Per i soli crediti di cui al presente
comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con
rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento
costituisce definitivo riconoscimento del credito del
finanziatore cessionario; al cessionario non e' applicabile
nessuna eccezione di pagamento delle quote di
prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra
debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione
con crediti derivanti dall'adempimento dello stesso
contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del
contraente generale cedente.
16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento
dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15,
in tutti i casi di mancato o ritardato completamento
dell'opera.
17. Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la
garanzia globale di cui al comma 13 e vi siano crediti
riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15:
a) la garanzia di buon adempimento non e' soggetta
alle riduzioni progressive di cui all'art. 113; ove la
garanzia si sia gia' ridotta ovvero la riduzione sia
espressamente prevista nella garanzia prestata, il
riconoscimento definitivo del credito non opera se la
garanzia non e' ripristinata e la previsione di riduzione
espunta dalla garanzia;
b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per
motivi attribuibili al contraente generale si applicano le
disposizioni previste dall'art. 159;
c) il contraente generale ha comunque facolta' di
sostituire la garanzia di buon adempimento con la garanzia
globale, ove istituita; in tale caso non si applicano le
previsioni di cui alle lettere a) e b).
18. Il contraente generale presta, una volta istituita,
la garanzia globale di esecuzione di cui all'art. 129,
comma 3, che deve comprendere la possibilita' per il
garante, in caso di fallimento o inadempienza del
contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro
soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente
generale, scelto direttamente dal garante stesso.
19. I capitolati prevedono, tra l'altro:
a) le modalita' e i tempi, nella fase di sviluppo e
approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, delle
prestazioni propedeutiche ai lavori, pertinenti in
particolare le prestazioni di cui all'art. 165, comma 8, e
i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati;
b) le modalita' e i tempi per il pagamento dei ratei
di corrispettivo dovuti al contraente generale per le
prestazioni compiute prima dell'inizio dei lavori,
pertinenti in particolare le attivita' progettuali e le
prestazioni di cui alla lettera a).
20. Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure
volte al perseguimento delle finalita' di prevenzione e
repressione della criminalita' e dei tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 176, comma 3,
lettera e), e 180, comma 5, il soggetto aggiudicatore
indica nel bando di gara un'aliquota forfettaria, non
sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo
complessivo dell'intervento, secondo valutazioni
preliminari che il contraente generale e' tenuto a recepire
nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si
pone a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore,
la somma corrispondente a detta aliquota e' inclusa nelle
somme a disposizione del quadro economico, ed e' unita una
relazione di massima che correda il progetto, indicante
l'articolazione delle suddette misure, nonche' la stima dei
costi. Tale stima e' riportata nelle successive fasi della
progettazione. Le variazioni tecniche per l'attuazione
delle misure in questione, eventualmente proposte dal
contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non
possono essere motivo di maggiori oneri a carico del
soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia
prodotto per iniziativa del promotore, quest'ultimo
predispone analoga articolazione delle misure in questione,
con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a
ribasso d'asta e inseriti nelle somme a disposizione del
l'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si
applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di
affidamento mediante concessione.».
«Art. 179 (Insediamenti produttivi e infrastrutture
private strategiche per l'approvvigionamento energetico)
(art. 13, decreto legislativo n. 190/2002). - 1. Gli
insediamenti produttivi e le infrastrutture private
strategiche inclusi nel programma sono opere private di
preminente interesse nazionale; alla intesa Stato-regione
per la localizzazione delle stesse ad ogni fine urbanistico
ed edilizio, alla valutazione di impatto ambientale, ove
necessaria, nonche' al conseguimento di ogni altro parere e
permesso, comunque denominato, necessario alla
realizzazione degli insediamenti produttivi e delle
infrastrutture private strategiche si provvede con le
modalita' di cui agli articoli 165 e 166; contestualmente
all'approvazione del progetto definitivo, ovvero con
successiva eguale procedura, il realizzatore
dell'insediamento produttivo o dell'infrastruttura privata
strategica puo' richiedere e conseguire tutte le
autorizzazioni e i permessi necessari all'esercizio
dell'insediamento stesso.
2. Per la localizzazione, la VIA, l'approvazione dei
progetti e la dichiarazione di pubblica utilita' delle
infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento
energetico, incluse nel programma di cui all'art. 161, si
applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
3. Il soggetto aggiudicatore, o per esso, il
concessionario o contraente generale, trasmette al
Ministero e al Ministero delle attivita' produttive, entro
il termine di sei mesi dall'approvazione del programma, il
progetto delle infrastrutture di competenza. Il progetto e'
trasmesso altresi' alle amministrazioni interessate
rappresentate nel CIPE e alle ulteriori amministrazioni
competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni necessari
alla realizzazione e all'esercizio delle opere, nonche' ai
gestori di opere interferenti. Nei casi in cui, ai sensi
delle disposizioni vigenti, l'opera e' soggetta a VIA, il
progetto contiene tutti gli elementi necessari ai fini
dello svolgimento delle relative procedure ed e' corredato
dallo studio di impatto ambientale che e' reso pubblico
secondo le procedure vigenti. Il progetto evidenzia con
adeguato elaborato cartografico le aree impegnate, le
eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di
salvaguardia. L'avvio del procedimento, anche ai fini della
dichiarazione di pubblica utilita', e' comunicato dal
soggetto aggiudicatore o, per esso, dal concessionario o
contraente generale, ai privati interessati ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, con
le stesse forme previste per la VIA dall'art. 5 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988,
n. 377.
4. Il Ministero convoca una Conferenza di servizi entro
trenta giorni dal ricevimento del progetto. La Conferenza
di servizi ha finalita' istruttoria e acquisisce gli atti e
i documenti relativi alla realizzazione del progetto.
Nell'ambito della Conferenza di servizi, che si conclude
entro il termine perentorio di novanta giorni, le
amministrazioni competenti e i gestori di opere
interferenti hanno facolta' di presentare motivate proposte
di adeguamento, richieste di prescrizioni all'atto della
approvazione del progetto, o richieste di varianti che non
modificano le caratteristiche essenziali delle opere e le
caratteristiche prestazionali e funzionali individuate in
sede di progetto. Entro i quaranta giorni successivi alla
conclusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta
le proposte e le richieste pervenute dalle amministrazioni
competenti e dai gestori delle opere interferenti e gli
eventuali chiarimenti o integrazioni progettuali apportati
dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o
contraente generale, e formula la propria proposta al CIPE
che, nei trenta giorni successivi, approva con eventuali
adeguamenti o prescrizioni il progetto definitivo. Nei casi
in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'opera e'
soggetta a VIA, si applicano per l'approvazione del
progetto le procedure di cui all'art. 183.
5. L'approvazione del CIPE e' adottata a maggioranza
dei componenti con l'intesa dei presidenti delle regioni e
delle province autonome interessate. L'approvazione
sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni
altra autorizzazione, approvazione, parere e nulla osta
comunque denominato, costituisce dichiarazione di pubblica
utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere, e
consente la realizzazione e l'esercizio delle
infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento
energetico e di tutte le attivita' previste nel progetto
approvato. In caso di dissenso della regione o provincia
autonoma si provvede con le modalita' di cui all'art. 165,
comma 6.
6. Le funzioni amministrative previste dal presente
capo relative alla realizzazione e all'esercizio delle
infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento
energetico sono svolte di concerto tra il Ministero e il
Ministero delle attivita' produttive.
7. Relativamente alle infrastrutture strategiche per
l'approvvigionamento energetico gli enti aggiudicatori di
cui all'art. 207 applicano le disposizioni di cui alla
parte III.
8. Alle interferenze che interessano gli insediamenti
produttivi e le infrastrutture strategiche per
l'approvvigionamento energetico si applica l'art. 170.».
«Art. 188 (Requisiti di ordine generale) (art.
20-quater, decreto legislativo n. 190/2002 aggiunto
dall'art. 1, decreto legislativo n. 9/2005). - 1. Per la
qualificazione sono richiesti al contraente generale i
requisiti di ordine generale di cui all'art. 38.
2. La dimostrazione dei requisiti di ordine generale
non e' richiesta agli imprenditori in possesso di
qualificazione rilasciata ai sensi del citato regolamento
da non oltre cinque anni.».
«Art. 189 (Requisiti di ordine speciale) (art.
20-quinquies, decreto legislativo n. 190/2002 aggiunto
dall'art. 1, decreto legislativo n. 9/2005). - 1. I
requisiti di ordine speciale occorrenti per la
qualificazione sono:
a) adeguata capacita' economica e finanziaria;
b) adeguata idoneita' tecnica e organizzativa;
c) adeguato organico tecnico e dirigenziale.
2. La adeguata capacita' economica e finanziaria e'
dimostrata:
a) dal rapporto, risultante dai bilanci consolidati
dell'ultimo triennio, tra patrimonio netto dell'ultimo
bilancio consolidato, costituito dal totale della
lettera a) del passivo di cui all'art. 2424 del codice
civile, e cifra di affari annuale media consolidata in
lavori relativa all'attivita' diretta e indiretta di cui
alla lettera b). Tale rapporto non deve essere inferiore al
dieci per cento, il patrimonio netto consolidato puo'
essere integrato da dotazioni o risorse finanziarie
addizionali irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a
disposizione anche dalla eventuale societa' controllante.
Ove il rapporto sia inferiore al dieci per cento, viene
convenzionalmente ridotta alla stessa proporzione la cifra
d'affari; ove superiore, la cifra di affari in lavori di
cui alla lettera b) e' incrementata convenzionalmente di
tanti punti quanto e' l'eccedenza rispetto al minimo
richiesto, con il limite massimo di incremento del
cinquanta per cento. Per le iscrizioni richieste o
rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2006 il rapporto medio
non deve essere inferiore al quindici per cento e
continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali per
valori superiori. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a
decorrere dal 1° gennaio 2009, il rapporto medio non deve
essere inferiore al venti per cento, e continuano ad
applicarsi gli incrementi convenzionali per valori
superiori. Ove il rapporto sia inferiore ai minimi
suindicati viene convenzionalmente ridotta alle stesse
proporzioni la cifra d'affari;
b) dalla cifra di affari consolidata in lavori,
svolti nel triennio precedente la domanda di iscrizione
mediante attivita' diretta e indiretta, non inferiore a
cinquecento milioni di euro per la Classifica I, mille
milioni di euro per la Classifica II e milletrecento
milioni di euro per la Classifica III, comprovata con le
modalita' fissate dal regolamento. Nella cifra d'affari in
lavori consolidata possono essere ricomprese le attivita'
di progettazione e fornitura di impianti e manufatti
compiute nell'ambito della realizzazione di un'opera
affidata alla impresa.
3. La adeguata idoneita' tecnica e organizzativa e'
dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro
non inferiore al quaranta per cento dell'importo della
classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori
di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per
cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa,
di tre lavori di importo complessivo non inferiore al
sessantacinque per cento della classifica richiesta. I
lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con
buon esito e ultimati nel quinquennio precedente la
richiesta di qualificazione, ovvero la parte di essi
eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati
prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta,
si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori e'
costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso
d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e
dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente
insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle
riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e
rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti
all'estero si applicano le disposizioni dettate dal
regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si
intendono, in conformita' all'art. 3, comma 7 quelli aventi
ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente ai
bisogni del committente, con piena liberta' di
organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la
facolta' di affidare a terzi anche la totalita' dei lavori
stessi, nonche' di eseguire gli stessi, direttamente o
attraverso societa' controllate. Possono essere altresi'
valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione
e gestione aggiudicate con procedura di gara. I certificati
dei lavori indicano l'importo, il periodo e il luogo di
esecuzione e precisano se questi siano stati effettuati a
regola d'arte e con buon esito. Detti certificati
riguardano l'importo globale dei lavori oggetto del
contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o
realizzati da imprese controllate o interamente possedute,
e recano l'indicazione dei responsabili di progetto o di
cantiere; i certificati sono redatti in conformita' al
modello di cui all'allegato XXII.
4. L'adeguato organico tecnico e dirigenziale e'
dimostrato:
a) dalla presenza in organico di dirigenti
dell'impresa in numero non inferiore a quindici unita' per
la Classifica I, venticinque unita' per la Classifica II e
quaranta unita' per la Classifica III;
b) dalla presenza in organico di direttori tecnici
con qualifica di dipendenti o dirigenti, di responsabili di
cantiere o di progetto, ai sensi delle norme UNI-ISO 10006,
dotati di adeguata professionalita' tecnica e di esperienza
acquisita in qualita' di responsabile di cantiere o di
progetto di un lavoro non inferiore a trenta milioni di
euro per la Classifica I, cinquanta milioni di euro per la
Classifica II e sessanta milioni di euro per la Classifica
III, in numero non inferiore a tre unita' per la Classifica
I, sei unita' per la Classifica II e nove unita' per la
Classifica III; gli stessi soggetti non possono rivestire
analogo incarico per altra impresa e producono a tale fine
una dichiarazione di unicita' di incarico. L'impresa
assicura il mantenimento del numero minimo di unita'
necessarie per la qualificazione nella propria classifica,
provvedendo alla sostituzione del dirigente, direttore
tecnico o responsabile di progetto o cantiere uscente con
soggetto di analoga idoneita'; in mancanza si dispone la
decadenza della qualificazione o la riduzione della
Classifica.
5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al
31 dicembre 2013, il possesso dei requisiti di adeguata
idoneita' tecnica e organizzativa di cui al comma 3 puo'
essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi
del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre
categorie di opere generali per la Classifica I, in non
meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere
generali per la Classifica II e per la Classifica III, in
nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.».
«Art. 191 (Norme di partecipazione alla gara) (art.
20-octies, decreto legislativo n. 190/2002 aggiunto
dall'art. 1, decreto legislativo n. 9/2005). - 1. I
soggetti aggiudicatori hanno facolta' di richiedere, per le
singole gare:
a) che l'offerente dimostri la sussistenza dei
requisiti generali di cui all'art. 38; nei confronti
dell'aggiudicatario la verifica di sussistenza dei
requisiti generali e' sempre espletata;
b) che l'offerente dimostri, tramite i bilanci
consolidati e idonee dichiarazioni bancarie, la
disponibilita' di risorse finanziarie, rivolte al
prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare;
c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle
imprese affidatarie designate in sede di gara o dallo
stesso offerente, della capacita' tecnica specifica per
l'opera da realizzare e dei requisiti economico finanziari
e tecnico organizzativi adeguati al progetto da redigere
nel rispetto delle previsioni degli articoli 36 e seguenti
e delle indicazioni integrative e di dettaglio da disporsi
con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture.
2. Ai fini del comma 1, lettera c), la esecuzione di
lavori analoghi, ove richiesto dal bando di gara, potra'
essere documentata dalle imprese affidatarie designate
ovvero dall'offerente, dimostrando di avere eseguito, con
le modalita' dell'art. 189, comma 3, opere ricadenti in una
delle seguenti categorie OG accorpate ai sensi del
regolamento:
a) organismi edilizi (OG1);
b) opere per la mobilita' su gomma e su ferro (OG3 e
OG4);
c) opere relative al ciclo integrato dell'acqua (OG5
e OG6);
d) opere fluviali e marittime (OG7 e OG8);
e) opere impiantistiche (OG9, OG10 e OG11);
f) opere di impatto ambientale (OG12 e OG13).
3. A prescindere dalla qualificazione richiesta in sede
di gara, i soggetti aggiudicatori indicano, negli atti
contrattuali, le specifiche qualificazioni anche
specialistiche che devono essere possedute dagli esecutori
delle lavorazioni piu' complesse. A tali qualificazioni non
si applicano le limitazioni di cui al comma 2.
4. Ai fini dell'art. 176, comma 7, del presente codice,
la quota minima del trenta per cento di imprese affidatarie
che devono essere indicate in sede di offerta, si intende
riferita a tutti i lavori che il Contraente generale non
esegue con mezzi propri.
5. I soggetti aggiudicatori che sono enti aggiudicatori
ai sensi dell'art. 3, comma 29, possono istituire il
proprio sistema di qualificazione secondo nel rispetto
dell'art. 232.
6. Gli enti aggiudicatori di cui al comma 5 ammettono
al sistema i contraenti generali qualificati a norma del
presente capo e dotati, inoltre, delle eventuali
qualificazioni specifiche individuate dal soggetto
aggiudicatore in base a norme e criteri oggettivi conformi
alle previsioni dei commi 1 e 2.
7. Non possono concorrere alla medesima gara imprese
collegate ai sensi dell'art. 149, comma 3. E' fatto divieto
ai partecipanti di concorrere alla gara in piu' di
raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere
alla gara anche in forma individuale qualora abbiano
partecipato alla gara medesima in associazione o Consorzio,
anche stabile.
8. Per i contratti di cui all'art. 53, comma 2,
lettera c) e per le gare da aggiudicare alla offerta
economicamente piu' vantaggiosa, i soggetti aggiudicatori
possono prevedere il conferimento di un premio in denaro, a
parziale recupero delle spese sostenute, ai migliori
classificati; i premi devono essere limitati al rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate e
possono essere accordati per un valore complessivo massimo
dell'uno virgola cinque per cento dell'importo a base di
gara, nel caso di cui all'art. 53, comma 2, lettera c), e
dello zero virgola sessanta per cento, in caso di offerta
economicamente piu' vantaggiosa.
9. I contraenti generali dotati della adeguata e
competente classifica di qualificazione per la
partecipazione alle gare, attestata con il sistema di cui
al presente capo ovvero dimostrata ai sensi dell'art. 47,
comma 2, possono partecipare alla gara in associazione o
consorzio con altre imprese purche' queste ultime siano
ammesse, per qualunque classifica, al sistema di
qualificazione ovvero siano qualificabili, per qualunque
classifica, ai sensi dell'art. 47, comma 2. Le imprese
associate o consorziate concorrono alla dimostrazione dei
requisiti di cui al comma 1.».
«Art. 192 (Gestione del sistema di qualificazione)
(art. 20-nonies, decreto legislativo n. 190/2002 aggiunto
dall'art. 1, decreto legislativo n. 9/2005). - 1. La
attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti
generali e' rilasciata dal Ministero delle infrastrutture.
2. La durata dell'efficacia della attestazione e' pari
a tre anni. Entro il terzo mese precedente alla data di
scadenza dell'attestazione il contraente generale trasmette
al Ministero tutta la documentazione necessaria ad ottenere
il rinnovo. La attestazione e' rilasciata ovvero
motivatamente negata entro tre mesi dalla ricezione di
tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo nel
rilascio, imputabile all'Amministrazione, l'attestazione
scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle
gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento
del rilascio di quella rinnovata.
3. La attestazione di cui al comma 1 e' necessaria per
la partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti
di contraente generale a decorrere dall'ottavo mese dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo
10 gennaio 2005, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 4 febbraio 2005.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente
capo, si fa riferimento, ai fini della qualificazione delle
imprese, alle norme di cui al regolamento dell'art. 5, che
fissa anche le modalita' tecniche e procedurali di
presentazione dei documenti e rilascio delle attestazioni.
5. (Abrogato).
6. (Abrogato).
«Art. 194 (Interventi per lo sviluppo infrastrutturale)
(art. 5, commi da 1 a 11 e 13, decreto-legge n. 35/2005,
convertito con legge n. 80/2005). - 1. Per le finalita' di
accelerazione della spesa in conto capitale di cui al
comma 1 dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
come modificato dall'art. 4, comma 130, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, il CIPE, utilizzando anche le
risorse rese disponibili per effetto delle modifiche
dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, finanzia prioritariamente gli interventi
inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, selezionati
secondo i principi adottati dalla delibera CIPE n. 21/2004
del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 275 del 23 novembre 2004.
2. Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di interventi
che, in coerenza con le priorita' strategiche e i criteri
di selezione previsti dalla programmazione comunitaria per
le aree urbane, consentano di riqualificare e migliorare la
dotazione di infrastrutture materiali e immateriali delle
citta' e delle aree metropolitane in grado di accrescerne
le potenzialita' competitive.
3. L'individuazione degli interventi strategici di cui
al comma 2 e' effettuata, valorizzando la capacita'
propositiva dei comuni, sulla base dei criteri e delle
intese raggiunte dai Ministeri dell'economia e delle
finanze e delle infrastrutture, da tutte le regioni
interessate, da rappresentanti dei Comuni e dal
partenariato istituzionale ed economico-sociale a livello
nazionale, come previsto dal punto 1.1 della delibera CIPE
n. 20/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 265 dell'il novembre 2004.
4. Per la realizzazione di infrastrutture con modalita'
di finanza di progetto possono essere destinate anche le
risorse costituenti investimenti immobiliari degli enti
previdenziali pubblici.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture,
possono essere dichiarati interventi infrastrutturali
strategici e urgenti, ai sensi dell'art. 1 della legge
21 dicembre 2001, n. 443, e delle disposizioni del presente
articolo, le opere e i lavori previsti nell'ambito delle
concessioni autostradali gia' assentite, anche se non
inclusi nel primo programma delle infrastrutture
strategiche, approvato dal CIPE con la delibera n. 121/2001
del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario
nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 21 marzo 2002, la cui
realizzazione o il cui completamento sono indispensabili
per lo sviluppo economico del Paese.
6. Per le opere e i lavori di cui al comma 5, i
soggetti aggiudicatori procedono alla realizzazione
applicando la normativa comunitaria in materia di appalti
di lavori pubblici e, anche soltanto per quanto concerne le
procedure approvative e autorizzative dei progetti qualora
dai medesimi soggetti aggiudicatori, previo parere dei
commissari straordinari ove nominati, ritenuto
eventualmente piu' opportuno, le disposizioni di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443.
7. Per le opere di cui al comma 5 si puo' procedere
alla nomina di un commissario straordinario al quale
vengono conferiti i poteri di cui all'art. 13 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e
successive modificazioni. I commissari straordinari sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Presidente della regione interessata,
su proposta del Ministro delle infrastrutture, tra soggetti
in possesso di specifica professionalita', competenza ed
esperienza maturata nel settore specifico della
realizzazione di opere pubbliche, provvedendo
contestualmente alla conferma o alla sostituzione dei
commissari straordinari eventualmente gia' nominati.
8. I commissari straordinari seguono l'andamento delle
opere, svolgono le funzioni di indirizzo e coordinamento di
cui all'art. 163, comma 5. Essi esercitano i poteri loro
attribuiti ai sensi del presente art. qualora le procedure
ordinarie subiscano rallentamenti, ritardi o impedimenti di
qualsiasi natura e genere, o comunque si verifichino
circostanze tali da determinare rallentamenti, ritardi o
impedimenti per la realizzazione delle opere o nella fase
di esecuzione delle stesse, dandone comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle
infrastrutture.
9. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 13,
comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 67 del 1997 e
successive modificazioni.
10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori
autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione
o al potenziamento dei terminali di rigassificazione in
possesso di concessione rilasciata ai sensi delle norme
vigenti o autorizzati ai sensi dell'art. 8 della legge
24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati infrastrutture
strategiche nel settore gas naturale ai sensi della legge
21 dicembre 2001, n. 443, sono tenuti ad esprimersi entro
sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o di
ingiustificato ritardo, il Ministero delle attivita'
produttive, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e
con le ordinarie risorse di bilancio, provvede senza
necessita' di diffida alla nomina di un commissario ad acta
per gli adempimenti di competenza.
11. Nell'esercizio dei poteri e compiti ai medesimi
attribuiti ai sensi del presente articolo, i commissari
straordinari provvedono, nel limite dell'importo approvato
per l'opera dai soggetti competenti alla relativa
realizzazione, anche in deroga alla normativa vigente nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della
normativa comunitaria.
12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei
compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al
comma 7. Alla corrispondente spesa si fa fronte utilizzando
i fondi stanziati per le opere di cui al comma 5.».
«Art. 203 (Progettazione) (art. 8, decreto legislativo
n. 30/2004). - 1. L'affidamento dei lavori indicati
all'art. 198, comma 1 e 2, e' disposto, di regola, sulla
base del progetto definitivo, integrato dal capitolato
speciale e dallo schema di contratto.
2. L'esecuzione dei lavori puo' prescindere
dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo, che, ove
sia stata ritenuta necessaria in relazione alle
caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata
dalla stazione appaltante, e' effettuata dall'appaltatore
ed e' approvata entro i termini stabiliti con il bando di
gara o con lettera di invito. Resta comunque necessaria la
redazione del piano di manutenzione.
3. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici
decorate di beni architettonici e scavi archeologici
sottoposti alle disposizioni di tutela di beni culturali,
il contratto di appalto che prevede l'affidamento sulla
base di un progetto preliminare o definitivo puo'
comprendere oltre all'attivita' di esecuzione, quella di
progettazione successiva al livello previsto a base
dell'affidamento laddove cio' venga richiesto da
particolari complessita', avendo riguardo alle risultanze
delle indagini svolte.
3-bis. Per ogni intervento, il responsabile del
procedimento, nella fase di progettazione preliminare,
stabilisce il successivo livello progettuale da porre a
base di gara e valuta motivatamente, esclusivamente sulla
base della natura e delle caratteristiche del bene e
dell'intervento conservativo, la possibilita' di ridurre i
livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti
dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualita'.
3-ter. La progettazione esecutiva puo' essere omessa
nelle seguenti ipotesi:
a) per i lavori su beni mobili e superfici
architettoniche decorate che non presentino complessita'
realizzative;
b) negli altri casi, qualora il responsabile del
procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del
bene, ovvero il suo stato di conservazione, siano tali da
non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi;
in tali casi, il responsabile del procedimento dispone che
la progettazione esecutiva sia redatta in corso d'opera,
per stralci successivi, sulla base dell'esperienza delle
precedenti fasi di progettazione e di cantiere.
4. Il responsabile del procedimento verifica il
raggiungimento dei livelli di progettazione richiesti e
valida il progetto da porre a base di gara e in ogni caso
il progetto esecutivo previsto nei commi da 1, 2 e 3.».
«Art. 225 (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati)
(art. 43, direttiva 2004/17; art. 28, decreto legislativo
n. 158/1995). - 1. Gli enti aggiudicatori che abbiano
aggiudicato un appalto o concluso un accordo quadro inviano
un avviso relativo all'appalto aggiudicato conformemente
all'allegato XVI, entro due mesi dall'aggiudicazione
dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro e alle
condizioni dalla Commissione stessa definite e pubblicate
con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.
2. Nel caso di appalti aggiudicati nell'ambito di un
accordo quadro in conformita' all'art. 222, comma 2, gli
enti aggiudicatori sono esentati dall'obbligo di inviare un
avviso in merito ai risultati della procedura di
aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.
3. Gli enti aggiudicatori inviano un avviso relativo
agli appalti aggiudicati basati su un sistema dinamico di
acquisizione entro due mesi a decorrere dall'aggiudicazione
di ogni appalto. Essi possono tuttavia raggruppare detti
avvisi su base trimestrale. In tal caso, essi inviano gli
avvisi raggruppati al piu' tardi due mesi dopo la fine di
ogni trimestre.
4. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e
destinate alla pubblicazione sono pubblicate in conformita'
con l'allegato X. A tale riguardo la Commissione rispetta
il carattere commerciale sensibile segnalato dagli enti
aggiudicatori quando comunicano informazioni sul numero di
offerte ricevute, sull'identita' degli operatori economici
o sui prezzi.
5. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto
per servizi di ricerca e sviluppo senza indire una gara ai
sensi dell'art. 221, comma 1, lettera b), possono limitare
le informazioni da fornire, secondo l'allegato XVI, sulla
natura e quantita' dei servizi forniti, alla menzione
«servizi di ricerca e di sviluppo».
6. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto di
ricerca e sviluppo che non puo' essere aggiudicato senza
indire una gara ai sensi dell'art. 221, comma 1,
lettera b), possono limitare le informazioni da fornire ai
sensi dell'allegato XVI, sulla. natura e quantita' dei
servizi forniti, per motivi di riservatezza commerciale. In
tal caso, essi provvedono affinche' le informazioni
pubblicate ai sensi del presente comma siano almeno
altrettanto dettagliate di quelle contenute nell'avviso con
cui si indice una gara pubblicato ai sensi dell'art. 224,
comma 1.
7. Se ricorrono ad un sistema di qualificazione, gli
enti aggiudi-catori provvedono affinche' tali informazioni
siano almeno altrettanto dettagliate di quelle della
corrispondente categoria degli elenchi o liste di cui
all'art. 232, comma 9.
8. Nel caso di appalti aggiudicati per servizi elencati
nell'allegato II B, gli enti aggiudicatori indicano
nell'avviso se acconsentono alla sua pubblicazione.
9. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e
non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in
forma semplificata e ai sensi dell'allegato X per motivi
statistici.».
«Art. 230 (Disposizioni generali) (art. 51, direttiva
2004/17; art. 22, decreto legislativo n. 158/1995). - 1.
Gli enti aggiudicatori applicano l'art. 38 per
l'accertamento dei requisiti di carattere generale dei
candidati o degli offerenti.
2. Per l'accertamento dei requisiti di capacita'
tecnico-professionale ed economico - finanziaria gli enti
aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici, ove
non abbiano istituito propri sistemi di qualificazione ai
sensi dell'art. 232, applicano gli articoli da 39 a 48.
3. Per l'accertamento dei requisiti di capacita'
tecnico-professionale ed economico-finanziaria gli enti
aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatici,
possono, alternativamente, istituire propri sistemi di
qualificazione ai sensi dell'art. 232, ovvero applicare gli
articoli da 39 a 48, ovvero accertare i requisiti di
capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria ai
sensi dell'art. 233.
4. Quale che sia il sistema di selezione qualitativa
prescelto, si applicano gli articoli 43 e 44, nonche' gli
articoli 49 e 50 con esclusione del comma 1, lettera a).
5. Il regolamento di cui all'art. 5 detta le
disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo
gli eventuali ulteriori requisiti di capacita'
tecnico-professionale ed economico-finanziaria per i
lavori, servizi, forniture, nei settori speciali, anche al
fine della attestazione e certificazione SOA.
6. I sistemi di qualificazione istituiti dagli enti
aggiudicatori ai sensi dei commi 2 e 3 si applicano
esclusivamente ai contratti relativi alle attivita' di cui
alla presente parte.».
«Art. 232 (Sistemi di qualificazione e conseguenti
procedure selettive) (art. 51.2 e 53, direttiva 2004/17;
art. 15, decreto legislativo n. 158/1995). - 1. Gli enti
aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio
sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o
prestatori di servizi; se finalizzato all'aggiudicazione
dei lavori, tale sistema deve conformarsi ai criteri di
qualificazione fissati dal regolamento di cui all'art. 5.
2. Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di
qualificazione provvedono affinche' gli operatori economici
possano chiedere in qualsiasi momento di essere
qualificati.
3. Gli enti aggiudicatori predispongono criteri e norme
oggettivi di qualificazione e provvedono, ove opportuno, al
loro aggiornamento.
4. Se i criteri e le norme del comma 3 comprendono
specifiche tecniche, si applica l'art. 68.
5. I criteri e le norme di cui al comma 3 includono i
criteri di esclusione di cui all'art. 38.
6. Se chi chiede la qualificazione intende avvalersi
dei requisiti di capacita' economica e finanziaria o
tecnica e professionale di altri soggetti, il sistema di
qualificazione deve essere gestito garantendo il rispetto
dell'art. 50 con esclusione del comma 1, lettera a).
7. I criteri e le norme di qualificazione di cui ai
commi 3 e 4 sono resi disponibili, a richiesta, agli
operatori economici interessati. Gli aggiornamenti di tali
criteri e norme sono comunicati agli operatori economici
interessati.
8. Un ente aggiudicatore puo' utilizzare il sistema di
qualificazione istituito da un altro ente aggiudicatore,
dandone idonea comunicazione agli operatori economici
interessati.
9. L'ente gestore redige un elenco di operatori
economici, che puo' essere diviso in categorie in base al
tipo di appalti per i quali la qualificazione viene
richiesta.
10. In caso di istituzione e gestione di un sistema di
qualificazione, gli enti aggiudicatori osservano:
a) l'art. 223, comma 10, quanto all'avviso
sull'esistenza di un sistema di qualificazione;
b) l'art. 228, quanto alle informazioni a coloro che
hanno chiesto una qualificazione;
c) l'art. 231 quanto al mutuo riconoscimento delle
condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonche'
dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni.
11. L'ente aggiudicatore che istituisce e gestisce il
sistema di qualificazione stabilisce i documenti, i
certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono
corredare la domanda di iscrizione, e non puo' chiedere
certificati o documenti che riproducono documenti validi
gia' nella disponibilita' dell'ente aggiudicatore.
12. I documenti, i certificati e le dichiarazioni
sostitutive, se redatti in una lingua diversa
dall'italiano, sono accompagnati da una traduzione in
lingua italiana certificata conforme al testo originale
dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane del Paese
in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore
Ufficiale.
13. Se viene indetta una gara con un avviso
sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli
offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in
una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati
qualificati con tale sistema.
14. Nell'ipotesi di cui al comma 13, al fine di
selezionare i partecipanti alla procedura di aggiudicazione
dello specifico appalto oggetto di gara, gli enti
aggiudicatori:
a) qualificano gli operatori economici in conformita'
al presente articolo;
b) selezionano gli operatori in base a criteri
oggettivi;
c) riducono, se del caso, il numero dei candidati
selezionati, con criteri oggettivi.».
«Art. 237 (Norma di rinvio) (articoli 64, 65, 66,
direttiva 2004/17). - 1. Nei concorsi di progettazione si
applicano le disposizioni del capo III con esclusione
dell'art. 221 della presente parte nonche' quelle degli
articoli 101, 104, 105, comma 2, e da 106 a 110.».
«Art. 253 (Norme transitorie). - 1. Fermo quanto
stabilito ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, le
disposizioni di cui al presente codice si applicano alle
procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si
indice una gara siano pubblicati successivamente alla data
della sua entrata in vigore, nonche', in caso di contratti
senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai
contratti in cui, alla data di entrata in vigore del
presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti
a presentare le offerte.
1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti
disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o
avvisi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007:
a) art. 33, commi 1 e 2, nonche' comma 3, secondo
periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;
b) (soppressa);
c) (soppressa);
d) art. 59, limitatamente ai settori ordinari.
1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi
importo, nei settori ordinari, le disposizioni dell'art. 56
si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati
successivamente al 1° agosto 2007. Le disposizioni
dell'art. 57 si applicano alle procedure per le quali
l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente
al 1° agosto 2007.
1-quater. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture nei settori ordinari e speciali, le disposizioni
dell'art. 58 si applicano alle procedure i cui bandi o
avvisi siano pubblicati successivamente alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5.
1-quinquies. Per gli appalti di lavori pubblici di
qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni
degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano
alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'art. 5. Le disposizioni di cui lo 256, comma 1,
riferite alle fattispecie di cui al presente comma,
continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui all'art. 5.
2. Il regolamento di cui all'art. 5 e' adottato entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente
codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione. Le disposizioni regolamentari previste ai
sensi dell'art. 40, comma 4, lettera g) e g-bis), entrano
in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del
regolamento di cui all'art. 5.
3. Per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore
del regolamento di cui all'art. 5, continuano ad applicarsi
il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni
regolamentari vigenti che, in base al presente codice,
dovranno essere contenute nel regolamento di cui all'art.
5, nei limiti di compatibilita' con il presente codice. Per
i lavori pubblici, fino all'adozione del nuovo capitolato
generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale
19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando, nei limiti
di compatibilita' con il presente codice.
4. In relazione all'art. 8:
a) fino all'entrata in vigore del nuovo trattamento
giuridico ed economico, ai dipendenti dell'Autorita' e'
attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del
personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
b) fino all'entrata in vigore del regolamento di cui
all'art. 8, comma 4, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554 del 1999;
5. Il termine di scadenza dei membri dell'Autorita'
gia' nominati al momento dell'entrata in vigore del
presente codice e' prorogato di un anno.
6. In relazione all'art. 10, fino all'entrata in vigore
del regolamento, restano ferme le norme vigenti in tema di
soggetti responsabili per le fasi di progettazione,
affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici.
7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui
all'art. 17, comma 8, continua ad applicarsi il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2003,
recante «acquisizione di beni e servizi ed esecuzione dei
lavori in economia, ovvero a trattativa privata, per gli
organismi di informazione e sicurezza». Il regolamento di
cui all'art. 17, comma 8, disporra' l'abrogazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio
2003 e dell'art. 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
8. Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le
disposizioni dell'art. 32, comma 1, lettera g) e dell'art.
122, comma 8, non si applicano alle opere di urbanizzazione
secondaria da realizzarsi da parte di soggetti privati che,
alla data di entrata in vigore del codice, abbiano gia'
assunto nei confronti del Comune l'obbligo di eseguire i
lavori medesimi a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
9. Al fine dell'applicazione dell'art. 37, fino
all'entrata in vigore del regolamento, i raggruppamenti
temporanei sono ammessi se il mandatario e i mandanti
abbiano i requisiti indicati nel decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e nel decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
9-bis. In relazione all'art. 40, comma 3, lettera b),
fino al 31 dicembre 2010, per la dimostrazione del
requisito della cifra di affari realizzata con lavori
svolti mediante attivita' diretta ed indiretta, del
requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche
e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il
periodo di attivita' documentabile e' quello relativo ai
migliori cinque anni del decennio antecedente la data di
sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione
del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e
del requisito del-l'esecuzione di un singolo lavoro ovvero
di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al
31 dicembre 2010, sono da considerare i lavori realizzati
nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del
contratto con la SOA per il conseguimento della
qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche
agli operatori economici di cui all'art. 47, con le
modalita' ivi previste.
10. In relazione all'art. 66, comma 7, le modifiche che
si rendano necessarie al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20, anche in relazione alla
pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture
di cui al citato decreto ministeriale, di bandi relativi a
servizi e forniture, nonche' di bandi di stazioni
appaltanti non statali, sono effettuate con decreto del
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza
Stato-regioni. Sino alla entrata in funzione del sito
informatico presso l'Osservatorio, i bandi e gli avvisi
sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.
11. Con disposizioni dell'Istituto Poligrafico dello
Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
codice, e' istituita e disciplinata la serie speciale
relativa ai contratti pubblici nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, in sostituzione delle attuali
modalita' di pubblicazione di avvisi e bandi su detta
Gazzetta. Nel frattempo la pubblicazione avviene sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con le vigenti
modalita'.
12. Ai fini dell'applicazione dell'art. 77, per un
periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente codice, le stazioni appaltanti non
richiedono agli operatori economici l'utilizzo degli
strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di
comunicazione, salvo nel caso di ricorso all'asta
elettronica e di procedura di gara interamente gestita con
sistemi telematici.
13. In relazione all'art. 83, comma 5, fino all'entrata
in vigore del regolamento continuano ad applicarsi il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo
1999, n. 117, e il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 18 novembre 2005, recante «affidamento e gestione
dei servizi sostitutivi di mensa», nei limiti di
compatibilita' con il presente codice.
14. In relazione all'art. 85, comma 13, fino
all'entrata in vigore del regolamento si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, nei limiti di
compatibilita' con il presente codice.
15. In relazione all'art. 90, ai fini della
partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti,
le societa' costituite dopo la data di entrata in vigore
della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di tre
anni dalla loro costituzione, possono documentare il
possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
riferimento ai requisiti dei soci delle societa', qualora
costituite nella forma di societa' di persone o di societa'
coope-rativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti
dipendenti della societa' con rapporto a tempo
indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni
di collaborazione coordinata e continuativa, qualora
costituite nella forma di societa' di capitali.
15-bis. In relazione alle procedure di affidamento di
cui art. 91, fino al 31 dicembre 2010 per la dimostrazione
dei requisiti di capacita' tecnico-professionale ed
economico-finanziaria, il periodo di attivita'
documentabile e' quello relativo ai migliori tre anni del
quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del
decennio precedente la data di pubblicazione del bando di
gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli
operatori economici di cui all'art. 47, con le modalita'
ivi previste.
16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso
l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in
vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza
dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti
previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in
servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero
abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra
amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e
risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e
abbiano svolto o collaborato ad attivita' di progettazione.
17. Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 92,
comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto
del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
18. In relazione all'art. 95, comma 1, fino
all'emanazione del regolamento si applica l'art. 18, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del
1999. L'art. 95 non si applica alle opere indicate al
comma 1 del medesimo art. 95, per le quali sia gia'
intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge
25 giugno 2005, n. 109, l'approvazione del progetto
preliminare.
19. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art.
113 si applicano, quanto ai contratti relativi a lavori,
anche ai contratti in corso; le disposizioni del citato
comma 3 dell'art. 113 si applicano inoltre anche ai
contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione,
affidati anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente codice, ove gli stessi abbiano previsto garanzie
di esecuzione.
20. In relazione all'art. 112, comma 5, sino
all'entrata in vigore del regolamento, la verifica puo'
essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti o degli organismi di cui alla lettera a) del
citato art. 112. Gli incarichi di verifica di ammontare
inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a
soggetti scelti nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e
trasparenza.
21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA
dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del
codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture
sentita l'Autorita', emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti
i criteri, le modalita' e le procedure per la verifica dei
certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati
ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica e'
conclusa entro un anno dall'entrata in vigore del predetto
decreto.
22. In relazione all'art. 125 (lavori, servizi,
forniture in economia) fino alla entrata in vigore del
regolamento:
a) i lavori in economia sono disciplinati dal decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
nei limiti di compatibilita' con le disposizioni del
presente codice;
b) le forniture e i servizi in economia sono
disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica
20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di compatibilita' con le
disposizioni del presente codice. Restano altresi' in
vigore, fino al loro aggiornamento, i provvedimenti emessi
dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione
dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 384 del 2001.
23. In relazione all'art. 131, comma 5, la nullita'
riguarda i contratti ivi previsti, stipulati dopo l'entrata
in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
3 luglio 2003, n. 222, senza i prescritti piani di
sicurezza; i contratti di appalto o concessione, in corso
alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, se privi del piano
operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2
dell'art. 131, sono annullabili qualora non integrati con i
piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del citato decreto.
24. In relazione all'art. 133 le disposizioni di cui ai
commi 4, 5, 6 dell'art. 133 si applicano ai lavori eseguiti
e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine
il primo decreto di cui al comma 6 del medesimo art. 133
rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione piu'
significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i
lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al
1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal
Ministero per l'anno 2003.
25. In relazione all'art. 146 e all'art. 149 per la
realizzazione delle opere previste nelle convenzioni gia'
assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e
prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del
30 giugno 2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare a
terzi una percentuale minima del 40% dei lavori.
26. Le stazioni appaltanti procedono a rendere noto il
diritto di prelazione a favore del promotore, nel caso di
avvisi indicativi pubblicati prima della data del
31 gennaio 2005, che non contengano l'indicazione espressa
del diritto di prelazione, secondo le modalita'
alternativamente specificate ai successivi periodi del
presente comma. Ove alla data del 28 dicembre 2005 non sia
stato pubblicato il bando per la gara prevista dall'art.
155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti
inseriscono, al momento della pubblicazione del bando,
l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore
del promotore. Ove alla data di pubblicazione del citato
decreto sia stato pubblicato il bando per la gara prevista
dall'art. 155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti,
nel corso della successiva procedura negoziata prevista
dall'art. 155, comma 1, lettera b), inviano comunicazione
formale, con l'indicazione espressa del diritto di
prelazione a favore del promotore, unicamente ai soggetti
partecipanti alla procedura negoziata.
26-bis. In relazione all'art. 159, comma 2, fino
all'emanazione del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, i criteri e le modalita' di
attuazione possono essere fissati dalle parti nel
contratto.
27. In relazione alla disciplina recata dalla parte II,
titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture
strategiche e insediamenti produttivi):
a) non trovano applicazione i seguenti articoli del
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 554 del 1999:
a.1) art. 9 - Pubblicita' degli atti della
conferenza di servizi;
a.2) titolo III, capo II - La progettazione;
a.3) titolo IV, capo IV - Affidamento dei servizi
di importo inferiore al controvalore in euro di 200.000
DSP; e capo V - Affidamento dei servizi di importo pari o
superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP;
b) per le concessioni gia' affidate, ovvero rinnovate
e prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data
del 10 settembre 2002, i concessionari sono tenuti ad
appaltare a terzi una percentuale minima del quaranta per
cento dei lavori;
c) le disposizioni dell'art. 174 (concessione
relativa a infrastrutture strategiche) si applicano anche
alle concessioni relative a infrastrutture gia' affidate
alla data del 10 settembre 2002;
d) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002,
sia gia' stato redatto il progetto definitivo, sia stata
gia' affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque
ritenuto dal soggetto aggiudicatore piu' opportuno ai fini
della celere realizzazione dell'opera, puo' procedersi
all'attestazione di compatibilita' ambientale e alla
localizzazione dell'opera sulla base del progetto
definitivo. Nel caso in cui, alla data del 10 settembre
2002, sia stato gia' redatto il progetto esecutivo o sia
stata gia' affidata la realizzazione dello stesso, per
l'affidamento a contraente generale il soggetto
aggiudicatore puo' porre a base di gara il progetto
esecutivo. In tale caso il contraente generale assume
l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara
e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal
comma 5 dell'art. 176;
e) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002,
il progetto delle infrastrutture sia gia' oggetto, in tutto
o in parte, di procedura autorizzativa, approvativa o di
valutazione di impatto ambientale sulla base di vigenti
nonne statali o regionali, i soggetti aggiudicatori possono
richiedere l'interruzione della medesima procedura optando
per l'avvio unitario delle procedure disciplinate dalla
parte II, titolo III, capo IV, ovvero proseguire e
concludere la procedura in corso. Ai fini del compimento
delle procedure di cui alla parte II, titolo III, capo IV,
possono essere utilizzate quali atti istruttori le
risultanze delle procedure anche di conferenza di servizi
gia' compiute ovvero in corso. Si osservano, in quanto
applicabili, i commi 6 e 7 dell'art. 185;
f) in sede di prima applicazione del decreto
legislativo n. 190 del 2002 i soggetti aggiudicatori
adottano, in alternativa alla concessione, l'affidamento a
contraente generale per la realizzazione dei progetti di
importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro, che
presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti:
interconnessione con altri sistemi di collegamento europei;
complessita' dell'intervento tale da richiedere un'unica
logica realizzativa e gestionale, nonche' estrema
complessita' tecnico-organizzativa. L'individuazione dei
predetti progetti e' effettuata dal Ministro delle
infrastrutture. Ferma restando l'applicazione delle
semplificazioni procedurali di cui al presente capo, i
progetti che non abbiano le caratteristiche sopra indicate
sono realizzati con appalto di progettazione esecutiva ed
esecuzione, in uno o piu' lotti ovvero con appalto di sola
esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo.
E' comunque consentito l'affidamento in concessione;
g) per la realizzazione delle infrastrutture di loro
competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i
commissari straordinari di Governo, anche in liquidazione,
nominati in virtu' di disposizioni diverse da quelle di cui
alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono stipulare, con
riferimento alle concessioni in corso alla data del
10 settembre 2002 e nel rispetto degli elementi essenziali
dei relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento
alle previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e
della parte II, titolo III, capo IV;
h) per i procedimenti relativi agli insediamenti
produttivi e alle infrastrutture strategiche per
l'approvvigionamento energetico di cui all'art. 179, in
corso alla data del 10 settembre 2002, e' data facolta' al
richiedente di optare per l'applicazione della normativa
stabilita nella parte II, titolo III, capo IV, ferma
restando l'efficacia degli atti compiuti relativamente agli
stessi procedimenti;
i) le disposizioni di cui agli articoli 164, 167,
168, 169, 171, 172 si applicano a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005,
n. 189. Le norme di cui all'allegato tecnico contenuto
nell'allegato XXI al presente codice, si applicano ai
progetti delle infrastrutture, la cui redazione sia stata
bandita o, in caso di procedura negoziata, affidata ovvero,
per i progetti redatti direttamente, oggetto di
deliberazione dell'organo competente dopo la data di
entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005,
n. 189. Per i progetti in corso e per quelli banditi prima
della data di entrata in vigore del citato decreto n. 189
del 2005, i soggetti aggiudicatori hanno facolta' di
adeguare il progetto alle norme tecniche allegate, con
eventuale variazione del relativo corrispettivo;
l) la disposizione di cui all'art. 165, comma 3,
relativa al limite del 5 per cento, si applica ai progetti
la cui istruttoria e' avviata dopo la data di entrata in
vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005. Le
disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell'art. 176 si
applicano alle procedure di gara e ai rapporti contrattuali
in corso alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 189 del 2005; le disposizioni dei commi 15,
16 e 17 del medesimo art. 176, si applicano ai lavori
banditi dopo la data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 189 del 2005, ma e' facolta' del soggetto
aggiudicatore prevedere la applicazione delle disposizioni
medesime ai lavori gia' banditi ovvero, per quelli gia'
aggiudicati, convenire con il contraente generale la
applicazione delle stesse ai relativi contratti;
m) in relazione all'art. 180, comma 1, fino
all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, i
soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che trovano
applicazione in materia di esecuzione, contabilita' e
collaudo;
n) in relazione all'art. 188, fino all'entrata in
vigore del regolamento, continua ad applicarsi l'art. 17
del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, e ai fini dell'art. 188, comma 2, si tiene
conto della qualificazione rilasciata da non oltre cinque
anni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 34 del 2000;
o) in relazione all'art. 189, comma 1, lettera b),
fino all'entrata in vigore del regolamento si applica
l'art. 18 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 34 del 2000;
p) ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6
dell'art. 194, sono fatti salvi, relativamente alle opere
stesse, gli atti e i provvedimenti gia' formati o assunti,
e i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, che i soggetti
aggiudicatori, previo parere dei commissari straordinari
ove nominati, ritengano eventualmente piu' opportuno, ai
fini della celere realizzazione dell'opera proseguire e
concludere in luogo dell'avviare un nuovo procedimento ai
sensi della parte II, titolo III, capo IV.
28. Il regolamento di cui all'art. 196 e' adottato
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione. Ai fini dell'applicazione dell'art. 196 fino
alla data di entrata in vigore del regolamento ivi
previsto, restano ferme le disposizioni regolamentari
attualmente vigenti, nei limiti di compatibilita' con il
presente codice.
29. Ai fini della disciplina di cui alla parte II,
titolo IV, capo II le attestazioni di qualificazione
relative alla categoria 0S2, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,
ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore
del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come
modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n.
420, ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, hanno
efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. E'
tuttavia fatta salva la verifica della stazione appaltante
in ordine al possesso dei requisiti individuati da detto
regolamento.
30. In relazione all'art. 201, fino alla data di
entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai
commi 1 e 3 dell'art. 201, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e di cui al decreto
ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal
decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420. Fino alla
data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di
cui ai commi 1 e 3 dell'art. 201, le stazioni appaltanti
possono individuare, quale ulteriore requisito di
partecipazione al procedimento di appalto, l'avvenuta
esecuzione, nell'ultimo decennio, di lavori nello specifico
settore cui si riferisce l'intervento, individuato in base
alla tipologia dell'opera oggetto di appalto. Ai fini della
valutazione della sussistenza di detto requisito, possono
essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente
realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di
cottimi e subaffidamenti.
31. In relazione all'art. 212, fino alla conclusione
favorevolmente della procedura di cui all'art. 219
eventualmente attivata in relazione alle attivita' di cui
al citato art. 212, sono fatti salvi i decreti ministeriali
adottati ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
32. Ai fini dell'applicazione dell'art. 240, per i
lavori per i quali la individuazione del soggetto
affidatario sia gia' intervenuta alla data di entrata in
vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, la proposta di
accordo bonario e' formulata dal responsabile del
procedimento secondo la disciplina anteriore alla entrata
in vigore della citata legge.
33. Ai fini dell'applicazione della disciplina
dell'arbitrato di cui all'art. 241 e seguenti restano in
vigore i criteri di determinazione del valore della lite e
le tariffe fissate, rispettivamente dall'art. 10, commi 1,
4, 5, e 6, e dall'allegato di cui al decreto ministeriale
2 dicembre 2000, n. 398, salvo quanto disposto dall'art.
252, comma 6.
34. In relazione alla disciplina dell'arbitrato, recata
dagli articoli 241, 242, 243:
a) dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il
richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi dalla
normativa previgente di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, contenuto nelle
clausole dei contratti di appalto gia' stipulati, deve
intendersi riferito ai collegi da nominare con le nuove
procedure secondo le modalita' previste dal codice e i
relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina ivi
fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la
costituzione di collegi arbitrali in difformita' alla
normativa abrogata a seguito dell'entrata in vigore del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del
1999, contenute nelle clausole di contratti o capitolati
d'appalto gia' stipulati alla data di entrata in vigore del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del
1999, a condizione che i collegi arbitrali medesimi
risultino gia' costituiti alla data di entrata in vigore
della presente disposizione;
b) sono fatte salve le procedure arbitrali definite o
anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della
legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, purche' risultino
rispettate le disposizioni relative all'arbitrato contenute
nel codice di procedura civile, ovvero nell'art. 32 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal
comma 16-sexies del citato decreto-legge n. 35 del 2005;
c) fatte salve le norme transitorie di cui alle
lettere a) e b), i giudizi arbitrali nei quali siano stati
gia' nominati i due arbitri delle parti, si svolgono
secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del
presente codice;
d) sono abrogate tutte le disposizioni che, in
contrasto con la disciplina del presente codice, prevedono
limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie
nella materia dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi, forniture, o contemplano arbitrati obbligatori. E'
salvo il disposto dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge
11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 8 agosto
1998, n. 267, e dell'art. 1, comma 2-quater, del
decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla
legge 8 aprile 2003, n. 15.
35. Ai fini dell'applicazione dell'art. 16, comma 4,
lettera h) dell'allegato XXI, fino all'entrata in vigore
del regolamento si applica l'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive
modificazioni.».
«Art. 256 (Disposizioni abrogate). - 1. A decorrere
dall'entrata in vigore del presente codice, sono o restano
abrogati:
gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, 351, 352, 353,
354 e 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
l'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e
l'art. 24 del regolamento approvato con regio decreto
20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e
integrazioni;
la legge 8 agosto 1977, n. 584;
l'art. 5, commi 4 e 5, e l'art. 32 della legge 3
gennaio 1978, n. 1;
gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n.
741;
l'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l'art. 4;
l'art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni dalla legge
26 aprile 1989, n. 155;
gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n.
428;
gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20
della legge 19 marzo 1990, n. 55;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 gennaio 1991, n. 55;
il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
l'art. 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
l'art. 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
l'art. 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502;
l'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
la legge 11 febbraio 1994, n. 109; e' fatto salvo
l'art. 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come
modificato dalla citata legge n. 109 del 1994;
l'art. 11 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 573;
il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito
con la legge 2 giugno 1995, n. 216;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
l'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
5 agosto 1997, n. 517;
l'art. 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
la legge 18 novembre 1998, n. 415;
il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio
1999, n. 22;
il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525;
gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3,
55, 57, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87,
comma 2, 88, commi 1, 2 e 3, 89, comma 3, 91, comma 4, 92,
commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 118, 119,
120, 121, 122, 142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi 1 e
2, 149, 150, 151 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
l'art. 32 del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
l'art. 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n.
205;
la legge 7 novembre 2000, n. 327;
l'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l'art. 10,
commi 1, 2, 4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata;
gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
l'art. 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n.
166;
il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30;
l'art. 5, commi da 1 a 13, e commi 16-sexies e
16-septies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
gli articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies del
decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge
25 giugno 2005, n. 109;
l'art. 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62;
l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005,
n. 90, convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152;
l'art. 14-vicies-ter, comma 1, lettera c) del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella
legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente alle parole "i
criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa e";
il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189,
recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n.
190 del 2002;
il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, recante
"Finanza di progetto - Disciplina delle procedure in corso
i cui avvisi indicativi, pubblicati prima della data del
31 gennaio 2005, non contengano l'indicazione espressa del
diritto di prelazione a favore del promotore";
l'art. 1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre
2005, n. 266;
l'art. 2, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248;
l'art. 19 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31.
2. In relazione all'art. 141, comma 4, ultimo periodo,
resta abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura
regolamentare, anteriore alla data di entrata in vigore
della legge 1° agosto 2002, n. 166.
3. Sono o restano abrogati tutti gli speciali riti
processuali in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture, diversi da quelli di cui all'art. 245.
4. Il regolamento di cui all'art. 5 elenca le norme
abrogate, con decorrenza dall'entrata in vigore del
regolamento medesimo, anche in relazione alle disposizioni
contenute nei seguenti atti:
gli articoli 337, 338; 342; 343; 344; 348 della legge
20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 marzo 1999, n. 117;
il decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554;
il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34;
il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile
2002, n. 101;
il decreto del Ministro delle infrastrutture e
trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del
contraente generale;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
18 novembre 2005, recante "affidamento e gestione dei
servizi sostitutivi di mensa".
5. Gli altri regolamenti e decreti ministeriali
previsti dal presente codice, ove sono destinati a
sostituire precedenti regolamenti e decreti ministeriali,
elencano le norme abrogate, con decorrenza dalla loro
entrata in vigore.».
«Allegato XXI
(Omissis).
Art. 28 (Verifica attraverso strutture tecniche
dell'amministrazione). - 1. La stazione appaltante provvede
all'attivita' di verifica della progettazione attraverso
strutture e personale tecnico della propria
amministrazione, ovvero strutture tecniche di altre
amministrazioni di cui puo' avvalersi ai sensi dell'art.
33, comma 3, del codice.
2. Le strutture di cui al comma 1 che possono svolgere
l'attivita' di verifica dei progetti sono:
a) per lavori di importo superiore a 20 milioni di
euro, l'unita' tecnica della stazione appaltante
accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN
ISO/IEC 17020, quale organismo di ispezione di Tipo B;
b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di
euro:
l'unita' tecnica di cui alla lettera a);
gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti
ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;
gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti
dotate di un sistema di gestione per la qualita' ove il
progetto sia stato redatto da progettisti interni.
3. Per sistema di gestione per la qualita', ai fini di
cui al comma 1, si intende un sistema coerente con
requisiti della norma UNI EN ISO 9001.
Per un periodo di due anni dalla data di entrata in
vigore del presente allegato le strutture tecniche
dell'ammisistrazione sono esentate dal possesso della
certificazione UNI EN ISO 9001.
4. Ferme restando le competenze del Ministero dello
sviluppo economico in materia di vigilanza sugli organismi
di accreditamento, il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, tramite il servizio tecnico centrale, e' organo
di accreditamento delle unita' tecniche delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e degli organismi statali di diritto pubblico ai sensi
delle norme europee UNI EN ISO 9001 ed UNI GEI EN ISO/IEC
17020 per gli organismi di ispezione di Tipo B, sulla base
di apposito regolamento tecnico predisposto dal Consiglio
stesso sentiti gli enti nazionali di accreditamento
riconosciuti a livello europeo, emanato con decreto del
Ministro delle infrastrutture. Per le finalita' di cui al
presente comma le amministrazioni pubbliche possono
avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
5. Per le amministrazioni pubbliche che non si
avvalgono delle disposizioni di cui al comma 4
l'accreditamento dell'organismo di ispezione di Tipo B e
l'accertamento del sistema di gestione per la qualita'
coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001
dovranno essere rilasciati, rispettivamente, da enti
partecipanti all'European Cooperation for Accreditation
(EA) e da organismi di certificazione, accreditati da enti
partecipanti all'European Cooperation for Accreditation
(EA).
(Omissis).».
«Art. 37 (Le garanzie). - 1. Il soggetto incaricato
dell'attivita' di verifica deve essere munito, dalla data
di accettazione dell'incarico, di una polizza di
responsabilita' civile professionale per i rischi derivanti
dall'attivita' di propria competenza avente le seguenti
caratteristiche e durata:
a) nel caso di polizza specifica limitata
all'incarico di validazione del progetto preliminare, la
polizza medesima deve avere durata fino alla data di
approvazione del progetto definitivo da parte della
stazione appaltante;
b) nel caso di polizza specifica limitata
all'incarico di verifica ai fini della validazione del
progetto definitivo, la polizza medesima dovra' avere
durata fino alla approvazione del progetto esecutivo da
parte della stazione appaltante;
c) tutte le polizze suddette dovranno avere un
massimale non inferiore al 5 per cento del valore
dell'opera, con il limite di cinque milioni di euro;
d) nel caso in cui l'affidatario dell'incarico di
validazione sia coperto da una polizza professionale
generale per l'intera attivita', detta polizza deve essere
integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia
di assicurazione che garantisca le condizioni di cui ai
punti a), b), c) per lo specifico progetto.
2. Il premio relativo a tale copertura assicurativa e'
a carico della Amministrazione di appartenenza del soggetto
incaricato dell'attivita' di verifica, mentre sara' a
carico del soggetto affidatario, qualora questi sia
soggetto esterno.».



 
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3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di
priorita'. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere
comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero
del patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia'
iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonche' gli
interventi per i quali ricorra la possibilita' di
finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresi' indicati i
beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto
dall'art. 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta
alienazione anche del solo diritto di superficie, previo
esperimento di una gara; tali beni sono classificati e
valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza
storico-artistica, architettonica, paesaggistica e
ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale
e ipotecaria.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare
attuazione ai lavori previsti dal programma triennale
devono rispettare le priorita' ivi indicate. Sono fatti
salvi gli interventi imposti da eventi impreve-dibili o
calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da sopravvenute
disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale e'
subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000
di euro, alla previa approvazione di uno studio di
fattibilita' e, per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 di euro, alla previa approvazione della
progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art. 93,
salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali e'
sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata
dalla stima sommaria dei costi, nonche' per i lavori di cui
all'art. 153 per i quali e' sufficiente lo studio di
fattibilita'.
7. Un lavoro puo' essere inserito nell'elenco annuale,
limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con riferimento
all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione
almeno preliminare e siano state quantificate le
complessive risorse finanziarie necessarie per la
realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso
l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del
personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare
la funzionalita', fruibilita' e fattibilita' di ciascun
lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi
nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti
urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano
sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso
inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla
normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi
contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori
pubblici. Resta ferma l'applicabilita' delle disposizioni
di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui
all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve
contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati
sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato,
delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
gia' stanziati nei rispettivi stati di previsione o
bilanci, nonche' acquisibili ai sensi dell'art. 3 del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e
successive modificazioni. Un lavoro non inserito
nell'elenco annuale puo' essere realizzato solo sulla base
di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse
gia' previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione
al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione
per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi
d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le
disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non
ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
di pubbliche amministrazioni.
11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad
adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei
lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi
triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile
2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso
l'Osservatorio.
12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali,
fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da
amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono
altresi' trasmessi al CIPE, entro trenta giorni
dall'approvazione per la verifica della loro compatibilita'
con i documenti programmatori vigenti.».
«Art. 129 (Garanzie e coperture assicurative per i
lavori pubblici) (art. 30, commi 3, 4, 7-bis, legge n.
109/1994). - 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 75
e dall'art. 113, l'esecutore dei lavori e' altresi'
obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga
indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e
che preveda anche una garanzia di responsabilita' civile
per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di
regolare esecuzione.
2. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari
stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture,
l'esecutore e' inoltre obbligato a stipulare, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonche' una
polizza per responsabilita' civile verso terzi, della
medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi
difetti costruttivi.
3. Con il regolamento e' istituito, per i lavori di
importo superiore a 100 milioni di euro, un sistema di
garanzia globale di esecuzione operante per gli appalti
pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi
i soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e
c). Il sistema, una volta istituito, e' obbligatorio per
tutti gli appalti aventi ad oggetto la progettazione
esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici di importo
superiore a 75 milioni di euro.».
«Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti
dei prezzi) (art. 26, legge n. 109/1994). - 1. In caso di
ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei
titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo
rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal
contratto, che non devono comunque superare quelli fissati
dal regolamento di cui all'art. 5, spettano all'esecutore
dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi
nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro
delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua
facolta', trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in
cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia
stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di
spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,
di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero,
previa costituzione in mora dell'amministrazione
aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della
costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale
per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
1-bis. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del
prezzo, il bando di gara puo' individuare i materiali da
costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle
risorse disponibili e imputabili all'acquisto dei
materiali, prevedono le modalita' e i tempi di pagamento
degli stessi, ferma restando l'applicazione dei prezzi
contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli
stessi, previa presentazione da parte dell'esecutore di
fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto
nella tipologia e quantita' necessarie per l'esecuzione del
contratto e la loro destinazione allo specifico contratto,
previa accettazione dei materiali da parte del direttore
dei lavori, a condizione comunque che il responsabile del
procedimento abbia accertato l'effettivo inizio dei lavori
e che l'esecuzione degli stessi proceda conformemente al
cronoprogramma. Per tali materiali non si applicano le
disposizioni di cui al comma 3, nonche' ai commi da 4 a 7
per variazioni in aumento. Il pagamento dei materiali da
costruzione e' subordinato alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al
pagamento maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero del pagamento
stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia e'
immediatamente escussa dal committente in caso di
inadempimento dell'affidatario dei lavori, ovvero in caso
di interruzione dei lavori o non completamento dell'opera
per cause non imputabili al committente. L'importo della
garanzia e' gradualmente ed automaticamente ridotto nel
corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del
pagamento da parte delle stazioni appaltanti. Da tale norma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni
appaltanti non si puo' procedere alla revisione dei prezzi
e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del codice
civile.
3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo
chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del
ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi,
nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione
reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno
precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei
lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e'
fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da
emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura
eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
3-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla
stazione appaltante l'istanza di applicazione del prezzo
chiuso, ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al
medesimo comma 3.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il
prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di
circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo
rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di
presentazione dell'offerta con il decreto di cui al
comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in
diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e
nel limite delle risorse di cui al comma 7.
5. La compensazione e' determinata applicando la
percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al
prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al
decreto di cui al comma 6 nelle quantita' accertate dal
direttore dei lavori.
6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo
di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni
percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da
costruzione piu' significativi.
6-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla
stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi
del comma 4, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6.
7. Per le finalita' di cui al comma 4 si possono
utilizzare le somme appositamente accantonate per
imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in
misura non inferiore all'1 per cento del totale
dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali
ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione di spesa. Possono altresi' essere utilizzate
le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza dei soggetti
aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata;
l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE,
qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE
stesso.
8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare
annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento
alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati
alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative
variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di
mercato. I prezzari cessano di avere validita' il
31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente
utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei
predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati
dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero
delle infrastrutture di concerto con le regioni
interessate.
9. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici
sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei
loro obblighi contrattuali. L'entita' delle penali e le
modalita' di versamento sono disciplinate dal
regolamento.».
«Art. 135 (Risoluzione del contratto per reati
accertati e per decadenza dell'attestazione di
qualificazione) (art. 118, decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999). - 1. Fermo quanto previsto da
altre disposizioni di legge, qualora nei confronti
dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un
provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una
o piu' misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti
della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei
riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di
fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque
interessati ai lavori, nonche' per violazione degli
obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il
responsabile del procedimento propone alla stazione
appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle
eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita'
dell'intervento, di procedere alla risoluzione del
contratto.
1-bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia
intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario
informatico, la stazione appaltante procede alla
risoluzione del contratto.
2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto
soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.».
«Art. 140 (Procedure di affidamento in caso di
fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per
grave inadempimento dell'esecutore) (art. 5, commi 12-bis,
ter, quater, quinquies, decreto-legge n. 35/2005,
convertitio in legge n. 80/2005). - 1. Le stazioni
appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso di
fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto
per grave inadempimento del medesimo, potranno interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede
all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la
prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente
escluso l'originario aggiudicatario.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia'
proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
«Art. 141 (Collaudo dei lavori pubblici) (art. 28,
legge n. 109/1994). - 1. Il regolamento definisce le norme
concernenti il termine entro il quale deve essere
effettuato il collaudo finale, che deve avere luogo non
oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi,
individuati dal regolamento, di particolare complessita'
dell'opera da collaudare, in cui il termine puo' essere
elevato sino ad un anno. Il medesimo regolamento definisce
altresi' i requisiti professionali dei collaudatori secondo
le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad
essi spettante, nonche' le modalita' di effettuazione del
collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero,
nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.
2. Il regolamento definisce altresi' il divieto di
affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e
contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto del codice e' redatto un
certificato di collaudo secondo le modalita' previste dal
regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere
provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato ancorche' l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi
dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di
importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo e'
sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori
di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro,
e' in facolta' del soggetto appaltante di sostituire il
certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
Il certificato di regolare esecuzione e' comunque emesso
non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. Per le operazioni di collaudo, le stazioni
appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e
specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori,
alla loro complessita' e all'importo degli stessi. Possono
fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad
un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano
prestato servizio per almeno cinque anni in uffici
pubblici.
5. Il collaudatore o i componenti della commissione di
collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle
attivita' autorizzative, di controllo, di progettazione, di
direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori
sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto
nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con
il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i
componenti della commissione di collaudo non possono
inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di
vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive per quali lavori di
particolare complessita' tecnica o di grande rilevanza
economica il collaudo e' effettuato sulla base di apposite
certificazioni di qualita' dell'opera e dei materiali.
7. Fermo quanto previsto dal comma 3, e' obbligatorio
il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai
sensi dell'art. 130, comma 2, lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessita';
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.
8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione,
il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni
di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori,
verificando il rispetto della convenzione.
9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa
garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il
novantesimo giorno dall'emissione del certificato di
collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice
civile.
10. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice
civile, l'appaltatore risponde per la difformita' e i vizi
dell'opera, ancorche' riconoscibili, purche' denunciati dal
soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo
assuma carattere definitivo.
10-bis. Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 717
del 1949.».
«Art. 156 (Societa' di progetto) (art. 37-quinquies,
legge n. 109/1994). - 1. Il bando di gara per l'affidamento
di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una
infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilita'
deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facolta', dopo
l'aggiudicazione, di costituire una societa' di progetto in
forma di societa' per azioni o a responsabilita' limitata,
anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare
minimo del capitale sociale della societa'. In caso di
concorrente costituito da piu' soggetti, nell'offerta e'
indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di
ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano
anche alla gara di cui all'art. 153. La societa' cosi'
costituita diventa la concessionaria subentrando nel
rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessita'
di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non
costituisce cessione di contratto. Il bando di gara puo',
altresi', prevedere che la costituzione della societa' sia
un obbligo dell'aggiudicatario.
2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da
parte delle societa' disciplinate dal comma 1 si intendono
realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano
affidati direttamente dalle suddette societa' ai propri
soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti
stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e
contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei
lavori o dei servizi a soggetti terzi.
3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non
costituisce cessione del contratto, la societa' di progetto
diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce
l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione
concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso
d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci
della societa' restano solidalmente responsabili con la
societa' di progetto nei confronti dell'amministrazione per
l'eventuale rimborso del contributo percepito. In
alternativa, la societa' di progetto puo' fornire alla
pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative
per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo
in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette
garanzie cessano alla data di emissione del certificato di
collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce
le modalita' per l'eventuale cessione delle quote della
societa' di progetto, fermo restando che i soci che hanno
concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono
tenuti a partecipare alla societa' e a garantire, nei
limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del
concessionario sino alla data di emissione del certificato
di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale
della societa' di progetto e lo smobilizzo delle
partecipazioni da parte di banche e altri investitori
istituzionali che non abbiano concorso a formare i
requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire
in qualsiasi momento.».
«Art. 159 (Subentro) (art. 37-octies, legge n.
109/1994). - 1. In tutti i casi di risoluzione di un
rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto
concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno
impedire la risoluzione designando una societa' che
subentri nella concessione al posto del concessionario e
che verra' accettata dal concedente a condizione che:
a) la societa' designata dai finanziatori abbia
caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente
equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca
dell'affidamento della concessione;
b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe
causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni
successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1-bis.
1-bis. La designazione di cui al comma 1 deve
intervenire entro il termine individuato nel contratto o,
in mancanza, assegnato dall'amministrazione aggiudicatrice
nella comunicazione scritta agli enti finanziatori della
intenzione di risolvere il contratto.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, sono
fissati i criteri e le modalita' di attuazione delle
previsioni di cui al comma 1.
2-bis. Il presente articolo si applica alle societa' di
progetto costituite per qualsiasi contratto di partenariato
pubblico privato di cui all'art. 3, comma 15-ter.».
«Art. 160 (Privilegio sui crediti) (art. 37-nonies,
legge n. 109/1994). - 1. I crediti dei soggetti che
finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di
interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno
privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e
seguenti del codice civile, sui beni mobili del
concessionario e delle societa' di progetto che siano
concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato
pubblico privato o contraenti generali ai sensi dell'art.
176.
2. Il privilegio, a pena di nullita', deve risultare da
atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti
i finanziatori originari dei crediti, il debitore,
l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della
linea di credito, nonche' gli elementi che costituiscono il
finanziamento.
3. L'opponibilita' ai terzi del privilegio sui beni e'
subordinata alla trascrizione, nel registro indicato
dall'art. 1524, comma 2, del codice civile, dell'atto dal
quale il privilegio risulta. Della costituzione del
privilegio e' dato avviso mediante pubblicazione nel foglio
annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli estremi
della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la
pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti
uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1153 del
codice civile, il privilegio puo' essere esercitato anche
nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui
beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione
prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile
far valere il privilegio nei confronti del terzo
acquirente, il privilegio si trasferisce sul
corrispettivo.».
«Art. 160-bis. (Locazione finanziaria di opere
pubbliche o di pubblica utilita). - 1. Per la
realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere
pubbliche o di pubblica utilita' i committenti tenuti
all'applicazione del presente codice possono avvalersi
anche del contratto di locazione finanziaria, che
costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi
ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto
all'oggetto principale del contratto medesimo.
2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre
indicazioni previste dal presente codice, determina i
requisiti soggettivi, funzionali, economici,
tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le
caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi,
i tempi e le garanzie dell'operazione, nonche' i parametri
di valutazione tecnica ed economico-finanziaria
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
3. L'offerente di cui al comma 2 puo' essere anche una
associazione temporanea costituita dal soggetto
finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili,
ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta,
ovvero un contraente generale. In caso di fallimento,
inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa
impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di
uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea
di imprese, l'altro puo' sostituirlo, con l'assenso del
committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e
caratteristiche.
4. L'adempimento degli impegni della stazione
appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo
controllo della realizzazione ed alla eventuale gestione
funzionale dell'opera secondo le modalita' previste.
4-bis. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione
appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle
capacita' di altri soggetti, anche in associazione
temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi
necessari ad eseguire l'appalto. Nel caso in cui
l'offerente sia un contraente generale, di cui all'art.
162, comma 1, lettera g), esso puo' partecipare anche ad
affidamenti relativi alla realizzazione, all'acquisizione
ed al completamento di opere pubbliche o di pubblica
utilita' non disciplinati dalla parte II, titolo III, capo
IV, se in possesso dei requisiti determinati dal bando o
avvalendosi delle capacita' di altri soggetti.
4-ter. La stazione appaltante pone a base di gara un
progetto di livello almeno preliminare. L'aggiudicatario
provvede alla predisposizione dei successivi livelli
progettuali ed all'esecuzione dell'opera.
4-quater. L'opera oggetto del contratto di locazione
finanziaria puo' seguire il regime di opera pubblica ai
fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l'opera puo'
essere realizzata su area nella disponibilita'
dell'aggiudicatario.».
«Art. 172 (La societa' pubblica di progetto) (art.
5-ter, decreto legislativo n. 190/2002, inserito dal
decreto legislativo n. 189/2005). - 1. Ove la proposta del
soggetto aggiudicatore, come approvata dal CIPE, preveda,
ai fini della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e
dei beni connessi, l'attivita' coordinata di piu' soggetti
pubblici, si procede attraverso la stipula di un accordo di
programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno,
attraverso la costituzione di una societa' pubblica di
progetto, senza scopo di lucro, anche consortile,
partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri
soggetti pubblici interessati. Alla societa' pubblica di
progetto sono attribuite le competenze necessarie alla
realizzazione dell'opera e delle opere strumentali o
connesse, nonche' alla espropriazione delle aree
interessate, e alla utilizzazione delle stesse e delle
altre fonti di autofinanziamento indotte
dall'infrastruttura. La societa' pubblica di progetto e'
autorita' espropriante ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La
societa' pubblica di progetto realizza l'intervento in nome
proprio e per conto dei propri soci e mandanti, avvalendosi
dei finanziamenti deliberati dal CIPE in suo favore,
operando anche al fine di ridurre il costo per la pubblica
finanza.
1-bis. Per lo svolgimento delle competenze di cui al
secondo periodo del comma 1, le societa' pubbliche di
progetto applicano le disposizioni del presente codice.
2. Alla societa' pubblica di progetto possono
partecipare le camere di commercio, industria e artigianato
e le fondazioni bancarie.
3. La societa' pubblica di progetto e' istituita allo
scopo di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici
volto a promuovere la realizzazione ed eventualmente la
gestione dell'infrastruttura, e a promuovere altresi' la
partecipazione al finanziamento; la societa' e' organismo
di diritto pubblico ai sensi del presente codice e soggetto
aggiudicatore ai sensi del presente capo.
4. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di
un'infrastruttura possono partecipare, tramite accordo di
programma, al finanziamento della stessa, anche attraverso
la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla societa'
pubblica di progetto di beni immobili di proprieta' o allo
scopo espropriati con risorse finanziarie proprie.
5. Ai fini del finanziamento di cui al comma 4, gli
enti pubblici possono contribuire per l'intera durata del
piano economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o
alla societa' pubblica di progetto, devolvendo alla stessa
i proventi di propri tributi o diverse fonti di reddito,
fra cui:
a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi
aggiuntivi di oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione
e ICI, indotti dalla infrastruttura;
b) da parte della camera di commercio, industria e
artigianato, una quota della tassa di iscrizione, allo
scopo aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n.
580.
6. La realizzazione di infrastrutture costituisce
settore ammesso, verso il quale le fondazioni bancarie
possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme
previste dalle norme in vigore.
7. I soggetti privati interessati alla realizzazione di
un'infrastruttura possono contribuire alla stessa
attraverso la cessione di immobili di loro proprieta' o
impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito
accordo procedimentale.».
«Art. 174 (Concessioni relative a infrastrutture) (art.
7, decreto legislativo n. 190/2002). - 1. Il concessionario
assume a proprio carico il rischio di gestione dell'opera.
Il prezzo eventualmente da accordare al concessionario e la
durata della concessione sono determinati, nel bando di
gara, sulla base del piano economico finanziario e
costituiscono, come previsto al successivo art. 177,
comma 4, parametri di aggiudicazione della concessione.
Nella determinazione del prezzo si tiene conto
dell'eventuale prestazione di beni e servizi da parte del
concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore,
relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del
bando di gara.
2. Le procedure di appalto del concessionario e i
rapporti dello stesso concessionario con i propri
appaltatori o con il proprio contraente generale, sono
regolate esclusivamente dalle:
norme regolanti gli appalti del concessionario di cui
agli articoli da 146 a 151;
norme di qualificazione degli appaltatori e
subappaltatori di cui al regolamento;
verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti
degli affidatari e subaffidatari di lavori. I rapporti tra
concessionario e appaltatore o contraente generale sono
rapporti di diritto privato disciplinati dal contratto e
dalle norme del codice civile.
3. I rapporti di collegamento del concessionario con le
imprese esecutrici dei lavori sono individuati e regolati
dall'art. 149, comma 3. L'elenco limitativo di tali imprese
e' unito alle candidature per la concessione. Tale elenco
e' aggiornato in funzione delle modifiche che intervengono
successivamente nei collegamenti tra le imprese. Ove il
concessionario si avvalga per la realizzazione delle opere,
di un contraente generale, ai rapporti tra concessionario e
contraente generale si applicano i commi 7, 8 e 9 dell'art.
176. Ove il contraente generale sia un'impresa collegata al
concessionario, deve assicurare il subaffidamento a terzi
delle quote ad essi riservate in sede di gara ovvero ai
sensi del comma 4; il subaffidamento delle quote predette
dovra' avvenire con la procedura prevista per gli appalti
del concessionario dagli articoli da 146 a 151.
4. E' fatto divieto alle amministrazioni
aggiudicatrici, di procedere ad estensioni dei lavori
affidati in concessione al di fuori delle ipotesi
consentite dall'art. 147, previo aggiornamento degli atti
convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal
Ministro delle infrastrutture. Di tale aggiornamento deve
essere data comunicazione al Parlamento.
5. (Abrogato).
«Art. 175 (Promotore) (art. 8, decreto legislativo n.
190/2002). - 1. Il Ministero pubblica sul sito informatico
di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data
6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100
del 2 maggio 2001, nonche' nella Gazzetta Ufficiale
italiana e comunitaria, la lista delle infrastrutture,
inserite nel programma di cui al comma 1 dell'art. 162, per
le quali i soggetti aggiudicatoci intendono avviare le
procedure di cui all'art. 153. Nella lista e' precisato,
per ciascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto
aggiudicatore presso il quale gli interessati possono
ottenere le informazioni ritenute utili.
2. E' facolta' dei soggetti di cui all'art. 153,
comma 20, presentare al Ministero delle infrastrutture
proposte di intervento e studi di fattibilita' relativi
alla realizzazione di infrastrutture, inserite nel
programma di cui al comma 1 dell'art. 164, non presenti
nella lista di cui al comma 1. Tale presentazione non
determina, in capo al Ministero, alcun obbligo di esame e
valutazione. Il Ministero puo' inserire, nell'ambito di una
successiva lista di cui al comma 1, le proposte di
intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse;
l'inserimento non determina alcun diritto del proponente al
compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione
degli interventi proposti.
3. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria,
la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella
di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'art. 165. A
tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con
lo studio d'impatto ambientale e quant'altro necessario
alle predette procedure.
4. Il CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente
al progetto preliminare, nei tempi e modi di cui all'art.
165. Ove ritenga di non approvare la proposta, la rimette
al soggetto aggiudicatore ai fini dell'eventuale
espletamento di una nuova istruttoria o per la
realizzazione dell'opera con diversa procedura; in ogni
caso, sono rimborsati al promotore i costi della
integrazione del progetto richiesta dal soggetto
aggiudicatore a norma del comma 3.
5. La gara di cui all'art. 153 e' bandita entro un mese
dalla delibera di approvazione del progetto preliminare da
parte del CIPE ed e' regolata dall'art. 177.».
«Art. 176 (Affidamento a contraente generale) (art. 9,
decreto legislativo n. 190/2002; art. 2, decreto
legislativo n. 189/2005). - 1. Con il contratto di cui
all'art. 173, comma 1, lettera b), il soggetto
aggiudicatore, in deroga all'art. 53, affida ad un soggetto
dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella
costruzione di opere nonche' di adeguata capacita'
organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la
realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto
delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel
progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e
posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in
tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Il contraente generale provvede:
a) allo sviluppo del progetto definitivo e alle
attivita' tecnico amministrative occorrenti al soggetto
aggiudicatore per pervenire all'approvazione dello stesso
da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a
base di gara;
b) all'acquisizione delle aree di sedime; la delega
di cui all'art. 6, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un
concessionario, puo' essere accordata al contraente
generale;
c) alla progettazione esecutiva;
d) all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e
alla loro direzione;
e) al prefinanziamento, in tutto o in parte,
dell'opera da realizzare;
f) ove richiesto, all'individuazione delle modalita'
gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;
g) all'indicazione, al soggetto aggiudicatore, del
piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle
forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili
a prevenire le infiltrazioni della criminalita', secondo le
forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in
materia.
3. Il soggetto aggiudicatore provvede:
a) alle attivita' necessarie all'approvazione del
progetto definitivo da parte del CIPE, ove detto progetto
non sia stato posto a base di gara;
b) all'approvazione del progetto esecutivo e delle
varianti;
c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle
opere;
d) al collaudo delle stesse;
e) alla stipulazione di appositi accordi con gli
organi competenti in materia di sicurezza nonche' di
prevenzione e repressione della criminalita', finalizzati
alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei
lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le
fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le
realizzano. I contenuti di tali accordi sono definiti dal
CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere,
istituito ai sensi dell'art. 180 del codice e del decreto
dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, in ogni caso
prevedendo l'adozione di protocolli di legalita' che
comportino clausole specifiche di impegno, da parte
dell'impresa aggiudicataria, a denunciare eventuali
tentativi di estorsione, con la possibilita' di valutare il
comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva
ammissione a procedure ristrette della medesima stazione
appaltante in caso di mancata osservanza di tali
prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano
gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti
aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che e' tenuta
a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese
interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei
lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e
repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa
comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi
alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti
risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai
sensi dell'art. 175 e quelli derivanti dalla attuazione di
ogni altra modalita' di finanza di progetto. Il CIPE
definisce, altresi', lo schema di articolazione del
monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a
tale forma di controllo, le modalita' attraverso le quali
esercitare il monitoraggio, nonche' le soglie di valore
delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio
stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti
inferiori a quello previsto ai sensi dell'art. 1, comma 1,
del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri
connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi
nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20.
4. Il contraente generale risponde nei confronti del
soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva
esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del
presente capo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e
contraente generale sono regolati, per quanto non previsto
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal presente capo e
dal regolamento, dalle norme della parte II che
costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle
norme della parte III, dagli atti di gara e dalle norme del
codice civile regolanti l'appalto.
5. Alle varianti del progetto affidato al contraente
generale non si applicano gli articoli 56, 57 e 132; esse
sono regolate dalle norme della parte II che costituiscono
attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della
parte III e dalle disposizioni seguenti:
a) restano a carico del contraente generale le
eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o
integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso e
approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a
carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti
indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o
sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o
comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;
b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il
contraente generale puo' proporre al soggetto aggiudicatore
le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute
dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di
realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore puo'
rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche
tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e
le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel
progetto posto a base di gara, o comunque determinino
peggioramento della funzionalita', durabilita',
manutenibilita' e sicurezza delle opere, ovvero comportino
maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o
ritardo del termine di ultimazione.
6. Il contraente generale provvede alla esecuzione
unitaria delle attivita' di cui al comma 2 direttamente
ovvero, se costituito da piu' soggetti, a mezzo della
societa' di progetto di cui al comma 10; i rapporti del
contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto
privato, a cui non si applica il presente codice, salvo
quanto previsto nel presente capo. Al contraente generale
che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla
parte I e alla parte II, che costituiscono attuazione della
direttiva 2004/18, ovvero di cui alla parte III.
7. Il contraente generale puo' eseguire i lavori
affidati direttamente, nei limiti della qualificazione
posseduta a norma del regolamento, ovvero mediante
affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori
del contraente generale devono a loro volta possedere i
requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento, e
possono subaffidare i lavori nei limiti e alle condizioni
previste per gli appaltatori di lavori pubblici; l'art. 118
si applica ai predetti subaffidamenti. Il soggetto
aggiudicatore richiede al contraente generale di
individuare e indicare, in sede di offerta, le imprese
esecutrici di una quota non inferiore al trenta per cento
degli eventuali lavori che il contraente generale prevede
di eseguire mediante affidamento a terzi.
8. L'affidamento al contraente generale, nonche' gli
affidamenti e subaffidamenti di lavori del contraente
generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le
modalita' previste per i lavori pubblici.
9. Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il
regolare adempimento degli obblighi contrattuali del
contraente generale verso i propri affidatari; ove risulti
la inadempienza del contraente generale, il soggetto
aggiudicatore ha facolta' di applicare una detrazione sui
successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto
all'affidatario, nonche' di applicare le eventuali diverse
sanzioni previste in contratto.
10. Per il compimento delle proprie prestazioni il
contraente generale, ove composto da piu' soggetti,
costituisce una societa' di progetto in forma di societa',
anche consortile, per azioni o a responsabilita' limitata.
La societa' e' regolata dall'art. 156 e dalle successive
disposizioni del presente articolo. Alla societa' possono
partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente
generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico
operative preventivamente indicate in sede di gara. La
societa' cosi' costituita subentra nel rapporto al
contraente generale senza alcuna autorizzazione, salvo le
verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca
cessione di contratto; salvo diversa previsione del
contratto, i soggetti componenti il contraente generale
restano solidalmente responsabili con la societa' di
progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore per la
buona esecuzione del contratto. In alternativa, la societa'
di progetto puo' fornire al soggetto aggiudicatore garanzie
bancarie e assicurative per la restituzione delle somme
percepite in corso d'opera, liberando in tal modo i soci.
Tali garanzie cessano alla data di emissione del
certificato di collaudo dell'opera. Il capitale minimo
della societa' di progetto e' indicato nel bando di gara.
11. Il contratto stabilisce le modalita' per la
eventuale cessione delle quote della societa' di progetto,
fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i
requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare
alla societa' e a garantire, nei limiti del contratto, il
buon adempimento degli obblighi del contraente generale,
sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso
nella societa' di progetto e lo smobilizzo di
partecipazioni da parte di istituti bancari e altri
investitori istituzionali che non abbiano concorso a
formare i requisiti per la qualificazione puo' tuttavia
avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore
non puo' opporsi alla cessione di crediti effettuata dal
contraente generale nell'ipotesi di cui all'art. 117.
12. Il bando determina la quota di valore dell'opera
che deve essere realizzata dal contraente generale con
anticipazione di risorse proprie e i tempi e i modi di
pagamento del prezzo. Per i bandi pubblicati entro il
31 dicembre 2006, tale quota non puo' superare il venti per
cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara e,
in ogni caso, il saldo della quota di corrispettivo
ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei
lavori. Per il finanziamento della predetta quota, il
contraente generale o la societa' di progetto possono
emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi
di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'art. 2412 del
codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il
pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio
debito verso il contraente generale quale risultante da
stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal
certificato di collaudo dell'opera; le obbligazioni
garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere
utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o
assicurative previste dalla legislazione vigente. Le
modalita' di operativita' della garanzia di cui al terzo
periodo del presente comma sono stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture. Le garanzie prestate dallo
Stato ai sensi del presente comma sono inserite nell'elenco
allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 13 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni.
13. I crediti delle societa' di progetto, ivi incluse
quelle costituite dai concessionari a norma dell'art. 156,
nei confronti del soggetto aggiudicatore sono cedibili ai
sensi dell'art. 117; la cessione puo' avere ad oggetto
crediti non ancora liquidi ed esigibili.
14. La cessione deve essere stipulata mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere
notificata al debitore ceduto. L'atto notificato deve
espressamente indicare se la cessione e' effettuata a
fronte di un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa
limitata.
15. Il soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle
prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale
con la emissione di un certificato di pagamento esigibile
alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni
contrattuali. Per i soli crediti di cui al presente
comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con
rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento
costituisce definitivo riconoscimento del credito del
finanziatore cessionario; al cessionario non e' applicabile
nessuna eccezione di pagamento delle quote di
prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra
debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione
con crediti derivanti dall'adempimento dello stesso
contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del
contraente generale cedente.
16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento
dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15,
in tutti i casi di mancato o ritardato completamento
dell'opera.
17. Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la
garanzia globale di cui al comma 13 e vi siano crediti
riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15:
a) la garanzia di buon adempimento non e' soggetta
alle riduzioni progressive di cui all'art. 113; ove la
garanzia si sia gia' ridotta ovvero la riduzione sia
espressamente prevista nella garanzia prestata, il
riconoscimento definitivo del credito non opera se la
garanzia non e' ripristinata e la previsione di riduzione
espunta dalla garanzia;
b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per
motivi attribuibili al contraente generale si applicano le
disposizioni previste dall'art. 159;
c) il contraente generale ha comunque facolta' di
sostituire la garanzia di buon adempimento con la garanzia
globale, ove istituita; in tale caso non si applicano le
previsioni di cui alle lettere a) e b).
18. Il contraente generale presta, una volta istituita,
la garanzia globale di esecuzione di cui all'art. 129,
comma 3, che deve comprendere la possibilita' per il
garante, in caso di fallimento o inadempienza del
contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro
soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente
generale, scelto direttamente dal garante stesso.
19. I capitolati prevedono, tra l'altro:
a) le modalita' e i tempi, nella fase di sviluppo e
approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, delle
prestazioni propedeutiche ai lavori, pertinenti in
particolare le prestazioni di cui all'art. 165, comma 8, e
i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati;
b) le modalita' e i tempi per il pagamento dei ratei
di corrispettivo dovuti al contraente generale per le
prestazioni compiute prima dell'inizio dei lavori,
pertinenti in particolare le attivita' progettuali e le
prestazioni di cui alla lettera a).
20. Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure
volte al perseguimento delle finalita' di prevenzione e
repressione della criminalita' e dei tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 176, comma 3,
lettera e), e 180, comma 5, il soggetto aggiudicatore
indica nel bando di gara un'aliquota forfettaria, non
sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo
complessivo dell'intervento, secondo valutazioni
preliminari che il contraente generale e' tenuto a recepire
nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si
pone a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore,
la somma corrispondente a detta aliquota e' inclusa nelle
somme a disposizione del quadro economico, ed e' unita una
relazione di massima che correda il progetto, indicante
l'articolazione delle suddette misure, nonche' la stima dei
costi. Tale stima e' riportata nelle successive fasi della
progettazione. Le variazioni tecniche per l'attuazione
delle misure in questione, eventualmente proposte dal
contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non
possono essere motivo di maggiori oneri a carico del
soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia
prodotto per iniziativa del promotore, quest'ultimo
predispone analoga articolazione delle misure in questione,
con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a
ribasso d'asta e inseriti nelle somme a disposizione del
l'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si
applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di
affidamento mediante concessione.».
«Art. 179 (Insediamenti produttivi e infrastrutture
private strategiche per l'approvvigionamento energetico)
(art. 13, decreto legislativo n. 190/2002). - 1. Gli
insediamenti produttivi e le infrastrutture private
strategiche inclusi nel programma sono opere private di
preminente interesse nazionale; alla intesa Stato-regione
per la localizzazione delle stesse ad ogni fine urbanistico
ed edilizio, alla valutazione di impatto ambientale, ove
necessaria, nonche' al conseguimento di ogni altro parere e
permesso, comunque denominato, necessario alla
realizzazione degli insediamenti produttivi e delle
infrastrutture private strategiche si provvede con le
modalita' di cui agli articoli 165 e 166; contestualmente
all'approvazione del progetto definitivo, ovvero con
successiva eguale procedura, il realizzatore
dell'insediamento produttivo o dell'infrastruttura privata
strategica puo' richiedere e conseguire tutte le
autorizzazioni e i permessi necessari all'esercizio
dell'insediamento stesso.
2. Per la localizzazione, la VIA, l'approvazione dei
progetti e la dichiarazione di pubblica utilita' delle
infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento
energetico, incluse nel programma di cui all'art. 161, si
applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
3. Il soggetto aggiudicatore, o per esso, il
concessionario o contraente generale, trasmette al
Ministero e al Ministero delle attivita' produttive, entro
il termine di sei mesi dall'approvazione del programma, il
progetto delle infrastrutture di competenza. Il progetto e'
trasmesso altresi' alle amministrazioni interessate
rappresentate nel CIPE e alle ulteriori amministrazioni
competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni necessari
alla realizzazione e all'esercizio delle opere, nonche' ai
gestori di opere interferenti. Nei casi in cui, ai sensi
delle disposizioni vigenti, l'opera e' soggetta a VIA, il
progetto contiene tutti gli elementi necessari ai fini
dello svolgimento delle relative procedure ed e' corredato
dallo studio di impatto ambientale che e' reso pubblico
secondo le procedure vigenti. Il progetto evidenzia con
adeguato elaborato cartografico le aree impegnate, le
eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di
salvaguardia. L'avvio del procedimento, anche ai fini della
dichiarazione di pubblica utilita', e' comunicato dal
soggetto aggiudicatore o, per esso, dal concessionario o
contraente generale, ai privati interessati ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, con
le stesse forme previste per la VIA dall'art. 5 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988,
n. 377.
4. Il Ministero convoca una Conferenza di servizi entro
trenta giorni dal ricevimento del progetto. La Conferenza
di servizi ha finalita' istruttoria e acquisisce gli atti e
i documenti relativi alla realizzazione del progetto.
Nell'ambito della Conferenza di servizi, che si conclude
entro il termine perentorio di novanta giorni, le
amministrazioni competenti e i gestori di opere
interferenti hanno facolta' di presentare motivate proposte
di adeguamento, richieste di prescrizioni all'atto della
approvazione del progetto, o richieste di varianti che non
modificano le caratteristiche essenziali delle opere e le
caratteristiche prestazionali e funzionali individuate in
sede di progetto. Entro i quaranta giorni successivi alla
conclusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta
le proposte e le richieste pervenute dalle amministrazioni
competenti e dai gestori delle opere interferenti e gli
eventuali chiarimenti o integrazioni progettuali apportati
dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o
contraente generale, e formula la propria proposta al CIPE
che, nei trenta giorni successivi, approva con eventuali
adeguamenti o prescrizioni il progetto definitivo. Nei casi
in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'opera e'
soggetta a VIA, si applicano per l'approvazione del
progetto le procedure di cui all'art. 183.
5. L'approvazione del CIPE e' adottata a maggioranza
dei componenti con l'intesa dei presidenti delle regioni e
delle province autonome interessate. L'approvazione
sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni
altra autorizzazione, approvazione, parere e nulla osta
comunque denominato, costituisce dichiarazione di pubblica
utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere, e
consente la realizzazione e l'esercizio delle
infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento
energetico e di tutte le attivita' previste nel progetto
approvato. In caso di dissenso della regione o provincia
autonoma si provvede con le modalita' di cui all'art. 165,
comma 6.
6. Le funzioni amministrative previste dal presente
capo relative alla realizzazione e all'esercizio delle
infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento
energetico sono svolte di concerto tra il Ministero e il
Ministero delle attivita' produttive.
7. Relativamente alle infrastrutture strategiche per
l'approvvigionamento energetico gli enti aggiudicatori di
cui all'art. 207 applicano le disposizioni di cui alla
parte III.
8. Alle interferenze che interessano gli insediamenti
produttivi e le infrastrutture strategiche per
l'approvvigionamento energetico si applica l'art. 170.».
«Art. 188 (Requisiti di ordine generale) (art.
20-quater, decreto legislativo n. 190/2002 aggiunto
dall'art. 1, decreto legislativo n. 9/2005). - 1. Per la
qualificazione sono richiesti al contraente generale i
requisiti di ordine generale di cui all'art. 38.
2. La dimostrazione dei requisiti di ordine generale
non e' richiesta agli imprenditori in possesso di
qualificazione rilasciata ai sensi del citato regolamento
da non oltre cinque anni.».
«Art. 189 (Requisiti di ordine speciale) (art.
20-quinquies, decreto legislativo n. 190/2002 aggiunto
dall'art. 1, decreto legislativo n. 9/2005). - 1. I
requisiti di ordine speciale occorrenti per la
qualificazione sono:
a) adeguata capacita' economica e finanziaria;
b) adeguata idoneita' tecnica e organizzativa;
c) adeguato organico tecnico e dirigenziale.
2. La adeguata capacita' economica e finanziaria e'
dimostrata:
a) dal rapporto, risultante dai bilanci consolidati
dell'ultimo triennio, tra patrimonio netto dell'ultimo
bilancio consolidato, costituito dal totale della
lettera a) del passivo di cui all'art. 2424 del codice
civile, e cifra di affari annuale media consolidata in
lavori relativa all'attivita' diretta e indiretta di cui
alla lettera b). Tale rapporto non deve essere inferiore al
dieci per cento, il patrimonio netto consolidato puo'
essere integrato da dotazioni o risorse finanziarie
addizionali irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a
disposizione anche dalla eventuale societa' controllante.
Ove il rapporto sia inferiore al dieci per cento, viene
convenzionalmente ridotta alla stessa proporzione la cifra
d'affari; ove superiore, la cifra di affari in lavori di
cui alla lettera b) e' incrementata convenzionalmente di
tanti punti quanto e' l'eccedenza rispetto al minimo
richiesto, con il limite massimo di incremento del
cinquanta per cento. Per le iscrizioni richieste o
rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2006 il rapporto medio
non deve essere inferiore al quindici per cento e
continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali per
valori superiori. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a
decorrere dal 1° gennaio 2009, il rapporto medio non deve
essere inferiore al venti per cento, e continuano ad
applicarsi gli incrementi convenzionali per valori
superiori. Ove il rapporto sia inferiore ai minimi
suindicati viene convenzionalmente ridotta alle stesse
proporzioni la cifra d'affari;
b) dalla cifra di affari consolidata in lavori,
svolti nel triennio precedente la domanda di iscrizione
mediante attivita' diretta e indiretta, non inferiore a
cinquecento milioni di euro per la Classifica I, mille
milioni di euro per la Classifica II e milletrecento
milioni di euro per la Classifica III, comprovata con le
modalita' fissate dal regolamento. Nella cifra d'affari in
lavori consolidata possono essere ricomprese le attivita'
di progettazione e fornitura di impianti e manufatti
compiute nell'ambito della realizzazione di un'opera
affidata alla impresa.
3. La adeguata idoneita' tecnica e organizzativa e'
dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro
non inferiore al quaranta per cento dell'importo della
classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori
di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per
cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa,
di tre lavori di importo complessivo non inferiore al
sessantacinque per cento della classifica richiesta. I
lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con
buon esito e ultimati nel quinquennio precedente la
richiesta di qualificazione, ovvero la parte di essi
eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati
prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta,
si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori e'
costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso
d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e
dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente
insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle
riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e
rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti
all'estero si applicano le disposizioni dettate dal
regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si
intendono, in conformita' all'art. 3, comma 7 quelli aventi
ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente ai
bisogni del committente, con piena liberta' di
organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la
facolta' di affidare a terzi anche la totalita' dei lavori
stessi, nonche' di eseguire gli stessi, direttamente o
attraverso societa' controllate. Possono essere altresi'
valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione
e gestione aggiudicate con procedura di gara. I certificati
dei lavori indicano l'importo, il periodo e il luogo di
esecuzione e precisano se questi siano stati effettuati a
regola d'arte e con buon esito. Detti certificati
riguardano l'importo globale dei lavori oggetto del
contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o
realizzati da imprese controllate o interamente possedute,
e recano l'indicazione dei responsabili di progetto o di
cantiere; i certificati sono redatti in conformita' al
modello di cui all'allegato XXII.
4. L'adeguato organico tecnico e dirigenziale e'
dimostrato:
a) dalla presenza in organico di dirigenti
dell'impresa in numero non inferiore a quindici unita' per
la Classifica I, venticinque unita' per la Classifica II e
quaranta unita' per la Classifica III;
b) dalla presenza in organico di direttori tecnici
con qualifica di dipendenti o dirigenti, di responsabili di
cantiere o di progetto, ai sensi delle norme UNI-ISO 10006,
dotati di adeguata professionalita' tecnica e di esperienza
acquisita in qualita' di responsabile di cantiere o di
progetto di un lavoro non inferiore a trenta milioni di
euro per la Classifica I, cinquanta milioni di euro per la
Classifica II e sessanta milioni di euro per la Classifica
III, in numero non inferiore a tre unita' per la Classifica
I, sei unita' per la Classifica II e nove unita' per la
Classifica III; gli stessi soggetti non possono rivestire
analogo incarico per altra impresa e producono a tale fine
una dichiarazione di unicita' di incarico. L'impresa
assicura il mantenimento del numero minimo di unita'
necessarie per la qualificazione nella propria classifica,
provvedendo alla sostituzione del dirigente, direttore
tecnico o responsabile di progetto o cantiere uscente con
soggetto di analoga idoneita'; in mancanza si dispone la
decadenza della qualificazione o la riduzione della
Classifica.
5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al
31 dicembre 2013, il possesso dei requisiti di adeguata
idoneita' tecnica e organizzativa di cui al comma 3 puo'
essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi
del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre
categorie di opere generali per la Classifica I, in non
meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere
generali per la Classifica II e per la Classifica III, in
nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.».
«Art. 191 (Norme di partecipazione alla gara) (art.
20-octies, decreto legislativo n. 190/2002 aggiunto
dall'art. 1, decreto legislativo n. 9/2005). - 1. I
soggetti aggiudicatori hanno facolta' di richiedere, per le
singole gare:
a) che l'offerente dimostri la sussistenza dei
requisiti generali di cui all'art. 38; nei confronti
dell'aggiudicatario la verifica di sussistenza dei
requisiti generali e' sempre espletata;
b) che l'offerente dimostri, tramite i bilanci
consolidati e idonee dichiarazioni bancarie, la
disponibilita' di risorse finanziarie, rivolte al
prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare;
c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle
imprese affidatarie designate in sede di gara o dallo
stesso offerente, della capacita' tecnica specifica per
l'opera da realizzare e dei requisiti economico finanziari
e tecnico organizzativi adeguati al progetto da redigere
nel rispetto delle previsioni degli articoli 36 e seguenti
e delle indicazioni integrative e di dettaglio da disporsi
con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture.
2. Ai fini del comma 1, lettera c), la esecuzione di
lavori analoghi, ove richiesto dal bando di gara, potra'
essere documentata dalle imprese affidatarie designate
ovvero dall'offerente, dimostrando di avere eseguito, con
le modalita' dell'art. 189, comma 3, opere ricadenti in una
delle seguenti categorie OG accorpate ai sensi del
regolamento:
a) organismi edilizi (OG1);
b) opere per la mobilita' su gomma e su ferro (OG3 e
OG4);
c) opere relative al ciclo integrato dell'acqua (OG5
e OG6);
d) opere fluviali e marittime (OG7 e OG8);
e) opere impiantistiche (OG9, OG10 e OG11);
f) opere di impatto ambientale (OG12 e OG13).
3. A prescindere dalla qualificazione richiesta in sede
di gara, i soggetti aggiudicatori indicano, negli atti
contrattuali, le specifiche qualificazioni anche
specialistiche che devono essere possedute dagli esecutori
delle lavorazioni piu' complesse. A tali qualificazioni non
si applicano le limitazioni di cui al comma 2.
4. Ai fini dell'art. 176, comma 7, del presente codice,
la quota minima del trenta per cento di imprese affidatarie
che devono essere indicate in sede di offerta, si intende
riferita a tutti i lavori che il Contraente generale non
esegue con mezzi propri.
5. I soggetti aggiudicatori che sono enti aggiudicatori
ai sensi dell'art. 3, comma 29, possono istituire il
proprio sistema di qualificazione secondo nel rispetto
dell'art. 232.
6. Gli enti aggiudicatori di cui al comma 5 ammettono
al sistema i contraenti generali qualificati a norma del
presente capo e dotati, inoltre, delle eventuali
qualificazioni specifiche individuate dal soggetto
aggiudicatore in base a norme e criteri oggettivi conformi
alle previsioni dei commi 1 e 2.
7. Non possono concorrere alla medesima gara imprese
collegate ai sensi dell'art. 149, comma 3. E' fatto divieto
ai partecipanti di concorrere alla gara in piu' di
raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere
alla gara anche in forma individuale qualora abbiano
partecipato alla gara medesima in associazione o Consorzio,
anche stabile.
8. Per i contratti di cui all'art. 53, comma 2,
lettera c) e per le gare da aggiudicare alla offerta
economicamente piu' vantaggiosa, i soggetti aggiudicatori
possono prevedere il conferimento di un premio in denaro, a
parziale recupero delle spese sostenute, ai migliori
classificati; i premi devono essere limitati al rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate e
possono essere accordati per un valore complessivo massimo
dell'uno virgola cinque per cento dell'importo a base di
gara, nel caso di cui all'art. 53, comma 2, lettera c), e
dello zero virgola sessanta per cento, in caso di offerta
economicamente piu' vantaggiosa.
9. I contraenti generali dotati della adeguata e
competente classifica di qualificazione per la
partecipazione alle gare, attestata con il sistema di cui
al presente capo ovvero dimostrata ai sensi dell'art. 47,
comma 2, possono partecipare alla gara in associazione o
consorzio con altre imprese purche' queste ultime siano
ammesse, per qualunque classifica, al sistema di
qualificazione ovvero siano qualificabili, per qualunque
classifica, ai sensi dell'art. 47, comma 2. Le imprese
associate o consorziate concorrono alla dimostrazione dei
requisiti di cui al comma 1.».
«Art. 192 (Gestione del sistema di qualificazione)
(art. 20-nonies, decreto legislativo n. 190/2002 aggiunto
dall'art. 1, decreto legislativo n. 9/2005). - 1. La
attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti
generali e' rilasciata dal Ministero delle infrastrutture.
2. La durata dell'efficacia della attestazione e' pari
a tre anni. Entro il terzo mese precedente alla data di
scadenza dell'attestazione il contraente generale trasmette
al Ministero tutta la documentazione necessaria ad ottenere
il rinnovo. La attestazione e' rilasciata ovvero
motivatamente negata entro tre mesi dalla ricezione di
tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo nel
rilascio, imputabile all'Amministrazione, l'attestazione
scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle
gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento
del rilascio di quella rinnovata.
3. La attestazione di cui al comma 1 e' necessaria per
la partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti
di contraente generale a decorrere dall'ottavo mese dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo
10 gennaio 2005, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 4 febbraio 2005.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente
capo, si fa riferimento, ai fini della qualificazione delle
imprese, alle norme di cui al regolamento dell'art. 5, che
fissa anche le modalita' tecniche e procedurali di
presentazione dei documenti e rilascio delle attestazioni.
5. (Abrogato).
6. (Abrogato).
«Art. 194 (Interventi per lo sviluppo infrastrutturale)
(art. 5, commi da 1 a 11 e 13, decreto-legge n. 35/2005,
convertito con legge n. 80/2005). - 1. Per le finalita' di
accelerazione della spesa in conto capitale di cui al
comma 1 dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
come modificato dall'art. 4, comma 130, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, il CIPE, utilizzando anche le
risorse rese disponibili per effetto delle modifiche
dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, finanzia prioritariamente gli interventi
inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, selezionati
secondo i principi adottati dalla delibera CIPE n. 21/2004
del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 275 del 23 novembre 2004.
2. Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di interventi
che, in coerenza con le priorita' strategiche e i criteri
di selezione previsti dalla programmazione comunitaria per
le aree urbane, consentano di riqualificare e migliorare la
dotazione di infrastrutture materiali e immateriali delle
citta' e delle aree metropolitane in grado di accrescerne
le potenzialita' competitive.
3. L'individuazione degli interventi strategici di cui
al comma 2 e' effettuata, valorizzando la capacita'
propositiva dei comuni, sulla base dei criteri e delle
intese raggiunte dai Ministeri dell'economia e delle
finanze e delle infrastrutture, da tutte le regioni
interessate, da rappresentanti dei Comuni e dal
partenariato istituzionale ed economico-sociale a livello
nazionale, come previsto dal punto 1.1 della delibera CIPE
n. 20/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 265 dell'il novembre 2004.
4. Per la realizzazione di infrastrutture con modalita'
di finanza di progetto possono essere destinate anche le
risorse costituenti investimenti immobiliari degli enti
previdenziali pubblici.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture,
possono essere dichiarati interventi infrastrutturali
strategici e urgenti, ai sensi dell'art. 1 della legge
21 dicembre 2001, n. 443, e delle disposizioni del presente
articolo, le opere e i lavori previsti nell'ambito delle
concessioni autostradali gia' assentite, anche se non
inclusi nel primo programma delle infrastrutture
strategiche, approvato dal CIPE con la delibera n. 121/2001
del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario
nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 21 marzo 2002, la cui
realizzazione o il cui completamento sono indispensabili
per lo sviluppo economico del Paese.
6. Per le opere e i lavori di cui al comma 5, i
soggetti aggiudicatori procedono alla realizzazione
applicando la normativa comunitaria in materia di appalti
di lavori pubblici e, anche soltanto per quanto concerne le
procedure approvative e autorizzative dei progetti qualora
dai medesimi soggetti aggiudicatori, previo parere dei
commissari straordinari ove nominati, ritenuto
eventualmente piu' opportuno, le disposizioni di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443.
7. Per le opere di cui al comma 5 si puo' procedere
alla nomina di un commissario straordinario al quale
vengono conferiti i poteri di cui all'art. 13 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e
successive modificazioni. I commissari straordinari sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Presidente della regione interessata,
su proposta del Ministro delle infrastrutture, tra soggetti
in possesso di specifica professionalita', competenza ed
esperienza maturata nel settore specifico della
realizzazione di opere pubbliche, provvedendo
contestualmente alla conferma o alla sostituzione dei
commissari straordinari eventualmente gia' nominati.
8. I commissari straordinari seguono l'andamento delle
opere, svolgono le funzioni di indirizzo e coordinamento di
cui all'art. 163, comma 5. Essi esercitano i poteri loro
attribuiti ai sensi del presente art. qualora le procedure
ordinarie subiscano rallentamenti, ritardi o impedimenti di
qualsiasi natura e genere, o comunque si verifichino
circostanze tali da determinare rallentamenti, ritardi o
impedimenti per la realizzazione delle opere o nella fase
di esecuzione delle stesse, dandone comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle
infrastrutture.
9. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 13,
comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 67 del 1997 e
successive modificazioni.
10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori
autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione
o al potenziamento dei terminali di rigassificazione in
possesso di concessione rilasciata ai sensi delle norme
vigenti o autorizzati ai sensi dell'art. 8 della legge
24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati infrastrutture
strategiche nel settore gas naturale ai sensi della legge
21 dicembre 2001, n. 443, sono tenuti ad esprimersi entro
sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o di
ingiustificato ritardo, il Ministero delle attivita'
produttive, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e
con le ordinarie risorse di bilancio, provvede senza
necessita' di diffida alla nomina di un commissario ad acta
per gli adempimenti di competenza.
11. Nell'esercizio dei poteri e compiti ai medesimi
attribuiti ai sensi del presente articolo, i commissari
straordinari provvedono, nel limite dell'importo approvato
per l'opera dai soggetti competenti alla relativa
realizzazione, anche in deroga alla normativa vigente nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della
normativa comunitaria.
12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei
compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al
comma 7. Alla corrispondente spesa si fa fronte utilizzando
i fondi stanziati per le opere di cui al comma 5.».
«Art. 203 (Progettazione) (art. 8, decreto legislativo
n. 30/2004). - 1. L'affidamento dei lavori indicati
all'art. 198, comma 1 e 2, e' disposto, di regola, sulla
base del progetto definitivo, integrato dal capitolato
speciale e dallo schema di contratto.
2. L'esecuzione dei lavori puo' prescindere
dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo, che, ove
sia stata ritenuta necessaria in relazione alle
caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata
dalla stazione appaltante, e' effettuata dall'appaltatore
ed e' approvata entro i termini stabiliti con il bando di
gara o con lettera di invito. Resta comunque necessaria la
redazione del piano di manutenzione.
3. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici
decorate di beni architettonici e scavi archeologici
sottoposti alle disposizioni di tutela di beni culturali,
il contratto di appalto che prevede l'affidamento sulla
base di un progetto preliminare o definitivo puo'
comprendere oltre all'attivita' di esecuzione, quella di
progettazione successiva al livello previsto a base
dell'affidamento laddove cio' venga richiesto da
particolari complessita', avendo riguardo alle risultanze
delle indagini svolte.
3-bis. Per ogni intervento, il responsabile del
procedimento, nella fase di progettazione preliminare,
stabilisce il successivo livello progettuale da porre a
base di gara e valuta motivatamente, esclusivamente sulla
base della natura e delle caratteristiche del bene e
dell'intervento conservativo, la possibilita' di ridurre i
livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti
dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualita'.
3-ter. La progettazione esecutiva puo' essere omessa
nelle seguenti ipotesi:
a) per i lavori su beni mobili e superfici
architettoniche decorate che non presentino complessita'
realizzative;
b) negli altri casi, qualora il responsabile del
procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del
bene, ovvero il suo stato di conservazione, siano tali da
non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi;
in tali casi, il responsabile del procedimento dispone che
la progettazione esecutiva sia redatta in corso d'opera,
per stralci successivi, sulla base dell'esperienza delle
precedenti fasi di progettazione e di cantiere.
4. Il responsabile del procedimento verifica il
raggiungimento dei livelli di progettazione richiesti e
valida il progetto da porre a base di gara e in ogni caso
il progetto esecutivo previsto nei commi da 1, 2 e 3.».
«Art. 225 (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati)
(art. 43, direttiva 2004/17; art. 28, decreto legislativo
n. 158/1995). - 1. Gli enti aggiudicatori che abbiano
aggiudicato un appalto o concluso un accordo quadro inviano
un avviso relativo all'appalto aggiudicato conformemente
all'allegato XVI, entro due mesi dall'aggiudicazione
dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro e alle
condizioni dalla Commissione stessa definite e pubblicate
con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.
2. Nel caso di appalti aggiudicati nell'ambito di un
accordo quadro in conformita' all'art. 222, comma 2, gli
enti aggiudicatori sono esentati dall'obbligo di inviare un
avviso in merito ai risultati della procedura di
aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.
3. Gli enti aggiudicatori inviano un avviso relativo
agli appalti aggiudicati basati su un sistema dinamico di
acquisizione entro due mesi a decorrere dall'aggiudicazione
di ogni appalto. Essi possono tuttavia raggruppare detti
avvisi su base trimestrale. In tal caso, essi inviano gli
avvisi raggruppati al piu' tardi due mesi dopo la fine di
ogni trimestre.
4. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e
destinate alla pubblicazione sono pubblicate in conformita'
con l'allegato X. A tale riguardo la Commissione rispetta
il carattere commerciale sensibile segnalato dagli enti
aggiudicatori quando comunicano informazioni sul numero di
offerte ricevute, sull'identita' degli operatori economici
o sui prezzi.
5. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto
per servizi di ricerca e sviluppo senza indire una gara ai
sensi dell'art. 221, comma 1, lettera b), possono limitare
le informazioni da fornire, secondo l'allegato XVI, sulla
natura e quantita' dei servizi forniti, alla menzione
«servizi di ricerca e di sviluppo».
6. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto di
ricerca e sviluppo che non puo' essere aggiudicato senza
indire una gara ai sensi dell'art. 221, comma 1,
lettera b), possono limitare le informazioni da fornire ai
sensi dell'allegato XVI, sulla. natura e quantita' dei
servizi forniti, per motivi di riservatezza commerciale. In
tal caso, essi provvedono affinche' le informazioni
pubblicate ai sensi del presente comma siano almeno
altrettanto dettagliate di quelle contenute nell'avviso con
cui si indice una gara pubblicato ai sensi dell'art. 224,
comma 1.
7. Se ricorrono ad un sistema di qualificazione, gli
enti aggiudi-catori provvedono affinche' tali informazioni
siano almeno altrettanto dettagliate di quelle della
corrispondente categoria degli elenchi o liste di cui
all'art. 232, comma 9.
8. Nel caso di appalti aggiudicati per servizi elencati
nell'allegato II B, gli enti aggiudicatori indicano
nell'avviso se acconsentono alla sua pubblicazione.
9. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e
non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in
forma semplificata e ai sensi dell'allegato X per motivi
statistici.».
«Art. 230 (Disposizioni generali) (art. 51, direttiva
2004/17; art. 22, decreto legislativo n. 158/1995). - 1.
Gli enti aggiudicatori applicano l'art. 38 per
l'accertamento dei requisiti di carattere generale dei
candidati o degli offerenti.
2. Per l'accertamento dei requisiti di capacita'
tecnico-professionale ed economico - finanziaria gli enti
aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici, ove
non abbiano istituito propri sistemi di qualificazione ai
sensi dell'art. 232, applicano gli articoli da 39 a 48.
3. Per l'accertamento dei requisiti di capacita'
tecnico-professionale ed economico-finanziaria gli enti
aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatici,
possono, alternativamente, istituire propri sistemi di
qualificazione ai sensi dell'art. 232, ovvero applicare gli
articoli da 39 a 48, ovvero accertare i requisiti di
capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria ai
sensi dell'art. 233.
4. Quale che sia il sistema di selezione qualitativa
prescelto, si applicano gli articoli 43 e 44, nonche' gli
articoli 49 e 50 con esclusione del comma 1, lettera a).
5. Il regolamento di cui all'art. 5 detta le
disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo
gli eventuali ulteriori requisiti di capacita'
tecnico-professionale ed economico-finanziaria per i
lavori, servizi, forniture, nei settori speciali, anche al
fine della attestazione e certificazione SOA.
6. I sistemi di qualificazione istituiti dagli enti
aggiudicatori ai sensi dei commi 2 e 3 si applicano
esclusivamente ai contratti relativi alle attivita' di cui
alla presente parte.».
«Art. 232 (Sistemi di qualificazione e conseguenti
procedure selettive) (art. 51.2 e 53, direttiva 2004/17;
art. 15, decreto legislativo n. 158/1995). - 1. Gli enti
aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio
sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o
prestatori di servizi; se finalizzato all'aggiudicazione
dei lavori, tale sistema deve conformarsi ai criteri di
qualificazione fissati dal regolamento di cui all'art. 5.
2. Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di
qualificazione provvedono affinche' gli operatori economici
possano chiedere in qualsiasi momento di essere
qualificati.
3. Gli enti aggiudicatori predispongono criteri e norme
oggettivi di qualificazione e provvedono, ove opportuno, al
loro aggiornamento.
4. Se i criteri e le norme del comma 3 comprendono
specifiche tecniche, si applica l'art. 68.
5. I criteri e le norme di cui al comma 3 includono i
criteri di esclusione di cui all'art. 38.
6. Se chi chiede la qualificazione intende avvalersi
dei requisiti di capacita' economica e finanziaria o
tecnica e professionale di altri soggetti, il sistema di
qualificazione deve essere gestito garantendo il rispetto
dell'art. 50 con esclusione del comma 1, lettera a).
7. I criteri e le norme di qualificazione di cui ai
commi 3 e 4 sono resi disponibili, a richiesta, agli
operatori economici interessati. Gli aggiornamenti di tali
criteri e norme sono comunicati agli operatori economici
interessati.
8. Un ente aggiudicatore puo' utilizzare il sistema di
qualificazione istituito da un altro ente aggiudicatore,
dandone idonea comunicazione agli operatori economici
interessati.
9. L'ente gestore redige un elenco di operatori
economici, che puo' essere diviso in categorie in base al
tipo di appalti per i quali la qualificazione viene
richiesta.
10. In caso di istituzione e gestione di un sistema di
qualificazione, gli enti aggiudicatori osservano:
a) l'art. 223, comma 10, quanto all'avviso
sull'esistenza di un sistema di qualificazione;
b) l'art. 228, quanto alle informazioni a coloro che
hanno chiesto una qualificazione;
c) l'art. 231 quanto al mutuo riconoscimento delle
condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonche'
dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni.
11. L'ente aggiudicatore che istituisce e gestisce il
sistema di qualificazione stabilisce i documenti, i
certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono
corredare la domanda di iscrizione, e non puo' chiedere
certificati o documenti che riproducono documenti validi
gia' nella disponibilita' dell'ente aggiudicatore.
12. I documenti, i certificati e le dichiarazioni
sostitutive, se redatti in una lingua diversa
dall'italiano, sono accompagnati da una traduzione in
lingua italiana certificata conforme al testo originale
dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane del Paese
in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore
Ufficiale.
13. Se viene indetta una gara con un avviso
sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli
offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in
una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati
qualificati con tale sistema.
14. Nell'ipotesi di cui al comma 13, al fine di
selezionare i partecipanti alla procedura di aggiudicazione
dello specifico appalto oggetto di gara, gli enti
aggiudicatori:
a) qualificano gli operatori economici in conformita'
al presente articolo;
b) selezionano gli operatori in base a criteri
oggettivi;
c) riducono, se del caso, il numero dei candidati
selezionati, con criteri oggettivi.».
«Art. 237 (Norma di rinvio) (articoli 64, 65, 66,
direttiva 2004/17). - 1. Nei concorsi di progettazione si
applicano le disposizioni del capo III con esclusione
dell'art. 221 della presente parte nonche' quelle degli
articoli 101, 104, 105, comma 2, e da 106 a 110.».
«Art. 253 (Norme transitorie). - 1. Fermo quanto
stabilito ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, le
disposizioni di cui al presente codice si applicano alle
procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si
indice una gara siano pubblicati successivamente alla data
della sua entrata in vigore, nonche', in caso di contratti
senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai
contratti in cui, alla data di entrata in vigore del
presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti
a presentare le offerte.
1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti
disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o
avvisi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007:
a) art. 33, commi 1 e 2, nonche' comma 3, secondo
periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;
b) (soppressa);
c) (soppressa);
d) art. 59, limitatamente ai settori ordinari.
1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi
importo, nei settori ordinari, le disposizioni dell'art. 56
si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati
successivamente al 1° agosto 2007. Le disposizioni
dell'art. 57 si applicano alle procedure per le quali
l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente
al 1° agosto 2007.
1-quater. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture nei settori ordinari e speciali, le disposizioni
dell'art. 58 si applicano alle procedure i cui bandi o
avvisi siano pubblicati successivamente alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5.
1-quinquies. Per gli appalti di lavori pubblici di
qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni
degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano
alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'art. 5. Le disposizioni di cui lo 256, comma 1,
riferite alle fattispecie di cui al presente comma,
continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui all'art. 5.
2. Il regolamento di cui all'art. 5 e' adottato entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente
codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione. Le disposizioni regolamentari previste ai
sensi dell'art. 40, comma 4, lettera g) e g-bis), entrano
in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del
regolamento di cui all'art. 5.
3. Per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore
del regolamento di cui all'art. 5, continuano ad applicarsi
il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni
regolamentari vigenti che, in base al presente codice,
dovranno essere contenute nel regolamento di cui all'art.
5, nei limiti di compatibilita' con il presente codice. Per
i lavori pubblici, fino all'adozione del nuovo capitolato
generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale
19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando, nei limiti
di compatibilita' con il presente codice.
4. In relazione all'art. 8:
a) fino all'entrata in vigore del nuovo trattamento
giuridico ed economico, ai dipendenti dell'Autorita' e'
attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del
personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
b) fino all'entrata in vigore del regolamento di cui
all'art. 8, comma 4, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554 del 1999;
5. Il termine di scadenza dei membri dell'Autorita'
gia' nominati al momento dell'entrata in vigore del
presente codice e' prorogato di un anno.
6. In relazione all'art. 10, fino all'entrata in vigore
del regolamento, restano ferme le norme vigenti in tema di
soggetti responsabili per le fasi di progettazione,
affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici.
7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui
all'art. 17, comma 8, continua ad applicarsi il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2003,
recante «acquisizione di beni e servizi ed esecuzione dei
lavori in economia, ovvero a trattativa privata, per gli
organismi di informazione e sicurezza». Il regolamento di
cui all'art. 17, comma 8, disporra' l'abrogazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio
2003 e dell'art. 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
8. Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le
disposizioni dell'art. 32, comma 1, lettera g) e dell'art.
122, comma 8, non si applicano alle opere di urbanizzazione
secondaria da realizzarsi da parte di soggetti privati che,
alla data di entrata in vigore del codice, abbiano gia'
assunto nei confronti del Comune l'obbligo di eseguire i
lavori medesimi a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
9. Al fine dell'applicazione dell'art. 37, fino
all'entrata in vigore del regolamento, i raggruppamenti
temporanei sono ammessi se il mandatario e i mandanti
abbiano i requisiti indicati nel decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e nel decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
9-bis. In relazione all'art. 40, comma 3, lettera b),
fino al 31 dicembre 2010, per la dimostrazione del
requisito della cifra di affari realizzata con lavori
svolti mediante attivita' diretta ed indiretta, del
requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche
e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il
periodo di attivita' documentabile e' quello relativo ai
migliori cinque anni del decennio antecedente la data di
sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione
del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e
del requisito del-l'esecuzione di un singolo lavoro ovvero
di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al
31 dicembre 2010, sono da considerare i lavori realizzati
nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del
contratto con la SOA per il conseguimento della
qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche
agli operatori economici di cui all'art. 47, con le
modalita' ivi previste.
10. In relazione all'art. 66, comma 7, le modifiche che
si rendano necessarie al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20, anche in relazione alla
pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture
di cui al citato decreto ministeriale, di bandi relativi a
servizi e forniture, nonche' di bandi di stazioni
appaltanti non statali, sono effettuate con decreto del
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza
Stato-regioni. Sino alla entrata in funzione del sito
informatico presso l'Osservatorio, i bandi e gli avvisi
sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.
11. Con disposizioni dell'Istituto Poligrafico dello
Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
codice, e' istituita e disciplinata la serie speciale
relativa ai contratti pubblici nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, in sostituzione delle attuali
modalita' di pubblicazione di avvisi e bandi su detta
Gazzetta. Nel frattempo la pubblicazione avviene sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con le vigenti
modalita'.
12. Ai fini dell'applicazione dell'art. 77, per un
periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente codice, le stazioni appaltanti non
richiedono agli operatori economici l'utilizzo degli
strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di
comunicazione, salvo nel caso di ricorso all'asta
elettronica e di procedura di gara interamente gestita con
sistemi telematici.
13. In relazione all'art. 83, comma 5, fino all'entrata
in vigore del regolamento continuano ad applicarsi il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo
1999, n. 117, e il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 18 novembre 2005, recante «affidamento e gestione
dei servizi sostitutivi di mensa», nei limiti di
compatibilita' con il presente codice.
14. In relazione all'art. 85, comma 13, fino
all'entrata in vigore del regolamento si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, nei limiti di
compatibilita' con il presente codice.
15. In relazione all'art. 90, ai fini della
partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti,
le societa' costituite dopo la data di entrata in vigore
della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di tre
anni dalla loro costituzione, possono documentare il
possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
riferimento ai requisiti dei soci delle societa', qualora
costituite nella forma di societa' di persone o di societa'
coope-rativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti
dipendenti della societa' con rapporto a tempo
indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni
di collaborazione coordinata e continuativa, qualora
costituite nella forma di societa' di capitali.
15-bis. In relazione alle procedure di affidamento di
cui art. 91, fino al 31 dicembre 2010 per la dimostrazione
dei requisiti di capacita' tecnico-professionale ed
economico-finanziaria, il periodo di attivita'
documentabile e' quello relativo ai migliori tre anni del
quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del
decennio precedente la data di pubblicazione del bando di
gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli
operatori economici di cui all'art. 47, con le modalita'
ivi previste.
16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso
l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in
vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza
dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti
previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in
servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero
abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra
amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e
risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e
abbiano svolto o collaborato ad attivita' di progettazione.
17. Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 92,
comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto
del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
18. In relazione all'art. 95, comma 1, fino
all'emanazione del regolamento si applica l'art. 18, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del
1999. L'art. 95 non si applica alle opere indicate al
comma 1 del medesimo art. 95, per le quali sia gia'
intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge
25 giugno 2005, n. 109, l'approvazione del progetto
preliminare.
19. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art.
113 si applicano, quanto ai contratti relativi a lavori,
anche ai contratti in corso; le disposizioni del citato
comma 3 dell'art. 113 si applicano inoltre anche ai
contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione,
affidati anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente codice, ove gli stessi abbiano previsto garanzie
di esecuzione.
20. In relazione all'art. 112, comma 5, sino
all'entrata in vigore del regolamento, la verifica puo'
essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti o degli organismi di cui alla lettera a) del
citato art. 112. Gli incarichi di verifica di ammontare
inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a
soggetti scelti nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e
trasparenza.
21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA
dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del
codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture
sentita l'Autorita', emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti
i criteri, le modalita' e le procedure per la verifica dei
certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati
ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica e'
conclusa entro un anno dall'entrata in vigore del predetto
decreto.
22. In relazione all'art. 125 (lavori, servizi,
forniture in economia) fino alla entrata in vigore del
regolamento:
a) i lavori in economia sono disciplinati dal decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
nei limiti di compatibilita' con le disposizioni del
presente codice;
b) le forniture e i servizi in economia sono
disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica
20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di compatibilita' con le
disposizioni del presente codice. Restano altresi' in
vigore, fino al loro aggiornamento, i provvedimenti emessi
dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione
dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 384 del 2001.
23. In relazione all'art. 131, comma 5, la nullita'
riguarda i contratti ivi previsti, stipulati dopo l'entrata
in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
3 luglio 2003, n. 222, senza i prescritti piani di
sicurezza; i contratti di appalto o concessione, in corso
alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, se privi del piano
operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2
dell'art. 131, sono annullabili qualora non integrati con i
piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del citato decreto.
24. In relazione all'art. 133 le disposizioni di cui ai
commi 4, 5, 6 dell'art. 133 si applicano ai lavori eseguiti
e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine
il primo decreto di cui al comma 6 del medesimo art. 133
rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione piu'
significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i
lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al
1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal
Ministero per l'anno 2003.
25. In relazione all'art. 146 e all'art. 149 per la
realizzazione delle opere previste nelle convenzioni gia'
assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e
prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del
30 giugno 2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare a
terzi una percentuale minima del 40% dei lavori.
26. Le stazioni appaltanti procedono a rendere noto il
diritto di prelazione a favore del promotore, nel caso di
avvisi indicativi pubblicati prima della data del
31 gennaio 2005, che non contengano l'indicazione espressa
del diritto di prelazione, secondo le modalita'
alternativamente specificate ai successivi periodi del
presente comma. Ove alla data del 28 dicembre 2005 non sia
stato pubblicato il bando per la gara prevista dall'art.
155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti
inseriscono, al momento della pubblicazione del bando,
l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore
del promotore. Ove alla data di pubblicazione del citato
decreto sia stato pubblicato il bando per la gara prevista
dall'art. 155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti,
nel corso della successiva procedura negoziata prevista
dall'art. 155, comma 1, lettera b), inviano comunicazione
formale, con l'indicazione espressa del diritto di
prelazione a favore del promotore, unicamente ai soggetti
partecipanti alla procedura negoziata.
26-bis. In relazione all'art. 159, comma 2, fino
all'emanazione del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, i criteri e le modalita' di
attuazione possono essere fissati dalle parti nel
contratto.
27. In relazione alla disciplina recata dalla parte II,
titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture
strategiche e insediamenti produttivi):
a) non trovano applicazione i seguenti articoli del
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 554 del 1999:
a.1) art. 9 - Pubblicita' degli atti della
conferenza di servizi;
a.2) titolo III, capo II - La progettazione;
a.3) titolo IV, capo IV - Affidamento dei servizi
di importo inferiore al controvalore in euro di 200.000
DSP; e capo V - Affidamento dei servizi di importo pari o
superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP;
b) per le concessioni gia' affidate, ovvero rinnovate
e prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data
del 10 settembre 2002, i concessionari sono tenuti ad
appaltare a terzi una percentuale minima del quaranta per
cento dei lavori;
c) le disposizioni dell'art. 174 (concessione
relativa a infrastrutture strategiche) si applicano anche
alle concessioni relative a infrastrutture gia' affidate
alla data del 10 settembre 2002;
d) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002,
sia gia' stato redatto il progetto definitivo, sia stata
gia' affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque
ritenuto dal soggetto aggiudicatore piu' opportuno ai fini
della celere realizzazione dell'opera, puo' procedersi
all'attestazione di compatibilita' ambientale e alla
localizzazione dell'opera sulla base del progetto
definitivo. Nel caso in cui, alla data del 10 settembre
2002, sia stato gia' redatto il progetto esecutivo o sia
stata gia' affidata la realizzazione dello stesso, per
l'affidamento a contraente generale il soggetto
aggiudicatore puo' porre a base di gara il progetto
esecutivo. In tale caso il contraente generale assume
l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara
e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal
comma 5 dell'art. 176;
e) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002,
il progetto delle infrastrutture sia gia' oggetto, in tutto
o in parte, di procedura autorizzativa, approvativa o di
valutazione di impatto ambientale sulla base di vigenti
nonne statali o regionali, i soggetti aggiudicatori possono
richiedere l'interruzione della medesima procedura optando
per l'avvio unitario delle procedure disciplinate dalla
parte II, titolo III, capo IV, ovvero proseguire e
concludere la procedura in corso. Ai fini del compimento
delle procedure di cui alla parte II, titolo III, capo IV,
possono essere utilizzate quali atti istruttori le
risultanze delle procedure anche di conferenza di servizi
gia' compiute ovvero in corso. Si osservano, in quanto
applicabili, i commi 6 e 7 dell'art. 185;
f) in sede di prima applicazione del decreto
legislativo n. 190 del 2002 i soggetti aggiudicatori
adottano, in alternativa alla concessione, l'affidamento a
contraente generale per la realizzazione dei progetti di
importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro, che
presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti:
interconnessione con altri sistemi di collegamento europei;
complessita' dell'intervento tale da richiedere un'unica
logica realizzativa e gestionale, nonche' estrema
complessita' tecnico-organizzativa. L'individuazione dei
predetti progetti e' effettuata dal Ministro delle
infrastrutture. Ferma restando l'applicazione delle
semplificazioni procedurali di cui al presente capo, i
progetti che non abbiano le caratteristiche sopra indicate
sono realizzati con appalto di progettazione esecutiva ed
esecuzione, in uno o piu' lotti ovvero con appalto di sola
esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo.
E' comunque consentito l'affidamento in concessione;
g) per la realizzazione delle infrastrutture di loro
competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i
commissari straordinari di Governo, anche in liquidazione,
nominati in virtu' di disposizioni diverse da quelle di cui
alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono stipulare, con
riferimento alle concessioni in corso alla data del
10 settembre 2002 e nel rispetto degli elementi essenziali
dei relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento
alle previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e
della parte II, titolo III, capo IV;
h) per i procedimenti relativi agli insediamenti
produttivi e alle infrastrutture strategiche per
l'approvvigionamento energetico di cui all'art. 179, in
corso alla data del 10 settembre 2002, e' data facolta' al
richiedente di optare per l'applicazione della normativa
stabilita nella parte II, titolo III, capo IV, ferma
restando l'efficacia degli atti compiuti relativamente agli
stessi procedimenti;
i) le disposizioni di cui agli articoli 164, 167,
168, 169, 171, 172 si applicano a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005,
n. 189. Le norme di cui all'allegato tecnico contenuto
nell'allegato XXI al presente codice, si applicano ai
progetti delle infrastrutture, la cui redazione sia stata
bandita o, in caso di procedura negoziata, affidata ovvero,
per i progetti redatti direttamente, oggetto di
deliberazione dell'organo competente dopo la data di
entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005,
n. 189. Per i progetti in corso e per quelli banditi prima
della data di entrata in vigore del citato decreto n. 189
del 2005, i soggetti aggiudicatori hanno facolta' di
adeguare il progetto alle norme tecniche allegate, con
eventuale variazione del relativo corrispettivo;
l) la disposizione di cui all'art. 165, comma 3,
relativa al limite del 5 per cento, si applica ai progetti
la cui istruttoria e' avviata dopo la data di entrata in
vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005. Le
disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell'art. 176 si
applicano alle procedure di gara e ai rapporti contrattuali
in corso alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 189 del 2005; le disposizioni dei commi 15,
16 e 17 del medesimo art. 176, si applicano ai lavori
banditi dopo la data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 189 del 2005, ma e' facolta' del soggetto
aggiudicatore prevedere la applicazione delle disposizioni
medesime ai lavori gia' banditi ovvero, per quelli gia'
aggiudicati, convenire con il contraente generale la
applicazione delle stesse ai relativi contratti;
m) in relazione all'art. 180, comma 1, fino
all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, i
soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che trovano
applicazione in materia di esecuzione, contabilita' e
collaudo;
n) in relazione all'art. 188, fino all'entrata in
vigore del regolamento, continua ad applicarsi l'art. 17
del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, e ai fini dell'art. 188, comma 2, si tiene
conto della qualificazione rilasciata da non oltre cinque
anni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 34 del 2000;
o) in relazione all'art. 189, comma 1, lettera b),
fino all'entrata in vigore del regolamento si applica
l'art. 18 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 34 del 2000;
p) ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6
dell'art. 194, sono fatti salvi, relativamente alle opere
stesse, gli atti e i provvedimenti gia' formati o assunti,
e i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, che i soggetti
aggiudicatori, previo parere dei commissari straordinari
ove nominati, ritengano eventualmente piu' opportuno, ai
fini della celere realizzazione dell'opera proseguire e
concludere in luogo dell'avviare un nuovo procedimento ai
sensi della parte II, titolo III, capo IV.
28. Il regolamento di cui all'art. 196 e' adottato
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione. Ai fini dell'applicazione dell'art. 196 fino
alla data di entrata in vigore del regolamento ivi
previsto, restano ferme le disposizioni regolamentari
attualmente vigenti, nei limiti di compatibilita' con il
presente codice.
29. Ai fini della disciplina di cui alla parte II,
titolo IV, capo II le attestazioni di qualificazione
relative alla categoria 0S2, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,
ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore
del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come
modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n.
420, ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, hanno
efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. E'
tuttavia fatta salva la verifica della stazione appaltante
in ordine al possesso dei requisiti individuati da detto
regolamento.
30. In relazione all'art. 201, fino alla data di
entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai
commi 1 e 3 dell'art. 201, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e di cui al decreto
ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal
decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420. Fino alla
data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di
cui ai commi 1 e 3 dell'art. 201, le stazioni appaltanti
possono individuare, quale ulteriore requisito di
partecipazione al procedimento di appalto, l'avvenuta
esecuzione, nell'ultimo decennio, di lavori nello specifico
settore cui si riferisce l'intervento, individuato in base
alla tipologia dell'opera oggetto di appalto. Ai fini della
valutazione della sussistenza di detto requisito, possono
essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente
realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di
cottimi e subaffidamenti.
31. In relazione all'art. 212, fino alla conclusione
favorevolmente della procedura di cui all'art. 219
eventualmente attivata in relazione alle attivita' di cui
al citato art. 212, sono fatti salvi i decreti ministeriali
adottati ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
32. Ai fini dell'applicazione dell'art. 240, per i
lavori per i quali la individuazione del soggetto
affidatario sia gia' intervenuta alla data di entrata in
vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, la proposta di
accordo bonario e' formulata dal responsabile del
procedimento secondo la disciplina anteriore alla entrata
in vigore della citata legge.
33. Ai fini dell'applicazione della disciplina
dell'arbitrato di cui all'art. 241 e seguenti restano in
vigore i criteri di determinazione del valore della lite e
le tariffe fissate, rispettivamente dall'art. 10, commi 1,
4, 5, e 6, e dall'allegato di cui al decreto ministeriale
2 dicembre 2000, n. 398, salvo quanto disposto dall'art.
252, comma 6.
34. In relazione alla disciplina dell'arbitrato, recata
dagli articoli 241, 242, 243:
a) dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il
richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi dalla
normativa previgente di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, contenuto nelle
clausole dei contratti di appalto gia' stipulati, deve
intendersi riferito ai collegi da nominare con le nuove
procedure secondo le modalita' previste dal codice e i
relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina ivi
fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la
costituzione di collegi arbitrali in difformita' alla
normativa abrogata a seguito dell'entrata in vigore del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del
1999, contenute nelle clausole di contratti o capitolati
d'appalto gia' stipulati alla data di entrata in vigore del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del
1999, a condizione che i collegi arbitrali medesimi
risultino gia' costituiti alla data di entrata in vigore
della presente disposizione;
b) sono fatte salve le procedure arbitrali definite o
anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della
legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, purche' risultino
rispettate le disposizioni relative all'arbitrato contenute
nel codice di procedura civile, ovvero nell'art. 32 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal
comma 16-sexies del citato decreto-legge n. 35 del 2005;
c) fatte salve le norme transitorie di cui alle
lettere a) e b), i giudizi arbitrali nei quali siano stati
gia' nominati i due arbitri delle parti, si svolgono
secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del
presente codice;
d) sono abrogate tutte le disposizioni che, in
contrasto con la disciplina del presente codice, prevedono
limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie
nella materia dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi, forniture, o contemplano arbitrati obbligatori. E'
salvo il disposto dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge
11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 8 agosto
1998, n. 267, e dell'art. 1, comma 2-quater, del
decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla
legge 8 aprile 2003, n. 15.
35. Ai fini dell'applicazione dell'art. 16, comma 4,
lettera h) dell'allegato XXI, fino all'entrata in vigore
del regolamento si applica l'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive
modificazioni.».
«Art. 256 (Disposizioni abrogate). - 1. A decorrere
dall'entrata in vigore del presente codice, sono o restano
abrogati:
gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, 351, 352, 353,
354 e 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
l'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e
l'art. 24 del regolamento approvato con regio decreto
20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e
integrazioni;
la legge 8 agosto 1977, n. 584;
l'art. 5, commi 4 e 5, e l'art. 32 della legge 3
gennaio 1978, n. 1;
gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n.
741;
l'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l'art. 4;
l'art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni dalla legge
26 aprile 1989, n. 155;
gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n.
428;
gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20
della legge 19 marzo 1990, n. 55;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 gennaio 1991, n. 55;
il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
l'art. 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
l'art. 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
l'art. 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502;
l'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
la legge 11 febbraio 1994, n. 109; e' fatto salvo
l'art. 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come
modificato dalla citata legge n. 109 del 1994;
l'art. 11 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 573;
il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito
con la legge 2 giugno 1995, n. 216;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
l'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
5 agosto 1997, n. 517;
l'art. 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
la legge 18 novembre 1998, n. 415;
il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio
1999, n. 22;
il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525;
gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3,
55, 57, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87,
comma 2, 88, commi 1, 2 e 3, 89, comma 3, 91, comma 4, 92,
commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 118, 119,
120, 121, 122, 142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi 1 e
2, 149, 150, 151 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
l'art. 32 del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
l'art. 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n.
205;
la legge 7 novembre 2000, n. 327;
l'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l'art. 10,
commi 1, 2, 4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata;
gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
l'art. 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n.
166;
il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30;
l'art. 5, commi da 1 a 13, e commi 16-sexies e
16-septies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
gli articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies del
decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge
25 giugno 2005, n. 109;
l'art. 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62;
l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005,
n. 90, convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152;
l'art. 14-vicies-ter, comma 1, lettera c) del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella
legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente alle parole "i
criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa e";
il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189,
recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n.
190 del 2002;
il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, recante
"Finanza di progetto - Disciplina delle procedure in corso
i cui avvisi indicativi, pubblicati prima della data del
31 gennaio 2005, non contengano l'indicazione espressa del
diritto di prelazione a favore del promotore";
l'art. 1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre
2005, n. 266;
l'art. 2, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248;
l'art. 19 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31.
2. In relazione all'art. 141, comma 4, ultimo periodo,
resta abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura
regolamentare, anteriore alla data di entrata in vigore
della legge 1° agosto 2002, n. 166.
3. Sono o restano abrogati tutti gli speciali riti
processuali in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture, diversi da quelli di cui all'art. 245.
4. Il regolamento di cui all'art. 5 elenca le norme
abrogate, con decorrenza dall'entrata in vigore del
regolamento medesimo, anche in relazione alle disposizioni
contenute nei seguenti atti:
gli articoli 337, 338; 342; 343; 344; 348 della legge
20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 marzo 1999, n. 117;
il decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554;
il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34;
il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile
2002, n. 101;
il decreto del Ministro delle infrastrutture e
trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del
contraente generale;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
18 novembre 2005, recante "affidamento e gestione dei
servizi sostitutivi di mensa".
5. Gli altri regolamenti e decreti ministeriali
previsti dal presente codice, ove sono destinati a
sostituire precedenti regolamenti e decreti ministeriali,
elencano le norme abrogate, con decorrenza dalla loro
entrata in vigore.».
«Allegato XXI
(Omissis).
Art. 28 (Verifica attraverso strutture tecniche
dell'amministrazione). - 1. La stazione appaltante provvede
all'attivita' di verifica della progettazione attraverso
strutture e personale tecnico della propria
amministrazione, ovvero strutture tecniche di altre
amministrazioni di cui puo' avvalersi ai sensi dell'art.
33, comma 3, del codice.
2. Le strutture di cui al comma 1 che possono svolgere
l'attivita' di verifica dei progetti sono:
a) per lavori di importo superiore a 20 milioni di
euro, l'unita' tecnica della stazione appaltante
accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN
ISO/IEC 17020, quale organismo di ispezione di Tipo B;
b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di
euro:
l'unita' tecnica di cui alla lettera a);
gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti
ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;
gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti
dotate di un sistema di gestione per la qualita' ove il
progetto sia stato redatto da progettisti interni.
3. Per sistema di gestione per la qualita', ai fini di
cui al comma 1, si intende un sistema coerente con
requisiti della norma UNI EN ISO 9001.
Per un periodo di due anni dalla data di entrata in
vigore del presente allegato le strutture tecniche
dell'ammisistrazione sono esentate dal possesso della
certificazione UNI EN ISO 9001.
4. Ferme restando le competenze del Ministero dello
sviluppo economico in materia di vigilanza sugli organismi
di accreditamento, il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, tramite il servizio tecnico centrale, e' organo
di accreditamento delle unita' tecniche delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e degli organismi statali di diritto pubblico ai sensi
delle norme europee UNI EN ISO 9001 ed UNI GEI EN ISO/IEC
17020 per gli organismi di ispezione di Tipo B, sulla base
di apposito regolamento tecnico predisposto dal Consiglio
stesso sentiti gli enti nazionali di accreditamento
riconosciuti a livello europeo, emanato con decreto del
Ministro delle infrastrutture. Per le finalita' di cui al
presente comma le amministrazioni pubbliche possono
avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
5. Per le amministrazioni pubbliche che non si
avvalgono delle disposizioni di cui al comma 4
l'accreditamento dell'organismo di ispezione di Tipo B e
l'accertamento del sistema di gestione per la qualita'
coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001
dovranno essere rilasciati, rispettivamente, da enti
partecipanti all'European Cooperation for Accreditation
(EA) e da organismi di certificazione, accreditati da enti
partecipanti all'European Cooperation for Accreditation
(EA).
(Omissis).».
«Art. 37 (Le garanzie). - 1. Il soggetto incaricato
dell'attivita' di verifica deve essere munito, dalla data
di accettazione dell'incarico, di una polizza di
responsabilita' civile professionale per i rischi derivanti
dall'attivita' di propria competenza avente le seguenti
caratteristiche e durata:
a) nel caso di polizza specifica limitata
all'incarico di validazione del progetto preliminare, la
polizza medesima deve avere durata fino alla data di
approvazione del progetto definitivo da parte della
stazione appaltante;
b) nel caso di polizza specifica limitata
all'incarico di verifica ai fini della validazione del
progetto definitivo, la polizza medesima dovra' avere
durata fino alla approvazione del progetto esecutivo da
parte della stazione appaltante;
c) tutte le polizze suddette dovranno avere un
massimale non inferiore al 5 per cento del valore
dell'opera, con il limite di cinque milioni di euro;
d) nel caso in cui l'affidatario dell'incarico di
validazione sia coperto da una polizza professionale
generale per l'intera attivita', detta polizza deve essere
integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia
di assicurazione che garantisca le condizioni di cui ai
punti a), b), c) per lo specifico progetto.
2. Il premio relativo a tale copertura assicurativa e'
a carico della Amministrazione di appartenenza del soggetto
incaricato dell'attivita' di verifica, mentre sara' a
carico del soggetto affidatario, qualora questi sia
soggetto esterno.».



 
Art. 2.
Disposizioni di coordinamento

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) dopo il comma 15 e' inserito il seguente: «15-bis. "La locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita'" e' il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori.»;
2) dopo il comma 15-bis e' inserito il seguente: «15-ter. Ai fini del presente codice, i "contratti di partenariato pubblico privato" sono contratti aventi per oggetto una o piu' prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilita', oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le societa' miste. Possono rientrare altresi' tra le operazioni di partenariato pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilita' dell'opera per il committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat.»;
b) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole: «sulla cooperazione allo sviluppo,» sono inserite le seguenti: «nonche' per lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri,»;
c) all'articolo 6:
1) al comma 3, primo periodo, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni fino all'approvazione della legge di riordino delle autorita' indipendenti»;
2) al comma 9, lettera a), dopo le parole «agli operatori economici esecutori dei contratti,» sono inserite le seguenti: «alle SOA»;
d) all'articolo 7:
1) al comma 4, lettera d), la parola: «semestralmente» e' sostituita dalle seguenti: «annualmente per estremi»;
2) all'inizio del comma 10 sono inserite le seguenti parole «E' istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso l'Osservatorio» e dopo le parole: «di cui all'articolo 5 disciplina» sono inserite le seguenti: «il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonche»;
e) all'articolo 13, comma 2, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.»;
f) all'articolo 36, il comma 5, e' sostituito dal seguente: «5. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a piu' di un consorzio stabile. Qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facolta' di cui all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124, comma 8, e' vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.»;
g) all'articolo 37, comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facolta' di cui all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124, comma 8, e' vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.»;
h) all'articolo 38:
1) al comma 1, lettera h), dopo le parole: «procedure di gara» sono inserite le seguenti: «e per l'affidamento dei subappalti»;
2) al comma 1, lettera m-bis), la parola: «revoca» e' sostituita dalla seguente: «decadenza» e le parole: «da parte dell'Autorita» sono soppresse;
i) all'articolo 40:
1) al comma 3, le parole: «, sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorita' medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorita', nei limiti delle risorse disponibili» sono soppresse;
2) al comma 4, la lettera a), e' soppressa;
3) al comma 4, lettere b) e g), la parola: «revoca» e' sostituita dalla seguente: «decadenza»;
4) al comma 4, dopo la lettera g), e' inserita la seguente: «g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza dell'attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non rispondono a richieste di informazioni e atti formulate dall'Autorita' nell'esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti non veritieri;»;
5) al comma 9-bis, la parola: «revoca» e' sostituita dalla seguente: «decadenza»;
6) all'inizio del comma 9-ter e' inserito il seguente periodo: «Le SOA hanno l'obbligo di comunicare all'Autorita' l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonche' il relativo esito», le parole: «di revocare l'attestazione» sono sostituite dalle seguenti: «di dichiarare la decadenza dell'attestazione» e le parole: «a revocare alla SOA l'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione alla SOA»;
l) all'articolo 41:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacita' finanziaria ed economica delle imprese concorrenti puo' essere fornita mediante uno o piu' dei seguenti documenti:
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) dichiarazione, sottoscritta in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), e' presentata gia' in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario e' tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c).»;
m) all'articolo 53:
1) il quinto periodo della lettera c) del comma 2 e' soppresso;
2) al comma 2, dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto il seguente: «Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" in modo da valorizzare la qualita', il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali.»;
3) al comma 4, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «I contratti di appalto di cui al comma 2, sono stipulati a corpo. E' facolta' delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonche' le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei terreni.»;
n) all'articolo 58, comma 15, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavori, la procedura si puo' concludere con l'affidamento di una concessione di cui all'articolo 143.»;
o) al primo periodo del comma 3 dell'articolo 74 le parole: «Il mancato utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo che l'offerta del prezzo sia determinata mediante prezzi unitari, il mancato utilizzo»;
p) all'articolo 75, comma 7, primo periodo, le parole «, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.» sono soppresse;
q) all'articolo 85:
1) al comma 7, dopo le parole: «le stazioni appaltanti effettuano» sono inserite le seguenti: «, in seduta riservata,»;
2) al comma 13, le parole: «Per l'acquisto di beni e servizi» sono soppresse.
r) all'articolo 88:
1) il comma 6 e' soppresso;
2) al comma 7 le parole: «, se la esclude,» sono sostituite dalle seguenti: «, se la ritiene anomala,» e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e dichiara l'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.»;
s) all'articolo 91:
1) al comma 1, le parole: «e di coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «, di coordinamento» e dopo le parole: «in fase di esecuzione» sono inserite le seguenti: «e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis,»;
2) al comma 2, le parole: «e di coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «, di coordinamento» e dopo le parole «in fase di esecuzione» sono inserite le seguenti: «e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis,»;
t) all'articolo 92:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente «Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti»;
2) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento.»;
3) al comma 3, le parole: «ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento» sono soppresse;
4) il comma 4 e' abrogato;
5) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l'assicurazione dei dipendenti, nonche' le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.»;
u) all'articolo 112:
1) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Il soggetto incaricato dell'attivita' di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilita' civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attivita' di verifica, avente le caratteristiche indicate nel regolamento. Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante, e' a carico per intero dell'amministrazione di appartenenza ed e' ricompreso all'interno del quadro economico; l'amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto. Il premio e' a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno.»;
2) al comma 5 la lettera c) e' soppressa;
v) all'articolo 113:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 75, comma 7.»;
2) al comma 4, la parola: «revoca» e' sostituita dalla seguente: «decadenza»;
z) all'articolo 117, comma 3, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;
aa) all'articolo 118:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Subappalto, attivita' che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro»;
2) al secondo periodo del comma 2 le parole: «ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto» sono soppresse;
3) all'ultimo periodo del comma 6 le parole: «nonche' copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti» sono soppresse;
4) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente:
«6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita' contributiva e' comprensivo della verifica della congruita' della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita', per i lavori e' verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente piu' rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.».
bb) all'articolo 120, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'affidamento dell'incarico di collaudo o di verifica di conformita', in quanto attivita' propria delle stazioni appaltanti, e' conferito dalle stesse, a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessita' e all'importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza; il provvedimento che affida l'incarico a dipendenti della stazione appaltante o di amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum dell'interessato e da ogni altro elemento in possesso dell'amministrazione. Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficolta' a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalita' previste per l'affidamento dei servizi; nel caso di collaudo di lavori l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell'articolo 91. Nel caso di interventi finanziati da piu' amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante fa ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici sulla base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse.»;
cc) all'articolo 123, comma 1, le parole: «inferiore a 750.000» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a 1 milione di euro»;
dd) all'articolo 125, comma 6, lettera b), le parole «di importo non superiore a 100.000 euro» sono soppresse;
ee) all'articolo 128:
1) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' per i lavori di cui all'articolo 153 per i quali e' sufficiente lo studio di fattibilita'.»;
2) al comma 11, le parole: «e sono» sono sostituite dalle seguenti: «; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono»;
3) al comma 12, dopo la parola: «CIPE,» sono inserite le seguenti: «entro trenta giorni dall'approvazione»;
ff) all'articolo 129, comma 3, primo periodo, le parole: «i contratti» sono sostituite dalle seguenti: «gli appalti»; al secondo periodo, le parole: «i contratti» sono sostituite dalle seguenti: «gli appalti»;
gg) all'articolo 133:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del prezzo, il bando di gara puo' individuare i materiali da costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle risorse disponibili e imputabili all'acquisto dei materiali, prevedono le modalita' e i tempi di pagamento degli stessi, ferma restando l'applicazione dei prezzi contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli stessi, previa presentazione da parte dell'esecutore di fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto nella tipologia e quantita' necessarie per l'esecuzione del contratto e la loro destinazione allo specifico contratto, previa accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori, a condizione comunque che il responsabile del procedimento abbia accertato l'effettivo inizio dei lavori e che l'esecuzione degli stessi proceda conformemente al cronoprogramma. Per tali materiali non si applicano le disposizioni di cui al comma 3, nonche' ai commi da 4 a 7 per variazioni in aumento. Il pagamento dei materiali da costruzione e' subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al pagamento maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero del pagamento stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia e' immediatamente escussa dal committente in caso di inadempimento dell'affidatario dei lavori, ovvero in caso di interruzione dei lavori o non completamento dell'opera per cause non imputabili al committente. L'importo della garanzia e' gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del pagamento da parte delle stazioni appaltanti. Da tale norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
2) al comma 3, le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di applicazione del prezzo chiuso, ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al medesimo comma 3.»;
4) al comma 6, le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
5) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 4, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6.»;
hh) all'articolo 135, nella rubrica e nel comma 1-bis, la parola: «revoca» e' sostituita dalla seguente: «decadenza»;
ii) all'articolo 141, comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
ll) all'articolo 159:
1) al comma 1 le parole: «entro novanta giorni dalla comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto» sono soppresse e la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1-bis.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La designazione di cui al comma 1 deve intervenire entro il termine individuato nel contratto o, in mancanza, assegnato dall'amministrazione aggiudicatrice nella comunicazione scritta agli enti finanziatori della intenzione di risolvere il contratto.»;
3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il presente articolo si applica alle societa' di progetto costituite per qualsiasi contratto di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter.»;
mm) all'articolo 160, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili del concessionario e delle societa' di progetto che siano concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali ai sensi dell'articolo 176.»;
nn) all'articolo 160-bis:
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo»;
2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacita' di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto. Nel caso in cui l'offerente sia un contraente generale, di cui all'articolo 162, comma 1, lettera g), esso puo' partecipare anche ad affidamenti relativi alla realizzazione, all'acquisizione ed al completamento di opere pubbliche o di pubblica utilita' non disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, se in possesso dei requisiti determinati dal bando o avvalendosi delle capacita' di altri soggetti.
4-ter. La stazione appaltante pone a base di gara un progetto di livello almeno preliminare. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali ed all'esecuzione dell'opera.
4-quater. L'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria puo' seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l'opera puo' essere realizzata su area nella disponibilita' dell'aggiudicatario.»;
oo) all'articolo 188, comma 1, le parole: «previsti nel regolamento», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 38»;
pp) all'articolo 189, comma 4, lettera b), la parola: «revoca» e' sostituita dalla seguente: «decadenza»;
qq) all'articolo 191, comma 1, lettera a), le parole: «di cui all'articolo 188» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 38»;
rr) all'articolo 192:
1) al comma 4, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «, che fissa anche le modalita' tecniche e procedurali di presentazione dei documenti e rilascio delle attestazioni.» e il secondo periodo e' soppresso;
2) il comma 5 e' abrogato;
3) il comma 6 e' abrogato;
ss) all'articolo 194, comma 10, le parole: «terminali di riclassificazione» sono sostituite dalle seguenti: «terminali di rigassificazione»;
tt) all'articolo 203:
1) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Per ogni intervento, il responsabile del procedimento, nella fase di progettazione preliminare, stabilisce il successivo livello progettuale da porre a base di gara e valuta motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell'intervento conservativo, la possibilita' di ridurre i livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualita'.»;
2) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
«3-ter. La progettazione esecutiva puo' essere omessa nelle seguenti ipotesi:
a) per i lavori su beni mobili e superfici architettoniche decorate che non presentino complessita' realizzative;
b) negli altri casi, qualora il responsabile del procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, siano tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi; in tali casi, il responsabile del procedimento dispone che la progettazione esecutiva sia redatta in corso d'opera, per stralci successivi, sulla base dell'esperienza delle precedenti fasi di progettazione e di cantiere.»;
uu) dopo l'articolo 240, e' inserito il seguente:
«Art. 240-bis (Definizione delle riserve) (art. 32, comma 4, d. m. n. 145/2000). - 1. Le domande che fanno valere pretese gia' oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.»;
vv) all'articolo 253:
1) al comma 1-quinquies, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, riferite alle fattispecie di cui al presente comma, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.»;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni regolamentari previste ai sensi dell'articolo 40, comma 4, lettera g) e g-bis) entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 5.» ;
3) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2010, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attivita' diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attivita' documentabile e' quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2010, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalita' ivi previste.»;
4) dopo il comma 15 e' inserito il seguente:
«15-bis. In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91, fino al 31 dicembre 2010 per la dimostrazione dei requisiti di capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attivita' documentabile e' quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalita' ivi previste.»;
5) dopo il comma 26 e' inserito il seguente:
«26-bis. In relazione all'articolo 159, comma 2, fino all'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i criteri e le modalita' di attuazione possono essere fissati dalle parti nel contratto.»;
zz) all'articolo 256:
1) al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «345» sono inserite le seguenti: «351, 352, 353, 354 e 355»;
2) al comma 1, dopo il settimo capoverso e' inserito il seguente: «- l'articolo 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;»;
3) al comma 1, dopo il trentunesimo capoverso e' inserito il seguente: «- l'articolo 32, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;»;
4) al comma 1 dopo l'ultimo capoverso sono inseriti i seguenti:
«- l'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- l'articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;»;
5) al comma 4, primo capoverso, le parole: «351; 352; 353; 354; 355» sono soppresse;
aaa) all'allegato XXI, articolo 28, comma 4, secondo periodo, le parole: «gli organismi statali di diritto pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni pubbliche»;
bbb) all'allegato XXI, articolo 37 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «una polizza indennitaria civile per danni a terzi» sono sostituite dalle seguenti: «una polizza di responsabilita' civile professionale»;
2) al comma 1, lettera c), le parole: «con il limite di dieci milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «con il limite di cinque milioni di euro».



Note all'articolo 2:
- Si riportano gli articoli 3, 5, 6, 7, 13, 18, 21, 32,
34, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 53, 58, 64, 65,
70, 74, 75, 79, 83, 85, 88, 90, 91, 92, 101, 112, 113, 117,
118, 120, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 133, 135, 140, 141,
156, 159, 160, 160-bis, 172, 174, 175, 176, 179, 188, 189,
191, 192, 194, 203, 225, 230, 232, 237, 256 e l'allegato
XXI, articoli 28 e 37, del citato decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, come modificati dal presente
decreto legislativo:
«Art. 3 (Definizioni) (art. 1, direttiva 2004/18;
articoli 1, 2.1., direttiva 2004/17; articoli 2, 19, legge
n. 109/1994; articoli 1, 2, 9, decreto legislativo n.
358/1992; articoli 2, 3, 6, decreto legislativo n.
157/1995; articoli 2, 7, 12, decreto legislativo n.
158/1995; art. 19, comma 4, decreto legislativo n.
402/1998; art. 24, legge n. 62/2004). - 1. Ai fini del
presente codice si applicano le definizioni che seguono.
2. Il "codice" e' il presente codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi, forniture.
3. I "contratti" o i "contratti pubblici" sono i
contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto
l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero
l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle
stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti
aggiudicatori.
4. I "settori ordinari" dei contratti pubblici sono i
settori diversi da quelli del gas, energia termica,
elettricita', acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte
III del presente codice, in cui operano le stazioni
appaltanti come definite dal presente articolo.
5. I "settori speciali" dei contratti pubblici sono i
settori del gas, energia termica, elettricita', acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area
geografica, come definiti dalla parte III del presente
codice.
6. Gli "appalti pubblici" sono i contratti a titolo
oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante
o un ente aggiudicatore e uno o piu' operatori economici,
aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di
prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal
presente codice.
7. Gli "appalti pubblici di lavori" sono appalti
pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente,
la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa
acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la
progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a
lavori o opere rientranti nell'allegato I, oppure,
limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo
III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di
un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla
stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base
del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara.
8. I "lavori" di cui all'allegato I comprendono le
attivita' di costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per
"opera" si intende il risultato di un insieme di lavori,
che di per se' esplichi una funzione economica o tecnica.
Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un
insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di
presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
9. Gli "appalti pubblici di forniture" sono appalti
pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi
per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la
locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per
l'acquisto, di prodotti.
10. Gli "appalti pubblici di servizi" sono appalti
pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di
forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di
cui all'allegato II.
11. Le "concessioni di lavori pubblici" sono contratti
a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad
oggetto, in conformita' al presente codice, l'esecuzione,
ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilita', e
di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
nonche' la loro gestione funzionale ed economica, che
presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico
di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei
lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o
in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformita'
al presente codice.
12. La "concessione di servizi" e' un contratto che
presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico
di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo
della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto
di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un
prezzo, in conformita' all'art. 30.
13. L'"accordo quadro" e' un accordo concluso tra una o
piu' stazioni appaltanti e uno o piu' operatori economici e
il cui scopo e' quello di stabilire le clausole relative
agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in
particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le
quantita' previste.
14. Il "sistema dinamico di acquisizione" e' un
processo di acquisizione interamente elettronico, per
acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche
generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze
di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per
tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che
soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato
un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.
15. L'"asta elettronica" e' un processo per fasi
successive basato su un dispositivo elettronico di
presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di
nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che
interviene dopo una prima valutazione completa delle
offerte permettendo che la loro classificazione possa
essere effettuata sulla base di un trattamento automatico.
Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto
prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori,
non possono essere oggetto di aste elettroniche.
15-bis. La "locazione finanziaria di opere pubbliche o
di pubblica utilita'" e' il contratto avente ad oggetto la
prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori.
15-ter. Ai fini del presente codice, i "contratti di
partenariato pubblico privato" sono contratti aventi per
oggetto una o piu' prestazioni quali la progettazione, la
costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera
pubblica o di pubblica utilita', oppure la fornitura di un
servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o
parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di
tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle
prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti.
Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di
partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la
concessione di servizi, la locazione finanziaria,
l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le
societa' miste. Possono rientrare altresi' tra le
operazioni di partenariato pubblico privato l'affidamento a
contraente generale ove il corrispettivo per la
realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte
posticipato e collegato alla disponibilita' dell'opera per
il committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi
di comunicazione previsti dall'art. 44, comma 1-bis del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle
operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i
contenuti delle decisioni Eurostat.
16. I contratti "di rilevanza comunitaria" sono i
contratti pubblici il cui valore stimato al netto
dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) e' pari o
superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1,
lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel
novero dei contratti esclusi.
17. I contratti "sotto soglia" sono i contratti
pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul
valore aggiunto (I.V.A.) e' inferiore alle soglie di cui
agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196,
215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti
esclusi.
18. I "contratti esclusi" sono i contratti pubblici di
cui alla parte I, titolo II, sottratti in tutto o in parte
alla disciplina del presente codice, e quelli non
contemplati dal presente codice.
19. I termini "imprenditore", "fornitore" e "prestatore
di servizi" designano una persona fisica, o una persona
giuridica, o un ente senza personalita' giuridica, ivi
compreso il Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991,
n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la
realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti,
la prestazione di servizi.
20. Il termine "raggruppamento temporaneo" designa un
insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di
servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo
scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno
specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una
unica offerta.
21. Il termine "consorzio" si riferisce ai consorzi
previsti dall'ordinamento, con o senza personalita'
giuridica.
22. Il termine "operatore economico" comprende
l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o
un raggruppamento o consorzio di essi.
23. L'"offerente" e' l'operatore economico che ha
presentato un'offerta.
24. Il "candidato" e' l'operatore economico che ha
chiesto di partecipare a una procedura ristretta o
negoziata o a un dialogo competitivo.
25. Le "amministrazioni aggiudicatrici" sono: le
amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici
territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli
organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni,
consorzi, comunque denominati, costituiti da detti
soggetti.
26. L'"organismo di diritto pubblico" e' qualsiasi
organismo, anche in forma societaria:
istituito per soddisfare specificatamente esigenze di
interesse generale, aventi carattere non industriale o
commerciale;
dotato di personalita' giuridica;
la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario
dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri
organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia
soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo
d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia
costituito da membri dei quali piu' della meta' e'
designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o
da altri organismi di diritto pubblico.
27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle
categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano
detti requisiti figurano nell'allegato III, al fine
dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, II, IV
e V.
28. Le "imprese pubbliche" sono le imprese su cui le
amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare,
direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o
perche' ne sono proprietarie, o perche' vi hanno una
partecipazione finanziaria, o in virtu' delle norme che
disciplinano dette imprese. L'influenza dominante e'
presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici,
direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa,
alternativamente o cumulativamente:
a) detengono la maggioranza del capitale
sottoscritto;
b) controllano la maggioranza dei voti cui danno
diritto le azioni emesse dall'impresa;
c) hanno il diritto di nominare piu' della meta' dei
membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di
vigilanza dell'impresa.
29. Gli "enti aggiudicatori" al fine dell'applicazione
delle disposizioni delle parti I, III, IV e V comprendono
le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e
i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici
o imprese pubbliche, operano in virtu' di diritti speciali
o esclusivi concessi loro dall'autorita' competente secondo
le norme vigenti.
30. Gli elenchi, non limitativi, degli enti
aggiudicatori ai fini dell'applicazione della parte III,
figurano nell'allegato VI.
31. Gli "altri soggetti aggiudicatori", ai fini della
parte II, sono i soggetti privati tenuti all'osservanza
delle disposizioni del presente codice.
32. I "soggetti aggiudicatori", ai soli fini della
parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a
infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi),
comprendono le amministrazioni aggiudicatrici di cui al
comma 25, gli enti aggiudicatori di cui al comma 29 nonche'
i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei
fondi, di cui al citato capo IV.
33. L'espressione "stazione appaltante" comprende le
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui
all'art. 32.
34. La "centrale di committenza" e' un'amministrazione
aggiudicatrice che:
acquista forniture o servizi destinati ad
amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori,
o
aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro
di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni
aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.
35. Il "profilo di committente" e' il sito informatico
di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti
e le informazioni previsti dal presente codice, nonche'
dall'allegato X, punto 2. Per i soggetti pubblici tenuti
all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
il profilo di committente e' istituito nel rispetto delle
previsioni di tali atti legislativi e successive
modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed
esecuzione.
36. Le "procedure di affidamento" e l'"affidamento"
comprendono sia l'affidamento di lavori, servizi, o
forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto,
sia l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione,
sia l'affidamento di concorsi di progettazione e di
concorsi di idee.
37. Le "procedure aperte" sono le procedure in cui ogni
operatore economico interessato puo' presentare un'offerta.
38. Le "procedure ristrette" sono le procedure alle
quali ogni operatore economico puo' chiedere di partecipare
e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli
operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con
le modalita' stabilite dal presente codice.
39. Il "dialogo competitivo" e' una procedura nella
quale la stazione appaltante, in caso di appalti
particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati
ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o piu'
soluzioni atte a soddisfare le sue necessita' e sulla base
della quale o delle quali i candidati selezionati saranno
invitati a presentare le offerte; a tale procedura
qualsiasi operatore economico puo' chiedere di partecipare.
40. Le "procedure negoziate" sono le procedure in cui
le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici
da loro scelti e negoziano con uno o piu' di essi le
condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce
procedura negoziata.
41. I "concorsi di progettazione" sono le procedure
intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel
settore della pianificazione territoriale,
dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o
dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto,
selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una
gara, con o senza assegnazione di premi.
42. I termini "scritto" o "per iscritto" designano un
insieme di parole o cifre che puo' essere letto, riprodotto
e poi comunicato. Tale insieme puo' includere informazioni
formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.
43. Un "mezzo elettronico" e' un mezzo che utilizza
apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la
compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che
utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via
filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi
elettromagnetici.
44. L'"Autorita'" e' l'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui
all'art. 6.
45. L'"Osservatorio" e' l'Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui
all'art. 7.
46. L'"Accordo" e' l'accordo sugli appalti pubblici
stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali
dell'Uruguay Round.
47. Il "regolamento" e' il regolamento di esecuzione e
attuazione del presente codice, di cui all'art. 5.
48. La "Commissione" e' la Commissione della Comunita'
europea.
49. Il "Vocabolario comune per gli appalti", in
appresso CPV ("Common Procurement Vocabulary"), designa la
nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici
adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel
contempo la corrispondenza con le altre nomenclature
esistenti.
50. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al
campo di applicazione del presente codice derivanti da
eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la
nomenclatura NACE di cui all'allegato I o tra la
nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione
provvisoria) di cui all'allegato II, avra' la prevalenza
rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.
51. Ai fini dell'art. 22 e dell'art. 100 valgono le
seguenti definizioni:
a) "rete pubblica di telecomunicazioni" e'
l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente
la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti
della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici
o altri mezzi elettromagnetici;
b) "punto terminale della rete" e' l'insieme dei
collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso
che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e
sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e
comunicare efficacemente per mezzo di essa;
c) "servizi pubblici di telecomunicazioni" sono i
servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati
membri hanno specificatamente affidato l'offerta, in
particolare ad uno o piu' enti di telecomunicazioni;
d) "servizi di telecomunicazioni" sono i servizi che
consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e
nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di
telecomunicazioni mediante procedimenti di
telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e
della televisione.».
«Art. 5 (Regolamento e capitolati) (art. 3, legge n.
109/1994; art. 6, comma 9, legge n. 537/1993). - 1. Lo
Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e
attuativa del presente codice in relazione ai contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni
ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui
all'art. 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni
altra amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive
o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'art.
4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva,
siano applicabili anche alle regioni e province autonome.
3. Fatto salvo il disposto dell'art. 196 quanto al
regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il
regolamento di cui al comma 1 e' adottato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
4. Il regolamento e' adottato su proposta del Ministro
delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle
politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali
e ambientali, delle attivita' produttive, dell'economia e
delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo
schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere
entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione,
decorsi i quali il regolamento puo' essere emanato.
Con la procedura di cui al presente comma si provvede
altresi' alle successive modificazioni e integrazioni del
regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali e'
di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di
attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono
alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle
forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e
sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con
le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicita' e di conoscibilita' degli
atti procedimentali, nonche' procedure di accesso a tali
atti;
f) modalita' di istituzione e gestione del sito
informatico presso l'Osservatorio;
g) requisiti soggettivi compresa la regolarita'
contributiva attestata dal documento unico, di cui all'art.
2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 266, certificazioni di qualita', nonche'
qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri
stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure
incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad
attenuare i costi della qualificazione per le piccole e
medie imprese;
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi
compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di
progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i
requisiti e le modalita' di funzionamento delle commissioni
giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e
attivita' di supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei
contratti e cause che le determinano, nonche' modalita'
applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla
categoria prevalente ai sensi dell'art. 118;
o) norme riguardanti le attivita' necessarie per
l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni
disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile
del procedimento;
p) modalita' di corresponsione ai soggetti che
eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di
avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante
in caso di inadempienza retributiva e contributiva
dell'appaltatore;
s) collaudo e attivita' di supporto
tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo
semplificato sulla base di apposite certificazioni di
qualita', le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i
termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilita'
dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i
relativi compensi, i requisiti professionali secondo le
caratteristiche dei lavori;
s-bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo
quanto gia' previsto ai sensi del regolamento recante
capitolato generale di appalto dei lavori pubblici,
approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici
19 aprile 2000, n. 145.
6. Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti
esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei
lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei
rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo
sviluppo, nonche' per lavori su immobili all'estero ad uso
dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri, il
regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri,
tiene conto della specialita' delle condizioni per la
realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle
procedure applicate in materia dalle organizzazioni
internazionali e dalla Unione europea.
7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati,
contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della
generalita' dei propri contratti o di specifici contratti,
nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui
al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito
costituiscono parte integrante del contratto.
8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni
aggiudicatrici statali e' adottato il capitolato generale,
con decreto del Ministro delle infrastrutture, sentito il
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel
rispetto del presente codice e del regolamento di cui al
comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o
nell'invito, costituisce parte integrante del contratto.
9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al
comma 8 puo' essere richiamato nei bandi o negli inviti da
parte delle stazioni appaltanti diverse dalle
amministrazioni aggiudicatrici statali.».
«Art. 6 (Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture) (art. 81.2,
direttiva 2004/18; art. 72.2, direttiva 2004/17; art. 4,
legge n. 109/1994; art. 25, comma 1, lettera c), legge n.
62/2005). - 1. L'Autorita' per la vigilanza sui lavori
pubblici, con sede in Roma, istituita dall'art. 4 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di
Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture.
2. L'Autorita' e' organo collegiale costituito da sette
membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. I membri dell'Autorita', al fine di garantire
la pluralita' delle esperienze e delle conoscenze, sono
scelti tra personalita' che operano in settori tecnici,
economici e giuridici con riconosciuta professionalita'.
L'Autorita' sceglie il presidente tra i propri componenti e
stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
3. I membri dell'Autorita' durano in carica sette anni
fino all'approvazione della e di riordino delle autorita'
indipendenti e non possono essere confermati. Essi non
possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, non possono essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati ne'
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o
rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti
politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di
appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa
per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, e' determinato il
trattamento economico spettante ai membri dell'Autorita'.
4. L'Autorita' e' connotata da indipendenza funzionale,
di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa.
5. L'Autorita' vigila sui contratti pubblici, anche di
interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari e nei settori speciali, nonche', nei
limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito
di applicazione del presente codice, al fine di garantire
l'osservanza dei principi di cui all'art. 2 e,
segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e
trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di
economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonche'
il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole
procedure di gara.
6. Sono fatte salve le competenze delle altre autorita'
amministrative indipendenti.
7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da
altre norme, l'Autorita':
a) vigila sull'osservanza della disciplina
legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con
indagini campionarie, la regolarita' delle procedure di
affidamento;
b) vigila sui contratti di lavori, servizi,
forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di
applicazione del presente codice, verificando, con
riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la
legittimita' della sottrazione al presente codice e il
rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi; non
sono soggetti a obblighi di comunicazione all'Osservatorio
ne' a vigilanza dell'Autorita' i contratti di cui agli
articoli 16, 17, 18;
c) vigila affinche' sia assicurata l'economicita' di
esecuzione dei contratti pubblici;
d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia
derivato pregiudizio per il pubblico erario;
e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita
comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di
inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui
contratti pubblici;
f) formula al Governo proposte in ordine alle
modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che
disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture;
g) formula al Ministro delle infrastrutture proposte
per la revisione del regolamento;
h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una
relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni
riscontrate nel settore dei contratti pubblici con
particolare riferimento:
h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non
concorsuali;
h.2) alla inadeguatezza della pubblicita' degli
atti;
h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di
cui all'art. 7;
h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni
dell'esecuzione o a varianti in corso di esecuzione;
h.5) al mancato o tardivo adempimento degli
obblighi nei confronti dei concessionari e degli
appaltatori;
h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
i) sovrintende all'attivita' dell'Osservatorio di cui
all'art. 7;
l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
m) vigila sul sistema di qualificazione, con le
modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 5;
nell'esercizio di tale vigilanza l'Autorita' puo'
annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di
attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei
presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonche'
sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;
n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o
piu' delle altre parti, esprime parere non vincolante
relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento
delle procedure di gara, eventualmente formulando una
ipotesi di soluzione; si applica l'art. 1, comma 67, terzo
periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
o) svolge i compiti previsti dall'art. 1, comma 67,
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
8. Quando all'Autorita' e' attribuita la competenza ad
irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti
edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico
cui le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le
diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I
provvedimenti dell'Autorita' devono prevedere il termine di
pagamento della sanzione. La riscossione della sanzione
avviene mediante iscrizione a ruolo.
9. Nell'ambito della propria attivita' l'Autorita'
puo':
a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli
operatori economici esecutori dei contratti, alle SOA
nonche' ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni
ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica
che ne sia in possesso, documenti, informazioni e
chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture
pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di
incarichi di progettazione, agli affidamenti;
b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di
chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della
collaborazione di altri organi dello Stato;
c) disporre perizie e analisi economiche e
statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a
qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;
d) avvalersi del Corpo della guardia di finanza, che
esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con
i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli
accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e
alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni
e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nello
svolgimento di tali attivita' sono comunicati
all'Autorita'.
10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati
riguardanti gli operatori economici oggetto di istruttoria
da parte dell'Autorita' sono tutelati, sino alla
conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di
ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
I funzionari dell'Autorita', nell'esercizio delle loro
funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal
segreto d'ufficio.
11. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai
quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al
comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono,
senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di
esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od
esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si
applicano agli operatori economici che non ottemperano alla
richiesta della stazione appaltante o dell'ente
aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di
partecipazione alla procedura di affidamento, nonche' agli
operatori economici che forniscono dati o documenti non
veritieri, circa il possesso dei requisiti di
qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti
aggiudicatori a agli organismi di attestazione.
12. Qualora i soggetti ai quali e' richiesto di fornire
gli elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche
amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari
previste dai rispettivi ordinamenti. Il procedimento
disciplinare e' instaurato dall'amministrazione competente
su segnalazione dell'Autorita' e il relativo esito va
comunicato all'Autorita' medesima.
13. Qualora accerti l'esistenza di irregolarita',
l'Autorita' trasmette gli atti e i propri rilievi agli
organi di controllo e, se le irregolarita' hanno rilevanza
penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora
l'Autorita' accerti che dalla esecuzione dei contratti
pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli
atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti
interessati e alla procura generale della Corte dei
conti.».
«Art. 7 (Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture) (art. 6, commi 5-8, legge n.
537/1993; art. 4, legge n. 109/1994; art. 13, decreto del
Presidente della Repubblica n. 573/1994). - 1. Nell'ambito
dell'Autorita' opera l'Osservatorio dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una
sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso
le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli
della articolazione regionale sono definiti dall'Autorita'
di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. Sono fatte salve le e competenze del Nucleo tecnico
di valutazione verifica degli investimenti pubblici di cui
all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430.
3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA,
opera mediante procedure informatiche, sulla base di
apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli
analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli
altri Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI),
dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
delle casse edili, della CONSIP.
4. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale
delle sezioni regionali competenti per territorio, per
l'acquisizione delle informazioni necessarie allo
svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti
da altre norme:
a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei
dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto
il territorio nazionale e, in particolare, di quelli
concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni
e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della
mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e
gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di
esecuzione e le modalita' di attuazione degli interventi, i
ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per
tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali,
facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale;
c) determina annualmente costi standardizzati per
tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree
territoriali, facendone oggetto di una specifica
pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e
tenendo conto dei parametri qualita-prezzo di cui alle
convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'art. 26,
legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) pubblica annualmente per estremi i programmi
triennali dei lavori pubblici predisposti dalle
amministrazioni aggiudicatrici, nonche' l'elenco dei
contratti pubblici affidati;
e) promuove la realizzazione di un collegamento
informatico con le stazioni appaltanti, nonche' con le
regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale
sui contratti pubblici;
f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via
informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
g) adempie agli oneri di pubblicita' e di
conoscibilita' richiesti dall'Autorita';
h) favorisce la formazione di archivi di settore, in
particolare in materia contrattuale, e la formulazione di
tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti
interessati;
i) gestisce il proprio sito informatico;
l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di
cui all'art. 250 (contenuto del prospetto statistico per i
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di
rilevanza comunitaria) e di cui all'art. 251 (contenuto del
prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori,
forniture e servizi nei settori di gas, energia termica,
elettricita', acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica).
5. Al fine della determinazione dei costi
standardizzati di cui al comma 4, lettera c), l'ISTAT,
avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio,
cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato
dei principali beni e servizi acquisiti dalle
amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla
comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i
prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno
e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici,
laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione
di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate
dall'ISTAT di concerto con il Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati,
di cui al comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del
costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'art.
87, comma 2, lettera g).
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa
con quello per la funzione pubblica, assicura lo
svolgimento delle attivita' di cui al comma 5, definendo
modalita', tempi e responsabilita' per la loro
realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze
vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi per
la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di
concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di
legge recante il bilancio di previsione dello Stato, puo'
proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di
bilancio delle amministrazioni inadempienti.
7. In relazione alle attivita', agli aspetti e alle
componenti peculiari dei lavori, servizi e forniture
concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte
seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i
compiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono
svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio, su
comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e
architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da
effettuare per il tramite della sezione regionale
dell'Osservatorio.
8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono
tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di
importo superiore a 150.000 euro:
a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione
definitiva o di definizione della procedura negoziata, i
dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di
gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il
nominativo dell'affidatario e del progettista;
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta
giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione,
l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei
lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo,
l'importo finale.
Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non
e' necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati
di avanzamento. Le norme del presente comma non si
applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli
enti aggiudicatori trasmettono all'Autorita', entro il
31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il
numero e i dati essenziali relativi a detti contratti
affidati nell'anno precedente. Il soggetto che ometta,
senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti e'
sottoposto, con provvedimento dell'Autorita', alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a euro
25.822. La sanzione e' elevata fino a euro 51.545 se sono
forniti dati non veritieri.
9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di
interesse regionale, provinciale e comunale, sono
comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li
trasmettono alla sezione centrale.
10. E' istituito il casellario informatico dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso
l'Osservatorio. Il regolamento di cui all'art. 5 disciplina
il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, nonche' le modalita' di funzionamento
del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo
archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi
dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti,
stabilendo altresi' il termine massimo di conservazione
degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonche' un
archivio per la pubblicazione di massime tratte da
decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.».
«Art. 13 (Accesso agli atti e divieti di divulgazione)
(art. 6 direttiva 2004/18; articoli 13 e 35, direttiva
2004/17, art. 22, legge n. 109/1994; art. 10, decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999; legge n.
241/1990). - 1. Salvo quanto espressamente previsto nel
presente codice, il diritto di accesso agli atti delle
procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti
pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, e'
disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente
codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione
richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di
accesso e' differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco
dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni
ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei
soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno
segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei
soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e
all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino
alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito
sia stata respinta, e' consentito l'accesso all'elenco dei
soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno
segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione
Ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei
nominativi dei candidati da invitare;
c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione
dell'aggiudicazione;
c-bis) in relazione al procedimento di verifica della
anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.
3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi
previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in
qualsiasi altro modo noti.
4. L'inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta
per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici
servizi l'applicazione dell'art. 326 del codice penale.
5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente
codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione
richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il
diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in
relazione:
a) alle informazioni fornite dagli offerenti
nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle
medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata
dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o
commerciali;
b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle
offerte, da individuarsi in sede di regolamento;
c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti
all'applicazione del presente codice, per la soluzione di
liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori
e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del
soggetto esecutore del contratto.
6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5,
lettere a) e b), e' comunque consentito l'accesso al
concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio
dei propri interessi in relazione alla procedura di
affidamento del contratto nell'ambito della quale viene
formulata la richiesta di accesso.
7. Limitatamente ai contratti nei settori speciali
soggetti alla disciplina della parte III, all'atto della
trasmissione delle specifiche tecniche agli operatori
economici interessati, della qualificazione e della
selezione degli operatori economici e dell'affidamento dei
contratti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti
per tutelare la riservatezza delle informazioni che
trasmettono.
7-bis. Gli enti aggiudicatori mettono a disposizione
degli operatori economici interessati e che ne fanno
domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei
loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le
specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli
appalti che sono oggetto di avvisi periodici indicativi.
Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti
accessibili agli operatori economici interessati, si
considera sufficiente l'indicazione del riferimento a tali
documenti.».
«Art. 18 (Contratti aggiudicati in base a norme
internazionali) (articoli 15 e 57, direttiva 2004/18;
articoli 12 e 22, direttiva 2004/17; art. 4, decreto
legislativo n. 358/1992; art. 5, decreto legislativo n.
157/1995; art. 8, decreto legislativo n. 158/1995). - 1. Il
presente codice non si applica ai contratti pubblici
disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati
in base:
a) ad un accordo internazionale, concluso in
conformita' del trattato, tra l'Italia e uno o piu' Paesi
terzi e riguardante forniture o lavori destinati alla
realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un'opera da
parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati
alla realizzazione comune o alla gestione comune di un
progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo e'
comunicato a cura del Ministero degli affari esteri alla
Commissione, che puo' consultare il comitato consultivo per
gli appalti pubblici di cui all'art. 77 della direttiva
2004/18 del 31 marzo 2004 e di cui all'art. 68 della
direttiva 2004/17;
b) ad un accordo internazionale concluso in relazione
alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese
dello Stato italiano o di un Paese terzo;
c) alla particolare procedura di un'organizzazione
internazionale.
1-bis. In sede di aggiudicazione degli appalti da parte
degli enti aggiudicatori, gli stessi applicano condizioni
favorevoli quanto quelle che sono concesse dai paesi terzi
agli operatori economici italiani in applicazione
dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del
commercio.».
«Art. 21 (Appalti aventi ad oggetto sia servizi
elencati nell'allegato II A sia servizi elencati
nell'allegato II B) (art. 22, direttiva 2004/18; art. 33,
direttiva 2004/17; art. 3, comma 2, decreto legislativo n.
157/1995; art. 7, comma 3, decreto legislativo n.
158/1995). - 1. Gli appalti aventi per oggetto sia servizi
elencati nell'allegato II A che servizi elencati
nell'allegato II B sono aggiudicati conformemente
all'articolo 20, comma 1, se il valore dei servizi elencati
nell'allegato II B sia superiore al valore dei servizi
elencati nell'allegato II A.».
«Art. 32 (Amministrazioni aggiudicatrici e altri
soggetti aggiudicatori) (articoli 1 e 8, direttiva 2004/18;
art. 2, legge n. 109/1994; art. 1, decreto legislativo n.
358/1992; articoli 2 e 3, comma 5, decreto legislativo n.
157/1995). - 1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il
comma 3, le norme del presente titolo, nonche' quelle della
parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti
contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui
all'art. 28:
a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle
amministrazioni aggiudicatrici;
b) appalti di lavori pubblici affidati dai
concessionari di lavori pubblici che non sono
amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti stabiliti
dall'art. 142;
c) lavori, servizi, forniture affidati dalle societa'
con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non
sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto
della loro attivita' la realizzazione di lavori o opere,
ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad
essere collocati sul mercato in regime di libera
concorrenza, ivi comprese le societa' di cui agli
articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali;
d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui
all'allegato I, nonche' lavori di edilizia relativi ad
ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo
libero, edifici scolastici e universitari, edifici
destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo
superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione
sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a),
un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in
conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento
dell'importo dei lavori;
e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati,
relativamente ai servizi il cui valore stimato, al netto
dell'I.V.A., sia pari o superiore a 211.000 euro, allorche'
tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori di cui
alla lettera d) del presente comma, e per i quali sia
previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un
contributo diretto e specifico, in conto interessi o in
conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento
dell'importo dei servizi;
f) lavori pubblici affidati dai concessionari di
servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla
gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di
proprieta' dell'amministrazione aggiudicatrice;
g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei
soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che
assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di
urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo
previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'art.
16, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, e dell'art. 28, comma 5, della legge
17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il
permesso di costruire puo' prevedere che, in relazione alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente
diritto a richiedere il permesso di costruire presenti
all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del
permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere
da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui
devono essere completate, allegando lo schema del relativo
contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del
progetto preliminare, indice una gara con le modalita'
previste dall'art. 55. Oggetto del contratto, previa
acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta,
sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori.
L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il
corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed
esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di
sicurezza;
h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti
aggiudicatori di cui all'art. 207, qualora, ai sensi
dell'art. 214, devono trovare applicazione le disposizioni
della parte II anziche' quelle della parte III del presente
codice.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e),
f), g) non si applicano gli articoli 63; 78, comma 2; 90,
comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del
contratto si applicano solo le norme che disciplinano il
collaudo. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere c) ed h),
non si applicano gli articoli 78, comma 2; 90, comma 6; 92;
128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si
applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
3. Le societa' di cui al comma 1, lettera c) non sono
tenute ad applicare le disposizioni del presente codice
limitatamente alla realizzazione dell'opera pubblica o alla
gestione del servizio per i quali sono state specificamente
costituite, se ricorrono le seguenti condizioni:
1) la scelta del socio privato e' avvenuta nel
rispetto di procedure di evidenza pubblica;
2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione
previsti dal presente codice in relazione alla prestazione
per cui la societa' e' stata costituita;
3) la societa' provvede in via diretta alla
realizzazione dell'opera o del servizio, in misura
superiore al 70% del relativo importo.
4. Il provvedimento che concede il contributo di cui
alle lettere d) ed e) del comma 1 deve porre come
condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario,
delle norme del presente codice. Fatto salvo quanto
previsto dalle eventuali leggi che prevedono le
sovvenzioni, il cinquanta per cento delle stesse puo'
essere erogato solo dopo l'avvenuto affidamento
dell'appalto, previa verifica, da parte del
sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si e'
svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato
rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza
dal contributo.».
«Art. 34 (Soggetti a cui possono essere affidati i
contratti pubblici) (articoli 4 e 5 direttiva 2004/18;
articoli 11 e 12 direttiva 2004/17; art. 10, legge n.
109/1994; art. 10, decreto legislativo n. 398/1992; art.
11, decreto legislativo n. 157/1995; art. 23, decreto
legislativo n. 158/1995). - 1. Sono ammessi a partecipare
alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i
seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le
societa' commerciali, le societa' cooperative;
b) i consorzi fra societa' cooperative di produzione
e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.
422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di
societa' consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani,
societa' commerciali, societa' cooperative di produzione e
lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti,
costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime
l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si
applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art.
2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui
alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma
di societa' ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;
si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di
gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al
riguardo le disposizioni dell'art. 37;
f-bis) operatori economici, ai sensi dell'art. 3,
comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi.
2. Non possono partecipare alla medesima gara
concorrenti che si trovino fra di loro in una delle
situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice
civile. Le stazioni appaltanti escludono altresi' dalla
gara i concorrenti per i quali accertano che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,
sulla base di univoci elementi.».
«Art. 36 (Consorzi stabili) (art. 12, legge n.
109/1994). - 1. Si intendono per consorzi stabili quelli,
in possesso, a norma dell'art. 35, dei requisiti previsti
dall'art. 40, formati da non meno di tre consorziati che,
con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi,
abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per
un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo
a tal fine una comune struttura di impresa.
2. Il regolamento stabilisce le condizioni e i limiti
alla facolta' del consorzio di eseguire le prestazioni
anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la
responsabilita' solidale degli stessi nei confronti del
soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i
criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a
favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso,
purche' cio' avvenga non oltre sei anni dalla data di
costituzione.
3. (Soppresso).
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X
del libro quinto del codice civile, nonche' l'art. 118.
5. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede
di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in
caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353
del codice penale. E' vietata la partecipazione a piu' di
un consorzio stabile. Qualora le stazioni appaltanti si
avvalgano della facolta' di cui all'art. 122, comma 9, e
all'art. 124, comma 8, e' vietata la partecipazione alla
medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e
dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si
applica l'art. 353 del codice penale.
6. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile
alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre
d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa
consorziata, nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, e' incrementata di una
percentuale della somma stessa. Tale percentuale e' pari al
20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo
anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del
quinquennio.
7. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle
qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.
Per i lavori la qualificazione e' acquisita con riferimento
ad una determinata categoria di opere generali o
specialistiche per la classifica corrispondente alla somma
di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la
qualificazione alla classifica di importo illimitato, e' in
ogni caso necessario che almeno una tra le imprese
consorziate gia' possieda tale qualificazione ovvero che
tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con
qualificazione per classifica VII e almeno due con
classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese
consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per
classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di
progettazione e costruzione, nonche' per la fruizione dei
meccanismi premiali di cui all'art. 40, comma 7, e' in ogni
caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano
posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora
la somma delle classifiche delle imprese consorziate non
coincida con una delle classifiche di cui al regolamento,
la qualificazione e' acquisita nella classifica
immediatamente inferiore o in quella immediatamente
superiore alla somma delle classifiche possedute dalle
imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi
rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari
della meta' dell'intervallo tra le due classifiche.».
«Art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari
di concorrenti) (art. 13, legge n. 109/1994; art. 11
decreto legislativo n. 157/1995; art. 10, decreto
legislativo n. 358/1995; art. 23, decreto legislativo n.
158/1995; art. 19, commi 3 e 4, legge n. 55/1990). - 1. Nel
caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo
verticale si intende una riunione di concorrenti
nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della
categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono
lavori non appartenenti alla categoria prevalente e cosi'
definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti;
per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una
riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori
della stessa categoria.
2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento
di tipo verticale si intende un raggruppamento di
concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di
servizi o di forniture indicati come principali anche in
termini economici, i mandanti quelle indicate come
secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui
gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di
prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di
gara la prestazione principale e quelle secondarie.
3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i
consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli
imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli
imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel
regolamento.
4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono
essere specificate le parti del servizio o della fornitura
che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati.
5. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei
consorziati determina la loro responsabilita' solidale nei
confronti della stazione appaltante, nonche' nei confronti
del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di
lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per
gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilita'
e' limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva
competenza, ferma restando la responsabilita' solidale del
mandatario.
6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei
di tipo verticale i requisiti di cui all'art. 40, sempre
che siano frazionabili, devono essere posseduti dal
mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il
relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante
deve possedere i requisiti previsti per l'importo della
categoria dei lavori che intende assumere e nella misura
indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili
alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate
possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in
raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in piu' di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1,
lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in
caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353
del codice penale. Per i consorzi di cui all'art. 34,
comma 1, lettera b), qualora le stazioni appaltanti si
avvalgano della facolta' di cui all'art. 122, comma 9, e
all'art. 124, comma 8, e' vietata la partecipazione alla
medesima procedura di affidamento del consorzio e dei
consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si
applica l'art. 353 del codice penale.
8. E' consentita la presentazione di offerte da parte
dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e),
anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi
ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso
di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e
qualificata come mandatario, il quale stipulera' il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
9. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo
quanto disposto ai commi 18 e 19, e' vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti
temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto
a quella risultante dall'impegno presentato in sede di
offerta.
10. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente
comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la
nullita' del contratto, nonche' l'esclusione dei
concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario
di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di
affidamento relative al medesimo appalto.
11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della
concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori
prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessita' tecnica, quali strutture, impianti e opere
speciali, e qualora una o piu' di tali opere superi in
valore il quindici per cento dell'importo totale dei
lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di
realizzare le predette componenti, possono utilizzare il
subappalto con i limiti dettati dall'art. 118, comma 2,
terzo periodo; il regolamento definisce l'elenco delle
opere di cui al presente comma, nonche' i requisiti di
specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che
possono essere periodicamente revisionati con il
regolamento stesso. L'eventuale subappalto non puo' essere,
senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto
la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta
al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite
dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si
applica l'art. 118 comma 3, ultimo periodo.
12. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero
di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato
individualmente, o il candidato ammesso individualmente
nella procedura di dialogo competitivo, ha la facolta' di
presentare offerta o di trattare per se' o quale mandatario
di operatori riuniti.
13. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo
devono eseguire le prestazioni nella percentuale
corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento.
14. Ai fini della costituzione del raggruppamento
temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con
un unico atto, mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
15. Il mandato deve risultare da scrittura privata
autenticata. La relativa procura e' conferita al legale
rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il
mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua revoca per
giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione
appaltante.
16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva,
anche processuale, dei mandanti nei confronti della
stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di
qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il
collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni
rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo' far valere
direttamente le responsabilita' facenti capo ai mandanti.
17. Il rapporto di mandato non determina di per se'
organizzazione o associazione degli operatori economici
riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai
fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli
oneri sociali.
18. In caso di fallimento del mandatario ovvero,
qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa
antimafia, la stazione appaltante puo' proseguire il
rapporto di appalto con altro operatore economico che sia
costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice
purche' abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai
lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non
sussistendo tali condizioni la stazione appaltante puo'
recedere dall'appalto.
19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero,
qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa
antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore
economico subentrante che sia in possesso dei prescritti
requisiti di idoneita', e' tenuto alla esecuzione,
direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purche' questi
abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o
servizi o forniture ancora da eseguire.».
«Art. 38 (Requisiti di ordine generale) (art. 45,
direttiva 2004/18; art. 75, decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999; art. 17, decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000). - 1. Sono esclusi dalla
partecipazione alle procedure di affidamento delle
concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi,
ne' possono essere affidatari di subappalti, e non possono
stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti e' pendente procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una
delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano
se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il
socio o il direttore tecnico se si tratta di societa' in
nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore
tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice,
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di societa';
c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunita' che incidono sulla
moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu'
reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE
2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o
il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o
del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
del socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa'
in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice;
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o
del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di
societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non
dimostri di aver adottato atti o misure di completa
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta
salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice
penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura
penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione
fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai
dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione
appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un
errore grave nell'esercizio della loro attivita'
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito
ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento
dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
i) che hanno commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui
all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il
disposto del comma 2;
m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la
sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver
prodotto falsa documen-tazione o dichiarazioni mendaci,
risultanti dal casellario informatico.
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso
dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in
conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica
anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato
della non menzione.
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di
esclusione di cui al presente articolo, si applica l'art.
43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di
presentare la certificazione di regolarita' contributiva di
cui all'art. 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.
210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di
cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, e successive modificazioni e integrazioni. In
sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2
le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del
casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai
concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui
all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'art.
33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di
esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di
candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le
stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai
concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e
possono altresi' chiedere la cooperazione delle autorita'
competenti.
5. Se nessun documento o certificato e' rilasciato da
altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova
sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati
membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una
dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorita'
giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un
organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o di provenienza.».
«Art. 40 (Qualificazione per eseguire lavori pubblici)
(articoli 47-49, direttiva 2004/18; articoli 8 e 9, legge
n. 109/1994). - 1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo
di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare
la loro attivita' ai principi della qualita', della
professionalita' e della correttezza. Allo stesso fine i
prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualita'
aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a
certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Con il regolamento previsto dall'art. 5, viene
disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti
gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di
importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto
alle tipologie e all'importo dei lavori stessi. Con il
regolamento di cui all'art. 5 possono essere altresi'
periodicamente revisionate le categorie di qualificazione
con la possibilita' di prevedere eventuali nuove categorie.
3. Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi
di diritto privato di attestazione, appositamente
autorizzati dall'Autorita'. L'attivita' di attestazione e'
esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di
giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse
commerciale o finanziario che possa determinare
comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA
nell'esercizio dell'attivita' di attestazione per gli
esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura
pubblicistica, anche agli effetti dell'art. 1 della legge
14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle
stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del
codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le
SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente.
Agli organismi di attestazione e' demandato il compito di
attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualita' conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla
vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
b) requisiti di ordine generale nonche'
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle
disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra
i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati
rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da
parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di
attestazione acquisiscono detti certificati unicamente
dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle
stazioni appaltanti.
4. Il regolamento definisce in particolare:
a) (soppressa);
b) le modalita' e i criteri di autorizzazione e di
eventuale decadenza nei confronti degli organismi di
attestazione, nonche' i requisiti soggettivi,
organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti
organismi devono possedere;
c) le modalita' di attestazione dell'esistenza nei
soggetti qualificati della certificazione del sistema di
qualita', di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di
cui al comma 3, lettera b), nonche' le modalita' per
l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti
relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale in conformita'
all'art. 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le
relative misure in rapporto all'entita' e alla tipologia
dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche
quelli relativi alla regolarita' contributiva e
contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili.
Tra i requisiti di capacita' tecnica e professionale il
regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di
gestione ambientale;
e) i criteri per la determinazione delle tariffe
applicabili all'attivita' di qualificazione;
f) le modalita' di verifica della qualificazione; la
durata dell'efficacia della qualificazione e' di cinque
anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
requisiti di ordine generale nonche' dei requisiti di
capacita' strutturale da indicare nel regolamento; il
periodo di durata della validita' delle categorie generali
e speciali oggetto della revisione di cui al comma 2; la
verifica di mantenimento sara' tariffata proporzionalmente
alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre
quinti della stessa;
f-bis) le modalita' per assicurare, nel quadro delle
rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di
vigilanza sull'attivita' degli organismi di attestazione
avvalendosi delle strutture e delle risorse gia' a
disposizione per tale finalita' e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica;
g) la previsione di sanzioni pecuniarie e
interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per
le irregolarita', le illegittimita' e le illegalita'
commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonche'
in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di
informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione
di vigilanza da parte dell'Autorita', secondo un criterio
di proporzionalita' e nel rispetto del principio del
contraddittorio;
g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla
decadenza dell'attestazione di qualificazione, nei
confronti degli operatori economici che non rispondono a
richieste di informazioni e atti formulate dall'Autorita'
nell'esercizio del potere di vigilanza sul sistema di
qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti non
veritieri;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei
soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al
comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso
l'Autorita', che ne assicura la pubblicita' per il tramite
dell'Osservatorio.
5. E' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici,
l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di
cui all'art. 32, salvo quanto disposto per la procedura
ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia.
6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono
possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici
che non intendano eseguire i lavori con la propria
organizzazione di impresa.
7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del
beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria,
previste rispettivamente dall'art. 75 e dall'art. 113,
comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50
per cento.
8. Il regolamento stabilisce quali requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono
possedere le imprese per essere affidatari di lavori
pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la
necessita' del possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all'art. 38.
9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare
espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio
dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono
essere contestati immotivatamente.
9-bis. Le SOA sono responsabili della conservazione
della documentazione e degli atti utilizzati per il
rilascio delle attestazioni anche dopo la cessazione
dell'attivita' di attestazione. Le SOA sono altresi' tenute
a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai
soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di
sospensione o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' di attestazione; in caso di inadempimento,
si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste
dall'art. 6, comma 11. In ogni caso le SOA restano tenute
alla conservazione della documentazione e degli atti di cui
al primo periodo per dieci anni o nel diverso termine
indicato con il regolamento di cui all'art. 5.
9-ter. Le SOA hanno l'obbligo di comunicare
all'Autorita' l'avvio del procedimento di accertamento del
possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonche'
il relativo esito. Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare la
decadenza dell'attestazione di qualificazione qualora
accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei
requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto
meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di
inadempienza l'Autorita' procede a dichiarare la decadenza
dell'autorizzazione alla SOA all'esercizio dell'attivita'
di attestazione.».
«Art. 41 (Capacita' economica e finanziaria dei
fornitori e dei prestatori di servizi) (art. 47, direttiva
2004/18; art. 1,3 decreto legislativo n. 157/1995; art. 13,
decreto legislativo n. 358/1995). - 1. Negli appalti di
forniture o servizi, la dimostrazione della capacita'
finanziaria ed economica delle imprese concorrenti puo'
essere fornita mediante uno o piu' dei seguenti documenti:
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa,
ovvero dichiarazione sottoscritta in conformita' alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445;
c) dichiarazione, sottoscritta in conformita' alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato globale
d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel
settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre
esercizi.
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i
requisiti che devono essere posseduti dal concorrente,
nonche' gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I
documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere
richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti
in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del
bilancio.
3. Se il concorrente non e' in grado, per giustificati
motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o
l'inizio dell'attivita' da meno di tre anni, di presentare
le referenze richieste, puo' provare la propria capacita'
economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento
considerato idoneo dalla stazione appaltante.
4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), e'
presentata gia' in sede di offerta. Il concorrente
aggiudicatario e' tenuto ad esibire la documentazione
probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al
comma 1, lettere b) e c).».
«Art. 45 (Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori
di servizi) (art. 52, direttiva 2004/18; art. 17, decreto
legislativo n. 157/1995; art. 18, decreto legislativo n.
358/1992; art. 11, legge n. 128/1998). - 1. I concorrenti
iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di
fornitori possono presentare alla stazione appaltante, per
ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le
referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la
relativa classificazione.
1-bis. Per gli operatori economici facenti parte di un
gruppo che dispongono di mezzi forniti da altre societa'
del gruppo, l'iscrizione negli elenchi indica
specificamente i mezzi di cui si avvalgono, la proprieta'
degli stessi e le condizioni contrattuali dell'avvalimento.
2. L'iscrizione di un prestatore di servizi o di un
fornitore in uno degli elenchi di cui al comma 1,
certificata dall'Autorita', ovvero, per gli operatori degli
altri Stati membri certificata da parte dell'autorita' o
dell'organismo di certificazione dello Stato dove sono
stabiliti, costituisce, per le stazioni appaltanti,
presunzione d'idoneita' alla prestazione, corrispondente
alla classificazione del concorrente iscritto,
limitatamente a quanto previsto: dall'art. 38, comma 1,
lettere a), c), f), secondo periodo; dall'art. 39;
dall'art. 41, comma 1, lettere b) e c); dall'art. 42,
comma 1, lettere a), b), c), d); limitatamente ai servizi,
dall'art. 42, comma 1, lettere e), f), g), h), i);
limitatamente alle forniture, dall'art. 42, comma 1,
lettere l), m).
3. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli
elenchi di cui al comma 1 per i quali opera la presunzione
di idoneita' di cui al comma 2, non possono essere
contestati immotivatamente.
4. L'iscrizione in elenchi ufficiali di fornitori o
prestatori di servizi non puo' essere imposta agli
operatori economici in vista della partecipazione ad un
pubblico appalto.
5. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul
profilo di committente e sul casellario informatico
dell'Autorita'.
6. Gli operatori economici di altri Stati membri
possono essere iscritti negli elenchi ufficiali di cui al
comma 1 alle stesse condizioni stabilite per gli operatori
italiani; a tal fine, non possono, comunque, essere
richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle previste
dagli articoli 38, 39, 41, 42, 43, 44.
7. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali
elenchi comunicano alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie, nei tre mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore del presente codice ovvero
dall'istituzione di nuovi elenchi o albi, il nome e
l'indirizzo dei gestori degli stessi presso cui possono
essere presentate le domande d'iscrizione; le stesse
amministrazioni o enti provvedono all'aggiornamento dei
dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro
ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie cura la trasmissione di tali dati
agli altri Stati membri.
8. Gli operatori economici possono chiedere in
qualsiasi momento la loro iscrizione in uno degli elenchi
di cui al comma 1. Essi devono essere informati entro un
termine ragionevolmente breve, fissato ai sensi dell'art. 2
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, della decisione dell'amministrazione o ente
che istituisce l'elenco.».
«Art. 47 (Operatori economici stabiliti in Stati
diversi dall'Italia) (art. 20-septies, decreto legislativo
n. 190/2002). - 1. Agli operatori economici stabiliti negli
altri Stati aderenti all'Unione europea, nonche' a quelle
stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti
pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che
istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in
Paesi che, in base ad altre norme di diritto
internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con
l'Unione europea o con l'Italia che consentano la
partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di
reciprocita', la qualificazione e' consentita alle medesime
condizioni richieste alle imprese italiane.
2. Per gli operatori economici di cui al comma 1, la
qualificazione di cui al presente codice non e' condizione
obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si
qualificano alla singola gara producendo documentazione
conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi,
idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti
prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli
operatori economici italiani alle gare. E' salvo il
disposto dell'art. 38, comma 5.».
«Art. 48 (Controlli sul possesso dei requisiti) (art.
10, legge n. 109/1994). - 1. Le stazioni appaltanti prima
di procedere all'apertura delle buste delle offerte
presentate, richiedono ad un numero di offerenti non
inferiore al 10 per cento delle offerte presentate,
arrotondato all'unita' superiore, scelti con sorteggio
pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data
della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di
capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,
eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la
documentazione indicata in detto bando o nella lettera di
invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non
confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti
procedono all'esclusione del concorrente dalla gara,
all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla
segnalazione del fatto all'Autorita' per i provvedimenti di
cui all'art. 6, comma 11. L'Autorita' dispone altresi' la
sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle
procedure di affidamento.
1-bis. Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della
facolta' di limitare il numero di candidati da invitare, ai
sensi dell'art. 62, comma 1, richiedono ai soggetti
invitati di comprovare il possesso dei requisiti di
capacita' economico finanziaria e tecnico organizzativa,
eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in
sede di offerta, la documen-tazione indicata in detto bando
o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1 primo
periodo.
2. La richiesta di cui al comma 1 e', altresi',
inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle
operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al
concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi
non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel
caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino
le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e
si procede alla determinazione della nuova soglia di
anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova
aggiudicazione.
«Art. 49 (Avvalimento) (articoli 47 e 48, direttiva
2004/18; art. 54, direttiva 2004/17). - 1. Il concorrente,
singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34,
in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi,
forniture puo' soddisfare la richiesta relativa al possesso
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico,
organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione
SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o
dell'attestazione SOA di altro soggetto.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il
concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA
propria e dell'impresa ausiliaria:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi
dell'art. 48, attestante l'avvalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte
del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui
all'art. 38;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte
dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 38;
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa
ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse
necessarie di cui e' carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa
ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell'art. 34 ne' si trova in una situazione di controllo di
cui all'art. 34, comma 2 con una delle altre imprese che
partecipano alla gara;
f) in originale o copia autentica il contratto in
virtu' del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere
a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell'appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di
un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del
contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente puo'
presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal
quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5.
3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando
l'applicazione dell'art. 38, lettera h) nei confronti dei
sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il
concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli
atti all'Autorita' per le sanzioni di cui all'art. 6, comma
11.
4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto.
5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a
carico del concorrente si applicano anche nei confronti del
soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto
posto a base di gara.
6. Per i lavori, il concorrente puo' avvalersi di una
sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di
qualificazione. Il bando di gara puo' ammettere
l'avvalimento di piu' imprese ausiliarie in ragione
dell'importo dell'appalto o della peculiarita' delle
prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo
frazionato per il concorrente dei singoli requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui
all'art. 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il
rilascio dell'attestazione in quella categoria.
7. (Soppresso).
8. In relazione a ciascuna gara non e' consentito, a
pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si
avvalga piu' di un concorrente, e che partecipino sia
l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.
9. Il bando puo' prevedere che, in relazione alla
natura dell'appalto, qualora sussistano requisiti tecnici
connessi con il possesso di particolari attrezzature
possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti
sul mercato, queste possano prestare l'avvalimento nei
confronti di piu' di un concorrente, sino ad un massimo
indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la
particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni,
all'aggiudicatario.
10. Il contratto e' in ogni caso eseguito dall'impresa
che partecipa alla gara, alla quale e' rilasciato il
certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria puo'
assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei
requisiti prestati.
11. In relazione a ciascuna gara, la stazione
appaltante trasmette all'Autorita' tutte le dichiarazioni
di avvalimento, indicando altresi' l'aggiudicatario, per
l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicita' sul sito
informatico presso l'Osservatorio.».
«Art. 50 (Avvalimento nel caso di operativita' di
sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione)õõe
(art. 52, direttiva 2004/18; art. 53, direttiva 2004/17). -
1. Per i lavori, il regolamento disciplina la possibilita'
di conseguire l'attestazione SOA nel rispetto delle
disposizioni previste dall'art. 49, sempreche' compatibili
con i seguenti principi:
a) tra l'impresa che si avvale dei requisiti e
l'impresa ausiliaria deve esistere un rapporto di controllo
ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2 codice civile; oppure
entrambe le imprese devono essere controllate da una stessa
impresa ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, codice
civile;
b) l'impresa ausiliaria deve rilasciare una
dichiarazione con la quale assume l'obbligo, anche nei
confronti delle stazioni appaltanti, di mettere a
disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore
dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di validita'
della attestazione SOA;
c) l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria hanno
l'obbligo di comunicare le circostanze che fanno venire
meno la messa a disposizione delle risorse;
d) in relazione a ciascuna gara si osservano comunque
i commi 8 e 9 dell'art. 49.
2. L'omessa o non veritiera comunicazione delle
circostanze di cui alla lettera c) del comma 1, comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6, comma 11,
nonche' la sospensione dell'attestazione SOA, da parte
dell'Autorita', sia nei confronti della impresa ausiliaria
sia dell'impresa ausiliata, per un periodo da sei mesi a
tre anni.
3. L'attestazione di qualificazione SOA mediante
avvalimento determina la responsabilita' solidale della
impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria verso la
stazione appaltante.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, ai sistemi legali vigenti di
attestazione o di qualificazione nei servizi e forniture.».
«Art. 53 (Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture) (art. 1, direttiva 2004/18;
art. 19, art. 20, comma 2, legge n. 109/1994; art. 83,
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;
articoli 326 e 329, legge n. 2248/1865, allegato F). - 1.
Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori
eseguiti in economia, i lavori pubblici possono essere
realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o
di concessione, come definiti all'art. 3.
2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la
determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi
di cui alle lettere b) e c) del presente comma, in ordine
alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il
contratto ha ad oggetto:
a) la sola esecuzione;
b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di
lavori sulla base del progetto definitivo
dell'amministrazione aggiudicatrice;
c) previa acquisizione del progetto definitivo in
sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione
di lavori sulla base del progetto preliminare
dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della
gara e' effettuato sulla base di un progetto preliminare,
nonche' di un capitolato prestazionale corredato
dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei
requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il
progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al
prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per
la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva
e per l'esecuzione dei lavori.
Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche
amministrazioni l'oggetto del contratto e' stabilito nel
bando di gara. Ai fini della valutazione del progetto, il
regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai
"pesi" o "punteggi" in modo da valorizzare la qualita', il
pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e
le caratteristiche ambientali.
3. Quando il contratto ha per oggetto anche la
progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori
economici devono possedere i requisiti prescritti per i
progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati,
da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento
con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando
indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo
quanto previsto dal capo IV del presente titolo
(progettazione e concorsi di progettazione), e l'ammontare
delle spese di progettazione comprese nell'importo a base
del contratto.
3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b)
e c), nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore
si avvale di uno o piu' soggetti qualificati alla
realizzazione del progetto, la stazione appaltante puo'
indicare nel bando di gara le modalita' per la
corresponsione diretta al progettista della quota del
compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al
netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto
e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del
progettista.
4. I contratti di appalto di cui al comma 2, sono
stipulati a corpo. E' facolta' delle stazioni appaltanti
stipulare a misura i contratti di appalto di sola
esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, i contratti
di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi
archeologici, nonche' le opere in sotterraneo, ivi comprese
le opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei
terreni. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto
non puo' essere modificato sulla base della verifica della
quantita' o della qualita' della prestazione. Per le
prestazioni a misura, il prezzo convenuto puo' variare, in
aumento o in diminuzione, secondo la quantita' effettiva
della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a
misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unita'
di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un
medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da
eseguire a corpo e a misura.
5. Quando il contratto ha per oggetto anche la
progettazione, l'esecuzione puo' iniziare solo dopo
l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del
progetto esecutivo.
6. In sostituzione totale o parziale delle somme di
denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il bando
di gara puo' prevedere il trasferimento all'affidatario
della proprieta' di beni immobili appartenenti
all'amministrazione aggiudicatrice, gia' indicati nel
programma di cui all'art. 128 per i lavori, o nell'avviso
di preinformazione per i servizi e le forniture, e che non
assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico. Possono
formare oggetto di trasferimento ai sensi del presente
comma anche i beni immobili gia' inclusi in programmi di
dismissione del patrimonio pubblico, purche' non sia stato
gia' pubblicato il bando o avviso per l'alienazione, ovvero
se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara
puo' prevedere che l'immissione in possesso dell'immobile
avvenga in un momento anteriore a quello del trasferimento
della proprieta', trasferimento che puo' essere disposto
solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo.
8. Nell'ipotesi di cui al comma 6, le offerte
specificano:
a) se l'offerente ha interesse a conseguire la
proprieta' dell'immobile, e il prezzo che in tal caso viene
offerto per l'immobile, nonche' il differenziale di prezzo
eventualmente necessario, per l'esecuzione del contratto;
b) se l'offerente non ha interesse a conseguire la
proprieta' dell'immobile, il prezzo richiesto per
l'esecuzione del contratto.
9. Nell'ipotesi di cui al comma 6 la selezione della
migliore offerta avviene utilizzando il criterio del prezzo
piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
valutando congiun-tamente le componenti dell'offerta di cui
al comma 8.
10. Nella sola ipotesi in cui l'amministrazione
aggiudicatrice non abbia stanziato mezzi finanziari diversi
dal prezzo per il trasferimento dell'immobile, quale
corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara
deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per
l'acquisizione del bene.
11. Il regolamento disciplina i criteri di stima degli
immobili e le modalita' di articolazione delle offerte e di
selezione della migliore offerta.
12. L'inserimento nel programma triennale di cui
all'art. 128, dei beni appartenenti al patrimonio
indisponibile delle amministrazioni aggiudicatrici, al fine
del loro trasferimento ai sensi del comma 6, determina il
venir meno del vincolo di destinazione.».
«Art. 58 (Dialogo competitivo) (art. 29, direttiva
2004/18). - 1. Nel caso di appalti particolarmente
complessi, qualora ritengano che il ricorso alla procedura
aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione
dell'appalto, le stazioni appaltanti possono avvalersi del
dialogo competitivo conformemente al presente articolo. Il
ricorso al dialogo competitivo per lavori e' consentito
previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
e comunque ad esclusione dei lavori di cui alla parte II,
titolo III, capo IV. Per i lavori di cui alla parte II,
titolo IV, capo II, e' altresi' richiesto il parere del
Consiglio Superiore dei beni culturali. I citati pareri
sono resi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale
termine, l'amministrazione puo' comunque procedere.
2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un
appalto pubblico e' considerato "particolarmente complesso"
quando la stazione appaltante:
non e' oggettivamente in grado di definire,
conformemente all'art. 68, comma 3, lettere b), c) o d), i
mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessita' o i suoi
obiettivi, o
non e' oggettivamente in grado di specificare
l'impostazione giuridica o finanziaria di un progetto.
Possono, secondo le circostanze concrete, essere
considerati particolarmente complessi gli appalti per i
quali la stazione appaltante non dispone, a causa di
fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in
merito alla identificazione e quantificazione dei propri
bisogni o all'individuazione dei mezzi strumentali al
soddisfacimento dei predetti bisogni, alle caratteristiche
funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie
degli stessi e all'analisi dello stato di fatto e di
diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti
storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche,
nonche' sulle componenti di sostenibilita' ambientale,
socio-economiche, amministrative e tecniche.



 
... continua dal documento precedente ...



3. Il provvedimento con cui la stazione appaltante
decide di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere
specifica motivazione in merito alla sussistenza dei
presupposti previsti dal comma 2.
4. L'unico criterio per l'aggiudicazione dell'appalto
pubblico e' quello dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa.
5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara
confor-memente all'art. 64 in cui rendono noti le loro
necessita' o obiettivi, che definiscono nel bando stesso o
in un documento descrittivo che costituisce parte
integrante del bando, nei quali sono altresi' indicati i
requisiti di ammissione al dialogo competitivo, individuati
tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da 34 a 46, i
criteri di valutazione delle offerte di cui all'art. 83,
comma 2 e il termine entro il quale gli interessati possono
presentare istanza di partecipazione alla procedura.
6. Le stazioni appaltanti avviano con i candidati
ammessi conformemente ai requisiti di cui al comma 5 un
dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione
dei mezzi piu' idonei a soddisfare le loro necessita' o
obiettivi. Nella fase del dialogo esse possono discutere
con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell'appalto.
7. Durante il dialogo le stazioni appaltanti
garantiscono la parita' di trattamento di tutti i
partecipanti, in particolare non forniscono, in modo
discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni
partecipanti rispetto ad altri.
8. Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli
altri partecipanti le soluzioni proposte ne' altre
informazioni riservate comunicate dal candidato
partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.
9. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la
procedura si svolga in fasi successive in modo da ridurre
il numero di soluzioni da discutere durante la fase del
dialogo applicando i criteri di aggiudi-cazione precisati
nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a
tale facolta' e' indicato nel bando di gara e nel documento
descrittivo.
10. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo
finche' non sono in grado di individuare, se del caso dopo
averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possano
soddisfare le loro necessita' o obiettivi.
11. Le stazioni appaltanti possono motivatamente
ritenere che nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le
proprie necessita' o obiettivi. In tal caso informano
immediatamente i partecipanti, ai quali non spetta alcun
indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto dal
comma 17.
12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il
dialogo e averne informato i partecipanti, le stazioni
appaltanti li invitano a presentare le loro offerte finali
in base alla o alle soluzioni presentate e specificate
nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti
gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del
progetto.
13. (Abrogato).
14. Su richiesta delle stazioni appaltanti le offerte
possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia
tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o
complementi non possono avere l'effetto di modificare gli
elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale
posto in gara la cui variazione rischi di falsare la
concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute
sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando
di gara o nel documento descrittivo, individuando l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa conformemente all'art. 83.
Per i lavori, la procedura si puo' concludere con
l'affidamento di una concessione di cui all'art. 143.
16. L'offerente che risulta aver presentato l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa puo' essere invitato a
precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli
impegni in essa figuranti, a condizione che cio' non abbia
l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta
o dell'appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza
o comportare discriminazioni.
17. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o
incentivi per partecipanti al dialogo, anche nell'ipotesi
in cui al comma 11.
18. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere al
dialogo competitivo in modo abusivo o in modo da
ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
«Art. 64 (Bando di gara) (art. 35, parr. 2 e 3, e art.
36.1., direttiva 2004/18; art. 3, decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 55/1991; art. 5, comma 2,
decreto legislativo n. 358/1992; art. 8, comma 2, decreto
legislativo n. 157/1995; art. 80, comma 11, decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999). - 1. Le stazioni
appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico o
un accordo quadro mediante procedura aperta, procedura
ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di un
bando di gara, dialogo competitivo, rendono nota tale
intenzione con un bando di gara.
2. Le stazioni appaltanti che intendono istituire un
sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale
intenzione mediante un bando di gara.
3. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un
appalto pubblico basato su un sistema dinamico di
acquisizione rendono nota tale intenzione con un bando di
gara semplificato.
4. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel
presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX A e
ogni altra informazione ritenuta utile dalla stazione
appaltante, secondo il formato dei modelli di formulari
adottati dalla Commissione in conformita' alla procedura di
cui all'art. 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.».
«Art. 65 (Avviso sui risultati della procedura di
affidamento) (art. 35, paragrafo 4, e art. 36, paragrafo 1,
direttiva 2004/18; art. 20, legge n. 55/1990; art. 5,
comma 3, decreto legislativo n. 358/1992; art. 8, comma 3,
decreto legislativo n. 157/1995; art. 80, comma 11, decreto
del Presidente della Repubblica n. 554/1999). - 1. Le
stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto
pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso
secondo le modalita' di pubblicazione di cui all'art. 66,
conforme all'allegato IX A, punto 5, relativo ai risultati
della procedura di aggiudicazione, entro quarantotto giorni
dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusione
dell'accordo quadro.
2. Nel caso di accordi quadro conclusi in conformita'
all'art. 59, le stazioni appaltanti sono esentate
dall'invio di un avviso in merito ai risultati della
procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su
tale accordo.
3. Le stazioni appaltanti inviano un avviso relativo al
risultato dell'aggiudicazione degli appalti basati su un
sistema dinamico di acquisizione entro quarantotto giorni
dall'aggiudicazione di ogni appalto. Esse possono tuttavia
raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso,
esse inviano gli avvisi raggruppati al piu' tardi
quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre.
4. Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati
nell'allegato II B, le stazioni appaltanti indicano
nell'avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione.
5. L'avviso sui risultati della procedura di
affidamento contiene gli elementi indicati nel presente
codice, le informazioni di cui all'allegato X A e ogni
altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei
modelli di formulari adottati dalla Commissione.
6. Talune informazioni relative all'aggiudicazione del
contratto o alla conclusione dell'accordo quadro possono
essere omesse qualora la loro divulgazione ostacoli
l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di
operatori economici pubblici o privati oppure possa recare
pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.».
«Art. 70 (Termini di ricezione delle domande di
partecipazione e di ricezione delle offerte) (art. 38,
direttiva 2004/18; art. 3, decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 55/1991; articoli 6 e 7, decreto
legislativo n. 358/1992; articoli 9 e 10, decreto
legislativo n. 157/1995; articoli 79, comma 1, primo
periodo; 79, commi 3, 4, 7, 8; 81, comma 1, decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999) - 1. Nel fissare i
termini per la ricezione delle offerte e delle domande di
partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della
complessita' della prestazione oggetto del contratto e del
tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e
in ogni caso rispettano i termini minimi stabiliti dal
presente articolo.
2. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione
delle offerte non puo' essere inferiore a cinquantadue
giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di
gara.
3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate
con pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo
competitivo, il termine per la ricezione delle domande di
partecipazione non puo' essere inferiore a trentasette
giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di
gara.
4. Nelle procedure ristrette, il termine per la
ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a
quaranta giorni dalla data di invio dell'invito a
presentare le offerte.
5. Nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel
dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle
offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel
rispetto del comma 1 e, ove non vi siano specifiche ragioni
di urgenza, non puo' essere inferiore a venti giorni dalla
data di invio dell'invito.
6. In tutte le procedure, quando il contratto ha per
oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la
ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a
sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di
gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per
oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per
la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a
ottanta giorni con le medesime decorrenze.
7. Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano
pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo
per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte e
ristrette puo' essere ridotto, di norma, a trentasei giorni
e comunque mai a meno di ventidue giorni, ne' a meno di
cinquanta giorni se il contratto ha per oggetto anche la
progettazione definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti
decorrono dalla data di trasmissione del bando nelle
procedure aperte, e dalla data di invio dell'invito a
presentare le offerte nelle procedure ristrette, e sono
ammessi a condizione che l'avviso di preinformazione a suo
tempo pubblicato contenesse tutte le informazioni richieste
per il bando dall'allegato IX A, sempre che dette
informazioni fossero disponibili al momento della
pubblicazione dell'avviso e che tale avviso fosse stato
inviato per la pubblicazione non meno di cinquantadue
giorni e non oltre dodici mesi prima della trasmissione del
bando di gara.
8. Se i bandi sono redatti e trasmessi per via
elettronica secondo il formato e le modalita' di
trasmissione precisati nell'allegato X, punto 3, i termini
minimi per la ricezione delle offerte, di cui ai commi 2 e
7, nelle procedure aperte, e il termine minimo per la
ricezione delle domande di partecipazione di cui al
comma 3, nelle procedure ristrette, nelle procedure
negoziate e nel dialogo competitivo, possono essere ridotti
di sette giorni.
9. Se le stazioni appaltanti offrono, per via
elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando
secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo
al capitolato d'oneri e a ogni documento complementare,
precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso
il quale tale documentazione e' accessibile, il termine
minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 2, nelle
procedure aperte, e il termine minimo di ricezione delle
offerte di cui al comma 4, nelle procedure ristrette,
possono essere ridotti di cinque giorni. Tale riduzione e'
cumulabile con quella di cui al comma 8.
10. Se, per qualunque motivo, il capitolato d'oneri o i
documenti e le informazioni complementari, sebbene
richiesti in tempo utile da parte degli operatori
economici, non sono stati forniti entro i termini di cui
agli articoli 71 e 72, o se le offerte possono essere
formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa
consultazione sul posto dei documenti allegati al
capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle
offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che
tutti gli operatori economici interessati possano prendere
conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla
preparazione delle offerte.
11. Nelle procedure ristrette e nelle procedure
negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando
l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi
previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti,
purche' indichino nel bando di gara le ragioni
dell'urgenza, possono stabilire:
a) un termine per la ricezione delle domande di
parteci-pazione, non inferiore a quindici giorni dalla data
di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, successiva alla trasmissione del
bando alla Commissione;
b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la
ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni,
ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per
oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data
di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione
non si applica al termine per la ricezione delle offerte,
se queste hanno per oggetto anche il progetto definitivo.
12. Nelle procedure negoziate senza bando, quando
l'urgenza rende impossibile osservare i termini minimi
previsti dal presente articolo, l'amministrazione
stabilisce i termini nel rispetto, per quanto possibile,
del comma 1.».
«Art. 74 (Forma e contenuto delle offerte). - 1. Le
offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e
sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le
norme di cui all'art. 77.
2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal
bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri, e, in
ogni caso, gli elementi essenziali per identificare
l'offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si
riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della
prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti
soggettivi di partecipazione.
3. Salvo che l'offerta del prezzo sia determinata
mediante prezzi unitari, il mancato utilizzo di moduli
predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione
delle offerte non costituisce causa di esclusione.
4. Le offerte sono corredate dei documenti prescritti
dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri.
5. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi
essenziali di cui al comma 2, nonche' gli altri elementi e
documenti necessari o utili, nel rispetto del principio di
proporzionalita' in relazione all'oggetto del contratto e
alle finalita' dell'offerta.
6. Le stazioni appaltanti non richiedono documenti e
certificati per i quali le norme vigenti consentano la
presentazione di dichiarazioni sostitutive, salvi i
controlli successivi in corso di gara sulla veridicita' di
dette dichiarazioni.
7. Si applicano l'art. 18, comma 2, legge 7 agosto
1990, n. 241, nonche' gli articoli 43 e 46, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni e integrazioni.».
«Art. 75 (Garanzie a corredo dell'offerta) (art. 30,
comma 1, comma 2-bis, legge n. 109/1994; art. 8, comma
11-quater, legge n. 109/1994 come novellato dall'art. 24,
legge n. 62/2005; art. 100, decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999; art. 24, comma 10, legge n.
62/2005). - 1. L'offerta e' corredata da una garanzia, pari
al due per cento del prezzo base indicato nel bando o
nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a
scelta dell'offerente.
2. La cauzione puo' essere costituita, a scelta
dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, puo'
essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal
Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,
comma 2, del codice civile, nonche' l'operativita' della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere validita' per almeno
centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una
garanzia con termine di validita' maggiore o minore, in
relazione alla durata presumibile del procedimento, e
possono altresi' prescrivere che l'offerta sia corredata
dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la
durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della
sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudi-cazione,
su richiesta della stazione appaltante nel corso della
procedura.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell'affidatario, ed e' svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo.
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale
rinnovo, e' ridotto del cinquanta per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale
beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di
offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi
prescritti dalle norme vigenti.
8. L'offerta e' altresi' corredata, a pena di
esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di
cui all'art. 113, qualora l'offerente risultasse
affidatario.
9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica
l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della
garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque
entro un termine non superiore a trenta giorni
dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
termine di validita' della garanzia.».
«Art. 79 (Informazioni circa i mancati inviti, le
esclusioni e le aggiudicazioni) (art. 41, direttiva
2004/18; art. 49.1 e 49.2, direttiva 2004/17; art. 20,
legge n. 55/1990; art. 21, commi 1, 2 e 3, decreto
legislativo n. 358/1992; art. 27, commi 1 e 2, decreto
legislativo n. 157/1995; art. 27, commi 3 e 4, decreto
legislativo n. 158/1995; art. 76, commi 3 e 4, decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 24, comma 10,
legge n. 62/2005). - 1. Le stazioni appaltanti informano
tempestivamente i candidati e gli offerenti delle decisioni
prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro,
all'aggiudicazione di un appalto, o all'ammissione in un
sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi
della decisione di non concludere un accordo quadro, ovvero
di non aggiudicare un appalto per il quale e' stata indetta
una gara, ovvero di riavviare la procedura, ovvero di non
attuare un sistema dinamico di acquisizione.
2. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano:
a) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto
della candidatura;
b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto
della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'art. 68,
commi 4 e 7, i motivi della decisione di non equivalenza o
della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i
servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti
funzionali;
c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta
selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta
selezionata e il nome dell'offerente cui e' stato
aggiudicato il contratto o delle parti dell'accordo quadro.
3. Le informazioni di cui al comma 1 e di cui al
comma 2 sono fornite:
a) su richiesta scritta della parte interessata;
b) per iscritto;
c) il prima possibile e comunque non oltre quindici
giorni dalla ricezione della domanda scritta.
4. Tuttavia le stazioni appaltanti possono
motivatamente omettere talune informazioni relative
all'aggiudicazione dei contratti, alla conclusione di
accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di
acquisizione, di cui al comma 1, qualora la loro diffusione
ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria
all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi
commerciali di operatori economici pubblici o privati o
dell'operatore economico cui e' stato aggiudicato il
contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale
concorrenza tra questi.
5. In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio:
a) l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro
un termine non superiore a cinque giorni,
all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella
graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato
un'offerta ammessa in gara, nonche' a coloro la cui offerta
sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso
l'esclusione, o sono in termini per presentare detta
impugnazione;
b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti
esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non
superiore a cinque giorni dall'esclusione;
b-bis) La decisione, a tutti i candidati, di non
aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo
quadro.».
«Art. 83 (Criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa) (art. 53, direttiva 2004/18; art. 55,
direttiva 2004/17; art. 21, legge n. 109/1994; art. 19,
decreto legislativo n. 358/1992; art. 23, decreto
legislativo n. 157/1995; art. 24, decreto legislativo n.
158/1995). - 1. Quando il contratto e' affidato con il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, il
bando di gara stabilisce i criteri di valutazione
dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle
caratteristiche del contratto, quali, a titolo
esemplificativo:
a) il prezzo;
b) la qualita';
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le caratteristiche ambientali e il contenimento
dei consumi energetici e delle risorse ambientali
dell'opera o del prodotto;
f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
g) la redditivita';
h) il servizio successivo alla vendita;
i) l'assistenza tecnica;
l) la data di consegna ovvero il termine di consegna
o di esecuzione;
m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
n) la sicurezza di approvvigionamento;
o) in caso di concessioni, altresi' la durata del
contratto, le modalita' di gestione, il livello e i criteri
di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.
2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo
competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano
i criteri di valutazione e precisano la ponderazione
relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una
soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui
lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo
relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve
essere appropriato.
3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la
ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni
dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato
d'oneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel
documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza
dei criteri.
4. Il bando per ciascun criterio di valutazione
prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i
sub-pesi o i sub-punteggi. Ove la stazione appaltante non
sia in grado di stabilirli tramite la propria
organizzazione, provvede a nominare uno o piu' esperti con
il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi
l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le
relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di
gara.
5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il
punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni
appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di
individuare con un unico parametro numerico finale
l'offerta piu' vantaggiosa. Dette metodologie sono
stabilite dal regolamento, distintamente per lavori,
servizi e forniture e, ove occorra, con modalita'
semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per i
servizi, tiene conto di quanto stabilito dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117
e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
18 novembre 2005, in quanto compatibili con il presente
codice.».
«Art. 85 (Ricorso alle aste elettroniche) (art. 54,
direttiva 2004/18; art. 56, direttiva 2004/17; decreto del
Presidente della Repubblica n. 101/2002). - 1. Nelle
procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando,
quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le
stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione
dei contratti di appalto avvenga attraverso un'asta
elettronica.
2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni
appaltanti possono stabilire di ricorrere all'asta
elettronica in occasione del rilancio del confronto
competitivo fra le parti di un accordo quadro, e
dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare
nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione.
3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate
quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in
maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti
alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile
automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di
elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in
cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono
ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo
tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o
comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come
definito dal bando e dagli altri atti di gara.
4. L'asta elettronica riguarda:
a) unicamente i prezzi, quando l'appalto viene
aggiudicato al prezzo piu' basso;
b) i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta
indicati negli atti di gara, quando l'appalto viene
aggiudicato all'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
5. Il ricorso ad un'asta elettronica per
l'aggiudicazione dell'appalto deve essere espressamente
indicato nel bando di gara.
6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti
specifiche informazioni:
a) gli elementi i cui valori sono oggetto di
valutazione automatica nel corso dell'asta elettronica;
b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori
degli elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche
dell'appalto;
c) le informazioni che saranno messe a disposizione
degli offerenti nel corso dell'asta elettronica con
eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a
loro disposizione;
d) le informazioni riguardanti lo svolgimento
dell'asta elettronica;
e) le condizioni alle quali gli offerenti possono
effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi
eventualmente richiesti per il rilancio;
f) le informazioni riguardanti il dispositivo
elettronico utilizzato, nonche' le modalita' e specifiche
tecniche di collegamento.
7. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni
appaltanti effettuano, in seduta riservata, una prima
valutazione completa delle offerte pervenute con le
modalita' stabilite nel bando di gara e in conformita' al
criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa
ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte
ammissibili sono invitati simultaneamente per via
elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori;
l'invito contiene ogni informazione necessaria al
collegamento individuale al dispositivo elettronico
utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta
elettronica. L'asta elettronica si svolge in un'unica
seduta e non puo' aver inizio prima di due giorni
lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.
8. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, l'invito di
cui al comma 7 e' corredato del risultato della valutazione
completa dell'offerta dell'offerente interessato,
effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'art.
83, comma 2. L'invito precisa, altresi', la formula
matematica che determina, durante l'asta elettronica, le
riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi
o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la
ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare
l'offerta economicamente piu' vantaggiosa, quale indicata
nel bando o negli altri atti di gara; a tal fine le
eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse
con un valore determinato. Qualora siano ammesse varianti,
per ciascuna variante deve essere fornita una formula
matematica separata per la relativa ponderazione.
9. Nel corso dell'asta elettronica, le stazioni
appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti
almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in
ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni
appaltanti possono, altresi', comunicare ulteriori
informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da
altri offerenti, purche' sia previsto negli atti di gara.
Le stazioni appaltanti possono inoltre, in qualsiasi
momento, annunciare il numero di partecipanti alla relativa
fase d'asta, fermo restando che in nessun caso puo' essere
resa nota l'identita' degli offerenti durante lo
svolgimento dell'asta e fino all'aggiudicazione.
10. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l'asta
elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente
fissate.
11. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica,
le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto ai sensi
dell'art. 81, in funzione dei risultati dell'asta
elettronica.
12. Il regolamento stabilisce:
a) i presupposti e le condizioni specifiche per il
ricorso alle aste elettroniche;
b) i requisiti e le modalita' tecniche della
procedura di asta elettronica;
c) le condizioni e le modalita' di esercizio del
diritto di accesso agli atti della procedura di asta
elettronica, nel rispetto dell'art. 13.
13. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni
appaltanti possono stabilire di ricorrere a procedure di
gara interamente gestite con sistemi telematici,
disciplinate con il regolamento nel rispetto delle
disposizioni di cui al presente codice.».
«Art. 88 (Procedimento di verifica e di esclusione
delle offerte anormalmente basse) (art. 55, direttiva
2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, legge n.
109/1994; art. 89, decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999). - 1. La richiesta di giustificazioni e'
formulata per iscritto e puo' indicare le componenti
dell'offerta ritenute anormalmente basse, ovvero,
alternativamente o congiuntamente, invitare l'offerente a
dare tutte le giustificazioni che ritenga utili.
2. All'offerente e' assegnato un termine non inferiore
a dieci giorni per presentare, per iscritto, le
giustificazioni richieste.
3. La stazione appaltante, se del caso mediante una
commissione costituita secondo i criteri fissati dal
regolamento di cui all'art. 5, esamina gli elementi
costitutivi dell'offerta tenendo conto delle
giustificazioni fornite, e puo' chiedere per iscritto
ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito
di tale esame, assegnando un termine non inferiore a cinque
giorni lavorativi.
4. Prima di escludere l'offerta, ritenuta
eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca
l'offerente con un anticipo non inferiore a cinque giorni
lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga
utile.
5. Se l'offerente non si presenta alla data di
convocazione stabilita, la stazione appaltante puo'
prescindere dalla sua audizione.
6. (Soppresso).
7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima
migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa,
e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera
progressivamente nei confronti delle successive migliori
offerte, fino ad individuare la migliore offerta non
anomala. All'esito del procedimento di verifica la stazione
appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna
offerta che, in base all'esame degli elementi forniti,
risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e dichiara
l'aggiudicazione definitiva in favore della migliore
offerta non anomala.».
«Art. 90 (Progettazione interna ed esterna alle
amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori
pubblici) (articoli 17 e 18, legge n. 109/1994). - 1. Le
prestazioni relative alla progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva di lavori, nonche' alla direzione
dei lavori e agli incarichi di supporto
tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile del
procedimento e del dirigente competente alla formazione del
programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di
direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e
unioni, le comunita' montane, le aziende unita' sanitarie
locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli
enti di bonifica possono costituire con le modalita' di cui
agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni
di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per
legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati
nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento
agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di
beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle societa' di professionisti;
f) dalle societa' di ingegneria;
f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed
architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai
soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis e h), ai
quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 in
quanto compatibili;
h) da consorzi stabili di societa' di professionisti
e di societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati
da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel
settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano
deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni
del comma 1 dell'art. 36. E' vietata la partecipazione a
piu' di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione
alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e
attivita' tecnico-amministrative ad essa connesse, il
fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura
realizzato da ciascuna societa' consorziata nel quinquennio
o nel decennio precedente e' incrementato secondo quanto
stabilito dall'art. 36, comma 6, della presente legge; ai
consorzi stabili di societa' di professionisti e di
societa' di ingegneria si applicano altresi' le
disposizioni di cui all'art. 36, commi 4 e 5 e di cui
all'art. 253, comma 8.
2. Si intendono per:
a) societa' di professionisti le societa' costituite
esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle
forme delle societa' di persone di cui ai capi II, III e IV
del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero
nella forma di societa' cooperativa di cui al capo I del
titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono
studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni
o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita'
tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci
delle societa' agli effetti previdenziali sono assimilati
ai professionisti che svolgono l'attivita' in forma
associata ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle societa' si applica
il contributo integrativo previsto dalle norme che
disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria
cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza
della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovra' essere versato pro
quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti
statutari e i regolamenti vigenti;
b) societa' di ingegneria le societa' di capitali di
cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
codice civile ovvero nella forma di societa' cooperative di
cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a),
che eseguono studi di fattibilita', ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruita' tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
Ai corrispettivi relativi alle predette attivita'
professionali si applica il contributo integrativo qualora
previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di
previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto
fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al
relativo albo professionale. Detto contributo dovra' essere
versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli
ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi
e tecnici che devono possedere le societa' di cui al
comma 2 del presente articolo.
4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle
amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.
I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a
tempo parziale non possono espletare, nell'ambito
territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi
professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai
rapporti d'impiego.
5. Il regolamento definisce i limiti e le modalita' per
la stipulazione per intero, a carico delle stazioni
appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei
rischi di natura professionale a favore dei dipendenti
incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento
della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e'
a carico dei soggetti stessi.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare
la redazione del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo, nonche' lo svolgimento di attivita'
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai
soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g)
e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico,
ovvero di difficolta' di rispettare i tempi della
programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di
istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessita'
o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di
necessita' di predisporre progetti integrali, cosi' come
definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una
pluralita' di competenze, casi che devono essere accertati
e certificati dal responsabile del procedimento.
7. Indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo
stesso deve essere espletato da professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente
indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre
nell'offerta, la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Il regolamento definisce le modalita' per promuovere la
presenza anche di giovani professionisti nei gruppi
concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione,
concorsi di progettazione, concorsi di idee. All'atto
dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la
regolarita' contributiva del soggetto affidatario.
8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non
possono partecipare agli appalti o alle concessioni di
lavori pubblici, nonche' agli eventuali subappalti o
cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivita'
di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di
lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo' partecipare
un soggetto controllato, controllante o collegato
all'affidatario di incarichi di progettazione. Le
situazioni di controllo e di collegamento si determinano
con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice
civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai
dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione,
ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai
loro dipendenti, nonche' agli affidatari di attivita' di
supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.».
«Art. 91 (Procedure di affidamento) (art. 17, legge n.
109/1994). - 1. Per l'affidamento di incarichi di
progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel
rispetto di quanto disposto all'art. 120 comma 2-bis, di
importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le
disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del
codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui
alla parte III, le disposizioni ivi previste.
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei
lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto
all'art. 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia
di cui a comma 1 possono essere affidati dalle stazioni
appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai
soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g)
e h) dell'art. 90, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e
trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'art. 57,
comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti, se
sussistono in tale numero aspiranti idonei.
3. In tutti gli affidamenti di cui al presente
articolo l'affidatario non puo' avvalersi del subappalto,
fatta eccezione per le attivita' relative alle indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi,
a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione
delle relazioni geologiche, nonche' per la sola redazione
grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque
impregiudicata la responsabilita' del progettista.
4. Le progettazioni definitive ed esecutive sono di
norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato,
salvo che in senso contrario sussistano particolari
ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In
tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo
progettista, dell'attivita' progettuale precedentemente
svolta. L'affidamento puo' ricomprendere entrambi i livelli
di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello
esecutivo resta sospensivamente condizionato alla
determinazione delle stazioni appaltanti sulla
progettazione definitiva.
5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di
lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico-artistico e
conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti
valutano in via prioritaria l'opportunita' di applicare la
procedura del concorso di progettazione o del concorso di
idee.
6. Nel caso in cui il valore delle attivita' di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la
soglia di applicazione della direttiva comunitaria in
materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al
progettista e' consentito soltanto ove espressamente
previsto dal bando di gara della progettazione.
7. I soggetti di cui all'art. 32, operanti nei settori
di cui alla parte III del codice, possono affidare le
progettazioni nonche' le connesse attivita'
tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure
per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori
di cui alla citata parte III, direttamente a societa' di
ingegneria di cui all'art. 90, comma 1, lettera f), che
siano da essi stessi controllate, purche' almeno l'ottanta
per cento della cifra d'affari media realizzata dalle
predette societa' nell'Unione europea negli ultimi tre anni
derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse
sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano
ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
8. E' vietato l'affidamento di attivita' di
progettazione coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e
attivita' di supporto a mezzo di contratti a tempo
determinato o altre procedure diverse da quelle previste
dal presente codice.».
«Art. 92 (Corrispettivi, incentivi per la progettazione
e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti)
(articoli 17 e 18, legge n. 109/1994; art. 1, comma 207,
legge n. 266/2005). - 1. Le amministrazioni aggiudicatrici
non possono subordinare la corresponsione dei compensi
relativi allo svolgimento della progettazione e delle
attivita' tecnico-amministrative ad essa connesse
all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.
Nella convenzione stipulata fra amministrazione
aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le
condizioni e le modalita' per il pagamento dei
corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli
articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e
successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione
dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti
i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si
intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio
decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attivita' che
possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1
dell'art. 90, tenendo conto delle tariffe previste per le
categorie professionali interessate. I corrispettivi di cui
al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni
appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale
criterio o base di riferimento per la determinazione
dell'importo da porre a base dell'affidamento.
3. I corrispettivi delle attivita' di progettazione
sono calcolati applicando le aliquote che il decreto di cui
al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote
percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate,
per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per
i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono
rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale
relativi alle diverse categorie di lavori, anche in
relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la
percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le
attivita' di supporto di cui all'art. 10, comma 7 nonche'
le attivita' del responsabile di progetto e le attivita'
dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la
progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per
il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la
progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per
il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si
applicano le aliquote fissate per il preventivo
particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i
capitolati e i contratti.
4. (Abrogato).
5. Una somma non superiore al due per cento
dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un
lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere
direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93,
comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con
le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata e assunti in un regolamento adottato
dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento
e gli incaricati della redazione del progetto, del piano
della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo,
nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva,
nel limite massimo del due per cento, e' stabilita dal
regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita'
dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle
responsabilita' professionali connesse alle specifiche
prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta
somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai
predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno
all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono
economie. I soggetti di cui all'art. 32, comma 1,
lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento
analoghi criteri.
6. Il trenta per cento della tariffa professionale
relativa alla redazione di un atto di pianificazione
comunque denominato e' ripartito, con le modalita' e i
criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i
dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo
abbiano redatto.
7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli
delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le
amministrazioni competenti destinano una quota complessiva
non superiore al dieci per cento del totale degli
stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei
progetti preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed
esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche,
studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla
stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei
piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi
per il finanziamento dei progetti, nonche'
all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta
dei progetti gia' esistenti d'intervento di cui sia
riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla
realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i
propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora
non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni e le
province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai
comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a
finanziare anche quote relative alle spese di cui al
presente articolo, sia pure anticipate dall'ente
mutuatario.
7-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro
economico di ciascun intervento sono comprese
l'assicurazione dei dipendenti, nonche' le spese di
carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni
aggiudicatrici in relazione all'intervento.».
«Art. 101 (Disposizioni generali sulla partecipazione
ai concorsi di progettazione) (art. 66, direttiva 2004/18).
- 1. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di
progettazione non puo' essere limitata:
a) al territorio di un solo Stato membro o a una
parte di esso;
b) per il fatto che, secondo la legislazione dello
Stato membro in cui si svolge il concorso, i partecipanti
debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.
2. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di
progettazione, per i lavori, i soggetti di cui all'art. 90,
comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h). Il
regolamento stabilisce i requisiti dei concorrenti ai
concorsi di progettazione per servizi e forniture.».
«Art. 112 (Verifica della progettazione prima
dell'inizio dei lavori) (art. 30, commi 6 e 6-bis, legge n.
109/1994, 19, comma 1-ter, legge n. 109/1554). - 1. Nei
contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti
verificano, nei termini e con le modalita' stabiliti nel
regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai
documenti di cui all'art. 93, commi 1 e 2, e la loro
conformita' alla normativa vigente.
2. Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione
dei lavori, la verifica di cui al comma 1 ha luogo prima
dell'inizio delle procedure di affidamento. Nei contratti
aventi ad oggetto l'esecuzione e la progettazione
esecutiva, ovvero l'esecuzione e la progettazione
definitiva ed esecutiva, la verifica del progetto
preliminare e di quello definitivo redatti a cura della
stazione appaltante hanno luogo prima dell'inizio delle
procedure di affidamento, e la verifica dei progetti
redatti dall'offerente hanno luogo prima dell'inizio
dell'esecuzione dei lavori.
3. Al fine di accertare l'unita' progettuale, il
responsabile del procedimento, nei modi disciplinati dal
regolamento, prima dell'approvazione del progetto e in
contraddittorio con il progettista, verifica la conformita'
del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al
progetto definitivo o preliminare. Al contraddittorio
partecipa anche il progettista autore del progetto posto a
base della gara, che si esprime in ordine a tale
conformita'.
4. Gli oneri derivanti dall'accertamento della
rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi
nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.
4-bis. Il soggetto incaricato dell'attivita' di
verifica deve essere munito, dalla data di accettazione
dell'incarico, di una polizza di responsabilita' civile
professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori
od omissioni nello svolgimento dell'attivita' di verifica,
avente le caratteristiche indicate nel regolamento. Il
premio relativo a tale copertura assicurativa, per i
soggetti interni alla stazione appaltante, e' a carico per
intero dell'amministrazione di appartenenza ed e'
ricompreso all'interno del quadro economico;
l'amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente
provvedere entro la data di validazione del progetto. Il
premio e' a carico del soggetto affidatario, qualora questi
sia soggetto esterno.
5. Con il regolamento sono disciplinate le modalita' di
verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo pari o superiore a 20
milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da
organismi di controllo accreditati ai sensi della norma
europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di
euro, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici
tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato
redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni
appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di
qualita', ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i
criteri stabiliti dal regolamento;
c) (soppressa).
6. Il regolamento disciplina modalita' semplificate di
verifica dei progetti eventualmente richiesti nei contratti
relativi a servizi e forniture, nel rispetto dei commi che
precedono, in quanto compatibili.».
«Art. 113 (Cauzione definitiva) (art. 30, commi 2,
2-bis, 2-ter, legge n. 109/1994). - 1. L'esecutore del
contratto e' obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In
caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10
per cento, la garanzia fideiussoria e' aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per
cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento,
l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore a1 20 per cento. Si applica l'art. 75,
comma 7.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista
con le modalita' di cui all'art. 75, comma 3, deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice
civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 e'
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e
per le entita' anzidetti, e' automatico, senza necessita'
di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale
o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale
importo garantito, e' svincolato secondo la normativa
vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in
deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione
analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al
comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art.
75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica
l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella
graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od
inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione.».
«Art. 117 (Cessione dei crediti derivanti dal
contratto) (art. 26, comma 5, legge n. 109/1994; art. 115,
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999). - 1.
Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52,
sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti
derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di
cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di
progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni
di crediti possono essere effettuate a banche o
intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia
bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda
l'esercizio dell'attivita' di acquisto di crediti di
impresa.
2. Ai fini dell'opponibilita' alle stazioni appaltanti
che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti
devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata e devono essere notificate alle
amministrazioni debitrici.
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto,
concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e
opponibili alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino
con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica
della cessione.
4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto
stipulato o in atto separato contestuale, possono
preventivamente accettare la cessione da parte
dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione.
5. In ogni caso l'amministrazione cui e' stata
notificata la cessione puo' opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto
relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con
questo stipulato.».
«Art. 118 (Subappalto, attivita' che non costituiscono
subappalto e tutela del lavoro) (art. 25, direttiva
2004/18; art. 37, direttiva 2004/17; art. 18, legge n.
55/1990; art. 16, decreto legislativo 24 marzo 1992, n.
358; art. 18, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
art. 21, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; 34,
legge n. 109/1994). - 1. I soggetti affidatari dei
contratti di cui al presente codice sono tenuti ad eseguire
in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture
compresi nel contratto. Il contratto non puo' essere
ceduto, a pena di nullita', salvo quanto previsto nell'art.
116.
2. La stazione appaltante e' tenuta ad indicare nel
progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per
i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo,
nonche' le ulteriori categorie, relative a tutte le altre
lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo
importo. Tutte le prestazioni nonche' lavorazioni, a
qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e
affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la
categoria prevalente, con il regolamento, e' definita la
quota parte subappaltabile, in misura eventualmente
diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in
ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi
e le forniture, tale quota e' riferita all'importo
complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in
cottimo e' sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o
l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione,
all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le
parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere
in cottimo;
2) che l'affidatario provveda al deposito del
contratto di subappalto presso la stazione appaltante
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario
trasmetta altresi' la certificazione attestante il possesso
da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal presente codice in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti
generali di cui all'art. 38;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario
del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.
3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che
provvedera' a corrispondere direttamente al subappaltatore
o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite o, in alternativa, che e' fatto obbligo
agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista,
con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il
predetto termine, la stazione appaltante sospende il
successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di
pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione
appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del
relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore
al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri
della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede
alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile
con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.
5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del
cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, nonche' i dati di cui al
comma 2, n. 3).
6. L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente
il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per
il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni; e', altresi', responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario
e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla
stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e
antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al
comma 7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento
dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario
e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono
all'amministrazione o ente committente il documento unico
di regolarita' contributiva.
6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita'
contributiva e' comprensivo della verifica della congruita'
della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico
contratto affidato. Tale congruita', per i lavori e'
verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a
livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del
contratto collettivo nazionale comparativamente piu'
rappresentative per l'ambito del settore edile ed il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali.
7. I piani di sicurezza di cui all'art. 131 sono messi
a disposizione delle autorita' competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di tutti
i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo
o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il
direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto
del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.
8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del
cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359
del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa' o consorzio. La
stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa
richiesta; tale termine puo' essere prorogato una sola
volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si
intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo
inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini
per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
appaltante sono ridotti della meta'.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in
subappalto non puo' formare oggetto di ulteriore
subappalto.
10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle
societa' anche consortili, quando le imprese riunite o
consorziate non intendono eseguire direttamente le
prestazioni scorporabili, nonche' alle associazioni in
partecipazione quando l'associante non intende eseguire
direttamente le prestazioni assunte in appalto; si
applicano altresi' alle concessioni per la realizzazione di
opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.
11. Ai fini del presente articolo e' considerato
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita'
ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera,
quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo
della manodopera e del personale sia superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto da affidare. Il
subappaltatore non puo' subappaltare a sua volta le
prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di
impianti e di strutture speciali da individuare con il
regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore,
per la posa in opera o il montaggio, puo' avvalersi di
imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno
dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo
all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per
tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione
dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati.
12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le
seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro
specificita', non si configurano come attivita' affidate in
subappalto:
a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori
autonomi;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti
informatici.».
«Art. 120 (Collaudo). - 1. Per i contratti relativi a
servizi e forniture il regolamento determina le modalita'
di verifica della conformita' delle prestazioni eseguite a
quelle pattuite, con criteri semplificati per quelli di
importo inferiore alla soglia comunitaria.
2. Per i contratti relativi ai lavori il regolamento
disciplina il collaudo con modalita' ordinarie e
semplificate, in conformita' a quanto previsto dal presente
codice.
2-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, l'affidamento dell'incarico di collaudo o di
verifica di conformita', in quanto attivita' propria delle
stazioni appaltanti, e' conferito dalle stesse, a propri
dipendenti o a dipendenti di amministrazioni
aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in
riferimento all'oggetto del contratto, alla complessita' e
all'importo delle prestazioni, sulla base di criteri da
fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di
rotazione e trasparenza; il provvedimento che affida
l'incarico a dipendenti della stazione appaltante o di
amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta, indicando
gli specifici requisiti di competenza ed esperienza,
desunti dal curriculum dell'interessato e da ogni altro
elemento in possesso dell'amministrazione. Nell'ipotesi di
carenza di organico all'interno della stazione appaltante
di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata
e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di
difficolta' a ricorrere a dipendenti di amministrazioni
aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la
stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore
ovvero di presidente o componente della commissione
collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le
procedure e con le modalita' previste per l'affidamento dei
servizi; nel caso di collaudo di lavori l'affidamento
dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell'art.
91. Nel caso di interventi finanziati da piu'
amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante fa
ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti a dette
amministrazioni aggiudicatrici sulla base di specifiche
intese che disciplinano i rapporti tra le stesse.».
«Art. 122 (Disciplina specifica per i contratti di
lavori pubblici sotto soglia) (art. 29, legge n. 109/1994;
articoli 79, 80, 81, decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999). - 1. Ai contratti di lavori
pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme
del presente codice che prevedono obblighi di pubblicita' e
di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni
appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'art.
53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di
speciale complessita' o in caso di progetti integrali, come
definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'art. 5,
ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi
archeologici.
2. L'avviso di preinformazione di cui all'art. 63, e'
facoltativo ed e' pubblicato sul profilo di committente,
ove istituito, e sui siti informatici di cui all'art. 66,
comma 7, con le modalita' ivi previste.
3. L'avviso sui risultati della procedura di
affidamento, di cui all'art. 65 e' pubblicato sul profilo
di committente, ove istituito, e sui siti informatici di
cui all'art. 66, comma 7, con le modalita' ivi previste.
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni
che attengono ad obblighi di pubblicita' e di comunicazione
in ambito sopranazionale.
5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a
contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila
euro sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie speciale - relativa ai
contratti pubblici, sul "profilo di committente" della
stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi
dopo, sul sito informatico del Ministero delle
infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso
l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i
bandi sono altresi' pubblicati, non oltre cinque giorni
lavorativi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per
estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno
dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su
almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel
luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui
al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a
cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del
Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione
appaltante; gli effetti giuridici connessi alla
pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo
pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto
dall'art. 66, comma 15 nonche' comma 7, terzo periodo.
6. Ai termini di ricezione delle domande di
partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei
capitolati e documenti complementari, si applicano l'art.
70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla
fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini,
nonche' gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:
a) nelle procedure aperte, il termine per la
ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
per i contratti di importo pari o superiore a
cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando
nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto
per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro
non puo' essere inferiore a ventisei giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure
negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel
dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle
domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla
lettera a), non puo' essere inferiore a quindici giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la
ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio
dell'invito, non puo' essere inferiore a venti giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e
nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle
offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel
rispetto del comma 1 dell'art. 70 e, ove non vi siano
specifiche ragioni di urgenza, non puo' essere inferiore a
dieci giorni dalla data di invio dell'invito;
e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per
oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la
ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a
quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di
gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per
oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per
la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a
sessanta giorni con le medesime decorrenze;
f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate
previo bando e nel dialogo competitivo, quando del
contratto e' stata data notizia con l'avviso di
preinformazione, il termine di ricezione delle offerte puo'
essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici
giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla
pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla
spedizione della lettera invito;
g) nelle procedure ristrette e nelle procedure
negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando
l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi
previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti,
purche' indichino nel bando di gara le ragioni
dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione
delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici
giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle
procedure ristrette, un termine per la ricezione delle
offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore
a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il
progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio
dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si
applica al termine per la ricezione delle offerte, se
queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.
7. La procedura negoziata e' ammessa, oltre che nei
casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di
importo complessivo non superiore a centomila euro.
8. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui
all'art. 32, comma 1, lettera g), si applica la procedura
prevista dall'art. 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad
almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero
aspiranti idonei.
9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di
euro, quando il criterio di aggiudicazione e' quello del
prezzo piu' basso, la stazione appaltante puo' prevedere
nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86;
in tal caso non si applica l'art. 86, comma 5. Comunque la
facolta' di esclusione automatica non e' esercitabile
quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a
dieci; in tal caso si applica l'art. 86, comma 3.».
«Art. 123 (Procedura ristretta semplificata per gli
appalti di lavori) (art. 23, legge n. 109/1994). - 1. Per
gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori
di importo inferiore a 1 milione di euro, le stazioni
appaltanti hanno facolta', senza procedere a pubblicazione
di bando, di invitare a presentare offerta almeno venti
concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti
qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto,
individuati tra gli operatori economici iscritti
nell'elenco disciplinato dai commi che seguono.
2. I lavori che le stazioni appaltanti intendono
affidare con la procedura di cui al comma 1, vanno resi
noti mediante avviso, pubblicato con le modalita' previste
per l'avviso di preinformazione, entro il trenta novembre
di ogni anno.
3. Gli operatori economici interessati ad essere
invitati alle procedure di affidamento di cui al
comma precedente, presentano apposita domanda, entro il
quindici dicembre successivo.
4. I consorzi e i raggruppamenti temporanei possono
presentare domanda per essere iscritti in un numero massimo
di elenchi, per ciascun anno, pari a centottanta.
5. Gli altri operatori economici possono essere
iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno,
pari a trenta.
6. E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione in un dato
elenco sia in forma individuale che in forma di componente
di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di
piu' di un raggruppamento temporaneo o piu' di un
consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento
temporaneo che di un consorzio.
7. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione
nazionale la cui struttura organizzativa e' articolata in
sedi locali, le domande e i relativi elenchi si riferiscono
alle singole articolazioni territoriali.
8. Ogni domanda di iscrizione deve essere corredata da
un'autocertificazione, ai sensi della normativa vigente,
con cui il richiedente afferma di essere in possesso dei
requisiti di qualificazione necessari e di non trovarsi in
nessuna delle cause di esclusione previsti per l'esecuzione
di lavori di pari importo con procedure aperte o ristrette.
9. Le stazioni appaltanti formano l'elenco entro il
trenta dicembre, iscrivendovi tutti i soggetti la cui
domanda sia regolare e corredata dell'autocertificazione di
cui al comma 8.
10. L'ordine di iscrizione, tra i soggetti aventi
titolo, e' stabilito mediante sorteggio pubblico, la cui
data e' indicata nell'avviso di cui al comma 2.
11. Le stazioni appaltanti applicano l'art. 48.
12. Gli operatori inseriti nell'elenco sono invitati
secondo l'ordine di iscrizione, sempre che in possesso dei
requisiti di qualificazione necessari in relazione
all'oggetto dell'appalto, e possono ricevere ulteriori
inviti dopo che sono stati invitati tutti i soggetti
inseriti nell'elenco, in possesso dei necessari requisiti
di qualificazione.
13. Gli elenchi annuali sono trasmessi
all'Osservatorio, che ne da' pubblicita' sul proprio sito
informatico di cui all'art. 66, comma 7, con le modalita'
ivi previste.
14. L'Osservatorio verifica, mediante adeguato
programma informatico, il rispetto del numero massimo di
iscrizioni e comunica il superamento del numero massimo
alle stazioni appaltanti che hanno proceduto alle
iscrizioni che, secondo un ordine cronologico, eccedono il
numero massimo.
15. Nell'ipotesi di cui al comma 14, le stazioni
appaltanti sono tenute a cancellare dall'elenco gli
iscritti nei cui confronti si e' verificato il superamento
del numero massimo di iscrizioni, entro venti giorni dalla
comunicazione dell'Osservatorio, e previo avviso agli
iscritti che possono, entro cinque giorni, rinunciare ad
una o piu' diverse iscrizioni, per rientrare nel numero
massimo di iscrizioni. Tutte le modifiche agli elenchi sono
comunicate all'Osservatorio.
16. Le stazioni appaltanti possono sempre chiedere
notizie all'Osservatorio sul numero massimo di
iscrizioni.».
«Art. 124 (Appalti di servizi e forniture sotto soglia)
(decreto del Presidente della Repubblica n. 573/1994). - 1.
Ai contratti di servizi e forniture sotto soglia non si
applicano le norme del presente codice che prevedono
obblighi di pubblicita' e di comunicazione in ambito
sovranazionale.
2. L'avviso di preinformazione di cui all'art. 63 e'
facoltativo ed e' pubblicato sul profilo di committente,
ove istituito, e sui siti informatici di cui all'art. 66,
comma 7, con le modalita' ivi previste.
3. Le stazioni appaltanti pubblicano l'avviso sui
risultati della procedura di affidamento sui siti
informatici di cui all'art. 66, comma 7.
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni
che attengono ad obblighi di pubblicita' e di comunicazione
in ambito sopranazionale.
5. I bandi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie speciale - contratti
pubblici, sui siti informatici di cui all'art. 66, comma 7,
con le modalita' ivi previste, e nell'albo della stazione
appaltante. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicita'
decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si
applica, comunque, quanto previsto dall'art. 66, comma 15
nonche' comma 7, terzo periodo.
6. Ai termini di ricezione delle domande di
partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei
capitolati e documenti complementari, si applicano gli
articoli 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali
sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei
termini, nonche' gli articoli 71 e 72, e inoltre le
seguenti regole:
a) nelle procedure aperte, il termine per la
ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
non puo' essere inferiore a quindici giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure
negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel
dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle
domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla
lettera a), non puo' essere inferiore a sette giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la
ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio
dell'invito, non puo' essere inferiore a dieci giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e
nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle
offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel
rispetto del comma 1 dell'art. 70 e, ove non vi siano
specifiche ragioni di urgenza, non puo' essere inferiore a
dieci giorni dalla data di invio dell'invito;
e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate
previo bando e nel dialogo competitivo, quando del
contratto e' stata data notizia con l'avviso di
preinformazione, il termine di ricezione delle offerte puo'
essere ridotto a dieci giorni e comunque mai a meno di
sette giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla
pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla
spedizione della lettera invito;
f) nelle procedure ristrette e nelle procedure
negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando
l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi
previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti,
purche' indichino nel bando di gara le ragioni
dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione
delle domande di partecipazione, non inferiore a dieci
giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle
procedure ristrette, un termine per la ricezione delle
offerte non inferiore a cinque giorni.
7. Il regolamento disciplina, secondo criteri di
semplificazione rispetto alle norme dettate dal presente
codice, i requisiti di idoneita' morale, capacita'
tecnico-professionale ed economico-finanziaria che devono
essere posseduti dagli operatori economici.
8. Per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a
100.000 euro, quando il criterio di aggiudicazione e'
quello del prezzo piu' basso, la stazione appaltante puo'
prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell'art. 86; in tal caso non si applica l'art. 86,
comma 5. Comunque la facolta' di esclusione automatica non
e' esercitabile quando il numero delle offerte ammesse e'
inferiore a dieci; in tal caso si applica l'art. 86,
comma 3.».
«Art. 125 (Lavori, servizi e forniture in economia)
(art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e art. 142 ss.,
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;
decreto del Presidente della Repubblica n. 384/2001). - 1.
Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori,
possono essere effettuate:
a) mediante amministrazione diretta.
b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni
appaltanti operano attraverso un responsabile del
procedimento ai sensi dell'art. 10.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono
effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente
acquistati o noleggiati e con personale proprio delle
stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per
l'occasione, sotto la direzione del responsabile del
procedimento
4. Il cottimo fiduciario e' una procedura negoziata in
cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
5. I lavori in economia sono ammessi per importi non
superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione
diretta non possono comportare una spesa complessiva
superiore a 50.000 euro.
6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da
ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie
specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti
categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti
quando l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili e
non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure
previste agli articoli 55, 121, 122;
b) manutenzione di opere o di impianti;
c) interventi non programmabili in materia di
sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo
l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della
risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore
inadempiente, quando vi e' necessita' e urgenza di
completare i lavori.
7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in
economia possono essere anticipati dalla stazione
appaltante con mandati intestati al responsabile del
procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il
programma annuale dei lavori e' corredato dell'elenco dei
lavori da eseguire in economia per i quali e' possibile
formulare una previsione, ancorche' sommaria.
8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e
fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo
fiduciario avviene nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parita' di trattamento, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati
sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro e'
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento.
9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi
per importi inferiori a 137.000 per le amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), e
per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni
appaltanti di cui all'art. 28, comma 1, lettera b). Tali
soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle
soglie previste dall'art. 28, con lo stesso meccanismo di
adeguamento previsto dall'art. 248.
10. L'acquisizione in economia di beni e servizi e'
ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo
delle singole voci di spesa, preventivamente individuate
con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con
riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso
all'acquisizione in economia e' altresi' consentito nelle
seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto
contrattuale, o in danno del contraente inadempiente,
quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per
conseguire la prestazione nel termine previsto dal
contratto;
b) necessita' di completare le prestazioni di un
contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile
imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a
seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more
dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del
contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente
imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di
pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e
salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico,
artistico, culturale.
11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore
a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9,
l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di
trattamento, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
idonei, individuati sulla base di indagini di mercato
ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti
dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture
inferiori a ventimila euro, e' consentito l'affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento.
12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in
economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneita'
morale, capacita' tecnico-professionale ed economico -
finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo
affidate con le procedure ordinarie di scelta del
contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti
dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i
soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso
dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi
sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi
comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non
periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del
presente articolo, puo' essere artificiosamente frazionata
allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni
in economia.
14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in
economia sono disciplinati, nel rispetto del presente
articolo, nonche' dei principi in tema di procedure di
affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal
presente codice, dal regolamento.».
«Art. 128 (Programmazione dei lavori pubblici) (art.
14, legge n. 109/1994). - 1. L'attivita' di realizzazione
dei lavori di cui al presente codice di singolo importo
superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un
programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le
amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano,
nel rispetto dei documenti programmatori, gia' previsti
dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica,
unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno
stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo
di studi di fattibilita' e di identificazione e
quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni
aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro
autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di
concerto con altri soggetti, in conformita' agli obiettivi
assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori
strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni,
indicano le caratteristiche funzionali, tecniche,
gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e
contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni
intervento nelle sue eventuali componenti
storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e
nelle sue componenti di sostenibilita' ambientale,
socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare
le amministrazioni aggiudicatici individuano con priorita'
i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la
realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati,
in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di
programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono
resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante
affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici
per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente
mediante pubblicazione sul profilo di committente della
stazione appaltante.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di
priorita'. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere
comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero
del patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia'
iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonche' gli
interventi per i quali ricorra la possibilita' di
finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresi' indicati i
beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto
dall'art. 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta
alienazione anche del solo diritto di superficie, previo
esperimento di una gara; tali beni sono classificati e
valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza
storico-artistica, architettonica, paesaggistica e
ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale
e ipotecaria.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare
attuazione ai lavori previsti dal programma triennale
devono rispettare le priorita' ivi indicate. Sono fatti
salvi gli interventi imposti da eventi impreve-dibili o
calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da sopravvenute
disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale e'
subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000
di euro, alla previa approvazione di uno studio di
fattibilita' e, per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 di euro, alla previa approvazione della
progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art. 93,
salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali e'
sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata
dalla stima sommaria dei costi, nonche' per i lavori di cui
all'art. 153 per i quali e' sufficiente lo studio di
fattibilita'.
7. Un lavoro puo' essere inserito nell'elenco annuale,
limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con riferimento
all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione
almeno preliminare e siano state quantificate le
complessive risorse finanziarie necessarie per la
realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso
l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del
personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare
la funzionalita', fruibilita' e fattibilita' di ciascun
lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi
nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti
urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano
sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso
inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla
normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi
contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori
pubblici. Resta ferma l'applicabilita' delle disposizioni
di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui
all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve
contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati
sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato,
delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
gia' stanziati nei rispettivi stati di previsione o
bilanci, nonche' acquisibili ai sensi dell'art. 3 del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e
successive modificazioni. Un lavoro non inserito
nell'elenco annuale puo' essere realizzato solo sulla base
di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse
gia' previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione
al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione
per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi
d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le
disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non
ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
di pubbliche amministrazioni.
11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad
adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei
lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi
triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile
2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso
l'Osservatorio.
12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali,
fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da
amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono
altresi' trasmessi al CIPE, entro trenta giorni
dall'approvazione per la verifica della loro compatibilita'
con i documenti programmatori vigenti.».
«Art. 129 (Garanzie e coperture assicurative per i
lavori pubblici) (art. 30, commi 3, 4, 7-bis, legge n.
109/1994). - 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 75
e dall'art. 113, l'esecutore dei lavori e' altresi'
obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga
indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e
che preveda anche una garanzia di responsabilita' civile
per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di
regolare esecuzione.
2. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari
stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture,
l'esecutore e' inoltre obbligato a stipulare, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonche' una
polizza per responsabilita' civile verso terzi, della
medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi
difetti costruttivi.
3. Con il regolamento e' istituito, per i lavori di
importo superiore a 100 milioni di euro, un sistema di
garanzia globale di esecuzione operante per gli appalti
pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi
i soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e
c). Il sistema, una volta istituito, e' obbligatorio per
tutti gli appalti aventi ad oggetto la progettazione
esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici di importo
superiore a 75 milioni di euro.».
«Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti
dei prezzi) (art. 26, legge n. 109/1994). - 1. In caso di
ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei
titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo
rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal
contratto, che non devono comunque superare quelli fissati
dal regolamento di cui all'art. 5, spettano all'esecutore
dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi
nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro
delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua
facolta', trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in
cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia
stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di
spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,
di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero,
previa costituzione in mora dell'amministrazione
aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della
costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale
per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
1-bis. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del
prezzo, il bando di gara puo' individuare i materiali da
costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle
risorse disponibili e imputabili all'acquisto dei
materiali, prevedono le modalita' e i tempi di pagamento
degli stessi, ferma restando l'applicazione dei prezzi
contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli
stessi, previa presentazione da parte dell'esecutore di
fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto
nella tipologia e quantita' necessarie per l'esecuzione del
contratto e la loro destinazione allo specifico contratto,
previa accettazione dei materiali da parte del direttore
dei lavori, a condizione comunque che il responsabile del
procedimento abbia accertato l'effettivo inizio dei lavori
e che l'esecuzione degli stessi proceda conformemente al
cronoprogramma. Per tali materiali non si applicano le
disposizioni di cui al comma 3, nonche' ai commi da 4 a 7
per variazioni in aumento. Il pagamento dei materiali da
costruzione e' subordinato alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al
pagamento maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero del pagamento
stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia e'
immediatamente escussa dal committente in caso di
inadempimento dell'affidatario dei lavori, ovvero in caso
di interruzione dei lavori o non completamento dell'opera
per cause non imputabili al committente. L'importo della
garanzia e' gradualmente ed automaticamente ridotto nel
corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del
pagamento da parte delle stazioni appaltanti. Da tale norma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni
appaltanti non si puo' procedere alla revisione dei prezzi
e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del codice
civile.
3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo
chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del
ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi,
nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione
reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno
precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei
lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e'
fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da
emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura
eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
3-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla
stazione appaltante l'istanza di applicazione del prezzo
chiuso, ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al
medesimo comma 3.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il
prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di
circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo
rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di
presentazione dell'offerta con il decreto di cui al
comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in
diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e
nel limite delle risorse di cui al comma 7.
5. La compensazione e' determinata applicando la
percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al
prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al
decreto di cui al comma 6 nelle quantita' accertate dal
direttore dei lavori.
6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo
di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni
percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da
costruzione piu' significativi.
6-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla
stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi
del comma 4, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6.
7. Per le finalita' di cui al comma 4 si possono
utilizzare le somme appositamente accantonate per
imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in
misura non inferiore all'1 per cento del totale
dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali
ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione di spesa. Possono altresi' essere utilizzate
le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza dei soggetti
aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata;
l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE,
qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE
stesso.
8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare
annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento
alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati
alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative
variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di
mercato. I prezzari cessano di avere validita' il
31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente
utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei
predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati
dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero
delle infrastrutture di concerto con le regioni
interessate.
9. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici
sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei
loro obblighi contrattuali. L'entita' delle penali e le
modalita' di versamento sono disciplinate dal
regolamento.».
«Art. 135 (Risoluzione del contratto per reati
accertati e per decadenza dell'attestazione di
qualificazione) (art. 118, decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999). - 1. Fermo quanto previsto da
altre disposizioni di legge, qualora nei confronti
dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un
provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una
o piu' misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti
della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei
riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di
fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque
interessati ai lavori, nonche' per violazione degli
obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il
responsabile del procedimento propone alla stazione
appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle
eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita'
dell'intervento, di procedere alla risoluzione del
contratto.
1-bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia
intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario
informatico, la stazione appaltante procede alla
risoluzione del contratto.
2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto
soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.».
«Art. 140 (Procedure di affidamento in caso di
fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per
grave inadempimento dell'esecutore) (art. 5, commi 12-bis,
ter, quater, quinquies, decreto-legge n. 35/2005,
convertitio in legge n. 80/2005). - 1. Le stazioni
appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso di
fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto
per grave inadempimento del medesimo, potranno interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede
all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la
prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente
escluso l'originario aggiudicatario.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia'
proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.



 
... continua dal documento precedente ...



3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
«Art. 141 (Collaudo dei lavori pubblici) (art. 28,
legge n. 109/1994). - 1. Il regolamento definisce le norme
concernenti il termine entro il quale deve essere
effettuato il collaudo finale, che deve avere luogo non
oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi,
individuati dal regolamento, di particolare complessita'
dell'opera da collaudare, in cui il termine puo' essere
elevato sino ad un anno. Il medesimo regolamento definisce
altresi' i requisiti professionali dei collaudatori secondo
le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad
essi spettante, nonche' le modalita' di effettuazione del
collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero,
nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.
2. Il regolamento definisce altresi' il divieto di
affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e
contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto del codice e' redatto un
certificato di collaudo secondo le modalita' previste dal
regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere
provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato ancorche' l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi
dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di
importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo e'
sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori
di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro,
e' in facolta' del soggetto appaltante di sostituire il
certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
Il certificato di regolare esecuzione e' comunque emesso
non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. Per le operazioni di collaudo, le stazioni
appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e
specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori,
alla loro complessita' e all'importo degli stessi. Possono
fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad
un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano
prestato servizio per almeno cinque anni in uffici
pubblici.
5. Il collaudatore o i componenti della commissione di
collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle
attivita' autorizzative, di controllo, di progettazione, di
direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori
sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto
nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con
il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i
componenti della commissione di collaudo non possono
inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di
vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive per quali lavori di
particolare complessita' tecnica o di grande rilevanza
economica il collaudo e' effettuato sulla base di apposite
certificazioni di qualita' dell'opera e dei materiali.
7. Fermo quanto previsto dal comma 3, e' obbligatorio
il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai
sensi dell'art. 130, comma 2, lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessita';
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.
8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione,
il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni
di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori,
verificando il rispetto della convenzione.
9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa
garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il
novantesimo giorno dall'emissione del certificato di
collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice
civile.
10. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice
civile, l'appaltatore risponde per la difformita' e i vizi
dell'opera, ancorche' riconoscibili, purche' denunciati dal
soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo
assuma carattere definitivo.
10-bis. Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 717
del 1949.».
«Art. 156 (Societa' di progetto) (art. 37-quinquies,
legge n. 109/1994). - 1. Il bando di gara per l'affidamento
di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una
infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilita'
deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facolta', dopo
l'aggiudicazione, di costituire una societa' di progetto in
forma di societa' per azioni o a responsabilita' limitata,
anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare
minimo del capitale sociale della societa'. In caso di
concorrente costituito da piu' soggetti, nell'offerta e'
indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di
ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano
anche alla gara di cui all'art. 153. La societa' cosi'
costituita diventa la concessionaria subentrando nel
rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessita'
di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non
costituisce cessione di contratto. Il bando di gara puo',
altresi', prevedere che la costituzione della societa' sia
un obbligo dell'aggiudicatario.
2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da
parte delle societa' disciplinate dal comma 1 si intendono
realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano
affidati direttamente dalle suddette societa' ai propri
soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti
stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e
contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei
lavori o dei servizi a soggetti terzi.
3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non
costituisce cessione del contratto, la societa' di progetto
diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce
l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione
concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso
d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci
della societa' restano solidalmente responsabili con la
societa' di progetto nei confronti dell'amministrazione per
l'eventuale rimborso del contributo percepito. In
alternativa, la societa' di progetto puo' fornire alla
pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative
per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo
in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette
garanzie cessano alla data di emissione del certificato di
collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce
le modalita' per l'eventuale cessione delle quote della
societa' di progetto, fermo restando che i soci che hanno
concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono
tenuti a partecipare alla societa' e a garantire, nei
limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del
concessionario sino alla data di emissione del certificato
di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale
della societa' di progetto e lo smobilizzo delle
partecipazioni da parte di banche e altri investitori
istituzionali che non abbiano concorso a formare i
requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire
in qualsiasi momento.».
«Art. 159 (Subentro) (art. 37-octies, legge n.
109/1994). - 1. In tutti i casi di risoluzione di un
rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto
concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno
impedire la risoluzione designando una societa' che
subentri nella concessione al posto del concessionario e
che verra' accettata dal concedente a condizione che:
a) la societa' designata dai finanziatori abbia
caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente
equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca
dell'affidamento della concessione;
b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe
causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni
successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1-bis.
1-bis. La designazione di cui al comma 1 deve
intervenire entro il termine individuato nel contratto o,
in mancanza, assegnato dall'amministrazione aggiudicatrice
nella comunicazione scritta agli enti finanziatori della
intenzione di risolvere il contratto.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, sono
fissati i criteri e le modalita' di attuazione delle
previsioni di cui al comma 1.
2-bis. Il presente articolo si applica alle societa' di
progetto costituite per qualsiasi contratto di partenariato
pubblico privato di cui all'art. 3, comma 15-ter.».
«Art. 160 (Privilegio sui crediti) (art. 37-nonies,
legge n. 109/1994). - 1. I crediti dei soggetti che
finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di
interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno
privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e
seguenti del codice civile, sui beni mobili del
concessionario e delle societa' di progetto che siano
concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato
pubblico privato o contraenti generali ai sensi dell'art.
176.
2. Il privilegio, a pena di nullita', deve risultare da
atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti
i finanziatori originari dei crediti, il debitore,
l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della
linea di credito, nonche' gli elementi che costituiscono il
finanziamento.
3. L'opponibilita' ai terzi del privilegio sui beni e'
subordinata alla trascrizione, nel registro indicato
dall'art. 1524, comma 2, del codice civile, dell'atto dal
quale il privilegio risulta. Della costituzione del
privilegio e' dato avviso mediante pubblicazione nel foglio
annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli estremi
della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la
pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti
uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1153 del
codice civile, il privilegio puo' essere esercitato anche
nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui
beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione
prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile
far valere il privilegio nei confronti del terzo
acquirente, il privilegio si trasferisce sul
corrispettivo.».
«Art. 160-bis. (Locazione finanziaria di opere
pubbliche o di pubblica utilita). - 1. Per la
realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere
pubbliche o di pubblica utilita' i committenti tenuti
all'applicazione del presente codice possono avvalersi
anche del contratto di locazione finanziaria, che
costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi
ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto
all'oggetto principale del contratto medesimo.
2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre
indicazioni previste dal presente codice, determina i
requisiti soggettivi, funzionali, economici,
tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le
caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi,
i tempi e le garanzie dell'operazione, nonche' i parametri
di valutazione tecnica ed economico-finanziaria
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
3. L'offerente di cui al comma 2 puo' essere anche una
associazione temporanea costituita dal soggetto
finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili,
ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta,
ovvero un contraente generale. In caso di fallimento,
inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa
impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di
uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea
di imprese, l'altro puo' sostituirlo, con l'assenso del
committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e
caratteristiche.
4. L'adempimento degli impegni della stazione
appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo
controllo della realizzazione ed alla eventuale gestione
funzionale dell'opera secondo le modalita' previste.
4-bis. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione
appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle
capacita' di altri soggetti, anche in associazione
temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi
necessari ad eseguire l'appalto. Nel caso in cui
l'offerente sia un contraente generale, di cui all'art.
162, comma 1, lettera g), esso puo' partecipare anche ad
affidamenti relativi alla realizzazione, all'acquisizione
ed al completamento di opere pubbliche o di pubblica
utilita' non disciplinati dalla parte II, titolo III, capo
IV, se in possesso dei requisiti determinati dal bando o
avvalendosi delle capacita' di altri soggetti.
4-ter. La stazione appaltante pone a base di gara un
progetto di livello almeno preliminare. L'aggiudicatario
provvede alla predisposizione dei successivi livelli
progettuali ed all'esecuzione dell'opera.
4-quater. L'opera oggetto del contratto di locazione
finanziaria puo' seguire il regime di opera pubblica ai
fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l'opera puo'
essere realizzata su area nella disponibilita'
dell'aggiudicatario.».
«Art. 172 (La societa' pubblica di progetto) (art.
5-ter, decreto legislativo n. 190/2002, inserito dal
decreto legislativo n. 189/2005). - 1. Ove la proposta del
soggetto aggiudicatore, come approvata dal CIPE, preveda,
ai fini della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e
dei beni connessi, l'attivita' coordinata di piu' soggetti
pubblici, si procede attraverso la stipula di un accordo di
programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno,
attraverso la costituzione di una societa' pubblica di
progetto, senza scopo di lucro, anche consortile,
partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri
soggetti pubblici interessati. Alla societa' pubblica di
progetto sono attribuite le competenze necessarie alla
realizzazione dell'opera e delle opere strumentali o
connesse, nonche' alla espropriazione delle aree
interessate, e alla utilizzazione delle stesse e delle
altre fonti di autofinanziamento indotte
dall'infrastruttura. La societa' pubblica di progetto e'
autorita' espropriante ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La
societa' pubblica di progetto realizza l'intervento in nome
proprio e per conto dei propri soci e mandanti, avvalendosi
dei finanziamenti deliberati dal CIPE in suo favore,
operando anche al fine di ridurre il costo per la pubblica
finanza.
1-bis. Per lo svolgimento delle competenze di cui al
secondo periodo del comma 1, le societa' pubbliche di
progetto applicano le disposizioni del presente codice.
2. Alla societa' pubblica di progetto possono
partecipare le camere di commercio, industria e artigianato
e le fondazioni bancarie.
3. La societa' pubblica di progetto e' istituita allo
scopo di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici
volto a promuovere la realizzazione ed eventualmente la
gestione dell'infrastruttura, e a promuovere altresi' la
partecipazione al finanziamento; la societa' e' organismo
di diritto pubblico ai sensi del presente codice e soggetto
aggiudicatore ai sensi del presente capo.
4. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di
un'infrastruttura possono partecipare, tramite accordo di
programma, al finanziamento della stessa, anche attraverso
la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla societa'
pubblica di progetto di beni immobili di proprieta' o allo
scopo espropriati con risorse finanziarie proprie.
5. Ai fini del finanziamento di cui al comma 4, gli
enti pubblici possono contribuire per l'intera durata del
piano economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o
alla societa' pubblica di progetto, devolvendo alla stessa
i proventi di propri tributi o diverse fonti di reddito,
fra cui:
a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi
aggiuntivi di oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione
e ICI, indotti dalla infrastruttura;
b) da parte della camera di commercio, industria e
artigianato, una quota della tassa di iscrizione, allo
scopo aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n.
580.
6. La realizzazione di infrastrutture costituisce
settore ammesso, verso il quale le fondazioni bancarie
possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme
previste dalle norme in vigore.
7. I soggetti privati interessati alla realizzazione di
un'infrastruttura possono contribuire alla stessa
attraverso la cessione di immobili di loro proprieta' o
impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito
accordo procedimentale.».
«Art. 174 (Concessioni relative a infrastrutture) (art.
7, decreto legislativo n. 190/2002). - 1. Il concessionario
assume a proprio carico il rischio di gestione dell'opera.
Il prezzo eventualmente da accordare al concessionario e la
durata della concessione sono determinati, nel bando di
gara, sulla base del piano economico finanziario e
costituiscono, come previsto al successivo art. 177,
comma 4, parametri di aggiudicazione della concessione.
Nella determinazione del prezzo si tiene conto
dell'eventuale prestazione di beni e servizi da parte del
concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore,
relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del
bando di gara.
2. Le procedure di appalto del concessionario e i
rapporti dello stesso concessionario con i propri
appaltatori o con il proprio contraente generale, sono
regolate esclusivamente dalle:
norme regolanti gli appalti del concessionario di cui
agli articoli da 146 a 151;
norme di qualificazione degli appaltatori e
subappaltatori di cui al regolamento;
verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti
degli affidatari e subaffidatari di lavori. I rapporti tra
concessionario e appaltatore o contraente generale sono
rapporti di diritto privato disciplinati dal contratto e
dalle norme del codice civile.
3. I rapporti di collegamento del concessionario con le
imprese esecutrici dei lavori sono individuati e regolati
dall'art. 149, comma 3. L'elenco limitativo di tali imprese
e' unito alle candidature per la concessione. Tale elenco
e' aggiornato in funzione delle modifiche che intervengono
successivamente nei collegamenti tra le imprese. Ove il
concessionario si avvalga per la realizzazione delle opere,
di un contraente generale, ai rapporti tra concessionario e
contraente generale si applicano i commi 7, 8 e 9 dell'art.
176. Ove il contraente generale sia un'impresa collegata al
concessionario, deve assicurare il subaffidamento a terzi
delle quote ad essi riservate in sede di gara ovvero ai
sensi del comma 4; il subaffidamento delle quote predette
dovra' avvenire con la procedura prevista per gli appalti
del concessionario dagli articoli da 146 a 151.
4. E' fatto divieto alle amministrazioni
aggiudicatrici, di procedere ad estensioni dei lavori
affidati in concessione al di fuori delle ipotesi
consentite dall'art. 147, previo aggiornamento degli atti
convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal
Ministro delle infrastrutture. Di tale aggiornamento deve
essere data comunicazione al Parlamento.
5. (Abrogato).
«Art. 175 (Promotore) (art. 8, decreto legislativo n.
190/2002). - 1. Il Ministero pubblica sul sito informatico
di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data
6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100
del 2 maggio 2001, nonche' nella Gazzetta Ufficiale
italiana e comunitaria, la lista delle infrastrutture,
inserite nel programma di cui al comma 1 dell'art. 162, per
le quali i soggetti aggiudicatoci intendono avviare le
procedure di cui all'art. 153. Nella lista e' precisato,
per ciascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto
aggiudicatore presso il quale gli interessati possono
ottenere le informazioni ritenute utili.
2. E' facolta' dei soggetti di cui all'art. 153,
comma 20, presentare al Ministero delle infrastrutture
proposte di intervento e studi di fattibilita' relativi
alla realizzazione di infrastrutture, inserite nel
programma di cui al comma 1 dell'art. 164, non presenti
nella lista di cui al comma 1. Tale presentazione non
determina, in capo al Ministero, alcun obbligo di esame e
valutazione. Il Ministero puo' inserire, nell'ambito di una
successiva lista di cui al comma 1, le proposte di
intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse;
l'inserimento non determina alcun diritto del proponente al
compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione
degli interventi proposti.
3. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria,
la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella
di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'art. 165. A
tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con
lo studio d'impatto ambientale e quant'altro necessario
alle predette procedure.
4. Il CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente
al progetto preliminare, nei tempi e modi di cui all'art.
165. Ove ritenga di non approvare la proposta, la rimette
al soggetto aggiudicatore ai fini dell'eventuale
espletamento di una nuova istruttoria o per la
realizzazione dell'opera con diversa procedura; in ogni
caso, sono rimborsati al promotore i costi della
integrazione del progetto richiesta dal soggetto
aggiudicatore a norma del comma 3.
5. La gara di cui all'art. 153 e' bandita entro un mese
dalla delibera di approvazione del progetto preliminare da
parte del CIPE ed e' regolata dall'art. 177.».
«Art. 176 (Affidamento a contraente generale) (art. 9,
decreto legislativo n. 190/2002; art. 2, decreto
legislativo n. 189/2005). - 1. Con il contratto di cui
all'art. 173, comma 1, lettera b), il soggetto
aggiudicatore, in deroga all'art. 53, affida ad un soggetto
dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella
costruzione di opere nonche' di adeguata capacita'
organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la
realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto
delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel
progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e
posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in
tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Il contraente generale provvede:
a) allo sviluppo del progetto definitivo e alle
attivita' tecnico amministrative occorrenti al soggetto
aggiudicatore per pervenire all'approvazione dello stesso
da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a
base di gara;
b) all'acquisizione delle aree di sedime; la delega
di cui all'art. 6, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un
concessionario, puo' essere accordata al contraente
generale;
c) alla progettazione esecutiva;
d) all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e
alla loro direzione;
e) al prefinanziamento, in tutto o in parte,
dell'opera da realizzare;
f) ove richiesto, all'individuazione delle modalita'
gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;
g) all'indicazione, al soggetto aggiudicatore, del
piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle
forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili
a prevenire le infiltrazioni della criminalita', secondo le
forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in
materia.
3. Il soggetto aggiudicatore provvede:
a) alle attivita' necessarie all'approvazione del
progetto definitivo da parte del CIPE, ove detto progetto
non sia stato posto a base di gara;
b) all'approvazione del progetto esecutivo e delle
varianti;
c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle
opere;
d) al collaudo delle stesse;
e) alla stipulazione di appositi accordi con gli
organi competenti in materia di sicurezza nonche' di
prevenzione e repressione della criminalita', finalizzati
alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei
lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le
fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le
realizzano. I contenuti di tali accordi sono definiti dal
CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere,
istituito ai sensi dell'art. 180 del codice e del decreto
dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, in ogni caso
prevedendo l'adozione di protocolli di legalita' che
comportino clausole specifiche di impegno, da parte
dell'impresa aggiudicataria, a denunciare eventuali
tentativi di estorsione, con la possibilita' di valutare il
comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva
ammissione a procedure ristrette della medesima stazione
appaltante in caso di mancata osservanza di tali
prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano
gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti
aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che e' tenuta
a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese
interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei
lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e
repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa
comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi
alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti
risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai
sensi dell'art. 175 e quelli derivanti dalla attuazione di
ogni altra modalita' di finanza di progetto. Il CIPE
definisce, altresi', lo schema di articolazione del
monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a
tale forma di controllo, le modalita' attraverso le quali
esercitare il monitoraggio, nonche' le soglie di valore
delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio
stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti
inferiori a quello previsto ai sensi dell'art. 1, comma 1,
del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri
connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi
nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20.
4. Il contraente generale risponde nei confronti del
soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva
esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del
presente capo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e
contraente generale sono regolati, per quanto non previsto
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal presente capo e
dal regolamento, dalle norme della parte II che
costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle
norme della parte III, dagli atti di gara e dalle norme del
codice civile regolanti l'appalto.
5. Alle varianti del progetto affidato al contraente
generale non si applicano gli articoli 56, 57 e 132; esse
sono regolate dalle norme della parte II che costituiscono
attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della
parte III e dalle disposizioni seguenti:
a) restano a carico del contraente generale le
eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o
integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso e
approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a
carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti
indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o
sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o
comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;
b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il
contraente generale puo' proporre al soggetto aggiudicatore
le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute
dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di
realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore puo'
rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche
tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e
le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel
progetto posto a base di gara, o comunque determinino
peggioramento della funzionalita', durabilita',
manutenibilita' e sicurezza delle opere, ovvero comportino
maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o
ritardo del termine di ultimazione.
6. Il contraente generale provvede alla esecuzione
unitaria delle attivita' di cui al comma 2 direttamente
ovvero, se costituito da piu' soggetti, a mezzo della
societa' di progetto di cui al comma 10; i rapporti del
contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto
privato, a cui non si applica il presente codice, salvo
quanto previsto nel presente capo. Al contraente generale
che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla
parte I e alla parte II, che costituiscono attuazione della
direttiva 2004/18, ovvero di cui alla parte III.
7. Il contraente generale puo' eseguire i lavori
affidati direttamente, nei limiti della qualificazione
posseduta a norma del regolamento, ovvero mediante
affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori
del contraente generale devono a loro volta possedere i
requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento, e
possono subaffidare i lavori nei limiti e alle condizioni
previste per gli appaltatori di lavori pubblici; l'art. 118
si applica ai predetti subaffidamenti. Il soggetto
aggiudicatore richiede al contraente generale di
individuare e indicare, in sede di offerta, le imprese
esecutrici di una quota non inferiore al trenta per cento
degli eventuali lavori che il contraente generale prevede
di eseguire mediante affidamento a terzi.
8. L'affidamento al contraente generale, nonche' gli
affidamenti e subaffidamenti di lavori del contraente
generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le
modalita' previste per i lavori pubblici.
9. Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il
regolare adempimento degli obblighi contrattuali del
contraente generale verso i propri affidatari; ove risulti
la inadempienza del contraente generale, il soggetto
aggiudicatore ha facolta' di applicare una detrazione sui
successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto
all'affidatario, nonche' di applicare le eventuali diverse
sanzioni previste in contratto.
10. Per il compimento delle proprie prestazioni il
contraente generale, ove composto da piu' soggetti,
costituisce una societa' di progetto in forma di societa',
anche consortile, per azioni o a responsabilita' limitata.
La societa' e' regolata dall'art. 156 e dalle successive
disposizioni del presente articolo. Alla societa' possono
partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente
generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico
operative preventivamente indicate in sede di gara. La
societa' cosi' costituita subentra nel rapporto al
contraente generale senza alcuna autorizzazione, salvo le
verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca
cessione di contratto; salvo diversa previsione del
contratto, i soggetti componenti il contraente generale
restano solidalmente responsabili con la societa' di
progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore per la
buona esecuzione del contratto. In alternativa, la societa'
di progetto puo' fornire al soggetto aggiudicatore garanzie
bancarie e assicurative per la restituzione delle somme
percepite in corso d'opera, liberando in tal modo i soci.
Tali garanzie cessano alla data di emissione del
certificato di collaudo dell'opera. Il capitale minimo
della societa' di progetto e' indicato nel bando di gara.
11. Il contratto stabilisce le modalita' per la
eventuale cessione delle quote della societa' di progetto,
fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i
requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare
alla societa' e a garantire, nei limiti del contratto, il
buon adempimento degli obblighi del contraente generale,
sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso
nella societa' di progetto e lo smobilizzo di
partecipazioni da parte di istituti bancari e altri
investitori istituzionali che non abbiano concorso a
formare i requisiti per la qualificazione puo' tuttavia
avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore
non puo' opporsi alla cessione di crediti effettuata dal
contraente generale nell'ipotesi di cui all'art. 117.
12. Il bando determina la quota di valore dell'opera
che deve essere realizzata dal contraente generale con
anticipazione di risorse proprie e i tempi e i modi di
pagamento del prezzo. Per i bandi pubblicati entro il
31 dicembre 2006, tale quota non puo' superare il venti per
cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara e,
in ogni caso, il saldo della quota di corrispettivo
ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei
lavori. Per il finanziamento della predetta quota, il
contraente generale o la societa' di progetto possono
emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi
di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'art. 2412 del
codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il
pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio
debito verso il contraente generale quale risultante da
stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal
certificato di collaudo dell'opera; le obbligazioni
garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere
utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o
assicurative previste dalla legislazione vigente. Le
modalita' di operativita' della garanzia di cui al terzo
periodo del presente comma sono stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture. Le garanzie prestate dallo
Stato ai sensi del presente comma sono inserite nell'elenco
allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 13 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni.
13. I crediti delle societa' di progetto, ivi incluse
quelle costituite dai concessionari a norma dell'art. 156,
nei confronti del soggetto aggiudicatore sono cedibili ai
sensi dell'art. 117; la cessione puo' avere ad oggetto
crediti non ancora liquidi ed esigibili.
14. La cessione deve essere stipulata mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere
notificata al debitore ceduto. L'atto notificato deve
espressamente indicare se la cessione e' effettuata a
fronte di un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa
limitata.
15. Il soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle
prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale
con la emissione di un certificato di pagamento esigibile
alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni
contrattuali. Per i soli crediti di cui al presente
comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con
rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento
costituisce definitivo riconoscimento del credito del
finanziatore cessionario; al cessionario non e' applicabile
nessuna eccezione di pagamento delle quote di
prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra
debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione
con crediti derivanti dall'adempimento dello stesso
contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del
contraente generale cedente.
16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento
dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15,
in tutti i casi di mancato o ritardato completamento
dell'opera.
17. Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la
garanzia globale di cui al comma 13 e vi siano crediti
riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15:
a) la garanzia di buon adempimento non e' soggetta
alle riduzioni progressive di cui all'art. 113; ove la
garanzia si sia gia' ridotta ovvero la riduzione sia
espressamente prevista nella garanzia prestata, il
riconoscimento definitivo del credito non opera se la
garanzia non e' ripristinata e la previsione di riduzione
espunta dalla garanzia;
b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per
motivi attribuibili al contraente generale si applicano le
disposizioni previste dall'art. 159;
c) il contraente generale ha comunque facolta' di
sostituire la garanzia di buon adempimento con la garanzia
globale, ove istituita; in tale caso non si applicano le
previsioni di cui alle lettere a) e b).
18. Il contraente generale presta, una volta istituita,
la garanzia globale di esecuzione di cui all'art. 129,
comma 3, che deve comprendere la possibilita' per il
garante, in caso di fallimento o inadempienza del
contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro
soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente
generale, scelto direttamente dal garante stesso.
19. I capitolati prevedono, tra l'altro:
a) le modalita' e i tempi, nella fase di sviluppo e
approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, delle
prestazioni propedeutiche ai lavori, pertinenti in
particolare le prestazioni di cui all'art. 165, comma 8, e
i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati;
b) le modalita' e i tempi per il pagamento dei ratei
di corrispettivo dovuti al contraente generale per le
prestazioni compiute prima dell'inizio dei lavori,
pertinenti in particolare le attivita' progettuali e le
prestazioni di cui alla lettera a).
20. Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure
volte al perseguimento delle finalita' di prevenzione e
repressione della criminalita' e dei tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 176, comma 3,
lettera e), e 180, comma 5, il soggetto aggiudicatore
indica nel bando di gara un'aliquota forfettaria, non
sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo
complessivo dell'intervento, secondo valutazioni
preliminari che il contraente generale e' tenuto a recepire
nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si
pone a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore,
la somma corrispondente a detta aliquota e' inclusa nelle
somme a disposizione del quadro economico, ed e' unita una
relazione di massima che correda il progetto, indicante
l'articolazione delle suddette misure, nonche' la stima dei
costi. Tale stima e' riportata nelle successive fasi della
progettazione. Le variazioni tecniche per l'attuazione
delle misure in questione, eventualmente proposte dal
contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non
possono essere motivo di maggiori oneri a carico del
soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia
prodotto per iniziativa del promotore, quest'ultimo
predispone analoga articolazione delle misure in questione,
con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a
ribasso d'asta e inseriti nelle somme a disposizione del
l'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si
applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di
affidamento mediante concessione.».
«Art. 179 (Insediamenti produttivi e infrastrutture
private strategiche per l'approvvigionamento energetico)
(art. 13, decreto legislativo n. 190/2002). - 1. Gli
insediamenti produttivi e le infrastrutture private
strategiche inclusi nel programma sono opere private di
preminente interesse nazionale; alla intesa Stato-regione
per la localizzazione delle stesse ad ogni fine urbanistico
ed edilizio, alla valutazione di impatto ambientale, ove
necessaria, nonche' al conseguimento di ogni altro parere e
permesso, comunque denominato, necessario alla
realizzazione degli insediamenti produttivi e delle
infrastrutture private strategiche si provvede con le
modalita' di cui agli articoli 165 e 166; contestualmente
all'approvazione del progetto definitivo, ovvero con
successiva eguale procedura, il realizzatore
dell'insediamento produttivo o dell'infrastruttura privata
strategica puo' richiedere e conseguire tutte le
autorizzazioni e i permessi necessari all'esercizio
dell'insediamento stesso.
2. Per la localizzazione, la VIA, l'approvazione dei
progetti e la dichiarazione di pubblica utilita' delle
infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento
energetico, incluse nel programma di cui all'art. 161, si
applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
3. Il soggetto aggiudicatore, o per esso, il
concessionario o contraente generale, trasmette al
Ministero e al Ministero delle attivita' produttive, entro
il termine di sei mesi dall'approvazione del programma, il
progetto delle infrastrutture di competenza. Il progetto e'
trasmesso altresi' alle amministrazioni interessate
rappresentate nel CIPE e alle ulteriori amministrazioni
competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni necessari
alla realizzazione e all'esercizio delle opere, nonche' ai
gestori di opere interferenti. Nei casi in cui, ai sensi
delle disposizioni vigenti, l'opera e' soggetta a VIA, il
progetto contiene tutti gli elementi necessari ai fini
dello svolgimento delle relative procedure ed e' corredato
dallo studio di impatto ambientale che e' reso pubblico
secondo le procedure vigenti. Il progetto evidenzia con
adeguato elaborato cartografico le aree impegnate, le
eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di
salvaguardia. L'avvio del procedimento, anche ai fini della
dichiarazione di pubblica utilita', e' comunicato dal
soggetto aggiudicatore o, per esso, dal concessionario o
contraente generale, ai privati interessati ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, con
le stesse forme previste per la VIA dall'art. 5 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988,
n. 377.
4. Il Ministero convoca una Conferenza di servizi entro
trenta giorni dal ricevimento del progetto. La Conferenza
di servizi ha finalita' istruttoria e acquisisce gli atti e
i documenti relativi alla realizzazione del progetto.
Nell'ambito della Conferenza di servizi, che si conclude
entro il termine perentorio di novanta giorni, le
amministrazioni competenti e i gestori di opere
interferenti hanno facolta' di presentare motivate proposte
di adeguamento, richieste di prescrizioni all'atto della
approvazione del progetto, o richieste di varianti che non
modificano le caratteristiche essenziali delle opere e le
caratteristiche prestazionali e funzionali individuate in
sede di progetto. Entro i quaranta giorni successivi alla
conclusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta
le proposte e le richieste pervenute dalle amministrazioni
competenti e dai gestori delle opere interferenti e gli
eventuali chiarimenti o integrazioni progettuali apportati
dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o
contraente generale, e formula la propria proposta al CIPE
che, nei trenta giorni successivi, approva con eventuali
adeguamenti o prescrizioni il progetto definitivo. Nei casi
in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'opera e'
soggetta a VIA, si applicano per l'approvazione del
progetto le procedure di cui all'art. 183.
5. L'approvazione del CIPE e' adottata a maggioranza
dei componenti con l'intesa dei presidenti delle regioni e
delle province autonome interessate. L'approvazione
sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni
altra autorizzazione, approvazione, parere e nulla osta
comunque denominato, costituisce dichiarazione di pubblica
utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere, e
consente la realizzazione e l'esercizio delle
infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento
energetico e di tutte le attivita' previste nel progetto
approvato. In caso di dissenso della regione o provincia
autonoma si provvede con le modalita' di cui all'art. 165,
comma 6.
6. Le funzioni amministrative previste dal presente
capo relative alla realizzazione e all'esercizio delle
infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento
energetico sono svolte di concerto tra il Ministero e il
Ministero delle attivita' produttive.
7. Relativamente alle infrastrutture strategiche per
l'approvvigionamento energetico gli enti aggiudicatori di
cui all'art. 207 applicano le disposizioni di cui alla
parte III.
8. Alle interferenze che interessano gli insediamenti
produttivi e le infrastrutture strategiche per
l'approvvigionamento energetico si applica l'art. 170.».
«Art. 188 (Requisiti di ordine generale) (art.
20-quater, decreto legislativo n. 190/2002 aggiunto
dall'art. 1, decreto legislativo n. 9/2005). - 1. Per la
qualificazione sono richiesti al contraente generale i
requisiti di ordine generale di cui all'art. 38.
2. La dimostrazione dei requisiti di ordine generale
non e' richiesta agli imprenditori in possesso di
qualificazione rilasciata ai sensi del citato regolamento
da non oltre cinque anni.».
«Art. 189 (Requisiti di ordine speciale) (art.
20-quinquies, decreto legislativo n. 190/2002 aggiunto
dall'art. 1, decreto legislativo n. 9/2005). - 1. I
requisiti di ordine speciale occorrenti per la
qualificazione sono:
a) adeguata capacita' economica e finanziaria;
b) adeguata idoneita' tecnica e organizzativa;
c) adeguato organico tecnico e dirigenziale.
2. La adeguata capacita' economica e finanziaria e'
dimostrata:
a) dal rapporto, risultante dai bilanci consolidati
dell'ultimo triennio, tra patrimonio netto dell'ultimo
bilancio consolidato, costituito dal totale della
lettera a) del passivo di cui all'art. 2424 del codice
civile, e cifra di affari annuale media consolidata in
lavori relativa all'attivita' diretta e indiretta di cui
alla lettera b). Tale rapporto non deve essere inferiore al
dieci per cento, il patrimonio netto consolidato puo'
essere integrato da dotazioni o risorse finanziarie
addizionali irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a
disposizione anche dalla eventuale societa' controllante.
Ove il rapporto sia inferiore al dieci per cento, viene
convenzionalmente ridotta alla stessa proporzione la cifra
d'affari; ove superiore, la cifra di affari in lavori di
cui alla lettera b) e' incrementata convenzionalmente di
tanti punti quanto e' l'eccedenza rispetto al minimo
richiesto, con il limite massimo di incremento del
cinquanta per cento. Per le iscrizioni richieste o
rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2006 il rapporto medio
non deve essere inferiore al quindici per cento e
continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali per
valori superiori. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a
decorrere dal 1° gennaio 2009, il rapporto medio non deve
essere inferiore al venti per cento, e continuano ad
applicarsi gli incrementi convenzionali per valori
superiori. Ove il rapporto sia inferiore ai minimi
suindicati viene convenzionalmente ridotta alle stesse
proporzioni la cifra d'affari;
b) dalla cifra di affari consolidata in lavori,
svolti nel triennio precedente la domanda di iscrizione
mediante attivita' diretta e indiretta, non inferiore a
cinquecento milioni di euro per la Classifica I, mille
milioni di euro per la Classifica II e milletrecento
milioni di euro per la Classifica III, comprovata con le
modalita' fissate dal regolamento. Nella cifra d'affari in
lavori consolidata possono essere ricomprese le attivita'
di progettazione e fornitura di impianti e manufatti
compiute nell'ambito della realizzazione di un'opera
affidata alla impresa.
3. La adeguata idoneita' tecnica e organizzativa e'
dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro
non inferiore al quaranta per cento dell'importo della
classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori
di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per
cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa,
di tre lavori di importo complessivo non inferiore al
sessantacinque per cento della classifica richiesta. I
lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con
buon esito e ultimati nel quinquennio precedente la
richiesta di qualificazione, ovvero la parte di essi
eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati
prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta,
si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori e'
costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso
d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e
dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente
insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle
riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e
rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti
all'estero si applicano le disposizioni dettate dal
regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si
intendono, in conformita' all'art. 3, comma 7 quelli aventi
ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente ai
bisogni del committente, con piena liberta' di
organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la
facolta' di affidare a terzi anche la totalita' dei lavori
stessi, nonche' di eseguire gli stessi, direttamente o
attraverso societa' controllate. Possono essere altresi'
valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione
e gestione aggiudicate con procedura di gara. I certificati
dei lavori indicano l'importo, il periodo e il luogo di
esecuzione e precisano se questi siano stati effettuati a
regola d'arte e con buon esito. Detti certificati
riguardano l'importo globale dei lavori oggetto del
contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o
realizzati da imprese controllate o interamente possedute,
e recano l'indicazione dei responsabili di progetto o di
cantiere; i certificati sono redatti in conformita' al
modello di cui all'allegato XXII.
4. L'adeguato organico tecnico e dirigenziale e'
dimostrato:
a) dalla presenza in organico di dirigenti
dell'impresa in numero non inferiore a quindici unita' per
la Classifica I, venticinque unita' per la Classifica II e
quaranta unita' per la Classifica III;
b) dalla presenza in organico di direttori tecnici
con qualifica di dipendenti o dirigenti, di responsabili di
cantiere o di progetto, ai sensi delle norme UNI-ISO 10006,
dotati di adeguata professionalita' tecnica e di esperienza
acquisita in qualita' di responsabile di cantiere o di
progetto di un lavoro non inferiore a trenta milioni di
euro per la Classifica I, cinquanta milioni di euro per la
Classifica II e sessanta milioni di euro per la Classifica
III, in numero non inferiore a tre unita' per la Classifica
I, sei unita' per la Classifica II e nove unita' per la
Classifica III; gli stessi soggetti non possono rivestire
analogo incarico per altra impresa e producono a tale fine
una dichiarazione di unicita' di incarico. L'impresa
assicura il mantenimento del numero minimo di unita'
necessarie per la qualificazione nella propria classifica,
provvedendo alla sostituzione del dirigente, direttore
tecnico o responsabile di progetto o cantiere uscente con
soggetto di analoga idoneita'; in mancanza si dispone la
decadenza della qualificazione o la riduzione della
Classifica.
5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al
31 dicembre 2013, il possesso dei requisiti di adeguata
idoneita' tecnica e organizzativa di cui al comma 3 puo'
essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi
del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre
categorie di opere generali per la Classifica I, in non
meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere
generali per la Classifica II e per la Classifica III, in
nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.».
«Art. 191 (Norme di partecipazione alla gara) (art.
20-octies, decreto legislativo n. 190/2002 aggiunto
dall'art. 1, decreto legislativo n. 9/2005). - 1. I
soggetti aggiudicatori hanno facolta' di richiedere, per le
singole gare:
a) che l'offerente dimostri la sussistenza dei
requisiti generali di cui all'art. 38; nei confronti
dell'aggiudicatario la verifica di sussistenza dei
requisiti generali e' sempre espletata;
b) che l'offerente dimostri, tramite i bilanci
consolidati e idonee dichiarazioni bancarie, la
disponibilita' di risorse finanziarie, rivolte al
prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare;
c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle
imprese affidatarie designate in sede di gara o dallo
stesso offerente, della capacita' tecnica specifica per
l'opera da realizzare e dei requisiti economico finanziari
e tecnico organizzativi adeguati al progetto da redigere
nel rispetto delle previsioni degli articoli 36 e seguenti
e delle indicazioni integrative e di dettaglio da disporsi
con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture.
2. Ai fini del comma 1, lettera c), la esecuzione di
lavori analoghi, ove richiesto dal bando di gara, potra'
essere documentata dalle imprese affidatarie designate
ovvero dall'offerente, dimostrando di avere eseguito, con
le modalita' dell'art. 189, comma 3, opere ricadenti in una
delle seguenti categorie OG accorpate ai sensi del
regolamento:
a) organismi edilizi (OG1);
b) opere per la mobilita' su gomma e su ferro (OG3 e
OG4);
c) opere relative al ciclo integrato dell'acqua (OG5
e OG6);
d) opere fluviali e marittime (OG7 e OG8);
e) opere impiantistiche (OG9, OG10 e OG11);
f) opere di impatto ambientale (OG12 e OG13).
3. A prescindere dalla qualificazione richiesta in sede
di gara, i soggetti aggiudicatori indicano, negli atti
contrattuali, le specifiche qualificazioni anche
specialistiche che devono essere possedute dagli esecutori
delle lavorazioni piu' complesse. A tali qualificazioni non
si applicano le limitazioni di cui al comma 2.
4. Ai fini dell'art. 176, comma 7, del presente codice,
la quota minima del trenta per cento di imprese affidatarie
che devono essere indicate in sede di offerta, si intende
riferita a tutti i lavori che il Contraente generale non
esegue con mezzi propri.
5. I soggetti aggiudicatori che sono enti aggiudicatori
ai sensi dell'art. 3, comma 29, possono istituire il
proprio sistema di qualificazione secondo nel rispetto
dell'art. 232.
6. Gli enti aggiudicatori di cui al comma 5 ammettono
al sistema i contraenti generali qualificati a norma del
presente capo e dotati, inoltre, delle eventuali
qualificazioni specifiche individuate dal soggetto
aggiudicatore in base a norme e criteri oggettivi conformi
alle previsioni dei commi 1 e 2.
7. Non possono concorrere alla medesima gara imprese
collegate ai sensi dell'art. 149, comma 3. E' fatto divieto
ai partecipanti di concorrere alla gara in piu' di
raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere
alla gara anche in forma individuale qualora abbiano
partecipato alla gara medesima in associazione o Consorzio,
anche stabile.
8. Per i contratti di cui all'art. 53, comma 2,
lettera c) e per le gare da aggiudicare alla offerta
economicamente piu' vantaggiosa, i soggetti aggiudicatori
possono prevedere il conferimento di un premio in denaro, a
parziale recupero delle spese sostenute, ai migliori
classificati; i premi devono essere limitati al rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate e
possono essere accordati per un valore complessivo massimo
dell'uno virgola cinque per cento dell'importo a base di
gara, nel caso di cui all'art. 53, comma 2, lettera c), e
dello zero virgola sessanta per cento, in caso di offerta
economicamente piu' vantaggiosa.
9. I contraenti generali dotati della adeguata e
competente classifica di qualificazione per la
partecipazione alle gare, attestata con il sistema di cui
al presente capo ovvero dimostrata ai sensi dell'art. 47,
comma 2, possono partecipare alla gara in associazione o
consorzio con altre imprese purche' queste ultime siano
ammesse, per qualunque classifica, al sistema di
qualificazione ovvero siano qualificabili, per qualunque
classifica, ai sensi dell'art. 47, comma 2. Le imprese
associate o consorziate concorrono alla dimostrazione dei
requisiti di cui al comma 1.».
«Art. 192 (Gestione del sistema di qualificazione)
(art. 20-nonies, decreto legislativo n. 190/2002 aggiunto
dall'art. 1, decreto legislativo n. 9/2005). - 1. La
attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti
generali e' rilasciata dal Ministero delle infrastrutture.
2. La durata dell'efficacia della attestazione e' pari
a tre anni. Entro il terzo mese precedente alla data di
scadenza dell'attestazione il contraente generale trasmette
al Ministero tutta la documentazione necessaria ad ottenere
il rinnovo. La attestazione e' rilasciata ovvero
motivatamente negata entro tre mesi dalla ricezione di
tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo nel
rilascio, imputabile all'Amministrazione, l'attestazione
scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle
gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento
del rilascio di quella rinnovata.
3. La attestazione di cui al comma 1 e' necessaria per
la partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti
di contraente generale a decorrere dall'ottavo mese dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo
10 gennaio 2005, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 4 febbraio 2005.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente
capo, si fa riferimento, ai fini della qualificazione delle
imprese, alle norme di cui al regolamento dell'art. 5, che
fissa anche le modalita' tecniche e procedurali di
presentazione dei documenti e rilascio delle attestazioni.
5. (Abrogato).
6. (Abrogato).
«Art. 194 (Interventi per lo sviluppo infrastrutturale)
(art. 5, commi da 1 a 11 e 13, decreto-legge n. 35/2005,
convertito con legge n. 80/2005). - 1. Per le finalita' di
accelerazione della spesa in conto capitale di cui al
comma 1 dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
come modificato dall'art. 4, comma 130, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, il CIPE, utilizzando anche le
risorse rese disponibili per effetto delle modifiche
dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, finanzia prioritariamente gli interventi
inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, selezionati
secondo i principi adottati dalla delibera CIPE n. 21/2004
del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 275 del 23 novembre 2004.
2. Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di interventi
che, in coerenza con le priorita' strategiche e i criteri
di selezione previsti dalla programmazione comunitaria per
le aree urbane, consentano di riqualificare e migliorare la
dotazione di infrastrutture materiali e immateriali delle
citta' e delle aree metropolitane in grado di accrescerne
le potenzialita' competitive.
3. L'individuazione degli interventi strategici di cui
al comma 2 e' effettuata, valorizzando la capacita'
propositiva dei comuni, sulla base dei criteri e delle
intese raggiunte dai Ministeri dell'economia e delle
finanze e delle infrastrutture, da tutte le regioni
interessate, da rappresentanti dei Comuni e dal
partenariato istituzionale ed economico-sociale a livello
nazionale, come previsto dal punto 1.1 della delibera CIPE
n. 20/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 265 dell'il novembre 2004.
4. Per la realizzazione di infrastrutture con modalita'
di finanza di progetto possono essere destinate anche le
risorse costituenti investimenti immobiliari degli enti
previdenziali pubblici.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture,
possono essere dichiarati interventi infrastrutturali
strategici e urgenti, ai sensi dell'art. 1 della legge
21 dicembre 2001, n. 443, e delle disposizioni del presente
articolo, le opere e i lavori previsti nell'ambito delle
concessioni autostradali gia' assentite, anche se non
inclusi nel primo programma delle infrastrutture
strategiche, approvato dal CIPE con la delibera n. 121/2001
del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario
nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 21 marzo 2002, la cui
realizzazione o il cui completamento sono indispensabili
per lo sviluppo economico del Paese.
6. Per le opere e i lavori di cui al comma 5, i
soggetti aggiudicatori procedono alla realizzazione
applicando la normativa comunitaria in materia di appalti
di lavori pubblici e, anche soltanto per quanto concerne le
procedure approvative e autorizzative dei progetti qualora
dai medesimi soggetti aggiudicatori, previo parere dei
commissari straordinari ove nominati, ritenuto
eventualmente piu' opportuno, le disposizioni di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443.
7. Per le opere di cui al comma 5 si puo' procedere
alla nomina di un commissario straordinario al quale
vengono conferiti i poteri di cui all'art. 13 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e
successive modificazioni. I commissari straordinari sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Presidente della regione interessata,
su proposta del Ministro delle infrastrutture, tra soggetti
in possesso di specifica professionalita', competenza ed
esperienza maturata nel settore specifico della
realizzazione di opere pubbliche, provvedendo
contestualmente alla conferma o alla sostituzione dei
commissari straordinari eventualmente gia' nominati.
8. I commissari straordinari seguono l'andamento delle
opere, svolgono le funzioni di indirizzo e coordinamento di
cui all'art. 163, comma 5. Essi esercitano i poteri loro
attribuiti ai sensi del presente art. qualora le procedure
ordinarie subiscano rallentamenti, ritardi o impedimenti di
qualsiasi natura e genere, o comunque si verifichino
circostanze tali da determinare rallentamenti, ritardi o
impedimenti per la realizzazione delle opere o nella fase
di esecuzione delle stesse, dandone comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle
infrastrutture.
9. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 13,
comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 67 del 1997 e
successive modificazioni.
10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori
autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione
o al potenziamento dei terminali di rigassificazione in
possesso di concessione rilasciata ai sensi delle norme
vigenti o autorizzati ai sensi dell'art. 8 della legge
24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati infrastrutture
strategiche nel settore gas naturale ai sensi della legge
21 dicembre 2001, n. 443, sono tenuti ad esprimersi entro
sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o di
ingiustificato ritardo, il Ministero delle attivita'
produttive, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e
con le ordinarie risorse di bilancio, provvede senza
necessita' di diffida alla nomina di un commissario ad acta
per gli adempimenti di competenza.
11. Nell'esercizio dei poteri e compiti ai medesimi
attribuiti ai sensi del presente articolo, i commissari
straordinari provvedono, nel limite dell'importo approvato
per l'opera dai soggetti competenti alla relativa
realizzazione, anche in deroga alla normativa vigente nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della
normativa comunitaria.
12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei
compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al
comma 7. Alla corrispondente spesa si fa fronte utilizzando
i fondi stanziati per le opere di cui al comma 5.».
«Art. 203 (Progettazione) (art. 8, decreto legislativo
n. 30/2004). - 1. L'affidamento dei lavori indicati
all'art. 198, comma 1 e 2, e' disposto, di regola, sulla
base del progetto definitivo, integrato dal capitolato
speciale e dallo schema di contratto.
2. L'esecuzione dei lavori puo' prescindere
dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo, che, ove
sia stata ritenuta necessaria in relazione alle
caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata
dalla stazione appaltante, e' effettuata dall'appaltatore
ed e' approvata entro i termini stabiliti con il bando di
gara o con lettera di invito. Resta comunque necessaria la
redazione del piano di manutenzione.
3. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici
decorate di beni architettonici e scavi archeologici
sottoposti alle disposizioni di tutela di beni culturali,
il contratto di appalto che prevede l'affidamento sulla
base di un progetto preliminare o definitivo puo'
comprendere oltre all'attivita' di esecuzione, quella di
progettazione successiva al livello previsto a base
dell'affidamento laddove cio' venga richiesto da
particolari complessita', avendo riguardo alle risultanze
delle indagini svolte.
3-bis. Per ogni intervento, il responsabile del
procedimento, nella fase di progettazione preliminare,
stabilisce il successivo livello progettuale da porre a
base di gara e valuta motivatamente, esclusivamente sulla
base della natura e delle caratteristiche del bene e
dell'intervento conservativo, la possibilita' di ridurre i
livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti
dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualita'.
3-ter. La progettazione esecutiva puo' essere omessa
nelle seguenti ipotesi:
a) per i lavori su beni mobili e superfici
architettoniche decorate che non presentino complessita'
realizzative;
b) negli altri casi, qualora il responsabile del
procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del
bene, ovvero il suo stato di conservazione, siano tali da
non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi;
in tali casi, il responsabile del procedimento dispone che
la progettazione esecutiva sia redatta in corso d'opera,
per stralci successivi, sulla base dell'esperienza delle
precedenti fasi di progettazione e di cantiere.
4. Il responsabile del procedimento verifica il
raggiungimento dei livelli di progettazione richiesti e
valida il progetto da porre a base di gara e in ogni caso
il progetto esecutivo previsto nei commi da 1, 2 e 3.».
«Art. 225 (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati)
(art. 43, direttiva 2004/17; art. 28, decreto legislativo
n. 158/1995). - 1. Gli enti aggiudicatori che abbiano
aggiudicato un appalto o concluso un accordo quadro inviano
un avviso relativo all'appalto aggiudicato conformemente
all'allegato XVI, entro due mesi dall'aggiudicazione
dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro e alle
condizioni dalla Commissione stessa definite e pubblicate
con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.
2. Nel caso di appalti aggiudicati nell'ambito di un
accordo quadro in conformita' all'art. 222, comma 2, gli
enti aggiudicatori sono esentati dall'obbligo di inviare un
avviso in merito ai risultati della procedura di
aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.
3. Gli enti aggiudicatori inviano un avviso relativo
agli appalti aggiudicati basati su un sistema dinamico di
acquisizione entro due mesi a decorrere dall'aggiudicazione
di ogni appalto. Essi possono tuttavia raggruppare detti
avvisi su base trimestrale. In tal caso, essi inviano gli
avvisi raggruppati al piu' tardi due mesi dopo la fine di
ogni trimestre.
4. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e
destinate alla pubblicazione sono pubblicate in conformita'
con l'allegato X. A tale riguardo la Commissione rispetta
il carattere commerciale sensibile segnalato dagli enti
aggiudicatori quando comunicano informazioni sul numero di
offerte ricevute, sull'identita' degli operatori economici
o sui prezzi.
5. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto
per servizi di ricerca e sviluppo senza indire una gara ai
sensi dell'art. 221, comma 1, lettera b), possono limitare
le informazioni da fornire, secondo l'allegato XVI, sulla
natura e quantita' dei servizi forniti, alla menzione
«servizi di ricerca e di sviluppo».
6. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto di
ricerca e sviluppo che non puo' essere aggiudicato senza
indire una gara ai sensi dell'art. 221, comma 1,
lettera b), possono limitare le informazioni da fornire ai
sensi dell'allegato XVI, sulla. natura e quantita' dei
servizi forniti, per motivi di riservatezza commerciale. In
tal caso, essi provvedono affinche' le informazioni
pubblicate ai sensi del presente comma siano almeno
altrettanto dettagliate di quelle contenute nell'avviso con
cui si indice una gara pubblicato ai sensi dell'art. 224,
comma 1.
7. Se ricorrono ad un sistema di qualificazione, gli
enti aggiudi-catori provvedono affinche' tali informazioni
siano almeno altrettanto dettagliate di quelle della
corrispondente categoria degli elenchi o liste di cui
all'art. 232, comma 9.
8. Nel caso di appalti aggiudicati per servizi elencati
nell'allegato II B, gli enti aggiudicatori indicano
nell'avviso se acconsentono alla sua pubblicazione.
9. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e
non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in
forma semplificata e ai sensi dell'allegato X per motivi
statistici.».
«Art. 230 (Disposizioni generali) (art. 51, direttiva
2004/17; art. 22, decreto legislativo n. 158/1995). - 1.
Gli enti aggiudicatori applicano l'art. 38 per
l'accertamento dei requisiti di carattere generale dei
candidati o degli offerenti.
2. Per l'accertamento dei requisiti di capacita'
tecnico-professionale ed economico - finanziaria gli enti
aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici, ove
non abbiano istituito propri sistemi di qualificazione ai
sensi dell'art. 232, applicano gli articoli da 39 a 48.
3. Per l'accertamento dei requisiti di capacita'
tecnico-professionale ed economico-finanziaria gli enti
aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatici,
possono, alternativamente, istituire propri sistemi di
qualificazione ai sensi dell'art. 232, ovvero applicare gli
articoli da 39 a 48, ovvero accertare i requisiti di
capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria ai
sensi dell'art. 233.
4. Quale che sia il sistema di selezione qualitativa
prescelto, si applicano gli articoli 43 e 44, nonche' gli
articoli 49 e 50 con esclusione del comma 1, lettera a).
5. Il regolamento di cui all'art. 5 detta le
disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo
gli eventuali ulteriori requisiti di capacita'
tecnico-professionale ed economico-finanziaria per i
lavori, servizi, forniture, nei settori speciali, anche al
fine della attestazione e certificazione SOA.
6. I sistemi di qualificazione istituiti dagli enti
aggiudicatori ai sensi dei commi 2 e 3 si applicano
esclusivamente ai contratti relativi alle attivita' di cui
alla presente parte.».
«Art. 232 (Sistemi di qualificazione e conseguenti
procedure selettive) (art. 51.2 e 53, direttiva 2004/17;
art. 15, decreto legislativo n. 158/1995). - 1. Gli enti
aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio
sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o
prestatori di servizi; se finalizzato all'aggiudicazione
dei lavori, tale sistema deve conformarsi ai criteri di
qualificazione fissati dal regolamento di cui all'art. 5.
2. Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di
qualificazione provvedono affinche' gli operatori economici
possano chiedere in qualsiasi momento di essere
qualificati.
3. Gli enti aggiudicatori predispongono criteri e norme
oggettivi di qualificazione e provvedono, ove opportuno, al
loro aggiornamento.
4. Se i criteri e le norme del comma 3 comprendono
specifiche tecniche, si applica l'art. 68.
5. I criteri e le norme di cui al comma 3 includono i
criteri di esclusione di cui all'art. 38.
6. Se chi chiede la qualificazione intende avvalersi
dei requisiti di capacita' economica e finanziaria o
tecnica e professionale di altri soggetti, il sistema di
qualificazione deve essere gestito garantendo il rispetto
dell'art. 50 con esclusione del comma 1, lettera a).
7. I criteri e le norme di qualificazione di cui ai
commi 3 e 4 sono resi disponibili, a richiesta, agli
operatori economici interessati. Gli aggiornamenti di tali
criteri e norme sono comunicati agli operatori economici
interessati.
8. Un ente aggiudicatore puo' utilizzare il sistema di
qualificazione istituito da un altro ente aggiudicatore,
dandone idonea comunicazione agli operatori economici
interessati.
9. L'ente gestore redige un elenco di operatori
economici, che puo' essere diviso in categorie in base al
tipo di appalti per i quali la qualificazione viene
richiesta.
10. In caso di istituzione e gestione di un sistema di
qualificazione, gli enti aggiudicatori osservano:
a) l'art. 223, comma 10, quanto all'avviso
sull'esistenza di un sistema di qualificazione;
b) l'art. 228, quanto alle informazioni a coloro che
hanno chiesto una qualificazione;
c) l'art. 231 quanto al mutuo riconoscimento delle
condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonche'
dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni.
11. L'ente aggiudicatore che istituisce e gestisce il
sistema di qualificazione stabilisce i documenti, i
certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono
corredare la domanda di iscrizione, e non puo' chiedere
certificati o documenti che riproducono documenti validi
gia' nella disponibilita' dell'ente aggiudicatore.
12. I documenti, i certificati e le dichiarazioni
sostitutive, se redatti in una lingua diversa
dall'italiano, sono accompagnati da una traduzione in
lingua italiana certificata conforme al testo originale
dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane del Paese
in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore
Ufficiale.
13. Se viene indetta una gara con un avviso
sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli
offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in
una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati
qualificati con tale sistema.
14. Nell'ipotesi di cui al comma 13, al fine di
selezionare i partecipanti alla procedura di aggiudicazione
dello specifico appalto oggetto di gara, gli enti
aggiudicatori:
a) qualificano gli operatori economici in conformita'
al presente articolo;
b) selezionano gli operatori in base a criteri
oggettivi;
c) riducono, se del caso, il numero dei candidati
selezionati, con criteri oggettivi.».
«Art. 237 (Norma di rinvio) (articoli 64, 65, 66,
direttiva 2004/17). - 1. Nei concorsi di progettazione si
applicano le disposizioni del capo III con esclusione
dell'art. 221 della presente parte nonche' quelle degli
articoli 101, 104, 105, comma 2, e da 106 a 110.».
«Art. 253 (Norme transitorie). - 1. Fermo quanto
stabilito ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, le
disposizioni di cui al presente codice si applicano alle
procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si
indice una gara siano pubblicati successivamente alla data
della sua entrata in vigore, nonche', in caso di contratti
senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai
contratti in cui, alla data di entrata in vigore del
presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti
a presentare le offerte.
1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti
disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o
avvisi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007:
a) art. 33, commi 1 e 2, nonche' comma 3, secondo
periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;
b) (soppressa);
c) (soppressa);
d) art. 59, limitatamente ai settori ordinari.
1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi
importo, nei settori ordinari, le disposizioni dell'art. 56
si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati
successivamente al 1° agosto 2007. Le disposizioni
dell'art. 57 si applicano alle procedure per le quali
l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente
al 1° agosto 2007.
1-quater. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture nei settori ordinari e speciali, le disposizioni
dell'art. 58 si applicano alle procedure i cui bandi o
avvisi siano pubblicati successivamente alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5.
1-quinquies. Per gli appalti di lavori pubblici di
qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni
degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano
alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'art. 5. Le disposizioni di cui lo 256, comma 1,
riferite alle fattispecie di cui al presente comma,
continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui all'art. 5.
2. Il regolamento di cui all'art. 5 e' adottato entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente
codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione. Le disposizioni regolamentari previste ai
sensi dell'art. 40, comma 4, lettera g) e g-bis), entrano
in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del
regolamento di cui all'art. 5.
3. Per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore
del regolamento di cui all'art. 5, continuano ad applicarsi
il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni
regolamentari vigenti che, in base al presente codice,
dovranno essere contenute nel regolamento di cui all'art.
5, nei limiti di compatibilita' con il presente codice. Per
i lavori pubblici, fino all'adozione del nuovo capitolato
generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale
19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando, nei limiti
di compatibilita' con il presente codice.
4. In relazione all'art. 8:
a) fino all'entrata in vigore del nuovo trattamento
giuridico ed economico, ai dipendenti dell'Autorita' e'
attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del
personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
b) fino all'entrata in vigore del regolamento di cui
all'art. 8, comma 4, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554 del 1999;
5. Il termine di scadenza dei membri dell'Autorita'
gia' nominati al momento dell'entrata in vigore del
presente codice e' prorogato di un anno.
6. In relazione all'art. 10, fino all'entrata in vigore
del regolamento, restano ferme le norme vigenti in tema di
soggetti responsabili per le fasi di progettazione,
affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici.
7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui
all'art. 17, comma 8, continua ad applicarsi il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2003,
recante «acquisizione di beni e servizi ed esecuzione dei
lavori in economia, ovvero a trattativa privata, per gli
organismi di informazione e sicurezza». Il regolamento di
cui all'art. 17, comma 8, disporra' l'abrogazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio
2003 e dell'art. 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
8. Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le
disposizioni dell'art. 32, comma 1, lettera g) e dell'art.
122, comma 8, non si applicano alle opere di urbanizzazione
secondaria da realizzarsi da parte di soggetti privati che,
alla data di entrata in vigore del codice, abbiano gia'
assunto nei confronti del Comune l'obbligo di eseguire i
lavori medesimi a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
9. Al fine dell'applicazione dell'art. 37, fino
all'entrata in vigore del regolamento, i raggruppamenti
temporanei sono ammessi se il mandatario e i mandanti
abbiano i requisiti indicati nel decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e nel decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
9-bis. In relazione all'art. 40, comma 3, lettera b),
fino al 31 dicembre 2010, per la dimostrazione del
requisito della cifra di affari realizzata con lavori
svolti mediante attivita' diretta ed indiretta, del
requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche
e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il
periodo di attivita' documentabile e' quello relativo ai
migliori cinque anni del decennio antecedente la data di
sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione
del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e
del requisito del-l'esecuzione di un singolo lavoro ovvero
di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al
31 dicembre 2010, sono da considerare i lavori realizzati
nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del
contratto con la SOA per il conseguimento della
qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche
agli operatori economici di cui all'art. 47, con le
modalita' ivi previste.
10. In relazione all'art. 66, comma 7, le modifiche che
si rendano necessarie al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20, anche in relazione alla
pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture
di cui al citato decreto ministeriale, di bandi relativi a
servizi e forniture, nonche' di bandi di stazioni
appaltanti non statali, sono effettuate con decreto del
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza
Stato-regioni. Sino alla entrata in funzione del sito
informatico presso l'Osservatorio, i bandi e gli avvisi
sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.
11. Con disposizioni dell'Istituto Poligrafico dello
Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
codice, e' istituita e disciplinata la serie speciale
relativa ai contratti pubblici nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, in sostituzione delle attuali
modalita' di pubblicazione di avvisi e bandi su detta
Gazzetta. Nel frattempo la pubblicazione avviene sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con le vigenti
modalita'.
12. Ai fini dell'applicazione dell'art. 77, per un
periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente codice, le stazioni appaltanti non
richiedono agli operatori economici l'utilizzo degli
strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di
comunicazione, salvo nel caso di ricorso all'asta
elettronica e di procedura di gara interamente gestita con
sistemi telematici.
13. In relazione all'art. 83, comma 5, fino all'entrata
in vigore del regolamento continuano ad applicarsi il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo
1999, n. 117, e il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 18 novembre 2005, recante «affidamento e gestione
dei servizi sostitutivi di mensa», nei limiti di
compatibilita' con il presente codice.
14. In relazione all'art. 85, comma 13, fino
all'entrata in vigore del regolamento si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, nei limiti di
compatibilita' con il presente codice.
15. In relazione all'art. 90, ai fini della
partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti,
le societa' costituite dopo la data di entrata in vigore
della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di tre
anni dalla loro costituzione, possono documentare il
possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
riferimento ai requisiti dei soci delle societa', qualora
costituite nella forma di societa' di persone o di societa'
coope-rativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti
dipendenti della societa' con rapporto a tempo
indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni
di collaborazione coordinata e continuativa, qualora
costituite nella forma di societa' di capitali.
15-bis. In relazione alle procedure di affidamento di
cui art. 91, fino al 31 dicembre 2010 per la dimostrazione
dei requisiti di capacita' tecnico-professionale ed
economico-finanziaria, il periodo di attivita'
documentabile e' quello relativo ai migliori tre anni del
quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del
decennio precedente la data di pubblicazione del bando di
gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli
operatori economici di cui all'art. 47, con le modalita'
ivi previste.
16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso
l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in
vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza
dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti
previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in
servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero
abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra
amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e
risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e
abbiano svolto o collaborato ad attivita' di progettazione.
17. Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 92,
comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto
del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
18. In relazione all'art. 95, comma 1, fino
all'emanazione del regolamento si applica l'art. 18, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del
1999. L'art. 95 non si applica alle opere indicate al
comma 1 del medesimo art. 95, per le quali sia gia'
intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge
25 giugno 2005, n. 109, l'approvazione del progetto
preliminare.
19. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art.
113 si applicano, quanto ai contratti relativi a lavori,
anche ai contratti in corso; le disposizioni del citato
comma 3 dell'art. 113 si applicano inoltre anche ai
contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione,
affidati anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente codice, ove gli stessi abbiano previsto garanzie
di esecuzione.
20. In relazione all'art. 112, comma 5, sino
all'entrata in vigore del regolamento, la verifica puo'
essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti o degli organismi di cui alla lettera a) del
citato art. 112. Gli incarichi di verifica di ammontare
inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a
soggetti scelti nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e
trasparenza.
21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA
dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del
codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture
sentita l'Autorita', emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti
i criteri, le modalita' e le procedure per la verifica dei
certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati
ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica e'
conclusa entro un anno dall'entrata in vigore del predetto
decreto.
22. In relazione all'art. 125 (lavori, servizi,
forniture in economia) fino alla entrata in vigore del
regolamento:
a) i lavori in economia sono disciplinati dal decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
nei limiti di compatibilita' con le disposizioni del
presente codice;
b) le forniture e i servizi in economia sono
disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica
20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di compatibilita' con le
disposizioni del presente codice. Restano altresi' in
vigore, fino al loro aggiornamento, i provvedimenti emessi
dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione
dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 384 del 2001.
23. In relazione all'art. 131, comma 5, la nullita'
riguarda i contratti ivi previsti, stipulati dopo l'entrata
in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
3 luglio 2003, n. 222, senza i prescritti piani di
sicurezza; i contratti di appalto o concessione, in corso
alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, se privi del piano
operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2
dell'art. 131, sono annullabili qualora non integrati con i
piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del citato decreto.
24. In relazione all'art. 133 le disposizioni di cui ai
commi 4, 5, 6 dell'art. 133 si applicano ai lavori eseguiti
e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine
il primo decreto di cui al comma 6 del medesimo art. 133
rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione piu'
significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i
lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al
1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal
Ministero per l'anno 2003.
25. In relazione all'art. 146 e all'art. 149 per la
realizzazione delle opere previste nelle convenzioni gia'
assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e
prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del
30 giugno 2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare a
terzi una percentuale minima del 40% dei lavori.
26. Le stazioni appaltanti procedono a rendere noto il
diritto di prelazione a favore del promotore, nel caso di
avvisi indicativi pubblicati prima della data del
31 gennaio 2005, che non contengano l'indicazione espressa
del diritto di prelazione, secondo le modalita'
alternativamente specificate ai successivi periodi del
presente comma. Ove alla data del 28 dicembre 2005 non sia
stato pubblicato il bando per la gara prevista dall'art.
155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti
inseriscono, al momento della pubblicazione del bando,
l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore
del promotore. Ove alla data di pubblicazione del citato
decreto sia stato pubblicato il bando per la gara prevista
dall'art. 155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti,
nel corso della successiva procedura negoziata prevista
dall'art. 155, comma 1, lettera b), inviano comunicazione
formale, con l'indicazione espressa del diritto di
prelazione a favore del promotore, unicamente ai soggetti
partecipanti alla procedura negoziata.
26-bis. In relazione all'art. 159, comma 2, fino
all'emanazione del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, i criteri e le modalita' di
attuazione possono essere fissati dalle parti nel
contratto.
27. In relazione alla disciplina recata dalla parte II,
titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture
strategiche e insediamenti produttivi):
a) non trovano applicazione i seguenti articoli del
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 554 del 1999:
a.1) art. 9 - Pubblicita' degli atti della
conferenza di servizi;
a.2) titolo III, capo II - La progettazione;
a.3) titolo IV, capo IV - Affidamento dei servizi
di importo inferiore al controvalore in euro di 200.000
DSP; e capo V - Affidamento dei servizi di importo pari o
superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP;
b) per le concessioni gia' affidate, ovvero rinnovate
e prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data
del 10 settembre 2002, i concessionari sono tenuti ad
appaltare a terzi una percentuale minima del quaranta per
cento dei lavori;
c) le disposizioni dell'art. 174 (concessione
relativa a infrastrutture strategiche) si applicano anche
alle concessioni relative a infrastrutture gia' affidate
alla data del 10 settembre 2002;
d) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002,
sia gia' stato redatto il progetto definitivo, sia stata
gia' affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque
ritenuto dal soggetto aggiudicatore piu' opportuno ai fini
della celere realizzazione dell'opera, puo' procedersi
all'attestazione di compatibilita' ambientale e alla
localizzazione dell'opera sulla base del progetto
definitivo. Nel caso in cui, alla data del 10 settembre
2002, sia stato gia' redatto il progetto esecutivo o sia
stata gia' affidata la realizzazione dello stesso, per
l'affidamento a contraente generale il soggetto
aggiudicatore puo' porre a base di gara il progetto
esecutivo. In tale caso il contraente generale assume
l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara
e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal
comma 5 dell'art. 176;
e) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002,
il progetto delle infrastrutture sia gia' oggetto, in tutto
o in parte, di procedura autorizzativa, approvativa o di
valutazione di impatto ambientale sulla base di vigenti
nonne statali o regionali, i soggetti aggiudicatori possono
richiedere l'interruzione della medesima procedura optando
per l'avvio unitario delle procedure disciplinate dalla
parte II, titolo III, capo IV, ovvero proseguire e
concludere la procedura in corso. Ai fini del compimento
delle procedure di cui alla parte II, titolo III, capo IV,
possono essere utilizzate quali atti istruttori le
risultanze delle procedure anche di conferenza di servizi
gia' compiute ovvero in corso. Si osservano, in quanto
applicabili, i commi 6 e 7 dell'art. 185;
f) in sede di prima applicazione del decreto
legislativo n. 190 del 2002 i soggetti aggiudicatori
adottano, in alternativa alla concessione, l'affidamento a
contraente generale per la realizzazione dei progetti di
importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro, che
presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti:
interconnessione con altri sistemi di collegamento europei;
complessita' dell'intervento tale da richiedere un'unica
logica realizzativa e gestionale, nonche' estrema
complessita' tecnico-organizzativa. L'individuazione dei
predetti progetti e' effettuata dal Ministro delle
infrastrutture. Ferma restando l'applicazione delle
semplificazioni procedurali di cui al presente capo, i
progetti che non abbiano le caratteristiche sopra indicate
sono realizzati con appalto di progettazione esecutiva ed
esecuzione, in uno o piu' lotti ovvero con appalto di sola
esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo.
E' comunque consentito l'affidamento in concessione;
g) per la realizzazione delle infrastrutture di loro
competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i
commissari straordinari di Governo, anche in liquidazione,
nominati in virtu' di disposizioni diverse da quelle di cui
alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono stipulare, con
riferimento alle concessioni in corso alla data del
10 settembre 2002 e nel rispetto degli elementi essenziali
dei relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento
alle previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e
della parte II, titolo III, capo IV;
h) per i procedimenti relativi agli insediamenti
produttivi e alle infrastrutture strategiche per
l'approvvigionamento energetico di cui all'art. 179, in
corso alla data del 10 settembre 2002, e' data facolta' al
richiedente di optare per l'applicazione della normativa
stabilita nella parte II, titolo III, capo IV, ferma
restando l'efficacia degli atti compiuti relativamente agli
stessi procedimenti;
i) le disposizioni di cui agli articoli 164, 167,
168, 169, 171, 172 si applicano a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005,
n. 189. Le norme di cui all'allegato tecnico contenuto
nell'allegato XXI al presente codice, si applicano ai
progetti delle infrastrutture, la cui redazione sia stata
bandita o, in caso di procedura negoziata, affidata ovvero,
per i progetti redatti direttamente, oggetto di
deliberazione dell'organo competente dopo la data di
entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005,
n. 189. Per i progetti in corso e per quelli banditi prima
della data di entrata in vigore del citato decreto n. 189
del 2005, i soggetti aggiudicatori hanno facolta' di
adeguare il progetto alle norme tecniche allegate, con
eventuale variazione del relativo corrispettivo;
l) la disposizione di cui all'art. 165, comma 3,
relativa al limite del 5 per cento, si applica ai progetti
la cui istruttoria e' avviata dopo la data di entrata in
vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005. Le
disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell'art. 176 si
applicano alle procedure di gara e ai rapporti contrattuali
in corso alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 189 del 2005; le disposizioni dei commi 15,
16 e 17 del medesimo art. 176, si applicano ai lavori
banditi dopo la data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 189 del 2005, ma e' facolta' del soggetto
aggiudicatore prevedere la applicazione delle disposizioni
medesime ai lavori gia' banditi ovvero, per quelli gia'
aggiudicati, convenire con il contraente generale la
applicazione delle stesse ai relativi contratti;
m) in relazione all'art. 180, comma 1, fino
all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, i
soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che trovano
applicazione in materia di esecuzione, contabilita' e
collaudo;
n) in relazione all'art. 188, fino all'entrata in
vigore del regolamento, continua ad applicarsi l'art. 17
del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, e ai fini dell'art. 188, comma 2, si tiene
conto della qualificazione rilasciata da non oltre cinque
anni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 34 del 2000;
o) in relazione all'art. 189, comma 1, lettera b),
fino all'entrata in vigore del regolamento si applica
l'art. 18 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 34 del 2000;
p) ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6
dell'art. 194, sono fatti salvi, relativamente alle opere
stesse, gli atti e i provvedimenti gia' formati o assunti,
e i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, che i soggetti
aggiudicatori, previo parere dei commissari straordinari
ove nominati, ritengano eventualmente piu' opportuno, ai
fini della celere realizzazione dell'opera proseguire e
concludere in luogo dell'avviare un nuovo procedimento ai
sensi della parte II, titolo III, capo IV.
28. Il regolamento di cui all'art. 196 e' adottato
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione. Ai fini dell'applicazione dell'art. 196 fino
alla data di entrata in vigore del regolamento ivi
previsto, restano ferme le disposizioni regolamentari
attualmente vigenti, nei limiti di compatibilita' con il
presente codice.
29. Ai fini della disciplina di cui alla parte II,
titolo IV, capo II le attestazioni di qualificazione
relative alla categoria 0S2, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,
ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore
del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come
modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n.
420, ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, hanno
efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. E'
tuttavia fatta salva la verifica della stazione appaltante
in ordine al possesso dei requisiti individuati da detto
regolamento.
30. In relazione all'art. 201, fino alla data di
entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai
commi 1 e 3 dell'art. 201, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e di cui al decreto
ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal
decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420. Fino alla
data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di
cui ai commi 1 e 3 dell'art. 201, le stazioni appaltanti
possono individuare, quale ulteriore requisito di
partecipazione al procedimento di appalto, l'avvenuta
esecuzione, nell'ultimo decennio, di lavori nello specifico
settore cui si riferisce l'intervento, individuato in base
alla tipologia dell'opera oggetto di appalto. Ai fini della
valutazione della sussistenza di detto requisito, possono
essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente
realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di
cottimi e subaffidamenti.
31. In relazione all'art. 212, fino alla conclusione
favorevolmente della procedura di cui all'art. 219
eventualmente attivata in relazione alle attivita' di cui
al citato art. 212, sono fatti salvi i decreti ministeriali
adottati ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
32. Ai fini dell'applicazione dell'art. 240, per i
lavori per i quali la individuazione del soggetto
affidatario sia gia' intervenuta alla data di entrata in
vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, la proposta di
accordo bonario e' formulata dal responsabile del
procedimento secondo la disciplina anteriore alla entrata
in vigore della citata legge.
33. Ai fini dell'applicazione della disciplina
dell'arbitrato di cui all'art. 241 e seguenti restano in
vigore i criteri di determinazione del valore della lite e
le tariffe fissate, rispettivamente dall'art. 10, commi 1,
4, 5, e 6, e dall'allegato di cui al decreto ministeriale
2 dicembre 2000, n. 398, salvo quanto disposto dall'art.
252, comma 6.
34. In relazione alla disciplina dell'arbitrato, recata
dagli articoli 241, 242, 243:
a) dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il
richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi dalla
normativa previgente di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, contenuto nelle
clausole dei contratti di appalto gia' stipulati, deve
intendersi riferito ai collegi da nominare con le nuove
procedure secondo le modalita' previste dal codice e i
relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina ivi
fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la
costituzione di collegi arbitrali in difformita' alla
normativa abrogata a seguito dell'entrata in vigore del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del
1999, contenute nelle clausole di contratti o capitolati
d'appalto gia' stipulati alla data di entrata in vigore del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del
1999, a condizione che i collegi arbitrali medesimi
risultino gia' costituiti alla data di entrata in vigore
della presente disposizione;
b) sono fatte salve le procedure arbitrali definite o
anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della
legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, purche' risultino
rispettate le disposizioni relative all'arbitrato contenute
nel codice di procedura civile, ovvero nell'art. 32 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal
comma 16-sexies del citato decreto-legge n. 35 del 2005;
c) fatte salve le norme transitorie di cui alle
lettere a) e b), i giudizi arbitrali nei quali siano stati
gia' nominati i due arbitri delle parti, si svolgono
secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del
presente codice;
d) sono abrogate tutte le disposizioni che, in
contrasto con la disciplina del presente codice, prevedono
limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie
nella materia dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi, forniture, o contemplano arbitrati obbligatori. E'
salvo il disposto dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge
11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 8 agosto
1998, n. 267, e dell'art. 1, comma 2-quater, del
decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla
legge 8 aprile 2003, n. 15.
35. Ai fini dell'applicazione dell'art. 16, comma 4,
lettera h) dell'allegato XXI, fino all'entrata in vigore
del regolamento si applica l'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive
modificazioni.».
«Art. 256 (Disposizioni abrogate). - 1. A decorrere
dall'entrata in vigore del presente codice, sono o restano
abrogati:
gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, 351, 352, 353,
354 e 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
l'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e
l'art. 24 del regolamento approvato con regio decreto
20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e
integrazioni;
la legge 8 agosto 1977, n. 584;
l'art. 5, commi 4 e 5, e l'art. 32 della legge 3
gennaio 1978, n. 1;
gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n.
741;
l'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l'art. 4;
l'art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni dalla legge
26 aprile 1989, n. 155;
gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n.
428;
gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20
della legge 19 marzo 1990, n. 55;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 gennaio 1991, n. 55;
il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
l'art. 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
l'art. 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
l'art. 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502;
l'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
la legge 11 febbraio 1994, n. 109; e' fatto salvo
l'art. 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come
modificato dalla citata legge n. 109 del 1994;
l'art. 11 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 573;
il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito
con la legge 2 giugno 1995, n. 216;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
l'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
5 agosto 1997, n. 517;
l'art. 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
la legge 18 novembre 1998, n. 415;
il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio
1999, n. 22;
il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525;
gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3,
55, 57, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87,
comma 2, 88, commi 1, 2 e 3, 89, comma 3, 91, comma 4, 92,
commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 118, 119,
120, 121, 122, 142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi 1 e
2, 149, 150, 151 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
l'art. 32 del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
l'art. 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n.
205;
la legge 7 novembre 2000, n. 327;
l'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l'art. 10,
commi 1, 2, 4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata;
gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
l'art. 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n.
166;
il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30;
l'art. 5, commi da 1 a 13, e commi 16-sexies e
16-septies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
gli articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies del
decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge
25 giugno 2005, n. 109;
l'art. 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62;
l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005,
n. 90, convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152;
l'art. 14-vicies-ter, comma 1, lettera c) del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella
legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente alle parole "i
criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa e";
il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189,
recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n.
190 del 2002;
il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, recante
"Finanza di progetto - Disciplina delle procedure in corso
i cui avvisi indicativi, pubblicati prima della data del
31 gennaio 2005, non contengano l'indicazione espressa del
diritto di prelazione a favore del promotore";
l'art. 1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre
2005, n. 266;
l'art. 2, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248;
l'art. 19 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31.
2. In relazione all'art. 141, comma 4, ultimo periodo,
resta abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura
regolamentare, anteriore alla data di entrata in vigore
della legge 1° agosto 2002, n. 166.
3. Sono o restano abrogati tutti gli speciali riti
processuali in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture, diversi da quelli di cui all'art. 245.
4. Il regolamento di cui all'art. 5 elenca le norme
abrogate, con decorrenza dall'entrata in vigore del
regolamento medesimo, anche in relazione alle disposizioni
contenute nei seguenti atti:
gli articoli 337, 338; 342; 343; 344; 348 della legge
20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 marzo 1999, n. 117;
il decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554;
il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34;
il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile
2002, n. 101;
il decreto del Ministro delle infrastrutture e
trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del
contraente generale;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
18 novembre 2005, recante "affidamento e gestione dei
servizi sostitutivi di mensa".
5. Gli altri regolamenti e decreti ministeriali
previsti dal presente codice, ove sono destinati a
sostituire precedenti regolamenti e decreti ministeriali,
elencano le norme abrogate, con decorrenza dalla loro
entrata in vigore.».
«Allegato XXI
(Omissis).
Art. 28 (Verifica attraverso strutture tecniche
dell'amministrazione). - 1. La stazione appaltante provvede
all'attivita' di verifica della progettazione attraverso
strutture e personale tecnico della propria
amministrazione, ovvero strutture tecniche di altre
amministrazioni di cui puo' avvalersi ai sensi dell'art.
33, comma 3, del codice.
2. Le strutture di cui al comma 1 che possono svolgere
l'attivita' di verifica dei progetti sono:
a) per lavori di importo superiore a 20 milioni di
euro, l'unita' tecnica della stazione appaltante
accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN
ISO/IEC 17020, quale organismo di ispezione di Tipo B;
b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di
euro:
l'unita' tecnica di cui alla lettera a);
gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti
ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;
gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti
dotate di un sistema di gestione per la qualita' ove il
progetto sia stato redatto da progettisti interni.
3. Per sistema di gestione per la qualita', ai fini di
cui al comma 1, si intende un sistema coerente con
requisiti della norma UNI EN ISO 9001.
Per un periodo di due anni dalla data di entrata in
vigore del presente allegato le strutture tecniche
dell'ammisistrazione sono esentate dal possesso della
certificazione UNI EN ISO 9001.
4. Ferme restando le competenze del Ministero dello
sviluppo economico in materia di vigilanza sugli organismi
di accreditamento, il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, tramite il servizio tecnico centrale, e' organo
di accreditamento delle unita' tecniche delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e degli organismi statali di diritto pubblico ai sensi
delle norme europee UNI EN ISO 9001 ed UNI GEI EN ISO/IEC
17020 per gli organismi di ispezione di Tipo B, sulla base
di apposito regolamento tecnico predisposto dal Consiglio
stesso sentiti gli enti nazionali di accreditamento
riconosciuti a livello europeo, emanato con decreto del
Ministro delle infrastrutture. Per le finalita' di cui al
presente comma le amministrazioni pubbliche possono
avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
5. Per le amministrazioni pubbliche che non si
avvalgono delle disposizioni di cui al comma 4
l'accreditamento dell'organismo di ispezione di Tipo B e
l'accertamento del sistema di gestione per la qualita'
coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001
dovranno essere rilasciati, rispettivamente, da enti
partecipanti all'European Cooperation for Accreditation
(EA) e da organismi di certificazione, accreditati da enti
partecipanti all'European Cooperation for Accreditation
(EA).
(Omissis).».
«Art. 37 (Le garanzie). - 1. Il soggetto incaricato
dell'attivita' di verifica deve essere munito, dalla data
di accettazione dell'incarico, di una polizza di
responsabilita' civile professionale per i rischi derivanti
dall'attivita' di propria competenza avente le seguenti
caratteristiche e durata:
a) nel caso di polizza specifica limitata
all'incarico di validazione del progetto preliminare, la
polizza medesima deve avere durata fino alla data di
approvazione del progetto definitivo da parte della
stazione appaltante;
b) nel caso di polizza specifica limitata
all'incarico di verifica ai fini della validazione del
progetto definitivo, la polizza medesima dovra' avere
durata fino alla approvazione del progetto esecutivo da
parte della stazione appaltante;
c) tutte le polizze suddette dovranno avere un
massimale non inferiore al 5 per cento del valore
dell'opera, con il limite di cinque milioni di euro;
d) nel caso in cui l'affidatario dell'incarico di
validazione sia coperto da una polizza professionale
generale per l'intera attivita', detta polizza deve essere
integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia
di assicurazione che garantisca le condizioni di cui ai
punti a), b), c) per lo specifico progetto.
2. Il premio relativo a tale copertura assicurativa e'
a carico della Amministrazione di appartenenza del soggetto
incaricato dell'attivita' di verifica, mentre sara' a
carico del soggetto affidatario, qualora questi sia
soggetto esterno.».



 
Art. 3.
Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 settembre 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Matteoli, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Maroni, Ministro dell'interno
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare
Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni

Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
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