Gazzetta n. 231 del 2 ottobre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 12 settembre 2008 |
Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore del personale dipendente dalla Brancato Luciano D.I., in Fiumicino. (Decreto n. 54). |
|
|
IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO per il Lazio
Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi; Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 1190, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilita' per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2007, la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali; Visto il decreto n. 40975 del 22 maggio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad alcune regioni; Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto interministeriale, relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione di determinati programmi; Visto il decreto n. 42133 del 9 novembre 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle regioni; Vista la tabella di cui all'art. 1 di tale decreto inter-ministeriale, relativa, tra l'altro, alla destinazione di 5,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale per la regione Lazio; Visto il decreto n. 42531 dell'8 gennaio 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con il quale l'importo complessivo di cui all'art. 7 del citato decreto n. 40975, viene incrementato di un milione di euro; Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dal Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'assessore al lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi, cosi' come integrato dall'addendum del 17 ottobre 2007; Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 20 aprile 2007, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della regione Lazio, di Italia Lavoro S.p.A. e delle parti sociali; Vista la nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007; Visto l'accordo sottoscritto tra le parti sociali, in data 19 novembre 2007, presso la regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili, relativo alla richiesta dei benefici della C.I.G.S. in deroga per un numero massimo di tre lavoratori in forza alla ditta individuale Brancato Luciano, con decorrenza dall'8 ottobre 2007 fino al 31 dicembre 2007; Considerato che, nel verbale del suddetto accordo del 19 novembre 2007, la regione Lazio esprime parere favorevole a tale richiesta; Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa (redatta su modello CIGS/SOLID-l), datata 27 novembre 2007, recante la richiesta del predetto trattamento in favore di tre lavoratori occupati presso l'unita' aziendale sita in via dell'Aeroporto, n. 235 - 00054 Fiumicino (Roma), per il periodo corrente dall'8 ottobre 2007 al 31 dicembre 2007, con sospensione a zero ore senza rotazione; Considerato che l'istanza predetta e' pervenuta in data 26 marzo 2008, in copia, dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione alla quale era stata erroneamente inviata dalla ditta richiedente in data 29 novembre 2007; Attesa la relazione ispettiva redatta dal Servizio ispezione del lavoro della Direzione provinciale del lavoro di Roma, con relativi allegati, pervenuta in data 2 luglio 2008 - in riscontro alla richiesta di accertamento avanzata alla predetta D.P.L. in data 8 aprile 2008 e sollecitata in data 8 maggio 2008 - concernente le risultanze emerse dalle verifiche relative agli accertamenti di rito; Visto il verbale di supplemento ispettivo - richiesto a seguito dei rilievi formulati nella predetta relazione ispettiva - pervenuto in data 4 settembre 2008 e considerata, in particolare, la dichiarazione della Shell Italia S.p.A., datata 3 giugno 2008, con la quale si certifica la chiusura «per lavori di ristrutturazione» dell'unita' aziendale interessata al trattamento, per il periodo dall'8 ottobre al 20 dicembre 2007; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare, con modifica del periodo di riferimento, la concessione del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati; Decreta:
Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 18 dicembre 2007, in favore del personale della Brancato Luciano D.I., con sede legale in Fiumicino (Roma), via dell'Aeroporto n. 235, per un numero massimo di tre lavoratori, in forza all'unita' aziendale ivi ubicata, di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dall'8 ottobre 2007 al 20 dicembre 2007 - a parziale modifica di quanto richiesto nell'istanza e in altra documentazione prodotta dalla ditta - a zero ore senza rotazione e con pagamento anticipato ai lavoratori da parte della ditta medesima. |
| Art. 2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, e' tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianita' presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, quadro, intermedio) e del rispetto dell'incumulabilita' con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico di altro ente statale o della regione. |
| Art. 3. La ditta predetta e' tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento - composto da un massimo mensile di 3 lavoratori per il periodo corrente dall'8 ottobre 2007 al 20 dicembre 2007 - con tutti i dati necessari, nonche' le eventuali variazioni all'elenco stesso. |
| Art. 4. 1. La ditta predetta, inoltre, ai sensi del punto 6) dell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dovra' comunicare, per ogni mese di riferimento, sugli appositi modelli, alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, ad Italia Lavoro S.p.A., alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio l'elenco dei lavoratori che hanno beneficiato dell'intervento e, per ogni lavoratore, il periodo e le ore di effettivo utilizzo della C.I.G.S. 2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la ditta provvedera', in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5. |
| Art. 5. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 19 marzo 2007, cosi' come integrato dall'addendum del 17 ottobre 2007, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate con l'art. 7 del decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007, con la tabella di cui all'art. 1 del decreto interministeriale n. 42133 del 9 novembre 2007 e con l'art. 1 del decreto interministeriale n 42531 dell'8 gennaio 2008. |
| Art. 6. 1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione regionale del lavoro per il lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi. 2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007. 3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili. 4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attivita', anche tramite relazioni con il referente della societa', proseguira' la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2. 5. La ditta fornira' ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, utilizzando i format preposti ed inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente. 6. Sara' cura di Italia Lavoro S.p.A. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 settembre 2008 Il direttore regionale: Buonomo |
|
|
|