Gazzetta n. 232 del 3 ottobre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 23 settembre 2008
Modifiche ed integrazioni all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante la disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», ed in particolare l'art. 36;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, concernente il «Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2007, recante «Modifiche ed integrazioni all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. "340»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 27 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006, concernente i requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attivita' soggette ai controlli antincendio;
Ritenuto di dover modificare ed aggiornare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas combustibili per autotrazione al fine di disciplinare le modalita' di erogazione multiprodotto di carburanti liquidi e gassosi;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 e successive modificazioni;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
Decreta:

Art. 1. Modifiche all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica
n. 340/2003

1. Al fine di disciplinare le modalita' di erogazione multiprodotto di carburanti liquidi e gassosi, e fermo restando il divieto di erogazione contemporanea da un unico apparecchio di distribuzione multiprodotto di carburanti liquidi con G.P.L. o gas naturale, nonche' di G.P.L. con gas naturale, all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, sono apportate le modifiche e le integrazioni indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 settembre 2008

Il Ministro dell'interno
Maroni
Il Ministro dello sviluppo economico
Scajola
 
Allegato 1

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ALLEGATO A DEL DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 24 OTTOBRE 2003, N. 340.

All'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Al punto 13.1.3 - Impianti misti - punto 1, lettera c) dopo la parola «gasolio)»", sono aggiunte le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto al punto 15.3 in merito alle modalita' di erogazione multiprodotto di carburanti liquidi e gassosi».
2. Al punto 13.1.3 - Impianti misti - punto 1, alla lettera d) sono aggiunte infine le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto al punto 15.3 in merito alle modalita' di erogazione multiprodotto di carburanti liquidi e gassosi"».
3. Al punto 15.3 - Operazioni di erogazione e' aggiunto il seguente punto:
«3. L'erogazione di carburanti liquidi e gassosi mediante apparecchi di distribuzione multiprodotto e' consentita a condizione che l'erogazione contemporanea dei carburanti, dal medesimo apparecchio multiprodotto, avvenga esclusivamente secondo le seguenti modalita':
a) benzina o gasolio con benzina o gasolio;
b) gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) con gas di petrolio liquefatto (G.P.L.);
c) gas naturale con gas naturale.
A tal fine deve essere automaticamente impedita l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi con G.P.L. o gas naturale, nonche' di G.P.L. con gas naturale, mediante l'installazione di apposite valvole di intercettazione posizionate lungo le tubazioni di adduzione dei diversi carburanti all'apparecchio multiprodotto»."
 
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