Gazzetta n. 232 del 3 ottobre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 11 settembre 2008
Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione degli incendi e di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. "229», ed in particolare l'art. 36;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 131 del 6 giugno 2002, recante «Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 dell'11 luglio 2002, che ha sostituito l'allegato al decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 27 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006, concernente i requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attivita' soggette ai controlli antincendio;
Ritenuto di dover modificare ed aggiornare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas combustibili per autotrazione al fine di consentire il rifornimento con modalita' self-service degli autoveicoli alimentati a gas naturale e disciplinare le modalita' di erogazione multiprodotto di carburanti liquidi e gassosi;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 e successive modificazioni;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
Decreta:

Art. 1. Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto ministeriale
24 maggio 2002

1. Al fine di consentire il rifornimento con modalita' self-service degli autoveicoli alimentati a gas naturale e disciplinare le modalita' di erogazione multiprodotto di carburanti liquidi e gassosi, all'allegato al decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002, come sostituito dal decreto del Ministro dell'interno 28 giugno 2002, sono apportate le modifiche e le integrazioni indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Commercializzazione CE

1. All'art. 5 del decreto del Ministero dell'interno 24 maggio 2002, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al primo periodo del precedente comma si applicano anche ai prodotti provenienti dalla Turchia, ovvero da uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), firmatari dell'accordo SEE.».
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 settembre 2008
Il Ministro: Maroni
 
Allegato 1

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ALLEGATO AL DECRETO DEL MINISTRO
DELL'INTERNO 24 MAGGIO 2002

All'allegato al decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Al punto 2.7.5 - Apparecchi di distribuzione automatici - l'ultimo capoverso e' soppresso e sono aggiunti infine i seguenti capoversi:
«Gli apparecchi di distribuzione automatici del tipo self-service devono essere dotati di pistola di erogazione conforme a quanto specificato dal regolamento ECE-ONU R110 e dalla prEN 13638 e adatta all'alloggiamento del connettore di carica di qualsiasi veicolo alimentato a gas naturale, che sia conforme agli standard ISO 15501-1:2000 e ISO 15501-2:2000. La pistola deve garantire l'erogazione solo ad accoppiamento avvenuto ed il suo impiego deve risultare agevole.
In prossimita' dell'apparecchio di distribuzione deve essere installato un dispositivo che comanda l'erogazione del gas mediante l'azione manuale sul dispositivo stesso. Il rilascio del dispositivo determina l'immediato blocco dell'erogazione che puo' riprendere solo previo consenso da parte del personale addetto all'impianto.
In prossimita' dell'apparecchio di distribuzione deve essere posizionato un sistema di comunicazione che permetta all'utente di ricevere assistenza da parte del personale addetto.
Deve essere installato almeno un punto di controllo a distanza dell'apparecchio di distribuzione dal quale il personale addetto possa comandare l'interruzione dell'erogazione.
Sull'apparecchio di distribuzione automatico devono essere previsti dispositivi di segnalazione all'utente ed al personale addetto del corretto riposizionamento della pistola di erogazione nell'apposito alloggiamento.
L'erogazione di carburanti liquidi e gassosi mediante apparecchi di distribuzione multiprodotto e' consentita a condizione che l'erogazione contemporanea dei carburanti, dal medesimo apparecchio multiprodotto, avvenga esclusivamente secondo le seguenti modalita':
a) benzina o gasolio con benzina o gasolio;
b) gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) con gas di petrolio liquefatto (G.P.L.);
c) gas naturale con gas naturale.
A tal fine deve essere automaticamente impedita l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi con G.P.L. o gas naturale, nonche' di G.P.L. con gas naturale, mediante l'installazione di apposite valvole di intercettazione posizionate lungo le tubazioni di adduzione dei diversi carburanti all'apparecchio multiprodotto."
2. Al punto 3.2 - Impianti misti - lettera c) dopo le parole «sicurezza interna di 8 m» sono aggiunte le seguenti parole «, fatto salvo quanto previsto al punto 2.7.5 in merito alle modalita' di erogazione multiprodotto di carburanti liquidi e gassosi».
3. Il punto 4.1.2 - Rifornimento, e' sostituito dal seguente:
«4.1.2 - Rifornimento.
Il rifornimento degli autoveicoli deve essere eseguito da personale addetto all'impianto, salvo nel caso in cui venga utilizzato un apparecchio di distribuzione automatico, adatto per il funzionamento in modalita' self-service".
4. Al punto 4.5 - Segnaletica di sicurezza, sono aggiunti infine i seguenti capoversi:
«In prossimita' dell'apparecchio di distribuzione automatico di tipo self-service deve essere presente la segnaletica che riporti chiaramente le seguenti avvertenze e limitazioni:
che il prodotto distribuito e' gas naturale compresso (metano);
che il rifornimento con modalita' self-service e' consentito solo se il veicolo e' dotato di connettore di tipo unificato ISO 14469.1 ubicato all'esterno del vano motore in posizione ben visibile e facilmente accessibile; in mancanza dei suddetti requisiti il veicolo non puo' essere rifornito;
che nell'area, nel raggio di 6 metri dal perimetro dell'apparecchio di distribuzione, e' vietato:
utilizzare apparati non adeguatamente protetti dal rischio d'innesco, ivi compresi i telefoni cellulari;
fumare, anche a bordo del veicolo;
accendere o far circolare fiamme libere;
il divieto di riempire recipienti mobili (bombole).
Inoltre l'utente deve essere opportunamente guidato nelle operazioni di rifornimento da apposita segnaletica collocata in posizione ben visibile contenente le informazioni di cui al successivo punto 4.7.1»".
5. Al titolo IV - Norme di esercizio, sono aggiunti i seguenti punti:
«4.7. Funzionamento in modalita' self-service.
E' consentito il rifornimento in modalita' self-service, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente regola tecnica, unicamente nell'ambito degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione.
E' consentito il funzionamento in modalita' self-service solo se presso l'impianto e' presente un addetto in grado di intervenire con cognizione di causa e tempestivamente in caso di emergenza. A tal fine l'addetto deve seguire un corso antincendio per attivita' a rischio di incendio elevato ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1998 e acquisire la perfetta conoscenza del piano di emergenza e delle relative modalita' di intervento per mettere in sicurezza l'impianto.
In assenza di tali requisiti, il rifornimento self-service e' vietato e deve essere materialmente impedito.
L'addetto deve verificare che il veicolo sia in possesso dei requisiti per l'accesso al servizio self-service, compresi gli aspetti relativi alla validita' delle bombole installate.
4.7.1 Istruzioni per gli utenti del distributore self-service.
In prossimita' degli apparecchi di distribuzione, idonea cartellonistica deve indicare le seguenti istruzioni che l'utente e' tenuto a rispettare:
per ogni informazione relativa all'operazione di erogazione, contattare il personale addetto attraverso il previsto sistema di segnalazione;
in caso di necessita' premere il pulsante di emergenza;
prima del rifornimento, spegnere il motore e azionare il freno di stazionamento;
rimuovere il cappuccio antipolvere dal connettore di rifornimento del veicolo;
collegare correttamente la pistola di erogazione al connettore di rifornimento del veicolo;
azionare il dispositivo che comanda l'erogazione del gas ed accertarsi che il rifornimento avvenga regolarmente;
al completamento dell'operazione di rifornimento, scollegare con cautela la pistola di erogazione dal connettore di rifornimento del veicolo;
riporre la pistola di erogazione nella posizione corretta nell'apposito alloggiamento sull'erogatore;
riposizionare il cappuccio antipolvere sul connettore di rifornimento del veicolo"».
 
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