Gazzetta n. 232 del 3 ottobre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 25 settembre 2008 |
Cessazione degli effetti del decreto 11 febbraio 2008, recante disposizioni transitorie per l'uso della varieta' di vite «Tocai friulano» e del sinonimo «Friulano» nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino, dei vini a denominazione di origine della regione Friuli-Venezia Giulia, e l'adozione delle disposizioni definitive per l'uso del sinonimo «Friulano». |
|
|
IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 118 del 4 maggio 2002, che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli; Visto l'allegato II del citato regolamento (CE) n. 753/2002, contenente i nomi della varieta' di vite o i loro sinonimi comprendenti un'indicazione geografica che possono figurare in etichettatura dei vini, conformemente alla deroga di cui all'art. 19, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 753/2002, tra i quali figurano in particolare, per l'Italia, la varieta' di vite «Tocai Friulano» e il relativo sinonimo «Tocai Italico», per un periodo transitorio d'uso, fino al 31 marzo 2007; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 182 del 7 agosto 2007, concernente disposizioni transitorie per l'uso del sinonimo «Friulano», della varieta' di vite «Tocai friulano», nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino dei vini a denominazione di origine della regione Friuli-Venezia Giulia; Viste le ordinanze n. 5820/2007 e n. 5821/2007 del 17 dicembre 2007 con le quali il Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione II ter, in accoglimento dei relativi ricorsi, ha dichiarato parzialmente sospesa l'efficacia del richiamato decreto 31 luglio 2007 ed ha disposto che, nelle more del pronunciamento della Corte di giustizia U.E. sulle istanze pregiudiziali avanzate dallo stesso T.A.R. del Lazio (cause riunite C-23/07 e C-24/07), e' lecito l'uso del nome della varieta' di vite «Tocai friulano» in ambito nazionale, nonche' del sinonimo «Friulano» per le aziende a tanto interessate, sia in ambito nazionale che per i vini destinati all'esportazione; Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 42 del 19 febbraio 2008, con il quale, in esecuzione delle predette ordinanze, sono state emanate le disposizioni transitorie per l'uso della varieta' di vite «Tocai friulano» e del sinonimo «Friulano» nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino dei vini a denominazione di origine della regione Friuli-Venezia Giulia; Visto il regolamento (CE) del 4 aprile 2007, n. 382, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002, con il quale a decorrere dal 1° aprile 2007 la commissione ha soppresso le denominazioni «Tocai friulano» e «Tocai italico» dal citato allegato II e ha sostituito, in questo allegato, la denominazione «Tocai friulano» con la nuova denominazione «Friulano»; Vista l'ordinanza resa dalla Corte di giustizia U.E. - Seconda sezione - in data 12 giugno 2008 sui citati procedimenti riuniti C-23/07 e C-24/07, con la quale in particolare viene dichiarata la conformita' delle predette disposizioni regolamentari della Commissione ai fondamenti normativi del Trattato U.E., nonche' ai principi di diritto internazionale relativi ai trattati ed agli articoli 22-24 dell'accordo TRIPS; Considerato che l'amministrazione e' tenuta a dare esecuzione alla predetta ordinanza della Corte di giustizia U.E.; Ritenuto di dover adottare, conformemente alla citata sentenza, le opportune disposizioni nazionali al fine di consentire in termini definitivi l'utilizzo del sinonimo «Friulano» nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine della regione Friuli-Venezia Giulia; Ritenuto altresi' di dover stabilire le disposizioni per consentire lo smaltimento dei vini detenuti presso le ditte imbottigliatrici, confezionati ed etichettati in conformita' alle disposizioni di cui al citato decreto 11 febbraio 2008; Decreta:
Art. 1. 1. In esecuzione dell'ordinanza della Corte di giustizia U.E. in data 12 giugno 2008 dell'Unione europea richiamata in premessa, cessano gli effetti del decreto ministeriale 11 febbraio 2008 parimenti richiamato in premessa. |
| Art. 2. 1. Sono rese definitive le disposizioni di cui all'articolo unico del decreto ministeriale 31 luglio 2007 richiamato in premessa, concernenti l'iscrizione nel registro nazionale delle varieta' di vite del sinonimo «Friulano», della varieta' di vite «Tocai friulano» e la designazione e presentazione della relativa tipologia di vino dei vini a denominazione di origine della regione Friuli-Venezia Giulia. |
| Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. I quantitativi di prodotto detenuti presso le ditte imbottigliatrici, confezionati e designati con la denominazione «Tocai friulano», conformemente alle disposizioni di cui all'articolo unico, lettera b) del citato decreto 11 febbraio 2008, possono essere commercializzati, in ambito nazionale, fino ad esaurimento delle scorte, purche' le medesime ditte comunichino all'ufficio dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari competente per territorio, entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i predetti quantitativi di prodotto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 settembre 2008 Il Ministro: Zaia |
|
|
|