| 
| Gazzetta n. 234 del 6 ottobre 2008 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2008, n. 153 |  | Regolamento recante modifiche al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per  l'esecuzione  del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in   materia   di   guardie  particolari,  istituti  di  vigilanza  e investigazione privata. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto  il  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;
 Visto  il  regolamento di esecuzione del citato testo unico, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
 Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Acquisito  il parere dell'Autorita' Garante della concorrenza e del mercato;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 aprile 2008;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2008;
 Sulla proposta del Ministro dell'interno;
 E m a n a
 il seguente regolamento:
 Art. 1. Modifiche  al Titolo IV del regolamento di esecuzione del testo unico delle  leggi  di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, di cui al
 regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
 1. Al titolo IV del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi  di  pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, di cui al regio decreto   6 maggio   1940,   n.   635,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 249, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
 «La  dichiarazione  deve  essere  sottoscritta  dal  rappresentante dell'ente  o dal proprietario e dai guardiani e deve essere corredata dai  documenti  atti  a  dimostrare  il  possesso, nei guardiani, dei requisiti  prescritti  dall'articolo 138  della  legge, nonche' della documentazione  attestante l'adempimento, nei confronti del personale dipendente, degli obblighi assicurativi e previdenziali.»;
 b) l'articolo 250 e' sostituito dal seguente:
 «Art.  250.  -  1.  Constatato  il  possesso dei requisiti anche di ordine  professionale  prescritti  dalla  legge, il prefetto rilascia alle guardie particolari il decreto di approvazione. Sono fatte salve le  disposizioni  di  legge  o  adottate  in base alla legge che, per servizi determinati, prescrivono speciali requisiti.
 2.  Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare di cittadini appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione, il prefetto tiene  conto  dei  controlli e delle verifiche effettuati nello Stato d'origine, per lo svolgimento della medesima attivita'.
 3.  Ottenuta  l'approvazione,  le  guardie  particolari  addette ai servizi di cui all'articolo 256-bis, comma 2, prestano giuramento con la  seguente  formula:  "Giuro  di  osservare lealmente le leggi e le altre  disposizioni  vigenti  nel  territorio  della  Repubblica e di adempiere  le  funzioni  affidatemi  con  coscienza  e diligenza, nel rispetto dei diritti dei cittadini.".
 4.  Per  l'esercizio  da  parte  delle guardie giurate di pubbliche funzioni  attribuite dalla legge si applica la formula del giuramento di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1946, n. 478.
 5.  Le  disposizioni  sul  giuramento non si applicano alle guardie particolari    giurate    che    svolgono    i    servizi    di   cui all'articolo 260-bis, comma 2.
 6.  Il  giuramento,  quando  e'  prescritto, e' prestato innanzi al prefetto  o funzionario da questi delegato, che ne fa attestazione in calce  al  decreto  del  prefetto;  la guardia particolare e' ammessa all'esercizio delle funzioni dopo la prestazione del giuramento.
 7.  Fatte  salve  le altre responsabilita' previste dalla legge, lo svolgimento  di  attivita'  per  le quali e' prescritto il giuramento senza  che  lo stesso sia stato prestato costituisce abuso del titolo autorizzatorio, ai sensi dell'articolo 10 della legge.»;
 c) all'articolo 251 il primo comma e' sostituito dal seguente:
 «Con  uno  stesso  decreto  di approvazione una guardia particolare puo' essere autorizzata alla custodia di piu' proprieta' appartenenti a  persona  od  enti  diversi, ovvero a prestare servizio presso piu' istituti  di  vigilanza  appartenenti allo stesso titolare, ovvero ad una  medesima  societa' o da questa controllati, secondo le modalita' regolate   da   apposito   accordo   sindacale   nazionale   tra   le organizzazioni  imprenditoriali  e  sindacali  comparativamente  piu' rappresentative  sul  piano  nazionale,  fatte  salve le disposizioni vigenti   a  tutela  della  sicurezza  e  del  lavoro  delle  guardie particolari e le prescrizioni imposte dall'autorita' per le finalita' di vigilanza previste dalla legge.»;
 d) l'articolo 252 e' sostituito dal seguente:
 «Art.  252.  - 1. Salvo quanto disposto da leggi speciali, quando i beni che le guardie particolari sono chiamate a custodire siano posti nel  territorio  di  province  diverse, il decreto di approvazione e' rilasciato  dal  prefetto  che  ha  ricevuto  la  domanda,  sentiti i prefetti  delle  province  interessate, sempre che siano garantite la sicurezza  delle  guardie  particolari,  anche  in rapporto ai limiti della durata giornaliera del lavoro e la qualita' dei servizi."»;
 e) dopo l'articolo 252 e' inserito il seguente:
 «Art.  252-bis.  -  1.  Le  guardie particolari sono iscritte in un apposito  registro  della  prefettura,  nel  quale  sono annotati gli istituti  e  gli  altri soggetti presso cui prestano o hanno prestato servizio  e  tutte le variazioni relative al rapporto di servizio, la formazione   acquisita,   l'impiego  prevalente  nell'anno,  nonche', succintamente, i motivi di cessazione dal servizio.
 2.  Nel  caso  di variazione del datore di lavoro, l'iscrizione nel registro  di  cui  al  comma 1 consente l'approvazione del decreto di nomina,  anche  in  altre  province,  con  le  procedure semplificate definite dal Ministero dell'interno.
 3.  Il  Ministero dell'interno assicura il collegamento informatico dei  registri  delle prefetture, al fine di realizzare un'unica banca dei  dati  nazionale degli operatori di sicurezza privata, alla quale possono  accedere  gli uffici preposti alle attivita' di controllo e, per  i  rispettivi  compiti  istituzionali, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.»;
 f) l'articolo 254 e' sostituito dal seguente:
 «Art.  254.  - 1. Le guardie particolari vestono l'uniforme, o, per particolari  esigenze,  portano il distintivo, da approvarsi, l'una e l'altro,  dal  prefetto  su  domanda  del  datore di lavoro dal quale dipendono.
 2.  Si  applicano  alla  divisa  e  al  distintivo  le disposizioni dell'articolo 230 del presente regolamento.
 3.  Le  disposizioni del comma 1 non si applicano ai titolari degli istituti  di investigazione privata ed agli investigatori dipendenti, i  quali  sono  tenuti  a  dimostrare  la  propria  qualita', ad ogni richiesta   da   parte  di  chiunque  vi  abbia  interesse,  mediante l'esibizione  di  un  tesserino  conforme  al  modello  approvato con decreto  del  Ministro  dell'interno,  nel  quale  sono  riportate le generalita',  gli estremi della licenza e l'indicazione dell'istituto cui appartengono.
 4.   Nei   confronti  del  personale  ammesso  ai  servizi  di  cui all'articolo 260-bis,  comma 2,  trovano applicazione le disposizioni sull'uniforme vigenti nello Stato di stabilimento."»;
 g) dopo l'articolo 256 e' inserito il seguente:
 «Art.  256-bis.  -  1. Sono  disciplinate  dagli articoli 133 e 134 della legge tutte le attivita' di vigilanza e custodia di beni mobili o  immobili  per  la legittima autotutela dei diritti patrimoniali ad essi inerenti, che non implichino l'esercizio di pubbliche funzioni o lo   svolgimento   di  attivita'  che  disposizioni  di  legge  o  di regolamento riservano agli organi di polizia.
 2.   Rientrano,   in   particolare,   nei   servizi   di  sicurezza complementare,  da  svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate, salvo  che  la  legge  disponga  diversamente  o vi provveda la forza pubblica, le attivita' di vigilanza concernenti:
 a) la  sicurezza  negli  aeroporti,  nei  porti,  nelle  stazioni ferroviarie,  nelle  stazioni  delle  ferrovie  metropolitane e negli altri  luoghi  pubblici  o aperti al pubblico specificamente indicati dalle  norme  speciali,  ad  integrazione  di quella assicurata dalla forza pubblica;
 b) la  custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, nei casi previsti dalle disposizioni in  vigore  o  dalle  prescrizioni  dell'autorita', ferme restando le disposizioni  vigenti  per garantire la sicurezza della custodia, del trasporto e della scorta;
 c) la  custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri beni o titoli di valore; nonche' la vigilanza nei luoghi in cui vi e' maneggio  di  somme  rilevanti  o  di  altri  titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi;
 d) la  vigilanza  armata  mobile  e gli interventi sugli allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza;
 e) la  vigilanza  presso  infrastrutture del settore energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio  di impatto ambientale, ed ogni altra infrastruttura che puo' costituire,  anche  in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della   sicurezza   o   dell'incolumita'   pubblica  o  della  tutela ambientale.
 3.  Rientra  altresi'  nei  servizi  di  sicurezza complementare la vigilanza  presso  tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari,  centri  direzionali,  industriali  o  commerciali ed altre simili   infrastrutture,   quando   speciali  esigenze  di  sicurezza impongono  che i servizi medesimi siano svolti da guardie particolari giurate.»;
 h) l'articolo 257 e' sostituito dal seguente:
 «Art.  257.  -  1.  La  domanda  per ottenere la licenza prescritta dall'articolo 134  della legge per le attivita' di vigilanza e per le altre attivita' di sicurezza per conto dei privati, escluse quelle di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni, contiene:
 a) l'indicazione   del   soggetto   che   richiede   la  licenza, dell'institore o del direttore tecnico preposto all'istituto o ad una sua  articolazione secondaria, nonche' degli altri soggetti provvisti di  poteri  di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti;
 b) la   composizione   organizzativa   e  l'assetto  proprietario dell'istituto,  con  l'indicazione,  se  sussistenti, dei rapporti di controllo  attivi o passivi e delle eventuali partecipazioni in altri istituti;
 c) l'indicazione  dell'ambito  territoriale,  anche in province o regioni  diverse,  in  cui  l'istituto  intende  svolgere  la propria attivita',  precisando  la  sede  legale,  nonche'  la sede o le sedi operative   e   quella   della   centrale   operativa,   qualora  non corrispondenti;
 d) l'indicazione    dei   servizi   per   i   quali   si   chiede l'autorizzazione,  dei  mezzi  e  delle  tecnologie  che si intendono impiegare.
 2. Anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 136, comma primo, della  legge,  la  domanda  e' corredata del progetto organizzativo e tecnico-  operativo  dell'istituto,  con l'indicazione del tempo, non superiore  a  sei  mesi,  necessario  all'attivazione  dello  stesso, nonche' della documentazione comprovante:
 a) il  possesso  delle  capacita'  tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unita' operative dell'istituto;
 b) la  disponibilita'  dei  mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attivita' da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore.
 3.  Alla  domanda occorre altresi' unire il progetto di regolamento tecnico  dei  servizi che si intendono svolgere, che dovra' risultare adeguato,  per  mezzi  e  personale,  alla  tipologia  degli  stessi, all'ambito  territoriale richiesto, alla necessita' che sia garantita la  direzione,  l'indirizzo  unitario  ed il controllo dell'attivita' delle  guardie  particolari  giurate  da  parte  del  titolare  della licenza,  o  degli addetti alla direzione dell'istituto, nonche' alle locali condizioni della sicurezza pubblica.
 4.  Con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'Ente nazionale di unificazione e la Commissione di cui all'articolo 260-quater, sono determinate, anche al fine di meglio definire la capacita' tecnica di cui  all'articolo 136 della legge, le caratteristiche minime cui deve conformarsi  il  progetto  organizzativo  ed  i  requisiti  minimi di qualita'  degli  istituti e dei servizi di cui all'articolo 134 della legge,  nonche'  i  requisiti  professionali  e  di capacita' tecnica richiesti  per  la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi  organizzativi. Sono fatte salve le disposizioni di legge o adottate  in base alla legge che, per determinati servizi, materiali, mezzi   o   impianti,   prescrivono  speciali  requisiti,  capacita', abilitazioni o certificazioni.»;
 i)  dopo l'articolo 257 sono inseriti i seguenti:
 «Art.  257-bis.  - 1. La licenza prescritta dall'articolo 134 della legge  per  le  attivita'  di  investigazione, ricerche e raccolta di informazioni  per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli ammanchi  di  merce  ed  alle  differenze  inventariali  nel  settore commerciale,    e'    richiesta   dal   titolare   dell'istituto   di investigazioni  e  ricerche  anche  per coloro che, nell'ambito dello stesso    istituto,   svolgono   professionalmente   l'attivita'   di investigazione e ricerca.
 2. La relativa domanda contiene:
 a) l'indicazione dei soggetti per i quali la licenza e' richiesta e  degli altri soggetti di cui all'articolo 257, comma 1, lettera a), se esistenti;
 b) l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 257, comma 1, lettera b);
 c) le   altre   indicazioni  di  cui  all'articolo 257,  comma 1, lettere c) e d).
 3.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le altre disposizioni dell'articolo 257.  A  tal  fine, il decreto previsto dal comma 4 del medesimo  articolo 257  prevede,  sentite  le  Regioni,  i  requisiti formativi  minimi ad indirizzo giuridico e professionale ed i periodi minimi di tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza.
 4.  Nulla  e'  innovato  relativamente  all'autorizzazione prevista dall'articolo 222  delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attivita' indicate nell'articolo 327-bis del medesimo codice.
 Art.  257-ter.  -  1. Qualora nulla osti al rilascio della licenza, l'ufficio  comunica  all'interessato  il  termine,  non  superiore  a sessanta  giorni,  entro  il  quale  il  provvedimento e' rilasciato, previa esibizione della documentazione comprovante:
 a) l'attivazione   degli  adempimenti  relativi  all'assolvimento degli   obblighi  assicurativi  e  previdenziali  nei  confronti  del personale   dipendente,   nel   numero   e  con  le  professionalita' occorrenti;
 b) il  versamento  al  prefetto  competente per il rilascio della licenza  della  cauzione  o  delle garanzie sostitutive ammesse dalla legge  e  dal  presente  regolamento,  di  ammontare  commisurato  al progetto  organizzativo  di cui all'articolo 257 ed a quanto previsto dall'articolo 260-bis.  Per  le imprese gia' assentite in altro Stato membro  dell'Unione  europea, il prefetto tiene conto della cauzione, ovvero   delle   altre  garanzie  sostitutive  ammesse  dalla  legge, eventualmente  gia'  prestate  nello  Stato  di stabilimento, purche' idonee,  per  ammontare  e modalita' di pagamento, al soddisfacimento delle esigenze di cui all'articolo 137 della legge.
 2.   La   licenza   contiene  le  indicazioni  di  cui  al  comma 1 dell'articolo 257,   lettere a), c)   e d),   ovvero  quelle  di  cui all'articolo 257-bis,  comma 2,  lettere a)  e c),  e le prescrizioni eventualmente  imposte  a  norma dell'articolo 9 della legge, nonche' l'attestazione  dell'avvenuta comunicazione al prefetto della tabella delle tariffe dei servizi offerti.
 3.  Se  la  licenza  e' richiesta per l'esercizio dell'attivita' in piu'  province, essa e' rilasciata dal prefetto della provincia nella quale l'istituto ha sede, previa comunicazione ai prefetti competenti per  territorio.  La preventiva comunicazione non e' richiesta per le attivita'  prive  di  caratterizzazione territoriale, quali quelle di teleallarme,  video-sorveglianza, trasporto valori, vigilanza mobile, nonche'  per  quelle  di  vigilanza  per  specifici eventi, ovvero di investigazione  e ricerche, i cui incarichi siano stati conferiti nel luogo in cui gli istituti hanno sede, ne' per i servizi occasionali o transfrontalieri  di  cui  all'articolo 260-bis.  Sono fatte salve le altre comunicazioni per finalita' di controllo.
 4.  Ogni variazione che riguardi i servizi, i mezzi o le tecnologie di  cui  all'articolo 257,  comma 1,  lettera d),  e'  comunicata  al prefetto.  Al  prefetto  e'  altresi'  comunicata  ogni  modifica del progetto    organizzativo    e   tecnico-operativo   o   dell'assetto proprietario   dell'istituto   ed  e'  esibita,  almeno  annualmente, attraverso   il  documento  unico  di  regolarita'  contributiva,  la certificazione  attestante  l'integrale  rispetto,  per  il personale dipendente,    degli    obblighi   previdenziali   assistenziali   ed assicurativi,   nonche'   la   certificazione   dell'ente  bilaterale nazionale  della  vigilanza  privata concernente l'integrale rispetto degli  obblighi  della  contrattazione  nazionale  e territoriale nei confronti  delle  guardie  particolari  giurate,  e, qualora prevista dalla  contrattazione collettiva di categoria, analoga certificazione per il personale comunque dipendente.
 5.  Ai  fini  dell'estensione  della  licenza ad altri servizi o ad altre  province, il titolare della stessa notifica al prefetto che ha rilasciato  la  licenza i mezzi, le tecnologie e le altre risorse che intende  impiegare,  nonche'  la  nuova  o le nuove sedi operative se previste  ed  ogni altra eventuale integrazione agli atti e documenti di cui all'articolo 257, commi 2 e 3. I relativi servizi hanno inizio trascorsi  novanta  giorni  dalla notifica, termine entro il quale il prefetto  puo'  chiedere  chiarimenti  ed  integrazioni  al  progetto tecnico-organizzativo e disporre il divieto dell'attivita' qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la    sospensione    o    la    revoca    della   licenza,   di   cui all'articolo 257-quater.
 Art.  257-quater.  -  1.  Oltre a quanto previsto dall'articolo 134 della  legge,  le  licenze  di  cui  al medesimo articolo sono negate quando:
 a) risulta  che  gli  interessati abbiano esercitato taluna delle attivita' ivi disciplinate in assenza della prescritta licenza;
 b) nei  confronti di taluno dei soggetti di cui all'articolo 257, comma 1,  lettere a)  e b),  o  di cui all'articolo 257-bis, comma 1, lettere a) e b), risulta esercitata l'azione penale per uno dei reati previsti  dall'articolo 51,  comma 3-bis,  del  codice  di  procedura penale, ovvero formulata la proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione;
 c) sussistono gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero il concreto pericolo di infiltrazioni ambientali tali da condizionare la corretta gestione o amministrazione dell'istituto.
 2.  Le  licenze  gia'  rilasciate  sono  revocate  quando vengono a mancare  i requisiti richiesti per il loro rilascio e sono revocate o sospese  per  gravi  violazioni  delle  disposizioni  che regolano le attivita'   assentite  o  delle  prescrizioni  imposte  nel  pubblico interesse,  compreso  l'impiego  di  personale  privo  dei  requisiti prescritti e, in ogni caso, di quelli indicati dall'articolo 11 della legge, ovvero per altri motivi di ordine e sicurezza pubblica.
 3. Le licenze sono altresi' revocate o sospese quando e' accertato:
 a) il    mancato   rispetto   degli   obblighi   assicurativi   e previdenziali, nei confronti del personale dipendente;
 b) la  reiterata adozione di comportamenti o scelte, ivi comprese quelle  attinenti  al superamento dei limiti della durata giornaliera del  servizio  o  ad  altre gravi inadempienze all'integrale rispetto della   contrattazione   nazionale  e  territoriale  della  vigilanza privata,  che  incidono  sulla  sicurezza delle guardie particolari o sulla  qualita'  dei  servizi  resi  in  rapporto  alla  dotazione di apparecchiature,  mezzi,  strumenti ed equipaggiamenti indispensabili per  la  sicurezza,  alle  esigenze  di  tutela  dell'ordine  e della sicurezza   pubblica,   alle   prescrizioni  dell'autorita'  ed  alle determinazioni   del   questore  ai  sensi  del  regio  decreto-legge 26 settembre  1935,  n. 1952 convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508.
 4. Le licenze sono altresi' revocate trascorso il termine di cui al comma 2   dell'articolo 257   senza   che   siano   state   osservate integralmente le prescrizioni ivi previste.
 Art. 257-quinquies. - 1. Per l'accertamento della sussistenza delle caratteristiche   di   cui   al  comma 4  dell'articolo 257  e  della permanenza  dei requisiti di qualita' e funzionalita' degli istituti, il   prefetto   si   avvale   degli  organismi  di  qualificazione  e certificazione costituiti o riconosciuti dal Ministero dell'interno a norma  dell'articolo 260-ter.  Degli  stessi  organismi  si avvale il questore  per  le  finalita'  di  vigilanza  di cui all'articolo 249, quinto comma.
 2.   Ai  fini  di  quanto  previsto  dalla  legge  e  dal  presente regolamento,  per  l'accertamento  delle  condizioni di sicurezza dei servizi  e  del  personale,  a  tutela  dell'ordine e della sicurezza pubblica,  il  prefetto si avvale di parametri oggettivi di verifica, definiti  dal  Ministro  dell'interno,  sentita la commissione di cui all'articolo 260-quater, tenendo conto:
 a) degli  oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge   o  di  regolamento  che  disciplinano  le  attivita'  di  cui all'articolo 134  della  legge  e,  particolarmente,  delle misure da adottarsi  in relazione alle condizioni, anche locali della sicurezza pubblica;
 b) dei  costi  per  la  sicurezza,  compresi  quelli  per veicoli blindati,   protezioni  individuali  antiproiettile,  apparecchiature tecnologiche  ed  ogni  altro  mezzo,  strumento  od  equipaggiamento indispensabile per la qualita' e la sicurezza dei servizi;
 c) dei  costi  reali  e complessivi per il personale, determinati secondo  quanto  previsto  dall'articolo 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
 Art.  257-sexies.  -  1. Le disposizioni della presente sezione non costituiscono ostacolo alla costituzione di raggruppamenti temporanei di  istituti  di vigilanza o loro consorzi, ne' di studi associati di investigatori  privati  ai quali e' stata rilasciata la licenza e nei limiti  ivi stabiliti, ne' ad altre forme di organizzazione aziendale che  prevedano  l'utilizzazione  comune  di  sistemi  tecnologici  di ricezione,  controllo  e  gestione  dei  segnali di monitoraggio e di allarme di beni senza limiti territoriali, a condizione che:
 a) i  raggruppamenti  temporanei e le altre forme di associazione siano preventivamente comunicati al prefetto e l'utilizzazione comune di   impianti   e  risorse  siano  attestate  nella  licenza,  previa comunicazione  al  prefetto  del  relativo  progetto  organizzativo e tecnico-operativo;
 b) siano costantemente garantite l'efficacia e l'efficienza delle strutture e la funzionalita' dei servizi;
 c) i  raggruppamenti  temporanei e le altre forme di associazione dispongano  di  una  centrale  operativa  adeguata  alle esigenze del territorio  in  cui  operano,  o,  ferma restando la necessita' della centrale  operativa,  di una idonea struttura tecnica di supporto con linee  appositamente  dedicate per la gestione degli interventi sugli allarmi del personale dipendente.»;
 l) all'articolo 260 il primo comma e' sostituito dai seguenti:
 «Nel  registro  di  cui  all'articolo 135 della legge devono essere indicati:
 a) le  generalita'  delle  persone,  con le quali gli affari o le operazioni sono compiute;
 b) la data e la specie dell'affare o della operazione;
 c) l'onorario convenuto e l'esito della operazione;
 d) i  documenti,  con  i  quali  il  committente ha dimostrato la propria identita' personale.
 Gli obblighi di cui al primo comma devono essere assolti nella sede principale   ed   in   quelle  operative  risultanti  dalla  licenza, indipendentemente  dall'ambito  territoriale  in cui i servizi devono essere svolti.
 Nel caso di servizi effettuati con il concorso di piu' istituti, il registro  dovra'  indicare  l'operazione  complessiva, il cliente per conto del quale l'intero servizio e' effettuato, la fase operativa di competenza    di   ciascun   istituto,   il   soggetto,   debitamente identificato,  richiedente l'esecuzione della stessa ed i riferimenti al titolo del concorso.
 Per  le  attivita'  indicate  nell'articolo 327-bis  del  codice di procedura  penale,  continuano  ad  osservarsi  le disposizioni dello stesso  codice  e dell'articolo 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice.»;
 m) dopo l'articolo 260 sono inseriti i seguenti:
 «§  21-bis  -  Degli  istituti stabiliti in altri Paesi dell'Unione europea,   degli   enti   di   certificazione  indipendenti  e  della Commissione consultiva centrale."
 Art.  260-bis.  -  1.  Le  imprese  stabilite in altro Stato membro dell'Unione   europea,   possono   stabilirsi  nel  territorio  della Repubblica italiana a parita' di condizioni con le imprese nazionali, secondo   quanto   previsto  dall'articolo 257,  tenuto  conto  della capacita'  tecnica  attestata  nello  Stato  di  stabilimento e degli obblighi  e  degli  oneri, anche economici, gia' assolti nel medesimo Stato. A tal fine, la cauzione di cui all'articolo 137 della legge e' prestata    con    le   modalita'   ed   alle   condizioni   indicate all'articolo 257-ter,   comma 1,  per  i  soli  obblighi  concernenti l'ordinamento  italiano  ed  i  servizi  da espletarsi nel territorio della Repubblica.
 2.   Il   Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della  pubblica sicurezza   puo'  inoltre  autorizzare  l'esercizio  occasionale  nel territorio  della  Repubblica  di  servizi  temporanei di vigilanza e custodia ammessi dalla legge ad imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento   dei  medesimi  servizi  nello  Stato  di  stabilimento, utilizzando   proprio   personale   munito   delle  qualificazioni  e autorizzazioni  previste  nello  Stato di stabilimento, sulla base di incarichi  regolarmente  assunti.  Alle  medesime  condizioni possono essere autorizzate le attivita' transfrontaliere, intendendo per tali quelle   che   hanno   inizio  nello  Stato  membro  di  stabilimento dell'impresa  e  che  devono  concludersi  in  territorio  italiano e viceversa.
 3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 va  proposta  almeno  sessanta  giorni  prima  dell'espletamento  del servizio,  corredata degli elementi descrittivi dell'istituto e delle autorizzazioni  allo  stesso  rilasciate dallo Stato di stabilimento, del  servizio  da  espletare,  della  sua durata, del personale e dei mezzi da impiegare. Nel termine suddetto, qualora non sia intervenuto diniego  per  insussistenza  dei  presupposti, o per motivi di ordine pubblico  o  di  pubblica  sicurezza,  il Dipartimento della pubblica sicurezza  adotta  le  prescrizioni  occorrenti  per assicurare che i servizi siano assolti alle medesime condizioni, compresa la vigilanza dell'autorita'  di  pubblica sicurezza, previste nel territorio della Repubblica  per  lo  svolgimento  di  servizi analoghi. Ove non siano adottate  le  prescrizioni  da  parte del Dipartimento della pubblica sicurezza  l'autorizzazione  si  intende rilasciata. Relativamente al porto  delle armi si osservano le disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica.
 Art.  260-ter.  - 1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la  Commissione  di  cui  all'articolo 260-quater,  sono stabiliti le caratteristiche  ed  i  requisiti  richiesti a istituti universitari, centri  di  ricerca,  laboratori  ed  altri  organismi tecnici, anche privati, per l'espletamento di compiti di certificazione indipendente della qualita' e della conformita' degli istituti autorizzati a norma dell'articolo 134  della  legge, dei relativi servizi e dei materiali utilizzati, alle disposizioni del presente regolamento e dei relativi provvedimenti di attuazione, nonche' alle altre disposizioni di legge o  di regolamento che li disciplinano, ferme restando le attivita' di verifica,  certificazione, approvazione o autorizzazione rimesse agli organi  della  pubblica  amministrazione  o  a  quelli previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore.
 2.  Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sono definite anche le modalita'   di   riconoscimento  degli  organismi  di  certificazione indipendente e quelle di sospensione o revoca del riconoscimento.
 3.   Il   riconoscimento   quale   "organismo   di   certificazione indipendente""  di  cui  al  comma 1,  e'  effettuato  dal  Ministero dell'interno  -  Dipartimento della pubblica sicurezza, precisando la categoria  di certificazione riconosciuta, ed ha validita' per cinque anni.  Esso ha effetto decorso il termine di trenta giorni dalla data di  notifica  alla  Commissione dell'Unione europea ed alle autorita' competenti degli altri Stati membri degli organismi interessati.
 4.  Il  Ministero dell'interno si avvale di un comitato tecnico per vigilare    sull'attivita'    degli   organismi   di   certificazione indipendente  di  cui  al  comma 1.  Il comitato, istituito presso lo stesso  Ministero,  e'  composto da: un presidente, con qualifica non inferiore  a  prefetto o a dirigente generale di' pubblica sicurezza, due  rappresentanti del Ministero dell'interno e da un rappresentante per  ciascuno  dei  Ministeri della difesa, delle infrastrutture, dei trasporti   e   dell'istruzione,   universita'   e  ricerca;  da  due rappresentanti  del  Ministero  dello  sviluppo economico, di cui uno esperto in comunicazioni, nonche' da tre esperti, anche estranei alla pubblica    amministrazione.    I    componenti    appartenenti    ad amministrazioni   dello   Stato   sono   designati  dalle  rispettive amministrazioni  fra  i  funzionari  o  gli  ufficiali  di  qualifica dirigenziale non generale.
 5.  Il  presidente  e  i  componenti del comitato sono nominati con decreto  del  Ministro  dell'interno,  durano  in  carica  tre anni e possono  essere  riconfermati  non  piu'  di  una  volta. Per ciascun componente  effettivo  e'  nominato  un  supplente.  Le  modalita' di convocazione  e  di  funzionamento  del  comitato  sono stabilite con decreto  del  Ministro dell'interno, sentite le altre Amministrazioni interessate.
 6.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 Art. 260-quater. - 1. E' istituita presso il Ministero dell'interno la   Commissione   consultiva   centrale  per  le  attivita'  di  cui all'articolo 134 della legge. Essa e' presieduta da un prefetto ed e' composta:
 a) dal  direttore  dell'Ufficio  per  gli  affari  della  polizia amministrativa  e  sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza, con le funzioni di vice presidente;
 b) da un questore;
 c) da  tre  esperti designati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza,  di  cui  almeno uno appartenente alla Polizia di Stato ed uno all'Arma dei carabinieri;
 d) da  quattro  esperti designati, rispettivamente, dal Ministero della   giustizia,   dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,  dal Ministero  del  lavoro,  della salute e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
 e) da  non  piu'  di  un  esperto  designato  da  ciascuna  delle organizzazioni  degli  istituti  di  vigilanza  comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di quattro;
 f) da  non  piu'  di  un  esperto  designato  da  ciascuna  delle organizzazioni  sindacali  delle guardie particolari comparativamente piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale,  nel  limite massimo di quattro;
 g) da  non  piu'  di  un  esperto  designato  da  ciascuna  delle organizzazioni  degli  istituti di investigazione privata e di quelli per  la raccolta delle informazioni commerciali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di due;
 h) da  esperti,  in  numero  non superiore a tre, designati dalle associazioni  rappresentative del sistema bancario, del sistema delle assicurazioni private e del sistema della grande distribuzione.
 2.  Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza.
 3.  Il  presidente  ed i componenti della commissione sono nominati con  decreto  del  Ministro dell'interno, durano in carica tre anni e possono  essere  riconfermati.  Per  ciascun  componente effettivo e' nominato un supplente.
 4.  I  componenti supplenti possono partecipare alle riunioni della Commissione  anche  congiuntamente  ai titolari, senza esercitarne le funzioni.
 5.  La  Commissione  esprime  parere  obbligatorio  sugli schemi di decreto  ministeriale  previsti  dal  presente  Titolo  e puo' essere consultata,  a  richiesta delle Amministrazioni interessate, su tutte le  questioni  di  carattere generale concernenti le attivita' di cui agli articoli 133 e 134 della legge.
 6.   Nell'ambito   della   Commissione  possono  essere  costituite sotto-commissioni  tecniche  o  "gruppi di lavoro"" ristretti per gli approfondimenti  di carattere tecnico e per la tenuta dei registri di qualificazione  professionale  degli  operatori  nei  diversi settori della sicurezza privata.
 7.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'articolo 10,    comma 3,   del   testo   unico   delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 trascritti.
 Note alle premesse:
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al Presidene della Repubblica il potere di promulgare leggi
 ed   emanare   i   decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
 regolamenti.
 - Il  regio  decreto  18 giugno  1931,  n.  773,  reca:
 Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
 sicurezza".
 - Il   regio  decreto  6 maggio  1940,  n.  635,  reca:
 Approvazione  del  regolamento  per  l'esecuzione del testo
 unico  18 giugno  1931,  n.  773  delle  leggi  di pubblica
 sicurezza".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 1, della
 legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri):
 «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
 del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
 giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
 per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge».
 Note all'art 1:
 -  Si  riporta il testo dell'art. 249 del regio decreto
 6 maggio   1940,  n.  635,  come  modificato  dal  presente
 decreto:
 «Art.  249. - Chi intende destinare guardie particolari
 giurate  alla  custodia  dei propri beni mobili od immobili
 deve   farne   dichiarazione   al  Prefetto,  indicando  le
 generalita' dei guardiani ed i beni da custodire.
 La   dichiarazione   deve   essere   sottoscritta   dal
 rappresentante dell'ente o dal proprietario e dai guardiani
 e  deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il
 possesso, nei guardiani, dei requisiti prescritti dall'art.
 138  della  legge,  nonche' della documentazione attestante
 l'adempimento,  nei  confronti  del  personale  dipendente,
 degli obblighi assicurativi e previdenziali.
 Per  ottenere  l'autorizzazione  ad  associarsi  per la
 nomina  delle  guardie,  gli  enti od i proprietari debbono
 produrre  al  Prefetto,  in  doppio esemplare, anche l'atto
 scritto,  da  cui  risultino  le generalita' e le firme dei
 consociati, la durata della consociazione, nonche' le forme
 di aggregazione, di sostituzione e di recesso dei soci.
 Le  indicazioni,  di  cui al primo ed al terzo comma di
 questo  articolo,  devono  essere  riportate  sull'atto  di
 autorizzazione rilasciato dal Prefetto.
 La  vigilanza  sul  servizio  delle guardie particolari
 giurate  e'  esercitata  dal  Questore,  a  norma del regio
 decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952».
 - Si  riporta il testo dell'art. 251 del regio decreto.
 6 maggio   1940,  n.  635,  come  modificato  dal  presente
 decreto:
 «Art. 251. - Con uno stesso decreto di approvazione una
 guardia  particolare  puo' essere autorizzata alla custodia
 di  piu' proprieta' appartenenti a persona od enti diversi,
 ovvero   a   prestare  servizio  presso  piu'  istituti  di
 vigilanza  appartenenti allo stesso titolare, ovvero ad una
 medesima  societa'  o  da  questa  controllati,  secondo le
 modalita'  regolate da apposito accordo sindacale nazionale
 tra   le   organizzazioni   imprenditoriali   e   sindacali
 comparativamente  piu' rappresentative sul piano nazionale,
 fatte   salve   le  disposizioni  vigenti  a  tutela  della
 sicurezza  e  del  lavoro  delle  guardie  particolari e le
 prescrizioni  imposte  dall'autorita'  per  le finalita' di
 vigilanza previste dalla legge.
 Non  puo'  essere  attribuita  la  qualita'  di guardia
 particolare giurata a chi ne faccia richiesta per custodire
 le  proprieta' che appartengono a lui od ai suoi parenti od
 affini».
 -  Si  riporta il testo dell'art. 260 del regio decreto
 6 maggio   1940,  n.  635,  come  modificato  dal  presente
 decreto:
 «Art.  260.  -  Nel  registro di cui all'art. 135 della
 legge devono essere indicati:
 a) le  generalita'  delle  persone,  con le quali gli
 affari o le operazioni sono compiute;
 b) la   data   e   la   specie  dell'affare  o  della
 operazione;
 c) l'onorario convenuto e l'esito della operazione;
 d) i   documenti,  con  i  quali  il  committente  ha
 dimostrato la propria identita' personale.
 Gli  obblighi  di  cui  al  primo  comma devono  essere
 assolti  nella  sede  principale  ed  in  quelle  operative
 risultanti  dalla  licenza,  indipendentemente  dall'ambito
 territoriale in cui i servizi devono essere svolti.
 Nel  caso di servizi effettuati con il concorso di piu'
 istituti,   il   registro   dovra'   indicare  l'operazione
 complessiva,  il  cliente  per  conto  del  quale  l'intero
 servizio  e' effettuato, la fase operativa di competenza di
 ciascun  istituto,  il  soggetto, debitamente identificato,
 richiedente  l'esecuzione  della stessa ed i riferimenti al
 titolo del concorso.
 Per  le attivita' indicate nell'art. 327-bis del codice
 di   procedura   penale,   continuano   ad   osservarsi  le
 disposizioni  dello  stesso  codice  e  dell'art. 222 delle
 disposizioni  di attuazione, di coordinamento e transitorie
 del medesimo codice.
 Per  le operazioni compiute da istituti di informazioni
 commerciali,  mediante  la vendita di libretti di scontrini
 di   abbonamento,   si  annotano  nel  registro  l'avvenuta
 vendita,  le generalita' dell'acquirente, i documenti con i
 quali egli ha dimostrato la propria identita', e l'onorario
 convenuto.
 Il registro deve essere conservato per cinque anni».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Disposizioni di attuazione
 1. I provvedimenti attuativi previsti dal presente regolamento sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento  stesso.  Entro  lo  stesso  termine  sono determinate le modalita'  di adeguamento, in un periodo di tempo non superiore a tre anni,  degli  istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 2.  All'adempimento  di  compiti  attribuiti  alle  Amministrazioni interessate  dal  presente  regolamento le medesime provvedono con le risorse  umane,  finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 4 agosto 2008
 NAPOLITANO
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Maroni, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
 Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2008
 Ministeri istituzionali, registo n. 10, foglio n. 45
 |  |  |  |  |