Gazzetta n. 238 del 10 ottobre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 30 luglio 2008
Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art. 2, comma 114, concernente la semplificazione del procedimento di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;
Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, e' rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al 10% fissata nell'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;
Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2007 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° luglio 2007 per il settore industria;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 308 del 17 giugno 2008, nonche' la relazione del Direttore Generale dell'INAIL e la relazione tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'INAIL allegate alla citata delibera;
Visto che si e' verificata una variazione pari al 12,45 per cento tra la retribuzione media giornaliera dell'anno 2007 rispetto a quella dell'anno 2003, stabilita con decreto ministeriale 15 ottobre 2004;
Vista la conferenza dei servizi tenuta in data 23 luglio 2008, ove e' stato acquisito l'assenso del Ministeri dell'Economia e delle Finanze per l'adozione del presente provvedimento;
Decreta:
Art. 1.
A norma dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione media giornaliera e' fissata in euro 66,19 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° gennaio 2008, nella misura di euro 13.899,90 e di euro 25.814,10.
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in euro 37.172,30 per i comandanti e i capi macchinisti, in euro 31.493,20 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in euro 28.653,65 per gli altri ufficiali.
Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal primo comma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

anno 2006 e precedenti ........... 1,0628 anno 2007 ........................ 1,0000
 
Art. 2.
A norma dell'art. 76 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° gennaio 2008, e' fissato in euro 457,67.
 
Art. 3.
A norma dell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, e' fissato in euro 1.833,81.
 
Art. 4.
Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 493 del 3 dicembre 1999, la retribuzione convenzionale, pari al minimale fissato per il calcolo delle rendite del settore industriale, e' rivalutabile ai sensi dell'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e, pertanto, la nuova retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilita' permanente e per morte causate dai postumi di infortuni domestici, a decorrere dal 1° gennaio 2008, e' di euro 13,899,90, pari al minimale di legge previsto per il settore industriale.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2008
Il Ministro: Sacconi

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 224
 
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