Gazzetta n. 240 del 13 ottobre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 4 agosto 2008
Proroga del programma per riorganizzazione aziendale della societa' «Alcoa Italia S.p.a.», in Milano. (Decreto n. 44006).

IL DIRETTORE GENERALE
degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi all'occupazione

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;
Vista la circolare ministeriale n. 53 del 4 novembre 2002;
Vista la deliberazione CIPE 18 ottobre 1994, concernente i criteri per l'approvazione dei programmi e della proroga dei programmi per riorganizzazione e ristrutturazione aziendale;
Visto il decreto ministeriale n. 28596 del 21 luglio 2000, con il quale e' stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 1, della sopra citata legge 23 luglio 1991, n. 223, della ditta «Alcoa Italia S.p.a.», per il periodo dal 12 luglio 1999 all'8 luglio 2001;
Visto il decreto direttoriale n. 28612 del 24 luglio 2000, e successivi, con i quali e' stato concesso, a decorrere dal 12 luglio 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale per la medesima ditta;
Viste le successive istanze relative al predetto programma per l'ulteriore periodo dal 9 luglio 2001 all'8 luglio 2003;
Considerato che in data 1° ottobre 2001 «Alcoa Italia» ha ceduto un ramo d'azienda ad «Alcoa trasformazioni S.p.a.» con il contestuale passaggio, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile dei lavoratori dipendenti delle unita' di Milano, Fossanova (Latina), Fusina (Venezia), Feltre (Belluno), Portoscuso (Cagliari);
Considerato che «Alcoa Italia», unita' di Iglesias (Cagliari), Marcon (Venezia) e Milano (non interessate dal conferimento di ramo d'azienda), in data 6 maggio 2002 ha cambiato ragione sociale in «Alcoa servizi S.r.l.»;
Vista l'istanza con la quale la «Alcoa trasformazioni S.r.l.» ha richiesto la volturazione del trattamento CIGS, a decorrere dal 1° ottobre 2001, per le unita' produttive oggetto del conferimento di ramo d'azienda;
Vista l'istanza con la quale «Alcoa servizi S.r.l.» ha richiesto la prosecuzione del trattamento CIGS, a decorrere dal 7 maggio 2002 per le unita' di Iglesias (Cagliari), Marcon (Venezia) e Milano;
Vista la nota del 5 febbraio 2008 del servizio ispettivo di Milano, che ha effettuato una verifica conclusiva in merito al programma aziendale dalla quale e' emerso il regolare svolgimento delle azioni sottostanti il predetto programma;
Ritenuto di approvare la proroga del programma presentato dalla ditta interessata ai sensi del predetto art. 1 della sopraccitata legge n. 223/1991;
Ritenuto, altresi', di autorizzare la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale;
Decreta:

Art. 1.
E' approvata la proroga del programma per riorganizzazione aziendale della societa' «Alcoa Italia S.p.a.», relativamente al periodo dal 9 luglio 2001 all'8 luglio 2002, come di seguito suddiviso:
«Alcoa Italia», dal 9 luglio 2001 al 30 settembre 2001 per le unita' di Milano, Fossanova (Latina), Fusina (Venezia), Feltre (Belluno), Portoscuso (Cagliari), Iglesias (Cagliari), Marcon (Venezia) e dal 1° ottobre 2001 al 6 maggio 2002 per le unita' di Milano, Iglesias (Cagliari) e Marcon (Venezia);
«Alcoa trasformazioni S.r.l.», dal 1° ottobre 2001 all'8 luglio 2002 per le unita' di Milano, Fossanova (Latina), Fusina (Venezia), Feltre (Belluno), Portoscuso (Cagliari), oggetto del conferimento di ramo d'azienda;
«Alcoa servizi S.r.l.», gia' «Alcoa Italia S.p.a.», dal 7 maggio 2002 all'8 luglio 2002 per le unita' di Milano, Iglesias (Cagliari) e Marcon (Venezia).
 
Art. 2.
E' approvata l'ulteriore proroga del programma per riorganizzazione aziendale relativamente al periodo dal 9 luglio 2002 all'8 luglio 2003 delle societa':
«Alcoa trasformazioni S.r.l.», sede legale Milano, per le unita' di Milano, Fossanova (Latina), Fusina (Venezia), Feltre (Belluno), Portoscuso (Cagliari);
«Alcoa Servizi S.r.l.», per le unita' di Milano, Iglesias (Cagliari) e Marcon (Venezia).
 
Art. 3.
A seguito dell'approvazione di cui al precedente art. 1, e' autorizzata la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le unita' lavorative di seguito indicate, dipendenti dalla:
«Alcoa Italia S.p.a.», dal 7 maggio 2002; «Alcoa servizi S.r.l.», sede legale in Milano ed unita' in:
Milano quattro unita' lavorative dal 9 luglio 2001 al 30 settembre 2001;
Fossanova (Latina) trenta unita' lavorative dal 9 luglio 2001 al 30 settembre 2001;
Fusina (Venezia) cinquantuno unita' lavorative dal 9 luglio 2001 al 30 settembre 2001;
Feltre (Belluno) ventinove unita' lavorative dal 9 luglio 2001 al 30 settembre 2001;
Portoscuso (Cagliari) cinquantacinque unita' lavorative dal 9 luglio 2001 al 30 settembre 2001;
Iglesias (Cagliari) dieci unita' lavorative dal 9 luglio 2001 all'8 luglio 2002;
Marcon (Venezia) cinque unita' lavorative dal 9 luglio 2001 all'8 luglio 2002;
Milano dodici unita' lavorative dal 9 luglio 2001 all'8 luglio 2002;
«Alcoa trasformazioni S.r.l.», sede legale in Milano per le unita', oggetto del conferimento di ramo d'azienda:
Milano quattro unita' lavorative dal 1° ottobre 2001 all'8 luglio 2002;
Fossanova (Latina) trenta unita' lavorative dal 1° ottobre 2001 all'8 luglio 2002;
Fusina (Venezia) cinquantuno unita' lavorative dal 1° ottobre 2001 all'8 luglio 2002;
Feltre (Belluno) ventinove unita' lavorative dal 1° ottobre 2001 all'8 luglio 2002;
Portoscuso (Cagliari) cinquantacinque unita' lavorative dal 1° ottobre 2001 all'8 luglio 2002.
Istanza aziendale presentata il 21 agosto 2001 con decorrenza 9 luglio 2001.
 
Art. 4.
A seguito dell'approvazione di cui al precedente art. 2, e' autorizzata l'ulteriore proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 9 luglio 2002 all'8 luglio 2003, per le unita' lavorative di seguito indicate, dipendenti dalla:
«Alcoa Servizi S.r.l.», ex «Alcoa Italia S.p.a.», sede legale in Milano, unita' in: Milano undici unita' lavorative; Iglesias (Cagliari) otto unita' lavorative; Marcon (Venezia) nove unita' lavorative;
«Alcoa trasformazioni S.r.l.», sede legale in Milano, unita' in: Milano quattro unita' lavorative; Fossanova (Latina) sei unita' lavorative; Fusina (Venezia) quarantanove unita' lavorative; Feltre (Belluno) sette unita' lavorative; Portoscuso (Cagliari) sedici unita' lavorative.
Istanza aziendale presentata il 23 agosto 2002 con decorrenza 8 luglio 2002.
Il presente provvedimento e' adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991, in deroga al limite massimo dei trentasei mesi nell'arco del quinquennio.
Del presente provvedimento verra' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2008
Il direttore generale: Mancini
 
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