Gazzetta n. 240 del 13 ottobre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 agosto 2008
Modalita' applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e n. 566/2008 della Commissione, in materia di commercializzazione delle carni di bovini di eta' non superiore a dodici mesi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli ed in particolare l'art. 121, lettera a), cosi' come modificato dal regolamento (CE) n. 361 del Consiglio del 14 aprile 2008, art. 1, punto 25), lettera b), relativo alla commercializzazione della carne ottenuta da bovini di eta' non superiore a dodici mesi;
Visto il regolamento (CE) n. 566/2008 della Commissione del 18 giugno 2008, che stabilisce le norme di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativamente alla commercializzazione delle carni dei bovini di eta' non superiore a dodici mesi;
Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 1183/2006 del Consiglio del 24 luglio 2006 concernente la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, le cui disposizioni sono state comprese nel regolamento (CE) n. 1234/2007;
Vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, in particolare l'art. 5, paragrafo 1, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita';
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181, di attuazione della predetta direttiva 2000/13/CE;
Considerato che, come disposto dal decreto ministeriale 4 maggio 1998, n. 298, i controlli per l'accertamento dell'effettuazione delle operazioni di classificazione delle carcasse bovine e sull'operato dei classificatori presso le strutture di macellazione sono svolte dalle Regioni, secondo le modalita' di cui al regolamento (CEE) n. 344/91;
Considerato che l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari svolge i controlli in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari;
Ritenuta la necessita' di fornire alcune indicazioni agli operatori ed alle organizzazioni sulla commercializzazione delle carni di bovini di eta' inferiore a 12 mesi;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome nell'adunanza del 31 luglio 2008, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
Decreta:

Art. 1.
Ambito di applicazione e definizione

1. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, art. 121, lettera a), e n. 566/2008 della Commissione del 18 giugno 2008, il presente decreto attua le condizioni di commercializzazione sul territorio italiano delle carni di bovini di eta' inferiori a dodici mesi, comprese quelle destinate agli scambi e all'importazione, relativamente alla denominazione di vendita da utilizzare.
2. Ai fini del presente decreto s'intende per «carni» quanto definito dall'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, ovvero, «l'insieme delle carcasse, carni con o senza osso e frattaglie tagliate o no, destinate all'alimentazione umana, ottenute da bovini di eta' non superiore a dodici mesi, presentate fresche, congelate o surgelate, anche confezionate o imballate».
 
Art. 2.
Classificazione dei bovini alla macellazione

1. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1183/2006 del 24 luglio 2006, i responsabili delle strutture di macellazione provvedono alla classificazione di tutti i bovini di eta' non superiore ai dodici mesi, abbattuti presso le loro strutture, in una delle seguenti categorie:
Categoria V: bovini di eta' dal giorno della nascita sino al giorno in cui raggiungono 8 mesi, con lettera di identificazione « V»;
Categoria Z: bovini di eta' dal giorno successivo a quello in cui hanno raggiunto 8 mesi, sino al giorno in cui raggiungono 12 mesi, con lettera di identificazione « Z».
2. La classificazione di cui al comma precedente deve essere effettuata immediatamente dopo la macellazione, sulla base delle informazioni contenute nel passaporto di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000, procedendo poi all'apposizione delle lettere di identificazione sulla superficie esterna della carcassa, mediante utilizzo di etichette o marchi ad inchiostro indelebile e atossico.
3. Le etichette, di dimensioni di almeno 50 cmq, o i marchi, con lettere non inferiori a 2 cm di altezza, devono essere apposti:
sui quarti posteriori, a livello del controfiletto, all'altezza della quarta vertebra lombare;
sui quarti anteriori, a livello della punta di petto, a 10-30 cm di distanza dallo sterno.
 
Art. 3.
Informazioni obbligatorie sull'etichetta

1. In attuazione dell'allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, ad ogni fase della produzione e della commercializzazione, gli operatori provvedono ad apporre sulle carni un'etichetta recante le seguenti informazioni obbligatorie:
a) l'eta' degli animali al momento della macellazione, con la formulazione «eta' alla macellazione sino a otto mesi» per le carni ottenute da animali della categoria «V», o «eta' alla macellazione da otto a dodici mesi» per le carni ottenute da animali della categoria «Z»;
b) la denominazione di vendita di cui al punto III dell'allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/07.
2. Le denominazioni di vendita di cui al punto III dell'allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono essere integrate da un indicatore del nome o da una designazione dei tagli di carne o frattaglie interessati.
3. In deroga al precedente comma 1, gli operatori possono, in ogni fase della produzione e della commercializzazione, eccetto la distribuzione al consumatore finale, sostituire l'indicazione dell'eta' alla macellazione con la lettera d'identificazione della categoria definita al punto II dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/07.
4. Qualora gli operatori volessero integrare le informazioni obbligatorie di cui al precedente primo comma, da riportare in etichetta, con altre informazioni, occorre attenersi alle disposizioni previste dal decreto 30 agosto 2000 che detta le modalita' applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 relativo all'etichettatura obbligatoria e facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.
 
Art. 4.
Denominazioni di vendita

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE, le carni ottenute da bovini di eta' non superiore a dodici mesi sono commercializzate in Italia con le seguenti «denominazioni di vendita»:
«vitello, carne di vitello» per le carni ottenute da bovini della categoria «V»;
«vitellone, carne di vitellone» per le carni ottenute da bovini della categoria «Z» .
2. Le denominazioni di cui al precedente comma devono essere utilizzate dagli operatori interessati anche per le carni provenienti da altri paesi e commercializzate sul mercato italiano. Le denominazioni commerciali, che devono essere utilizzate negli altri paesi dell'Unione europea, riguardanti le due categorie dei bovini di cui all'art. 2, sono riportate nell'allegato XI bis, punto III, parte A e B, del regolamento (CE) n. 1234/07.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica con proprio provvedimento il presente decreto qualora dovessero essere apportate integrazioni o variazioni al regolamento (CE) n. 1234/2007, limitatamente all'allegato XI-bis, punto III, parte B.
 
Art. 5.
Vendite di carne presso esercizi al dettaglio

1. Per le carni non preimballate, poste in vendita al consumatore finale presso esercizi al dettaglio, le etichette con le informazioni di cui al precedente art. 3 possono essere sostituite con una informazione fornita per iscritto in forma chiara, esplicita e leggibile per il consumatore, esposta al pubblico accanto alla merce o in modo tale che si possa ricondurre inequivocabilmente alla carne a cui l'indicazione si riferisce, purche' riconducibile comunque ad ogni categoria di animale di eta' inferiore a dodici mesi.
 
Art. 6.
Registrazione

1. Durante ogni fase della produzione e della commercializzazione delle carni di cui al presente decreto, gli operatori, al fine di garantire la veridicita' delle informazioni riportate in etichetta, devono aver cura di registrare le seguenti informazioni:
a) l'indicazione del nome e dell'indirizzo degli operatori che hanno fornito la carne fino al consumatore finale;
b) l'indicazione del numero di identificazione e della data di nascita degli animali, solo a livello di macello;
c) l'indicazione di un numero di riferimento che consenta di stabilire il collegamento fra l'identificazione degli animali dai quali provengono le carni e le indicazioni riguardanti la denominazione di vendita, l'eta' alla macellazione e la lettera di identificazione della categoria di tali animali che figurano sull'etichetta;
d) l'indicazione della data di entrata e di uscita degli animali e delle carni nello stabilimento per consentire di stabilire una correlazione fra le entrate e le uscite.
 
Art. 7.
Controlli ufficiali

1. L'Autorita' competente per l'organizzazione dei controlli ufficiali di cui al punto VII dell'allegato XI-bis del regolamento 1234/2007 e all'art. 2 del regolamento 566/2008 e' il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. L'attivita' di controllo e' svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dall'Ispettorato centrale per il controllo dei prodotti agroalimentari.
3. Gli organi di controllo di cui al precedente comma effettuano le ispezioni presso i diversi soggetti interessati sulla base dei principi generali stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004 ed in attuazione a quanto specificato dall'art. 6 (2) del regolamento (CE) n. 566/2008 della Commissione.
4. Gli organi di controllo trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attivita' di controllo svolta, contenente almeno l'elenco dei soggetti controllati e le irregolarita' riscontrate con i relativi provvedimenti adottati.
 
Art. 8.
Misure transitorie

1. Le carni degli animali di eta' non superiore a dodici mesi, macellate anteriormente al 1° luglio 2008, possono essere commercializzate senza soddisfare i requisiti del presente decreto.
2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1183/2006, in vigore fino al 31 dicembre 2008, si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche ed integrazioni a decorrere dal 1° gennaio 2009.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica a decorrere dal 1° luglio 2008.
Roma, 8 agosto 2008
Il Ministro: Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 32
 
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