Gazzetta n. 241 del 14 ottobre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 2 ottobre 2008 |
Istituzione dell'area VTS e dell'autorita' VTS dello Stretto di Messina. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, concernente l'attuazione di un sistema nazionale di controllo del traffico marittimo denominato Vessel traffic services (VTS); Visto il decreto interministeriale 28 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 febbraio 2004, n. 30, recante disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel traffic services) e, in particolare, l'art. 5, in tema di attivazione dei servizi erogati da ciascun centro VTS e l'art. 6, in tema di definizione delle aree VTS, regime di partecipazione delle unita' navali e di altri elementi pertinenti; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196; Visto l'art. 8, comma 7, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; Visto il decreto del Ministro dei trasporti 24 gennaio 2008, n. 131T; Visto l'art. 18-ter della legge 28 febbraio 2008, n. 31; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 giugno 2008, n. 128; Visto l'assenso espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota prot. n. 7028 del 31 luglio 2008; Decreta:
Art. 1. Attivazione del sistema VTS
1. E' istituita l'area VTS dello Stretto di Messina alla quale e' preposto il Centro VTS dello Stretto, articolazione dell'Autorita marittima della navigazione dello Stretto. 2. L'Autorita marittima della navigazione dello Stretto e' l'autorita' VTS dello Stretto di Messina, con centro alternato presso la Capitaneria di porto di Reggio Calabria. 3. Il Centro VTS alternato di Reggio Calabria ha compiti di controllo del traffico dello Stretto in caso di avaria del Centro principale, nei limiti indicati dall'art. 4, comma 2. |
| Art. 2. Disposizioni sul controllo e monitoraggio del traffico marittimo VTS
1. L'area VTS dello Stretto, sulla quale l'Autorita' marittima della navigazione dello Stretto esercita le funzioni di controllo e monitoraggio del traffico marittimo, anche in ragione della portata dei sensori radar installati, e' delimitata dalla linea poligonale che congiunge i punti corrispondenti alle seguenti coordinate geografiche: a) LAT. 38° 17' 36" N LONG 015° 31' 00" E; b) LAT. 38° 22' 18" N LONG 015° 31' 00" E; c) LAT. 38° 22' 18" N LONG 015° 51' 00" E; d) LAT. 38° 01' 00" N LONG 015° 26' 36" E; e) LAT. 38° 01' 00" N LONG 015° 38' 00" E. 2. L'area precauzionale nella quale devono essere stabiliti i primi contatti tra il Centro VTS dello Stretto e la nave, e' la zona di mare adiacente all'area VTS, ampia 3 miglia. 3. L'area VTS complessiva e' quella graficamente riportata nell'allegato 1 al presente decreto. |
| Art. 3. Obbligo di rapportazione
1. Le navi soggette al regime di partecipazione al sistema di monitoraggio del traffico navale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, che intendano transitare nell'area VTS dello Stretto di Messina di cui all'art. 2 del presente decreto, devono inoltrare preventiva comunicazione al Centro VTS dello Stretto, seguendo le procedure e le modalita' riportate nell'allegato 2 al presente decreto. |
| Art. 4. Servizi erogati dal VTS
1. L'autorita' VTS dello Stretto, in conformita' alle linee guida emanate dall'IMO ed alle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, eroga: a) il servizio informazioni; b) il servizio di assistenza alla navigazione; c) il servizio di organizzazione del traffico. 2. L'autorita' VTS dello Stretto eroga il solo servizio informazioni, se opera tramite il centro alternato di Reggio Calabria, per temporanea avaria del centro VTS principale. |
| Art. 5. Ulteriori prescrizioni in materia di controllo e monitoraggio del traffico
1. Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla legge, le navi che navighino nell'area VTS dello Stretto osservano, durante la navigazione, le seguenti prescrizioni: a) assicurare l'ascolto continuo in VHF, sul canale 10; b) effettuare la navigazione con particolare cautela; c) controllare costantemente la propria posizione per poterla comunicare a richiesta del Centro VTS dello Stretto di Messina; d) comunicare immediatamente all'Autorita' marittima della navigazione dello Stretto - Centro VTS dello Stretto - ogni avaria, sinistro, perdita di carico inquinante presente a bordo, che intervenga successivamente all'invio del rapporto di cui all'allegato 2. 2. L'osservanza delle prescrizioni e procedure di cui al comma 1 non esime la nave in navigazione nell'area VTS dello Stretto dall'osservanza delle norme della COLREG 1972, ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 ottobre 2008
Il Ministro: Matteoli |
| Allegato 1
----> Vedere Allegato a pag. 12 <---- |
| Allegato 2
PROCEDURA PER L'INOLTRO DELLA COMUNICAZIONE PREVISTA DALL'Art. 3
Le navi che intendano transitare nell'area VTS dello Stretto di Messina comunicano la loro intenzione con la seguente procedura: 1. inoltro di messaggio in radiofonia (VHF can. 10, riserva can. 16) al Centro VTS dello Stretto di Messina (denominazione radio Messina traffic) contenente i seguenti dati: identificazione della nave (nome, nominativo internazionale, numero di identificazione IMO o numero MMSI); gruppo data orario in UTC e posizione; rotta e velocita'; pescaggio; porto di destinazione ed orario stimato di arrivo; carico e, se a bordo sono presenti merci pericolose, quantita' e classe IMO; caratteristiche e quantitativo del combustibile «bunker», per le navi che ne trasportano piu' di 5.000 tonnellate; indirizzo per la comunicazione di informazioni relative al carico; numero totale di persone a bordo; difetti o danni, qualora presenti, agli apparati di bordo che possano inficiare le condizioni di navigabilita' o la sicurezza della nave. 2. Il rapporto, conforme allo standard di rapportazione stabilito dalla Risoluzione IMO A851 (20), deve essere trasmesso non appena la nave entra nelle aree precauzionali di cui all'art. 2, comma 2. |
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