Gazzetta n. 243 del 16 ottobre 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 2008
Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure di stabilizzazione, personale dei Vigili del fuoco in ferma prefissata e dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 1, comma 526, della legge n. 296 del 2006.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 526, della predetta legge il quale prevede che per l'anno 2008 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono procedere nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno 2007, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 519. Nel limite del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato delle forme di organizzazione precaria del lavoro, e' autorizzata una stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo n. 139 dell'8 marzo 2006, che alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto art. 6 del decreto legislativo n. 139 del 2006, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio;
Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, il quale prevede che le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri;
Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 1, comma 519, della predetta legge n. 296 del 2006, che prevede che le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale in possesso dei requisiti prescritti dal citato comma, e prioritariamente del personale di cui all'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione;
Visto l'art. 3, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che stabilisce che il limite massimo del quinquennio previsto dal comma 519 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilita' di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nelle forme disciplinate dalla medesima legge. Conseguentemente la disposizione che prevede il requisito dell'effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio, richiesto ai fini delle procedure di stabilizzazione, si interpreta nel senso che tale requisito deve sussistere nel predetto quinquennio;
Viste le note del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Ministero della difesa, rispettivamente del 30 maggio 2008, n. 3764 e del 25 giugno 2008, n. 8/27924 con le quali le predette amministrazioni chiedono l'autorizzazione alla stabilizzazione di unita' di personale, ai sensi del combinato disposto dei commi 526 e 536, dell'art. 1, della predetta legge n. 296 del 2006, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri;
Considerato che l'onere previsto per le assunzioni di ciascuna amministrazione non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata;
Ritenuto di accogliere le urgenze rappresentate di assunzione a tempo indeterminato secondo le procedure speciali di stabilizzazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:

Art. 1.
1. Le Amministrazioni di cui alla tabella che segue possono procedere per l'anno 2008, ai sensi del combinato disposto dei commi 526 e 536, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'assunzione a tempo indeterminato secondo le procedure speciali di stabilizzazione delle unita' per ciascuna indicate e per un onere corrispondente all'importo accanto specificato. =====================================================================
Amministrazione |Unita' autorizzate|Onere 2008|Onere a regime =====================================================================
Arma dei carabinieri | | |
.... | 88 |2.109.976 | 4.219.952 ---------------------------------------------------------------------
Corpo nazionale dei | | |
Vigili del fuoco .... | 541 |9.118.014 | 18.236.028

2. Le assunzioni di personale di cui al comma 1 avranno decorrenza non anteriore al 1° luglio 2008.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro e non oltre il 31 dicembre 2008 a trasmettere, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale stabilizzato, la spesa per l'anno 2008 nonche' la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di stabilizzazione va altresi' fornita da parte delle amministrazioni interessate dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
4. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilita' dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2008

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Brunetta

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2008 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 371
 
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