Gazzetta n. 246 del 20 ottobre 2008 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 16 settembre 2008
Procedura per la risoluzione delle controversie tra produttori e gestori di rete, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera f-ter), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03. (ARG/elt 123/08).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 settembre 2008
Visti:
- la direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/05);
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge n. 244/07);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
- la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 19 dicembre 2005, n. 281 (di seguito: deliberazione n. 281/05);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2006, n. 327/06 (di seguito: deliberazione n. 327/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2006, n. 328/06 (di seguito: deliberazione n. 328/06);
- la deliberazione dell'Autorita' 11 aprile 2007, n. 89/07 (di seguito: deliberazione n. 89/07);
- la deliberazione dell'Autorita' 22 novembre 2007, n. 290/07 (di seguito: deliberazione n. 290/07);
- la deliberazione dell'Autorita' 21 gennaio 2008, ARG/elt 2/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 2/08);
- la deliberazione dell'Autorita' 26 febbraio 2008, VIS 8/08 (di seguito: deliberazione VIS 8/08);
- la deliberazione dell'Autorita' 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 99/08);
- il documento per la consultazione dell'Autorita' 28 febbraio 2008, DCO 5/08;
- il documento per la consultazione dell'Autorita' 21 maggio 2008, DCO 13/08 (di seguito: DCO 13/08).
Considerato che:
- l'articolo 23, comma 5, della direttiva 2003/54/CE prevede che qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro il gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione puo' adire l'autorita' di regolamentazione che, in qualita' di autorita' per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione che produce effetti vincolanti;
- l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/05, prevede che l'Autorita' definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, impone al gestore della rete di trasmissione nazionale di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuita' del servizio e purche' siano rispettate le regole tecniche e le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione fissate dall'Autorita';
- l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99 impone alle imprese distributrici di energia elettrica l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuita' del servizio e purche' siano rispettate le regole tecniche nonche' le deliberazioni emanate dall'Autorita' in materia di tariffe, contributi ed oneri;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03, prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emani specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi;
- l'articolo 2, comma 165, della legge n. 244/07 ha integrato l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03;
- l'articolo 14, comma 2, lettera f-bis, del decreto legislativo n. 387/03, cosi' come integrato dalla legge n. 244/07, stabilisce che, nell'ambito delle precitate direttive, l'Autorita' sottoponga a termini perentori le attivita' poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;
- l'articolo 14, comma 2, lettera f-ter, del decreto legislativo n. 387/03, cosi' come integrato dalla legge n. 244/07, stabilisce che, nell'ambito delle precitate direttive, siano previste procedure di risoluzione delle controversie insorte tra produttori e gestori di rete, con decisioni, adottate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, vincolanti fra le parti;
- con la deliberazione n. 281/05, l'Autorita' ha definito le condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, ivi incluse le condizioni per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- con la deliberazione n. 89/07, l'Autorita' ha definito le condizioni tecniche ed economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale inferiore o uguale ad 1 kV, ivi incluse le condizioni per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- con la deliberazione ARG/elt 99/08 l'Autorita' ha riunito in un unico testo integrato le condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (di seguito: Testo integrato delle connessioni attive o TICA), accorpando e aggiornando le disposizioni attualmente contenute nelle deliberazioni n. 281/05 e n. 89/07 per la connessione delle utenze attive;
- a partire dal 1° gennaio 2009 il Testo integrato delle connessioni attive sostituira' le deliberazioni n. 281/05 e n. 89/07;
- la deliberazione n. 281/05, la deliberazione n. 89/07 e la deliberazione ARG/elt 99/08 prevedono che il gestore della rete a cui l'impianto di produzione sara' connesso individui unilateralmente la soluzione per la connessione dell'impianto medesimo;
- la previsione di cui al precedente alinea discende della necessita' che il gestore della rete verifichi l'impatto che l'impianto di produzione da connettere avra' sulla rete da esso gestita, ai fini delle verifiche necessarie per il rispetto della sicurezza e della qualita' del servizio di trasporto;
- l'Autorita' ha prescritto che la soluzione per la connessione alla rete dell'impianto di produzione sia "la soluzione tecnica minima", definita come la soluzione per la connessione necessaria e sufficiente a soddisfare la richiesta di connessione, compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete;
- e' compito del gestore di rete individuare la soluzione tecnica minima perseguendo obiettivi di economicita', razionalita' e necessarieta' dell'opera di connessione, nel rispetto delle esigenze di esercizio della propria rete;
- l'elaborazione, da parte del gestore di rete, di una soluzione tecnica per la connessione sovradimensionata rispetto alle esigenze minime e che comporti, per il richiedente, oneri e adempimenti eccessivi altrimenti evitabili, viola i suddetti principi di economicita', razionalita' e necessarieta' dell'opera di connessione e potrebbe prefigurare una particolare fattispecie di negazione dell'accesso alla rete;
- dall'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione n. 290/07 e conclusa con deliberazione VIS 8/08, sono emerse, tra l'altro, criticita' in relazione al rispetto dei criteri di economicita', razionalita' e necessarieta' nell'individuazione e nella predisposizione della soluzione tecnica minima per la connessione da parte dei gestori di rete;
- con la deliberazione ARG/elt 2/08 e' stato avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili derivanti dalle disposizioni di cui alla legge 29 novembre 2007, n. 222 e alla legge n. 244/07, per quanto di competenza dell'Autorita';
- le procedure sostitutive in caso di inerzia dei gestori di rete, previste dall'articolo 14, comma 2, lettera f-bis, del decreto legislativo n. 387/03, sono direttamente legate alle tempistiche definite dal Testo integrato delle connessioni attive e, pertanto, l'Autorita' ha ritenuto opportuno disciplinarle all'interno del suddetto provvedimento, approvato con la deliberazione ARG/elt 99/08;
- per contro, le procedure per la risoluzione delle controversie previste dall'articolo 14, comma 2, lettera f-ter, del decreto legislativo n. 387/03, sono applicabili indifferentemente sia con riferimento alle attuali condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione, sia con riferimento alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione previste dal TICA, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2009. Per i suddetti motivi il regolamento per la risoluzione delle controversie e' approvato con un provvedimento separato rispetto a quello che regola le procedure sostitutive;
- affinche' il presente sistema di risoluzione delle controversie esplichi la massima efficacia e' necessario incentivare gli operatori a perseguire la risoluzione della controversia prima di ricorrere all'Autorita'; e che, pertanto, sia necessario disincentivare il ricorso eccessivo a tale strumento, senza che le parti abbiano prima ricercato autonomamente le possibili soluzioni della controversia;
- l'obiettivo di cui al precedente alinea possa essere perseguito, tra l'altro, prevedendo che l'Autorita' abbia la facolta' di porre a carico di una o di entrambe le parti il rimborso delle spese sostenute per la procedura, nonche' di un indennizzo per l'eventuale ritardo nella connessione dell'impianto.
Considerato, inoltre, che:
- con il DCO 13/08 l'Autorita' ha sottoposto agli operatori uno schema di regolamento per la risoluzione delle controversie tra produttori e gestori di rete;
- tutti gli operatori che hanno presentato osservazioni al DCO 13/08 hanno condiviso l'esigenza di disporre di una procedura di risoluzione delle controversie insorte tra produttori e gestori di rete nell'ambito dell'erogazione del servizio di connessione alla rete di impianti di generazione di energia elettrica;
- e' stato rilevato il persistere di incertezze derivanti soprattutto dalla elevata arbitrarieta' dei gestori di rete nel definire la soluzione tecnica di connessione; e che tale problematica assume un peso maggiore laddove i gestori di rete interessati appartengono a gruppi societari presenti anche nelle attivita' contendibili della filiera;
- i principali elementi specifici emersi in esito al processo di consultazione hanno evidenziato quanto segue:
a) per quanto concerne l'ambito di applicazione, la maggioranza degli operatori ha ritenuto condivisibile che il regolamento sia utilizzato per risolvere le controversie relative al servizio di connessione a tutte le reti elettriche, incluse le reti in bassa tensione. Peraltro, tale ambito di applicazione corrisponde a quello del Testo integrato delle connessioni attive;
b) un operatore ha espresso l'opinione che il regolamento si limiti a dirimere le sole controversie insorte prima della realizzazione della connessione. A tale riguardo, dal momento che il servizio di connessione alla rete comprende anche la fase di esercizio successiva alla realizzazione, si ritiene opportuno includere tale fase dall'ambito di applicazione del provvedimento;
c) in merito ai criteri per l'ammissione di un'istanza alla procedura di risoluzione delle controversie, alcuni operatori hanno suggerito che, nei casi di controversie sorte in occasione di richieste di connessione, l'istanza sia comprensiva della documentazione atta a dimostrare la mancata convergenza tra le parti. L'osservazione e' stata accolta integrando i requisiti formali necessari per l'avvio della procedura;
d) la maggioranza degli operatori ha ritenuto condivisibili le modalita' per lo svolgimento della procedura di risoluzione delle controversie proposte dall'Autorita'. Un operatore ritiene che l'apertura della procedura debba avere effetto sospensivo dell'istanza di connessione, per evitare che - qualora l'istanza risulti infondata - il gestore di rete sia tenuto a pagare gli indennizzi, previsti dalla normativa, sul ritardo nella connessione dovuto dalla procedura di risoluzione della controversia. A tal proposito si osserva che la mancata convergenza nella definizione di una soluzione per la connessione di un impianto puo' emergere solo dopo la presentazione del preventivo da parte del gestore di rete e prima dell'accettazione del medesimo da parte del produttore: poiche' ne' le attuali regole ne' quelle che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2009 prevedono l'applicazione di indennizzi automatici nella predetta fase, non si e' ritenuto necessario prevedere l'effetto sospensivo;
e) per quanto attiene il pagamento delle spese della procedura, numerosi operatori hanno evidenziato l'opportunita' di definire criteri e parametri di riferimento per la valutazione e la quantificazione delle somme a titolo di rimborso spese; inoltre, alcuni operatori hanno richiesto di escludere dal corrispettivo la quota a rimborso dei danni, prevedendo in merito un esplicito rimando al diritto del produttore di richiedere il risarcimento del maggior danno attraverso le procedure esistenti. Tali suggerimenti sono stati recepiti nel regolamento;
f) sempre con riferimento alle spese della procedura, un operatore ha espresso il parere che la quota a copertura del ritardo nella connessione debba essere esclusa, evidenziando che le condizioni tecniche ed economiche per il servizio di connessione prevedono gia' un indennizzo automatico per il ritardo. L'osservazione non e' stata recepita, dal momento che, come gia' detto alla precedente lettera d), nel lasso temporale tra la presentazione del preventivo e l'accettazione dello stesso, non sono previsti indennizzi automatici per eventuali ritardi;
g) un operatore ha rilevato criticita' in ordine al potere dell'Autorita' di emanare misure cautelari inaudita altera parte e in ordine alla mancanza della possibilita' di contestare il provvedimento cautelare davanti all'Autorita' stessa. In accoglimento di tali osservazioni, il regolamento prevede che le misure cautelari siano emanate sentite le parti, nonche' la facolta' di chiedere all'Autorita' la revoca o la modifica delle predette misure;
h) molti operatori hanno sottolineato l'esigenza di un coordinamento funzionale e operativo tra il regolamento per la risoluzione delle controversie e il Testo integrato delle connessioni attive. L'osservazione e' stata accolta prevedendo che la procedura di risoluzione delle controversie si applichi per tutti i tipi di connessione disciplinati dal Testo integrato delle connessioni attive, ivi incluse le connessioni in bassa tensione.
Considerato, infine, che:
- l'articolo 12, comma 1, lettera d) della deliberazione n. 327/06 attribuisce alla Direzione Mercati dell'Autorita' l'incarico di curare le istruttorie per la valutazione dei reclami e le istanze relative all'accesso e uso delle reti e loro infrastrutture;
- la deliberazione n. 328/06 attribuisce alla Direzione Mercati dell'Autorita' l'incarico di definire le condizioni di accesso al servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica;
- la deliberazione n. 328/06 attribuisce alla Direzione Legislativo e Legale dell'Autorita' il compito di analizzare ed inquadrare i profili giuridici degli atti predisposti dalle Direzioni interessate, nonche' delle relative sequenze procedimentali.
Ritenuto opportuno:
- prevedere una procedura, attivabile su istanza di parte, finalizzata all'accertamento, da parte dell'Autorita', che le soluzioni per la connessione elaborate da un gestore di rete in occasione di una richiesta di connessione di un impianto di produzione soddisfino i previsti requisiti di economicita', razionalita' e necessarieta' dell'opera, ovvero all'individuazione di soluzioni per la connessione alternative che soddisfino i suddetti requisiti;
- prevedere che, in conformita' al decreto legislativo n. 387/03, la procedura di cui al precedente alinea si applichi per la risoluzione delle controversie che insorgono tra produttori e gestori di rete in relazione alla connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
- prevedere che, per esigenze di uniformita' con il Testo integrato delle connessioni attive, la suddetta procedura sia applicata per risolvere le controversie relative al servizio di connessione a tutte le reti elettriche, ivi incluse le reti in bassa tensione;
- per i motivi espressi in premessa, mantenere la presente procedura separata dalle procedure sostitutive in caso di inerzia dei gestori di rete, previste dall'articolo 14, comma 2, lettera f-bis, del decreto legislativo n. 387/03;
- prevedere che la procedura di cui ai precedenti alinea sia definita con apposito regolamento, adottato dall'Autorita' con il presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale

DELIBERA

1. di adottare il Regolamento per la risoluzione delle controversie tra produttori e gestori di rete riportato in allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore della data della sua prima pubblicazione.
Milano, 16 settembre 2008
Il presidente: Ortis
 
Allegato A

Regolamento per la risoluzione delle controversie tra produttori e gestori di rete, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera f-ter), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini del presente regolamento si utilizzano le seguenti definizioni:
a) l'Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
b) Direzione Mercati e' la direzione Mercati di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' n. 327/06;
c) gestore di rete e' il soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione dell'energia elettrica a cui e' presentata la richiesta di connessione;
d) produttore e' il soggetto che presenta al gestore di rete la richiesta di connessione di un impianto di produzione di energia elettrica;
e) servizio di connessione e' l'esecuzione, da parte del gestore di rete, dell'obbligo previsto dall'articolo 3, comma 1 e dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Articolo 2
Ambito di applicazione

2.1 Il presente regolamento si applica per la risoluzione delle controversie che insorgono tra produttori e gestori di rete in relazione all'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
2.2 Il presente regolamento non disciplina le procedure sostitutive attivabili in caso di inerzia dei gestori di rete, previste dall'articolo 14, comma 2, lettera f-bis), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, disciplinate con la deliberazione dell'Autorita' ARG/elt n. 99/08, recante le condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica.

Articolo 3
Attivazione della procedura di risoluzione della controversia

3.1 Il produttore puo' presentare alla Direzione Mercati un'istanza per la risoluzione di una controversia insorta nel corso della fase anteriore alla realizzazione della connessione di un impianto di produzione o durante la successiva fase di esercizio della connessione medesima.
3.2 L'istanza deve indicare le seguenti informazioni:
a. la ragione o denominazione sociale e l'indirizzo dell'impresa che presenta l'istanza;
b. il nominativo, l'indirizzo, il numero di telefono, di telefax e l'indirizzo di posta elettronica di un referente del produttore;
c. la descrizione della controversia e le motivazioni tecniche, economiche e giuridiche a sostegno della propria posizione;
d. la documentazione necessaria ad evidenziare le questioni controverse. In caso di controversie insorte nel corso della fase anteriore alla realizzazione della connessione, dalla documentazione allegata all'istanza deve emergere il disaccordo tra le parti. A tal fine il produttore deve allegare all'istanza:
i. la richiesta di connessione del produttore;
ii. la soluzione per la connessione proposta dal gestore di rete;
iii. la contestazione della soluzione per la connessione da parte del produttore;
iv. il riscontro della contestazione da parte del gestore di rete.
3.3 La Direzione Mercati verifica l'ammissibilita' dell'istanza e la sussistenza dei requisiti formali, di cui al comma 3.2, e sostanziali, di cui all'articolo 2. A tal fine, la Direzione Mercati puo' chiedere al soggetto che ha presentato l'istanza informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli depositati con l'istanza, indicando i termini, prorogabili in caso di motivate esigenze del produttore, entro cui inviare le suddette integrazioni.
3.4 Qualora le informazioni e i documenti di cui al comma 3.3 non siano inviate entro i termini indicati, la Direzione Mercati propone al Collegio dell'Autorita' l'archiviazione dell'istanza.
3.5 Nel caso in cui la verifica di cui al comma 3.3 abbia esito positivo, la Direzione Mercati sottopone al Collegio dell'Autorita' la proposta di avvio della procedura.
3.6 Nel caso in cui la verifica di cui al comma 3.3 abbia esito negativo, la Direzione Mercati propone al Collegio dell'Autorita' di dichiarare l'istanza inammissibile.
3.7 Sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio dell'Autorita', la Direzione Mercati, entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'istanza, ovvero, nel caso di richiesta delle informazioni e dei documenti di cui al comma 3.3, entro trenta (30) giorni dal loro ricevimento, comunica al produttore l'esito della verifica.

Articolo 4
Svolgimento della procedura di risoluzione della controversia

4.1 Il Collegio dell'Autorita' designa, per ciascuna controversia, un responsabile della procedura.
4.2 Il responsabile della procedura comunica alle parti l'avvio della procedura e trasmette al gestore di rete l'istanza e i documenti ad essa allegati, ai fini della instaurazione del contraddittorio.
4.3 Entro cinque (5) giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio della procedura, il gestore di rete e' tenuto ad indicare al responsabile della procedura il nominativo, il recapito, il numero di telefono, di telefax e l'indirizzo di posta elettronica di un proprio referente per la procedura di risoluzione della controversia.
4.4 Durante lo svolgimento dell'istruttoria:
a) il responsabile della procedura ha la facolta' di convocare incontri, richiedere informazioni, effettuare sopralluoghi e richiedere consulenze tecniche;
b) il responsabile della procedura puo' disporre, d'ufficio o su istanza di parte, di sentire le parti in contraddittorio;
c) le parti hanno la facolta' di depositare documenti, di presentare memorie e di richiedere incontri con il responsabile della procedura;
d) le parti possono farsi assistere da consulenti tecnici o da consulenti legali.

Articolo 5
Accesso agli atti

5.1 Le parti hanno facolta' di prendere visione ed estrarre copia dei documenti acquisiti nel corso della procedura.
5.2 Qualora sussistano specifiche esigenze di riservatezza, la parte deve, contestualmente al deposito dei documenti, presentare al responsabile della procedura una richiesta contenente l'indicazione dei documenti, o delle parti di documenti, da sottrarre all'accesso, specificandone i motivi.
5.3 Il responsabile della procedura valuta la fondatezza delle ragioni esposte dalla parte a sostegno della richiesta di sottrazione all'accesso e decide in merito al suo accoglimento.

Articolo 6
Esito della procedura di risoluzione della controversia

6.1 In esito all'istruttoria di cui all'articolo 4, il responsabile della procedura comunica alla parti le risultanze, comprensive di un'ipotesi per la risoluzione della controversia.
6.2 Entro dieci giorni dal ricevimento delle risultanze di cui al comma 6.1, le parti possono presentare una memoria al responsabile della procedura.
6.3 Decorso il termine di cui al comma 6.2, il responsabile della procedura presenta al Collegio una relazione contenente l'analisi della controversia e una proposta di risoluzione.
6.4 Sulla base della relazione di cui al comma 6.3 e di ogni altro elemento ritenuto utile, il Collegio dell'Autorita' adotta la decisione motivata, vincolante per le parti. La suddetta decisione e' comunicata alle parti entro centoventi (120) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di cui all'articolo 3. Il suddetto termine puo' essere prorogato con il consenso del produttore e in caso di richiesta di informazioni e documenti ulteriori di cui al comma 3.3.
6.5 La decisione di cui al comma 6.4 definisce i profili di carattere tecnico, economico e procedimentale per la risoluzione della controversia.
6.6 Con la decisione di cui al comma 6.4, il pagamento delle spese della procedura e' posto a carico delle parti sulla base di criteri equitativi, tenendo conto dell'esito della controversia. In particolare, il Collegio dell'Autorita' puo' anche stabilire che:
a) qualora l'istanza risulti fondata, il gestore di rete corrisponda al produttore una somma a titolo di rimborso delle spese sostenute per la procedura e di indennizzo per l'eventuale ritardo nella connessione dell'impianto. L'indennizzo per il ritardo e' quantificato facendo riferimento ai criteri per la determinazione degli indennizzi automatici previsti dalle vigenti condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche degli impianti di produzione di energia elettrica;
b) qualora l'istanza risulti non fondata, il produttore corrisponda al gestore di rete una somma a titolo di rimborso delle spese sostenute per la procedura.
6.7 E' fatto salvo il diritto, per il produttore, di chiedere il risarcimento del maggior danno non coperto ai sensi del comma 6.6.
6.8 Entro dieci (10) giorni dal ricevimento della decisione, ciascuna delle parti ha la facolta' di richiedere all'Autorita' che la pubblicazione della decisione avvenga con accorgimenti utili a salvaguardare specifiche esigenze di riservatezza.
6.9 Fatto salvo quanto previsto dal comma 6.8, la decisione e' pubblicata sul sito internet dell'Autorita' www.autorita.energia.it.
6.10 Ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481/95, le parti possono proporre ricorso avverso la decisone di cui al comma 6.4 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

Articolo 7
Misure cautelari

7.1 Con l'istanza di cui all'articolo 3, il produttore puo' chiedere l'emanazione, in via di urgenza, di misure temporanee, dirette a garantire la continuita' dell'erogazione del servizio di connessione, ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del gestore di rete. Tale richiesta deve essere adeguatamente motivata, indicando il pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla condotta del gestore di rete.
7.2 Il Collegio dell'Autorita' puo' emanare, in via di urgenza e sentite le parti, misure temporanee dirette a garantire la continuita' dell'erogazione del servizio di connessione ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del gestore di rete. Le misure cautelari cessano di avere ogni effetto dal momento della comunicazione della decisione di cui al comma 6.4 e, in ogni caso, se la decisione non e' adottata entro i termini previsti.
7.3 Le parti hanno facolta' di chiedere all'Autorita' la revoca o la modifica delle misure cautelari di cui al comma 7.2.
 
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