Gazzetta n. 246 del 20 ottobre 2008 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 23 settembre 2008
Modifiche ed integrazioni alle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in tema di standard di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore del gas emanate con la deliberazione 18 dicembre 2006, n. 294/06 ed avvio di procedimento per la definizione di un sistema informatico centralizzato per la gestione dei profili dei clienti finali nei mercati retail di energia elettrica e di gas. (ARG/com 134/08).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 settembre 2008
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 18 marzo 2004, n. 40/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 40/04);
- la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 138/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 138/04);
- la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 168/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 168/04);
- la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 203/05 (di seguito: deliberazione n. 203/05);
- la deliberazione dell'Autorita' 6 giugno 2006, n. 108/06 (di seguito: deliberazione n. 108/06);
- la deliberazione dell'Autorita' 18 dicembre 2006, n. 294/06 (di seguito: deliberazione n. 294/06);
- la deliberazione dell'Autorita' 11 dicembre 2007, n. 313/07 (di seguito: deliberazione n. 313/07);
- la deliberazione dell'Autorita' 31 marzo 2008, ARG/elt 44/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 44/08);
- la deliberazione dell'Autorita' 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 120/08);
- la determinazione del Direttore Generale dell'Autorita' 17 gennaio 2007, n. 2/07 (di seguito: determinazione n. 2/07);
- la determinazione del Direttore Generale dell'Autorita' 27 febbraio 2008, n. 15/08 (di seguito: determinazione n. 15/08);
- il documento per la consultazione 14 aprile 2008, DCO 9/08, intitolato "Standard nazionale di comunicazione tra gli operatori del settore del gas naturale - Terza Consultazione" (di seguito: terzo documento per la consultazione in tema di standard di comunicazione);
- il documento per la consultazione 12 giugno 2008, DCO 18/08, intitolato "Qualita' dei servizi commerciali di vendita per i clienti finali di energia elettrica e gas" (di seguito: DCO 18/08);
- le osservazioni pervenute all'Autorita' da parte dei soggetti interessati a seguito della pubblicazione del terzo documento per la consultazione in tema di standard di comunicazione e del DCO 18/08.
Considerato che:
- con la deliberazione n. 294/06 in materia di standard di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore del gas, a seguito di un procedimento sottoposto alla sperimentazione della metodologia di Analisi di Impatto della Regolazione (AIR) ai sensi della deliberazione n. 203/05, l'Autorita' ha approvato le disposizioni in tema di standard di comunicazione) individuando:
a. un'opzione base, minima e obbligatoria, caratterizzata dall'uso della posta elettronica certificata;
b. la possibilita' per il distributore di mettere a disposizione, in alternativa alla posta elettronica certificata, modalita' tecniche di trasmissione piu' evolute, del tipo "Application-to-Application" e/o applicazioni Web;
c. l'obbligo in capo al distributore di rendere disponibili, a partire dall'1 ottobre 2008, in modo imparziale e non discriminatorio, soluzioni del tipo "Application-to-Application" e/o applicazioni Web;
d. obblighi di tempestivita' di trasmissione delle richieste e di corresponsione degli indennizzi automatici ai clienti finali nel rispetto di quanto previsto dal Testo integrato della qualita' dei servizi gas, approvato con la deliberazione n. 168/04;
- l'Autorita' ha altresi' definito quali soggetti destinatari del provvedimento i distributori di gas naturale, gli utenti del servizio di distribuzione ed i venditori di gas naturale e confermato, al fine di garantire omogeneita' nelle modalita' operative di gestione delle richieste, che il provvedimento si applica a tutti i clienti finali allacciati a reti di distribuzione di gas per le prestazioni di qualita' commerciale previste dalla deliberazione n. 168/04 e per la sostituzione del venditore nella fornitura di gas (switching) ai sensi della deliberazione n. 138/04;
- con la deliberazione n. 294/06:
a. e' stato fissato al 31 dicembre 2007 il termine per l'utilizzo di specifici formati, ossia Excel o equivalente per l'invio di dati numerici e Pdf per l'invio di testi, in allegato ai messaggi di posta elettronica certificata, termine che e' stato prorogato al 30 settembre 2008 con la deliberazione n. 313/07, vista la complessita' della materia;
b. e' stata prevista l'istituzione di un Gruppo di lavoro, avviato e disciplinato con la determinazione n. 2/07 (di seguito: Gruppo di lavoro), finalizzato alla definizione di proposte utili al completamento della regolazione in tema di standard di comunicazione, anche con riferimento a standard evoluti da utilizzare a regime, in coordinamento con le attivita' in materia di aggiornamento del Codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas, approvato con la deliberazione n. 108/06, e con il coinvolgimento delle associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale nonche' dei grossisti di energia;
- con la determinazione n. 15/08 e' stato approvato il Piano operativo annuale per l'anno 2008, nel quale si cita la regolazione dello standard di comunicazione all'interno dell'obiettivo operativo concernente il monitoraggio e la promozione della concorrenza nella vendita al dettaglio di energia elettrica e gas;
- ai fini di favorire l'individuazione di disposizioni univoche in tema di standard di comunicazione per i due settori dell'energia elettrica e del gas, e considerata la rilevanza del portale Web denominato "WTP - web trade portal" predisposto dal maggiore distributore di energia elettrica a seguito della liberalizzazione completa avvenuta anche in tale settore, il Direttore della Direzione Consumatori e Qualita' del Servizio ha ritenuto opportuno invitare alle riunioni del Gruppo di lavoro anche un rappresentante di Enel Distribuzione, che ha presentato la sua esperienza nel settore elettrico;
- le attivita' del Gruppo di lavoro, che si sono protratte fino ai primi mesi del 2008 e si sono dimostrate da subito particolarmente impegnative, sono state organizzate in modo tale da affrontare in sequenza la standardizzazione delle regole di business, in termini di:
a. processo, ossia la numerosita', la sequenza e le tempistiche dei messaggi obbligatori tra mittente e ricevente, a seconda della tipologia di prestazione;
b. semantica, ossia i contenuti minimi di ciascun messaggio, sempre differenziando per tipologia di prestazione e fissando le necessarie regole complementari come, ad esempio, i criteri di validita';
c. sintassi, ossia il formato delle informazioni;
- i partecipanti al Gruppo di lavoro, all'avvio delle attivita', hanno richiesto di tener conto dei seguenti aspetti generali:
a. il diverso grado di integrazione informatica e la parziale diffusione di canali "Application to Application" all'interno delle varie aziende di distribuzione;
b. l'impatto delle disposizioni sia in termini di tecnologia che di possibili cambiamenti organizzativi;
c. l'opportunita' di tenere nella giusta considerazione gli investimenti gia' fatti da alcuni esercenti;
d. la necessita' di non dettare disposizioni eccessivamente rigide, pur individuando regole e contenuti minimi delle comunicazioni;
e. l'importanza di curare l'allineamento con altre attivita' in corso e la convergenza dei settori elettrico e gas soprattutto per quanto riguarda la regolazione della vendita e della qualita' commerciale;
- gli esiti delle attivita' del Gruppo di lavoro sono stati poi riportati nel terzo documento per la consultazione in tema di standard di comunicazione, che ha presentato proposte in tema di:
a. definizione dei flussi, in termini di sequenza minima, regole di ammissibilita' e semantica delle comunicazioni, relativi alle prestazioni di:
i) preventivazione lavori;
ii) esecuzione lavori;
iii) attivazione della fornitura;
iv) disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale;
v) riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosita';
vi) verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale;
b. definizione dell'appuntamento con il cliente finale, prospettando di assegnarne la responsabilita' al venditore (o all'utente del servizio di distribuzione, qualora i due soggetti non coincidano) solo qualora il distributore abbia reso disponibile l'accesso ad uno strumento evoluto di tipo "Application to Application" o applicazione internet per la definizione dell'appuntamento con il cliente finale in tempo reale;
c. gestione dello stradario, suggerendo quale soluzione di breve periodo, con lo scopo di incrementare l'efficienza e ridurre i passaggi ridondanti, che ogni distributore renda accessibile il proprio stradario in formato elettronico, ad esempio in Excel o formato equivalente, tramite il proprio sito internet;
d. aggiornamento periodico delle informazioni di competenza, proponendo che tale aggiornamento venga effettuato mensilmente, a cominciare ad esempio dalla titolarita' del punto di riconsegna oppure dallo stato di consistenza del parco dei gruppi di misura;
e. verificabilita' delle informazioni e dei dati scambiati, prospettando il salvataggio e l'archiviazione in formato elettronico, per un periodo non inferiore ai tre anni solari, dei tracciati con i contenuti minimi individuati per ciascuna transazione, in linea con le disposizioni in tema previste dal Testo integrato della qualita' dei servizi gas;
f. standard evoluto, proponendo sostanzialmente il formato XML (Extensible Markup Language) quale vettore per l'automatizzazione degli scambi informativi (abilitante l'integrazione sia con i sistemi informatici del distributore che con quelli dell'utente) ed enucleando alcune caratteristiche imprescindibili che il canale evoluto messo a disposizione dal distributore dovrebbe possedere:
i) la conduzione in tempo reale sia delle richieste singole che di quelle massive (verifica di ammissibilita');
ii) la possibilita' di seguire l'intero ciclo di vita della pratica, in modo sincrono o asincrono, ma in quest'ultimo caso con un ritardo temporale non superiore ad un giorno lavorativo;
iii) la disponibilita' della funzionalita' di ricerca strutturata e libera, il cui esito dovrebbe essere scaricabile su file in formato fruibile dall'utente;
iv) la fissazione dell'appuntamento con il cliente finale in tempo reale per abilitare l'utente alla "one call solution", soluzione che massimizza la qualita' del servizio percepita dal cliente finale e minimizza il costo complessivo di processo;
- le osservazioni pervenute al terzo documento per la consultazione in tema di standard di comunicazione hanno evidenziato:
a. la condivisione circa la proposta di sequenza minima e l'unanime indicazione di non stabilire un tempo massimo a disposizione dell'utente del servizio di distribuzione per il rinvio della richiesta corretta, in quanto in tal caso quella specifica richiesta e' considerata non processabile dal distributore e, pertanto, viene annullata;
b. la necessita' di definire in modo piu' puntuale la data di ricevimento della richiesta, a seconda che essa venga inviata al distributore tramite posta elettronica certificata o uno strumento di comunicazione evoluto;
c. la difficolta', da parte di alcuni soggetti, al rispetto delle tempistiche previste dal Testo integrato della qualita' dei servizi gas in caso di comunicazione massiva tramite posta elettronica certificato, a causa del maggior onere gestionale;
d. la condivisione di massima circa le proposte in tema di regole di ammissibilita' delle richieste e l'unanime indicazione di fissare un tempo massimo per la verifica del distributore, affinche' la controparte riceva il riscontro di non ammissibilita' della richiesta in tempi certi; alcuni soggetti hanno richiesto di non considerare errore sostanziale la non identificazione dell'indirizzo per l'appuntamento sia per evitare che errori materiali di scarsa rilevanza possano avere conseguenze gravose a discapito della tempestivita' e dell'efficienza sia perche' potrebbe accadere di non essere a conoscenza di tale informazione, come nel caso di nuove lottizzazioni;
e. la formulazione di varie possibili soluzioni per superare la criticita' della non conoscenza del codice del punto di riconsegna del gas (di seguito: PdR) necessario per la richiesta di accesso alla rete di distribuzione ai fini dell'attivazione della fornitura, tra cui la pubblicazione in internet dei codici PdR con aggiornamento mensile oppure l'invio di una richiesta al distributore, tramite posta elettronica certificata, contenente i dati conosciuti e successiva risposta del distributore con il codice PdR;
f. la proposta di non appesantire gli scambi che avvengono tramite posta elettronica certificata con passaggi informativi considerati onerosi dalla quasi totalita' dei soggetti, quali le comunicazioni di:
i) fissazione dell'appuntamento da parte del distributore con il cliente finale, eliminando anche dalla sequenza la "Causale Appuntamento", mentre si e' d'accordo con la proposta di prevedere la comunicazione in caso di esito negativo dell'appuntamento;
ii) avvio lavori per la prestazione di esecuzione lavori;
iii) ricezione della documentazione per la prestazione di attivazione della fornitura, ai sensi della deliberazione n. 40/04;
iv) dichiarazione di realizzazione delle opere necessarie;
v) diritto all'indennizzo e sua valorizzazione, poiche' si ritiene di non essere a conoscenza di tali informazioni al momento della trasmissione dell'esito della prestazione richiesta;
g. la non condivisione, per il flusso riguardante la prestazione di attivazione della fornitura, dell'ipotesi di introdurre in capo al distributore l'obbligo di decidere se l'impianto, a cui la richiesta si riferisce, sia soggetto o meno all'accertamento documentale ai sensi della deliberazione n. 40/04 e la richiesta di completare il flusso al fine di ricomprendere tutte le casistiche di attivazione della prestazione;
h. una non unanime condivisione da parte dei soggetti che hanno preso parte alla consultazione della proposta di rinviare la completa definizione dello standard di comunicazione per la prestazione di switching; viene sottolineata, infatti, l'urgenza di concludere il processo avviato per questa prestazione cosi' importante per l'apertura dei mercati;
i. la condivisione dell'opportunita' di estendere le disposizioni in tema di standard di comunicazione al settore elettrico, tenuto conto delle sue specificita' rispetto al settore del gas, mediante un percorso analogo a quello seguito per il gas;
- con il DCO 18/08 l'Autorita' ha confermato tra i suoi obiettivi strategici quello di pervenire ad una regolazione unica della qualita' commerciale per le attivita' di vendita di energia elettrica e di gas tenuto conto della "convergenza" in atto dell'attivita' di vendita al dettaglio tra i due settori dell'energia elettrica e del gas, dato che sempre piu' soggetti esercenti la vendita operano in entrambi i settori e stanno sviluppando offerte di tipo dual energy;
- le osservazioni pervenute al DCO 18/08 hanno evidenziato l'urgenza di completare la disciplina in tema di standard di comunicazione per entrambi i settori dell'energia elettrica e del gas dato che questo rappresenta un presupposto imprescindibile per la completa attuazione della regolazione della qualita' commerciale per le attivita' di vendita di energia elettrica e di gas che l'Autorita' si accinge ad emanare.
Considerato, inoltre, che:
- il settore elettrico ed, in particolare, il mercato elettrico al dettaglio presenta un assetto piu' stabile e strutturato rispetto a quello del gas sia in termini di configurazione delle attivita' da svolgere che di rapporti contrattuali che legano i diversi soggetti operanti nelle attivita' downstream della filiera elettrica, vale a dire le attivita' di misura, dispacciamento, distribuzione e vendita al dettaglio di energia elettrica;
- per la gestione dei rapporti contrattuali e le loro variazioni nel mercato elettrico al dettaglio e' prefigurabile un passaggio dalla nozione di standard di comunicazione dei dati del cliente finale ad un concetto piu' evoluto quale quello di "accesso a profili descrittivi del cliente finale" aventi natura e finalita' anche diversa tra loro, quali i profili concernenti i dati di misura dei prelievi, i dati anagrafici (POD, tensione, etc.), nonche', eventualmente, i dati relativi alle situazioni di criticita' quanto ad adempimenti contrattuali dei clienti finali;
- il passaggio al citato concetto di "accesso a profili descrittivi del cliente finale" e' stato anche segnalato da alcuni operatori operanti nella vendita al dettaglio di energia elettrica come elemento essenziale per consentire uno sviluppo ordinato e concorrenziale del mercato medesimo, riducendo al contempo gli eventuali vantaggi competitivi detenuti da operatori integrati verticalmente almeno nelle attivita' downstream di cui al precedente alinea;
- operativamente, le segnalazioni di cui al precedente alinea identificano sostanzialmente nella "costruzione di un data base contenente i dati tecnici (POD, tensione, etc.) necessari per la gestione dei contratti in essere da parte del venditore autorizzato espressamente dal cliente finale ad accedere ai medesimi dati" l'elemento centrale che l'Autorita' potrebbe farsi carico di promuovere in questa fase di relativa maturazione nel mercato elettrico al dettaglio, non escludendo di estendere l'esperienza acquisita anche al mercato al dettaglio del gas naturale.
Ritenuto che:
- sia necessario modificare ed integrare le disposizioni in tema di standard di comunicazione per soggetti operanti nel settore del gas emanate con la deliberazione n. 294/06, anche al fine di recepire la disciplina relativa alla Regolazione della qualita' dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG), approvata con la deliberazione ARG/gas 120/08, prevedendo in particolare:
a. che lo standard di comunicazione evoluto utilizzi come vettore il formato XML (Extensible Markup Language) e che esso debba essere implementato di concerto tra le associazioni dei distributori, dei venditori e dei grossisti affinche' i processi siano il piu' possibile automatizzati, anche quando l'utente del servizio di distribuzione debba interfacciarsi con piu' distributori che adottano soluzioni tra loro differenti;
b. i requisiti minimi dello strumento di comunicazione evoluto, stabilendo in particolare che esso consenta all'utente del servizio almeno:
i) lo scambio di informazioni tramite il vettore XML;
ii) l'inserimento e l'estrazione massivi di dati in formati di facile fruizione per l'utente del sistema;
iii) la verifica di ammissibilita' in tempo reale per le richieste singole e con un ritardo temporale non superiore ad 1 (un) giorno lavorativo per le richieste massive;
iv) la ricerca strutturata e libera di una richiesta e di tutte le informazioni necessarie a definirne il tracking, almeno per un anno solare dalla data di ricevimento della richiesta da parte del distributore;
v) il booking on line dell'appuntamento con il cliente finale per l'esecuzione della prestazione richiesta;
vi) il ricevimento dell'avviso automatico di avvenuta predisposizione del preventivo richiesto;
c. la possibilita' di effettuare dei caricamenti massivi dei dati anche quando il distributore abbia reso disponibile la funzionalita' di Booking on line, a garanzia della massima efficienza e flessibilita' per l'utente del servizio di distribuzione nella gestione delle richieste presentate dal cliente finale;
- sia opportuno, tenuto conto di quanto esposto al precedente alinea, riconoscere agli operatori del settore del gas un congruo periodo di tempo per i necessari adeguamenti, anche in considerazione delle novita' introdotte dalla deliberazione ARG/gas 120/08, differendo al 1° aprile 2009 il termine di cui all'articolo 13, comma 13.4, dell'Allegato A alla deliberazione n. 294/06, previsto per la messa a disposizione da parte dei distributori con almeno 100.000 clienti finali di uno strumento di comunicazione evoluto, e di prevedere il termine del 1° aprile 2010 quale decorrenza di tale obbligo per i restanti distributori;
- sia necessario stabilire che nel caso in cui il distributore abbia provveduto a rendere disponibile un sistema che garantisca il Booking on line la fissazione dell'appuntamento per l'effettuazione della prestazione richiesta dal cliente finale, in presenza di un contratto di fornitura, debba competere all'utente del servizio in quanto tale modalita' risulta da una parte la piu' efficiente per il sistema e, dall'altra, quella di maggior soddisfazione per il cliente finale;
- sia opportuno prevedere che gli utenti del servizio di distribuzione siano tenuti ad utilizzare esclusivamente lo strumento di comunicazione evoluto, una volta reso disponibile dal distributore interessato in modo imparziale e non discriminatorio, al fine di favorire un'accelerazione nell'efficientamento dei flussi di informazioni necessari per l'effettuazione delle prestazioni richieste dai clienti finali;
- sia opportuno definire con successivi provvedimenti dell'Autorita' le disposizioni di maggior dettaglio in tema di regole di trasmissione e di ammissibilita' delle richieste, di formati per la trasmissione delle informazioni e di contenuti minimi delle richieste delle prestazioni;
- sia necessario avviare la revisione del Codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas, approvato con la deliberazione n. 108/06, in modo da recepire le modifiche alle disposizioni in tema di standard di comunicazione;
- sia necessario estendere la partecipazione al Gruppo di lavoro istituito dalla deliberazione n. 294/06 alle associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione e di vendita di energia elettrica affinche' possa fornire elementi utili per una rapida estensione della disciplina in tema di standard di comunicazione emanata dall'Autorita' per gli operatori del settore del gas a quelli al settore elettrico, tenuto conto delle sue specificita' rispetto al settore del gas.
Ritenuto, inoltre, che:
- sia opportuno avviare un procedimento per la definizione e l'implementazione di un sistema informatico centralizzato per la gestione dei diversi profili dei clienti finali nei mercati retail di energia elettrica e di gas, dando priorita' alla realizzazione di tale sistema nel settore elettrico ed, in una successiva fase, a quello del gas naturale sfruttando le esperienze acquisite nell'implementazione elettrica di tale sistema e le indubbie "convergenze" tra i due settori;
- sia opportuno riunire nel predetto procedimento anche le attivita' gia' svolte sinora nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione ARG/elt 44/08

DELIBERA

1. di approvare le "Disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in tema di standard nazionale di comunicazione tra gli operatori nel settore del gas naturale", allegate al presente provvedimento (Allegato A), di cui forma parte integrante e sostanziale, che sostituisce ed abroga l'Allegato A alla deliberazione n. 294/06;
2. di definire con successivi provvedimenti le disposizioni di maggior dettaglio in tema di standard di comunicazione con riferimento, in particolare, alle regole di trasmissione e di ammissibilita' delle richieste, di formati per la trasmissione delle informazioni e di contenuti minimi delle richieste delle prestazioni.
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorita' affinche', sentito il Direttore della Direzione Consumatori e Qualita' del Servizio dell'Autorita', provveda all'aggiornamento del Codice di Rete tipo per il servizio di distribuzione del gas, approvato con la deliberazione n. 108/06, al fine di recepire le modifiche ed integrazioni alle disposizioni in tema di standard di comunicazione introdotte con il presente provvedimento;
4. di stabilire che il Gruppo di lavoro istituito con la deliberazione 18 dicembre 2006, n. 294/06 sia anche finalizzato alla definizione di proposte utili all'estensione della regolazione in tema di standard di comunicazione, prevista dall'Autorita' per i soggetti operanti nel settore del gas, al settore elettrico, tenuto conto delle sue specificita' rispetto al settore del gas, coinvolgendo anche le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione e di vendita di energia elettrica, dando altresi' mandato al Direttore Generale dell'Autorita' di provvedere con successivo provvedimento alle necessarie modifiche della disciplina di funzionamento del Gruppo di lavoro;
5. di avviare un procedimento teso alla definizione ed implementazione di un sistema informatico centralizzato per la gestione dei profili descrittivi del cliente finale aventi natura e finalita' anche diversa tra loro, quali i profili concernenti i dati di misura dei prelievi, i dati anagrafici, nonche', eventualmente, i dati relativi alle situazioni di criticita' quanto ad adempimenti contrattuali dei clienti finali, riunendo a tal fine le attivita' gia' svolte nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione ARG/elt 44/08;
6. di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorita' affinche', con la collaborazione del Direttore della Direzione Consumatori e Qualita' del Servizio, ponga in essere tutte le attivita' istruttorie finalizzate alla conduzione del predetto procedimento, dando priorita' alle attivita' relative alla realizzazione del predetto sistema per il mercato elettrico al dettaglio;
7. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
Milano, 23 settembre 2008
Il presidente: Ortis
 
Allegato A
DISPOSIZIONI DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA
E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE

Titolo I - Definizioni ed ambito di applicazione

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento recante disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in materia di scambio di informazioni tra gli operatori del settore del gas si applicano le definizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le definizioni della deliberazione n. 138/04, del Testo integrato della qualita' dei servizi gas approvato con la deliberazione n. 168/04, della RQDG approvata con la deliberazione ARG/gas 120/08 nonche' le seguenti definizioni:
- "Application-to-Application" e' una modalita' di gestione che si avvale di interfacce di comunicazione ossia di un insieme di protocolli che consentono ad applicazioni diverse di comunicare tra loro in modo automatizzato;
- "applicazione internet" e' un programma sviluppato adottando tecnologie internet;
- "Autorita'" e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- "decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68" e' il regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- "deliberazione ARG/gas 120/08" e' la deliberazione dell'Autorita' 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08;
- "deliberazione n. 138/04" e' la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 138/04, e successive modifiche ed integrazioni;
- "deliberazione n. 168/04" e' la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 168/04, e successive modifiche ed integrazioni;
- "messaggio di posta elettronica certificato" e' un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati;
- "piattaforma" e' l'infrastruttura informatica, comprendente sia hardware che software, su cui vengono elaborati i programmi applicativi;
- "posta elettronica certificata" e' ogni sistema di posta elettronica nel quale e' fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici;
- "RQDG" e' la regolazione della qualita' dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, approvata con la deliberazione ARG/gas 120/08;
- "richiesta massiva" e' una comunicazione contenente un numero di richieste relative alla stessa prestazione e pari almeno a 20; non puo' essere gestita tramite richieste massive la prestazione di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosita';
- "sito internet" e' l'insieme strutturato di pagine Web utilizzato per veicolare informazioni o erogare servizi;
- "strumento di comunicazione evoluto" e' una soluzione del tipo "Application-to-Application" o una applicazione internet per lo scambio di informazioni.

Articolo 2
Ambito di applicazione

2.1 Sono tenuti all'attuazione del presente provvedimento:
a) i distributori di gas naturale;
b) i venditori di gas naturale;
c) gli utenti del servizio di distribuzione del gas naturale, qualora diversi dai soggetti di cui alla precedente lettera b).
2.2 Il presente provvedimento si applica allo scambio di informazioni finalizzate all'effettuazione:
a) delle prestazioni di qualita' commerciale previste dalle deliberazioni n. 168/04 e ARG/gas 120/08 richieste da clienti finali allacciati ad una rete di distribuzione di gas naturale, ivi inclusi i clienti finali alimentati in media o alta pressione;
b) della sostituzione del venditore nella fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione n. 138/04.
2.3 Il presente provvedimento puo' essere applicato dai soggetti di cui al comma 1 su base volontaria anche per prestazioni diverse da quelle di cui al comma 2, previo accordo tra le parti.

Titolo II - Standard di comunicazione

Articolo 3
Elementi dello standard obbligatorio di comunicazione

3.1 I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti ad effettuare lo scambio di informazioni di cui al precedente articolo 2, comma 2, attraverso lo standard obbligatorio di comunicazione caratterizzato con riferimento alle informazioni trasmesse:
a) dai formati per la trasmissione delle informazioni;
b) dalle regole di trasmissione e ammissibilita' delle richieste;
c) dai contenuti minimi obbligatori delle informazioni;
d) dal sistema di trasmissione delle informazioni di cui al successivo articolo 4.
3.2 Le comunicazioni scambiate attraverso lo standard obbligatorio di comunicazione di cui al precedente comma non necessitano di conferma cartacea mediante invio postale o fax, fatta salva la possibilita' di ricorrere a tali canali di comunicazione solo nel caso in cui si verifichi un disservizio nei sistemi telematici di durata superiore alle 12 ore.
3.3 L'Autorita' definira' con successivi provvedimenti le regole di trasmissione e di ammissibilita' delle richieste, i formati per la trasmissione delle informazioni, i contenuti minimi delle richieste relative a ciascuna delle prestazioni di cui al precedente articolo 2, comma 2.

Articolo 4
Sistema di trasmissione delle informazioni

4.1 Le comunicazioni relative alle prestazioni di cui al precedente articolo 2, comma 2, devono essere trasmesse attraverso uno strumento di comunicazione evoluto. Il distributore ha l'obbligo di renderlo disponibile in modo imparziale e non discriminatorio all'utente del servizio di distribuzione, che e' tenuto ad avvalersene anche per la fissazione dell'appuntamento con il cliente finale ai fini dell'effettuazione della prestazione richiesta.
4.2 Lo strumento di comunicazione evoluto consente almeno:
a) lo scambio di informazioni tramite il vettore XML (Extensible Markup Language);
b) l'inserimento e l'estrazione massivi di dati in formati di facile fruizione per l'utente del sistema;
c) la verifica di ammissibilita' in tempo reale per le richieste singole e con un ritardo temporale non superiore ad 1 (un) giorno lavorativo per le richieste massive;
d) la ricerca strutturata e libera di una richiesta e di tutte le informazioni necessarie a definirne il tracking per i diversi stati della richiesta, almeno per un anno solare dalla data di ricevimento della richiesta da parte del distributore;
e) il booking on line dell'appuntamento, a cura del venditore, con il cliente finale per l'esecuzione della prestazione richiesta;
f) il ricevimento dell'avviso automatico di avvenuta predisposizione del preventivo richiesto.
4.3 Per i casi di manutenzione programmata o guasti dei sistemi di trasmissione delle informazioni adottati puo' essere utilizzata la posta elettronica certificata, previo adeguato preavviso.
4.4 I requisiti tecnici delle piattaforme utilizzate per l'invio della posta elettronica certificata devono rispettare quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Articolo 5
Tempi di adozione

5.1 L'obbligo di dotarsi di uno strumento di comunicazione evoluto, conforme almeno a quanto previsto dal precedente articolo 4, comma 2 , lettere da a) ad e), decorre, con riferimento al numero di clienti finali alimentati in bassa pressione al 31 dicembre 2008:
a) a partire dall'1° aprile 2009 per i distributori con almeno 100.000 clienti finali;
b) a partire dall'1° aprile 2010 per i distributori con meno di 100.000.
5.2 Il distributore e' tenuto ad implementare e rendere disponibile anche la funzionalita' di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera f), entro i 90 (novanta) giorni solari successivi alla data di messa a disposizione del sistema.

Articolo 6
Ricevibilita' delle comunicazioni e disposizioni transitorie

6.1 Fino ai termini di cui al precedente articolo 5, comma 1, i soggetti a cui si applica il presente provvedimento:
a) sono tenuti ad accettare le comunicazioni inviate attraverso la posta elettronica certificata o, qualora reso disponibile, attraverso uno strumento di comunicazione evoluto, purche' rispondente almeno alle disposizioni di cui al successivo comma 2;
b) non sono tenuti a processare le comunicazioni non inviate attraverso la posta elettronica certificata o, qualora reso disponibile, attraverso uno strumento di comunicazione evoluto, purche' rispondente almeno alle disposizioni di cui al successivo comma 2.
6.2 Lo strumento di comunicazione evoluto di cui al precedente comma deve essere reso disponibile in modo imparziale e non discriminatorio e deve consentire:
a) fino al 31 dicembre 2008 almeno le funzionalita' di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera d);
b) dall'1° gennaio 2009 almeno le funzionalita' di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettere b) e d).
6.3 Il distributore che intende avvalersi di quanto previsto dai precedenti commi, almeno 30 (trenta) giorni solari prima della messa a disposizione di soluzioni del tipo "Application-to Application" e/o applicazioni internet:
a) pubblica nel proprio sito internet nella sezione di cui al successivo articolo 7, comma 1, lettera c), il tipo di soluzione resa disponibile, le istruzioni per avvalersene e la data a partire dalla quale la soluzione e' operativa;
b) comunica mediante posta elettronica certificata a ciascuno dei propri utenti del servizio di distribuzione le informazioni di cui alla precedente lettera a).
6.4 In caso di mancata messa a disposizione di un sistema di trasmissione delle informazioni pienamente conforme a quanto previsto dal precedente articolo 4, comma 2, lettera e), il distributore e' tenuto a provvedere alla fissazione dell'appuntamento con il cliente finale ai fini dell'effettuazione della prestazione richiesta.
6.5 I file allegati ai messaggi di posta elettronica certificata di cui al precedente comma 1 sono in formato Excel o equivalente per l'invio di dati numerici e in formato Pdf per l'invio di testi.

Titolo III - Obblighi relativi allo standard di comunicazione

Articolo 7
Obblighi di informazione

7.1 I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a:
a) dotarsi di sito internet ed a comunicarne gli estremi alle controparti;
b) dotarsi di posta elettronica certificata;
c) pubblicare nel proprio sito internet in una sezione facilmente accessibile denominata "Scambio di informazioni tra gli operatori":
(i) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui far pervenire le comunicazioni;
(ii) il numero di fax ed il recapito di posta a cui far pervenire in alternativa la documentazione nel caso previsto al precedente articolo 3, comma 2;
c) comunicare tempestivamente alle controparti tramite lo strumento di comunicazione evoluto oppure tramite posta elettronica certificata ogni eventuale variazione nei dati di cui al presente articolo.
7.2 Il distributore e' tenuto a pubblicare altresi':
a) tutte le informazioni utili all'utilizzo del sistema di trasmissione delle informazioni di cui al precedente articolo 4, compresi i riferimenti organizzativi;
b) i template e/o i tracciati, definiti per ciascun scambio informativo in conformita' a quanto disposto dai provvedimenti di cui al precedente articolo 3, comma 3, al piu' tardi entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di pubblicazione degli stessi.

Articolo 8
Tempestivita' di trasmissione delle richieste dei clienti finali

8.1 Il venditore di gas naturale, qualora diverso dall'utente del servizio di distribuzione di gas naturale, e' tenuto ad assicurare che le richieste di prestazione vengano inviate al distributore di gas naturale interessato entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta da parte del cliente finale, mediante accordi con l'utente del servizio di distribuzione e con gli altri soggetti eventualmente interposti.

Articolo 9
Corresponsione degli indennizzi ai clienti finali

9.1 I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), provvedono ad inviare tramite posta elettronica certificata alle controparti interessate, in accompagnamento al pagamento degli indennizzi automatici, una comunicazione contenente l'elenco dei clienti finali aventi diritto a percepire l'indennizzo automatico, individuati ciascuno dal codice del punto di riconsegna del gas, ove definito, o dal codice univoco definito ai sensi delle deliberazioni n. 168/04 e ARG/gas 120/08.
9.2 L'utente del servizio di distribuzione, qualora diverso dal venditore di gas naturale, assicura il rispetto di quanto previsto dalle deliberazioni n. 168/04 e ARG/gas 120/08 in tema di corresponsione degli indennizzi automatici a favore dei clienti finali aventi diritto mediante accordi con il venditore di gas naturale e con gli altri soggetti eventualmente interposti.
 
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