Gazzetta n. 246 del 20 ottobre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 8 ottobre 2008
Non iscrizione delle sostanze attive rotenone, estratto di equiseto e chinina cloridrata, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2, comma 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziare, strumentali e di personale;
Visti i regolamenti (CE) della Commissione nn. 1112/2002 e 2229/2004 che stabiliscono le modalita' dettagliate per l'attuazione della quarta fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;
Vista la decisione della Commissione 2008/317/CE relativa alla non iscrizione delle sostanze attive rotenone, estratto di equiseto e chinina cloridrata, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 ed i successivi regolamenti collegati di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visti i pareri espressi dagli esperti del gruppo residui operante all'interno della commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Considerato che i notificanti delle sostanze attive rotenone, estratto di equiseto e chinina cloridrata, hanno informato la Commissione che non intendevano partecipare al programma di lavoro, di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e che pertanto non avrebbero piu' fornito informazioni utili che avrebbero permesso di concludere che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive sopraccitate, soddisfavano, in generale le condizioni previste all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE;
Considerato che non risultano autorizzati in Italia prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive estratto di equiseto e chinina cloridrata;
Considerato che la Commissione ha deciso che potevano essere prorogati i termini per la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva rotenone per specifici impieghi (usi essenziali) per i quali attualmente non sono disponibili valide alternative;
Considerato che per la sostanza attiva rotenone l'Italia ha sottolineato la necessita' di doverla continuare ad utilizzare per un periodo piu' lungo rispetto a quello fissato dalla decisione;
Considerato che tale decisione di non inclusione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE di una successiva richiesta d'iscrizione delle citate sostanze attive;
Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive autorizzate in Italia;
Considerato che, per la vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva rotenone, deve essere concesso un periodo non superiore a dodici mesi, a decorrere dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:

Art. 1.
1. Le sostanze attive rotenone, estratto di equiseto e chinina cloridrata, non sono iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.
 
Art. 2.
1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva rotenone riportati nell'allegato A al presente decreto, sono revocate a partire dal 10 ottobre 2008.
2. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva rotenone riportati nell'allegato B al presente decreto, sono mantenute in vigore fino al 30 aprile 2011 limitatamente agli impieghi mela, pera, pesca, ciliegia, vite e patata (usi essenziali).
3. Le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva rotenone, riportati nell'allegato B al presente decreto, dovranno provvedere all'adeguamento delle etichette con le limitazioni agli impieghi di cui al precedente comma.
4. Il mantenimento delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, riportati nell'allegato B al presente decreto, per gli usi essenziali, e' subordinato al rispetto delle condizioni di Limiti Massimi di Residui (LMR) previste dal Regolamento (CE) n. 396/2005 e successivi regolamenti collegati.
5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva rotenone, riportati nell'allegato B al presente decreto, al fine del loro mantenimento, dovranno provvedere ad adeguare le etichette inserendo sia gli impieghi di cui al comma 2, che le frasi tipo sui rischi e sulle precauzioni da adottare per tutelare la salute dell'uomo e degli animali e per salvaguardare l'ambiente cosi' come previsto dalla direttiva 2003/82/CE.
 
Art. 3.
1. La vendita e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 1, e' consentita fino al 10 ottobre 2009. Le imprese titolari di tali prodotti fitosanitari devono provvedere a modificare le etichette, mantenendo i soli impieghi, riportati nella V colonna dell'allegato A al presente decreto.
2. La vendita e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari, riportati nell'allegato B al presente decreto, contenenti nelle etichette colture diverse dagli usi essenziali, opportunamente adeguate al rispetto delle nuove condizioni di LMR previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005 e successivi regolamenti collegati, e' consentita fino al 10 ottobre 2009.
3. La vendita e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari, di cui all'art. 2, comma 2, che risulteranno in commercio al 30 aprile 2011, con le etichette adeguate agli usi autorizzati, e' consentita fino al 30 aprile 2012.
4. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e sul rispetto dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle scorte in considerazione del fatto che possono legittimamente coesistere sul mercato prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva rotenone con usi diversi riportati in etichetta.
Il presente decreto dirigenziale, sara' notificato alle Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 ottobre 2008
Il direttore generale: Borrello
 
Allegati

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